Objet du Conseil n. 79 du 5 mai 1955 - Verbale

OGGETTO N. 79/55 - CONCESSIONE DI SUSSIDI STRAORDINARI, A TITOLO DI CONTRIBUTO NELLE SPESE DI ACQUISTO DI MACCHINARIO NUOVO AD ARTIGIANI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA VALLE D'AOSTA - NORME E CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI - DELEGA ALLA GIUNTA.

L'Assessore all'Industria e Commercio, MARCHIANDO, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di concessione di sussidi straordinari, a titolo di contributo nelle spese di acquisto di macchinario nuovo, ad artigiani residenti nel territorio della Valle da almeno cinque anni, relazione che è stata trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno della adunanza:

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Il Consiglio regionale, con deliberazione n. 65, in data 3 agosto 1951, ha approvato la concessione di sussidi straordinari ad artigiani, a piccole aziende artigiane e a cooperative di artigiani e di lavoratori per l'acquisto di macchinario nuovo.

La concessione dei sussidi in parola ha avuto decorrenza dal 1° gennaio dello stesso anno in ragione del 20% sull'importo della spesa totale fino alla concorrenza massima di lire 1.500.000 per le Imprese artigiane a carattere individuale ed in ragione percentuale del 30% della spesa totale fino alla concorrenza massima di lire 4.000.000 se l'acquirente è un'impresa artigiana costituita in Società o una cooperativa di lavoratori.

La Giunta regionale, con il predetto deliberato consiliare, era stata delegata per l'esame delle domande e per l'adozione dei provvedimenti deliberativi per la concessione dei sussidi e per la liquidazione degli stessi.

Dall'ultima deliberazione della Giunta regionale, in data 8 dicembre 1954, e dall'esame particolareggiato dell'attività svolta in tale ramo si hanno i seguenti dati:

- Artigiani che hanno beneficiato del sussidio: n. 269

- Ammontare complessivo dei sussidi liquidati: L. 26.477.000

- Importo medio per ogni artigiano sussidiato: L. 98.000

- Domande ancora in attesa di provvedimenti: n. 160

di cui già istruite n. 29

Considerando, pertanto, l'opportunità di concedere anche per l'avvenire i sussidi in parola, dato il beneficio che ne ritraggono gli artigiani e le attività economiche in Valle e tenuto conto che il lavoro artigiano, il più delle volte, costituisce una integrazione dell'attività agricola, con grande sollievo delle condizioni economiche degli abitanti nelle zone di montagna,

si propone

che il Consiglio regionale

Deliberi

1) di approvare e di autorizzare la concessione di sussidi straordinari ad artigiani, a piccole aziende artigiane, a cooperative di artigiani e di lavoratori per l'acquisto di macchinario nuovo, alle seguenti condizioni:

a) la concessione del sussidio è subordinata al fatto che l'artigiano richiedente abbia la residenza stabile in uno dei Comuni del territorio della Valle da almeno cinque anni, anziché tre anni, come è stato stabilito con deliberazione n. 127, in data 20-9-1954.

b) Il macchinario per cui è richiesto il sussidio, oltre ad essere proporzionato alle esigenze dell'azienda ed idoneo per l'impiego cui dovrebbe essere rivolto, deve essere accompagnato da regolare fattura di acquisto debitamente quietanzata. L'importo della fattura non può, comunque, essere superiore ai prezzi base o ai prezzi correnti di listino di macchine similari ed il sussidio verrà liquidato sulla base del minore fra questi prezzi.

c) Il macchinario dovrà essere destinato esclusivamente all'impiego per il quale è stato chiesto il sussidio e non deve essere trasferito fuori Valle, salvo restituzione del sussidio.

d) Gli artigiani richiedenti il sussidio debbono comprovare la loro qualifica di artigiani con l'iscrizione nel Registro delle Ditte tenuto a mente di legge dalla Divisione Industria e Commercio, salvo che si tratti di attività saltuaria esplicata nel periodo invernale da contadini al fine di integrare le proprie risorse provenienti dal lavoro dei campi.

e) L'impresa artigiana o l'azienda artigiana, per essere tale e per beneficiare del sussidio in questione, deve svolgere attività artistica od usuale avente per oggetto la produzione di beni o la prestazione di opera o di servizi che sono organizzati prevalentemente con il lavoro dell'imprenditore o dei soci e dei componenti le rispettive famiglie, senza impiego di macchinario predisposto per la lavorazione in serie. L'impresa individuale artigiana non potrà, comunque, avere più di quattro dipendenti, esclusi gli apprendisti.

f) Il sussidio deve essere concesso per il miglioramento delle aziende artigiane per l'acquisto di macchinario il cui impiego ha diretta relazione con lo sviluppo dell'economia dei Comuni montani della Regione.

g) I sussidi non devono essere concessi ad aziende artigiane non vitali o che si trovino in precarie condizioni economiche o finanziarie ed in istato pre fallimentare. All'uopo dovranno essere assunte informazioni precise sulla situazione finanziaria delle imprese artigiane e se non vi siano gravi precedenti di protesti cambiari a carico dei richiedenti.

h) Non possono beneficiare del sussidio coloro i quali abbiano già fruito in precedenza di sussidi per un importo di lire 300.000 se trattasi di ditte individuali e di lire 1.200.000 se trattasi di Società cooperative fra lavoratori.

i) La concessione dei sussidi straordinari e facoltativi sarà nelle seguenti misure: 20% dell'importo della spesa totale, fino alla concorrenza massima di L. 1.500.000, ossia L. 300.000 se l'acquirente è un'impresa artigiana individuale; 30% della spesa totale, fino alla concorrenza massima di lire 4.000.000, ossia lire 1.200.000 se l'acquirente è un'impresa artigiana costituita in società o una cooperativa di lavoratori.

2) di delegare alla Giunta regionale l'adozione dei provvedimenti deliberativi per la concessione dei sussidi di cui sopra, alle precitate condizioni e misure percentuali, nonché per l'approvazione, il finanziamento e l'erogazione delle relative spese, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio per l'esercizio finanziario 1955 e seguenti.

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L'Assessore MARCHIANDO illustra brevemente la relazione, ponendo in rilievo che trattasi di rinnovare le agevolazioni particolari stabilite a favore degli artigiani con la precedente deliberazione consiliare n. 65, del 3-8-1951, consistenti nella concessione di sussidi straordinari a titolo di contributo nelle spese di acquisto di macchinari nuovi.

Osserva che la proposta che è ora all'esame ed all'approvazione dei Signori Consiglieri varia dalla precedente soltanto nei seguenti due punti:

1) la concessione del sussidio è subordinata al fatto che l'artigiano richiedente abbia la residenza stabile in uno dei Comuni del territorio della Valle da almeno 5 anni, anziché 3 anni, come è stabilito da deliberazione n. 127 del 20-9-1954;

2) i sussidi non devono essere concessi ad aziende artigiane non vitali e che si trovino in precarie condizioni economiche e finanziarie o in stato pre fallimentare. All'uopo devono essere assunte informazioni precise sulla situazione finanziaria delle Imprese artigiane e se non vi siano gravi precedenti di protesti cambiari a carico dei richiedenti.

Rileva, per quanto riguarda il punto n. 1, che la limitazione posta è consigliata dal numero rilevante e sempre crescente di Ditte artigiane che da altre Regioni si sono trasferite in Valle d'Aosta allettate dalle particolari agevolazioni previste dalla deliberazione consiliare del 3-8-1951, n. 65, per le Ditte artigiane aventi sede in Valle d'Aosta.

Per quanto riguarda il secondo punto, rileva che si intende evitare che il sussidio regionale sia concesso a Ditte artigiane che si trovino in stato prefallimentare; in tal caso il sussidio non ha alcuna ragione di essere, in quanto, scopo delle agevolazioni a suo tempo approvate dal Consiglio è di venire in aiuto all'artigiano nelle spese per l'acquisto di macchinario nell'intento di migliorare la sua azienda.

Comunica che le previdenze in questione dovrebbero essere limitate all'anno in corso, perché la Giunta ha in animo di proporre al Consiglio di abolire il sistema dei sussidi a fondo perduto e di aiutare le varie attività economiche della Valle (Agricoltura, Industria e Commercio, Artigianato) con il sistema dei mutui.

Il Consigliere MANGANONI sottolinea che vi sono in Valle alcune piccole centrali, generalmente di proprietà di Cooperative, le quali hanno necessità di essere rimodernate mediante sostituzione del vecchio macchinario con macchinario nuovo e moderno. Osserva che i Soci delle Cooperative non sono assolutamente in grado di fare fronte all'intera spesa, che è assai rilevante.

Propone che dette Cooperative siano ammesse a fruire del sussidio stabilito per gli artigiani.

L'Assessore MARCHIANDO fa presente che la questione prospettata dal Consigliere Manganoni esula alquanto dall'argomento in discussione. Lo prega, comunque, di invitare le Cooperative interessate ad inoltrare domanda di sussidio all'Amministrazione regionale, la quale si pronuncierà, caso per caso, sulle singole domande, previa istruzione delle stesse da parte dell'Assessorato all'Industria e Commercio.

Il Consigliere MANGANONI si dichiara d'accordo su quanto detto dall'Assessore Marchiando.

Il Consigliere CHABOD Renato osserva che, qualora non si preveda, nella deliberazione adottanda, l'estensione delle agevolazioni a favore delle Cooperative alle quali ha accennato Manganoni, la Giunta regionale non potrebbe, a stretto rigore, erogare alcun sussidio a favore di dette Cooperative.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, esprime parere che il parificarsi, agli effetti della concessione di sussidi, le Cooperative di piccole centrali elettriche agli artigiani falserebbe alquanto lo scopo informatore che ha indotto, a suo tempo, il Consiglio ad approvare le agevolazioni di cui si tratta.

Ritiene che la proposta di deliberazione formulata dalla Giunta debba essere approvata senza modifiche estensive, fermo restando che l'Assessorato all'Industria e Commercio debba svolgere le indagini opportune sulla situazione delle piccole centrali elettriche in modo da potere, in una prossima adunanza, riferire al Consiglio sul numero delle piccole centrali elettriche locali funzionanti, sulla loro consistenza materiale e sulla loro consistenza finanziaria, per i provvedimenti di competenza del Consiglio stesso.

L'Assessore BIONAZ premette che il problema delle piccole centrali elettriche è stato già esaminato, a suo tempo, dalla Giunta precedente, ed osserva che le centraline stesse sono più numerose di quanto si pensa.

Rileva, poi, che il problema consiste non soltanto nel rimodernamento del materiale occorrente per il funzionamento delle centraline, ma anche nel rifacimento delle linee elettriche che portano l'energia agli utenti. Osserva che il problema è alquanto complesso e, pur dichiarandosi del parere che bisogna venire in aiuto per il rimodernamento delle piccole centrali, ritiene che il problema debba essere esaminato a parte e a fondo.

Il Consigliere MANGANONI comunica di non insistere sulla sua richiesta; invita, però, l'Assessore all'Industria e Commercio a fare accertamenti sul numero delle piccole centrali elettriche esistenti e funzionanti in Valle, e sulle loro necessità, al fine di potere presto sottoporre all'esame del Consiglio proposte circa la concessione di sussidi per il rimodernamento del materiale delle predette piccole centrali elettriche, fermo restando che il sussidio dovrà essere concesso soltanto a quelle cooperative che diano garanzia del funzionamento delle centraline elettriche.

L'Assessore MARCHIANDO ritiene più opportuno che il Consigliere Manganoni formuli lui stesso una proposta in merito, proposta che si riserva di esaminare e sottoporre al Consiglio.

L'Assessore VESAN ritiene che il problema delle piccole centrali elettriche comunali e frazionali debba essere esaminato dalla Commissione consiliare per le acque e l'elettricità, alla quale compete di studiare in che modo sia opportuno venire in aiuto alle cooperative per il rimodernamento ed il miglioramento del macchinario elettrico. Aggiunge che la Commissione studierà se le Cooperative possano beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge 27-12-1953, n. 959.

Il Consigliere BARMASSE prende atto, con compiacimento, che la Giunta è favorevole ad esaminare la possibilità che l'Amministrazione regionale venga in aiuto alle Cooperative per il rimodernamento del materiale delle piccole centrali. Rammenta di avere, tempo addietro, presentato una interpellanza in cui pregava la Giunta di voler intervenire ad appianare i contrasti sorti fra le piccole aziende elettriche (aziende sottese) e le grandi società idroelettriche.

Per quanto riguarda i piccoli artigiani, esprime il parere che sia preferibile venire in aiuto agli stessi mediante la concessione di sussidi a fondo perduto, anziché sotto forma di mutui.

Il Presidente PAREYSON invita il Consiglio a votare, per alzata di mano, sulla proposta fatta dalla Giunta e di cui ai numeri 1 e 2 della relazione surriportata.

IL CONSIGLIO

ritenuta l'opportunità della concessione di sussidi straordinari ad artigiani, a piccole aziende artigiane, a cooperative di artigiani e di lavoratori per l'acquisto di macchinario nuovo;

richiamate le deliberazioni n. 65, in data 3 agosto 1951, e n. 127, in data 20 settembre 1954, e a parziale modificazione delle deliberazioni stesse;

ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti numero trentacinque);

Delibera

1) di approvare e di autorizzare la concessione di sussidi straordinari ad artigiani, a piccole aziende artigiane, a cooperative di artigiani e di lavoratori per l'acquisto di macchinario nuovo, alle seguenti condizioni:

a) la concessione del sussidio è subordinata al fatto che l'artigiano richiedente abbia la residenza stabile in uno dei Comuni del territorio della Valle da almeno cinque anni, anziché tre anni, come è stato stabilito con deliberazione n. 127, del 20-9-1954;

b) il macchinario per cui è richiesto il sussidio, oltre ad essere proporzionato alle esigenze dell'azienda ed idoneo per l'impiego cui dovrebbe essere rivolto, deve essere accompagnato da regolare fattura di acquisto debitamente quietanzata. L'importo della fattura non può, comunque, essere superiore ai prezzi base correnti di listino di macchine similari ed il sussidio verrà liquidato sulla base del minore fra questi prezzi;

c) il macchinario dovrà essere destinato esclusivamente all'impiego per il quale è stato chiesto il sussidio e non deve essere trasferito fuori Valle, salvo restituzione del sussidio;

d) gli artigiani richiedenti il sussidio debbono comprovare la loro qualifica di artigiani con l'iscrizione nel Registro delle Ditte tenuto a mente di legge dalla Divisione Industria e Commercio, salvo che si tratti di attività saltuaria esplicata nel periodo invernale da contadini al fine di integrare le proprie risorse provenienti dal lavoro dei campi;

e) l'impresa artigiana o l'azienda artigiana, per essere tale e per beneficiare del sussidio in questione, deve svolgere attività artistica od usuale avente per oggetto la produzione di beni o la produzione di opera o di servizi che sono organizzati prevalentemente con il lavoro dell'imprenditore o dei soci e dei componenti le rispettive famiglie, senza impiego di macchinario predisposto per la lavorazione in serie. L'impresa individuale artigiana non potrà, comunque, avere più di quattro dipendenti, esclusi gli apprendisti;

f) il sussidio deve essere concesso per il miglioramento delle aziende artigiane per l'acquisto di macchinario il cui impiego ha diretta relazione con lo sviluppo dell'economia dei Comuni montani della Regione;

g) i sussidi non devono essere concessi ad aziende artigiane non vitali e che si trovino in precarie condizioni economiche o finanziarie ed in istato pre-fallimentare. All'uopo dovranno essere assunte informazioni precise sulla situazione finanziaria delle imprese artigiane e se non vi siano gravi precedenti di protesti cambiari a carico dei richiedenti;

h) non possono beneficiare del sussidio coloro i quali abbiano già fruito in precedenza di sussidi per un importo di lire 300.000, se trattasi di ditta individuale, e di lire 1.200.000, se trattasi di Società cooperativa fra lavoratori;

i) la concessione dei sussidi straordinari e facoltativi sarà fatta nelle seguenti misure: 20% dell'importo della spesa totale, fino alla concorrenza massima di lire 1.500.000, ossia lire 300.000, se l'acquirente è un'impresa artigiana individuale; 30% della spesa totale, fino alla concorrenza massima di lire 4.000.000, ossia lire 1.200.000, se l'acquirente è un'impresa artigiana costituita in società o una cooperativa di lavoratori.

2) di delegare alla Giunta regionale l'adozione dei provvedimenti deliberativi per la concessione dei sussidi di cui sopra, alle precitate condizioni e misure percentuali, nonché per l'approvazione, il finanziamento e l'erogazione delle relative spese nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio per l'esercizio finanziario 1955 e seguenti.

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