Objet du Conseil n. 154 du 17 décembre 1959 - Verbale
OGGETTO N. 154/59 - CONVENZIONE PER LA PARIFICAZIONE DELLE CLASSI ELEMENTARI "SAN GIUSEPPE" E "SANT'ORSO" PER IL PERIODO 1-7-1959 - 30-9-1960, GESTITE IN AOSTA CAPOLUOGO DALL'ISTITUTO SAN GIUSEPPE - DELEGA ALLA GIUNTA.
Il Presidente, FILLIETROZ, dichiara aperta la discussione in merito alla seguente relazione concernente la proposta di approvazione della convenzione per la parificazione delle classi elementari "San Giuseppe" e "Sant'Orso" per il periodo 1-7-1959 - 30-9-1960, gestite in Aosta capoluogo dall'Istituto San Giuseppe, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza.
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Con deliberazione di Giunta n. 650 in data 17-9-1958 è stata approvata la proroga della convenzione di parificazione delle Scuole elementari "San Giuseppe" e "Sant'Orso" di Aosta, gestite in Aosta Capoluogo dall'Istituto San Giuseppe per l'anno scolastico 1958-1959.
In seguito alla estensione ai maestri delle scuole parificate della indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27-5-1959, n. 324, occorre approvare nuove convenzioni di parificazione con modifica nelle parti riguardanti la corresponsione dei normali emolumenti ai maestri anzidetti ed il pagamento del contributo dell'Amministrazione regionale all'Ente gestore delle Scuole di cui si tratta.
Le nuove convenzioni dovranno avere effetto dal 1-7-1959, data dalla quale è stata corrisposta ai maestri delle Scuole di Stato la predetta indennità integrativa speciale.
Le suddette convenzioni dovranno essere redatte nei testi seguenti:
"In data tra l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione e la legale rappresentante dell'Istituto San Giuseppe di Aosta, Suor Corgnier Matilde, si è convenuto quanto appresso:
ART. 1
A norma dell'art. 95 del T. U. 5-2-1928, n. 577, le cinque classi elementari femminili dell'"Esternato S. Giuseppe" gestite in Aosta dall'Istituto S. Giuseppe sono riconosciute come scuole parificate.
ART. 2
L'Istituto S. Giuseppe si obbliga:
a) ad ammettere gratuitamente nelle classi di cui all'articolo precedente i fanciulli soggetti all'obbligo scolastico di Aosta fino al numero massimo prescritto dalle disposizioni vigenti;
b) a fornire le aule scolastiche necessarie al funzionamento delle classi parificate;
c) a provvedere all'arredamento delle aule scolastiche di cui alla lettera precedente, secondo le prescrizioni vigenti, ed a fornire il materiale didattico necessario al funzionamento delle classi parificate;
d) a provvedere alla pulizia ed alla custodia delle aule e ad adottare i programmi e gli orari vigenti per le Scuole di Stato;
e) ad adibire all'insegnamento maestri regolarmente abilitati e forniti dei requisiti prescritti;
f) a non aumentare, comunque, il numero delle classi elementari senza avere preventivamente ottenuto il relativo consenso del Sovraintendente agli Studi.
ART. 3
La nomina, la carriera e la cessazione del servizio dei maestri saranno regolate da apposito regolamento interno da sottoporre alla approvazione del Sovraintendente agli Studi.
ART. 4
La nomina e la revoca dei maestri non sono valide se non abbiano riportato l'approvazione del Sovraintendente agli Studi.
ART. 5
Le classi parificate sono soggette anche per la parte didattica alla vigilanza del Sovraintendente agli Studi che la esercita a mezzo dell'Ispettore Scolastico e del Direttore Didattico competenti.
ART. 6
Ai cinque maestri delle classi parificate sarà corrisposto dall'Ente uno stipendio non inferiore a quello corrispondente al coefficiente iniziale del trattamento economico degli insegnanti dello Stato e, per i maestri considerati di ruolo, sarà assicurato lo svolgimento di carriera economica previsto per gli insegnanti di Stato predetti. Ai maestri delle classi elementari parificate sarà corrisposta, inoltre, la 13a mensilità prevista dalle vigenti norme di Legge e l'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della Legge 27 maggio 1959, n. 324.
ART. 7
L'Amministrazione regionale si impegna a corrispondere un contributo annuo pari al 50 % della spesa complessiva sostenuta dall'Ente per il pagamento dello stipendio e della 13a mensilità e dell'indennità integrativa speciale al solo personale insegnante.
Tale contributo sarà pagato a rate trimestrali anticipate e subirà tutte quelle variazioni in più o in meno dovute ad aumenti o diminuzioni degli assegni di cui al primo comma del presente articolo, eventualmente disposti per legge nei riguardi del corrispondente personale statale.
ART. 8
La spesa per l'iscrizione del personale insegnante delle classi elementari parificate alla Cassa per le pensioni agli insegnanti delle scuole elementari parificate sarà sostenuta integralmente dall'Istituto che gestisce la scuola salvo rivalsa, da parte dell'Ente, della quota a carico del personale insegnante stesso, stabilita dall'articolo 15 della legge 11 aprile 1955, n. 379.
ART. 9
Nel caso di inadempienza delle norme di legge ed a quelle del presente atto il Sovraintendente ha facoltà di denunciare in ogni momento la convenzione.
ART. 10
La presente convenzione ha valore fino al 30-9-1960, a decorrere dal giorno 1° luglio 1959".
"In data novembre 1959 tra l'Assessore alla Pubblica Istruzione di Aosta e la legale rappresentante dell'Istituto San Giuseppe di Aosta, Suor Corgnier Matilde, si è convenuto quanto appresso:
ART. 1
A norma dell'art. 95 del T. U. 5-2-1928, n. 577, le quattro classi elementari miste del Borgo "S. Orso" gestite in Aosta dall'Istituto S. Giuseppe, sono riconosciute come scuole parificate.
ART. 2
L'Istituto S. Giuseppe si obbliga:
a) ad ammettere gratuitamente nelle classi di cui all'articolo precedente i fanciulli soggetti all'obbligo scolastico di Aosta fino al numero massimo prescritto dalle disposizioni vigenti;
b) a fornire le aule scolastiche necessarie al funzionamento delle classi parificate;
c) a provvedere all'arredamento delle aule scolastiche di cui alla lettera precedente, secondo le prescrizioni vigenti, ed a fornire il materiale didattico necessario al funzionamento delle classi parificate;
d) a provvedere alla pulizia ed alla custodia delle aule e ad adottare i programmi e gli orari vigenti per le Scuole di Stato;
e) ad adibire all'insegnamento maestri regolarmente abilitati e forniti dei requisiti prescritti;
f) a non aumentare, comunque, il numero delle classi elementari senza avere preventivamente ottenuto il relativo consenso del Sovraintendente agli Studi.
ART. 3
La nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei maestri saranno regolate da apposito regolamento interno da sottoporre all'approvazione del Sovraintendente agli Studi.
ART. 4
La nomina e la revoca dei maestri non sono valide se non abbiano riportato l'approvazione del Sovraintendente agli Studi.
ART. 5
Le classi parificate sono soggette anche per la parte didattica alla vigilanza del Sovraintendente agli Studi che la esercita a mezzo dell'Ispettore Scolastico e del Direttore Didattico competenti.
ART. 6
Ai due maestri delle classi parificate sarà corrisposto dall'Ente uno stipendio non inferiore a quello corrispondente al coefficiente iniziale del trattamento economico degli insegnanti dello Stato e, per i maestri considerati di ruolo, sarà assicurato lo svolgimento di carriera economica previsto per gli insegnanti di Stato predetti. Ai maestri delle classi elementari parificate sarà corrisposta inoltre, la 13a mensilità prevista dalle vigenti norme di Legge e l'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della Legge 27 maggio 1959, n. 324.
ART. 7
L'Amministrazione regionale si impegna a corrispondere un contributo annuo pari al 50 % della spesa complessiva sostenuta dall'Ente per il pagamento dello stipendio e della 13a mensilità e dell'indennità integrativa speciale al solo personale insegnante.
Tale contributo sarà pagato a rate trimestrali anticipate e subirà tutte quelle variazioni in più o in meno dovute ad aumenti o diminuzioni degli assegni di cui al primo comma del presente articolo, eventualmente disposti per legge nei riguardi del corrispondente personale statale.
ART. 8
La spesa per l'iscrizione del personale insegnante delle classi elementari parificate alla Cassa per le pensioni agli insegnanti delle scuole elementari parificate sarà sostenuta integralmente dall'Istituto che gestisce la scuola salvo rivalsa, da parte dell'Ente, della quota a carico del personale insegnante stesso, stabilita dall'articolo 15 della Legge 11 aprile 1955, n. 379.
ART. 9
Nel caso di inadempienza delle norme di Legge ed a quelle del presente atto il Sovraintendente ha facoltà di denunciare in ogni momento la convenzione.
ART. 10
La presente convenzione ha valore fino al 30-9-1960, a decorrere dal giorno 1° luglio 1959".
Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio regionale
Deliberi
1) di approvare nel testo soprariportato la convenzione da stipularsi per la parificazione, per il periodo 1-7-1959 - 30-6-1960, delle scuole elementari "S. Orso" e "S. Giuseppe", tenute in Aosta dall'Istituto S. Giuseppe;
2) di delegare all'Assessore alla Pubblica Istruzione - pro tempore - la stipulazione e la firma delle convenzioni di cui si tratta, in luogo del Presidente della Giunta regionale;
3) di concedere all'Istituto S. Giuseppe per le scuole parificate "Borgo S. Orso" ed "Esternato S. Giuseppe" per il periodo 1-10-1959 - 30-9-1960 un contributo regionale pari al 50 % della spesa complessiva per stipendi (coeff. 202 iniziale), 13a mensilità ed indennità integrativa speciale per n. 7 insegnanti;
4) di concedere al predetto Istituto l'indennità integrativa speciale di cui alla Legge 27-5-1959 n. 324 anche per il periodo 1° luglio - 30 settembre 1959 nella misura del 50 %;
5) di approvare la relativa spesa di L. 2.423.750 da imputarsi per L. 1.868.300 al Capitolo 152: "Spese e sussidi a scuole parificate ecc." del bilancio per il corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità e per L. 555.450 al corrispondente Capitolo per il prossimo esercizio finanziario;
6) di liquidare a favore dell'Istituto S. Giuseppe di Aosta i seguenti contributi, ordinando la emissione dei relativi mandati di pagamento per complessive L. 757.400 da imputarsi al predetto Capitolo 152:
ESTERNATO S. GIUSEPPE
Contributo per il trimestre Ottobre-Dicembre 1959
Stipendio mensile lorde L. 50.500 x 5 insegnanti x 3 mesi |
L. |
757.500 |
Indennità integrativa speciale L. 2.400 x 5 insegnanti x 6 mesi (compresi arretrai dal 1-7 al 30-9-1959) |
" |
72.000 |
13a mensilità 1959 L. 50.500 x 5 insegnanti |
" |
252.500 |
Totale |
L. |
1.082.000 |
di cui il contributo, pari al 50 %, è di L. 541.000
BORGO S. ORSO
Contributo per il trimestre Ottobre-Dicembre 1959
Stipendio mensile lordo L. 50.500 x 2 insegnanti x 3 mesi |
L. |
303.000 |
Indennità integrativa speciale L. 2.400 x 2 insegnanti x 6 mesi |
" |
28.800 |
13a mensilità 1959 L. 50.500 x 2 insegnanti |
" |
101.000 |
Totale |
L. |
432.800 |
di cui il contributo, pari al 50 %, è di L. 216.400.
7) di stabilire che per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 1960, i contributi di cui si tratta siano liquidati a rate trimestrali anticipate, con ordini di pagamento dell'Assessore alle Finanze.
8) di delegare e di demandare alla Giunta regionale l'eventuale proroga della presente convenzione per i prossimi anni scolastici di anno in anno e sino a tutto il 30 settembre 1963, nonché per l'approvazione e il finanziamento delle relative spese.
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Monsieur l'Assesseur GEX illustre la relation et attire l'attention de Messieurs les Conseillers sur l'article 8 du schéma des conventions, qui dit:
"La spesa per l'iscrizione del personale insegnante delle classi elementari parificate alla Cassa per le pensioni agli insegnanti delle scuole elementari parificate sarà sostenuta integralmente dall'Istituto che gestisce la scuola salvo rivalsa, da parte dell'Ente, della quota a carico del personale insegnante stesso, stabilita dall'articolo 15 della legge 11 aprile n. 379".
Il informe que les années passées, après la signature des conventions de la part de l'Assesseur à l'Instruction Publique, l'Administration régionale pourvoyait à payer à l'Institut Saint Joseph d'Aoste le montant des frais relatifs à l'inscription du personnel enseignant des écoles élémentaires parifiées à la "Cassa per la pensione agli Insegnanti delle Scuole elementari parificate".
Il remarque qu'une telle façon d'agir était une contradiction "in terminis", car il n'est pas admissible que d'un côté on signe les conventions et de l'autre côté on pourvoit au remboursement des frais que les conventions prévoient à la charge des Instituts.
Comunica che anche quest'anno le Direzioni dell'Istituto San Giuseppe e dell'Istituto Don Bosco, basandosi su quanto fatto gli anni precedenti, hanno chiesto all'Amministrazione regionale di voler concedere ai predetti due Istituti un contributo pari all'importo delle spese per l'iscrizione del personale insegnante delle Scuole elementari parificate alla Cassa per le pensioni.
Precisa di aver loro risposto che era spiacente di non poter aderire alla loro richiesta perché ciò era tassativamente vietato dalle precise disposizioni dell'articolo 8 delle convenzioni.
Riferisce che le predette Direzioni osservarono che il negare il contributo che era stato sempre concesso in passato significava, praticamente, voler fare cessare il funzionamento delle menzionate Scuole parificate.
Fa presente di aver ribadito che non era possibile eludere la menzionata disposizione.
Conclude, chiedendo che il Consiglio approvi la proposta della Giunta, compresa la delega alla Giunta per le eventuali proroghe annuali delle convenzioni di cui si tratta per i prossimi anni scolastici, sino a tutto il 30-9-1963.
Il Consigliere TREVES comunica che, secondo quanto gli è stato riferito, gli alunni che frequentano le Scuole parificate pagherebbero una retta; chiede all'Assessore Gex di accertare se ciò corrisponda al vero.
L'Assessore GEX rileva che la frequenza delle Scuole elementari parificate dovrebbe essere gratuita, come risulta dall'articolo 2, lettera a), delle convenzioni.
Esprime l'avviso che la segnalazione fatta dal Consigliere Trèves si riferisca forse alla retta che viene fatta pagare agli alunni che sono ammessi alla refezione scolastica annessa alle Scuole; dà comunque assicurazione che provvederà a fare accertamenti in merito a quanto sopra.
Il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti per alzata di mano le proposte della Giunta.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, GEX;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trentatré);
DELIBERA
1) di approvare nel testo soprariportato la convenzione da stipulare per la parificazione, per il periodo 1-7-1959 - 30-9-1960, delle Scuole elementari "S. Orso" e "S. Giuseppe", tenute in Aosta dall'Istituto S. Giuseppe;
2) di delegare all'Assessore alla Pubblica Istruzione - pro tempore - la stipulazione e la firma delle convenzioni di cui si tratta, in luogo del Presidente della Giunta regionale;
3) di concedere all'Istituto S. Giuseppe per le Scuole parificate "Borgo S. Orso" ed "Esternato S. Giuseppe" per il periodo 1-10-1959 - 30-9-1960 un contributo regionale pari al 50 % della spesa complessiva per stipendi (coeff. 202 iniziale), 13a mensilità ed indennità integrativa speciale per n. 7 insegnanti;
4) di concedere al predetto Istituto l'indennità integrativa speciale di cui alla Legge 27-5-1959 n. 324 anche per il periodo 1° luglio - 30 settembre 1959 nella misura del 50 %;
5) di approvare la relativa spesa di L. 2.423.750 da imputarsi per L. 1.868.300 al capitolo 152: "Spese e sussidi a Scuole parificate ecc." del bilancio per il corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità e per L. 555.450 al corrispondente capitolo per il prossimo esercizio finanziario;
6) di liquidare a favore dell'Istituto S. Giuseppe di Aosta i seguenti contributi, ordinando l'emissione dei relativi mandati di pagamento per complessive L. 757.400 da imputarsi al predetto capitolo 152:
ESTERNATO S. GIUSEPPE
Contributo per il trimestre ottobre-dicembre 1959
Stipendio mensile lordo L. 50.500 x 5 insegnanti x 3 mesi |
L. |
757.500 |
Indennità integrativa speciale L. 2.400 x 5 insegnanti x 6 mesi (Compresi arretrati dal 1-7 al 30-9-1959) |
" |
72.000 |
13a mensilità 1959 L. 50.500 x 5 insegnanti |
" |
252.500 |
Totale |
L. |
1.082.000 |
di cui il contributo, pari al 50 %, è di Lire 541.000.
BORGO S. ORSO
Contributo per il trimestre ottobre-dicembre 1959
Stipendio mensile lordo L. 50.500 x 2 insegnanti x 3 mesi |
L. |
303.000 |
Indennità integrativa speciale L. 2.400 x 2 insegnanti x 6 mesi |
" |
28.800 |
13a mensilità 1959 L. 50.500 x 2 insegnanti |
" |
101.000 |
Totale |
L. |
432.800 |
di cui il contributo, pari al 50 %, è di Lire 216.400.
7) di stabilire che, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 1960, i contributi di cui si tratta, siano liquidati a rate trimestrali anticipate, con ordini di pagamento dell'Assessore alle Finanze;
8) di delegare e di demandare alla Giunta regionale l'eventuale proroga della presente convenzione per i prossimi anni scolastici di anno in anno e sino a tutto il 30 settembre 1963, nonché per l'approvazione ed il finanziamento delle relative spese.
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