Objet du Conseil n. 335 du 24 novembre 1967 - Verbale

OGGETTO N. 335/67 - Norme regolamentari sull'ordinamento dei servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint-Vincent e sullo stato giuridico ed economico del personale regionale addetto ai servizi stessi.

L'Assessore al turismo, antichità e belle arti, BALESTRI, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di approvazione di norme regolamentari sull'ordinamento dei servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint Vincent e sullo stato giuridico ed economico del personale regionale addetto ai servizi stessi, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri in data 23 novembre 1967:

L'esercizio della Casa da Gioco di Saint Vincent, in funzione dall'aprile 1947, è affidato in appalto dalla Regione alla concessionaria Società SITAV, che provvede alla gestione dei giochi e delle attività varie della Casa da Gioco ai sensi delle norme e condizioni di apposito capitolato di concessione.

Alla gestione della Casa da Gioco e dei giochi la predetta Società SITAV provvede con proprio personale.

La Regione provvede, con proprio personale incaricato, ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco, esercitando ogni forma di controllo sull'andamento della gestione dei giochi e sul modo con cui viene condotta la Casa da Gioco, sia dal punto di vista finanziario che da quello morale.

In considerazione del notevole sviluppo ormai assunto dalla Casa da Gioco e al prevedibile ulteriore aumento dei suoi frequentatori e della attività dei giochi, in seguito all'avviato sviluppo turistico della Valle d'Aosta, si rende necessaria la approvazione di norme regolamentari sull'ordinamento dei predetti servizi di controllo regionale e sullo stato giuridico ed economico del personale addetto ai servizi stessi.

Basti pensare alla notevole importanza assunta, sotto vari aspetti, dalle attività che si svolgono presso la Casa da Gioco, nonché alla rilevante entità dei proventi annui che ne derivano al bilancio della Regione.

Le allegate norme regolamentari, che si sottopongono all'esame e alla approvazione del Consiglio Regionale, sono state elaborate tenendo presenti le particolari esigenze dei servizi di controllo regionale di cui si tratta, nonché le analoghe norme regolamentari da anni in vigore presso le altre Case da Gioco e, in particolare, presso la Casa da Gioco di San Remo.

Si tratta di norme tendenti ad assicurare un organico ordinamento dei predetti servizi di controllo regionale e a disciplinare la assunzione e lo stato giuridico ed economico del personale regionale incaricato addetto ai servizi stessi.

Gran parte di tale personale ha ormai molti anni di anzianità di servizio.

Si rende, quindi, necessaria l'approvazione di norme e condizioni regolatrici del rapporto di impiego e di servizio del personale stesso, in analogia a quanto praticato per il personale di controllo presso le altre Case da Gioco e in relazione alle norme in vigore per il personale dipendente dall'Amministrazione Regionale.

Altre analoghe norme regolamentari sono già state predisposte per l'ordinamento dei servizi e del personale di altri Istituti e Servizi speciali della Regione, quali l'Istituto di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta, i Servizi Forestali, i Laboratori di Igiene e Profilassi, ecc.

Pur essendo previsto un prossimo aumento del numero dei frequentatori della Casa da Gioco e un maggiore afflusso di persone ai tavoli da gioco anche in conseguenza della realizzazione dell'autostrada Quincinetto-Aosta, la proposta pianta organica del personale prevede per ora un numero di controllori, in servizio continuativo e in servizio di fine settimana, corrispondente al numero di controllori attualmente in servizio.

Allo scopo di assicurare il buon funzionamento dei servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint Vincent, la Giunta propone ora che il Consiglio Regionale

Deliberi

1) di approvare le sottoriportate norme regolamentari riguardanti l'ordinamento dei servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint Vincent e sullo stato giuridico ed economico del personale regionale addetto ai servizi stessi, norme che avranno vigore ed applicazione dal 1° gennaio 1968;

2) di stabilire che le spese annue a carico regionale per i servizi di controllo di cui si tratta e per il relativo personale regionale, previste in complessive annue £. 82.000.000 (ottantaduemilioni), siano imputate ai sottoindicati capitoli di spesa del bilancio di previsione della. Regione per l'anno finanziario 1968, che presentano la necessaria disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni:

a) per £. 52.000.000 sul capitolo 30 ("Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di controllo della Casa da Gioco di St Vincent");

b) per £. 30.000.000 sul capitolo 32 ("Spese per la corresponsione di premi, indennità e compensi straordinari al personale della Casa da Gioco di St. Vincent");

3) di delegare alla Giunta Regionale l'adozione dei provvedi menti deliberativi necessari per assicurare la pratica applicazione delle norme regolamentari di cui si tratta.

(SEGUE: testo di norme regolamentari, con 5 Allegati)

Prende la parola il Consigliere BARONE, a cui risponde l'Assessore BALESTRI.

Sugli articoli intervengono i Consiglieri ANDRIONE, PEDRINI, l'Assessore alla pubblica istruzione DUJANY, l'Assessore ai lavori pubblici COLOMBO, i Consiglieri GERMANO, CAVERI, il Presidente della Giunta BIONAZ, i Consiglieri LUSTRISSY e FOSSON, l'Assessore BALESTRI.

Il Presidente MONTESANO, - dopo aver accertato e dichiarato che i 42 articoli delle norme regolamentari in esame e i relativi cinque Allegati (pianta organica del personale e tabelle A, B, C e D) sono stati dal Consiglio approvati con separate votazioni -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione delle proposte della Giunta riguardanti le sottoriportate norme regolamentari nel loro complesso.

IL CONSIGLIO

con voti favorevoli trentuno e con un voto contrario espressi mediante votazione segreta (Consiglieri presenti e votanti: trentadue; scrutatori i Consiglieri Signori Germano, Lustrissy e Vallino),

DELIBERA

1°) di approvare le sottoriportate norme regolamentari riguardanti l'ordinamento dei servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint Vincent e sullo stato giuridico ed economico del personale regionale addetto ai servizi stessi, norme che avranno vigore ed applicazione dal 1° gennaio 1968;

2°) di stabilire che le spese annue a carico regionale per i servizi di controllo di cui si tratta e per il relativo personale regionale, previste in complessive annue L. 82.000.000 (ottantaduemilioni), siano imputate ai sottoindicati capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1968, che presentano la necessaria disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni:

a) per L. 52.000.000 sul capitolo 30 ("Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di controllo della Casa da gioco di St. Vincent");

b) per L. 30.000.000 sul capitolo 32 ("Spese per la corresponsione di premi, indennità e compensi straordinari al personale della Casa da gioco di Saint Vincent");

3°) di delegare alla Giunta Regionale l'adozione dei provvedimenti deliberativi necessari per assicurare la pratica applicazione delle norme regolamentari di cui si tratta.

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NORME REGOLAMENTARI SULL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO REGIONALE SULLA GESTIONE APPALTATA DELLA CASA DA GIOCO DI SAINT VINCENT E SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE ADDETTO AI SERVIZI STESSI.

TITOLO I°

CAPO I°

Art. 1

La Regione Autonoma della Valle d'Aosta provvede, mediante proprio personale, ad esercitare i servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint Vincent, secondo le norme seguenti.

I servizi di controllo regionale sono espletati mediante ogni forma di vigilanza e di controllo sul modo con cui la Società concessionaria provvede alla gestione dei giochi e della Casa da gioco, sia dal lato finanziario che da quello morale, in relazione alle norme del capitolato di concessione per l'esercizio della Casa da gioco.

Art. 2

I servizi di controllo regionale di cui al precedente articolo sono espletati dal seguente personale dipendente dalla Regione in numero, con le qualifiche e i trattamenti economici previsti dalla pianta organica e dalle tabelle A-B-C-D di cui all'articolo 42:

1°) personale in. servizio continuativo:

- Commissario regionale

- Vice Commissario regionale

- Capi Controllori

- Controllori

2°) personale incaricato in servizio di fine settimana:

- Controllori incaricati in servizio di fine settimana.

Art. 3

Oltre al possesso dei requisiti generali prescritti per la nomina a ruolo del personale addetto ai servizi amministrativi di istituto dell'Amministrazione Regionale, per la assunzione in servizio del personale addetto ai servizi di controllo sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint Vincent è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio:

a) per il Commissario regionale, il Vice Commissario regionale, i Capi controllori e i controllori in servizio continuativo: diploma di Scuola Media Superiore;

b) per i controllori di fine settimana: licenza di Scuola Media Inferiore.

Per gli incarichi di Commissario regionale e di Vice Commissario regionale si può prescindere dai normali limiti di età.

Art. 4

L'assunzione in servizio del personale di cui ai precedenti articoli non ne determina la stabilità di impiego, in quanto è connessa e subordinata all'effettivo funzionamento della Casa da gioco di Saint Vincent.

Nei casi di eventuali temporanee sospensioni del funzionamento della Casa da gioco, per qualsiasi motivo e per la durata non superiore a due anni, il rapporto di impiego del predetto personale è temporaneamente sospeso, senza alcun diritto a compensi, sotto qualsiasi forma,

Il predetto personale che non abbia chiesto e ottenuto la liquidazione delle indennità per cessazione di servizio ha diritto alla riassunzione in servizio qualora la interruzione del funzionamento della Casa da gioco non si protragga per una durata superiore ai due anni.

In caso di chiusura della Casa da gioco per una durata superiore a due anni, oppure in caso di cessazione della sua gestione appaltate con assunzione della gestione da parte della Regione in forma diretta o in altra forma che non richieda un servizio di controllo regionale, il predetto personale sarà licenziato con le indennità dovute per la cessazione dal servizio e con diritto a indennità per un preavviso di tre mesi salva la eventuale possibile adozione dei seguenti provvedimenti:

a) riassunzione in servizio con altre qualifiche e mansioni, in relazione alle necessità di servizio derivanti dalla nuova forma di gestione della Casa da gioco;

b) trasferimento a posti vacanti di altri ruoli organici dei servizi di istituto dell'Amministrazione Regionale, in relazione alle attitudini, alle capacità e ai titoli di studio del personale.

Art. 5

Il Commissario regionale e il Vice Commissario regionale presso la Casa da gioco Saint Vincent sono assunti servizio per chiamata diretta, con deliberazione del Consiglio Regionale, mediante conferimento, in via precaria e a tempo indeterminato, di incarico fiduciario, revocabile in qualunque momento, salvo il diritto alla indennità di preavviso di mesi tre e alla indennità per cessazione dal servizio.

L'incarico di Vice Commissario regionale può essere affidato, in via temporanea, ad un Capo controllori o a un Controllore, con la corresponsione, in aggiunta al normale trattamento economico spettantegli, di una indennità di incarico commisurata alla differenza lorda fra il trattamento economico iniziale tabellare previsto per il posto occupato e quello tabellare del posto di Vice Commissario, oltre all'indennità speciale (interessenza) prevista dal 2° comma dell'articolo 13.

I Capi controllori sono assunti in servizio con deliberazione della Giunta Regionale, previo concorso interno per titoli ed esami (scritti e orali), al quale sono ammessi i controllori in servizio continuativo con anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo.

I controllori in servizio continuativo sono assunti in servizio con deliberazione della Giunta Regionale, previo concorso pubblico per titoli ed esami (scritti e orali).

I controllori incaricati di fine settimana sono assunti in servizio con deliberazione della Giunta Regionale, previo espletamento di prove di selezione fra gli aspiranti che abbiano presentato domanda in seguito ad avviso pubblicato sui giornali locali.

La Commissione giudicatrice per i concorsi e per le prove di selezione di cui ai precedenti commi è composta come quella prevista per i concorsi del personale dell'Amministrazione Regionale.

Art. 6

I programmi e le prove di esame per i concorsi interni e pubblici previsti dal precedente articolo sono approvati con le deliberazioni della Giunta Regionale che bandiscono i concorsi stessi.

I concorsi banditi per l'assunzione in servizio del personale di cui al precedente articolo sono espletati secondo le norme e le modalità in vigore per l'espletamento dei concorsi banditi per la assunzione in servizio del personale impiegatizio addetto ai servizi amministrativi di istituto dell'Amministrazione Regionale.

Nei concorsi pubblici per l'assunzione dei controllori in servizio continuativo va riservato al servizio prestato in qualità di controllore di fine settimana un punteggio non inferiore al 30% dei punti a disposizione di ciascun Commissario.

CAPO II°

Art. 7

L'assunzione dei controllori regionali in servizio continuativo e dei Capi controllori diviene definitiva dopo un periodo di prova di mesi sei.

Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto d'impiego potrà avere luogo da parte della Regione e da parte del personale in qualsiasi momento, senza preavviso n'è indennità, e la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio effettivamente prestato.

Art. 8

Al personale addetto in via continuativa al servizio di controllo, regionale sulla Casa da gioco di St. Vincent sono concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, congedi ordinari annuali fino a complessivi trenta giorni all'anno (computati i giorni festivi intermedi), durante i quali è corrisposta al personale stesso la retribuzione intera.

Ai controllori incaricati in servizio di fine settimana sono concessi congedi ordinari annuali sino a complessivi dodici giorni all'anno.

Art. 9

Al personale addetto al controllo regionale sulla Casa da gioco di St. Vincent, dopo due anni di effettivo e ininterrotto servizio prestato, spetta un periodo di preavviso di licenziamento di mesi tre in caso di licenziamento per motivi non disciplinari.

In caso di mancato o di non tempestivo preavviso, è corrisposta al personale licenziato, in aggiunta all'indennità per cessazione dal servizio eventualmente spettante, una indennità pari al la retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso.

III° CAPO

Art. 10

Ai Capi Controllori e ai Controllori in servizio continuativo è applicata, a decorrere dal 1° gennaio 1968, la carriera economica a ruolo aperto che prevede, a seconda delle carriere e dei posti; la progressiva e successiva attribuzione degli stipendi previsti dalle tabelle B e C annesse alla pianta organica di cui all'articolo 42.

Il personale di cui al precedente comma ha diritto alla progressiva attribuzione di nuovi stipendi in base agli anni di servizio prestati nel proprio posto, secondo quanto previsto dalla rispettiva tabella di trattamento economico.

Gli anni di servizio richiesti per conseguire l'attribuzione dei nuovi stipendi sono precisati nelle sopracitate due tabelle annesse alla pianta organica.

Per ottenere l'attribuzione dei successivi nuovi stipendi, il personale di cui al 1° comma del presente articolo non deve avere riportato nel triennio immediatamente precedente una qualifica inferiore al "distinto".

Dalla anzianità di servizio conseguita e prescritta per l'attribuzione di nuovi stipendi debbono essere detratti i periodi di tempo in cui il personale sia stato collocato in aspettativa per motivi di famiglia e gli anni in cui il personale non ha conseguito la prescritta qualifica.

Art. 11

Ai Capi Controllori e ai Controllori in servizio continuativo spettano aumenti periodici biennali dello stipendio annuo tabellare, in numero illimitato, nella misura del 2,50% dello stipendio tabellare acquisito.

L'anzianità di servizio per il calcolo di detti aumenti decorre dalla data di attribuzione del primo stipendio e non è valutabile ai fini degli aumenti periodici biennali conseguibili nei successivi scatti di stipendio annuo tabellare, con l'attribuzione dei quali viene annullata l'anzianità conseguita nei precedenti scatti.

Nel caso di nomina a posti di capo controllori, al predetto personale che abbia maturato un trattamento economico, per stipendio, superiore a quello previsto per il nuovo posto viene attribuito lo stipendio iniziale del posto stesso eventualmente maggiorato dell'importo di aumenti periodici, in modo che risulti uguale o immediatamente superiore al trattamento economico acquisito per stipendio nel posto precedente, fermi restando la normale maturazione dei successivi aumenti periodici e il numero degli anni stabiliti dalle sopramenzionate tabelle peri conseguire l'attribuzione dei successivi scatti stipendio annuale tabellari.

Art. 12

Al personale regionale addetto ai servizi di controllo sulla gestione della Casa da gioco di St. Vincent è corrisposta, all'atto dell'assunzione in servizio, una indennità "una tantum" di vestiario in misura da stabilire dalla Giunta Regionale.

Art. 13

Oltre all'indennità di incarico prevista dalla tabella A di cui all'art. 42, al Commissario regionale e al Vice Commissario regionale spettano le eventuali quote di aggiunta di famiglia, ai sensi di legge, nonché le indennità e gratifiche speciali previste ai capoversi b), c), d), e) e f) del successivo articolo 14.

Al Commissario regionale e al Vice Commissario regionale, spetta, inoltre, una indennità speciale (interessenza), da determinare dal Consiglio Regionale in misura non superiore all'uno per mille per il Commissario regionale e allo zero e cinquanta per mille per il Vice Commissario regionale, da calcolarsi sui proventi netti versati alla Regione dalla Società concessionaria della Casa da gioco di St. Vincent.

Art. 14

Oltre allo stipendio annuo previsto dalle tabelle B e C di cui all'articolo 42, ai Capi Controllori e ai controllori in servizio continuativo presso la Casa da gioco spettano le quote eventuali di aggiunta di famiglia, ai sensi di legge, nonché le seguenti indennità e gratifiche speciali:

a) indennità integrativa speciale netta prevista dalla legge 27.5.1959 n. 324 e successive disposizioni di applicazione, secondo le misure e le modalità previste per il personale dell'Amministrazione Regionale;

b) indennità di disagiato servizio (lavoro disagiato notturno e festivo) nella misura di lorde lire 516.000 (cinquecentosedicimila) annue;

c) gratifica annua a titolo di 13^ mensilità, da corrispondere in misura di un dodicesimo dell'indennità di cui alla precedente lettera b) e dello stipendio annuo fruito al 16 dicembre di ogni anno;

d) gratifica straordinaria da corrispondere nel mese di marze di ogni anno, nella Misura di cui alla precedente lettera c) e con riferimento allo stipendio annuo fruito al 31 marzo;

e) gratifica straordinaria da corrispondere nel mese di settembre di ogni anno, a titolo di indennità per maggior lavoro svolto nella stagione estiva (mesi da giugno a settembre), nella misura di cui alla precedente lettera c) e con riferimento allo Stipendio annuo fruito al 30 settembre;

f) gratifica straordinaria da corrispondere nel mese di ottobre di ogni anno, a titolo di indennità invernale, nell'importo di lorde lire 120.000 (centoventimila);

g) indennità giornaliera di conteggio, fino all'importo massimo mensile lordo di Lire 50.190 (cinquantamilacentonovanta), da corrispondere mediante prelievo sulle somme all'uopo giornalmente tratte dagli introiti lordi dei giochi; la indennità giornaliera di conteggio compete al personale per le sole giornate in cui ha effettivamente prestato lo speciale servizio di conteggio dei proventi giornalieri di gioco.

Art. 15

Ai Controllori incaricati in servizio di fine settimana spetta il seguente trattamento economico:

a) indennità mensile di incarico nella misura di lire 80.000 (ottantamila) lorde;

b) indennità mensile per disagiato servizio (lavoro disagiato notturno e festivo) nella misura di Lire 15.320 (quindicimilatrecentoventi) lorde;

c) gratifica annua a titolo di 13^ mensilità in misura corrispondente ad una mensilità completa delle indennità di cui ai precedenti capoversi a) e b);

d) gratifica straordinaria da corrispondere alle fine del mese di marzo di ogni anno nella misura di cui al precedente capoverso c);

e) gratifica straordinaria da corrispondere nel mese di settembre di ogni anno nella misura di cui al precedente capoverso c);

f) indennità invernale annua lorda di lire 60.000 (sessantamila) da corrispondere nel mese di ottobre;

g) indennità giornaliera lorda di Lire 8.000 (ottomila) per ogni eventuale giornata di servizio straordinario prestato nelle giornate infrasettimanali.

Art. 16

Gli emolumenti principali ed accessori del predetto personale sono soggetti alle ritenute per tributi erariali e per contributi assicurativi e previdenziali previste dalle norme legislative in vigore.

Sono, altresì, soggetti agli arrotondamenti di somme stabiliti dalla legge agli effetti del calcolo e della liquidazione degli emolumenti annui e mensili spettanti al personale degli Enti pubblici.

Art. 17

Il personale addetto ai servizi di controllo sulla Casa da gioco di St. Vincent è iscritto a norma di legge, ai fini previdenziali ed assicurativi, all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) e all'Istituto Nazionale Dipendenti Enti Locali (INADEL).

CAPO IV°

Art. 18

I controllori incaricati in servizio di fine settimana debbono prestare servizio nei giorni di sabato e domenica, nonché nei giorni pre-festivi e festivi infrasettimanali, secondo i turni di servizio disposti dal Commissario regionale o dal Vice Commissario regionale.

Art. 19

Il personale di controllo in servizio in via continuativa ha diritto ad un riposo settimanale non inferiore a ventiquattro ore consecutive.

I turni di servizio e di riposo del predetto personale sono disposti dal Commissario regionale o dal Vice Commissario regionale, in relazione alle esigenze dei servizi di controllo ai tavoli da gioco e possibilmente a turni avvicendati.

Art. 20

È fatto obbligo al personale addetto ai servizi di controllo di sostituirsi reciprocamente e gratuitamente nel servizio, in casi di necessità, su richiesta dei superiori.

Art. 21

In caso di cessazione dal servizio al personale addetto in via continuativa al controllo regionale sulla Casa da gioco di St. Vincent è corrisposta una indennità per cessazione dal servizio nella misura di una mensilità intera degli assegni di carattere continuativo (comprese l'indennità di conteggio e l'indennità speciale di interessenza sui proventi netti regionali) liquidati dalla Regione, a norma di legge, per ogni anno di effettivo servizio, prestato, nei seguenti casi:

a) in caso di cessazione dal servizio per non avvenuta riassunzione di servizio alla scadenza di congedo di malattia o per chiusura della Casa da gioco;

b) in caso di cessazione dal servizio per licenziamento dovuto a motivi non disciplinari, qualora il personale abbia prestato almeno due anni di effettivo servizio;

c) in caso di cessazione di Servizio in seguito a dimissioni volontarie per giusta causa.

Per il computo dell'indennità di cessazione dal servizio le frazioni di anni si calcolano in base ai mesi di servizio prestato in misura proporzionale.

CAPO V°

INCOMPATIBILITÀ

Art. 22

Sono incompatibili con la qualità di impiegato addetto in via continuativa ai Servizi di controllo regionale sulla gestione della Casa da gioco di St. Vincent, l'assunzione di qualunque impiego privato, l'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale o industriale e l'avere un interesse qualsiasi nella gestione della Casa da gioco o nelle attività della Società concessionaria dalla stessa dipendenti o controllate.

Sono incompatibili con la qualità di controllore incaricato in servizio di fine settimana:

- la esplicazione di attività commerciali o professionali, anche se svolte fuori servizio, che comportino il sorgere di rapporti di interesse economico con la Società concessionaria della gestione della Casa da gioco o con i suoi soci, amministratori o dipendenti di qualsiasi categoria, nonché con Società o attività dipendenti o controllate dalla Società concessionaria stessa dai suoi Soci, amministratori o dipendenti.

Sono incompatibili con la qualità di Commissario regionale, di Vice Commissario regionale e di addetti ai servizi di controllo regionale sulla gestione della Casa da gioco di St. Vincent il coniuge, gli affini e i parenti fino al quarto grado dei soci o degli amministratori della Società concessionaria dell'esercizio della Casa da gioco, o dei dipendenti della Società stessa addetti ai servizi dei giochi e al controllo delle relative contabilità.

L'assunzione degli impieghi o le condizioni e l'esercizio delle attività incompatibili di cui ai precedenti commi comportano la decadenza del rapporto di impiego, da deliberare dalla Giunta Regionale.

CAPO VI°

ASSENZE

Art. 23

Il personale di cui al precedente articolo, in caso di imprevista assenza, è tenuto a darne immediato avviso scritto al predetto Commissario e questi all'Amministrazione Regionale; qualora debba assentarsi dal servizio, deve ottenere preventivo permesso dal Commissario.

Art. 24

Tanto in caso di circostanze impreviste, come di malattia, se trascorra un giorno senza che sia notificata e giustificata l'assenza, essa sarà ritenuta arbitraria.

Art. 25

L'assenza per infortunio o per malattia deve essere comunicata nelle ventiquattro ore e giustificata da certificato medico.

Art. 26

In caso di assenza per causa di malattia, il Commissario ha facoltà di disporre accertamenti a mezzo di un Medico incaricato.

CAPO VII°

SCHEDE PERSONALI

Art. 27

Il Commissario regionale terrà aggiornate le schede personali relative a ciascun dipendente. Detta scheda, oltre alla indicazione del cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio, data di assunzione, ecc. deve contenere la indicazione delle eventuali note di lode o di biasimo e dei provvedimenti disciplinari con le rispettive motivazioni, i periodi di ferie annuali godute, i periodi di malattia, i giorni di assenza giustificata , o meno, i congedi e permessi speciali.

Art. 28

La scheda personale dovrà annualmente essere data in visione all'interessato, che dovrà apporvi la firma per presa visione, salvo il diritto a presentare i propri rilievi.

TITOLO II°

CAPO I°

DOVERI DEL PERSONALE

Art. 29

Il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione della Casa da gioco di Saint Vincent è tenuto alla osservanza delle norme del presente regolamento e delle disposizioni che, per le necessità del servizio, saranno emanate dalla Amministrazione Regionale o dal Commissario Regionale presso la Casa da gioco.

In particolare, il predetto personale deve:

a) osservare puntualmente l'orario stabilito per il turno di servizio cui è assegnato, e non abbandonare il servizio per alcun motivo senza aver richiesto ed ottenuto la sostituzione.

Nei servizi continuativi il controllore che abbia compiuto il proprio turno non deve abbandonare il servizio fino a quando la continuità del servizio non sia assicurata dall'intervento di chi deve subentrargli Nel caso di avvenimenti di eccezionale importanza od in particolari contingenze che possano pregiudicare gli interessi diretti od indiretti della Regione, il controllore deve rimanere in servizio senza limiti di orario e disimpegnare tutte quelle mansioni che siano consigliate e consigliabili per la tutela degli interessi stessi;

b) eseguire con la massima diligenza i compiti a lui affidati, assumendone la responsabilità ed attenendosi alle istruzioni ricevute le mansioni specifiche attribuitegli non lo esonerano dal prestare l'opera propria per altri lavori che gli vengano comandati, compatibilmente con le sue capacità e le sue attitudini;

c) curare con zelo, integrità e delicatezza gli interessi della Regione nei rapporti tanto interni e di servizio, quanto in quelli fuori servizio;

d) osservare scrupolosamente il segreto d'ufficio nel disimpegno delle proprie attribuzioni ed impedire che chiunque tragga copia od asporti atti o documenti senza autorizzazione scritta del Commissario regionale, né dare a chicchessia informazioni o notizie su quanto possa venire a conoscere, direttamente od indirettamente, nell'esercizio delle proprie funzioni od in qualunque altro modo, relativamente all'esercizio dei giuochi ed alla gestione della Casa da gioco, nonché alle persone che la frequentano, in generale, ed ai rapporti ed interessi che vi ha la Regione;

e) conservare in buono stato il mobilio d'ufficio messo a disposizione ed in genere tutto quanto gli è affidato;

f) eseguire gli ordini che gli verranno impartiti, accettare le osservazioni che gli vengono mosse, senza discutere, salva la facoltà di inoltrare reclamo al Commissario qualora li ritenga erronei od ingiusti;

g) vestire in servizio l'abito scuro di prescrizione e, quando ne sia autorizzato dal Commissario, abito diverso, purché rigorosamente ordinato e pulito e che, comunque, sia confacente col decoro delle mansioni che esplica, dell'ambiente nel quale svolge il servizio e dell'Amministrazione da cui dipende.

DIVIETI

Art. 30

È proibito al personale di cui al precedente articolo:

a) giuocare o far giuocare terzi per proprio conto nei saloni della Casa da gioco;

b) toccare in servizio gettoni o valori di qualunque genere, specialmente quando questi facciano parte della dotazione di un banco;

c) detenere anche fuori servizio gettoni per qualsiasi ragione. Qualora sia trovato in possesso di gettoni sarà passibile di punizione grave ed anche di sospensione cautelativa dal servizio;

d) intrattenersi nelle sale da gioco dopo di aver terminato il proprio turno di servizio;

e) avere rapporti di alcun genere col personale di gioco, altro che per ragioni di servizio;

f) aderire ad Associazioni o ad Organizzazioni di dipendenti della Società che gestisce la Casa da gioco;

g) intrattenere rapporti con le persone che frequentano le sale da gioco, ad eccezione di rapporti di semplice cortesia o inerenti al servizio;

h) accettare alcun invito, alcuna partita di piacere e neppure alcun regalo, per minimo che esso sia ed a qualunque titolo esso possa essere offerto;

i) fare o facilitare prestiti ai giocatori sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo;

l) esercitare attività commerciali o professionali di qualunque genere, anche fuori servizio; acquistare o vendere oggetti di qualsiasi valore, per proprio conto o per conto di terzi, facilitare a terzi tali operazioni quando queste abbiano a svolgersi nei locali della casa da gioco od anche fuori di detti locali, tra giocatori o frequentatori dei detti locali;

m) conversare in servizio con i colleghi, con gli impiegati dipendenti dalla Società concessionaria e con i frequentatori delle sale da gioco;

n) uscire dalla Casa da gioco durante le ore di servizio o durante gli intervalli di riposo, salvo nel caso di indisposizione e dopo averne ricevuto autorizzazione dal proprio superiore che ne riferirà subito al Commissario o a chi per esso;

o) accedere, fuori servizio, alle sale da gioco del Casinò, senza l'autorizzazione del. Commissario;

p) intrattenersi, anche momentaneamente, nelle sale di spettacolo e trattenimento della Casa da gioco durante l'orario di servizio;

q) frequentare od anche semplicemente accedere ai locali destinati al personale della Società concessionaria e specialmente al "bar".

Gli impiegati potranno eventualmente prendere consumazioni al banco del "bar" delle sale da gioco senza intrattenersi oltre il necessario.

CAPO II°

ATTRIBUZIONI DEL COMMISSARIO REGIONALE

Art. 31

Il Commissario Regionale è responsabile del regolare andamento della gestione della-Casa da gioco, da parte della Società concessionaria, nelle sue molteplici attività.

Ha le seguenti attribuzioni e mansioni:

Circa la gestione della Casa da gioco:

a) dispone, organizza e dirige ogni possibile controllo, tanto sulle sale da gioco quanto sul "segretariato" e su tutti gli altri servizi complementari;

b) riferisce all'Amministrazione Regionale - tramite l'Assessore al Turismo, dal quale dipende direttamente -, sulle questioni di particolare interesse e ne prende ordini ed istruzioni;

c) predispone gli elementi di valutazione necessaria allo studio ed agli sviluppi delle pratiche da sottoporre alle superiori decisioni;

d) svolge con la Società concessionaria tutte le pratiche concernenti la scrupolosa osservanza degli impegni di capitolato. Ha facoltà di intervenire presso la Società stessa per i seguenti provvedimenti:

1°) apertura e chiusura di qualsiasi tavolo da gioco: protrazione degli orari normali;

2°) sostituzione o sospensione cautelativa dal servizio - in casi di particolare gravità - di qualsiasi impiegato, in attesa delle decisioni dell'Amministrazione Regionale;

3°) ritiro della tessera di ingresso a coloro che non siano in possesso dei requisiti richiesti per la frequenza delle sale da gioco.

e) concorre, con la Direzione dei giochi, nelle decisioni sui reclami avanzati dai giocatori intervenendo nel modo più opportuno per la tutela degli interessi finanziari e morali della Regione e redigendo apposito verbale nei casi di particolare importanza;

f) fa parte delle Commissioni preposte all'organizzazione delle manifestazioni ad onere comune ("extracontrattuali") sorvegliandone gli sviluppi amministrativi e controllandone i rendiconti annuali;

g) sovraintende alla registrazione dei dati contabili ed alla redazione dei relativi verbali non soltanto per le operazioni ai tavoli da gioco ma anche per la verifica degli assegni accettati al cambio dai clienti e per il movimento dei gettoni del "diritto addizionale sugli ingressi" (di istituzione governativa).

Circa il governo del personale regionale addetto ai Servizi di controllo:

Cura l'adempimento dei doveri da parte del personale addetto al Servizio di controllo regionale, di cui è il capo responsabile, e ne regola le varie attività di sala e di fuori sala.

Circa la rappresentanza delle Autorità Regionali:

Rappresenta le Autorità Regionali in tutte le cerimonie alle quali esse non possono intervenire e rende gli onori di casa in occasione di visite di personalità di particolare riguardo.

ATTRIBUZIONI DEL VICE COMMISSARIO REGIONALE

Art. 32

a) Coadiuva il Commissario regionale, attenendosi alle sue direttive;

b) lo sostituisce, in caso di assenza, in tutte le sue mansioni ed attribuzioni.

ATTRIBUZIONI DEI CAPI CONTROLLORI

Art. 33

I Capi controllori sono subordinati al Commissario ed al Vice-Commissario ed hanno principalmente i doveri e le mansioni seguenti:

- curare l'adempimento dei doveri del personale dipendente, col far osservare le norme del regolamento di servizio e di gioco nonché tutte le disposizioni emanate dal Commissario Regionale;

- mantenere la disciplina - fare osservare l'orario-stabilito - regolare il servizio dei turnanti;

- concorrere, in unione al personale direttiva della Direzione dei giochi, a decidere sulle vertenze o reclami di particolare importanza avanzati dai giocatori, sia in relazione all'importo delle puntate, che alla personalità dei giocatori, redigendo dettagliati verbali;

- svolgere costantemente azione di controllo ai tavoli al fine di evitare atti non consentiti, fare al Commissario precisi rapporti sugli eventuali fatti o atti non regolari che abbia potuto osservare nello svolgimento delle sue mansioni;

- disimpegnare e far disimpegnare gli altri ordini dati dal Commissario in merito al servizio;

- presentarsi alle Autorità regionali che entrano nelle sale da gioco e avvisare subito il Commissario od il Vice Commissario.

ATTRIBUZIONE DEI CONTROLLORI

Art. 34

I controllori dipendono dal Commissario, dal Vice Commissario e dai Capi controllori ed hanno principalmente i doveri e le mansioni seguenti:

a) osservare l'orario stabilito, le norme di servizio e tutte le disposizioni loro impartite sia dal Commissario che dal Vice Commissario e dal Capo Controllori, nonché disimpegnare quei compiti che il Commissario ritiene di assegnare loro;

b) controllare la dotazione che all'apertura viene consegnata al tavolo di gioco posto sotto la loro diretta sorveglianza e redigere distinta dei gettoni componenti tale dotazione;

c) osservare e controllare tutte le operazioni effettuate ai tavoli di gioco, e specialmente il ritiro e l'accantonamento al banco dei gettoni puntati sulle combinazioni risultate perdenti, il regolare pagamento delle vincite per il loro giusto ammontare, l'accettazione di biglietti di banca per l'effettuazione di puntata, il loro cambio in gettoni di corrispondente valore e la loro introduzione nell'apposita cassetta della valuta;

d) vigilare affinché non siano effettuati pagamenti di vincite inesistenti, che gli impiegati non introducano nella cassetta delle mance altri gettoni che quelli destinativi, che non si commettano sottrazioni di valori tanto da parte degli impiegati che da parte dei giocatori;

e) controllare che gli annunci di giocata siano dati in tempo utile e ripetuti ad alta voce dall'impiegato, che siano accompagnati dal relativo importo, che siano regolarmente accettati dal Capo tavolo o dal Capo partita e che, tempo permettendo, siano regolarmente piazzati sul tappeto;

f) impedire che alcun valore esca dal banco del tavolo senza che l'operazione sia regolarmente autorizzata e documentata;

g) controllare l'importo dei cambi che il banco del tavolo abbia necessità di effettuare in qualunque evenienza;

h) controllare che l'importo immesso al banco del tavolo in aumento della dotazione eventualmente depauperata, corrisponda a quello indicato dall'apposito "buono di aggiunta", da lui contro firmato;

i) accertare, alla chiusura del tavolo, l'ammontare della dotazione del banco, compilando una distinta dei gettoni, sullo stesso modulo che sarà già servito per l'accertamento della dotazione di apertura, e controfirmare le distinte che saranno state compilate dai rappresentanti della Società concessionaria, dopo averle controllate e constatate corrispondenti alla sua;

l) non abbandonare, neanche per un istante, il tavolo assegnatogli se non dopo essere stato sostituito nel servizio di controllo;

m) assistere, in occasione della pausa serale o di qualunque altra sospensione del gioco, alla chiusura dei gettoni del banco nell'apposita cassetta, ed alla riapertura della stessa all'atto della ripresa del gioco;

n) scortare le cassette delle dotazioni e le cassette della valuta nel trasporto dal tavolo all'armadio e viceversa, curando che il trasporto sia sempre effettuato anche sotto la scorta dei rappresentanti della Società concessionaria e vigilando che nel tragitto non ne subiscano l'apertura, la manomissione, la sostituzione od altra operazione irregolare;

o) scortare le cassette delle valute dalla sala da gioco sino alla sala della conta osservando le norme già dettate dal comma precedente;

p) vigilare che tutti gli impiegati della Casa da gioco si uniformino alle disposizioni del presente regolamento per quanto li riguarda, del regolamento di gioco e del regolamento interno, alle norme e disposizioni emanate dalla Direzione di gioco o dalla Società concessionaria in materia di gioco o attinenti all'esercizio del gioco.

CAPO III°

COMPETENZA IN MATERIA DI CONTESTAZIONI, RECLAMI ED OPERAZIONI DI VALORI

Art. 35

Il controllore interviene nella risoluzione delle contestazioni e dei reclami sorti ai tavoli di gioco, il cui valore non ecceda le lire 175.000.

Art. 36

I Capi dei controllori intervengono nella risoluzione delle contestazioni e dei reclami sorti ai tavoli di gioco, il cui valore non ecceda le lire 350.000.

Art. 37

Il Vice Commissario interviene nella risoluzione delle contestazioni e dei reclami di ogni genere in materia di gioco, il cui valore non ecceda le lire 1.500.000.

Art. 38

Il Commissario regionale interviene nella risoluzione delle contestazioni e dei reclami di ogni genere in materia di gioco, riferendo all'Amministrazione Regionale per ogni caso di particolare importanza,

I casi di contestazioni e di doppi pagamenti, tanto se approvati quanto se respinti, dovranno essere segnati nell'apposita casella del "Rapporto giornaliero" con la dovuta motivazione. Per tutte le altre mansioni particolareggiate del servizio, i controllori si atterranno a quanto stabilito dal Commissario regionale per il servizio controllo dei giochi.

TITOLO III°

CAPO I°

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39

In sede di prima applicazione della nuova pianta organica e delle tabelle di sviluppo della carriera economica "a ruolo aperto" previste dall'articolo 42, il personale addetto in via continuativa ai servizi di controllo regionale presso la Casa da gioco di St. Vincent che, alla data del 1.1.1968, abbia comunque prestate senza demerito due anni di effettivo servizio, sarà inquadrato, a decorrere dalla data predetta, a posti di controllori previsti dalla pianta organica.

Al personale inquadrato a ruolo, a' sensi del precedente comma, sarà attribuito lo stipendio per i posti di Controllore con la valutazione, ai fini dell'attribuzione dei successivi scatti di stipendio previsti dalla carriera economica a ruolo aperto, del servizio prestato prima dell'inquadramento a ruolo nelle seguenti misure:

a) quaranta per cento del servizio effettivo prestato quale controllore in via continuativa;

b) venti per cento del servizio effettivo prestato quale controllore di fine settimana. Il personale addetto in via continuativa ai servizi di controllo, che alla data del 1.1.1968 abbia comunque prestato servizio, per almeno un biennio, con mansioni di controllore anziano sarà inquadrato a ruolo, in via straordinaria, a posti di Capo Controllore, con la valutazione, ai fini dell'attribuzione dei successivi scatti di stipendio previsti dalla carriera economica a ruolo aperto, rispettivamente nella misura del quaranta per cento del servizio effettivamente prestato quale Controllore anziano e nella misura del venti per cento del servizio effettivamente prestato quale Controllore.

Il personale assunto in servizio dopo il 1.1.1966 e addetto invia continuativa ai servizi di controllo sarà ammesso alla partecipazione a concorsi interni, per titoli ed esami, da espletarsi entro il 31 marzo 1958, secondo le norme previste per i concorsi interni per il personale dell'Amministrazione Regionale.

Ai vincitori dei concorsi di cui al comma precedente si applicheranno, all'atto dell'inserimento a ruolo, i benefici previsti dal 2° comma del presente articolo, per quanto concerne la valutazione del servizio prestato fuori ruolo.

Per l'inquadramento a ruolo del personale di cui ai precedenti commi nonché per la conferma degli incarichi al rimanente personale si potrà prescindere dai limiti di età e dal possesso del prescritto titolo di studio.

Art. 40

Il personale regionale attualmente addetto ai servizi di controllo presso la Casa da gioco di Saint Vincent e da sistemare e inquadrare in via straordinaria ai posti della pianta organica di cui all'articolo 44 deve presentare, entro il 1° marzo 1968, domanda di sistemazione straordinaria ai predetti posti in relazione alle rispettive qualifiche e mansioni risultanti dalle deliberazioni di assunzione in servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i Seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale o in copia notarile;

b) dichiarazione, rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale comprovante le mansioni espletate, senza demerito, dal richiedente sino al 31 dicembre 1967.

Sulle domande di sistemazione straordinaria deciderà la Giunta Regionale, previo parere della Commissione Consultiva per il personale regionale prevista dall'articolo 110 delle norme approvate con legge regionale 28 luglio 1956 n. 3 modificato dall'articolo 1 della legge regionale 10 novembre 1966 n. 13.

CAPO II°

Art. 41

In materia di stato giuridico, congedi, punizioni disciplinari e collocamenti a riposo, per quanto non previsto dalle norme dei precedenti articoli e per quanto non incompatibile con le norme stesse, si applicano al personale addetto ai servizi di controllo regionale per la gestione della Casa da gioco di St. Vincent, le norme in vigore per il personale dell'Amministrazione Regionale approvate con legge regionale 28.7.1956 n. 3 e successive modificazioni.

Art. 42

I posti ed il trattamento economico del personale addetto ai servizi di controllo regionale presso la Casa da gioco di St. Vincent sono stabiliti dall'annessa pianta organica e dalle relative tabelle A - B - C - D, che entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1968.

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PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO REGIONALE SULLA CASA DA GIOCO DI SAINT VINCENT (IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1968)

Qualifiche del personale

Numero di posti

Carriera o incarico

Gruppo

Tabella di trattamento economico

di ruolo

fuori ruolo (incaricati)

Commissario regionale

-

1

incarico direttivo

B

tabella A

Vice Commissario regionale

-

1

incarico direttivo

B

tabella A

Capi controllori

2

-

c. di concetto

B

tabella B

Controllori in servizio continuativo

13

-

c. esecutiva

B

tabella C

Controllori incaricati in servizio di fine settimana.

-

8

c. esecutiva

C

tabella D

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TABELLA A

TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE ANNUO LORDO DI INCARICO DEL COMMISSARIO REGIONALE E DEL VICE COMMISSARIO REGIONALE (in vigore dal 1.1.1968)

Qualifiche di incarico

Importo annuo lordo

Annotazioni

Indennità di incarico

Interessenza sui proventi

Commissario

2.130.000

variabile

Oltre all'indennità di incarico e alla interessenza sui proventi dei giochi, spettano gli altri assegni e indennità previsti dall'articolo 13 delle norme regolamentari.

Vice Commissario

1.890.000

variabile

L'importo annuo della interessenza sui proventi netti regionali della Casa da gioco è variabile in relazione all'ammontare annuo dei proventi stessi ed al le misure delle quote di interessenza.

TABELLA B

STIPENDI ANNUI LORDI DEI CAPI CONTROLLORI (in vigore dal 1.1.1968)

Stipendi annui

Importi lordi

Annotazioni.

1 Iniziale

1.710.000

Alla attribuzione degli stipendi annui si provvede a' sensi delle norme regolamentari in vigore.

Gli stipendi annui tabellari sono soggetti ad aumenti periodici biennali del 2,50%.

Oltre allo stipendio, spettano gli altri assegni e indennità previsti dall'articolo 14 delle norme regolamentari.

2 dopo 4 anni

1.830.000

TABELLA C

STIPENDI ANNUI LORDI DEI CONTROLLORI IN SERVIZIO CONTINUATIVO (in vigore dal 1.1.1968)

Stipendi annui

Importi lordi

Annotazioni

1 Iniziale

1.080.000

Alla attribuzione degli stipendi annui si provvede ai sensi delle norme regolamentari in vigore.

Gli stipendi annui tabellari sono soggetti ad aumenti periodici biennali del 2,50%.

Oltre allo stipendio, spettano gli altri assegni e indennità previsti dall'articolo 14 delle norme regolamentari.

2 dopo 4 anni

1.200.000

3 dopo 8 anni

1.440.000

4 dopo 14 anni

1.620.000

TABELLA D

TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE ANNUO LORDO DI INCARICO DEI CONTROLLORI IN SERVIZIO DI FINE SETTIMANA (in vigore dal 1.1.1966)

Trattamento principale

Importo lordo

Annotazioni

Indennità annua di incarico

960.000

Da liquidare mensilmente a dodicesimi. Oltre alla indennità di incarico, spettano gli altri assegni e indennità previsti dall'articolo 15 delle norme regolamentari.