Objet du Conseil n. 43 du 10 mars 1958 - Verbale
OGGETTO N. 43/58 - SUBCONCESSIONE AL CONSORZIO IRRIGUO "CANALE DEI MOLINI", AVENTE SEDE A ST. RHEMY-BOSSES, DI DERIVARE ACQUA DAL TORRENTE ARTANAVAZ NELLA MISURA DI MODULI 1,20 PER IL PERIODO ANNUALE 15 APRILE - 15 SETTEMBRE, PER IRRIGARE TERRENI IN COMUNE DI ST. RHEMY-BOSSES.
L'Assessore ai Lavori Pubblici, VESAN, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di subconcessione al Consorzio irriguo "Canale dei Molini", avente sede a St. Rhemy-Bosses, di derivare acqua dal torrente Artanavaz nella misura di moduli 1,20 per il periodo annuale 15 aprile - 15 settembre per irrigare terreni in Comune di St. Rhemy-Bosses, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Con domanda in data 20-3-1955 il Presidente del Consorzio Irriguo Canale dei Molini, con sede a St. Rhemy-Bosses, ha chiesto la subconcessione di derivare acqua dalla sponda sinistra del torrente Artanavaz nella misura di mod. 1,20 per il periodo 15 aprile - 15 settembre, per irrigare ettari di terreno 58,89.67 in Comune di St. Rhemy-Bosses.
La domanda è corredata dal progetto tecnico in data 1-3-1955 a firma Geom. Aldo Bertin.
L'avviso relativo alla presentazione della domanda è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e non ha dato luogo a presentazione di domande incompatibili e concorrenti.
Con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Valle di Aosta in data 30-4-1956 n. 39 la domanda è stata ammessa ad istruttoria, con il deposito degli atti, unitamente al progetto, presso l'Ufficio Acque della Regione, dal giorno 10 aprile 1956 al 25 aprile 1956, a disposizione di chiunque. intendesse prenderne visione.
L'ordinanza di istruttoria è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di St. Rhemy-Bosses ed è stata trasmessa in copia al Ministero dei Lavori Pubblici, all'Ufficio del Genio Civile di Aosta, alla Sezione Idrografica del Po, di Torino, all'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione e all'Amministrazione dei Canali Demaniali Cavour.
La pubblicazione dell'ordinanza all'albo pretorio del Comune di St. Rhemy-Bosses non ha dato luogo ad opposizioni o rilievi.
Analogamente non ha dato luogo ad opposizioni la pubblicità data all'ordinanza come sopra detto.
Durante la visita locale d'istruttoria, avvenuta regolarmente il giorno 23 maggio 1956, si è accertato che la derivazione era già in atto sin dal 1912.
L'Ufficio regionale Acque ha ritenuto ammissibile la dotazione d'acqua richiesta di lit/sec. 120 per irrigare ettari 58.89.67, salvo l'obbligo per il Consorzio (da inserirsi nel disciplinare di subconcessione) di corrispondere alle Finanze dello Stato i canoni maturati fino al 31-12-1945. Il Consorzio sarà dispensato dal pagamento del canone dal 1° gennaio 1946 in esito alla generale esenzione dal pagamento. del canone per usi irrigui e potabili disposto dal D.L. luogotenenziale 7-9-1945 n. 546 e dalla legge costituzionale 26-2-1948 n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta).
L'Ufficio regionale Acque e Miniere, concludendo l'istruttoria, ha espresso parere favorevole al rilascio, in via di sanatoria, della richiesta subconcessione e dello stesso parere è stato il Magistrato per il Po, di Parma, che ha espresso il proprio parere favorevole con nota n. 4947 in data 20-12-1957.
Ritenuto, pertanto, che la derivazione possa continuare ad esercitarsi, si propone che il Consiglio regionale,
Vista la legge regionale 8 novembre 1956 n. 4 recante norme procedurali per la utilizzazione delle acque pubbliche in Valle d'Aosta;
Deliberi
1°) di subconcedere, in via di sanatoria, al Consorzio irriguo "Canale dei Molini", con sede in St. Rhemy-Bosses, di derivare nel periodo annuale 15 aprile - 15 settembre dalla sponda sinistra del torrente Artanavaz, in Comune di St. Rhemy-Bosses, la quantità d'acqua di moduli 1,20 per irrigare ettari 58.89.67 di terreno in Comune di Saint Rhemy-Bosses.
Tale quantitativo d'acqua dovrà derivarsi secondo le modalità e le condizioni previste dal sotto-riportato schema di disciplinare.
2°) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del Presidente del subconcessionario Consorzio irriguo "Canale dei Molini".
3°) di ordinare e di accertare l'introito ed il deposito delle seguenti somme:
a) pagamento alle Finanze dello Stato dei canoni dovuti per l'uso della acque a scopo irriguo effettuato dall'anno 1912, - anno di attuazione della derivazione irrigua, - a tutto il 31-12-1945, data di cessazione della Amministrazione militare alleata di occupazione e del passaggio del territorio della Valle d'Aosta alla Amministrazione italiana, per un complessivo ammontare di L. 6.000 (seimila) calcolato come appresso:
1) da 1° gennaio 1912 al 31 dicembre 1923: lo annuo canone di lire sessanta, in ragione di lire cinquanta per modulo, senza obbligo di restituzione dei coli.
2) dal 1° gennaio 1924 al 31 dicembre 1945: lo annuo canone di lire duecentoquaranta, in ragione di lire duecento per modulo, senza obbligo di restituzione dei coli, ai sensi della legge 25-2-1924 n. 456 di aumento dei canoni demaniali.
b) versamento della somma di lire 1.000 (mille), pari al massimo, quale deposito ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11-12-1933 n. 1775 sulle Acque ed impianti elettrici, del secondo comma dell'art. 11 del regolamento sulle acque pubbliche approvato con R. D. 14-8-1920 n. 1285 e della legge 21-1-1949 n. 8, somma da versarsi alla Tesoreria della Regione (Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino) e da introitarsi al capitolo 4 di entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario "Provento delle sub-concessioni di acque a scopo idroelettrico".
c) versamento della somma di lire 4.800 (quattromila ottocento), - pari a mezza annualità del canone che avrebbe dovuto essere pagato, ai sensi della legge 21-1-1949 n, 8, se noi, vi fosse l'esenzione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, - somma da depositarsi presso la predetta Tesoreria della Regione a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che il Consorzio subconcessionario viene ad assumere per effetto della sub-concessione (art. 11 T U. 11-12-1933 n. 1775 e art. 16 lettera k) del regolamento 14-8-1920 n. 1285.
d) versamento della somma di lire 15.000 (quindicimila) per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata ed altre analoghe e dipendenti dalla subconcessione, somma da versarsi presso la predetta Tesoreria della Regione e da introitarsi al capitolo 52 di entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario: "Gestione fondi di spese istruttorie domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere".
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Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza deve essere vincolata la subconcessione, in via di sanatoria, al Consorzio irriguo "Canali dei Molini", di derivare acqua dal torrente Artanavaz, e scopo irriguo, in Comune di St. Rhemy-Bosses, chiesta con domanda 20 marzo 1955.
Articolo 1
Quantità ed uso dell'acqua da derivare
La quantità d'acqua da derivare in sponda sinistra del torrente Artanavaz, in. Comune di Saint Rhemy-Bosses, a quota 1640 circa, mediante il canale denominato Canale dei Molini, resta fissata in misura eguale e costante non superiore a mod. 1,20 (litri/secondo centoventi).
La derivazione dovrà effettuarsi solo nello stretto periodo irriguo dal 15 aprile al 15 settembre di ogni anno.
Articolo 2
Superficie irrigata
La superficie dei terreni irrigati con il quantitativo di acqua di cui al precedente articolo 1 è di ettari 58,89.67, quali sono indicati nell'elenco particellare dei terreni irrigati bollato in data 2 marzo 1955, a firma Geom. A. Bertin, che fa parte integrante del presente disciplinare.
Articolo 3
Modalità delle opere di presa e derivazione
Le opere di presa della derivazione, già eseguite dal Consorzio, consistono in una diga tracimabile, formata da pietrame e da ciottoli, mantenuti in sito a mezzo di una palificazione con tondi di larice e da apposito tavolato verticale ad essi inchiodato.
Le opere di derivazione consistono in un canale in terra aperto in fregio nella sponda sinistra, con incile a bocca libera, provvisto però di paratoia di regolazione dell'acqua derivata a circa mt. 10 dal suo inizio.
Il canale, della larghezza media di circa mt. 0,60 e di sezione media di circa mq. 0,30, si svolge completamente all'aperto, per uno sviluppo di Km. 2,250 circa e scarica poi le sue acque residue, in quanto esistano, nel torrente Gran S. Bernardo, in frazione Cerisey di St. Rhemy-Bosses.
Le opere sopradescritte, conformi al progetto in. data 1 marzo 1955 a firma Geom. A. Bertin, che fa parte integrante del presente disciplinare, dovranno essere mantenute tali.
Articolo 4
Regolazione della portata
La derivazione, in esercizio dall'anno 1912, non ha dato mai luogo a rilievi, perciò è da ritenere che la portata derivata sia stata sempre mantenuta nei limiti richiesti.
L'Amministrazione regionale subconcedente si riserva, tuttavia, la facoltà di imporre opportune opere di modulazione qualora ne dovesse ravvisare la necessità. In tale evenienza, le opere modulative dovranno risultare da apposito progetto che il Consorzio subconcessionario resta obbligato a presentare all'Ufficio Acque e Miniere della Regione, a semplice invito da questo Ufficio fatto a mezzo di lettera raccomandata; le opere dovranno poi essere eseguite nel termine di tempo che stabilirà detto Ufficio.
Articolo 5
Garanzie da osservarsi
È fatto obbligo alla Ditta subconcessionaria di provvedere, a sua cura e spese, alla buona manutenzione del canale, per evitare filtrazioni d'acqua e franamento delle sponde.
Resta, inoltre, a carico della Ditta subconcessionaria l'esecuzione di tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa delle proprietà attraversate dal canale, sia per il buon regime del corso d'acqua interessato dalla subconcessione, in qualsiasi momento la necessità di tali opere si rendesse necessaria.
Articolo 6
Termine per l'esecuzione dei lavori
Trattandosi di derivazione già in atto, non occorre prescrivere alcun termine per la sua attuazione.
Articolo 7
Collaudo delle opere
Poiché le opere sono già eseguite e il loro esercizio non ha mai dato luogo a rilievi, si ritiene non necessario il loro collaudo. Questo potrà farsi qualora si procedesse al collaudo delle opere di modulazione della portata di cui è detto al precedente articolo 4, se ed in quanto saranno prescritte.
Articolo 8
Durata della subconcessione
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca. la subconcessione, - trattandosi di piccola derivazione, - avrà la durata di anni 30, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione.
La subconcessione potrà essere rinnovata alla sua scadenza qualora non ostino ragioni di pubblico interesse e sussistano i fini per i quali è stata assentita.
Articolo 9
Canone
Salvo il pagamento dei canoni arretrati di cui al successivo articolo 10, nessun canone è dovuto per la utenza dalla Ditta subconcessionaria, essendone esente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 dello Statuto regionale promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4.
Articolo 10
Pagamenti e depositi
All'atto della firma del presente disciplinare la Ditta subconcessionaria ha dimostrato, con la produzione delle relative quietanze, di avere effettuato:
1°) il pagamento alle Finanze dello Stato dei canoni dovuti per l'uso delle acque a scopo irriguo effettuato dall'anno 1912, anno di attuazione della derivazione irrigua a tutto il 31 dicembre 1945, data di cessazione della Amministrazione militare alleata di occupazione e del passaggio del territorio della Valle d'Aosta alla Amministrazione italiana, per un complessivo ammontare di L. 6.000, come da quietanza n. in data
dell'Ufficio del Registro di Aosta, calcolato come appresso:
a) dal 1° gennaio 1912 al 31 dicembre 1923: l'annuo canone di lire sessanta in ragione di lire cinquanta per modulo, senza obbligo di restituirne i coli;
b) dal 1° gennaio 1924 al 31 dicembre 1945: l'annuo canone di lire duecento quaranta, in ragione di lire duecento per modulo, senza obbligo di restituzione dei coli, ai sensi della legge 25 febbraio 1924 n. 456 di aumento dei canoni demaniali;
2°) il versamento alla Tesoreria della Regione della Valle d'Aosta - Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino - della somma di lire 4.800 (quattromila ottocento) a titolo di cauzione come da quietanza n.____ in data _______, - pari a mezza annualità del canone di lire 9.600 che avrebbe dovuto essere pagato, ai sensi della legge 21-1-1949 n. 8, se non ve ne fosse esenzione, - in ragione di lire 8.000 per modulo trattandosi di utenza irrigua senza obbligo di restituzione dei coli;
3°) il versamento alla suddetta Tesoreria della Regione della Valle d'Aosta della somma di lire mille, pari al minimo prescritto dall'articolo 3 della succitata legge 21 gennaio 1949, per gli scopi di cui all'articolo 7 del Testo Unico di leggi 11-12-1933 n. 1775, come da quietanza n. _____ in data ______
4°) il versamento presso la stessa Tesoreria regionale di L. 15.000 (quindicimila), come da quietanza n. _________in data _________ per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata ed altre analoghe dipendenti dalla subconcessione.
Articolo 11
Richiamo a leggi e regolamenti
Oltre alle condizioni previste nel presente disciplinare, la Ditta sub concessionaria è tenuta alla piena osservanza delle disposizioni del T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici approvato con R. D. 11-12-1933 n. 1775 e relative norme regolamentari delle leggi regionali in materia di acque pubbliche, nonché delle altre norme legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica.
Articolo 12
Domicilio legale
Per ogni effetto di legge, la Ditta subconcessionaria elegge il proprio domicilio in Comune di St. Rhemy-Bosses.
Aosta, lì
LA DITTA SUBCONCESSIONARIA
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L'Assessore VESAN rileva che la proposta non abbisogna di essere ancora illustrata in quanto la relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri è ampia ed esauriente.
Il Consigliere MANGANONI, premesso che le informazioni che desidera avere non rientrano nell'argomento in discussione, chiede all'Assessore Vesan di voler fare il punto della pratica relativa alla istruttoria concernente la subconcessione di due moduli d'acqua a favore del "Ru Noeuf", ricordando che tale canale verrà prolungato fino al torrente di Chezallet (Sarre).
L'Assessore VESAN comunica di non avere elementi per fornire seduta stante i chiarimenti richiesti dal Consigliere Manganoni e lo prega, quindi, di volere passare presso l'Ufficio Acque dell'Assessorato ai Lavori Pubblici.
Il Consigliere BARMASSE chiede se le piccole utenze sottese (derivazioni di acqua per mulini e canaline ecc.) siano soggette a prescrizione o a scadenza ed entro quali periodi di tempo.
Rispondono, in merito, fornendo i chiarimenti richiesti, il Presidente della Giunta, BONDAZ, e gli Assessori VESAN e ARBANEY, il quale ultimo informa circa il problema delle domande e delle pratiche di riconoscimento delle piccole utenze.
Il Presidente, PAREYSON, constatato che nessun Consigliere ha osservazioni o rilievi da formulare in merito alle proposte della Giunta, pone ai voti, per alzata di mano l'approvazione delle proposte stesse.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, VESAN;
ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trentuno);
Delibera
1°) di subconcedere, in via di sanatoria, al Consorzio irriguo "Canale dei Molini", con sede in St. Rhemy-Bosses, di derivare nel periodo annuale 15 aprile - 15 settembre dalla sponda sinistra del torrente Artanavaz, in Comune di St. Rhemy-Bosses, la quantità d'acqua di moduli 1,20 per irrigare ettari 53,89.67 di terreno in Comune di St. Rhemy Bosses.
Tale quantitativo d'acqua dovrà derivarsi secondo le modalità e le condizioni previste nel sopra-riportato schema di disciplinare.
2°) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del Presidente del subconcessionario Consorzio irriguo "Canale dei Molini".
3°) di ordinare e di accertare l'introito ed il deposito delle seguenti somme:
a) il pagamento alle Finanze dello Stato dei canoni dovuti per l'uso delle acque a scopo irriguo effettuato dall'anno 1912, - anno di attuazione della derivazione irrigua, - a tutto il 31-12-1945, data di cessazione dell'Amministrazione militare alleata di occupazione e del passaggio del territorio della Valle d'Aosta all'Amministrazione italiana, per un complessivo ammontare di Lire 6.000 (seimila) calcolato come appresso:
1) dal 1° gennaio 1912 al 31 dicembre 1923: lo annuo canone di lire sessanta in ragione di lire cinquanta per modulo, senza obbligo di restituzione dei coli.
2) dal 1° gennaio 1924 al 31 dicembre 1945: lo annuo canone di lire duecentoquaranta, in ragione di lire duecento per modulo, senza obbligo di restituzione dei coli, ai sensi della legge 25-2-1924 n. 456 di aumento dei canoni demaniali.
b) versamento della somma di Lire 1.000 (mille), pari al massimo, quale deposito ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11-12-1933 n. 1775 sulle Acque ed impianti elettrici, del secondo comma dell'art. 11 del regolamento sulle acque pubbliche approvate con R.D. 14-8-1920 n. 1285 e della legge 21-1-1949 n. 8, somma da versarsi alla Tesoreria della Regione (Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino) e da introitarsi al capitolo 4 di entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario "Provento delle subconcessioni di acque a scopo idroelettrico",
c) versamento della somma di Lire 4.800 (quattromila ottocento), - pari a mezza annualità del canone che avrebbe dovuto essere pagato, ai sensi della legge 21-1-1949 n. 8, se non vi fosse l'esenzione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 dello Statuto speciale per la Regione Valle di Aosta, - somma da depositarsi presso la predetta Tesoreria della Regione a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che il Consorzio sub-concessionario viene ad assumere per effetto della subconcessione (art. 11 T.U. 11-12-1933 n. 1775 e l'art. 16 lettera K) del regolamento 14-8-1920 n. 1285);
d) versamento della somma di Lire 15.000 (quindicimila) per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata ed altre analoghe e dipendenti dalla subconcessione, somma da versarsi presso la predetta Tesoreria della Regione e da introitarsi al capitolo 52 di entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario: "Gestione fondi di spese istruttorie domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere".
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