Objet du Conseil n. 155 du 17 décembre 1959 - Verbale

OGGETTO N. 155/59 - CONVENZIONE RELATIVA ALLA PARIFICAZIONE DELLE CLASSI ELEMENTARI "SAN GIOVANNI BOSCO" PER IL PERIODO 1-7-1959 - 30-9-1960, GESTITE IN AOSTA CAPOLUOGO DALL'ISTITUTO SAN GIOVANNI BOSCO - DELEGA ALLA GIUNTA.

Il Presidente, FILLIETROZ, dichiara aperta la discussione in merito alla seguente relazione concernente la proposta di approvazione della convenzione per la parificazione delle classi elementari "San Giovanni Bosco" per il periodo 1-7-1959 - 30-9-1960, gestite in Aosta capoluogo dall'Istituto San Giovanni Bosco, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Con deliberazione di Giunta n. 649 in data 17-9-1958 veniva approvata la proroga della convenzione di parificazione delle Scuole elementari "San Giovanni Bosco" gestite in Aosta Capoluogo dall'Istituto San Giovanni Bosco per l'anno scolastico 1958-1959.

In seguito alla estensione ai maestri delle scuole parificate della indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della Legge 27-5-1959 n. 324 occorre approvare una nuova convenzione di parificazione con modifica nelle parti riguardanti la corresponsione dei normali emolumenti ai maestri anzidetti per il pagamento del contributo dell'Amministrazione regionale all'Istituto che gestisce le Scuole di cui si tratta.

La nuova convenzione dovrà avere effetto dal 1-7-1959, data a decorrere dalla quale è stata corrisposta ai maestri delle Scuole di Stato la predetta indennità integrativa speciale.

La suddetta convenzione dovrà essere redatta nel testo seguente:

"In data tra l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione e la Direttrice dell'Istituto "S. Giovanni Bosco" di Aosta, Insegnante Vettorato Rina, si è convenuto quanto appresso:

ART. 1

A norma dell'art. 95 del T. U. 5-2-1928, n. 577, le cinque classi elementari femminili dell'Istituto "San Giovanni Bosco" gestite in Aosta dall'Istituto S. Giovanni Bosco sono riconosciute come scuole elementari parificate.

ART. 2

L'Istituto S. Giovanni Bosco si obbliga:

a) ad ammettere gratuitamente nelle classi di cui all'articolo precedente i fanciulli soggetti all'obbligo scolastico di Aosta fino al numero massimo prescritto dalle disposizioni vigenti;

b) a fornire le aule scolastiche necessarie al funzionamento delle classi parificate;

c) a provvedere all'arredamento delle aule scolastiche di cui alla lettera precedente, secondo le prescrizioni vigenti, ed a fornire il materiale didattico necessario al funzionamento delle classi parificate;

d) a provvedere alla pulizia ed alla custodia delle aule e ad adottare i programmi e gli orari vigenti per le scuole di Stato;

e) ad adibire all'insegnamento maestri regolarmente abilitati e forniti dei requisiti prescritti;

f) a non aumentare, comunque, il numero delle classi elementari senza avere preventivamente ottenuto il relativo consenso del Sovrintendente agli Studi.

ART. 3

La nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei maestri saranno regolate da apposito regolamento interno da sottoporre all'approvazione del Sovraintendente agli Studi.

ART. 4

La nomina e la revoca dei maestri non sono validi se non abbiano riportato l'approvazione del Sovraintendente agli Studi.

ART. 5

La classi parificate sono soggette anche per la parte didattica alla vigilanza del Sovraintendente agli Studi che la esercita a mezzo dell'Ispettore Scolastico e del Direttore Didattico competenti.

ART. 6

Ai cinque maestri delle classi parificate sarà corrisposto dall'Ente uno stipendio non inferiore a quello corrispondente al coefficiente iniziale del trattamento economico degli insegnanti dello Stato e, per i maestri considerati di ruolo, sarà assicurato lo svolgimento di carriera economica previsto per gli insegnanti di Stato predetti. Ai maestri delle classi elementari parificate sarà corrisposta, inoltre, la 13a mensilità prevista dalle vigenti norme di Legge e l'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della Legge 27 maggio 1959, n. 324.

ART. 7

L'Amministrazione regionale si impegna a corrispondere un contributo annuo pari al 50 % della spesa complessiva sostenuta dall'Ente per il pagamento dello stipendio e della 13a mensilità e dell'indennità integrativa speciale al solo personale insegnante.

Tale contributo sarà pagato a rate trimestrali anticipate e subirà tutte quelle variazioni in più o in meno dovute ad aumenti o diminuzioni degli assegni di cui al primo comma del presente articolo, eventualmente disposti per legge nei riguardi del corrispondente personale statale.

ART. 8

La spesa per l'iscrizione del personale insegnante delle classi elementari parificate alla Cassa per le pensioni agli insegnanti delle scuole elementari parificate sarà sostenuta integralmente dall'Istituto che gestisce la scuola salvo rivalsa, da parte dell'Ente, della quota a carico del personale insegnante stesso, stabilita dall'art. 15 della Legge 11 aprile 1955, n. 379.

ART. 9

Nel caso di inadempienza delle norme di legge ed a quelle del presente atto il Sovraintendente ha facoltà di denunciare in ogni momento la convenzione.

ART. 10

La presente convenzione ha valore fino al 30-9-1960, a decorrere dal giorno 1° luglio 1959".

Quanto sopra premesso si propone che il Consiglio regionale,

Deliberi

1) di approvare nel testo soprariportato la convenzione da stipularsi per la parificazione, per il periodo 1-7-1959 - 30-9-1960, delle scuole elementari "S. Giovanni Bosco" tenute in Aosta dall'Istituto S. Giovanni Bosco;

2) di delegare all'Assessore alla Pubblica Istruzione - pro tempore - la stipulazione e la firma della convenzione di cui si tratta, in luogo del Presidente della Giunta regionale;

3) di concedere all'Istituto San Giovanni Bosco per la Scuola parificata "S. Giovanni Bosco" per il periodo 1-10-1959 - 30-9-1960 un contributo regionale pari al 50 % della spesa complessiva per stipendi (coeff. 202 - iniziale), 13a mensilità ed indennità integrativa speciale per n. 5 insegnanti;

4) di concedere al predetto Istituto l'indennità integrativa speciale di cui alla Legge 27-5-1959, n. 324, anche per il periodo 1° luglio - 30 settembre 1959 nella misura del 50 %;

5) di approvare la relativa spesa di L. 1.731.250 da imputarsi per L. 1.334.500 al Capitolo 152: "Spese e sussidi a scuole parificate, ecc." del bilancio per il corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità e per L. 396.750 al corrispondente Capitolo per il prossimo esercizio finanziario;

6) di liquidare a favore dell'Istituto "San Giovanni Bosco" di Aosta i seguenti contributi, ordinando l'emissione dei relativi mandati di pagamento per complessive L. 541.000 da imputarsi al predetto Capitolo 152:

- Contributo per il trimestre ottobre-dicembre 1959

- Stipendio mensile lordo L. 50.500 x 5 insegnanti x 3 mesi

L.

757.500

- Indennità integrativa speciale Lire 2.400 x 5 insegnanti x 6 mesi (compensi arretrati dal 1-7 al 30-9-1959)

"

72.000

- 13a mensilità 1959 L. 50.500 x 5 insegnanti

"

252.500

Totale

L.

1.082.000

di cui il contributo, pari al 50 %, è di L. 541.000.

7) di stabilire che per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 1960 i contributi di cui si tratta, siano liquidati a rate trimestrali anticipate, con ordini di pagamento dell'Assessore alle Finanze;

8) di delegare e di demandare alla Giunta regionale l'eventuale proroga della presente convenzione per i prossimi anni scolastici di anno in anno e sino a tutto il 30 settembre 1963, nonché per l'approvazione e il finanziamento delle spese relative.

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Il Presidente, FILLIETROZ, richiama la discussione avvenuta in sede di discussione dell'oggetto n. 154 e dopo aver constatato che nessun Consigliere intende chiedere la parola, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte della Giunta.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, GEX;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trentaquattro);

DELIBERA

1) di approvare nel testo soprariportato la convenzione da stipulare per la parificazione, per il periodo 1-7-1959 - 30-9-1960, delle Scuole Elementari "San Giovanni Bosco" tenuto in Aosta dall'Istituto S. Giovanni Bosco;

2) di delegare all'Assessore alla Pubblica Istruzione - pro tempore - la stipulazione e la firma della convenzione di cui si tratta, in luogo del Presidente della Giunta regionale;

3) di concedere all'Istituto San Giovanni Bosco per la Scuola parificata "San Giovanni Bosco" per il periodo 1-10-1959 - 30-9-1960 un contributo regionale pari al 50 % della spesa complessiva per stipendi (coeff. 202 iniziale), 13a mensilità ed indennità integrativa speciale per n. 5 insegnanti;

4) di concedere al predetto Istituto l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27-5-1959, n. 324, anche per il periodo 1° luglio - 30 settembre 1959 nella misura del 50 %;

5) di approvare la relativa spesa di L. 1.731.250 da imputarsi per L. 1.334.500 al capitolo 152: "Spese e sussidi a scuole parificate, ecc." del bilancio per il corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità e per L. 396.750 al corrispondente capitolo per il prossimo esercizio finanziario;

6) di liquidare a favore dell'Istituto "San Giovanni Bosco" di Aosta i seguenti contributi, ordinando l'emissione dei relativi mandati di pagamento per complessive L. 541.000 da imputarsi al predetto capitolo 152:

- Contributo per il trimestre ottobre-dicembre 1959

- Stipendio mensile lordo L. 50.500 x 5 insegnanti x 3 mesi

L.

757.500

- Indennità integrativa speciale Lire 2.400 x 5 insegnanti x 6 mesi (compresi arretrati dal 1-7 al 30-9-1959)

"

72.000

- 13a mensilità 1959 L. 50.500 x 5 insegnanti

"

252.500

Totale

L.

1.082.000

di cui il contributo, pari al 50 %, è di L. 541.000.

7) di stabilire che, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 1960, i contributi di cui si tratta siano liquidati a rate trimestrali anticipate, con ordini di pagamento dell'Assessore alle Finanze;

8) di delegare e di demandare alla Giunta regionale la eventuale proroga della presente convenzione per i prossimi anni scolastici di anno in anno e sino a tutto il 30 settembre 1963, nonché per l'approvazione e il finanziamento delle spese relative.

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