Objet du Conseil n. 68 du 4 mai 1955 - Verbale

OGGETTO N. 68/55 - PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE L'ORDINAMENTO FINANZIARIO REGIONALE E LA RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE ERARIALI FRA LO STATO E LA REGIONE VALLE D'AOSTA.

Il Presidente, PAREYSON, rileva che nell'adunanza odierna del mattino (oggetto n. 67) il Consiglio ha ultimato la discussione di carattere generale sul progetto di legge concernente l'ordinamento finanziario regionale e la ripartizione delle entrate erariali fra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta.

Invita, quindi, il Consiglio ad esaminare e a discutere i singoli articoli del seguente progetto di legge:

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SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

CONCERNENTE L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

Art. 1

L'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta previsto dall'articolo 50, terzo comma, dello Statuto speciale adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è disciplinato dalla presente legge.

Art. 2

Le entrate ordinarie della Regione sono costituite:

a) dai redditi patrimoniali;

b) da quote di tributi erariali;

c) da una quota dei canoni erariali per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico;

d) da imposte e sovrimposte istituite nella Regione e dagli altri cespiti di cui al successivo articolo 9.

Art. 3

Sono attribuiti alla Regione:

a) i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati situati nel territorio della Regione e della imposta sui redditi agrari dei terreni situati nello stesso territorio;

b) gli otto decimi della imposta di ricchezza mobile ed i nove decimi della imposta complementare sul reddito, percepite nel territorio della Regione;

c) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni, sul valore netto globale delle successioni, sul registro e sul bollo, delle imposte di surrogazione del registro e bollo, delle imposte ipotecarie, nonché delle tasse sulle concessioni governative e di pubblico insegnamento, percepite nel territorio della Regione.

Sono altresì devoluti alla Regione i nove decimi dei canoni annuali percepiti a norma di legge per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico, previsti dall'articolo 12 dello Statuto.

Le percentuali predette si applicano sui versamenti in conto competenza e residui effettuati nella sezione di Tesoreria provinciale di Aosta.

Art. 4

Sono inoltre attribuite alla Regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere alle sue funzioni normali:

a) un ulteriore quota dell'imposta di ricchezza mobile percepita nel territorio della Regione;

b) una quota dell'imposta generale sulla entrata di spettanza dello Stato relativa all'ambito regionale;

c) una quota dei proventi del monopolio sui tabacchi per vendite afferenti al territorio regionale e limitatamente alla parte da considerarsi come imposta di consumo;

d) una quota dell'imposta governativa sul gas e sull'energia elettrica percepita nel detto territorio.

Per ciascun anno finanziario, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'Interno, delle Finanze e del Tesoro, d'accordo con il Presidente della Giunta regionale, verranno determinati i cespiti da ripartire e le quote da attribuire alla Regione ai sensi del precedente comma.

Art. 5

Per provvedere a scopi determinati, che non rientrino nelle funzioni normali della Regione, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali, come previsto dall'articolo 12 dello Statuto.

Art. 6

L'Intendenza di Finanza di Aosta, su ordini di accreditamento, disporrà mensilmente il versamento alla Regione di quanto ad essa spetta a norma degli articoli 3 e 4.

Per gli ordini di accreditamento inerenti ai versamenti di cui al comma precedente, in deroga all'articolo 56 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, è consentita la emissione senza alcun limite di importo.

Art. 7

La restituzione di tributi da parte dello Stato a titolo di indebito, di inesigibilità o per altre cause fa carico alla Regione in proporzione alle quote ad essa assegnate.

All'uopo nel bilancio della Regione verrà istituito apposito capitolo di spesa.

Art. 8

La Regione può istituire con legge imposte e sovrimposte regionali osservando i principi dell'ordinamento tributario dello Stato, come previsto dall'articolo 12 dello Statuto.

Art. 9

Le leggi statali relative all'imposizione e alla riscossione dei tributi, contributi, e diritti vari in favore delle Provincie, delle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura, degli Enti Provinciali per il Turismo e degli altri Enti e servizi provinciali assorbiti dalla Regione si applicano nel territorio della Valle d'Aosta e le relative entrate sono devolute all'Amministrazione regionale.

A quest'ultima, in luogo della cessata Amministrazione Provinciale di Aosta, sono attribuite le quote di tributi erariali da ripartirsi dallo Stato fra le provincie ai sensi della legislazione statale.

Art. 10

La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie, salvo le autorizzazioni di competenza del Ministro del Tesoro e del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio disposte dalle leggi vigenti.

Art. 11

Ai fini dell'accertamento delle imposte dirette erariali, gli uffici Finanziari dello Stato nella Regione comunicano alla Giunta regionale la lista dei contribuenti domiciliati nella Valle, con l'indicazione dei redditi compresi nella dichiarazione annuale o accertati di ufficio.

La Giunta esamina la lista, la completa e la rettifica, indicando la ragione delle variazioni introdotte.

La Giunta indica altresì gli altri dati necessari per il nuovo o migliore accertamento dei tributi nei confronti degli iscritti nella lista.

Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione daranno alla Giunta notizia dei provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 12

Per gli anni 1951, 1952, 1953 e 1954 sono attribuite alla Regione le seguenti quote di tributi erariali, indicati nell'articolo 4 da applicarsi sui versamenti in conto competenza effettuati nella sezione di Tesoreria provinciale competente:

ANNO 1951: 1/10 imposta di R. M.; 8/10 imposta governativa sul gas ed energia elettrica; 2/10 proventi del monopolio sui tabacchi.

ANNO 1952: 1/10 imposta di R. M.; 9/10 imposta governativa sul gas ed energia elettrica; 3/10 proventi del monopolio sui tabacchi.

ANNO 1953: 1/10 imposta di R. M.; 9/10 imposta governativa sul gas ed energia elettrica; 2/10 proventi del monopolio sui tabacchi.

ANNO 1954: 1/10 imposta di R. M.; 2/10 imposta governativa sul gas ed energia elettrica.

Art. 13

Il versamento alla Regione per gli anni 1951, 1952, 1953 e 1954 delle quote di tributi erariali previste negli articoli 3 e 12 della presente legge, eccezione fatta dei nove decimi dei canoni per concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico già corrisposti in base all'articolo 12 dello Statuto, sarà disposto con deduzione degli acconti concessi per gli anni medesimi.

Art. 14

Il recupero della spesa di lire un miliardo, da sostenersi dallo Stato per conto della Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° agosto 1954, n. 846, per l'esecuzione della convenzione sul Traforo del Monte Bianco, sarà effettuato in 10 rate annuali dell'ammontare degli effettivi versamenti da parte dello Stato, a partire dall'esercizio successivo a quello dei versamenti medesimi.

Art. 15

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge a tutto il 30 giugno 1955 sarà fronteggiato con riduzione dello stanziamento inscritto al capoverso 520 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1954-1955.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

Art. 16

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1951.

Essa resterà in vigore fino alla data di attuazione del regime di zona franca previsto dall'articolo 14 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

Le eventuali successive modifiche alla presente legge saranno apportate con legge, d'accordo con la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto.

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Il Vice Presidente del Consiglio, PASQUALI, premesso che intende fare una dichiarazione di principio, precisa che, trattandosi di uno schema di disegno di legge il cui testo è stato concordato nei singoli articoli, quasi parola per parola, con i rappresentanti dei vari Ministeri competenti, ritiene che una eventuale discussione in merito ai singoli articoli sia oziosa. Comunica che, per tale ragione, i Consiglieri della maggioranza non prenderanno parte alla discussione particolareggiata sui singoli articoli, riservandosi di approvarli nella loro formulazione attuale.

Il Consigliere NICCO Giulio definisce molto strana la dichiarazione fatta dal Vice Presidente Pasquali ed osserva che, se si concordasse su tale punto di vista, il Consiglio dovrebbe accettare il disegno di legge proposto nella sua attuale formulazione letterale, senza apportarvi alcuna variazione, anche se minima, e soltanto di forma. Fa presente che, in tal caso, tanto valeva che, per l'approvazione del disegno di legge, fossero convocati soltanto i Consiglieri della maggioranza e non quelli della minoranza. Dichiara che trattasi di un principio non democratico e assurdo, ed esprime il suo stupore per la richiesta formulata dal Vice Presidente, Pasquali.

Il Vice Presidente, PASQUALI, chiarisce di non aver fatto alcuna richiesta, ma di aver espresso soltanto un parere.

Si dà atto che il Consiglio procede all'esame ed alla discussione dei singoli articoli del disegno di legge, previa lettura di ogni articolo da parte del Presidente PAREYSON:

Art. 1.

Si dà atto che l'articolo 1 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, senza osservazioni.

Art. 2.

Il Consigliere MANGANONI si richiama all'ordine del giorno proposto nell'adunanza del mattino dal Consigliere Chabod Renato, a nome dei Consiglieri della minoranza, e propone che l'articolo 2 sia completato con l'aggiunta finale della seguente lettera e): "dai proventi della Casa da Gioco".

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, chiede che l'emendamento proposto dal Consigliere Manganoni sia posto ai voti.

Il Presidente, PAREYSON, pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di emendamento ed accerta e comunica che il Consiglio (Consiglieri presenti e votanti n. 33), con voti favorevoli n. 9 (nove) e con voti contrari n. 24 (ventiquattro), ha respinto 1'emendamento proposto dal Consigliere Manganoni a nome dei Consiglieri della minoranza e che, pertanto, l'articolo 2 risulta approvato senza proposte di modificazioni.

Art. 3.

I Consiglieri NICCO Giulio e MANGANONI, a nome dei Consiglieri della minoranza, chiedono che i testi degli articoli 3 e 4 siano sostituiti con i testi di titolo "Finanza" del progetto di Statuto della Valle di Aosta, concordato tra la Delegazione valdostana ed i rappresentanti della Commissione dei 18 il mattino del 27 gennaio 1948.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, osserva che la proposta a suo tempo concordata tra la Delegazione valdostana e la Commissione dei 18 è stata già respinta dall'Assemblea Costituente e sostituita con il testo dell'articolo 12 dello Statuto.

Il Consigliere BARMASSE esprime parere che dovrebbe essere stabilito, all'articolo 3, che viene altresì attribuita alla Regione una percentuale sui tributi pagati fuori Valle da Imprese e Società che hanno stabilimenti nel territorio della Regione e sede legale fuori della Valle d'Aosta.

Il Consigliere NICCO Giulio rileva che la proposta formulata dal Consigliere Barmasse è contemplata nel menzionato testo concordato nel 1948 con la Commissione dei 18.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, chiede che sia posto in votazione l'emendamento proposto dai Consiglieri Nicco Giulio e Manganoni.

Il Consigliere SAVIOZ, premesso che occorre partire da una linea di principio ben chiara, e richiamandosi, quindi, alla dichiarazione fatta dal Vice Presidente Pasquali all'inizio della discussione del disegno di legge in esame, nonché al modo con cui si sono svolti i lavori nell'adunanza odierna del mattino, osserva che non saranno certamente i Consiglieri del gruppo della minoranza, - che rappresenta la maggioranza degli elettori -, a fare desistere i Consiglieri del gruppo della maggioranza dal loro programma prestabilito.

Prega, quindi, il Presidente della Giunta di dargli il seguente chiarimento: "è intendimento dei Consiglieri della maggioranza di fare approvare lo schema di disegno di legge nel testo che è stato formulato, oppure con modifiche?". Dichiara che, nel primo caso, i Consiglieri della minoranza non avrebbero che da prendere atto che tutto è già stato fatto, avendo la maggioranza già deciso in tal senso.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, rammenta al Consigliere Savioz che, come già detto nell'adunanza del mattino, lo schema di disegno di legge in esame è stato concordato attraverso lunghe trattative svolte con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con cinque Ministeri, per cui le difficoltà incontrate nelle trattative sono state molte, non fosse altro che per il fatto che si è dovuto trattare con i vari organi predetti. Eventuali anche lievi modificazioni al testo concordato dovrebbero dunque formare oggetto di ulteriori lunghe trattative.

Dichiara che la Giunta è d'accordo sulla sostanza del disegno di legge e ritiene che sia anche d'accordo la maggioranza dei Consiglieri. Osserva che, però, se vi è qualche proposta di modifica in meglio del testo legislativo, dal punto di vista tecnico, la Giunta è disposta a discuterla, pure sembrando che nel testo di disegno di legge ci sia effettivamente tutto quello che è necessario perché alla sostanza corrisponda la forma.

Precisa che i Consiglieri della maggioranza sono, evidentemente, d'accordo sulla formulazione degli articoli 3, 4 e 12, che riguardano le quote percentuali ed imposte che concorrono a formare la quota regionale di riparto delle entrate erariali.

Il Vice Presidente del Consiglio, PASQUALI, premesso che ritiene opportuno di chiarire meglio la dichiarazione che ha fatto all'inizio della discussione del disegno di legge in questione, sottolinea che la sua dichiarazione è stata fatta in relazione alla preoccupazione che eventuali perfezionamenti, anche di forma, allo schema di disegno di legge possano costituire un ostacolo all'approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio dei Ministri e condurre a lungo ritardo all'approvazione della legge, anche in considerazione degli avvenimenti politici attuali che rendono alquanto precaria la situazione dell'attuale Consiglio dei Ministri.

Fa presente che ciò non esclude che tale disegno di legge possa essere modificato in meglio, ma ritiene che il modificarne la forma sia un lusso che il Consiglio regionale non debba, allo stato attuale, permettersi.

Il Consigliere NICCO Giulio dichiara che la spiegazione data dal Vice Presidente, Pasquali, fa apparire meno draconiana la dichiarazione dallo stesso fatta all'inizio della discussione.

Rileva, peraltro, che nel disegno di legge vi sono frasi che, se non urtano la suscettibilità dei Ministri, possono però toccare la suscettibilità dei Consiglieri regionali, quale ad esempio la frase: "d'accordo con il Presidente della Giunta regionale", all'ultimo comma dell'articolo 4.

Osserva che, pur avendo la massima deferenza verso l'attuale Presidente della Giunta, ritiene inadatta tale norma, perché si viene a mettere in disparte non solo il Consiglio regionale, ma la Giunta stessa. Fa presente che, per tale ragione, a nome dei Consiglieri della minoranza, propone che la dizione "d'accordo con il Presidente della Giunta" sia sostituita con la dizione "d'accordo con il Consiglio". Osserva che tale dizione, che per i Consiglieri regionali è questione di principio e di amor proprio, non potrebbe incontrare difficoltà alcuna da parte dei Ministri, perché non intacca la sostanza della disposizione del citato ultimo comma dell'articolo 4.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, comunica di essere persuaso che il Consigliere Nicco Giulio sia convinto della sincerità della seguente dichiarazione formale del Presidente della Giunta e, cioè, che nessun accordo egli farà con il Governo centrale, anche per quanto riguarda la quota variabile, senza aver preventivamente portato la questione in Consiglio. Comunica che la dizione "d'accordo con il Presidente della Giunta" è stata riportata nel testo in esame per la semplice ragione che era stata già inclusa nel precedente progetto di legge riguardante il riparto entrate discusso dal Consiglio della passata Amministrazione e sulla quale dizione nessun Consigliere aveva formulato allora obiezioni. Dichiara che, per tale ragione, durante le trattative per il riparto, non ha dato importanza alla suddetta frase.

Sottolinea il fatto che, pur stabilendo l'articolo 50 dello Statuto che l'ordinamento finanziario della Regione deve essere stabilito con legge dello Stato "in accordo con la Giunta regionale", la Giunta, organo esecutivo del Consiglio, ha ritenuto opportuno - per correttezza - di sentire in merito il parere del Consiglio regionale. Dà, quindi, assicurazione formale che anche per la questione della quota variabile, di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, nessun accordo sarà fatto senza sentire preventivamente il Consiglio regionale. Insiste, peraltro, affinché la dizione sia mantenuta invariata nel disegno di legge, per non dare motivo di fare passare di nuovo il disegno di legge attraverso la trafila dei vari Ministeri interessati e per non rischiare di ritardare molto l'approvazione della legge a causa di piccole modifiche di forma.

Il Consigliere NICCO Giulio comunica che i Consiglieri della minoranza prendono atto della dichiarazione impegnativa fatta dal Presidente della Giunta.

L'Assessore BIONAZ informa che una disposizione simile a quella in esame si trova nell'articolo 60 dello Statuto del Trentino-Alto Adige.

Il Presidente della Giunta osserva che ciò conferma che si tratta di dizione ricopiata da altre norme statutarie e legislative.

Il Consigliere BARONE dichiara di essere pienamente convinto che l'attuale Presidente della Giunta regionale manterrà fede alla sua dichiarazione; ma rileva che nessuno può dare garanzie che un altro Presidente della Giunta regionale manterrà l'impegno ora assunto dall'attuale Presidente. Ritiene che per tale ragione la rettifica richiesta dal Consigliere Nicco Giulio sia della massima importanza.

Il Consigliere SAVIOZ chiede che il Consiglio, qualora non intenda aderire alla proposta dei Consiglieri Nicco Giulio e Manganoni, concernente la sostituzione dei testi degli articoli 3 e 4 del disegno di legge con quello proposto il 28-1-1948 dalla delegazione valdostana ai rappresentanti della Commissione dei 18, voglia quanto meno modificare l'ultimo comma dell'articolo 3 ("le percentuali predette si applicano sui versamenti in conto competenza e residui effettuati nella sezione di Tesoreria provinciale di Aosta") secondo la seguente nuova formulazione: "Le percentuali predette si applicano sui versamenti in conto competenza e residui effettuati nella Sezione di Tesoreria Provinciale di Aosta e anche sui versamenti in conto competenza e residui effettuati presso altre Tesorerie Provinciali da Società ed Imprese che svolgono la loro attività in Valle ma che hanno la loro sede fuori Valle".

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, rammenta di aver già detto, nell'adunanza odierna del mattino, a proposito dell'articolo 15 del Decreto L.L. 7-9-1945, n. 545, che, su invito degli Uffici distrettuali delle Imposte dirette di Aosta e di Châtillon, parecchie Ditte aventi sede legale fuori Valle hanno già cominciato a versare in Valle la quota di tributi dovuti per l'attività svolta in Valle.

Informa che la Giunta regionale non ha ritenuto opportuno di accennare, nel corso delle trattative per il riparto, alla questione del menzionato articolo 15, per il timore di pregiudicare la misura della quota regionale di riparto delle entrate, intendendo chiedere l'applicazione di tale articolo ad avvenuta definizione del problema del riparto per incrementare il gettito delle entrate erariali a riparto.

Il Consigliere SAVIOZ chiede al Presidente della Giunta se non ritenga che, approvando nel testo attuale la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 del disegno di legge, l'articolo 15 del Decreto L.L. 7-9-1945, n. 545, possa perdere ogni validità.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, dichiara che non sarà certo la legge sul riparto, stilata come da disegno di legge in esame, che verrà ad obliterare il più volte menzionato articolo 15, la cui efficacia, caso mai, sarebbe già stata superata dallo Statuto regionale.

Osserva che la Società Cogne, la Montecatini, l'Ilssa, ecc., non avrebbero certamente versato in Valle le quote di tributi dovute per attività economiche svolte in Valle se non fosse stata in vigore la menzionata norma (art. 15) che loro imponeva tale obbligo.

Osserva che, se fosse dipeso da lui, avrebbe pregato gli Uffici finanziari statali di attendere almeno ancora un anno ad invitare le predette Società a versare nel territorio della Regione le imposte relative agli stabilimenti in Valle; e ciò per non pregiudicare la misura della quota regionale di riparto.

Conferma che i singoli articoli del disegno di legge sono stati esaminati e concordati parola per parola e che, pertanto, vi è uno stretto nesso logico fra di essi. Conclude, rilevando che eventuali modificazioni, anche soltanto di forma, obbligherebbero a rivedere la questione attraverso la trafila dei vari Ministeri, con notevole perdita di tempo, ciò che per lui è fonte di timore, data la precaria situazione politica attuale in campo nazionale.

Ribadisce la urgente necessità che il disegno di legge in esame sia approvato a Roma prima del 5 giugno p. v..

Il Presidente, PAREYSON, pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di emendamento per sostituire i testi degli articoli 3 e 4 del disegno di legge con il testo concordato, il 27-1-1948, a Roma, dalla Delegazione valdostana con la Commissione dei 18.

Procedutosi alla votazione, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio (Consiglieri presenti e votanti n. 34), con voti favorevoli n. 9 (nove) e con voti contrari n. 25 (venticinque), ha respinto 1'emendamento proposto dai Consiglieri Nicco Giulio e Manganoni.

Il Presidente pone, quindi, ai voti, per alzata di mano, la proposta di emendamento formulata dal Consigliere Savioz in ordine all'ultimo comma dell'articolo 3.

Procedutosi alla votazione, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio (Consiglieri presenti e votanti n. 34), con voti favorevoli n. 9 (nove) e voti contrari n. 25 (venticinque), ha respinto la proposta di emendamento formulata dal Consigliere Savioz.

Si dà atto che l'articolo 3 viene approvato dal Consiglio, a maggioranza di voti, senza proposta di modificazioni.

Art. 4.

Si dà atto che l'articolo 4 viene approvato dal Consiglio a maggioranza di voti (Consiglieri presenti e votanti n. 34; voti favorevoli venticinque; voti contrari nove) senza proposte di modificazioni.

Art. 5.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, pone in rilievo che l'articolo 5, che definisce della massima importanza, si riallaccia all'articolo 119 della Costituzione, in cui è stabilito il principio che, per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali. Precisa che tale disposizione sta a dimostrare che la Assemblea Costituente ha riconosciuto, come sancito all'articolo 12 dello Statuto regionale, che anche la Valle d'Aosta ha bisogno di essere valorizzata mediante concessione di contributi speciali per scopi che esulano dalle competenze ordinarie regionali.

Dichiara che è intendimento della Giunta regionale di fare leva al massimo sulla detta disposizione per ottenere non solo le agevolazioni che sono stabilite da precedenti leggi generali, ma nuovi contributi speciali di carattere straordinario ogni qualvolta la Regione possa dimostrare la necessità di tali contributi per l'esecuzione di importanti lavori di pubblica utilità di carattere particolare.

Si dà atto che l'articolo 5 viene approvato, dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, senza modificazioni.

Art. 6, 7 e 8.

Si dà atto che gli articoli 6, 7 e 8 sono approvati dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, senza proposte di modificazioni.

Art. 9.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, rileva che, in confronto alle corrispondenti disposizioni del precedente progetto di legge, la disposizione è ora più precisa in quanto elenca tutti i vari Enti e uffici assorbiti dalla Regione, agli effetti della imposizione e della riscossione dei rispettivi tributi, contributi e diritti vari, che sono devoluti all'Amministrazione regionale.

Si dà atto che l'articolo 9 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, senza proposte di modificazioni.

Art. 10.

Si dà atto che l'articolo 10 viene approvato, dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, senza osservazioni.

Art. 11.

Il Consigliere BARMASSE, premesso che l'articolo in esame ribadisce, in sostanza, le disposizioni dell'articolo 13 dello Statuto, che non sono mai state applicate, rileva che in Valle d'Aosta, in materia di accertamento dei redditi imponibili soggetti a tributi erariali, si notano forti sperequazioni, di cui potrebbe citare parecchi casi dovuti, appunto, al fatto che 1'accertamento dei redditi lascia molto a desiderare per varie cause.

Ritiene che 1'Amministrazione regionale dovrebbe aiutare gli Uffici finanziari statali nelle operazioni di accertamento dei redditi e di controllo delle denuncie mediante istituzione di apposite Commissioni locali, perché gli elementi locali hanno più possibilità di conoscere le effettive situazioni finanziarie ed economiche dei vari contribuenti.

In proposito, osserva che non è sufficiente l'opera delle Commissioni per i ricorsi, le quali decidono solo nei casi in cui vi siano ricorsi, mentre occorre, invece, il preventivo accertamento preciso delle possibilità finanziarie ed economiche dei singoli contribuenti.

Il Consigliere NORAT, concordando su quanto detto dal Consigliere Barmasse, ritiene che si dovrebbe costituire non già Commissioni comunali ma una Commissione regionale, che darebbe maggiore garanzia di obiettività, di equità e di giustizia.

Il Consigliere BARMASSE ritiene che la Commissione regionale dovrebbe essere composta di elementi delle varie zone della Valle.

Il Consigliere NICCO Giulio comunica che i Consiglieri della minoranza non concordano sulla formulazione del secondo comma dell'articolo 11 ("la Giunta esamina la lista, la completa e la rettifica indicando la ragione delle variazioni introdotte").

Rileva che, attualmente, la Giunta è composta, salvo piccole sfumature, di elementi dello stesso colore politico, per cui, pur avendo il massimo rispetto per la Giunta nel suo complesso, ritiene che non sia logico lasciare alla Giunta la facoltà prevista dalla disposizione in esame, anche perché i contribuenti potrebbero avere l'impressione che gli accertamenti possano talora essere fatti con spirito di parte e che i ricorsi non siano stati accettati per ragioni di carattere politico.

Esprime parere che la Giunta dovrebbe essere, quanto meno, affiancata da una Commissione consiliare in tale delicato compito, anche perché ciò darebbe ai contribuenti l'impressione che i loro ricorsi vengono esaminati con maggior senso di equità.

Si dichiara certo che la modificazione da lui proposta sarà accolta senza alcuna difficoltà anche negli ambienti ministeriali romani, perché non tocca per nulla né la loro suscettibilità né la questione del riparto. Chiede, quindi, che la Giunta voglia accettare la richiesta della minoranza almeno su questo punto.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, fa presente che il secondo comma dell'articolo 11 ("la Giunta esamina la lista, la completa, la rettifica...") è stata desunta dal secondo comma dell'articolo 13 dello Statuto, ove è detto testualmente: "esamina la lista, la completa, la rettifica...", per cui non può essere modificata. Osserva, d'altra parte, che tale dizione, a suo parere, trova la sua giustificazione nel fatto che l'azione contemplata è una azione di governo. Dichiara di non essere, peraltro, contrario al concetto esposto dal Consigliere Nicco Giulio e di essere convinto che la Giunta stessa non sarà contraria ad affiancarsi una Commissione consiliare per l'espletamento del delicato compito dell'articolo 11 in esame. Rileva che ciò potrà essere fatto senza necessità di modificare la disposizione in esame.

Rispondendo, quindi, al rilievo formulato dal Consigliere Barmasse, precisa che l'articolo 13 dello Statuto non ha mai avuto applicazione, perché la Giunta regionale era del parere che fosse opportuno di attendere che venisse approvato il riparto delle entrate prima di dare pratica attuazione alla disposizione in esame.

Informa che, non appena approvato il riparto, sarà istituito un ufficio regionale che si porrà in collegamento diretto con gli uffici finanziari dello Stato nella Regione, ai fini dell'accertamento delle imposte dirette erariali, nell'intento di perequarne il carico fra i contribuenti e di evitare evasioni fiscali.

Dichiara che è nell'intenzione della Giunta regionale di addivenire ad un migliore accertamento delle imposte dirette erariali anche perché alla Regione sono attribuite determinate percentuali sul gettito delle imposte erariali elencate agli articoli 3 e 4.

Conferma che sarà costituita la Commissione consiliare per affiancare la Giunta nel compito di cui si tratta.

Il Consigliere NICCO Giulio, a nome dei Consiglieri della minoranza, ringrazia il Presidente della Giunta per il senso di delicatezza dimostrato verso di essi e dichiara che essi prendono atto del formale impegno di costituire una Commissione consiliare che affianchi la Giunta regionale nell'espletamento dei compiti demandati dall'articolo 11 in esame.

Si dà atto che l'articolo 11 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, senza proposta di modificazioni.

Art. 12.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, precisa che la disposizione dell'articolo 12 è la concretizzazione del sistema tecnico, già illustrato nell'adunanza odierna del mattino, seguito per attribuire alla Regione la somma totale di lire 3.900.000.000, in base alla media annua di lire 975 milioni per i quattro anni passati (1951, 1952, 1953 e 1954).

Su richiesta del Consigliere BARONE, fa presente che per l'anno 1954 non è stata attribuita alla Regione alcuna quota sui proventi del monopolio sui tabacchi perché non era necessario, in quanto era già assicurata alla Regione la quota complessiva di riparto stabilita per tale anno. Aggiunge che trattasi di norma transitoria.

Il Consigliere MANGANONI comunica che i Consiglieri della minoranza, considerato che l'articolo 12 concretizza, unitamente all'articolo 3, la quota globale di riparto concordata per gli anni passati, quota che essi ritengono insufficiente, non possono approvare l'articolo 12.

Si dà atto che l'articolo 12 viene approvato, dal Consiglio, a maggioranza di voti favorevoli, senza proposte di modificazioni (Consiglieri presenti e votanti n. 34; voti favorevoli n. 25; voti contrari n. 9).

Art. 13.

Si dà atto che l'articolo 13 viene approvato, dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, senza osservazioni.

Il Presidente della Giunta, premesso che deve fare una precisazione, rammenta che il provvedimento per il versamento alla Regione dei 9/10 dei canoni relativi alle concessioni idroelettriche per l'anno 1953 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri unitamente al provvedimento concernente lo acconto sul riparto delle entrate erariali per l'anno 1954. Precisa che il provvedimento per il pagamento dei 9/10 dei canoni per l'anno 1953 è già passato all'esame della Corte dei Conti ed aggiunge di ritenere che fra una settimana si potrà fare approvare anche il provvedimento relativo al versamento dei 9/10 dei canoni sulle acque per l'anno 1954, unitamente all'ordinamento finanziario regionale, dal quale, però, sono stati esclusi, su richiesta della Giunta regionale, per poterne ottenere una più sollecita riscossione.

Il Consiglio prende atto.

Art. 14.

Su richiesta di chiarimenti fatta dal Consigliere MANGANONI, il Presidente della Giunta, BONDAZ, richiamandosi a quanto già comunicato nell'adunanza del mattino, circa l'articolo 14, rileva che il rimborso di rate annuali da parte della Regione avrà inizio soltanto a partire dall'esercizio successivo a quello degli effettivi versamenti di somme da parte dello Stato per il traforo del Monte Bianco.

Il Consigliere SAVIOZ, premesso che quanto sta per dire esula forse dall'argomento in discussione, informa di avere appreso dalla stampa internazionale che non soltanto la questione del traforo del Monte Bianco è molto avanti, ma anche quella del traforo del Gran San Bernardo. Ciò premesso, chiede se gli organi della Regione, e precisamente il Consiglio e la Giunta regionale, siano stati interessati a proposito del traforo del Gran San Bernardo e se abbiano studiato ed esaminato la questione, oppure se il problema sia stato posto allo studio senza interessare la Regione.

Ritiene che il Consigliere regionale DIEMOZ, già Sindaco di Etroubles, si sia occupato in modo particolare di tale problema ed esprime il desiderio che il Consigliere Diémoz riferisca al Consiglio in merito alla questione.

Il Presidente, PAREYSON, fa notare che la questione sollevata dal Consigliere Savioz esula dagli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Il Consigliere DIEMOZ ringrazia il Consigliere Savioz per l'invito fattogli di riferire al Consiglio circa il progetto relativo al traforo del Gran San Bernardo. Fa presente, però, che ragioni prudenziali non gli permettono, per ora, di riferire sull'argomento, ma si riserva di farlo non appena possibile con una relazione breve ma fondata al Consiglio regionale.

Il Presidente della Giunta comunica che la questione importante del problema del traforo del Gran San Bernardo non è sfuggita alla Giunta regionale, che si augura che anche tale traforo diventi una realtà. Dichiara che si è a conoscenza che una Società sta trattando la questione, ma che, però, ufficialmente non si è a conoscenza di notizie precise in proposito.

Si dà atto che l'articolo 14 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, senza proposte di modificazioni.

Art. 15.

Si dà atto che l'articolo 15 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, senza osservazioni.

Art. 16.

Il Consigliere MANGANONI, rilevato che nell'ultimo comma si ritrova la dizione "d'accordo con la Giunta regionale", richiamandosi a quanto ha già dichiarato durante la discussione dell'articolo 4, ritiene opportuno prevedere che sia sentito il Consiglio anche nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 16.

Il Presidente della Giunta dichiara che la Giunta si impegna a sentire il parere del Consiglio in caso di eventuali successive modifiche alla legge sul riparto entrate.

Il Consiglio prende atto, approvando, ad unanimità di voti favorevoli, l'articolo 16 senza proposte di modificazioni.

Il Presidente, PAREYSON, dichiara che il Consiglio ha ultimato la discussione sui singoli articoli del disegno di legge concernente l'ordinamento finanziario regionale e la ripartizione delle entrate erariali fra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta; invita il Consiglio a votare sul disegno di legge nel suo complesso.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, precisa che, nel caso in esame, trattandosi di una legge dello Stato, il Consiglio regionale deve soltanto esprimere il suo parere sul complesso del disegno di legge esaminato. Dichiara che la Giunta propone al Consiglio di esprimere parere favorevole al predetto disegno di legge.

Il Presidente, PAREYSON, invita il Consiglio a votare, per alzata di mano, sulla proposta, fatta dalla Giunta al Consiglio, di esprimere parere favorevole all'accettazione del progetto di legge in esame, concernente l'ordinamento finanziario regionale e la ripartizione delle entrate erariali fra lo Stato e la Regione.

Il Consigliere NICCO Giulio, a nome dei Consiglieri del gruppo della minoranza, legge la seguente dichiarazione di voto:

"In base a quanto detto e dichiarato nella discussione generale del presente progetto di legge e successivo esame degli articoli, non avendo la Giunta accettato alcun nostro emendamento e proposta, per la forma e la sostanza di detta legge, e senza possibilità di alcuna modifica, dichiariamo di votare contro".

Il Presidente, PAREYSON, pone ai voti, per alzata di mano, la predetta proposta della Giunta.

Procedutosi alla votazione,

IL CONSIGLIO

a maggioranza di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: numero trentaquattro; Consiglieri e voti favorevoli: numero venticinque; Consiglieri e voti contrari: numero nove);

Delibera

di esprimere parere favorevole all'accettazione del progetto di legge in esame concernente l'ordinamento finanziario regionale e la ripartizione delle entrate erariali fra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta.

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