Objet du Conseil n. 108 du 30 juillet 1968 - Verbale
OGGETTO N. 108/68 - Legge regionale riguardante provvedimenti di variazione al bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1968.
L'Assessore alle Finanze, BORDON, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale riguardante provvedimenti di variazione al bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1968, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, in data 25 luglio 1968:
In relazione alle accertate necessità di bilancio e dei servizi dell'Amministrazione regionale, si propone al Consiglio di approvare le seguenti variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1968 rispetto alle previsioni iniziali di entrata e di spesa del bilancio stesso:
1°) aumento, per complessive Lire 2.523.000.000, delle previsioni di entrata di cui agli articoli 1 e 2 dell'allegato disegno di legge, con istituzione dei nuovi capitoli di entrata n. 59-106-107-108;
2°) riduzione per complessive Lire 25.000.000 ed aumenti per complessive Lire 2.548.000.000 delle previsioni di spesa di cui agli articoli 3 e 4 dell'allegato disegno di legge, costituzione dei nuovi capitoli di spesa n. 265-343-536.
Sulle variazioni proposte si riferisce quanto segue:
Entrata
Le maggiori entrate, per complessive Lire 2.523.000.000, risultano così ripartite:
- maggiori entrate proprie della Regione capitoli 6-10 e 52 |
£. |
170.000.000 |
- maggiori entrate per fondi assegnati dallo Stato sulla legge per il Piano Verde (competenza 1968 e conguaglio 1967) dal capitolo 67 al capitolo 93 |
" |
201.500.000 |
- maggiori entrate per la difesa e la sistemazione del suolo capitolo 104 |
" |
520.000.000 |
- maggiori (nuove) entrate per il contributo sulla caccia e sulla pesca istituito con legge 2 agosto 1967 n. 799 |
" |
1.500.000 |
- maggiori (nuove) entrate in applicazione della legge 22 luglio 1966 n. 614, per le provvidenze previste a favore dei territori montani dell'Italia centro-settentrionale |
|
1.630.000.000 |
|
Totale |
2.523.000.000 |
La maggiore entrata di Lire 170.000.000 è assicurata:
a) per Lire 100.000.000 (Cap. 6) dall'assorbimento delle maggiori entrate accertate nel corso del 1° semestre 1968, rispetto al 1° semestre 1967, in conto quote fisse di riparto fiscale sull'imposta di R.M. - Terreni - Fabbricati - Complementare e Redditi Agrari.
Rispetto ad una previsione annua di Lire 2.515.000.000 sia per il 1968 che per il 1967, sul gettito della quota devoluta alla Regione nel 1° semestre 1968 è stato accertato, nei confronti dello stesso periodo del 1967, un incremento di Lire 93.856.596, così determinato:
Gettito quote fisse di riparto (Cap. 6) |
||
|
1967 |
1968 |
gennaio |
382.140 |
351.880 |
febbraio |
491.191.085 |
403.135.325 |
marzo |
610.110 |
511.800 |
aprile |
497.458.390 |
425.686.091 |
maggio |
665.125 |
59.266.970 |
giugno |
372.034.745 |
567.246.085 |
|
1.362.341.595 |
1.456.198.191 |
Con una maggiore entrata nel 1° semestre 1968 di Lire 93.856.596 si può prevedere una maggiore entrata annua per l'anno 1968 di Lire 150.000.000; è quindi possibile applicare al bilancio una maggiore entrata di Lire 100.000.000;
b) per Lire 30.000.000 (Cap. 10) dalla avvenuta assegnazione e liquidazione (ordinativo n. 3/2 in data 8 luglio 1968 dell'Intendenza di Finanza di Aosta) della somma di Lire 30.230.745 in conto tasse di concessione governativa per abbonamenti alle radiodiffusioni per il periodo dal 1° gennaio 1967 al 29 febbraio 1968, entrata non prevista in bilancio;
c) per Lire 40.000.000 dal previsto maggior gettito, - sul nuovo capitolo 52, - della compartecipazione all'addizionale erariale di consumo sull'energia elettrica di cui alla legge 9 ottobre 1967 n 973, istitutiva con decorrenza 1° gennaio 1966 di una "Addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica". Tale addizionale sostituisce l'imposta comunale ICAP e relativa addizionale provinciale, nonché l'imposta camerale ed il contributo speciale di cura.
In relazione a trattative in corso con i competenti Ministeri, il gettito della nuova addizionale di spettanza della Regione, a termine dell'art. 3 della citata legge n. 973, può essere previsto ed annualmente ripartito come segue:
|
Anno 1966 |
Anno 1967 |
Anno 1968 |
Totale |
Addizionale in sostituzione della imposta camerale |
13.000.000 |
13.000.000 |
13.000.000 |
39.000.000 |
Addizionale in sostituzione della addizionale provinciale ICAP |
15.000.000 |
15.000.000 |
15.000.000 |
45.000.000 |
|
|
|
|
84.000.000 |
Il gettito dell'addizionale sostitutiva dell'imposta camerale è stato calcolato sulla base delle proposte formulate al Ministero dell'Industria dall'Unione Italiana della Camera di Commercio e, rispetto all'imposta camerale riscossa dalla Regione sui redditi di R. M. dalla ex SIP nel 1961 (Lire 17.007.000 circa), presenta una flessione annua di Lire 4.000.000 circa.
Il gettito dell'addizionale sostitutiva dell'addizionale provinciale ICAP non risulta ancora stabilito e la previsione è prudenzialmente contenuta in annue Lire 15.000.000, determinata come segue:
- gettito dell'addizionale Provinciale ICAP riscossa nel 1961 sui redditi ex SIP, sulla base dell'imposta unica sull'energia elettrica: annue Lire 19.800.000 circa, da cui:
17.000.000 : 13.000.000 = 19.800.000 : X
X = Lire 15.141.176
arrotondate per difetto a Lire 15.000.000
Il gettito annuo delle addizionali in questione ammonta a circa Lire 18.000.000 ed il gettito per gli anni 1966, 1967 e 1968, da accertare e da riscrivere quale nuova entrata nel bilancio preventivo della Regione per l'anno 1968, ammonta a circa Lire 84.000.000 che sono prudenzialmente ridotte a Lire 77.000.000 ed assorbite:
per Lire 7.000.000 |
con l'istituzione del nuovo capitolo di entrata (capitolo 52) di cui al disegno di legge iscritto all'oggetto n. 10 dell'ordine del giorno dell'adunanza; |
per Lire 30.000.000 |
con il provvedimento legislativo iscritto all'oggetto n. 24 dell'ordine del giorno dell'adunanza; |
per Lire 40.000.000 |
dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio, di cui alla presente relazione. |
La maggiore entrata di Lire 201.500.000 è costituita da maggiori fondi statali assegnati alla Regione in attuazione della legge sul Piano Verde e trova esatta contropartita nelle maggiori spese da stanziare ai capitoli dal n. 230 al n. 256 della Parte Spesa del bilancio.
La maggiore entrata di Lire 520.000.000 (Capitolo 104), già prevista con deliberazione del Consiglio Regionale n. 226 in data 7 ottobre 1967, si riferisce ad annualità arretrate non liquidate a suo tempo alla Regione per cui l'intera entrata è da introitare all'apposito stanziamento del bilancio 1968 (cap. 264).
La nuova entrata di Lire 1.500.000 (Cap. 66) deriva dalla previsione di nuovi contributi assegnati dallo Stato alla Regione a termine della legge 2 agosto 1967 n. 799, riguardante norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia.
Tale importo è previsto in ragione del 40% delle sopratasse sulla caccia, come da conteggio seguente:
N° permessi di caccia concessi nella Regione |
2.000 |
Importo della sopratassa ammessa a riparto |
x 2.000 |
|
4.000.000 |
Quota spettante alla Regione 40% |
1.600.000 |
Ridotta prudenzialmente a Lire |
1.500.000 |
Il provento è devoluto alla Regione che provvede al finanziamento annuale del Comitato Caccia della Valle d'Aosta con contributi annui regionali di Lire 18.000.000 (Cap. 193 del bilancio).
La nuova entrata di Lire 1.630.000.000 deriva dalla assegnazione di fondi statali alla Regione in applicazione della legge 22 luglio 1966 n. 614, riguardante provvidenze a favore dei territori montani del Centro-Nord d'Italia.
In relazione all'importanza degli interventi statali previsti dalla citata legge, la Giunta Regionale ha richiesto ed ottenuto che l'intero territorio della Valle d'Aosta venisse classificato zona montana ai fini della applicazione della legge stessa.
L'intervento finanziario dello Stato di cui si tratta consentirà alla Regione di indirizzare nelle sue zone ad economia particolarmente depressa investimenti atti a favorire e promuovere la attuazione di opere di pubblico interesse e l'aumento del reddito.
La devoluzione dei contributi per complessive Lire 1 miliardo 630 milioni, in applicazione della citata legge n. 614, interessa praticamente vari settori della economia regionale essendo ripartita come segue:
Agricoltura |
Lire |
445.000.000 |
Lavori Pubblici |
" |
800.000.000 |
Turismo |
" |
385.000.000 |
Per quanto riguarda l'agricoltura, il Ministero dell'Agricoltura e Foreste, con lettere prot. n. 31809 e n. 31825 in data 22.5.1966, ha assegnato alla Regione Lire 70.000.000 per l'anno 1968 e Lire 375.000.000 (Lire 175.000.000 per il 1967 e Lire 200.000.000 per il 1968), rispettivamente, per opere di miglioramento fondiario nei territori montani (acquedotti rurali e strade interpoderali) (Lire 70.000.000) e per opere pubbliche nei territori montani.
Per quanto riguarda i lavori pubblici, il finanziamento di Lire 800.000.000 (comunicato con nota del Ministero dei Lavori Pubblici prot. n. 1215/1295 del 14/6/1968) si riferisce all'esecuzione di opere stradali da finanziare nel 1968 ed in particolare:
Lire |
80.000.000 |
per la sistemazione della strada Corbet-Antagnod |
Lire |
260.000.000 |
per la sistemazione della strada St. Vincent-Emarèse |
Lire |
250.000.000 |
per la sistemazione della strada di St. Nicolas |
Lire |
210.000.000 |
per la sistemazione della strada Eresaz-Colle di Joux |
Per quanto riguarda il turismo, il finanziamento di Lire 385.000.000 (comunicato con nota prot. n 20979/6000 in data 30 maggio 1968 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direz. Gen. Turismo) risulta ripartito per Lire 220.000.000 per l'anno 1967 e per Lire 165.000.000 per l'anno 1968 e consentirà alla Regione di intervenire con mutui e contributi per la realizzazione di opere di interesse del settore turistico.
Le nuove entrate derivanti dalla applicazione della legge 22 luglio 1966 n. 614 trovano esatta contropartita dei nuovi capitoli di spesa 265, 343 e 536.
Spesa -
Le variazioni proposte alla Parte Spesa costituiscono un primo assestamento del bilancio 1968 in relazione alle necessità riscontrate nel corso dei primi sette mesi dell'esercizio finanziario in corso.
Per quanto riguarda le maggiori spese in conto Piano Verde ed in conto provvidenze per i territori montani dell'Italia centro settentrionale, si fa riferimento a quanto riferito relativamente alle nuove e maggiori entrate.
Per quanto riguarda le altre variazioni alla Parte Spesa del bilancio, si fa presente quanto segue:
La riduzione allo stanziamento del capitolo 304 (art. 3 del disegno di legge) è conseguente alla necessità di trasferire al Capitolo 339 la somma di Lire 25.000.000 prevista per la nuova sistemazione del Municipio e di locali di pubblico interesse del Comune di Gressoney St.-Jean.
Fra le variazioni per maggiori spese di particolare rilevanza vanno segnalate le seguenti:
Lire |
12.000.000 |
al capitolo 91, per la copertura di spese derivanti da riparazioni al vecchio impianto funiviario Buisson-Chamois, in attesa del collaudo del nuovo impianto. |
Lire |
29.000.000 |
al capitolo 323, per spese di progettazione dello Ospedale Geriatrico regionale in località Beauregard, del Comune di Aosta. |
Lire |
15.000.000 |
al capitolo 473 per consentire alla Regione di concorrere con analogo contributo nelle spese sostenute dalla piccola Casa della Divina Provvidenza - Cottolengo, di St. Vincent, per la sistemazione e l'ampliamento di fabbricati. |
Lire |
5.000.000 |
al capitolo 502, in relazione alle spese per studi e progetti ai fini della documentazione della domanda di designazione della Valle d'Aosta quale sede dei Giochi Olimpici Invernali del 1976. |
Lire |
53.000.000 |
al capitolo 537, per spese di primo intervento della Regione per la sistemazione dei tetti danneggiati dal recente terremoto nelle zone colpite della bassa Valle d'Aosta. |
Sull'articolo 5 del disegno di legge non è necessaria una particolare illustrazione, essendo in relazione a quanto previsto dalla legge regionale 7 dicembre 1967 n. 30, concernente l'assegnazione di contributi per la Cassa Mutua assistenza malattia commercianti.
Sulla modifica alla denominazione della rubrica ai capitoli di spesa riguardanti le "Scuole elementari", alla categoria III^, Sezione II^ - Titolo I° dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione, si fa presente che la modifica stessa si rende necessaria in seguito alla emanazione delle norme della legge 18 marzo 1968 n. 444, sull'istituzione della Scuola Materna.
Gli articoli 8-9 e 10 del disegno di legge sono conseguenti alle necessità di apportare modifiche ai limiti di spesa già previsti da alcuni articoli della legge regionale 22 dicembre 1967 n. 33, di approvazione del bilancio regionale per il 1968, in conseguenza delle variazioni da apportare al bilancio stesso come da allegato disegno di legge.
Quanto sopra premesso si sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge regionale, concernente variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1968, disegno di legge sul quale la Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali e Finanze ha espresso parere favorevole.
(Omissis: Segue allegato disegno di legge regionale).
L'Assessore BORDON fornisce alcuni chiarimenti in merito al disegno di legge di cui si tratta; informa che il medesimo è già stato esaminato dalla Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali e le Finanze, che ha espresso parere favorevole in merito.
Fa presente che si tratta di un aumento delle previsioni di entrata per complessive lire 2.523.000.000 e di un corrispondente aumento ripartito in varie voci di spesa.
Osserva che l'approvazione del provvedimento legislativo in esame è urgente, allo scopo di non intralciare l'attività dei vari Assessorati.
Comunica che, in sede di discussione dei singoli articoli del disegno di legge stesso, dovrà proporre delle modifiche agli articoli 3 e 11.
Dichiara, infine, di essere a disposizione dei Signori Consiglieri per ogni eventuale chiarimento del caso.
Il Consigliere MANGANONI, riferendosi all'aumento di £. 53 milioni della disponibilità del capitolo di spesa 527 del bilancio ("Contributi per il miglioramento e la conservazione dell'edilizia locale"), chiede se la Giunta, per ragioni di equità, non intenda estendere la concessione di contributi regionali anche per la ricostruzione o la sistemazione di tetti in tegole, quando si tratti di tetti danneggiati dal recente terremoto.
Il Presidente della Giunta, BIONAZ, dichiara che i terremotati possono beneficiare di tali contributi anche per la sistemazione o la ricostruzione di tetti in tegole danneggiati dal terremoto.
Il Consigliere MANGANONI osserva però che non è ancora stata stabilita la misura del contributo regionale per la sistemazione o la ricostruzione di tetti in tegole danneggiati dal terremoto.
Riferendosi, inoltre, all'aumento di £. 20 milioni dello stanziamento del capitolo di spesa 240 del bilancio ("spese sui fondi assegnati dallo Stato per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali o interpoderali, nonché per la costruzione di acquedotti, ai sensi articoli 17 e 53 della legge 27.10.1967 n. 910"), osserva che sarebbe opportuno aumentare ancora, se possibile, la disponibilità di tale capitolo di spesa, in considerazione della accertata necessità di maggiori fondi su tale capitolo di spesa.
Rileva ancora che quando si accertano nuove entrate si dovrebbe tener particolarmente conto delle necessità dell'agricoltura, perché, se si ritardano gli interventi in questo campo, l'attuale crisi dell'agricoltura locale potrebbe ancora aggravarsi.
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver accertato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione generale e invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge stesso).
Articoli 1 e 2
Si dà atto che gli articoli 1 e 2 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno).
Articolo 3
L'Assessore BORDON propone di aumentare di lire 5 milioni non già lo stanziamento del capitolo 501 del bilancio, ma bensì lo stanziamento del capitolo 502, avente la seguente denominazione "Spese per iniziative turistiche e sportive".
Si dà atto che l'articolo 3, con la modificazione proposta dall'Assessore Bordon, è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno).
Articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
Si dà atto che gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno).
Articolo 1
L'Assessore BORDON osserva che all'articolo in esame occorre correggere un errore materiale di copia, sostituendo al capitolo n. 348 il capitolo 343.
Si dà atto che l'articolo 11, con la correzione proposta dal l'Assessore Bordon, è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno).
Articolo 12
Si dà atto che l'articolo 12 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno).
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver accertato e dichiarato che i dodici articoli del disegno di legge in esame sono stati approvati dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno), con separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare a schede segrete, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale a scrutinio segreto ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori CHABOD, CRETIER e MILANESIO, il Presidente, MONTESANO, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentuno;
- voti favorevoli: trenta;
- voti contrari: uno.
Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato, con voti favorevoli trenta e voti contrari uno, il sottoriportato disegno di legge regionale riguardante provvedimenti di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1968:
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Disegno di legge regionale n. 9
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale n. : PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1968 (I^ VARIAZIONE).
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Sono approvate le seguenti variazioni agli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione dell'ENTRATA (Allegato A) del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1968:
IN AUMENTO |
|||
Capitolo 6 |
Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall' art. 2 della legge 29.11. 1955 n° 1179 |
£. |
100.000.000 |
Capitolo 10 |
Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall' art. 2 della legge 29.11.1955 n° 1179 |
£. |
30.000.000 |
Capitolo 52 |
Compartecipazioni all'addizionale all'imposta erariale di consumo energia elettrica prevista dalla legge 9 ottobre 1967 n° 973 |
£. |
40.000.000 |
Piano Verde |
|||
Capitolo 67 |
Fondi assegnati dallo Stato per pagamento degli interessi e prestiti, per opere di miglioramento fondiario (a' sensi artt. 9 e 40 della legge 2.6.61 n. 454) |
£. |
1.000.000 |
Capitolo 72 |
Fondi assegnati dallo Stato per incoraggiare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico (a' sensi artt. 14 e 53 della legge 27.10.1966 n° 910) |
£. |
39.000.000 |
Capitolo 73 |
Fondi assegnati dallo Stato per promuovere il miglioramento ed il potenziamento delle coltivazioni arboree (a' sensi artt. 15 e 53 della legge 27.10.1966 n° 910) |
£. |
4.500.000 |
Capitolo 75 |
Fondi assegnati dallo Stato per pagamento quote interessi su prestiti e mutui per opere ed attrezzature per lo sviluppo zootecnico e relativi prodotti (a' sensi lett. b artt.16 e 40 della legge 2.6.1961 n° 454) |
£. |
1.000.000 |
Capitolo 76 |
Fondi assegnati dallo Stato per il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture aziendali - contributi e mutui (a' sensi artt. 16 e 53 della legge 27.10.1966 n° 910) |
£. |
106.000.000 |
Capitolo 77 |
Fondi assegnati dallo Stato per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonché per la costruzione di acquedotti (a' sensi artt. 17 e 53 della legge 27.10.1966 n° 910) |
£. |
20.000.000 |
Capitolo 79 |
Fondi assegnati dallo Stato per lo sviluppo della elettrificazione agricola (a' sensi artt. 19 e 53 della legge 27.10.1966 n° 910) |
£. |
25.000.000 |
Capitolo 93 |
Fondi assegnati dallo Stato per lo sviluppo della meccanizzazione agricola (a' sensi del 6° comma art. 12 e art. 53 della legge 27.10.1966 n° 910) |
£ |
5.000.000 |
Provvidenze per la difesa e sistemazione del suolo - |
|||
Capitolo 104 |
Fondi assegnati dallo Stato per opere di sistemazione e difesa del suolo nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana (Legge 27.7.1967 n° 632) |
£. |
520.000.000 |
Art. 2
È approvata l'istituzione dei seguenti nuovi capitoli nello stato di previsione della ENTRATA (Allegato A) del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1968:
Categoria V^ - Titolo II°
Trasferimenti |
|||
Capitolo 59 |
Contributo del Ministero dell'Agricoltura e Foreste nelle spese per il servizio della Caccia (Legge 2 agosto 1967 n° 799) |
£. |
1.500.000 |
Provvidenze per i territori montani dell'Italia Centro Settentrionale (Legge 22 luglio 1966 n° 614) |
|||
Capitolo 106 |
Fondi assegnati dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario e di opere pubbliche nei territori montani |
£. |
445.000.000 |
Capitolo 107 |
Fondi assegnati dal Ministero dei Lavori Pubblici per l'esecuzione di opere stradali |
£. |
800.000.000 |
Capitolo 108 |
Fondi assegnati dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo per gli interventi previsti dalla legge 22 luglio 1966 n° 614 nel settore del turismo |
£. |
385.000.000 |
Art. 3
Sono approvate le seguenti variazioni agli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello Stato di previsione della SPESA (Allegato B) del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1968:
IN DIMINUZIONE
Capitolo 304 |
Spese per la costruzione, sistemazione ed adattamento di edifici per la pubblica istruzione |
£. |
25.000.000 |
IN AUMENTO
Capitolo 37 |
Spese per pubblicazioni varie e Ufficio Stampa |
£. |
10.000.000 |
Capitolo 38 |
Spese di rappresentanza ed ospitalità |
£. |
5.400.000 |
Capitolo 42 |
Spese per l'amministrazione e la manutenzione dei beni patrimoniali |
£. |
3.000.000 |
Capitolo 43 |
Spese per tributi fondiari, imposte e tasse ed assicurazione incendi su beni demaniali e patrimoniali |
£. |
7.000.000 |
Capitolo 91 |
Spese. di gestione e manutenzione della funivia Buisson-Chamois |
£. |
12.000.000 |
Capitolo 195 |
Contributi per l'attuazione delle norme sullo sviluppo di cooperative di meccanizzazione agricola (legge regionale 14.8.1962 n° 18) |
£. |
10.000.000 |
Capitolo 203 |
Spese per progetti, studi e consulenze varie inerenti alla bonifica montana |
£. |
3.000.000 |
Capitolo 212 |
Spese per la bonifica sanitaria del bestiame (legge regionale 28.6.1962 n° 13) |
£. |
6.000.000 |
Capitolo 213 |
Spese per il miglioramento e l'incremento delle produzioni agricole pregiate e per la diffusione di sementi selezionate (legge regionale 25.02.64 n° 2) |
£. |
10.000.000 |
Capitolo 230 |
Fondi assegnati dallo Stato per pagamento degli interessi e prestiti, per opere di miglioramento fondiario (a' sensi artt. 9 e 40 della legge 2.6.61 n° 454) |
£. |
1.000.000 |
Capitolo 235 |
Spese sui fondi assegnati dallo Stato per incoraggiare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico (a' sensi artt. 14 e 53 della legge 27.10.1966 n° 910) |
£. |
39.000.000 |
Capitolo 236 |
Spese sui fondi assegnati dallo Stato per promuovere il miglioramento ed il potenziamento delle coltivazioni arboree (a' sensi artt. 15 e 53 della legge 27.10.1966 n° 910) |
£. |
4.500.000 |
Capitolo 238 |
Spese sui fondi assegnati dallo Stato per pagamento quote interessi su prestiti e mutui per opere ed attrezzature per lo sviluppo zootecnico e relativi prodotti (a' sensi lett. b artt. 16 e 40 della legge 2.6.61 n° 454) |
£. |
1.000.000 |
Capitolo 239 |
Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture aziendali - contributi e mutui (a' sensi artt. 16 e 53 della legge 27.10.1966 n° 910) |
£. |
106.000.000 |
Capitolo 240 |
Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonché per la costruzione di acquedotti (a' sensi artt. 17 e 53 della legge 27.10.1966 n° 910) |
£. |
20.0000000 |
Capitolo 242 |
Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo sviluppo della elettrificazione agricola (a' sensi artt. 19 e 53 della legge 27.10.1966 n° 910) |
£ |
25.000.000 |
Capitolo 256 |
Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo sviluppo della meccanizzazione agricola (a' sensi del 6° comma art. 12 e art. 53 della legge 27.10.1966 n° 910) |
£ |
5.000.000 |
Capitolo 264 |
Spese sui fondi assegnati dallo Stato per opere di sistemazioni e difesa del suolo nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana (Legge 27.7.1967 n° 632) |
£. |
520.000.000 |
Capitolo 295 |
Spese per rilevazioni idrografiche |
£. |
350.000 |
Capitolo 323 |
Spese per studi progettazione e per compensi a tecnici estranei all'Amministrazione per perizie, direzione e contabilizzazione di lavori a carico della Regione |
£. |
29.000.000 |
Capitolo 339 |
Spese e contributi ad enti per la costruzione di edifici pubblici (legge regionale 22.6.1961 n°8) |
£. |
25.000.000 |
Capitolo 372 |
Compensi per lavoro straordinario e premi in deroga |
£. |
350.000 |
Capitolo 425 |
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale dell'Assessorato |
£. |
400.000 |
Capitolo 442 |
Spese per la gestione, l'arredamento e l'attrezzatura della Emoteca regionale-Centro Trasfusionale regionale (leggi regionali 21.7.1961 n. 6 e 29.7.1967 n. 20 e legge 27.12.1967 n. 40) |
£. |
2.000.000 |
Capitolo 473 |
Contributi, sovvenzioni e sussidi ad enti, privati, istituzioni e fondazioni assistenziali |
£. |
15.000.000 |
Capitolo 502 |
Spese per iniziative turistiche e sportive |
£ |
5.000.000 |
Capitolo 537 |
Contributi per il miglioramento e la conservazione dell'edilizia locale |
£. |
53.000.000 |
Totale |
£. |
918.000.000 |
Art. 4
È approvata l'istituzione dei seguenti nuovi capitoli alla categoria III^ (Trasferimenti) - Sezione IV^ - Titolo II° nello stato di previsione della SPESA (Allegato B) del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1968, sotto la rubrica "Provvidenze per i territori montani dell'Italia Centro Settentrionale (Legge 22 luglio 1966 n. 614)" per i seguenti Assessorati:
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE |
|||
Capitolo 265 |
"Spese sui fondi assegnati dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario e di opere pubbliche in territori montani" |
£. |
445.000.000 |
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI |
|||
Capitolo 343 |
"Spese sui fondi assegnati dal Ministero dei Lavori Pubblici per l'esecuzione di opere stradali" |
£. |
800.000.000 |
ASSESSORATO AL TURISMO |
|||
Capitolo 536 |
"Spese sui fondi assegnati dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo per gli interventi previsti dalla Legge 22 luglio 1966 n. 614 nel settore del turismo" |
£. |
3850000.000 |
Art. 5
A termine dell'art. 8 della legge regionale 7 dicembre 1967 n. 30, è approvata l'iscrizione alla categoria V^ Sez. III^ - Titolo I° del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1968 del nuovo capitolo di spesa 472 ("Spese per integrazione assistenza malattia per gli esercenti attività commerciali"), con lo stanziamento annuo di lire dieci milioni, somma da prelevare dal capitolo 111 della parte Spesa del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E").
Art. 6
Alla Categoria III ^ - Personale scolastico - del titolo I° Sezione IIA - dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione dello stato di previsione della Spesa del bilancio della Regione per l'anno 1968, la rubrica "Scuole Elementari" è modificata come segue: "Scuole Materne ed Elementari".
Art. 7
È convalidato il provvedimento di prelevamento della somma di lire ventísettemilionicinquecentottantacinquemiladuecentoquaranta dal fondo di riserva per le spese impreviste per far fronte a nuove o maggiori spese (Capitolo 110) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1968, per aumento dello stanziamento del capitolo 216 del bilancio stesso, provvedimento adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1802 in data 24 aprile 1968.
Art. 8
Il limite di spesa annua sul capitolo 212 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1968 di cui all'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1967 n. 33, è elevato da lire duecentosettantamilioni a lire duecentosettantaseimilioni.
Art. 9
L'articolo 14 della legge regionale 22 dicembre 1967 n. 33 è modificato come segue:
"È autorizzata, per l'anno finanziario 1968, sui capitoli dal 227 al 265 compresi della Parte Spesa del bilancio la complessiva spesa di lire duemiliardiduecentottantanovemilionicinquecentomila ripartita come dai singoli stanziamenti dei citati capitoli di bilancio, per le finalità previste dai rispettivi richiamati articoli delle leggi statali 2 giugno 1961 n. 454, 23 maggio 1964 n. 404, 27 ottobre 1966 n. 910, 27 luglio 1967 n. 632 e 22 luglio 1966 n. 614, sull'attuazione del Piano quinquennale di sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia, per la sistemazione e difesa del suolo e per provvidenze a favore dei territori montani dell'Italia centro-settentrionale, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale".
Art. 10
Il limite di spesa annua sul capitolo 537 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1968, di cui all'articolo 26 della legge regionale 22 dicembre 1967 n. 33, è elevato da lire cinquantamilioni a lire centotremilioni.
Art. 11
È autorizzata per l'anno finanziario 1968 sui nuovi capitoli 343 e 536 della Parte Spesa del bilancio, la spesa complessiva di lire unmiliardocentottantacinquemilioni, ripartita come dai singoli stanziamenti dei citati capitoli del bilancio, per le finalità previste dalla legge 22 luglio 1966 n. 614, recante provvidenze per i territori montani dell'Italia Centrosettentrionale, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.
Art. 12
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì