Objet du Conseil n. 92 du 29 juillet 1968 - Verbale
OGGETTO N. 92/68 - Disegno di legge regionale riguardante la proroga dei termini di scadenza previsti dagli articoli 6, 9 e 11 della legge regionale 10 novembre 1966 n. 13, concernente norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.
Il Presidente della Giunta, BIONAZ, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale riguardante la proroga dei termini di scadenza previsti dagli articoli 6, 9 e 11 della legge regionale 10 novembre 1966 n. 13, concernente norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
Con legge regionale 10.11.1966 n. 13 sono state approvate modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione ed è stata approvata la nuova pianta organica dei posti e del personale dell'Amministrazione Regionale.
Il quarto comma dell'art. 9 ed il secondo comma dell'art. 11 della soprarichiamata legge prevedevano che alla copertura dei posti vacanti della carriera direttiva si provvedesse mediante concorsi da espletare entro determinati termini, successivamente prorogati sino al 31 marzo 1968.
Entro la data suddetta sono stati banditi ed espletati numerosi concorsi, di cui vari concorsi per la copertura di posti vacanti della carriera direttiva per i quali recentemente il Consiglio Regionale ha provveduto alla nomina dei titolari, vincitori dei concorsi.
A causa del notevole lavoro derivante dall'espletamento dei concorsi, non è stato possibile bandire ed espletare tutti i concorsi entro i termini stabiliti, per cui si rende necessaria un'ulteriore proroga del termine di scadenza previsto dagli artt. 9 e 11 della citata legge regionale per l'espletamento dei concorsi stessi.
In relazione a quanto sopra si rende altresì necessario, per accertate esigenze di servizio, di prorogare il termine già previsto dall'ultimo comma dell'art. 6 della sopra-richiamata legge regionale per la conferma degli incarichi per l'espletamento di mansioni di grado superiore già affidati con provvedimenti deliberativi sino al 31 luglio 1966.
Si propone, pertanto, di prorogare il termine per l'espletamento dei sopramenzionati concorsi sino al 31 dicembre 1968 e di prorogare sino al 31 marzo 1969 la facoltà, prevista dall'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale medesima, di confermare incarichi per l'espletamento di mansioni di grado superiore.
A tal fine, la Giunta sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge regionale.
Segue allegato disegno di legge regionale: (...Omissis...)
Il Presidente della Giunta, BIONAZ, fa presente che i motivi che hanno indotto la Giunta a proporre la proroga dei termini di scadenza previsti dagli artt. 6, 9 e 11 della legge regionale 10 novembre 1966 n. 13, concernente norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, sono esaurientemente illustrate nella relazione che è stata loro trasmessa, per cui non ritiene di dover aggiungere altro.
Il Consigliere GERMANO, premesso che l'argomento a cui egli accenna è stato già esaminato in sede di competente Commissione consiliare, dichiara che intende avere dal Presidente della Giunta una affermazione certa e sicura che qualsiasi cittadino può partecipare ai concorsi pubblici, anche se si trova sotto inchiesta amministrativa o disciplinare.
Osserva che una tale assicurazione gli è stata già data in sede di Commissione, ma che desidera che tale assicurazione gli sia rinnovata in modo certo e sicuro in questa sede.
Il Presidente della Giunta, BIONAZ, dichiara che la Giunta si atterrà strettamente a quanto stabiliscono le disposizioni di legge e di regolamento in materia di concorsi.
Aggiunge che nulla sarà innovato al riguardo.
Su insistenza del Consigliere Germano, dichiara che la Giunta Regionale e le Commissioni consiliari non hanno alcuna intenzione di innovare per nulla in questo campo.
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver accertato e dichiarato che i tre articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati, ad unanimità di voti favorevoli, con separate votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno), invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Milanesio, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentuno;
- Voti favorevoli: ventinove;
- Voti contrari: due.
Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato, con voti favorevoli ventinove e voti contrari due, il sottoriportato disegno di legge regionale riguardante la proroga dei termini di scadenza previsti dagli artt. 6, 9 e 11 della legge regionale 10.11.1966 n. 13, concernente norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione:
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Disegno di legge regionale n. 5
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ................. N. .......: PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PREVISTI DAGLI ARTICOLI 6, 9 E 11 DELLA LEGGE REGIONALE 10.11.1966 N. 13 CONCERNENTE NORME SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DELLA REGIONE.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. l
Sono prorogati al 31 dicembre 1968 i termini di scadenza previsti dal quarto comma dell'art. 9 e dal secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 10.11.1966 n. 13, per l'espletamento di concorsi per il personale della Regione.
Art. 2
È prorogata al 31 marzo 1969 la facoltà di conferma degli incarichi per l'espletamento di mansioni di grado superiore prevista dall'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 10.11.1966 n. 13.
Art. 3
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì