Objet du Conseil n. 93 du 7 août 1959 - Verbale
OGGETTO N. 93/59 - ESTENSIONE AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DEI MIGLIORAMENTI ECONOMICI APPROVATI E GIÀ APPLICATI AL PERSONALE STATALE CON LEGGE 27-5-1959 N. 324.
Il Presidente invita il Consiglio a discutere e a deliberare in merito alla proposta di estensione al personale in servizio presso l'Amministrazione regionale dei miglioramenti economici approvati e già applicati al personale statale con legge 27-51959 n. 324.
Richiama, in proposito, l'attenzione del Consiglio sulla seguente relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Con deliberazioni della Giunta regionale si è già a suo tempo provveduto alla applicazione al personale statale in servizio nelle Scuole elementari e secondarie della Regione ed al personale statale forestale comandato in servizio presso l'Amministrazione regionale dei miglioramenti di trattamento economico previsti dalla legge 27 maggio 1959, n. 324.
Gli articoli 179 e 180 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, prevedono che gli emolumenti principali ed accessori del personale sono soggetti ad ogni variazione, in aumento o in diminuzione, per effetto di nuove disposizioni legislative che prevedano modificazioni del trattamento economico del personale statale e degli Enti locali.
L'articolo 16 della Legge 27 maggio 1959, n. 324 relativa a miglioramenti economici al personale statale, prevede la possibilità della estensione al personale degli Enti dei miglioramenti economici di cui agli articoli 3 e 4 della legge stessa.
Gli articoli 1 - 3 e 4 della legge 27 maggio 1959, n. 324, stabiliscono quanto segue:
L'articolo 1 dispone che, a decorrere dal 1° luglio 1959, al personale statale il cui trattamento per stipendi, paga o retribuzione è previsto dalla tabella unica allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e successive modificazioni, è attribuita una indennità integrativa speciale mensile determinata per ogni anno finanziario applicando, su una base fissata in Lire 40.000 mensili per tutti i dipendenti, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo all'anno solare immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956, che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unità fino a cinquanta centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.
Si intende per indice del costo della vita relativo a ciascun anno solare, la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita che per l'anno stesso sono stati accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio.
L'indennità integrativa speciale di cui al precedente primo comma:
a) è corrisposta in misura intera al personale provvisto di stipendio, paga o retribuzione non inferiore alle Lire 30.000 mensili lorde;
b) è dovuta in ragione di un trentesimo per ogni mille lire o frazione di mille lire di stipendio, paga o retribuzione nei confronti del personale che sia fornito di stipendio, paga o retribuzione inferiore alle Lire 30.000 mensili lorde;
c) è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed è sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;
d) non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile, né computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento.
e) è esente dalle ritenute erariali e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare.
L'indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole nei casi di consentito cumulo di impieghi.
Per l'esercizio 1° luglio 1959 - 30 giugno 1960, l'importo dell'indennità integrativa speciale, di cui al presente articolo, è stabilito in Lire 2.400 mensili nette.
Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo dell'indennità integrativa speciale sarà determinato con Decreto del Ministero per il Tesoro.
L'articolo 3 stabilisce le nuove misure delle quote di aggiunta di famiglia dovute per il periodo 1-2-1959 - 30-6-1959 a favore del personale avente diritto all'aumento previsto dall'articolo 2 del D.L.C.P-S. 27-11-1947 n. 1331; Lire 4.620 per la prima persona di famiglia acquisita e Lire 3.060 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti.
Le predette quote sono maggiorate di Lire 500 mensili lorde per ciascuno dei primi due figli minorenni a carico e di Lire 1.000 mensili lorde per ciascuno degli altri figli minorenni a carico. Le quote stesse sono ulteriormente maggiorate di Lire 1000 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superato il 14° anno di età. Si osservano, a tale fine, le norme di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.
L'articolo 4 prevede, a decorrere dal 1-7-1959, le seguenti nuove misure delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento di cui all'art. 2 del D.L.C.P.S. 27-11-1947 n. 1331: Lire 5.120 per la prima persona di famiglia acquisita e Lire 3.560 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi un popolazione inferiore ai 600.000 abitanti.
Le predette quote sono maggiorate di Lire 500 mensili lorde per ciascuno dei primi due figli minorenni a carico e di Lire 1.000 mensili lorde per ciascuno degli altri figli minorenni a carico; le quote stesse sono ulteriormente maggiorate di Lire 500 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superato il quattordicesimo anno di età. Si osservano, a tal fine, le norme di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.
Si fa, infine, presente che la maggiore spesa per il pagamento degli arretrati relativi al periodo dal 1-2-1959 - 30-6-1959 ammonta a Lire 2.077.303 lorde circa e che la maggiore spesa annua per la corresponsione a decorrere dal 1-7-1959 dell'indennità integrativa speciale e delle nuove quote di aggiunta di famiglia di cui all'art. 1 e 4 della citata legge ammonta a Lire 17.172.045 lorde circa.
Si propone, pertanto, ai sensi dell'articolo 179 e dell'articolo 180 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale regionale, approvato con legge regionale 28 luglio 1956 n. 3, e dell'articolo 16 della legge 27 maggio 1959, n. 324, di sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale l'estensione al personale regionale dei miglioramenti economici previsti dai sopracitati articoli 1 - 3 e 4 della legge 27 maggio 1959 n. 324, nonché l'approvazione ed il finanziamento delle relative spese previste come da sottoriportato riepilogo e da imputare agli appositi seguenti capitoli di spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario ed ai corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci per i successivi esercizi finanziari:
RIEPILOGO
CAPITOLI DI BILANCIO |
IMPORTO LORDO DELLE SPESE |
2 |
372.195 |
7 |
10.330.164 |
13 |
302.265 |
15 |
247.627 |
16 |
2.345.081 |
37 |
28.800 |
57 |
3.029.757 |
59 |
186.037 |
64 |
498.064 |
84 |
544.995 |
95 |
91.507 |
96 |
458.595 |
106 |
303.232 |
108 |
167.632 |
186 |
343.395 |
TOTALE GENERALE DELLE SPESE |
19.249.346 |
Si propone, inoltre, che il Consiglio regionale deleghi alla Giunta l'adozione dei successivi provvedimenti deliberativi di esecuzione relativi all'attribuzione al personale regionale dei miglioramenti economici sopra citati, alla liquidazione delle relative spese anche per gli arretrati spettanti ai dipendenti regionali per il periodo 1° febbraio - 30 giugno 1959.
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Il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti per alzata di mano le proposte della Giunta.
IL CONSIGLIO
- veduti gli articoli 179 e 180 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale regionale, approvato con legge regionale 28 luglio 1956 n. 3 e l'articolo 16 della legge 27-5-1959 n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attività e in quiescenza;
- ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentacinque);
DELIBERA
1°) di approvare l'estensione al personale regionale dei miglioramenti economici previsti dagli articoli 1, 3 e 4 della Legge 27 maggio 1959 n. 324, nonché il finanziamento delle spese relative previste come da sottoriportato riepilogo e da imputare agli appositi capitoli di spese del bilancio per il corrente esercizio finanziario ed ai corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci per i successivi esercizi finanziari;
2°) di delegare alla Giunta l'adozione dei successivi provvedimenti deliberativi di esecuzione relativi all'applicazione al personale regionale dei miglioramenti economici sopracitati, alla liquidazione delle relative spese, anche per liquidazione di somme arretrate spettanti ai dipendenti regionali per il periodo dal 1° febbraio al 30 giugno 1959.
CAPITOLI DI BILANCIO |
IMPORTO LORDO DELLE SPESE |
2 |
372.195 |
7 |
10.330.164 |
13 |
302.265 |
15 |
247.627 |
16 |
2.345.081 |
37 |
28.800 |
57 |
3.029.757 |
59 |
186.037 |
64 |
498.064 |
84 |
544.995 |
95 |
91.507 |
96 |
458.595 |
106 |
303.232 |
108 |
167.632 |
186 |
343.395 |
TOTALE GENERALE DELLE SPESE |
19.249.346 |
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