Objet du Conseil n. 96 du 29 juillet 1968 - Verbale

OGGETTO N. 96/68 - Approvazione del regolamento di esecuzione della legge regionale 2 febbraio 1968 n. 1, concernente: "Norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità dell'indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio nelle scuole elementari della Valle d'Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese".

L'Assessore alla Pubblica Istruzione, DUJANY, riferisce al Consiglio in merito alla seguente deliberazione di Giunta concernente la proposta di approvazione del Regolamento di esecuzione della legge regionale 2 febbraio 1968 n. 1, concernente: "Norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità dell'indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio nelle scuole elementari della Valle d'Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese", deliberazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

L'Assessore alla Pubblica Istruzione, Dr. Dujany, richiama alla Giunta la legge regionale 2 febbraio 1968 n. 1 recante: "Norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità dell'indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio nelle scuole elementari della Valle d'Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese".

Riferisce che i competenti uffici dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione hanno predisposto, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 5 della legge predetta, la sottoriportata proposta di regolamento di esecuzione della legge stessa.

Comunica che su tale testo di regolamento ha espresso parere favorevole il Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza, nominato con deliberazione di Giunta n. 1395 in data 9.4.1968.

LA GIUNTA

preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore, Dr. Dujany;

visto l'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 1968 n. 1;

ad unanimità di voti favorevoli;

DELIBERA

di proporre, con il proprio parere favorevole, all'approvazione del Consiglio Regionale il sottoriportato testo di Regolamento di esecuzione della legge regionale 2 febbraio 1968 n. 1:

Regolamento di esecuzione della legge regionale 2.2.1968 n. 1 sulla pensionabilità dell'indennità di lingua francese corrisposta al personale ispettivo, direttivo ed insegnante delle scuole elementari della Regione Valle d'Aosta.

Art. 1

Il Fondo di Previdenza per il trattamento integrativo di quiescenza, istituito con legge regionale 2.2.1968 n. 1, è amministrato da un Consiglio di Amministrazione nominato con deliberazione della Giunta Regionale e così composto:

a) l'Assessore alla Pubblica Istruzione della Regione - Presidente;

b) un funzionario dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione designato dall'Assessore alla Pubblica Istruzione della Regione - Membro;

c) un Insegnante elementare ed un Direttore didattico designati dal Sindacato della Scuola elementare della Regione più rappresentativo - Membri.

Funge da Segretario un funzionario dell'Assessorato della Pubblica Istruzione della Regione designato dall'Assessore alla Pubblica Istruzione.

Art. 2

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza dura in carica un quadriennio. Se nel corso del quadriennio taluno dei Consiglieri venga a mancare, per qualsiasi motivo, si provvede alla sua sostituzione sino al compimento del quadriennio.

Art. 3

Le eventuali eccedenze del Fondo di Previdenza disponibili possono essere utilizzate per la concessione di prestiti agli iscritti al Fondo stesso.

I prestiti sono concessi, di regola, soltanto agli iscritti che non abbiano superato 60 anni di età e che abbiano un'anzianità di almeno tre mesi di iscrizione al Fondo di Previdenza.

Art. 4

Sull'importo di ciascun prestito, che non potrà superare l'importo massimo di lire 1.000.000 e che dovrà essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni, sono trattenuti anticipatamente:

a) una quota per fondo di garanzia e spese di amministrazione;

b) l'ammontare degli interessi a scalare al tasso stabilito dal Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza.

Art. 5

L'importo dei singoli prestiti e le modalità di concessione sono stabiliti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.

Art. 6

Il personale iscritto al Fondo di Previdenza può chiedere il riscatto degli anni di servizio di ruolo e non di ruolo prestati nel periodo dal 5 gennaio 1947 al 31.12.1967. Per ottenere la valutazione degli anni riscattati agli effetti della pensione, gli interessati sono tenuti al pagamento per ogni anno e mese di servizio riscattato di un contributo di riscatto pari al 6% dell'80% dell'importo lordo mensile dell'indennità di lingua francese in godimento alla data della presentazione della domanda di riscatto. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono computate a mese intero.

Art. 7

Per il versamento del contributo di riscatto è data facoltà agli iscritti di optare fra le seguenti forme di pagamento:

a) in contanti, da effettuare entro 45 giorni dalla data di notificazione del provvedimento di concessione del riscatto;

b) in 24 rate mensili, da trattenere sugli assegni di attività;

c) in 60 rate mensili da trattenere sugli assegni di attività.

In caso di pagamento rateale è dovuto, da parte dell'iscritto, l'interesse semplice del 5% annuo calcolato sul contributo di riscatto.

Art. 8

Il riscatto è concesso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza.

L'iscritto deve accettare il riscatto, o rinunciarvi, entro 45 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione del riscatto.

Con provvedimento della Giunta Regionale, successivo all'accettazione del riscatto da parte dell'interessato, sarà accertata la somma da introitare quale contributo di riscatto.

I contributi di riscatto trattenuti ratealmente ed i relativi interessi sono versati al 31 dicembre di ogni anno sull'apposito capitolo della parte Entrata del bilancio di previsione dell'Amministrazione Regionale.

Art. 9

L'importo delle pensioni integrative viene liquidato d'ufficio dopo il collocamento a riposo dell'iscritto a norma di quanto previsto dalla legge regionale 2 febbraio 1968 n. 1.

Le deliberazioni di concessione di pensione sono sottoposte all'approvazione della Giunta Regionale per l'impegno vitalizio delle somme da corrispondere mensilmente agli aventi diritto.

Sulle pensioni grava una trattenuta del 2% a favore del Fondo di Previdenza, oltre alle normali trattenute per tributi erariali e di bollo.

Le pensioni mensili sono liquidate posticipatamente al 15 di ogni mese presso gli Uffici Postali competenti.

Art. 10

In caso di decesso degli aventi diritto, sono liquidate agli eredi le pensioni di reversibilità ai sensi della legge regionale 2 febbraio 1968 n. 1 e delle norme vigenti in materia di trattamento di quiescenza agli Insegnanti statali e ai loro eredi.

Art. 11

L'indennità una tantum in luogo di pensione è concessa su domanda degli iscritti o dei loro eredi, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.

Art. 12

Le spese di gestione e di amministrazione del fondo, da approvare dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e dalla Giunta Regionale, sono imputate all'apposito capitolo in gestione speciale della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione.

Art. 13

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza predispone il bilancio di previsione per la gestione del Fondo, con le seguenti voci di entrata e di spesa:

ENTRATE:

a) proventi per trattenute dirette agli iscritti al Fondo e ai pensionati;

b) proventi per contributi a carico della Regione;

c) proventi per interessi maturati sul Fondo;

d) proventi per alienazione di titoli di proprietà per integrazione del Fondo stesso;

e) proventi per contributi di riscatto e relativi interessi;

f) proventi per ritenute erariali gravanti su trattamenti di pensione;

g) proventi per gestione fondo prestiti;

h) proventi vari eventuali.

SPESE:

1) Spese per:

a) liquidazione del trattamento di quiescenza ai pensionati;

b) gettoni di presenza ai componenti il Consiglio di Amministrazione e al Segretario;

c) spese generali del fondo;

d) versamento ritenute erariali gravanti sui trattamenti di pensione.

2) Investimenti per:

a) concessione di prestiti agli iscritti al Fondo;

b) reimpiego dei capitali del Fondo in beni immobili o in titoli di Stato.

Art. 14

Al 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispone il conto consuntivo di gestione del Fondo di Previdenza, compilato sulla base delle voci di cui al precedente articolo 13 e da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.

Nel conto consuntivo, oltre alle risultanze della gestione di competenza, deve risultare anche la situazione patrimoniale del Fondo di Previdenza.

Art. 15

Ai componenti e al Segretario del Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza viene corrisposto, per ogni seduta, un gettone di presenza di lire 5.000 nette.

Art. 16

L'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre di ogni anno viene utilizzato per l'acquisto di beni immobili, oppure per l'acquisto di titoli di Stato o di obbligazioni garantite dallo Stato da depositare su apposito conto presso il Tesoriere dell'Amministrazione Regionale.

L'Assessore DUJANY illustra il provvedimento di cui si tratta e, in particolare, le norme relative alle modalità per la nomina del Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza per il trattamento integrativo di quiescenza del personale ispettivo, direttivo ed insegnante delle Scuole elementari della Valle d'Aosta in relazione all'indennità di lingua francese corrisposta al personale stesso, nonché le norme sull'utilizzazione delle eventuali eccedenze di tale fondo e sull'amministrazione del Fondo stesso.

Il Consigliere MILANESIO, dopo aver dichiarato di essere favorevole in linea di massima al provvedimento in questione, ritiene opportuno che sia precisato nel Regolamento il tasso di interesse da applicare ai prestiti previsti dagli articoli 3 e 4, anziché lasciare stabilire annualmente dal Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza l'ammontare di tale tasso.

Propone, pertanto, che il punto b) dell'articolo 4 del Regolamento in esame sia così modificato: "L'ammontare degli interessi a scalare al tasso legale vigente".

Monsieur le Conseiller CAVERI, au nom des Conseillers de l'Union Valdôtaine, déclare d'être favorable à l'approbation du Règlement en examen.

Il Consigliere RAMERA, a nome del Gruppo consiliare della Democrazia Cristiana, dichiara di essere favorevole all'approvazione del Regolamento in questione e si compiace con la Giunta e con l'Assessore competente per aver portato a soluzione un problema tanto importante per la classe insegnante.

Dichiara che il provvedimento sottoposto ora all'approvazione del Consiglio rappresenta un riconoscimento all'apporto che la classe insegnante dà per l'insegnamento della lingua francese in Valle d'Aosta, insegnamento che comporta un impegno di lavoro notevolmente superiore nei confronti degli insegnanti elementari di altre Regioni.

Il Consigliere DOLCHI dichiara che il Gruppo consiliare comunista è favorevole all'approvazione del Regolamento in esame ed anche alla modificazione dell'articolo 4 proposta dal Consigliere Milanesio.

Riferendosi alla discussione avvenuta in sede di Commissione consiliare permanente per la Pubblica Istruzione in occasione dell'esame del provvedimento di cui si tratta, ricorda che in tale sede si era concordato di fare prendere atto nel verbale dell'adunanza consiliare in cui sarebbe stato esaminato detto argomento che per "Sindacati della Scuola elementare della Regione più rappresentativi", di cui alla lettera c) dell'articolo 1, si debba intendere il Sindacato avente in un dato momento il maggior numero di iscritti.

Chiede pertanto che si dia atto, nel verbale dell'odierna seduta, della sua dichiarazione.

Il Consigliere TONINO dichiara di essere favorevole all'approvazione del provvedimento in esame anche perché lo ritiene rispondente ai principi dell'autonomia regionale in fatto di Scuola.

L'Assessore DUJANY dà atto che in sede di Commissione consiliare permanente per la Pubblica Istruzione, nel corso dell'esame dell'art. 1 del Regolamento in questione, si era concordato di far precisare nel verbale dell'adunanza consiliare in cui si sarebbe discusso di questo Regolamento, che per "Sindacato più rappresentativo" deve intendersi il Sindacato che ha il maggior numero di iscritti in un determinato momento.

Aggiunge che questa precisazione a verbale ha lo scopo di evitare, in futuro, possibili diverse interpretazioni di tali parole.

Il Presidente, MONTESANO, dopo aver accertato che nessun altro Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni di carattere generale sul Regolamento in discussione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione, per alzata di mano, dei singoli articoli del Regolamento stesso:

Articoli 1, 2, 3

Si dà atto che gli articoli 1, 2 e 3 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).

Articolo 4

Il Consigliere MILANESIO ricorda di aver proposto un emendamento alla lettera b) dell'articolo in esame, tendente a sostituire alle parole "al tasso stabilito dal Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza" le seguenti parole "al tasso legale vigente".

Comunica che l'Assessore Dujany ha ora proposto di stabilire fin d'ora il tasso di interesse nella misura fissa del 5%.

Fa presente che il Consiglio dovrebbe esaminare quale delle due soluzioni sia meglio adottare.

Il Consigliere GERMANO ritiene che sarebbe più opportuno ancorare il tasso di interesse dei prestiti di cui all'articolo 3 del Regolamento in esame al tasso legale vigente, anziché ad una misura fissa del 5%.

L'Assessore DUJANY riferisce che già la Commissione consiliare permanente per la Pubblica Istruzione si era preoccupata della dizione che lasciava una eccessiva discrezionalità al Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza.

Propone di stabilire il tasso di interesse per i prestiti nella misura fissa del 5%.

Osserva che, qualora si ritenesse opportuno di modificare in seguito la misura del tasso di interesse, la Giunta potrà sempre proporre al Consiglio l'approvazione di un provvedimento di modificazione della norma in tal senso.

Il Presidente, MONTESANO, dopo aver accertato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione del seguente emendamento sostitutivo della lettera b) dell'articolo 4:

"b) l'ammontare degli interessi al tasso del 5%".

Si dà atto che il Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto), ha approvato il soprariportato emendamento.

Il Presidente, MONTESANO, pone quindi ai voti l'articolo 4 del nuovo testo emendato come sopra alla lettera b).

Si dà atto che l'articolo 4 è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto), con l'emendamento di cui sopra.

Articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Si dà atto che gli articoli contro indicati sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).

Articolo 16

Il Consigliere GERMANO osserva che l'articolo in esame è stato ripreso integralmente dalla legislazione riguardante il funzionamento dell'INPS.

Fa presente che presso tale Istituto si verifica l'inconveniente che vi sono tre miliardi di lire investiti in beni immobili, mentre non si ha la disponibilità finanziaria per aumentare le pensioni ai lavoratori.

Pertanto, anche se l'Assessore Dujany gli ha assicurato che gli avanzi di amministrazione del Fondo di Previdenza per gli insegnanti saranno di entità molto modesta e che, al massimo, potranno servire per la costruzione di una Casa-riposo per gli insegnanti, raccomanda che si faccia in modo di non creare nell'Amministrazione del Fondo in questione una situazione analoga a quella esistente presso l'INPS.

L'Assessore DUJANY dà assicurazioni in tale senso al Consigliere Germano, in relazione anche alla modesta entità di contributi e dei possibili avanzi di amministrazione del Fondo di cui si tratta.

Ripete che l'unico investimento immobiliare possibile potrebbe essere l'eventuale costruzione o l'acquisto di un fabbricato destinato a finalità sociali e assistenziali a favore della categoria degli insegnanti elementari.

Rileva che il Fondo di cui si tratta sarà amministrato da rappresentanti del personale scolastico interessato e da rappresentanti della Regione, i quali hanno tutti un particolare interesse alla buona amministrazione del Fondo medesimo.

Si dà atto che l'articolo 16 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).

Il Presidente, MONTESANO, dopo aver accertato e dichiarato che i 16 articoli del Regolamento in esame sono stati dal Consiglio approvati, ad unanimità di voti favorevoli, con separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato Regolamento nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Milanesio, il Presidente, Montesano, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventinove;

- Voti favorevoli: ventotto;

- Voti contrari: uno.

Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato, con voti favorevoli ventotto ed un voto contrario, il sottoriportato Regolamento di esecuzione della legge regionale 2 febbraio 1968 n. 1, concernente: "Norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità dell'indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio nelle scuole elementari della Valle d'Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese":

Regolamento di esecuzione della legge regionale 2.2.1968 n. 1 sulla pensionabilità dell'indennità di lingua francese corrisposta al personale ispettivo, direttivo ed insegnante delle Scuole elementari della Regione Valle d'Aosta.

Art. 1

Il Fondo di Previdenza per il trattamento integrativo di quiescenza, istituito con legge regionale 2.2.1968 n. 1, è amministrato da un Consiglio di Amministrazione nominato con deliberazione della Giunta Regionale e così composto:

a) l'Assessore alla Pubblica Istruzione della Regione - Presidente;

b) un funzionario dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione designato dall'Assessore alla Pubblica Istruzione della Regione - Membro;

c) un insegnante elementare ed un Direttore didattico designati dal Sindacato della Scuola elementare della Regione più rappresentativo - Membri.

Funge da Segretario un funzionario dell'Assessorato della Pubblica Istruzione della Regione designato dall'Assessore alla Pubblica Istruzione.

Art. 2

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza dura in carica un quadriennio. Se nel corso del quadriennio taluno dei Consiglieri venga a mancare per qualsiasi motivo si provvede alla sua sostituzione sino al compimento del quadriennio.

Art. 3

Le eventuali eccedenze del Fondo di Previdenza disponibili possono essere utilizzate per la concessione di prestiti agli iscritti al Fondo stesso.

I prestiti sono concessi, di regola, soltanto agli iscritti che non abbiano superato 60 anni di età e che abbiano un'anzianità di almeno tre mesi di iscrizione al Fondo di Previdenza.

Art. 4

Sull'importo di ciascun prestito, che non potrà superare l'importo massimo di lire 1.000.000 e che dovrà essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni, sono trattenuti anticipatamente:

a) una quota per fondo di garanzia e spese di amministrazione;

b) l'ammontare degli interessi al tasso del 5%.

Art. 5

L'importo dei singoli prestiti e le modalità di concessione sono stabiliti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.

Art. 6

Il personale iscritto al Fondo di Previdenza può chiedere il riscatto degli anni di servizio di ruolo e non di ruolo prestati nel periodo dal 5 gennaio 1947 al 31.12.1967. Per ottenere la valutazione degli anni riscattati agli effetti della pensione, gli interessati sono tenuti al pagamento per ogni anno e mese di servizio riscattato di un contributo di riscatto pari al 6% dell'80% dell'importo lordo mensile dell'indennità di lingua francese in godimento alla data della presentazione della domanda di riscatto. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono computate a mese intero.

Art. 7

Per il versamento del contributo di riscatto è data facoltà agli iscritti di optare fra le seguenti forme di pagamento:

a) in contanti, da effettuare entro 45 giorni dalla data di notificazione del provvedimento di concessione del riscatto;

b) in 24 rate mensili, da trattenere sugli assegni di attività;

c) in 60 rate mensili da trattenere sugli assegni di attività.

In caso di pagamento rateale è dovuto, da parte dell'iscritto, l'interesse semplice del 5% annuo calcolato sul contributo di riscatto.

Art. 8

Il riscatto è concesso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza.

L'iscritto deve accettare il riscatto, o rinunciarvi, entro 45 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione del riscatto.

Con provvedimento della Giunta Regionale, successivo all'accettazione del riscatto da parte dell'interessato, sarà accertata la somma da introitare quale contributo di riscatto.

I contributi di riscatto trattenuti ratealmente ed i relativi interessi sono versati al 31 dicembre di ogni anno sull'apposito capitolo della parte Entrata del bilancio di previsione dell'Amministrazione Regionale.

Art. 9

L'importo delle pensioni integrative viene liquidato d'ufficio dopo il collocamento a riposo dell'iscritto a norma di quanto previsto dalla legge regionale 2 febbraio 1968 n. 1.

Le deliberazioni di concessione di pensione sono sottoposte alla approvazione della Giunta Regionale per l'impegno vitalizio delle somme da corrispondere mensilmente agli aventi diritto.

Sulle pensioni grava una trattenuta del 2% a favore del Fondo di Previdenza, oltre alle normali trattenute per tributi erariali e di bollo.

Le pensioni mensili sono liquidate posticipatamente al 15 di ogni mese presso gli Uffici Postali competenti.

Art. 10

In caso di decesso degli aventi diritto, sono liquidate agli eredi le pensioni di reversibilità ai sensi della legge regionale 2 febbraio 1968 n. 1 e delle norme vigenti in materia di trattamento di quiescenza agli insegnanti statali e ai loro eredi.

Art. 11

L'indennità una tantum in luogo di pensione è concessa, su domanda degli iscritti e dei loro eredi, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.

Art. 12

Le spese di gestione e di amministrazione del Fondo, da approvare dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e dalla Giunta Regionale, sono imputate all'apposito capitolo in gestione speciale della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione.

Art. 13

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza predispone il bilancio di previsione per la gestione del Fondo, con le seguenti voci di entrata e di spesa:

ENTRATE:

a) proventi per trattenute dirette agli iscritti al Fondo e ai pensionati;

b) proventi per contributi a carico della Regione;

c) proventi per interessi maturati sul Fondo;

d) proventi per alienazione di titoli di proprietà per integrazione del Fondo stesso;

e) proventi per contributi di riscatto e relativi interessi;

f) proventi per ritenute erariali gravanti su trattamenti di pensione;

g) proventi per gestione fondo prestiti;

h) proventi vari eventuali.

SPESE:

1) Spese per:

a) liquidazione del trattamento di quiescenza ai pensionati;

b) gettoni di presenza ai componenti il Consiglio di Amministrazione e al Segretario;

c) spese generali del Fondo;

d) versamento ritenute erariali gravanti sui trattamenti di pensione.

2) Investimenti per:

a) concessione di prestiti agli iscritti al Fondo;

b) reimpiego dei capitali del Fondo in beni immobili o in titoli di Stato.

Art. 14

Al 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispone il conto consuntivo di gestione del Fondo di Previdenza, compilato sulla base delle voci di cui al precedente articolo 13 e da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale. Nel conto consuntivo, oltre alle risultanze della gestione di competenza, deve risultare anche la situazione patrimoniale del Fondo di Previdenza.

Art. 15

Ai componenti e al Segretario del Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza viene corrisposto, per ogni seduta, un gettone di presenza di lire 5.000 nette.

Art. 16

L'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre di ogni anno viene utilizzato per l'acquisto di beni immobili, oppure per l'acquisto di titoli di Stato o di obbligazioni garantite dallo Stato, da depositare su apposito conto presso il Tesoriere dell'Amministrazione Regionale.