Objet du Conseil n. 2 du 17 janvier 1958 - Verbale
OGGETTO N. 2/58 - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA VALLE D'AOSTA. (Interrogazione del Consigliere Chabod Renato)
Il Presidente, PAREYSON, dichiara aperta la discussione sulla seguente interrogazione del Consigliere regionale Chabod Renato, concernente l'oggetto "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle di Aosta", interrogazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Ivrea, lì 5-11-1957
Chiar.mo Geom. Enrico PAREYSON Presidente del Consiglio della Valle
AOSTA
Le sarei grato di voler inserire all'ordine del giorno della prossima adunanza del Consiglio la seguente
"Interrogazione al Sig. Presidente della Giunta regionale:
per avere precise notizie sulle "norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle di Aosta" che, stando a quanto pubblicato da "La Stampa" del 1-10-1957, dovrebbero essere delegate al Governo in forza di un disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri con l'intervento del Presidente della Giunta regionale; e per sapere perché il Consiglio non sia stato informato, nelle sue adunanze del 4, 5 e 30 ottobre 1957, del suddetto disegno di legge ministeriale, né sia stato comunque chiamato a pronunciarsi sulle suddette norme di attuazione e sulle modalità della loro formulazione legislativa".
Con anticipati ringraziamenti, prego gradire cordiali saluti.
F.to: Renato Chabod
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Si dà atto che il Presidente della Giunta, BONDAZ, d'intesa con il Presidente, PAREYSON, fa distribuire ad ogni Consigliere copia di una relazione relativa al disegno di legge concernente delegazione al Governo per l'emanazione di norme di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26-2-1948, n. 4, nonché copia del disegno di legge stesso, relazione e disegno di legge che sono del seguente tenore:
DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE DELEGAZIONE AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER LA VALLE D'AOSTA, APPROVATO CON LEGGE COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO 1948, N. 4.
RELAZIONE
Tra i quattro Statuti per le Regioni ad autonomia speciale, solo quello per la Valle d'Aosta non prevede esplicitamente l'emanazione di norme d'attuazione.
Ma non occorre soffermarsi a dimostrare che, anche per la Valle d'Aosta, norme di attuazione sono necessarie, come sta a provare l'attuale funzionamento dell' autonomia, in molti campi ancora incerto o approssimativo appunto per la mancanza di disposizioni che regolino l'applicazione dello Statuto.
Tali disposizioni dovrebbero essere emanate con legge ordinaria. Tuttavia, la complessità ed il carattere prevalentemente tecnico delle materie da regolare, e la considerazione che gli altri tre Statuti speciali prescrivono che tali norme sono emanate mediante atti di legislazione delegata, hanno suggerito la opportunità di adottare analoga procedura anche per l'attuazione dello Statuto valdostano.
In tali sensi venne presentato al Parlamento, nell'aprile 1952, un disegno di legge che, pur avendo riportato il parere favorevole della competente Commissione del Senato, non poté avere ulteriore corso per la sopravvenuta fine della legislatura.
Il disegno di legge viene ora riproposto nel testo originale integrato da una disposizione che disciplina le modalità di esercizio della delega.
Nel primo comma, in ottemperanza all'articolo 76 della Costituzione, si fissa in tre anni il termine massimo per l'emanazione delle norme delegate, termine che non può ritenersi eccessivo tenuto conto dell'esperienza acquisita in tema di difficoltà e complessità delle norme per l'attuazione di Statuti speciali; si precisano altresì, con riferimento allo stesso Statuto speciale da attuare, l'oggetto della delega ed i principi e criteri direttivi che debbono osservarsi dal Governo nell'esercizio della potestà delegata.
Col secondo comma vengono dettate le modalità per l'emanazione dei decreti delegati, stabilendosi, tra l'altro, che i relativi schemi saranno predisposti da una Commissione paritetica composta di 4 membri, di cui 2 nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e 2 dal Presidente della Giunta regionale della Valle. La disposizione ha lo scopo di determinare un attivo concorso della Regione nella elaborazione di dette norme, ispirandosi agli stessi criteri adottati per le norme di attuazione riguardanti gli Statuti speciali per la Sicilia, per la Sardegna e per il Trentino-Alto Adige.
DISEGNO DI LEGGE
Articolo unico
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, norme di attuazione dello Statuto speciale per la Valle di Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, secondo i principi e i criteri direttivi che si desumono dallo Statuto medesimo.
Le norme di cui al precedente comma saranno emanate con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'Interno e con gli altri Ministri interessati e saranno predisposti da una Commissione paritetica, composta di quattro membri, di cui due nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e due dal Presidente della Giunta regionale della Valle.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, dichiara quanto segue:
"Rispondendo alla interrogazione del Consigliere Chabod Renato, debbo premettere che l'argomento, anche se non fosse stata presentata una interrogazione, avrebbe fatto oggetto di una mia dichiarazione, come preciserò nel corso della risposta.
Come voi sapete, la questione che riguarda la emanazione, con legge-delega, di norme di attuazione dello Statuto speciale che ci governa fu da me trattata varie volte a Roma presso gli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio e con il Sottosegretario stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Devo precisare, come antefatto, che già nel 1952 e 1953, il Consiglio dei Ministri aveva approvato un progetto di legge-delega, che venne poi in discussione avanti il Senato nell'adunanza dell'11-2-1953; la discussione non fu portata a termine e, in seguito, non ebbe più corso a causa della sopravvenuta fine della legislatura.
Orbene, nei colloqui avuti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e come risulta chiaro dalla copiosa corrispondenza in atti, pur ammettendo la necessità di norme di attuazione per talune materie comprese nello Statuto, ho sempre sostenuto nel merito che ve ne erano altre per le quali non vi era necessità di alcuna norma di attuazione.
D'altra parte, bisognava tenere presente che varie norme di attuazione su talune materie erano già state promulgate con leggi dello Stato e che su altre materie erano state dalla Regione emanate norme di attuazione che sugli argomenti trattati avevano esaurito il compito delle norme stesse.
Per quanto riguarda la formulazione della legge-delega, riferendomi alle altre leggi costituzionali riguardanti gli Statuti speciali delle Regioni Sicilia, Sardegna e Trentino-Alto Adige, sostenni nel modo più reciso che, anche per la formulazione delle norme di attuazione del nostro Statuto, la legge-delega avrebbe dovuto affidare incarico ad una Commissione paritetica.
Tutto questo in quanto il progetto di legge-delega, approvato dal Consiglio dei Ministri nel 1952, delegava "sic et simpliciter" al Governo della Repubblica l'emanazione delle norme di attuazione del nostro Statuto regionale. È vero che il nostro Statuto non accenna, se non in due casi specifici, alla necessità di norme di attuazione; ma è indubbio, d'altra parte, che volendole e dovendole emanare, si debba fare riferimento, come modo di procedere, alle altre leggi costituzionali consimili, che hanno indubbiamente autorità di precisi precedenti.
Infatti, nello Statuto della Sicilia, all'articolo 43 è stabilito: "Una Commissione paritetica di 4 membri, nominata dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonché le norme per l'attuazione del presente Statuto".
Lo Statuto della Sardegna, all'articolo 56, recita: "Una Commissione paritetica di 4 membri, nominata dal Governo della Repubblica e dall'Alto Commissario per la Sardegna, sentita la Consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonché le norme di attuazione al presente Statuto.
Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta o del Consiglio regionale e saranno emanate con Decreto legislativo".
Occorre anche avvertire, per la più completa ed esatta intelligenza di queste due disposizioni, che l'Alto Commissario per la Sicilia e quello per la Sardegna, dei quali parlano questi due articoli, erano allora i rappresentanti legali delle due rispettive Regioni, le quali non avevano ancora una rappresentanza elettiva.
D'altra parte, per ragioni di obiettività, è necessario rilevare la differenza delle due formulazioni, anche per quanto si riferisce ai termini stessi che riguardano la sostanza del compito da espletare da parte della Commissione paritetica.
Per il Trentino-Alto Adige, la mancanza di una norma analoga nello Statuto (- non c'è nello Statuto del Trentino-Alto Adige, come non c'è nel nostro -) portò notevoli discussioni ed, infine, venne poi istituita anche per il Trentino-Alto Adige una Commissione paritetica.
In base a questi precedenti, direi, dottrinali, ho sostenuto, nelle discussioni avute, l'assoluta necessità che il precedente disegno di legge venisse sostanzialmente mutato e adeguato, nella sostanza, al testo che era già stato approvato dalla prima Commissione permanente del Senato, come risulta dalla relazione del Senatore Bergmann e dalla discussione avvenuta in Senato nella seduta dell'11 febbraio 1953, discussione che, come già dissi, non è stata portata a termine per la sopravvenuta fine della legislatura.
Questi concetti furono da me espressi non solamente verbalmente, ma comunicati reiteratamente, come risulta dalla corrispondenza in atti, al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Rebus sic stantibus, in data 27 settembre 1957 mi fu trasmesso, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, una copia del disegno di legge concernente la delegazione al Governo per l'emanazione di norme di attuazione dello Statuto, con la seguente formulazione:
"Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, norme di attuazione dello Statuto speciale per la Valle di Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, secondo i principi e i criteri direttivi che si desumono dallo Statuto medesimo.
Le norme di cui al precedente comma saranno emanate con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'Interno e con gli altri Ministri interessati e saranno predisposte da una Commissione paritetica, composta di quattro membri, di cui due nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e due dal Presidente della Giunta regionale della Valle".
Come è evidente, la formulazione aveva tenuto conto, se non completamente, di gran parte delle mie argomentazioni demandando ad una Commissione paritetica la predisposizione e la elaborazione delle varie norme, ispirandosi cioè agli stessi criteri già adottati per la Sicilia, la Sardegna ed il Trentino-Alto Adige.
Debbo precisare, per l'esattezza, che la lettera sopra ricordata, che io ho ricevuto in data 27 settembre 1957, era datata, in partenza da Roma, 23 settembre 1957.
Nello stesso giorno (27 settembre 1957) mi fu comunicato, a mezzo di marconigramma, che il Consiglio dei Ministri avrebbe esaminato il disegno di legge-delega nella riunione del 1° ottobre successivo.
Ciò, naturalmente, equivaleva all'invito di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 44 del nostro Statuto regionale, per l'intervento del Presidente della Giunta alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattino questioni che riguardano particolarmente la Regione.
Nella stessa giornata (27 settembre) ho esaminato con attenzione il progetto di legge ed in sede di Giunta, sempre nella stessa giornata, ho riferito sulla questione proponendo alla Giunta, che concordò unanime sulla mia proposta, di sostenere avanti il Consiglio dei Ministri una ulteriore modifica del capoverso dell'articolo unico della proposta di legge-delega per adeguarlo meglio alla formulazione già sostenuta dal Senatore Bergmann nel 1953.
Infatti, il primo ottobre, prima ancora di entrare nella sala del Consiglio dei Ministri, ho ottenuto immediatamente un colloquio col Presidente dei Ministri, Onorevole Zoli, al quale prospettai la mia intenzione e al quale lasciai un preciso appunto, così formulato:
"Il Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, dichiarandosi d'accordo sulla prima parte dell'articolo unico del disegno di legge proposto, chiede che il capoverso dell'articolo stesso sia formulato come segue:
"Le norme di cui al precedente comma saranno emanate, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'Interno e con gli altri Ministri interessati e saranno elaborate, in accordo con la Giunta regionale, da una Commissione paritetica di 4 membri, di cui due nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e due dal Presidente della Giunta regionale".
Tale richiesta di modifica si fonda sulla seguente considerazione:
1) l'articolo, così come proposto dal Presidente della Regione, corrisponde sostanzialmente al testo già approvato dalla prima Commissione permanente del Senato, come risulta dalla relazione del Senatore Bergmann, n. 2276/A, e dalla discussione avvenuta in Senato nella seduta dell'11 febbraio 1953 non portata a termine e che, in seguito, non ebbe ulteriore corso per la sopravvenuta fine della legislatura;
2) il modo di procedere per l'emanazione dei decreti delegati è suggerito, con l'autorità di precedenti, dalle leggi costituzionali relative ad altre Regioni a statuti speciali;
3) tale criterio direttivo, - desunto in modo specifico dallo Statuto speciale per la Valle d'Aosta e dagli articoli 14 e 50, riferentisi l'uno alla Zona Franca e l'altro allo ordinamento finanziario della Regione, - prescrive che la norma relativa abbia a determinarsi in accordo con la Regione.
Infatti, il capoverso dell'articolo 14 così recita: "le modalità di attuazione della Zona Franca saranno concordate con la Regione e stabilite con legge dallo Stato" e l'articolo 50 - comma 3° "entro due anni dall'elezione del Consiglio della Valle, con legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, sarà stabilito, a modifica degli articoli 12 e 13, un ordinamento finanziario della Regione". Ed infatti tale ordinamento, d'accordo con la Giunta regionale, è stato disciplinato con legge 29-11-1955, n. 1179".
Questo era l'appunto che io ho lasciato al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Avanti il Consiglio dei Ministri ho naturalmente illustrato questa mia richiesta.
Nella discussione che ne è seguita fu rilevato da qualche Ministro che la richiesta aggiunta dell'inciso che riguardava l'accordo con la Giunta regionale avrebbe potuto essere ritenuta incostituzionale, come d'altra parte era già stato rilevato in sede di discussione avanti il Senato nel 1953; pertanto il Consiglio dei Ministri ritenne opportuno di approvare il testo del disegno di legge-delega così come era stato proposto accogliendo tuttavia la mia richiesta per quanto riguardava la Commissione paritetica.
Immediatamente ho informato i nostri Parlamentari di ogni cosa, per concretare il da farsi in sede di Commissioni legislative ed attesi di ricevere il testo del disegno di legge e il testo della relazione ufficiale sul disegno di legge.
Successivamente, tenendomi sempre a contatto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunicai ai nostri Parlamentari che il disegno di legge era stato presentato alla Camera col numero 3231.
Questo è lo stato in cui si trova la questione.
Nelle adunanze del 4, 5 e 30 ottobre 1957, non ho riferito al Consiglio unicamente perché non era ancora a mie mani la relazione al disegno di legge, che mi avrebbe permesso di riferire con maggior precisione, essendomi pervenuta questa relazione solamente in data 6 novembre 1957.
Ecco perché, all'inizio di questa mia breve esposizione, ho precisato che era già mia intenzione di parlare dell'argomento, sia pure come dichiarazione del Presidente della Giunta, indipendentemente dall'interrogazione presentata.
La relazione ufficiale ad una legge è sempre molto importante, perché in essa si trovano gli argomenti che spiegano più apertamente le intenzioni del legislatore.
Infatti, nell'ultima parte della relazione, - che io ho pregato di distribuire in copia ai Consiglieri, unitamente al testo del disegno di legge -, si precisa che la disposizione del capoverso dell'articolo ha lo scopo di determinare un attivo concorso della Regione nella elaborazione delle norme di attuazione, ispirandosi agli stessi criteri adottati per le norme di attuazione riguardanti gli Statuti speciali della Sicilia, della Sardegna e del Trentino-Alto Adige.
Nella interrogazione mi si chiede, inoltre, perché il Consiglio non sia stato chiamato a pronunciarsi sulle suddette norme e sulle modalità della loro formulazione legislativa.
Rispondo che il Consiglio regionale non solo sarà chiamato, a suo tempo, a pronunciarsi sulle norme di attuazione e sulle modalità della loro formulazione legislativa, ma verrà anche chiamato prima di tutto a pronunciarsi sulla nomina dei due membri che dovranno rappresentare la Regione in seno alla Commissione paritetica che dovrà predisporre ed elaborare, unitamente ai due rappresentanti del Governo, le proposte di norme di attuazione, affrontando tutte le questioni che riguardano il complesso problema.
Naturalmente, mi riservo di tenere informato il Consiglio regionale sull'iter legislativo di questa legge, come pure su tutte le leggi che ci interessano".
Il Consigliere CHABOD Renato dichiara di essere soltanto parzialmente soddisfatto dei chiarimenti dati dal Presidente della Giunta, Bondaz, in risposta all'interrogazione rivoltagli sulla questione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta.
Rileva che, secondo quanto ebbe a dire il Presidente della Giunta stesso, la questione riguardante l'emanazione con legge-delega di norme di attuazione dello Statuto regionale, fu già discussa nel 1952-1953.
Osserva che se il Presidente della Giunta avesse parlato della questione in Consiglio già prima del 27-9-1957, il Consiglio avrebbe forse potuto dare qualche consiglio utile e che, comunque, l'operato del Presidente della Giunta sarebbe stato confortato del preventivo consenso del Consiglio.
Per quanto riguarda la questione di merito, rammenta che la sopracitata relazione Bergmann inizia ponendo il quesito se sia necessario fare un provvedimento recante norme di attuazione per la Valle d'Aosta.
Ricorda, in proposito, che lo stesso Presidente della Giunta ha rilevato che gli articoli 14 e 50 del nostro Statuto prevedono la emanazione di una legge ordinaria dello Stato.
Osserva che a tali articoli va aggiunto anche l'articolo 16 dello Statuto, che pure prevede l'emanazione di una legge ordinaria, poiché dice che le elezioni del Consiglio regionale debbono avvenire "secondo le norme stabilite con legge dello Stato, sentita la Regione".
Fa presente che, per i tre punti dello Statuto che debbono essere regolati con l'emanazione di norme particolari, lo Stato prevede che si debba provvedere con leggi ordinarie; il che, a suo avviso, escluderebbe che si possa provvedere con l'emanazione di norme di attuazione.
Osserva che questa sua interpretazione trova conferma in tutti e tre gli Statuti delle altre Regioni autonome (Sardegna, Sicilia e Trentino-Alto Adige), poiché in tali Statuti si dice che all'emanazione di norme di attuazione sarà provveduto con decreti legislativi.
Cita, ad esempio, l'articolo 95 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, rilevando che tale articolo stabilisce chiaramente che; "Con decreto legislativo saranno emanate le norme di attuazione della presente legge".
Ricorda che gli articoli 14, 16 e 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta stabiliscono, invece, che all'emanazione di norme particolari su tre determinati problemi si deve provvedere con legge ordinaria dello Stato.
Ritiene, quindi, che si debba porre la domanda se sia necessaria l'emanazione di norme di attuazione; rileva che il Sen. Bergmann, nella sua citata relazione, ha affermato che la cosa è discutibile.
Rileva che nella relazione ufficiale al disegno di legge concernente delega al Governo per l'emanazione di norme di attuazione per lo Statuto della Valle d 'Aosta, testé distribuito ai Signori Consiglieri, è detto che tali norme sono da ritenersi necessarie e dovrebbero essere emanate con legge ordinaria; ciò significa, - egli dice -, che si seguirà la normale procedura e si porterà la questione in Parlamento.
Osserva che la procedura del decreto legislativo è, invece, assai diversa da quella della legge ordinaria, poiché la questione viene discussa dalla Commissione paritetica, dopo di che viene emanato il decreto legislativo; il che significa che il Parlamento, dopo avere conferito delega al Governo, non si occuperà più della questione.
Prende atto che il Consiglio regionale, secondo quanto detto dal Presidente della Giunta, sarà chiamato a suo tempo a pronunciarsi non soltanto sulla nomina dei due membri che dovranno rappresentare la Regione in seno alla Commissione paritetica ma anche sulle norme di attuazione e sulla modalità della loro formulazione legislativa.
Ritiene, però, opportuno che la Regione chieda, tramite i due Parlamentari valdostani, la modifica del 2° comma dell'articolo unico del disegno di legge nel senso di seguire la formulazione dell'articolo 56 dello Statuto della Sardegna, ricordato dal Presidente della Giunta ("tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta o del Consiglio regionale e saranno emanate...").
Osserva, infatti, che il Governo, avuta la delega legislativa del Parlamento ad emanare le norme di attuazione dello Statuto della Valle d'Aosta, potrebbe forse emanare con decreto legislativo anche le norme di attuazione della Zona Franca, senza sentire preventivamente il parere della Regione e del Parlamento, sebbene il 2° comma dell'articolo 14 dello Statuto regionale stabilisca che le modalità di attuazione della Zona Franca saranno concordate con la Regione "e stabilite con legge dello Stato".
Questo vuol dire, egli aggiunge ancora, che il Governo potrebbe, praticamente, fare tutto quello che vuole, anche se della Commissione paritetica fanno parte due rappresentanti della Regione Valle d'Aosta.
Fa presente che nella sopramenzionata relazione Bergmann è affermato che per alcuni punti del nostro Statuto speciale non sono necessarie norme di attuazione perché si tratta di materie sulle quali non vi è da discutere.
Osserva che nel testo di disegno di legge-delega in esame la delega legislativa al Governo è vasta e senza alcun limite di materia, con il generico richiamo ai principi e ai criteri direttivi che si desumono dallo Statuto.
Conclude, dichiarando di essere soddisfatto solo in minima parte dei chiarimenti dati dal Presidente della Giunta.
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