Objet du Conseil n. 42 du 10 mars 1958 - Verbale
OGGETTO N. 42/58 - MODIFICA DELLE NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER LA STIPULAZIONE DI MUTUI ALBERGHIERI, APPROVATE CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 156 IN DATA 10 DICEMBRE 1956.
L'Assessore al Turismo, BORDON, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di modifica alle norme per la concessione di contributi regionali per la stipulazione di mutui alberghieri approvate con deliberazione consiliare n. 156, in data 10 dicembre 1956:
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Con deliberazione n. 156 in data 10 dicembre. 1956 il Consiglio regionale stabiliva:
A) di approvare e di autorizzare la concessione di contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento dell'attrezzatura turistica e alberghiera e della ricettività turistica in Valle di Aosta, particolarmente nelle località ancora sprovviste di attrezzatura turistico-alberghiera, contributi da erogare secondo le norme e modalità seguenti:
1°) a favore di coloro che nella Regione della Valle, d'Aosta, mediante assunzione di mutui bancari, costruiscono, ampliano, migliorano ed arredano alberghi, pensioni, che siano ritenuti utili coefficienti per l'incremento dell'attrezzatura turistica della Valle, possono essere concessi contributi "una tantum" in misura da stabilire in base alle seguenti quote degli interessi dovuti sul capitale mutuato:
a) per mutui di durata decennale e di capitale sino a Lire 7.000.000: contributo corrispondente all'ammontare totale degli interessi dovuti sul capitale mutuato;
b) per mutui di durata decennale e di capitale da Lire 7.000.001 a Lire 12.000.000: contributo corrispondente all'ammontare dei due terzi degli interessi dovuti sul capitale mutuato;
c) per mutui di durata decennale e di capitale da Lire 12.000.001 a Lire 20.000.000 circa: contributo corrispondente alla metà degli interessi dovuti sul capitale mutuato.
Secondo gli accordi in vigore, i mutui sono concessi dall'Istituto di credito mutuante mediante cessione di cartelle di credito fondiario di capitale nominale corrispondente all'ammontare del mutuo concesso, cartelle quotate attualmente al prezzo di circa Lire 91 per ogni cento Lire di capitale nominale.
A chiarimento, si precisa che per un mutuo, ad esempio, di Lire un milione vi sono le seguenti spese:
- L. 282.940 per interessi (assunti a carico della Regione)
- " 21.764 per diritti erariali a carico del mutuatario
- " 100.000 per diritti di Commissione a carico del mutuatario
- " 3.000 per imposta entrata sui diritti di Commissione a carico mutuatari
- " 92.000 per accessori e per differenza fra il capitale nominale mutuato e il capitale versato dall'Istituto.
La Regione corrisponde all'Istituto anticipatamente, anziché la somma di Lire 282.940 per quota interessi, il valore attuale di tale somma al tasso del 4,50%, e cioè Lire 240.260.
Per gli analoghi contributi regionali per la concessione di mutui bancari a favore delle Imprese artigiane, il Consiglio aveva approvato (deliberazione n. 20 in data 9-7-1956) la concessione di contributi in misura corrispondente all'importo totale degli interessi e delle spese di bollo cambiario, commissione d'incasso, tasse ed accessori sui finanziamenti concessi.
Analogamente a quanto sopra approvato a favore delle Imprese artigiane e tenuti presenti gli oneri gravanti sulla categoria alberghiera per la stipulazione dei mutui di cui alle premesse,
SI PROPONE
che il Consiglio regionale, a parziale modificazione e completamento di quanto già approvato con la deliberazione n. 156 in data 10 dicembre 1956 e per l'applicazione della deliberazione stessa,
Deliberi
di approvare la seguente modificazione-completamento del capoverso 1° della lettera A della deliberazione consiliare n. 156 in data 10 dicembre 1956:
1°) a favore di coloro che nella Regione della Valle d'Aosta, mediante assunzione di mutui bancari, costruiscono, ampliano, migliorano ed arredano alberghi, pensioni, che siano ritenuti utili coefficienti per l'incremento dell'attrezzatura turistica della Valle, possono essere concessi contributi "una tantum" in misura da stabilire in base alle seguenti quote degli interessi dovuti sul capitale mutuato e ammesso ai contributi regionali
a) per mutui di durata decennale e di capitale sino a Lire 7.000.000: contributo corrispondente all'ammontare totale degli interessi dovuti sul capitale mutuato; contributo ulteriore sino alla misura massima di Lire 92.000 (novantaduemila) per ogni milione di capitale mutuato, per le spese e diritti accessori di stipulazione del mutuo;
b) per mutui di durata decennale e di capitale da L. 7.000.001 a Lire 12.000.000: contributo corrispondente all'ammontare dei due terzi degli interessi dovuti sul capitale mutuato; contributo ulteriore sino alla misura massima di L. 61.320 (sessantunmila trecentoventi) per ogni milione di capitale mutuato, per le spese ed i diritti accessori di stipulazione del mutuo;
c) per mutui di durata decennale e di capitale da L. 12.000.001 a L. 20.000.000 circa: contributo corrispondente alla metà degli interessi dovuti sul capitale mutuato; contributo ulteriore sino alla misura massima di Lire 46.000 (quarantaseimila) per ogni milione di capitale mutuato, per le spese e diritti accessori di stipulazione del mutuo".
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L'Assessore BORDON rileva che nelle trattative intercorse con l'Istituto Bancario San Paolo, di Torino, ed intese ad ottenere la concessione di mutui fondiari per la costruzione di nuovi alberghi in Valle d'Aosta, nonché per l'ammodernamento e lo ampliamento di alberghi già funzionanti, si era concordato che la Regione avrebbe concesso contributi "una tantum" per il pagamento totale o parziale degli interessi dovuti per le somme concesse in mutuo dal predetto Istituto Bancario a favore di coloro che intendono costruire, ampliare e migliorare alberghi e pensioni.
Precisa che, secondo le intercorse intese, nella voce "interessi" dovevano essere comprese anche le spese per accessori e per differenza fra il capitale mutuato ed il capitale effettivamente versato dall'Istituto affinché i mutuatari ricevessero dall'Istituto Bancario mutuante una somma liquida corrispondente all'importo totale del mutuo concesso.
Rileva che nella deliberazione consiliare n. 156, del 10 dicembre 1956, con cui è stata deliberata la concessione dei contributi di cui si tratta, la spesa per accessori non è conteggiata né compresa nella voce "interessi", per il pagamento dei quali la Regione concede i contributi.
Osserva che, nel proporre la concessione di contributi di cui alla menzionata deliberazione consiliare, commisurata all'ammontare, totale o parziale, degli interessi sul capitale mutuato, riteneva che potessero essere compresi nella voce interessi anche i diritti accessori sui mutui fondiari, IN MODO CHE GLI ISTITUTI BANCARI MUTUANTI VERSASSERO AI MUTUATARI IL CAPITALE LIQUIDO EFFETTIVAMENTE CORRISPONDENTE ALL'IMPORTO TOTALE DEI MUTUI CONCESSI.
Informa che la Giunta, dopo approfondito esame della questione, propone oggi che il Consiglio, a parziale modifica e completamento di quanto già approvato con la deliberazione n. 156, in data 10 dicembre 1956, deliberi di concedere, oltre ai contributi precisati in detta deliberazione, un ulteriore contributo nella misura sotto indicata, a titolo di concorso regionale per le spese e diritti accessori di stipulazione del mutuo:
- contributo sino alla misura massima di Lire 92.000 per ogni milione di capitale mutuato, per mutui di durata decennale e di capitale sino a Lire 7 milioni;
- contributo sino alla misura massima di Lire 61.320, per ogni milione di capitale mutuato, per mutui di durata decennale, e di capitale da Lire 7.000.001 a Lire 12 milioni;
- contributo sino alla misura massima di Lire 46.000 per ogni milione di capitale mutuato, per mutui di durata decennale e di capitale da Lire 12.000.001 a Lire 20 milioni circa.
Il Consigliere MANGANONI dichiara di concordare sulla proposta della Giunta, osservando però che, a parer suo, analogo provvedimento dovrebbe essere assunto anche per i contributi concessi alla categoria delle medie e piccole industrie per la assunzione di mutui bancari.
Gli Assessori BORDON e MARCHIANDO osservano che si tratta di problema del tutto differente, perché i mutui concessi alla piccola e media industria vengono corrisposti in contanti, mentre invece, i mutui a favore dell'industria alberghiera sono concessi mediante cessione di cartello di credito fondiario di capitale nominale corrispondente all'ammontare del mutuo concesso.
Rilevano che le cartelle sono quotate attualmente al prezzo di circa Lire 91 per ogni 100 Lire di capitale nominale, per cui ne consegue che, per un mutuo di Lire 1 milione, - essendo il valore reale della cartella inferiore al suo valore nominale, il mutuatario viene ad incassare Lire 92 mila in meno per accessori e per differenze fra il capitale nominale mutuato e il capitale versato dall'Istituto.
Il Consigliere BARMASSE propone che le provvidenze sui mutui bancari di cui beneficia la categoria degli albergatori, - mediante concessione di contributi regionali per il pagamento totale o parziale degli interessi dovuti per le somme mutuate, - siano estese anche a favore dell'edilizia popolare, per dare la possibilità ai contadini di sistemare un alloggio o qualche camera da affittare ai villeggianti e ai turisti durante la stagione estiva.
Osserva che i contadini in tale modo, con il provento dell'affitto delle predette camere durante la stagione estiva, potrebbero arrotondare il loro magro bilancio familiare.
L'Assessore BORDON rileva che, per il momento, non è possibile estendere le provvidenze di cui si tratta a favore di altre categorie.
Informa che le domande pervenute a tutt'oggi ed intese ad ottenere la concessione di contributi regionali per il pagamento, totale o parziale, degli interessi per mutui da contrarsi per la costruzione ed il miglioramento dell'attrezzatura alberghiera ammontano ad oltre un centinaio, il che comporta un onere di molti milioni di lire a carico regionale.
Aggiunge che il problema posto dal Consigliere Barmasse potrà eventualmente essere preso in esame in un secondo tempo.
Il Vice Presidente, PASQUALI, osserva che, concretando le proposte fatte dalla Giunta, risulta che la persona che ottiene la concessione di un mutuo di L. 7 milioni viene a beneficiare di un contributo (L. 2.600.000) che è proporzionalmente maggiore del contributo di cui viene a beneficiare chi ottiene un mutuo in misura superiore (esempio: per un mutuo di Lire 8 milioni: contributo di Lire 2 milioni; per un mutuo di Lire 13 milioni; contributo di Lire 2.400.000).
Chiede all'Assessore Bordon di volere fornire chiarimenti in merito.
L'Assessore BORDON, premesso che il rilievo fatto dal Vice Presidente Pasquali è esatto, chiarisce che è intendimento della Giunta di favorire la costruzione dei piccoli alberghi sino a 12 camere, particolarmente nelle località ancora sprovviste di attrezzature turistico-alberghiera, al fine di aumentare la ricettività turistica in Valle d'Aosta.
Osserva che, ovviamente, chi chiederà un mutuo di Lire 20 milioni per ampliare un albergo o costruire un nuovo albergo di 30-35 camere deve necessariamente già disporre di un certo qual capitale, per cui non deve meravigliare se il contributo che gli viene concesso dall'Amministrazione regionale per il pagamento parziale degli interessi è proporzionalmente inferiore a quello che viene corrisposto a chi chiede un mutuo di Lire 7 milioni.
L'Assessore ARBANEY esprime parere che debba essere fatto constatare, nella deliberazione, che si tratta di mutui fondiari che vengono concessi mediante cessione di cartelle di credito fondiario.
Segue discussione in merito fra l'Assessore ARBANEY e l'Assessore BORDON, il quale dichiara di concordare sulla modifica aggiuntiva proposta dall'Assessore Arbaney.
Il Vice Presidente, PASQUALI, sottolinea l'urgente necessità che il problema della ricettività turistica in Valle d'Aosta sia risolto al più presto e, a tale scopo, raccomanda all'Assessore Bordon di fare accelerare, per quanto possibile, l'espletamento delle pratiche affinché i richiedenti i mutui possano ottenere con sollecitudine i fondi di cui necessitano per la costruzione o l'ampliamento di alberghi e pensioni.
L'Assessore BORDON dà assicurazione in merito, per quanto di competenza dell'Amministrazione regionale, rilevando che ogni domanda di contributo che perviene all'Assessorato al Turismo viene subito istruita, esaminata dalla Giunta e trasmessa all'Istituto Bancario per la concessione del mutuo richiesto.
Rileva che, se vi sono ritardi, questi sono dovuti al fatto che l'Istituto Bancario, prima di concedere i mutui richiesti, deve procurarsi la documentazione occorrente per le iscrizioni ipotecarie sui beni immobili dei richiedenti, a garanza dei mutui da concedersi.
Il Presidente, PAREYSON, pone ai voti per alzata di. mano l'approvazione delle proposte della Giunta, di cui dà lettura.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore al Turismo, BORDON;
a parziale modificazione e completamento di quanto già approvato con la deliberazione consiliare n. 156 in data 10 dicembre 1956 e per l'applicazione della deliberazione stessa;
ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trenta);
Delibera
di approvare la seguente modificazione-completamento del capoverso 1°) della lettera A) della deliberazione consiliare n. 156 in data 10 dicembre 1956, in modo che tutti i contributi concessi in applicazione della deliberazione medesima siano erogati nelle seguenti misure:
1°) a favore di coloro che nella Regione della Valle d'Aosta, mediante assunzione di mutui bancari, costruiscono, ampliano, migliorano ed arredano alberghi, pensioni, che siano ritenuti utili coefficienti per l'incremento dell'attrezzatura turistica della Valle, possono essere concessi contributi "una tantum" in misure da stabilire in base alle seguenti quote degli interessi dovuti sul capitale mutuato e ammesso ai contributi regionali:
a) per mutui di durata decennale e di capitale sino a Lire sette milioni: contributo corrispondente all'ammontare totale degli interessi dovuti sul capitale mutuato; contributo ulteriore sino alla misura massima di Lire 92.000 (novantaduemila) per ogni milione di capitale mutuato, per le spese e diritti accessori di stipulazione del mutuo fondiario (con cartelle fondiarie);
b) per mutui di durata decennale e di capitale da Lire 7.000.001 a Lire 12.000.000: contributo corrispondente all'ammontare dei due terzi degli interessi dovuti sul capitale mutuato; contributo ulteriore sino alla misura massima di Lire 61.320 (sessantunmilatrecentoventi) per ogni milione di capitale mutuato, per le spese ed i diritti accessori di stipulazione del mutuo fondiario (con cartelle fondiarie);
c) per mutui di durata decennale e di capitale da Lire 12.000.001 a L. 20.000.000 circa: contributo corrispondente alla metà degli interessi dovuti sul capitale mutuato; contributo ulteriore sino alla misura massima di L. 46.000 (quarantaseimila) per ogni milione di capitale mutuato, per le spese e diritti accessori di stipulazione del mutuo fondiario (con cartelle fondiarie).
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