Objet du Conseil n. 110 du 2 août 1968 - Verbale

OGGETTO N. 110/68 - (Varia) - Approvazione di emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 13 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 2 febbraio 1968 n. 1, concernente: "Norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità dell'indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio nelle scuole elementari della Valle d'Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese".

L'Assessore alla Pubblica Istruzione, DUJANY, richiama il provvedimento consiliare n. 96 in data 29.7.1968, riguardante l'approvazione del Regolamento di esecuzione della legge regionale 2 febbraio 1968 n. 1, concernente: "Norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità dell'indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio nelle Scuole elementari della Valle d'Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese".

Osserva che, in base alla norma del primo comma dell'attuale articolo 13 del Regolamento in questione, il bilancio preventivo riguardante il Fondo di Previdenza, predisposto annualmente dal Consiglio di Amministrazione del Fondo stesso, non è soggetto ad alcuna approvazione da parte di organi esterni al predetto Consiglio di Amministrazione, come previsto invece per il Conto Consuntivo del predetto Fondo dall'articolo 14 del Regolamento di cui si tratta.

Ritiene, pertanto, opportuno modificare il primo comma del sopracitato articolo nel modo seguente, in modo che anche il bilancio preventivo in questione sia sottoposto all'approvazione annuale della Giunta Regionale:

"Art. 13 - Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza predispone il bilancio di previsione, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale, per la gestione del Fondo, con le seguenti voci di entrata e di spesa: ... Omissis...". Propone quindi al Consiglio di approvare il soprariportato emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 13 del Regolamento di esecuzione della sopracitata legge.

Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che nessun consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sulla proposta in esame, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della proposta stessa.

Procedutosi alla votazione per alzata di mano, il Presidente, MONTESANO, accerta e comunica che il Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro), ha approvato la proposta di modifica del primo comma dell'articolo 13 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 2.2.1968 n. 1 nel seguente nuovo testo:

"Art. 13 - Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza predispone il bilancio di previsione, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale, per la gestione del Fondo, con le seguenti voci di entrata e di spesa: ... Omissis...".

Il Consiglio prende atto.