Objet du Conseil n. 80 du 5 mai 1955 - Verbale
OGGETTO N. 80/55 - MODIFICAZIONI AL "REGOLAMENTO" ED ALLE NORME GENERALI PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA DEL CONTINGENTAMENTO IN VALLE D'AOSTA, IN RELAZIONE AI CONTINGENTI CONCESSI IN ESENZIONE FISCALE CON LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 623.
L'Assessore all'Industria e Commercio, MARCHIANDO, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di integrazione e di modificazione al "Regolamento" per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623, nonché alle "Norme generali per l'attuazione del sistema del contingentamento in Valle d'Aosta, in relazione ai contingenti concessi in esenzione fiscale con legge 3 agosto 1949, n. 623".
Illustra al Consiglio la seguente relazione, trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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L'Assessore all'Industria e Commercio, Dr. Michele MARCHIANDO, preso in esame il sistema di ripartizione e di distribuzione dei generi contingentati, di cui alla legge 3-8-1949, n. 623, sentite le singole categorie interessate, propone le seguenti integrazioni e modifiche al "Regolamento per l'attuazione del sistema del contingentamento" e alle "Norme di applicazione" relative, di cui alle deliberazioni consiliari n. 8 e 9, del 3-2-1950, e successive, già in atto di applicazione.
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VARIAZIONI E MODIFICHE AL REGOLAMENTO
A) Modifica dell'ultimo capoverso dell'articolo 5:
Riduzione dell'aliquota percentuale di assegnazione per ciascuna ditta e per ciascun genere dal 40 al 30%.
B) Aggiornamento dell'articolo 9 alla situazione di fatto attuale per quanto riguarda le tessere ed i buoni in uso per la distribuzione dei generi soggetti a tesseramento, con regolamentazione della scadenza dei bollini delle tessere Mod. 1 e dei buoni alcool Mod. 13 al fine di un più efficace controllo presso i commercianti.
L'articolo 9 viene pertanto modificato come segue:
Articolo 9.
1) Per l'acquisto dei generi menzionati all'art. 7 sono istituite le seguenti tessere e buoni:
- tessera annuale per la popolazione con residenza stabile o provvisoria;
- tessera quadrimestrale per i lavoratori di cui al punto b) dell'art. 8;
- tessera quindicennale per i turisti;
È istituito inoltre un buono speciale, Mod. 13, per l'assegnazione dell'alcool fino per la popolazione stabile o provvisoria, avente diritto alla tessera Mod. 1, con età superiore ai 18 anni.
Le tessere ed i buoni sono forniti dall'Amministrazione regionale.
2) La validità dei bollini delle tessere Mod. 1, di cui al precedente articolo, è regolata come segue;
- al 31 maggio di ogni anno, scadono i bollini relativi al periodo 1/1-31/5;
- al 30 settembre scadono quelli relativi al periodo 1/6-30/9;
- al 31 dicembre scadono quelli relativi al periodo 1/10-31/12.
I buoni alcool Mod. 13 scadono di validità al 30/11 di ogni anno.
3) I Comuni provvedono alla compilazione ed alla distribuzione delle tessere.
c) Articolo 10 - Integrato come segue:
Estensione delle assegnazioni di carburanti e di lubrificanti alle Ditte con filiali in Valle che assolvano l'imposta di R. M. nella Regione.
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VARIAZIONI E MODIFICHE ALLE "NORME DI APPLICAZIONE"
D) Il Capitolo "Ripartizione dei contingenti fra i grossisti, le cooperative, i dettaglianti ed equiparati", al secondo capoverso, viene modificato come segue:
"L'assegnazione annua ad ogni grossista, ad ogni cooperativa o consorzio di dettaglianti non può superare, per qualsiasi assegnatario, il 30% dei quantitativi annui dei singoli generi contingentati. Le ripartizioni sono effettuate ogni due o tre mesi, in base ai quantitativi venduti da ogni grossista, cooperativa, ecc. nei periodi precedenti".
E) Il capitolo: "Criteri di distribuzione dei generi contingentati" viene modificato:
"Al punto sesto "ALCOOL PURO", come segue:
"Il contingente di alcool puro è distribuito come segue:
a) 30% direttamente alla popolazione (mediante tessera) in ragione di litri anidri 0,500 annui per ogni persona che abbia compiuto 18 anni;
b) 5% al commercio sotto forma di profumi nazionali ed esteri in vendita libera in Valle d'Aosta;
c) 10% ai proprietari di alambicchi per la distillazione di vinaccia per uso familiare;
d) 50% alle industrie per la trasformazione in liquori, e per il commercio con l'introduzione di liquori esteri e nazionali in vendita libera in Valle d'Aosta;
e) 5% ai pubblici esercizi per l'introduzione diretta di liquori esteri e nazionali in vendita libera.
La vendita alla popolazione dell'alcool puro è fatta da ditte locali in possesso di licenza U.T.I.F. e deve essere messo in commercio in bottiglie sigillate.
al punto 10° "CARBURANTI", primo capoverso, come segue:
La benzina è assegnata e distribuita, secondo le norme seguenti, ai privati residenti in Valle d'Aosta ed alle Ditte aventi sede legale in Valle che posseggono e usano automezzi immatricolati AO e funzionanti.
La Giunta regionale può assegnare la benzina alle Ditte aventi Filiali in Valle che posseggono e usano automezzi immatricolati AO e che siano regolarmente tassate dagli Uffici distrettuali delle Imposte Dirette della Regione.
Le assegnazioni di benzina per le Ditte di autoservizi di linea sono demandate alla Giunta regionale, la quale stabilirà le riduzioni sulle tariffe dei trasporti conseguenziali a tali assegnazioni.
al punto 11° "GASOLIO", primo capoverso, come segue:
Il gasolio è assegnato alle Ditte aventi sede legale in Valle che posseggono ed usano automezzi immatricolati AO e funzionanti. La Giunta regionale può assegnare il gasolio alle Ditte aventi filiali in Valle che posseggono e usano automezzi immatricolati AO e che siano regolarmente tassate dagli Uffici distrettuali delle Imposte Dirette della Regione.
Le assegnazioni di gasolio per le Ditte di autoservizi di linea sono demandate alla Giunta regionale, la quale stabilirà le riduzioni sulle tariffe dei trasporti conseguenziali a tali assegnazioni.
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L'Assessore MARCHIANDO richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri sulle seguenti proposte di modificazione:
Regolamento per l'applicazione della legge 3-8-1949, n. 623:
A) - Ultimo capoverso dell'articolo 5: rileva che viene proposta la riduzione dal 40 al 30% dell'aliquota percentuale di assegnazione per ciascuna Ditta e per ciascun genere di attività e ne illustra le ragioni.
B) - Aggiornamento dell'articolo 9: rammenta che, attualmente, i commercianti versano i bollini una volta all'anno, per cui il controllo, da parte dell'Ufficio zona franca, può essere effettuato soltanto una volta all'anno, mentre invece è opportuno, per ragioni di ordine pratico, ed affinché il controllo riesca più efficace, che i controlli siano eseguiti più volte all'anno. Osserva, quindi, che la Giunta propone che la validità dei bollini delle tessere mod. 1 sia regolata per l'avvenire come segue:
- al 31 maggio di ogni anno scadono i bollini relativi al periodo 1/1-31/5;
- al 30 settembre scadono quelli relativi al periodo 1/6-30/9;
- al 31 dicembre scadono quelli relativi al periodo 1/10-31/12.
Per quanto riguarda la scadenza dei buoni alcool (Mod. 13), precisa che nulla viene modificato e che, quindi, la loro scadenza rimane sempre fissata al 30 novembre di ogni anno.
Norme generali per l'attuazione del sistema del contingentamento in Valle d'Aosta.
Rileva che, secondo la proposta della Giunta, la ripartizione percentuale dell'alcool puro verrebbe modificata come segue:
a) 30% direttamente alla popolazione (mediante tessera), in ragione di litri anidri 0,500 annui per ogni persona che abbia compiuto 18 anni;
b) 5%, anziché 10%, al commercio sotto forma di profumi nazionali ed esteri in vendita libera in Valle d'Aosta;
c) 10%, anziché 6%, ai proprietari di alambicchi per la distillazione di vinaccia per uso familiare;
d) 50% alle industrie per la trasformazione in liquori e per il commercio con l'introduzione di liquori esteri e nazionali in vendita libera in Valle d'Aosta
e) 5% ai pubblici esercizi per l'introduzione diretta di liquori esteri e nazionali in vendita libera.
Fa presente che sino ad oggi le percentuali di alcool spettanti all'industria ed al commercio erano le seguenti:
27% al commercio sotto forma di liquori nazionali ed esteri in vendita libera in Valle d'Aosta;
27% alle industrie per la trasformazione in liquori in vendita libera in Valle d'Aosta.
Punto 10° "CARBURANTI" e punto 11° "GASOLIO": informa che, tenuto presente il fatto che vi sono Società industriali, quali la Cogne, la Ilssa-Viola, Châtillon, ecc., che hanno la loro sede legale fuori Valle, ma però pagano presso gli uffici finanziari della Regione l'imposta di ricchezza mobile relativa agli stabilimenti che hanno in Valle, la Giunta propone che le sia data delega di assegnare la benzina ed il gasolio alle Ditte aventi filiali in Valle che svolgono prevalentemente la loro attività in Valle, che posseggono ed usino automezzi targati AO e che siano regolarmente tassate dagli uffici distrettuali delle imposte dirette della Regione.
Rileva che alcuni viaggiatori si sono lamentati delle tariffe applicate dalle autolinee in servizio che beneficiano di assegnazioni di benzina e gasolio in esenzione fiscale.
Propone, quindi, che le assegnazioni di gasolio per le Ditte di autoservizio di linea siano demandate alla Giunta regionale, che stabilirà la riduzione sulle tariffe dei trasporti conseguenziali a tali assegnazioni.
Il Consigliere NICCO Giulio rammenta che, durante l'Amministrazione precedente, vigeva la prassi di fare esaminare e discutere prima dalla Commissione consiliare per l'attuazione del contingentamento le proposte da sottoporre al Consiglio. Constata che, nel caso in questione, mentre si sono sentite le categorie interessate, come è detto nella relazione, non si è sentito, invece, il parere della Commissione consiliare. Chiede chiarimenti al riguardo.
L'Assessore MARCHIANDO informa che nella prima riunione della Commissione consiliare per l'attuazione della zona franca, che ha avuto luogo il 23 aprile 1955, è stata data assicurazione che qualsiasi proposta concernente la questione del contingentamento o la zona franca, prima di essere portata in Giunta o in Consiglio per decisioni, sarebbe stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare.
Osserva che la proposta di modifica al regolamento ed alle norme generali per l'attuazione del contingentamento, illustrata oggi in Consiglio, non ha potuto, invece, essere preventivamente discussa dalla Commissione consiliare per mancanza materiale di tempo, in quanto la trattazione dell'argomento rivestiva carattere di assoluta urgenza. Fa notare che di ciò sono già stati informati i membri della Commissione, come possono darne atto i Consiglieri Chabod Renato e Manganoni.
Il Consigliere NICCO Giulio dichiara di prendere atto dei chiarimenti forniti dall'Assessore Marchiando.
Il Vice Presidente, PASQUALI, fa presente che, effettivamente, i membri della Commissione consiliare per l'attuazione della zona franca si sono preoccupati di raccomandare all'Assessore all'Industria e Commercio di voler sempre sentire il parere della Commissione consiliare per qualsiasi questione attinente alla zona franca o al contingentamento, che fosse di competenza del Consiglio oppure della Giunta. Aggiunge che l'Assessore ha gentilmente aderito alla loro richiesta.
Il Consigliere NICCO Anselmo fa la seguente dichiarazione:
"Dato che siamo nell'argomento dei generi contingentati, ne approfitto per ritornare sulla questione della birra, per la quale già qualche anno fa, nel precedente Consiglio, avevo presentato una interpellanza.
L'esenzione fiscale sulla birra si aggira sui 28-30 milioni, se non sbaglio, ad ogni modo, la cifra deve essere pressapoco quella; ora, a beneficio di chi va questa rilevante cifra? Certamente non del consumatore, ma bensì esclusivamente a gonfiare i portafogli dei grossisti negozianti di birra, oppure dei dettaglianti, e non a beneficio della popolazione.
La prova è che la birra, in Valle, si paga più cara che fuori Valle, ed infatti, pochi giorni fa sono andato ad Ivrea ed ho pagato la birra 50 lire, mentre invece in bassa Valle la si vende a 55 lire in tutte le bettole; non parliamo poi dei locali di lusso. Ad Aosta, poi, vi sono diversi prezzi, secondo i locali, ma non certamente inferiori alle 50 lire.
Quindi io, come già avevo proposto l'altra volta, dato che il beneficio del contingentamento della birra non va a beneficio della popolazione, ma va esclusivamente nelle tasche dei commercianti, vorrei chiedere se non fosse possibile di servirsi di questa non indifferente somma per altre opere di utilità pubblica o sussidi o qualsiasi altra cosa, purché sia a beneficio della popolazione, in conformità allo scopo della legge sul contingentamento, che non è quello di favorire un gruppo assai ristretto di privilegiati".
L'Assessore MARCHIANDO comunica di essersi preoccupato della questione del prezzo della birra e informa di aver accertato, mediante informazioni assunte direttamente presso l'Unione Fabbricanti di Birra, che a Milano la birra viene ceduta ai dettaglianti al prezzo di lire 40 lo "chope", e da questi al consumatore al prezzo di lire 60 lo "chope". Fa presente che, in Aosta, la birra viene ceduta ai dettaglianti al prezzo di lire 33 lo "chope" e da questi al consumatore al prezzo di lire 50 lo "chope".
Fa presente che non vi è alcun rilievo da fare nei confronti della Ditta locale fabbricante, che pratica la prescritta riduzione di prezzo, mentre non altrettanto si può dire nei confronti dei dettaglianti, che vendono la birra al consumatore a prezzi non ridotti, ricavando un guadagno di ben 22 lire ogni "chope" di birra.
Il Consigliere NICCO Anselmo, in considerazione del fatto che il beneficio derivante dall'esenzione fiscale viene usufruito quasi totalmente dai negozianti dettaglianti, anziché dai consumatori, propone che l'importo del beneficio fiscale sulla birra sia monetizzato e devoluto totalmente per l'esecuzione di opere di pubblica utilità.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, premesso che la questione in discussione è molto importante, precisa che intende esporre al Consiglio i concetti informatori che hanno indotto la Giunta a formulare la proposta in esame.
Rammenta, anzitutto, che la concessione dei contingenti in esenzione fiscale è stata richiesta e concessa allo scopo di elevare lo standard di vita della popolazione valdostana, il che equivale a dire che il beneficio dell'esenzione fiscale deve andare totalmente ai consumatori e non al commerciante. Rileva che, purtroppo, nell'applicazione pratica della legge sui contingenti in esenzione fiscale si incontrano delle difficoltà non facilmente superabili.
Esamina, quindi, le varie proposte di modificazioni apportate al regolamento per l'applicazione della legge 3-8-1949, n. 623, nonché alle norme generali dell'attuazione del sistema di contingentamento in Valle d'Aosta.
Precisa che la riduzione dal 40 al 30% dell'aliquota percentuale di assegnazione per ciascuna Ditta e per ciascun genere (articolo 5 del regolamento) costituisce, senza dubbio, un ottimo provvedimento, in quanto tende ad evitare eventuali speculazioni da parte dei commercianti e ad effettuare, con criterio di giustizia, la ripartizione delle assegnazioni.
Per quanto concerne la validità dei bollini delle tessere mod. 1, rileva che la proposta di stabilire tre scadenze all'anno (al 31 maggio, al 30 settembre, al 31 dicembre) tende allo scopo di effettuare un controllo più efficace e più sicuro sulla gestione e sull'assegnazione dei generi contingentati.
In merito alla proposta di modificazione delle percentuali di ripartizione dell'alcool puro (n. 6 delle norme di applicazione), rileva che la Giunta intende eliminare eventuali speculazioni da parte dei grossisti attraverso una più equa ripartizione.
Informa che, dal giorno del suo insediamento, la nuova Giunta ha ripetutamente affermato e ribadito il principio secondo cui i benefici fiscali derivanti dalla legge sul contingentamento devono andare devoluti totalmente ai consumatori e non già a finire nelle tasche dei commercianti. Osserva che la nuova ripartizione proposta, anche se non perfetta, tende appunto a tale scopo.
Dichiara, a nome della Giunta, che il giorno in cui si dovesse constatare l'impossibilità di ottenere che il beneficio delle esenzioni fiscali vada a favore della popolazione, la Giunta proporrà al Consiglio di monetizzare il beneficio dell'esenzione fiscale piuttosto di permettere che esso vada a profitto di speculatori.
Per quanto riguarda i carburanti ed il gasolio, precisa che la Giunta ritiene giusto che le Società o le Ditte le quali, pur non avendo la sede legale in Valle d'Aosta, corrispondono agli organi e Uffici erariali di riscossione siti in Valle la quota di imposta di R. M. dovuta per gli stabilimenti industriali che hanno in Valle, debbano usufruire di assegnazione di carburante e di gasolio contingentati. Osserva che, per tale ragione, viene proposto che si dia mandato alla Giunta per l'assegnazione di benzina e di gasolio alle predette Ditte.
In merito alle Ditte concessionarie di pubblici autoservizi, fa presente che la Giunta è dell'avviso che il beneficio dell'esenzione fiscale sui carburanti assegnati alle predette Ditte non debba concretarsi in un guadagno per le Ditte stesse, ma debba andare a favore dei viaggiatori, mediante applicazione di una equa e corrispondente riduzione delle tariffe dei trasporti pubblici in Valle d'Aosta.
Conclude, dichiarando che la Giunta, concordando su quanto esposto dall'Assessore all'Industria e Commercio, propone che il Consiglio approvi di apportare le modifiche di cui alle premesse al regolamento ed alle norme generali per l'attuazione del sistema del contingentamento in Valle d'Aosta.
Il Consigliere MANGANONI esprime il suo compiacimento per le dichiarazioni fatte dal Presidente della Giunta, concernenti concetti e principi informatori in materia di contingentamento condivisi pienamente dai Consiglieri della minoranza.
Augura che la Giunta riesca nell'intento di evitare e di eliminare qualsiasi tentativo di speculazione da parte dei grossisti sui benefici dei contingenti in esenzione fiscale ed afferma che, in tale caso, i Consiglieri della minoranza saranno i primi a plaudire alla Giunta per il suo operato.
Rivolgendosi, quindi, all'Assessore MARCHIANDO, chiede se, in base alla nuova ripartizione proposta, i proprietari degli alambicchi per la distillazione di vinaccie per uso familiare verrebbero ad avere quantitativi in alcool puro in misura inferiore a quella concessa in passato.
L'Assessore MARCHIANDO fa presente che i proprietari di alambicchi avevano diritto alla esenzione fiscale per 60 ettanidri, mentre, in effetti, potevano usufruirne per circa 120-150, in quanto mancando il necessario controllo, si potevano verificare abusi di cui cita un esempio (Ditta Minuzzo, di Verrès). Rileva che la proposta in esame prevede il diritto alla esenzione fiscale per 100 ettanidri, quantitativo superiore a quello che era prima riservato a favore di proprietari di alambicchi.
Il Consigliere MANGANONI prende atto dei chiarimenti avuti dall'Assessore Marchiando e chiede, per quanto riguarda il carburante e il gasolio in esenzione fiscale, se l'aumento del contingente annuo richiesto al Ministero competente sarà presto concesso.
L'Assessore MARCHIANDO risponde che la Giunta ha avuto assicurazioni circa la concessione degli aumenti richiesti e fa presente di non poter fare precisazioni circa la misura degli aumenti né circa la data della concessione degli aumenti.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, rammenta che, per quanto riguarda l'aumento dei contingenti annui in esenzione fiscale, è stata inoltrata dalla Giunta una dettagliata e documentata richiesta ai Ministeri competenti, fra i quali il Ministro del bilancio (che ha assicurato, in via ufficiosa, che si sarebbe interessato favorevolmente della questione) e la Direzione generale delle Dogane.
Informa di poter dichiarare, in via ufficiosa, che le richieste formulate dall'Amministrazione regionale sono state quasi completamente accolte dalla Direzione generale delle Dogane e che la pratica sta seguendo il suo regolare corso attraverso gli Uffici competenti del Ministero delle Finanze e si concreterà in una proposta di disegno di legge da sottoporre alla discussione ed all'approvazione del Parlamento. Dà assicurazione che sarà cura della Giunta regionale di sollecitare l'emanazione di detta legge ed informa che, non appena si avranno notizie precise circa la misura degli aumenti concessi, la Giunta regionale si farà premura di darne comunicazione alla competente Commissione consiliare ed al Consiglio. Rileva che l'ammontare del beneficio annuo degli aumenti concessi ai contingenti in esenzione fiscale è di notevole entità ed osserva che, appunto per tale ragione, la Giunta si preoccupa di fare in modo che i benefici dei contingenti in esenzione fiscale vadano interamente a favore della popolazione e non nelle tasche di speculatori.
Conclude, precisando che, anche in previsione di tali aumenti, la Giunta ha ritenuto opportuno di formulare le proposte di modifiche al regolamento ed alle norme generali per l'attuazione del contingentamento nell'intento, appunto, di addivenire ad una più equa distribuzione dei contingenti in esenzione fiscale.
Il Consigliere SAVIOZ chiede all'Assessore Marchiando se non sia possibile aumentare le assegnazioni di gasolio e di carburante per gli automezzi delle Amministrazioni pubbliche e, in particolare, a favore dell'Amministrazione comunale di Aosta, in quanto l'assegnazione di cui il Comune ha usufruito a tutt'oggi è ormai insufficiente, in relazione alle aumentate necessità dell'Amministrazione stessa. Raccomanda che la sua segnalazione sia presa in favorevole considerazione.
Il Vice Presidente, PASQUALI, prospetta l'opportunità e raccomanda che, nell'assegnazione di benzina e di gasolio alle Ditte aventi sede fuori della Valle d'Aosta e stabilimenti industriali in Valle, ci si assicuri che le Ditte esercitino effettivamente la loro attività in modo prevalente nel territorio della Regione.
Per quanto concerne la validità dei bollini, rammenta che la Giunta ha proposto tre distinte scadenze (31 maggio, 30 agosto e 31 dicembre). Chiede se non sia opportuno, almeno nel primo anno di applicazione, di stabilire che la validità dei bollini scadenti alla fine di maggio, sia prorogata di almeno un mese.
Il Consigliere DUJANY ritiene che lo stabilire tre scadenze comporti, all'atto della applicazione, molte difficoltà, in quanto ritiene non sia cosa facile ottenere che i consumatori portino i bollini ai dettaglianti entro le scadenze prestabilite, specialmente i consumatori dei Comuni di montagna, i quali hanno l'abitudine di acquistare i generi contingentati in determinati periodi dell'anno.
L'Assessore MARCHIANDO, in relazione alla richiesta del Consigliere Savioz di aumentare le assegnazioni di carburanti e di gasolio alle Amministrazioni pubbliche locali, comunica che al 31 dicembre 1954 si aveva un deficit (debito verso le Società distributrici di carburanti) di q.li 1.582,200 per la benzina, e di q.li 1.680,850 per il gasolio. Informa di aver già fatto assegnazioni di carburante alle Amministrazioni comunali di Courmayeur, Aosta e Saint Vincent per l'anno 1955, Amministrazioni alle quali prima non veniva fatta regolare assegnazione per il fatto che gli Enti locali non facevano registrare gli automezzi. Dà assicurazione al Vice Presidente, PASQUALI, che la Giunta regionale assegnerà la benzina ed il gasolio alle Ditte aventi filiali in Valle d'Aosta, previo accertamento che le Ditte stesse esercitino in modo prevalente la loro attività in Valle.
Per quanto riguarda i bollini, precisa che la scadenza posticipata della loro validità, come è stato praticato sino ad oggi, andava totalmente a beneficio dei commercianti e dei dettaglianti. Osserva che, nel proporre di stabilire tre scadenze, si è proprio cercato di favorire gli interessi della popolazione.
Osserva che il Consiglio potrebbe, eventualmente, se lo ritiene più opportuno, stabilire soltanto due scadenze, cioè una a giugno e l'altra a dicembre; ma fa presente che, per ragioni di contabilità e di controllo, è consigliabile stabilire le tre scadenze proposte.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, rileva che i commercianti speculatori avevano i loro primi collaboratori in quei consumatori che lasciavano le loro tessere a disposizione dei commercianti, per cui si rende necessario di stabilire tre diverse scadenze per i bollini, anziché una sola a fine anno, ai fini di un più frequente e più efficace controllo.
Il Consigliere Signora RONC-DESAYMONET, premesso che gli Amministratori regionali hanno il dovere di prendere in considerazione le lamentele della popolazione, dà lettura del seguente pro memoria che dichiara esserLe stato consegnato, a sua richiesta, da persone che avevano chiesto il suo interessamento per l'eliminazione di alcuni inconvenienti:
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"Risulta che, tra le altre ingiustizie, nell'atmosfera della distribuzione dei generi contingentati, si vuole continuare la prassi, fin qui seguita dalla passata Amministrazione, di ingiustamente favorire i commercianti, lasciando, senza un serio e producente controllo, comperare e distribuire alla popolazione da Trusts di grossisti i generi contingentati, il più spesso assai scadenti - come lo zucchero - "Castor, ecc.".
Particolarmente l'Ufficio Zona Franca ha promesso ai proprietari di caffè, pasticceria, ecc. ecc., di dare ad essi nuovamente una assegnazione di zucchero che la passata Amministrazione all'unanimità fu d'accordo di sopprimere per distribuirlo, in parti uguali, a tutta la popolazione.
Se vi fosse zucchero in sopravvanzo, fare una distribuzione supplementare per i bambini, i vecchi e i malati.
ALCOOL.
Risulta chiaramente che nella distribuzione dell'alcool è stata commessa non solo una involontaria frode, nel non dare alla popolazione il 1/2 litro stabilito, ma che gran parte di detto alcool è stato attribuito a ben noti grossisti, che hanno fatto fabbricare, tra l'altro, pseudo Cognac, Rhum, ecc., che, quando non sono veleni, sono autentiche porcherie".
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L'Assessore MARCHIANDO rammenta che la razione pro capite mensile di zucchero è stata elevata, già dal precedente Consiglio, da Kg. 1,600 a Kg. 1,800. Osserva che la differenza di gr. 200 è stata tolta proprio agli esercizi pubblici.
Comunica che la nuova Amministrazione non ha fatto alcuna promessa agli esercenti e che, per quanto riguarda l'alcool, ha sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio la proposta ora in discussione.
Il Consigliere CHABOD Renato raccomanda all'Assessore all'Industria e Commercio di voler diramare una circolare a tutti i Sindaci, pregandoli di portare a conoscenza dei turisti - che vengono e si fermano in Valle d'Aosta per un determinato periodo tempo - che debbono munirsi delle apposite tessere da rilasciare ai turisti, tramite i Comuni, per le assegnazioni di generi in esenzione fiscale.
Il Presidente del Consiglio, PAREYSON, constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte formulate dalla Giunta e di cui alla relazione soprariportata.
IL CONSIGLIO
richiamate le deliberazioni consiliari numeri 8 e 9, in data 3 febbraio 1950, ed a parziale modifica delle deliberazioni medesime;
ritenuta l'opportunità che, come da proposta dell'Assessore all'Industria e Commercio, la Giunta regionale coordini, in un testo unico aggiornato e di pronta consultazione, le varie disposizioni successivamente approvate dal Consiglio in materia di "Regolamento per l'applicazione della Legge 3-8-1949, n. 623", e in materia di "Norme generali per l'attuazione del sistema del contingentamento in Valle d'Aosta", in relazione alla predetta legge;
ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti numero trentacinque);
Delibera
1) di approvare le seguenti modificazioni ed aggiunte al "Regolamento" per l'applicazione della Legge 3-8-1949, n. 623, concernente la concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti, approvato con deliberazione consiliare del 3-2-1950, n. 9.
A) Articolo 5 - Ultimo capoverso: la percentuale del "40%" è sostituita con la percentuale del "30%".
B) Articolo 9: Il testo dell'articolo 9 è modificato come segue:
1) per l'acquisto dei generi menzionati all'articolo 7 sono istituite le seguenti tessere e buoni:
- tessera annuale per la popolazione con residenza stabile o provvisoria;
- tessera quadrimestrale per i lavoratori di cui al punto b) dell'art. 8;
- tessera quindicinale per i turisti.
È istituito inoltre un buono speciale, modulo 13, per l'assegnazione dell'alcool fino per la popolazione stabile o provvisoria, avente diritto alla tessera mod. 1, con età superiore ai 18 anni.
Le tessere ed i buoni sono forniti dall'Amministrazione regionale.
2) la validità dei bollini delle tessere mod. 1, di cui al precedente articolo, è regolata come segue:
- al 31 maggio di ogni anno, scadono i bollini relativi al periodo 1/1-31/5;
- al 30 settembre scadono quelli relativi al periodo 1/6-30/9;
- al 31 dicembre scadono quelli relativi al periodo 1/10-31/12.
I buoni alcool Mod. 13, scadono di validità al 30-11 di ogni anno.
3) I Comuni provvedono alla compilazione ed alla distribuzione delle tessere.
C) Articolo 10 - 1° Capoverso:
La disposizione del 1°capoverso dell'articolo 10 è completata con l'aggiunta delle parole "o da filiali in Valle che assolvano l'imposta di R. M. nella Regione".
2) di approvare le seguenti modificazioni e aggiunte alle "Norme generali per l'attuazione del sistema del contingentamento in Valle d'Aosta, in relazione ai contingenti concessi in esenzione fiscale alla Valle d'Aosta con legge 3-8-1949, n. 623", approvate con deliberazione consiliare n. 8, del 3 febbraio 1950:
A) il capoverso secondo del capitolo "Ripartizione dei contingenti fra i grossisti, le cooperative, i dettaglianti ed equiparati" è modificato come segue:
"L'assegnazione annua ad ogni grossista, ad ogni cooperativa o consorzio di dettaglianti non può superare, per qualsiasi assegnatario, il 30% dei quantitativi annui dei singoli generi contingentati. Le ripartizioni sono effettuate ogni due o tre mesi in base ai quantitativi venduti da ogni grossista, cooperativa, ecc. nei periodi precedenti".
B) Nel capitolo "Criteri di distribuzione dei generi contingentati", la disposizione di cui al punto sesto "Alcool puro" è modificata come segue:
"Il contingente di alcool puro è distribuito come segue:
a) 30% direttamente alla popolazione (mediante tessera), in ragione di litri anidri 0,500 annui per ogni persona che abbia compiuto 18 anni;
b) 5% al commercio, sotto forma di profumi nazionali ed esteri in vendita libera in Valle d'Aosta;
c) 10% ai proprietari di alambicchi per la distillazione di vinaccie per uso familiare;
d) 50% alle industrie per la trasformazione in liquori, e per il commercio con l'introduzione di liquori esteri e nazionali in vendita libera in Valle d'Aosta;
e) 5% ai pubblici esercizi per l'introduzione diretta di liquori esteri e nazionali in vendita libera.
La vendita alla popolazione dell'alcool puro è fatta da Ditte locali in possesso di licenza U.T.I.F. con l'obbligo di immetterlo in commercio in bottiglie sigillate".
C) La disposizione di cui al primo capoverso del n. 10, "CARBURANTI", è sostituita dalla seguente:
"La benzina è assegnata e distribuita, secondo le norme seguenti, ai privati residenti in Valle d'Aosta ed alle Ditte aventi sede legale in Valle d'Aosta che posseggono e usano automezzi immatricolati AO e funzionanti.
La Giunta regionale può assegnare benzina alle Ditte aventi Filiali in Valle e che svolgono in modo prevalente la loro attività in Valle; tali Ditte dovranno, in ogni caso, possedere e usare automezzi immatricolati AO e dovranno essere regolarmente tassate dagli Uffici distrettuali delle Imposte Dirette della Regione.
Le assegnazioni di benzina per le Ditte di autoservizi di linea, di cui ai precedenti capoversi, sono demandate alla Giunta regionale, la quale stabilirà le riduzioni sulle tariffe dei trasporti conseguenziali a tali assegnazioni".
D) La disposizione di cui al primo capoverso del punto 11, "GASOLIO", è sostituita dalla seguente:
"Il gasolio è assegnato alle Ditte aventi sede legale in Valle che posseggono ed usano automezzi immatricolati AO e funzionanti.
La Giunta regionale può assegnare il gasolio alle Ditte aventi filiali in Valle o che svolgano in modo prevalente la loro attività in Valle. Tali Ditte dovranno, in ogni caso, possedere ed usare automezzi immatricolati AO e dovranno essere regolarmente tassate dagli Uffici distrettuali delle Imposte dirette della Regione.
Le assegnazioni di gasolio per le Ditte di autoservizi di linea, di cui ai precedenti capoversi, sono demandate alla Giunta regionale, la quale stabilirà le riduzioni sulle tariffe dei trasporti conseguenziali a tali assegnazioni".
3) di demandare alla Giunta regionale di coordinare, in un testo unico aggiornato e di pronta consultazione, le varie disposizioni successivamente approvate dal Consiglio in materia di "Regolamento per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623" e in materia di "Norme generali per l'attuazione del sistema del contingentamento in Valle d'Aosta", in relazione alla predetta legge.
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