Objet du Conseil n. 87 du 25 mai 1955 - Verbale
OGGETTO N. 87/55 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE "NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12 APRILE 1943, N. 455, PER LA PREVENZIONE DELLA SILICOSI E DELL'ASBESTOSI". NOMINA DI COMMISSIONE CONSILIARE DI STUDIO.
L'Assessore della Sanità e dell'Assistenza Sociale, MASCHIO, riferisce al Consiglio in merito alla sua proposta di approvazione di un disegno di legge regionale recante norme di attuazione della legge 12 aprile 1943, n. 455, per la prevenzione della silicosi e dell'asbestosi.
Richiama l'attenzione del Consiglio sul disegno di legge predisposto dall'Assessorato alla Sanità e all'Assistenza Sociale, nonché sulla relazione illustrativa del disegno di legge stesso, che sono stati trasmessi in copia ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Prot n. 4798/4
3 maggio 1955
OGGETTO: Disegno di legge regionale concernente "Norme di attuazione della Legge 12 aprile 1943, n. 455, per la prevenzione della silicosi e dell'asbestosi".
Ill.mo Signor PRESIDENTE
del Consiglio regionale
AOSTA
Mi pregio trasmettere il disegno di legge regionale predisposto da questo Assessorato, di cui in oggetto, con preghiera di inserirlo nell'ordine del giorno della prossima adunanza del Consiglio regionale.
Cordialmente.
L'ASSESSORE
F.to: Prof. Dr. G. Maschio
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ASSESSORATO DELLA SANITÀ ED ASSISTENZA SOCIALE
Disegno di legge concernente:
"NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12 APRILE 1943, N. 455, PER LA PREVENZIONE DELLA SILICOSI E DELL'ASBESTOSI"
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L'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali, sancita dal R. D. 17 agosto 1935, n. 1765, fu estesa dalla Legge 12 aprile 1943, n. 455, alla silicosi ed alla asbestosi, la quale, agli articoli 5 e 6 fissa il principio delle visite preventive e di controllo, agli effetti delle prestazioni assicurative.
Ma una precisazione, con inderogabili norme, si attendeva in tema di prevenzione della silicosi e dell'asbestosi, con l'emanazione, da parte del Governo, delle norme di attuazione, come dispone l'art. 16 della Legge medesima.
Tali norme non sono state ancora emanate, donde la impellente necessità, per la natura delle industrie esistenti nella Valle d'Aosta, di provvedervi con una legge di attuazione regionale, da parte della Regione Autonoma, in virtù della potestà concessale dall'art. 3 dello Statuto speciale 31-11948, di emanare norme legislative di integrazione e attuazione delle leggi della Repubblica, in materia di previdenze e assicurazioni sociali, nonché di igiene, sanità e assistenza profilattica.
L'attuazione delle visite di assunzione e delle visite periodiche, effettuate con precisi criteri tecnici, stanno alla base della prevenzione, com'è chiaramente in evidenza nello spirito della legge 12 aprile 1943, n. 455.
Infatti, soltanto attraverso le visite di assunzione e periodiche si ha la possibilità di individuare in tempo utile l'operaio silicotico o silico-tubercolotico e poter intervenire, con l'allontanamento dal lavoro pericoloso, con cure mediche e ricoveri sanatoriali, al ricupero della sua salute, o per lo meno ad una stabilizzazione della malattia.
Nella Valle d'Aosta la silicosi rappresenta un pericolo di sempre maggiori proporzioni.
Le statistiche dal 1949 al 1953 informano che nella Valle d'Aosta le maestranze erano le seguenti:
addetti all'industria:
1949: n. 14.504
1950: n. 15.652
1951: n. 16.014
1952: n. 17.067
1953: n. 16.483
addetti ad altre lavorazioni (strade, edilizia, metallurgica, mineraria, ecc.):
1949: n. 12.030
1950: n. 12.914
1951: n. 13.160
1952: n. 14.166
1953: n. 13.186
La natura delle industrie e dei materiali trattati sono i fattori che hanno fatto salire il rischio della silicosi al 40% per gli addetti alle industrie ed al 50% per gli addetti alle altre lavorazioni.
Si deve lamentare che in Valle d'Aosta le visite preventive e periodiche a questa ingente massa di lavoratori o non vengono affatto eseguite, o lo sono solo in percentuale molto limitata e con sistemi non rispondenti alle necessità tecniche dell'indagine.
La percentuale dei lavoratori sottoposti negli anni scorsi a visita medica periodica è sempre rimasto inferiore al 20%.
Dati statistici attendibili mettono in evidenza che, nella Valle di Aosta, i casi di silicosi denunciati subiscono di anno in anno un costante aumento.
I casi riconosciuti furono 120 nel 1952; salirono a n. 250 nel 1953; nel 1954 furono 240, ma sono riferiti ad un numero minore di lavoratori, in quanto nel 1954 si è avuta una flessione nell'impiego della mano d'opera.
A fronteggiare il crescente pericolo della silicosi nella popolazione operaia della Valle d'Aosta, non si vede altro mezzo efficace che quello del tempestivo e scrupoloso intervento diagnostico preventivo e periodico.
A ciò tende il progetto di legge regionale che si sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, che, attraverso precise norme tecniche; consentirà di potere, con tempestive prestazioni curative, ricuperare sane forze del lavoro e ridare fiducia e serenità ad una così ingente massa di lavoratori.
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NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12 APRILE 1943, N. 455, PER LA PREVENZIONE DELLA SILICOSI E DELL'ASBESTOSI
Art. 1
Le visite mediche prescritte dall'art. 5, 1° comma, della legge 12 aprile 1943, n. 455, saranno compiute nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta, secondo le norme della presente legge.
Art. 2
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i lavoratori addetti, anche in via saltuaria, alle lavorazioni indicate nella tabella annessa alla legge 12 aprile 1943, n. 455, ed i lavoratori che siano stati esposti per il passato a rischio silicogeno e siano stati poi trasferiti ad altre lavorazioni, devono, a cura e spese del datore di lavoro, essere sottoposti ad una prima visita medica.
Detta visita potrà essere omessa nei riguardi dei lavoratori che siano già stati esaminati nella stessa azienda in periodo posteriore al 1° gennaio 1955 e quando si posseggono i referti relativi.
Art. 3
La visita medica, alla quale, secondo il comma dell'art. 5 della legge 12 aprile 1943, n. 455, debbono essere sottoposti, al momento della loro assunzione, i lavoratori, al fine di accertarne i requisiti specifici di idoneità al lavoro, deve essere effettuata prima che il lavoratore, anche se proveniente da altra impresa soggetta all'obbligo assicurativo previsto dalla legge medesima, sia occupato in una delle lavorazioni indicate nella tabella.
In ogni caso, non possono essere assunti i lavoratori risultanti affetti da silicosi o da asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale.
Art. 4
La visita medica, di cui ai precedenti articoli, deve comprendere, oltre l'esame clinico, un esame tele radiologico del torace.
La teleradiografia del. torace può essere sostituita dall'esame schermografico del formato 80 x 80 mm., qualora tale esame possa essere possibile con pose individuali isolate tempestivamente leggibili.
Sul radiogramma e sullo schermo gramma devono essere segnati, in numero d'ordine, le generalità del lavoratore, il luogo e la data d'accertamento, che devono essere pure riportati in apposito registro, sul quale verranno segnati i relativi referti radiologici.
Se l'accertamento viene eseguito a mezzo della schermografia, o ogni qualvolta sullo schermo gramma si rilevano segni certi o sospetti di silicosi o asbestosi, associata o non a tubercolosi, di tubercolosi o di qualsiasi altra affezione dell' apparato respiratorio o cardiovascolare, deve essere eseguita, entro otto giorni dalla constatazione, una teleradiografia.
Art. 5
Le visite successive periodiche, di cui all'art. 5 della legge 12 aprile 1943, n. 455 - comma 1° - devono essere eseguite a intervalli non superiori ad un anno e devono comprendere l'esame clinico e l'esame schermografico.
Ad esse devono essere sottoposti tutti i lavoratori contemplati nell'articolo 2 - comma 1° - della presente legge.
Art. 6
È fatto obbligo al datore di lavoro, in occasione delle visite mediche previste dalla predetta legge, di consegnare al lavoratore, nel termine di giorni 15 dalla esecuzione della visita, copia della scheda personale, qualunque sia il risultato della visita stessa.
Tale scheda deve essere compilata a cura del datore di lavoro e deve essere conforme al modello allegato alla presente legge.
Nello stesso termine di giorni 15 dalla esecuzione della visita, quando il lavoratore risulti affetto da silicosi od asbestosi di qualunque grado, è fatto obbligo al datore di lavoro di rimettere copia della scheda personale all'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale.
Art. 7
Le schede di cui all'art. 6, nonché i documenti schermografici ed il registro di cui all'articolo 4, debbono essere conservati dal datore di lavoro, per un periodo di 12 anni, sul luogo ove si esegue il lavoro.
Art. 8
All'Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale è demandata la vigilanza sulla esecuzione della presente legge.
Art. 9
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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SCHEDA PERSONALE per visita medica:
- d'assunzione
- periodica
- Lavoratore -
Cognome e nome .......................................Paternità ....................................................
Nato a .......................................................... Prov. ..............................il ..................
Residente a............................................. località o via ................................................
- Datore di lavoro -
Cognome e nome o ragione sociale ...................................natura dell'industria ..................................................... lavorazione cui è o dev'essere addetto il lavoratore ........................................... mansione ........................................................
- Anamnesi lavorativa -
..........................................................................................................................................
- Anamnesi familiare -
..........................................................................................................................................
- Anamnesi personale -
..........................................................................................................................................
Remota
..............................................................
Personale
..............................................................
- Esame clinico -
Apparato respiratorio ..................................................................................................
Apparato circolatorio ..................................................................................................
Esami funzionali .......................................................................................................
Cardiorespiratori ......................................................................................................
Altri apparati ed ........................................................................................................
esami speciali ...........................................................................................................
schermografia N. .......................................................................................................
teleradiografia ..........................................................................................................
- Diagnosi -
...........................................................................................................................................
- Giudizio conclusivo -
............................................................................................................
Data .............................
Firma del Medico
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L'Assessore MASCHIO rileva che il disegno di legge da lui proposto ha il solo scopo di rendere più efficaci ed efficienti le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 12-4-1943, n. 455, che fissa il principio delle visite preventive di controllo agli effetti delle prestazioni assicurative per quanto riguarda la silicosi e l'asbestosi.
Precisa che, in effetti, con il disegno di legge si intende rendere obbligatorie ed attuare visite sanitarie all'atto dell'assunzione, al lavoro, e visite periodiche, per gli operai che lavorano in stabilimenti siderurgici e minerari, in cui vi è il pericolo della silicosi e della asbestosi.
L'Assessore Maschio propone al Consiglio di nominare una Commissione consiliare per l'esame e lo studio del disegno di legge di cui si tratta, al fine di elaborare un disegno di legge regionale da sottoporre all'approvazione del Consiglio con ogni possibile urgenza.
Il Vice Presidente, PASQUALI, ritiene che il Consiglio possa aderire alla proposta di nomina di una Commissione consiliare per lo studio dello schema di legge regionale predisposto dall'Assessorato della Sanità e dell'Assistenza Sociale.
Il Consigliere MANGANONI esprime il suo compiacimento all'Assessore Maschio per aver elaborato e presentato all'esame del Consiglio il disegno di legge in esame, il cui scopo è la tutela delle condizioni sanitarie degli operai che lavorano in stabilimenti siderurgici e minerari, ove vi è il pericolo della silicosi e dell'asbestosi.
Comunica che i Consiglieri della minoranza si riservano di fare, in sede di Commissione, le osservazioni che intendono formulare in merito al predetto disegno di legge.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, dichiara che la Giunta è pienamente d'accordo sulle proposte fatte dall'Assessore Maschio e concorda sulla proposta di nomina di una Commissione di studio.
Aggiunge che, per quanto concerne la composizione della Commissione, dovrebbe essere mantenuta la proporzione stabilita con deliberazione consiliare n. 17, in data 6 aprile 1955 (n. 5 membri della maggioranza e n. 2 membri della minoranza).
Il Vice Presidente, PASQUALI, a nome del gruppo consiliare della maggioranza, segnala i nomi dei Consiglieri Maschio - Assessore della Sanità e Assistenza Sociale -, Norat, Benetti, Duguet e Pasquali.
Il Consigliere NICCO Giulio, a nome dei Consiglieri del gruppo della minoranza, propone i Consiglieri Barone Luigi e Chabod Augusto.
Il Presidente, PAREYSON, invita il Consiglio a procedere alla votazione, a schede segrete, per la nomina dei sette membri componenti la Commissione consiliare incaricata dello studio dello schema di legge regionale di cui si tratta, concernente norme regionali di attuazione della legge 12 aprile 1943, n. 455, per la prevenzione della silicosi e della asbestosi.
Procedutosi alla votazione a schede segrete e allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori DIEMOZ Alberto, LAURENT Giuseppe e NICCO Anselmo, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti numero trentadue;
- PASQUALI Augusto - Vice Presidente del Consiglio - voti riportati n. 22;
- MASCHIO Giovanni - Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale - voti riportati n. 23;
- BARONE Luigi - Consigliere regionale - voti riportati n. 8;
- BENETTI Alfonso - Consigliere regionale - voti riportati n. 22;
- CHABOD Augusto - Consigliere regionale - voti riportati n. 8;
- DUGUET Rinaldo - Consigliere Regionale - voti riportati n. 24;
- NORAT Pio Desiderato - Consigliere regionale - voti riportati n. 23.
Il Presidente, PAREYSON, in base all'esito della votazione, dichiara che risultano nominati membri della Commissione consiliare di studio di cui si tratta i Signori: Vice Presidente del Consiglio, PASQUALI Augusto; Assessore MASCHIO Giovanni; Consiglieri BARONE Luigi, BENETTI Alfonso, CHABOD Augusto, DUGUET Rinaldo e NORAT Pio Desiderato.
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