Objet du Conseil n. 14 du 14 février 1957 - Verbale

OGGETTO N. 14/57 - LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PROCEDURALI PER LA RICERCA E PER LA COLTIVAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE MINIERE IN VALLE D'AOSTA.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, riferisce al Consiglio in merito al seguente disegno di legge regionale recante norme procedurali per la ricerca e per la coltivazione e utilizzazione delle miniere in Valle d'Aosta, disegno di legge trasmesso in copia, con apposita relazione, ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza.

Il Consiglio regionale, nell'adunanza del 10-12-1956 (oggetto n. 146), ha affidato alla Commissione consiliare di studio per le acque pubbliche e l'elettricità, nominata con deliberazione n. 22, in data 6-4-1955, l'incarico dello studio e della elaborazione di un disegno di legge regionale recante norme procedurali per la ricerca e per la coltivazione e utilizzazione delle miniere in Valle d'Aosta, in relazione alle norme degli articoli 2 (lettera i), 3 (lettera e), 4 e 11 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26-2-1948, n. 4.

La menzionata Commissione consiliare, nella sua adunanza in data 10-1-1957, ha approvato il seguente disegno di legge, che viene sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio regionale:

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Disegno di legge regionale n. ...

LEGGE N. NORME PROCEDURALI PER LA RICERCA E PER LA COLTIVAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE MINIERE IN VALLE D'AOSTA.

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Regione della Valle d'Aosta, a' sensi degli articoli 2 (lettera i), 3 (lettera e), 4 e 11 dello Statuto regionale promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, esercita sulle miniere esistenti nel suo territorio e di cui è concessionaria i poteri e le attribuzioni già di pertinenza dello Stato.

Art. 2

Le norme della presente legge regionale non si applicano alle miniere esistenti nel territorio della Valle d'Aosta che, alla data del 7 settembre 1945, abbiano già formato oggetto di concessioni assentite dallo Stato e alle quali sia già seguito lo sfruttamento nei termini previsti dalla legge e dagli atti di concessione.

Art. 3

I permessi per ricerche minerarie e le sub-concessioni che la Regione rilascia per la coltivazione e utilizzazione di miniere sono istruiti e rilasciati secondo la procedura e le norme tecniche previste dalle leggi dello Stato, integrate dalle norme della presente legge regionale e dalle eventuali successive.

Art. 4

I poteri e le attribuzioni di cui al precedente articolo 1 sono esercitati dagli organi della Regione.

Sull'accoglimento e sulla reiezione delle domande di permesso per ricerche minerarie nel territorio della Valle d' Aosta e sulla decadenza dei permessi di ricerca decide la Giunta regionale.

Sull'accoglimento e sulla reiezione delle domande di subconcessione per la coltivazione e utilizzazione delle miniere di cui la Regione è concessionaria, e sulla decadenza dalle subconcessioni nei casi previsti dalla legge, decide il Consiglio regionale.

Art. 5

Le domande di permesso per ricerche minerarie nel territorio della Valle d'Aosta e le domande di subconcessione per la coltivazione e utilizzazione delle miniere di cui la Regione è concessionaria debbono essere presentate all'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici - Ufficio Acque e Miniere.

I versamenti ed i depositi attinenti alle istruttorie delle domande suddette, nonché i canoni e gli altri gravami fiscali debbono essere effettuati alla Tesoreria dell'Amministrazione regionale.

Art. 6

Alla istruttoria delle domande di cui al primo comma del precedente articolo 5 provvede l'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici - Ufficio Acque e Miniere -, in conformità alle norme di legge e di regolamento.

Art. 7

Il Presidente della Giunta regionale, in esecuzione di conformi deliberazioni dei competenti organi regionali, provvede con decreta:

1) al rilascio dei permessi di ricerca di miniere;

2) al rilascio delle subconcessioni per lo sfruttamento di miniere di cui la Regione concessionaria;

3) alla reiezione delle domande di permesso di ricerca di miniere e delle domande di subconcessione per lo sfruttamento di miniere di cui la Regione è concessionaria;

4) alla declaratoria di decadenza dei permessi di ricerca mineraria nei casi e secondo le norme di legge;

5) alla declaratoria di decadenza dalle subconcessioni per lo sfruttamento di miniere assentite dalla Regione, per inadempienza degli obblighi posti a carico dei sub-concessionari, nei casi e secondo le norme di legge;

6) alle autorizzazioni per i subingressi nelle domande di permesso di ricerca mineraria e nelle domande di subconcessione per lo sfruttamento di miniere;

7) alle autorizzazioni per le cessioni delle subconcessioni di sfruttamento minerario assentite dalla Regione,

Art. 8

Il Presidente della Giunta regionale, in esecuzione di conformi deliberazioni della Giunta regionale, provvede alle richieste tendenti ad ottenere, a beneficio della Regione, la declaratoria di decadenza delle concessioni minerarie già assentite dallo Stato sino al 7 settembre 1945, nei casi di non avvenuto sfruttamento nei termini prescritti e negli altri casi di decadenza previsti dalla legge.

Art. 9

I subingressi nelle domande per ricerche minerarie e nelle domande per subconcessioni minerarie devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione.

Le subconcessioni minerarie assentite dalla Regione non possono essere cedute, in tutto o in parte, senza che gli interessati abbiano ottenuto la preventiva autorizzazione della Regione, previa richiesta motivata.

Art. 10

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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Il Presidente della Giunta, BONDAZ, rammenta che un disegno di legge regionale recante norme per la ricerca e per la coltivazione ed utilizzazione delle miniere in Valle d'Aosta è stato formulato e presentato nella adunanza del 10 dicembre 1956 al Consiglio (oggetto n. 146) e che il Consiglio, dopo breve discussione, deliberava di affidare alla Commissione consiliare di studio per le acque pubbliche e l'elettricità l'incarico dello studio del disegno di legge regionale.

Comunica che la Commissione consiliare per le acque pubbliche e l'elettricità ha riveduto il progetto di legge che era stato presentato al Consiglio nell'adunanza dello dicembre 1956 e ha concretato il disegno di legge regionale che viene sottoposto oggi all'esame ed all'approvazione del Consiglio.

Non ritiene necessario di illustrare nuovamente ai Signori Consiglieri le ragioni sostanziali che militano a favore della urgenza della approvazione del disegno di legge regionale in questione.

Il Consigliere CHABOD Renato dichiara di essere pienamente d'accordo sul testo del disegno di legge in esame, anche perché ha partecipato, - con il collega Nicco Giulio, della minoranza -, alla riunione di. Commissione in cui è stato riveduto il testo del disegno di legge precedente. Informa che in detta riunione essi hanno concordemente suggerito e discusso due o tre lievissime varianti che però hanno la loro importanza e sulla quale la Commissione ha concordato.

Sottolinea che questo dimostra l'utilità e l'opportunità del lavoro delle Commissioni, le quali, essendo costituite di pochi elementi, hanno la possibilità di approfondire e di studiare le questioni nei loro minimi dettagli.

Il Presidente del Consiglio, PAREYSON, constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti e formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge regionale in esame, invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione, articolo per articolo, del disegno di legge di cui dà lettura.

IL CONSIGLIO

dopo aver proceduto alla approvazione, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventinove), dei singoli articoli, da 1 a 10 compresi, del disegno di legge in esame;

su invito del Presidente, PAREYSON;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi con votazione segreta (Consiglieri presenti e votanti: ventinove; scrutatori i Consiglieri Signori: Diémoz Alberto, Laurent Giuseppe e Nicco Anselmo);

Delibera

di approvare, ai sensi degli articoli 2 (lettera i), 3 (lettera e), 4 e 31 dello Statuto speciale della Regione, promulgato con legge costituzionale 26-2-1948, n. 4, l'emanazione della seguente legge regionale recante norme procedurali per la ricerca e per la coltivazione e utilizzazione delle miniere in Valle d'Aosta:

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Disegno di legge regionale n. 1

LEGGE..... N.......: NORME PROCEDURALI PER LA RICERCA E PER LA COLTIVAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE MINIERE IN VALLE D'AOSTA.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Regione della Valle d'Aosta, a' sensi degli articoli 2 (lettera i), 3 (lettera e), 4 e 31 dello Statuto regionale promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, esercita sulle miniere esistenti nel suo territorio e di cui è concessionaria i poteri e le attribuzioni già di pertinenza dello Stato.

Art. 2

Le norme della presente legge regionale non si applicano alle miniere esistenti nel territorio della Valle d'Aosta che, alla data del 7 settembre 1945, abbiano già formato oggetto di concessioni assentite dallo Stato e alle quali sia già seguito lo sfruttamento nei termini previsti dalla legge e dagli atti di concessione.

Art. 3

I permessi per ricerche minerarie e le sub-concessioni che la Regione rilascia per la coltivazione e utilizzazione di miniere sono istruiti e rilasciati secondo la procedura e le norme tecniche previste dalle leggi dello Stato, integrate dalle norme della presente legge regionale e dalle eventuali successive.

Art. 4

I poteri e le attribuzioni di cui al precedente articolo 1 sono esercitati dagli organi della Regione.

Sull'accoglimento e sulla reiezione delle domande di permesso per ricerche minerarie nel territorio della Valle d'Aosta e sulla decadenza dei permessi di ricerca decide la Giunta regionale.

Sull'accoglimento e sulla reiezione delle domande di subconcessione per la coltivazione e utilizzazione delle miniere di cui la Regione è concessionaria, e sulla decadenza delle subconcessioni nei casi previsti dalla legge, decide il Consiglio regionale.

Art. 5

Le domande di permesso per ricerche minerarie nel territorio della Valle d'Aosta e le domande di subconcessione per la coltivazione e utilizzazione delle miniere di cui la Regione è concessionaria debbono essere presentate all'Assessore regionale ai Lavori Pubblici - Ufficio Acque e Miniere -.

I versamenti ed i depositi attinenti alle istruttorie delle domande suddette, nonché i canoni e gli altri gravami fiscali, debbono essere effettuati alla Tesoreria dell'Amministrazione regionale.

Art. 6

Alla istruttoria delle domande di cui al primo comma del precedente articolo 5 provvede l'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici - Ufficio Acque e Miniere - in conformità alle norme di legge e di regolamento.

Art. 7

Il Presidente della Giunta regionale, in esecuzione di conformi deliberazioni dei competenti organi regionali, provvede, con decreto

1) al rilascio dei permessi di ricerca di miniere;

2) al rilascio delle subconcessioni per lo sfruttamento delle miniere di cui la Regione è concessionaria;

3) alla reiezione delle domande di permesso di ricerca di miniere e delle domande di subconcessione per lo sfruttamento di miniere di cui la Regione è concessionaria;

4) alla declaratoria di decadenza dei permessi di ricerca mineraria nei casi e secondo le norme di legge;

5) alla declaratoria di decadenza dalle subconcessioni per lo sfruttamento di miniere assentite dalla Regione, per inadempienza degli obblighi posti a carico dei sub-concessionari, nei casi e secondo le norme d) legge;

6) alle autorizzazioni per i subingressi nelle domande di permesso di ricerca mineraria e nelle domande di subconcessione per lo sfruttamento di miniere;

7) alle autorizzazioni per le cessioni delle subconcessioni di sfruttamento minerario assentite dalla Regione.

Art. 8

Il Presidente della Giunta regionale, in esecuzione di conformi deliberazioni della Giunta regionale, provvede alle richieste tendenti ad ottenere, a beneficio della Regione, la declaratoria di decadenza delle concessioni minerarie già assentite dallo Stato sino al 7 settembre 1945, nei casi di non avvenuto sfruttamento nei termini prescritti e negli altri casi di decadenza previsti dalla legge.

Art. 9

I subingressi nelle domande per ricerche minerarie e nelle domande per subconcessioni minerarie devono essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

Le subconcessioni minerarie assentite dalla Regione non possono essere cedute, in tutto o in parte, senza che gli interessati abbiano ottenuto la preventiva autorizzazione della Regione, previa richiesta motivata.

Art. 10

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li

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