Objet du Conseil n. 57 du 12 avril 1957 - Verbale

OGGETTO N. 57/57 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI 3-8-1949 N. 623 E 5-5-1956 N. 525 CONCERNENTI LA IMMISSIONE AL CONSUMO IN VALLE D'AOSTA DI DETERMINATI CONTINGENTI ANNUI DI GENERI E MERCI IN ESENZIONE FISCALE.

L'Assessore all'Industria e Commercio, MARCHIANDO, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione, concernente la proposta di modifiche al regolamento recante norme per l'applicazione delle leggi 3-8-1949 n. 623 e 5-5-1956 n. 525, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Con deliberazione in data 22 giugno 1956, n. 95, il Consiglio regionale ha approvato il nuovo testo di regolamento recante norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623, modificata con legge 5 maggio 1956, n. 525 (in Gazzetta Ufficiale 19 giugno 1956, n. 150), concernente la immissione al consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e di merci in esenzione fiscale.

In merito al regolamento stesso il Presidente della Commissione di Coordinamento, dopo aver sentito l'avviso dei Ministeri del Tesoro, delle Finanze e dei Trasporti, ha rilevato la necessità di adeguare le disposizioni del testo del regolamento alla nuova legge 5 maggio 1956, n. 525, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 19 giugno 1956, nel senso di adottare le modificate denominazioni dei prodotti contingentati quali, risultano nella citata legge 525.

Di conseguenza, debbono essere esclusi dalla elencazione dei prodotti contingentati: il cioccolato, l'olio di semi e il cacao in polvere, che non figurano più tra quelli previsti dall'articolo 1 della citata legge n. 525.

Per la stessa ragione vanno, inoltre, apportate le seguenti altre modificazioni: la dizione "caffè" va rettificata in "caffè crudo"; quella di "surrogato di caffè" va rettificata in "surrogati di caffè"; la dizione "semi oleosi" va sostituita con quella di "semi di soia e di arachidi".

Il Presidente della Commissione di Coordinamento ha pure rilevato la opportunità di aggiungere il seguente ultimo comma all'articolo 12 del regolamento, in quanto gli stabilimenti esistenti nella Valle d'Aosta, sottoposti a vigilanza finanziaria, oltre alle materie prime introdotte in esenzione fiscale a valere sul continente annuo, possono lavorare anche gli stessi prodotti non ammessi al beneficio dell'esenzione fiscale:

"L'Ufficio Zona Franca comunica ai locali Uffici Finanziari interessati i nominativi delle Ditte autorizzate ad effettuare la lavorazione delle materie prime ammesse all'esenzione fiscale a' sensi della legge 5 maggio 1956, n. 525, ai fini della vigilanza da esercitare sulle lavorazioni medesime".

Il Presidente della Commissione di Coordinamento ha rilevato la necessità di precisare ai punti 13 e 14 dell'articolo 15 del regolamento la condizione della residenza in Valle per le persone e della sede in Valle per le Ditte o filiali di Ditte richiedenti l'assegnazione in esenzione fiscale di attrezzature per l'agricoltura e di libri di testo scolastici.

Inoltre, è stata fatta presente l'opportunità di sostituire l'attuale testo del 2° comma dell'articolo 16 del regolamento con il seguente nuovo comma, allo scopo di evitare incertezze di interpretazione o eventuali eccezioni da parte degli operatori:

"Le fascette devono essere applicate secondo le norme vigenti per i contrassegni prescritti dallo Stato relativamente ai recipienti contenenti prodotti alcoolici soggetti ad imposta di fabbricazione o alla corrispondente sovrimposta di confine".

I rilievi e i suggerimenti di cui in premessa possono essere accolti dal Consiglio regionale e possono, conseguentemente, essere adottate le relative modificazioni al menzionato regolamento come da proposte più sotto precisate.

Il Presidente della Commissione di Coordinamento ha, infine, rilevato quanto segue in merito alla disposizione del 1° comma dell'art. 23, che prevede di subordinare le assegnazioni di carburanti alle Ditte e Società concessionarie ed esercenti autoservizi pubblici di linea alla corrispondente necessaria riduzione delle tariffe dei trasporti nelle misure approvate dalla Giunta regionale:

"Si rileva che l'art. 23 contiene una norma che ha diretta attinenza con la materia di competenza dell'Ispettorato Generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Si fa presente, in proposito, che la citata norma subordina l'assegnazione dei carburanti in esenzione fiscale - per i percorsi effettuati dalle autolinee nella Valle - all'attuazione delle riduzioni tariffarie approvate dalla Giunta regionale, la quale viene in tal modo ad attribuirsi l'autonoma facoltà di attuare una propria disciplina tariffaria dei pubblici servizi di trasporto svolgentisi nell'ambito regionale.

Al riguardo devesi preliminarmente osservare che la prevista necessità di applicazione delle riduzioni tariffarie e l'esclusiva competenza devoluta alla Regione di stabilire la misura delle riduzioni stesse sono incompatibili con le esigenze di un coordinamento degli autoservizi che verrebbero a beneficiare delle agevolazioni tariffarie con gli altri, nonché del coordinamento con le Ferrovie dello Stato degli autoservizi che in tutto od in parte ricadono nella Valle.

D'altra parte non sembra che la sede in cui la norma è contenuta e l'attuale limitata possibilità per la Regione di esercitare le attribuzioni devolute consentano alla stessa di attuare la disciplina delle tariffe previste dal citato art. 23.

Devesi infatti tener presente che il Regolamento in oggetto viene emanato dal Consiglio regionale, nell'esercizio della sua potestà legislativa integrativa, con la specifica finalità di dare applicazione alla legge 3 agosto 1949, n. 623, relativa alla distribuzione di alcuni prodotti contingentati.

Qualora il citato art. 23 dovesse conservare la sua attuale formulazione, si attuerebbe una disciplina del tutto estranea alla materia cui intendevasi dare applicazione e si esulerebbe illegittimamente dai limiti di essa, per regolare, con un provvedimento di natura regolamentare, altra materia riservata alla competenza legislativa esclusiva.

Ancor più inconsistente sarebbe invero voler ipotizzare una siffatta disciplina delle tariffe, come rientrante nell'ambito di una competenza esclusiva, tenuto conto che, allo stato attuale, lo Statuto speciale della Valle di Aosta è ancora sfornito di concrete norme di attuazione per quanto riguarda l'esercizio dei poteri ad essa spettanti in materia di servizi pubblici di trasporto.

Tale stato di carenza determina infatti la conseguenza che le funzioni amministrative, in materia di concessione di detti servizi, continuano ad essere svolte dagli altri Organi, in conformità di quanto disposto dalla vigente legislazione statale.

Poiché la determinazione e le riduzioni delle tariffe costituiscono un aspetto saliente, almeno formalmente, del rapporto concessionale, appare evidente come i relativi provvedimenti non possano essere adottati dall'organo che non abbia la titolarità della potestà concedente.

Quanto sopra indipendentemente dalle considerazioni circa la competenza del Ministero dei Trasporti a svolgere le attribuzioni ad esso devolute dal D. L. 16 aprile 1948, n. 539, in materia di coordinamento delle tariffe dei servizi pubblici di trasporto, competenza che non può in alcun modo essere sottratta dalla Regione in quanto la citata norma continua, allo stato attuale, a spiegare piena efficacia anche nel territorio della Regione stessa".

In merito ai sovraesposti rilievi sull'art. 23 del Regolamento devesi osservare che il Consiglio regionale, approvando il 1° comma dell'art. 23, non ha inteso attribuirsi la autonoma facoltà di attuare una propria disciplina tariffaria dei pubblici servizi di trasporto svolgentisi nell'ambito regionale, cosi come non ha inteso attribuirsi competenza in materia di coordinamento di tariffe dei servizi pubblici di trasporto, competenza che, in base alle vigenti leggi, spetta tuttora al Ministero dei Trasporti.

Infatti, il Consiglio regionale non ha stabilito alcuna norma attributiva di competenza in materia di approvazione di tariffe dei trasporti ma, avvalendosi delle sue potestà in materia di gestione dei contingenti, - che debbono essere amministrati e gestiti dalla Regione a' sensi dell'art. 4 delta legge 3 agosto 1949, n. 623, - ha inteso semplicemente di subordinare l'assegnazione di carburanti in esenzione fiscale alle Ditte e Società concessionarie ed esercenti di autoservizi pubblici di linea alle corrispondenti necessarie riduzioni delle tariffe dei trasporti nelle misure approvate dalla Giunta regionale.

Tale disposizione è informata al concetto secondo cui i benefici fiscali derivanti dall'assegnazione di carburanti in esenzione fiscale alle Ditte in questione non debbono andare a favore dei pochi titolari delle Ditte esercenti autoservizi pubblici ma debbono andare, mediante una opportuna riduzione dei prezzi delle tariffe, a favore della popolazione che usufruisce dei pubblici autoservizi.

Resta ferma, beninteso, la competenza del Ministero dei Trasporti di stabilire ed approvare le tariffe dei trasporti secondo le norme vigenti in tutto il territorio dello Stato, senza avere riguardo all'assegnazione di carburante in esenzione fiscale da parte della Regione Valle d'Aosta.

Non sembra, infatti, che il predetto Ministero possa avere alcuna ingerenza o competenza in materia di assegnazione di carburanti alle Ditte in questione nonché in materia di riduzioni di tariffe da operarsi nel territorio della Valle d'Aosta in relazione all'assegnazione di carburanti in esenzione fiscale.

Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio regionale

Deliberi

1°) di approvare le seguenti modificazioni al testo di regolamento recante norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623 e successive modificazioni, concernente l'immissione al consumo in Valle di Aosta di determinati contingenti annui di generi e di merci in esenzione fiscale, regolamento approvato con deliberazione consiliare in data 22 giugno 1956, n. 95:

a) Il primo comma dell'art. 7 del citato regolamento è modificato come segue:

"Per l'introduzione in Valle d'Aosta dei seguenti generi contingentati in esenzione fiscale, da distribuire alla popolazione: ZUCCHERO - CAFFE' CRUDO - THE' - SURROGATI DI CAFFE' - SEMI DI SOIA E DI ARACHIDI - CACAO IN GRANI - PETROLIO, le Ditte industriali e Commerciali grossiste, Cooperative, Consorzi di Cooperative, gruppi di dettaglianti, dettaglianti, ammessi alle assegnazioni dirette, devono depositare presso l'Ufficio Zona Franca atto di fideiussione irrevocabile rilasciato da un Istituto Bancario, di Credito o di Assicurazione, a garanzia del pagamento dei diritti fiscali relativi alle rimanenze dei generi contingentati al 31 dicembre di ogni anno e dei diritti relativi alla introduzione degli stessi generi nell'anno seguente, nonché a garanzia del pagamento di eventuali penalità che potessero essere stabilite, anche in seguito, per la inosservanza delle norme sul contingentamento".

b) Il 4° comma dell'articolo 12 del citato regolamento è modificato come segue:

"Le Ditte assegnatarie di zucchero, alcool, semi di soia e di arachidi, cacao in grani ed altri generi similari, destinati alla lavorazione e alla trasformazione, debbono tenere un registro di carico e scarico preventivamente numerato, bollato e firmato dall'Assessore in cui dovranno essere registrate, in ordine cronologico, le materie prime introdotte in esenzione fiscale, i prodotti ottenuti e le vendite effettuate".

c) L'articolo 12 del citato regolamento viene completato, nella parte finale, con l'aggiunta del seguente nuovo comma:

"L'Ufficio Zona Franca comunica ai locali Uffici finanziari interessati i nominativi delle Ditte autorizzate ad effettuare la lavorazione delle materie prime ammesse all'esenzione fiscale a' sensi della legge 5 maggio 1956, n. 525, ai fini della vigilanza da esercitare sulle lavorazioni medesime".

d) Il capoverso 3°) dell'articolo 15 del citato regolamento è modificato come segue:

"3°) SURROGATI DI CAFFE'.

Sono assegnati alla popolazione".

e) Il titolo del capoverso 11°) dell'articolo 15 del citato regolamento è modificato come segue:

"11°) SEMI DI SOIA E DI ARACHIDI".

f) Il capoverso 13°) dell'articolo 15 del citato regolamento è modificato come segue:

"13°) ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA.

I buoni di assegnazione per l'esenzione fiscale sulle attrezzature per l'agricoltura, di provenienza estera o nazionale, saranno concessi dall'Assessore per l'Industria e Commercio a Ditte, Enti o persone, residenti o aventi sede o filiali nella Valle d'Aosta, che ne facciano richiesta, secondo le norme stabilite dalla Giunta regionale".

g) Il capoverso 14°) dell'articolo 15 del citato regolamento è modificato come segue:

"14°) LIBRI DI TESTO SCOLASTICI.

I buoni di assegnazione per l'esenzione fiscale sui libri di testo scolastici in altre lingue od in lingua mista saranno concessi a Ditte od Enti, aventi sede o filiali nella Valle d'Aosta, che ne facciano richiesta, secondo le norme stabilite dalla Giunta regionale".

h) Il 2° comma dell'articolo 16 del citato regolamento è sostituito dal seguente nuovo comma:

"Le fascette debbono essere applicate secondo le norme vigenti per i contrassegni prescritti dallo Stato relativamente ai recipienti contenenti prodotti alcoolici soggetti ad imposta di fabbricazione o alla corrispondente sovrimposta di confine".

2°) di decidere in ordine alla opportunità, o meno, di apportare modifiche eventuali alla formulazione del 1° comma dell'articolo 23 del citato regolamento, in relazione ai rilievi del Presidente della Commissione di Coordinamento in premessa riportati.

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L'Assessore MARCHIANDO rammenta che, con deliberazione in data 22-6-1956, n. 95, il Consiglio aveva approvato il nuovo testo di regolamento recante norme per la immissione al consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e di merci in esenzione fiscale.

Informa che il Presidente della Commissione di Coordinamento ha sollevato alcuni rilievi in merito alle norme di detto regolamento, rilievi che, all'infuori di uno, possono essere accettati.

Precisa che tali rilievi riguardano alcune voci dei predetti contingenti che devono essere modificate in relazione alla nuova legge sui contingenti in data 5-5-1956, n. 525, che ha portato modificazioni alle voci della precedente legge 3-8-1949, n. 623.

Fa presente che, trattandosi di apportare modificazioni di poco conto e che riguardano più che altro la forma, la Giunta propone di approvarle.

Dichiara che la Giunta non concorda, invece, sul rilievo del Presidente della Commissione di Coordinamento concernente la materia delle riduzioni tariffarie per le Ditte concessionarie di pubblici trasporti e propone, quindi, di non accogliere la richiesta di apportare modifiche alla formulazione del primo comma dell'art. 23 del citato regolamento, perché, a suo giudizio, non vi sarebbe alcun contrasto fra le norme vigenti in materia e il primo comma dell'articolo 23.

Osserva che, in effetti, in detto articolo non si stabilisce che le tariffe sono fissate dalla Regione, in luogo del Ministero dei Trasporti, ma si dice, in sostanza, che l'Amministrazione regionale può subordinare ad una equa riduzione delle tariffe la concessione di carburanti in esenzione fiscale alle Ditte e Società concessionarie esercenti di autoservizi pubblici e di linea.

Dichiara che, pertanto, è escluso che con tale articolo si voglia disciplinare la materia tariffaria dei trasporti, materia che compete al Ministero dei Trasporti in base alla legge del 16-4-1948.

Il Consigliere MANGANONI osserva che, nel terzo comma della relazione, si dice che "debbono essere esclusi dalla elencazione dei prodotti contingentati: il cioccolato, l'olio di semi e il cacao in polvere", che non figurano più tra quelli previsti dall'articolo 1 della citata legge n. 525. Chiede se la Valle d'Aosta sia già convenientemente attrezzata per la trasformazione dei semi di soia e di arachidi in olio di soia e di arachidi, nonché del cacao in grano in cacao in polvere e in cioccolato. Chiede poi precisazioni circa le riduzioni tariffarie applicate dai gerenti di servizi pubblici di autolinee.

L'Assessore MARCHIANDO informa che, in un primo tempo, vi era stato un gruppo di persone che intendevano impiantare un piccolo stabilimento a Pont St. Martin per la lavorazione dei semi di arachidi, ma che, in un secondo tempo, dette persone hanno rinunciato alla loro iniziativa perché, fatti i calcoli, hanno constatato che l'iniziativa non dava loro il reddito in un primo tempo previsto.

Riferisce che i semi di soia e di arachidi sono fatti lavorare e trasformare a Cantalupo (Alessandria) e che vengono trasportati in Valle d'Aosta l'olio ricavato dalla loro lavorazione ed i pannelli che sono i sottoprodotti di tale lavorazione e che servono quale mangime per il bestiame.

Per quanto riguarda la seconda richiesta del Consigliere Manganoni, informa che il Ministero dei Trasporti, in seguito alla maggiorazione delle tariffe ferroviarie, ha maggiorato anche le tariffe degli autoservizi di linea e che, in relazione a tale maggiorazione, le tariffe degli autoservizi per le Valli laterali della Valle d'Aosta sono state aumentate a 14 Lire al km.

Informa che l'Amministrazione regionale è, però, intervenuta ottenendo il mantenimento e l'applicazione della vecchia tariffa di 12 Lire al Km. per il fatto che gli autoservizi di linea usufruiscono di carburante in esenzione fiscale in misura corrispondente al loro effettivo fabbisogno.

Comunica che gli autoservizi delle linee Torino-Aosta-Courmayeur e Milano-Aosta-Courmayeur, cioè praticamente gli autoservizi di fondo valle, hanno applicato una maggiorazione di una Lira per Km. per i percorsi fuori del territorio della Valle d'Aosta, mentre invece nessuna maggiorazione è stata applicata per i percorsi entro il territorio della Valle.

Sottolinea che ciò non significa già che i concessionari delle predette linee non abbiano chiesto di poter maggiorare i prezzi anche per i percorsi nel territorio della Valle d'Aosta, ma fa presente che l'Amministrazione regionale ha respinto le loro richieste, di modo che il prezzo per Km. di percorrenze nel territorio della Valle d'Aosta è di L. 6,45, mentre il prezzo per Km. di percorrenze fuori del territorio della Valle di Aosta è di L. 7 al Km.

Il Consigliere BARONE e il Consigliere NICCO Anselmo citano alcuni casi in cui sembrerebbe che i concessionari di linee di fondo Valle abbiano aumentato i prezzi per le percorrenze che avvengono nel territorio della Valle d'Aosta.

Segue breve discussione, alla quale prendono parte i predetti due Consiglieri, il Presidente della Giunta, BONDAZ, e l'Assessore MARCHIANDO, il quale ribadisce che i concessionari di autolinee non sono stati autorizzati ad aumentare le tariffe per le percorrenze entro il territorio della Valle d'Aosta ed invita a segnalare all'Assessorato all'Industria e Commercio le Ditte che applichino maggiorazioni delle tariffe.

Il Consigliere BENETTI rileva che non vi è quasi differenza fra il prezzo dell'olio di semi contingentato e il prezzo dell'olio di semi non contingentato e ne chiede la ragione.

L'Assessore MARCHIANDO informa che ciò è dovuto al fatto che, allorquando si verificò un aumento del prezzo di vendita dell'olio, molti commercianti fecero accaparramenti di olio di semi, nell'intento di ricavarne successivamente un beneficio; non riuscendo ora ad esitare i quantitativi di olio accaparrato, sono costretti a diminuire i prezzi di vendita per smerciarlo.

Su richiesta del Consigliere SAVIOZ, l'Assessore MARCHIANDO fornisce chiarimenti circa la misura delle assegnazioni dei carburanti per gli automezzi immatricolati e circolanti in Valle d'Aosta.

Il Consigliere BARONE osserva che, dalla discussione fatta prima, è emerso che le tariffe dei servizi pubblici di autotrasporti di persone non sono diminuite, come invece avrebbe dovuto avvenire, in relazione alla esenzione fiscale di cui vengono a beneficiare gli autoservizi di linea.

Fa presente che, secondo lo spirito della legge sui contingenti, il beneficio derivante dall'esenzione fiscale dovrebbe andare a favore della popolazione e non già a favore dei concessionari di linee automobilistiche.

Esprime parere che, se non si può fare in altro modo, tanto vale che l'Amministrazione regionale incameri il provento dell'esenzione fiscale sui carburanti, lasciando usufruire ai concessionari soltanto un beneficio minimo, che potrebbe essere, per esempio, di L. 5 per ogni litro di carburante.

L'Assessore MARCHIANDO dichiara che quanto detto dal Consigliere Barone non corrisponde al vero. Comunica che, ultimamente, i costi dei trasporti di linea sono notevolmente aumentati in seguito all'aumento delle spese generali (maggiorazione dei salari, dei contributi assicurativi, dei materiali, ecc.), tanto è vero che le tariffe chilometriche delle percorrenze fuori Valle sono state maggiorate, mentre invece nessuna maggiorazione è stata apportata alle tariffe per le percorrenze nel territorio della Valle d'Aosta, poiché le tariffe attuali sono quelle che erano già in vigore prima che si verificassero gli aumenti.

Il Consigliere BARMASSE esprime l'avviso che si dovrebbe almeno chiedere ai concessionari degli autoservizi di linea, - in considerazione dei benefici che loro derivano dall'esenzione fiscale sul carburante assegnato dalla Regione in misura corrispondente al loro fabbisogno, - di provvedere a perfezionare i servizi e ad ammodernare l'attrezzatura dei servizi stessi.

L'Assessore MARCHIANDO fa presente che, in fatto di materiale rotabile, gli autoservizi di linea della Valle d'Aosta sono molto meglio attrezzati di quelli della provincia di Torino e del Canavesano in particolare.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, sottolinea la necessità che il Consiglio riaffermi ancora una volta il principio che competente ad amministrare i contingenti in esenzione fiscale è l'Amministrazione regionale, il che significa che, se il Ministero dei Trasporti è competente a stabilire le tariffe degli autoservizi di linea anche nel territorio della Valle d'Aosta, l'Amministrazione regionale ha, però, diritto di subordinare la assegnazione di carburanti in esenzione fiscale alla condizione che sia apportata una equa riduzione alle tariffe stabilite dal Ministero per le percorrenze in Valle d'Aosta.

Il Presidente, PAREYSON, pone ai voti, per alzata di mano, le proposte formulate dalla Giunta ed illustrate dall'Assessore Marchiando.

IL CONSIGLIO

considerato che il primo comma dell'art. 23 del Regolamento in questione non attribuisce agli organi regionali l'autonoma facoltà di attuare una propria disciplina tariffaria dei pubblici autoservizi di trasporto svolgentisi nell'ambito regionale così come non attribuisce agli organi regionali competenza alcuna in materia di coordinamento degli autoservizi pubblici medesimi e delle relative tariffe;

ritenuto che, in base alle vigenti leggi statali e in mancanza di leggi regionali in materia, rimangono impregiudicate ed invariate le competenze spettanti all'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, nonché al Ministro dei Trasporti in materia di concessioni per gli autoservizi pubblici di trasporto, di approvazione delle relative tariffe e di coordinamento delle tariffe e dei servizi stessi;

ritenuto che, a' sensi dell'articolo 4 della Legge 3 agosto 1949, n. 623, la competenza in materia di gestione e di assegnazione dei carburanti immessi al consumo in esenzione fiscale nel territorio della Valle d'Aosta spetta esclusivamente alla Regione e che il Ministero dei Trasporti non può avere alcuna competenza amministrativa in tale particolare materia;

considerato che il primo comma dell'art. 23 del menzionato regolamento stabilisce il principio secondo cui l'assegnazione di carburanti in esenzione fiscale alle Ditte concessionarie ed esercenti di autoservizi pubblici di linea è subordinata a corrispondenti riduzioni delle normali tariffe dei trasporti, tariffe che il Ministero dei trasporti ha competenza di approvare secondo le norme e modalità in vigore in tutto il territorio dello Stato (senza, cioè, tenere conto delle eventuali speciali assegnazioni di carburante in esenzione fiscale che questa Regione può concedere, o meno, alle Ditte concessionarie degli autoservizi pubblici di cui si tratta);

ritenuto che le norme del primo comma del menzionato articolo 23 è informato al concetto secondo cui i benefici fiscali derivanti dalla eventuale assegnazione di carburanti in esenzione fiscale per gli autoservizi pubblici di linea non debbono andare a favore delle poche ditte concessionarie, ma a favore della popolazione;

considerato che la popolazione può usufruire dei benefici delle esenzioni fiscali sui carburanti in questione unicamente mediante corrispondenti riduzioni delle normali tariffe dei pubblici autoservizi di trasporto;

ritenuto, infine, che il primo comma del citato articolo 23 del regolamento in esame non risulta in contrasto con alcuna norma di legge;

ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: ventisette);

a parziale modificazione del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 95, in data 22 giugno 1956;

Delibera

1°) di approvare le seguenti modificazioni al testo di regolamento recante norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623, e successive modificazioni, concernente l'immissione al consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e di merci in esenzione fiscale, regolamento approvato con deliberazione consiliare in data 22 giugno 1956, n. 95:

a) Il primo comma dell'articolo 7 del citato regolamento è modificato come segue:

"Per l'introduzione in Valle d'Aosta dei seguenti generi contingentati in esenzione fiscale, da distribuire alla popolazione: ZUCCHERO - CAFFE' CRUDO - THE' - SURROGATI DI CAFFE' - SEMI DI SOIA E DI ARACHIDI - CACAO IN GRANI - PETROLIO, le Ditte industriali e commerciali grossiste, cooperative, consorzi di cooperative, gruppi di dettaglianti, dettaglianti, ammessi alle assegnazioni dirette devono depositare presso l'ufficio Zona Franca atto di fideiussione irrevocabile, rilasciato da un Istituto Bancario, di Credito o di Assicurazione, a garanzia del pagamento dei diritti fiscali relativi alle rimanenze dei generi contingentati al 31 dicembre di ogni anno e dei diritti relativi all'introduzione degli stessi generi nell'anno seguente, nonché a garanzia del pagamento di eventuali penalità che potessero essere stabilite, anche in seguito, per l'inosservanza delle norme sul contingentamento".

b) Il quarto comma dell'articolo 12 del citato regolamento è modificato come segue:

"Le Ditte assegnatarie di zucchero, alcool, semi di soia e di arachidi, cacao in grani ed altri generi similari, destinati alla lavorazione e alla trasformazione, debbono tenere un registro di carico e scarico preventivamente numerato, bollato e firmato dall'Assessore in cui dovranno essere registrate, in ordine cronologico, le materie prime introdotte in esenzione fiscale, i prodotti ottenuti e le vendite effettuate".

c) L'articolo 12 del citato regolamento viene completato, nella parte finale, con la aggiunta del seguente nuovo comma:

"L'Ufficio Zona Franca comunica ai locali Uffici finanziari interessati i nominativi delle ditte autorizzate ad effettuare la lavorazione delle materie prime ammesse all'esenzione fiscale a' sensi della legge 5 maggio 1956 n. 525, ai fini della vigilanza da esercitare sulle lavorazioni medesime".

d) Il capoverso 3° dell'articolo 15 del citato regolamento è modificato come segue:

"3°) SURROGATI DI CAFFE'. Sono assegnati alla popolazione."

e) Il titolo del capoverso 11° dell'articolo 15 del citato regolamento è modificato come segue:

"11°) SEMI DI SOIA E DI ARACHIDI".

f) Il capoverso 13° dell'articolo 15 del citato regolamento è modificato come segue:

"13°) ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA.

I buoni di assegnazione per l'esenzione fiscale sulle attrezzature per l'agricoltura, di provenienza estera o nazionale, saranno concessi dall'Assessore per l'Industria e Commercio a Ditte, Enti, o persone residenti o aventi sede o filiali nella Valle d'Aosta, che ne facciano richiesta, secondo le norme stabilite dalla Giunta regionale".

g) Il capoverso 14° dell'articolo 15 del citato regolamento è modificato come segue:

"14°) LIBRI DI TESTO SCOLASTICI.

I buoni di assegnazione per l'esenzione fiscale sui libri di testo scolastici in altre lingue ed in lingua mista saranno concessi a Ditte ed Enti, aventi sede o filiali nella Valle d'Aosta, che ne facciano richiesta secondo le norme stabilite dalla Giunta regionale".

h) Il secondo comma dell'articolo 16 del citato regolamento è costituito dal seguente nuovo comma:

"Le fascette debbono essere applicate secondo le norme vigenti per i contrassegni prescritti dallo Stato relativamente ai recipienti contenenti prodotti alcoolici soggetti ad imposta di fabbricazione o alla corrispondente sovrimposta di confine".

2°) di non apportare modificazioni al primo comma dell'art. 23 del regolamento in esame.

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