Objet du Conseil n. 45 du 7 avril 1955 - Verbale

OGGETTO N. 45/55 - CONCESSIONE DI SUSSIDI STRAORDINARI PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI IRRIGAZIONE - DELEGA ALLA GIUNTA.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, ARBANEY, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione, concernente la proposta di concessione di sussidi straordinari a titolo di concorso della Regione nelle spese per l'esecuzione di opere irrigue (canali, impianti di irrigazione a pioggia, ecc.) nel territorio della Valle d'Aosta, relazione che è stata trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Con le deliberazioni n. 23, del 7-4-1951, n. 52, del 2-8-1952, ed altre deliberazioni successive, il Consiglio regionale deliberava di approvare e di autorizzare la concessione di sussidi straordinari nelle spese riguardanti le opere di irrigazione: canali, impianti di irrigazione a pioggia, opere di captazione e raccolta delle acque.

L'attività svolta dall'Assessorato Agricoltura e Foreste sino al 31-12-1954 per l'applicazione di dette provvidenze si rileva dai seguenti dati statistici riassuntivi:

a) - Domande di sussidio per la costruzione, riparazione, sistemazione di canali irrigui, opere di presa o di captazione e raccolta di acqua: n. 200

- Pratiche istruite n. 179

- Ammontare dei sussidi concessi (in cifra tonda) - L. 390.000.000

b):

- Domande di sussidio per impianti di irrigazione a pioggia e fertirrigazione: n. 102

- Pratiche istruite: n. 78

- Ammontare dei contributi concessi (in cifra tonda)- L. 150.000.000

Tali cifre sono, di per sé stesse, abbastanza eloquenti per dimostrare quale interesse abbia suscitato l'adozione delle predette provvidenze in materia di opere di irrigazione.

Tale interesse non è, però, ancora diminuito: le opere ancora da eseguire, sia nuove che di riattamento, sono numerose e costose.

La natura del terreno, la varietà e natura delle colture e le precarie condizioni economiche degli agricoltori valdostani sono tali da imporre una particolare attenzione in materia da parte dell'Amministrazione regionale.

Considerata la necessità di continuare a concedere i sussidi per le opere di irrigazione,

Si propone

che il Consiglio regionale

Deliberi

1) - di approvare e di autorizzare la concessione di sussidi straordinari nelle spese per le opere irrigue (canali, impianti, ecc.), da eseguirsi nella Regione, nelle seguenti misure percentuali variabili:

a) - del 60% dell'importo della spesa preventivata ed ammessa per ciascun canale: se trattasi di opere di nuova costruzione o di rettifica di tracciato, che richiedono l'esecuzione - su almeno i 2/3 del percorso - di ingenti opere murarie, lo scavo di gallerie, il rivestimento in cemento, la costruzione di opere di presa con l'impiego di leganti e che, comunque, richiedano l'impiego di mano d'opera specializzata o di materiali per un ammontare di spesa pari ad almeno i due terzi dell'importo totale di spesa ammessa a sussidio;

b) - del 50% dell'importo della spesa preventivata ed ammessa per ciascun canale: se trattasi di opere di sistemazione di canali esistenti che comportino una spesa superiore a due milioni di lire e richiedano l'esecuzione delle opere, di cui alla precedente lett. a), su di un tratto complessivamente inferiore ai 2/3 dell'intero percorso o che, comunque, richiedano l'impiego di mano d'opera specializzata e di materiali, per un ammontare di spesa superiore alla metà dell'importo totale di spesa ammessa a sussidio;

c) - del 40% dell'importo della spesa preventivata ed ammessa per ciascun canale: se trattasi di opere di riparazione straordinaria richiedenti la costruzione di opere murarie o, comunque, l'impiego di mano d'opera specializzata e di materiali in misura superiore ad un terzo dell'ammontare complessivo dei lavori ed il cui importo sia pari almeno al doppio della spesa di ordinaria manutenzione, e, in ogni caso, non inferiore a lire 1.000.000 (un milione);

d) - del 30% dell'importo della spesa preventivata ed ammessa per ciascun canale: se trattasi di opere di costruzione, prolungamento, ampliamento e riparazione di canali esistenti mediante scavo in terra che non richiedano l'impiego di mano d'opera specializzata e l'acquisto di materiali che in minima parte;

e) - del 30% dell'importo delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto di macchinari e tubazioni impiegati per impianti mobili, interessanti privati, d'irrigazione a pioggia (cioè quando l'acquisto di macchinari e tubazioni rappresenti l'unica spesa);

- del 33% delle spese di cui sopra - interessanti privati - quando il costo del macchinario e delle tubazioni rappresenti più del 90% della spesa complessiva per l'installazione dell'impianto;

- del 37,5% delle spese di cui sopra - interessanti privati - quando il costo del macchinario e delle tubazioni rappresenti dal 90 all'81% della spesa complessiva per l'installazione dell'impianto;

- del 42% delle spese di cui sopra - interessanti privati - quando il costo del macchinario e delle tubazioni rappresenti dall'80 al 71% della spesa complessiva per la installazione dell'impianto;

f) - del 30% dell'importo della spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto di macchinari e tubazioni impiegati per la costruzione di impianti mobili, interessanti privati, di fertirrigazione (cioè quando l'acquisto di macchinari e tubazioni rappresenti l'unica spesa);

g) - del 45% della spesa complessiva preventivata ed ammessa per ciascun impianto di fertirrigazione, interessante privati;

h) - del 60% della spesa complessiva preventivata ed ammessa per ciascun impianto di irrigazione a pioggia e di fertirrigazione, se trattasi di Consorzio e di Cooperativa di utenti, anche se costituiti solo di fatto, a condizione però che gli utenti consorziati rappresentino la maggioranza degli interessi, in relazione alla superficie di terreno suscettibile di essere servita dall'impianto di irrigazione a pioggia e di fertirrigazione.

2) - Di stabilire che non sono comulabili i contributi regionali con quelli statali e che l'intero importo di questi ultimi deve essere versato dagli interessati all'Amministrazione regionale a titolo di parziale rimborso delle somme introitate a titolo di contributo regionale.

3) - Di delegare alla Giunta regionale l'adozione dei provvedimenti deliberativi per la concessione e la liquidazione dei sussidi di cui ai precedenti capoversi, nonché per l'approvazione, il finanziamento e l'erogazione delle relative spese, entro i limiti degli appositi fondi residuati e degli appositi istituendi stanziamenti dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1955 e seguenti.

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L'Assessore ARBANEY illustra brevemente la relazione e rileva che le previdenze a suo tempo approvate dal Consiglio per aiutare gli agricoltori nella costruzione e nella sistemazione di canali di irrigazione, nella costruzione di impianti di irrigazione a pioggia e in altre opere irrigue, sono state favorevolmente accolte dai contadini, come è dimostrato dai dati statistici riportati nella relazione che precede. Informa che tutte le domande di sussidio pervenute all'Amministrazione regionale sono state accolte nei limiti delle disponibilità di bilancio. Precisa che trattasi ora di rinnovare la concessione delle predette previdenze, a suo tempo già approvate dal precedente Consiglio.

Il Consigliere NICCO Giulio, premesso che intende richiamare l'attenzione dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste su due questioni, raccomanda che i fondi stanziati per sussidiare la costruzione di impianti di irrigazione a pioggia siano erogati, con precedenza, per la costruzione degli impianti di cui si tratta nelle località in cui l'acqua irrigua scarseggia e non nelle località ove l'acqua irrigua abbonda o è sufficiente. Rileva che non si dovrebbero favorire con precedenza quei contadini che realizzano l'impianto di irrigazione a pioggia non per necessità ma soltanto per una particolare loro comodità, per non trovarsi poi costretti, per limitate disponibilità di bilancio, a rifiutare la concessione dei sussidi ai contadini che hanno necessità di costruire tali impianti nelle molte località in cui l'acqua manca o scarseggia.

Precisa che la seconda questione concerne l'argomento della mozione da lui presentata e che sarà discussa nella prossima adunanza consiliare, e, cioè, lo studio del problema irriguo interessante i territori dei Comuni di Verrayes, Saint Denis, Nus e Torgnon.

Conclude, dichiarando di concordare sulle proposte sottoposte all'approvazione del Consiglio ed esprime l'augurio che, con le previdenze di cui si tratta, sia possibile di risolvere, in un periodo di tempo non troppo lungo e una volta per sempre, il problema dell'irrigazione dei terreni in Valle d'Aosta, in modo che non si abbia più a vedere quelle grandi macchie gialle costituite dalle zone e dai terreni aridi per mancanza di acqua di irrigazione.

Il Consigliere MANGANONI rammenta che per l'ultimazione dei lavori di costruzione del canale irriguo "de Joux", che interessa essenzialmente la collina di Verrayes, il Consiglio ha concesso il contributo in misura maggiore alla percentuale a suo tempo stabilita per sussidiare opere di tal genere, in quanto il Comune di Verrayes e gli utenti di tale canale non erano in grado, per le loro precarie condizioni finanziarie, di fare fronte alle spese necessarie per il completamento del canale. Pone in rilievo che, nel deliberare la concessione dei sussidi per l'esecuzione di opere irrigue, dovrebbe essere sempre tenuta presente la situazione finanziaria delle Amministrazioni comunali interessate e degli utenti dei canali, perché vi sono Comuni le cui popolazioni vivono in una relativa agiatezza rispetto ad altre popolazioni che conducono una vita molto misera (ad esempio le popolazioni di Champdepraz, Arnaz, ecc.).

Invita, pertanto, la Giunta e, in particolare, l'Assessore all'Agricoltura e Foreste ad esaminare se sia preferibile di derogare, volta per volta, alla deliberazione consiliare di massima, o se non sia più opportuno e conveniente stabilire con un'apposita deliberazione consiliare nuovi criteri per la concessione dei sussidi di cui si tratta, in relazione alle maggiori o minori possibilità finanziarie delle Amministrazioni comunali e degli utenti dei canali da sussidiare.

L'Assessore ARBANEY dichiara di concordare con i rilievi e le raccomandazioni del Consigliere Nicco Giulio circa l'opportunità di non sussidiare gli impianti di irrigazione a pioggia nelle località in cui l'acqua irrigua abbonda o è sufficiente, sia per le ragioni esposte dal Consigliere Nicco, sia per il fatto che gli impianti di irrigazione a pioggia sono assai costosi e, per essere economicamente convenienti, non devono superare la spesa di L. 500.000 per ettaro.

Rileva che gli agricoltori che dispongono di acqua irrigua in misura sufficiente non costruiscono impianti di irrigazione a pioggia, salvo che tali impianti siano consigliati da condizioni particolari del terreno (ad esempio terreni eccessivamente in declivio).

Ritiene di interesse generale che le sorgenti siano utilizzate al massimo e fa presente che, per tale ragione, ha sempre consigliato i contadini a raggrupparsi per la costruzione di impianti di irrigazione a pioggia, rifiutando, talvolta, in caso contrario, la concessione del contributo per gli impianti di interesse di singoli proprietari.

Per quanto riguarda la questione sollevata dal Consigliere Manganoni, esprime parere che sia preferibile e più conveniente che il Consiglio si pronunci, volta per volta, sui casi particolari in cui ragioni speciali consiglino la concessione di contributi in misura percentuale superiore a quella stabilita per le opere di irrigazione in genere.

Il Presidente, PAREYSON, pone ai voti, per alzata di mano la proposta della Giunta illustrata dall'Assessore Arbaney e di cui ai capoversi nn. 1, 2 e 3 della relazione.

IL CONSIGLIO

richiamate le precedenti deliberazioni consiliari n. 23, del 7 aprile 1951, n. 52, del 2-8-1952, e le altre deliberazioni successive concernenti l'oggetto in discussione;

ritenuta l'opportunità di continuare a concedere le provvidenze e i sussidi in passato già approvati per favorire la esecuzione di opere di irrigazione nel territorio della Valle d'Aosta;

ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti numero trentadue);

Delibera

1) - di approvare e di autorizzare la concessione di sussidi straordinari nelle spese per le opere irrigue (canali, impianti, ecc.), da eseguirsi nella Regione, nelle seguenti misure percentuali variabili:

a) del 60% dell'importo della spesa preventivata ed ammessa per ciascun canale: se trattasi di opere di nuova costruzione o di rettifica di tracciato, che richiedono l'esecuzione - su almeno i 2/3 del percorso - di ingenti opere murarie, lo scavo di gallerie, il rivestimento in cemento, la costruzione di opere di presa con l'impiego di leganti e che, comunque, richiedano l'impiego di mano d'opera specializzata o di materiali per un ammontare di spesa pari ad almeno i due terzi dell'importo totale di spesa ammessa a sussidio;

b) del 50% dell'importo della spesa preventivata ed ammessa per ciascun canale: se trattasi di opere di sistemazione di canali esistenti che comportino una spesa superiore a due milioni di lire e richiedano l'esecuzione delle opere di cui alla precedente lettera a), su di un tratto complessivamente inferiore ai 2/3 dell'intero percorso o che, comunque, richiedano l'impiego di mano d'opera specializzata e di materiali, per un ammontare di spesa superiore alla metà dell'importo totale di spesa ammessa a sussidio;

c) del 40% dell'importo della spesa preventivata ed ammessa per ciascun canale: se trattasi di opere di riparazione straordinaria richiedenti la costruzione di opere murarie o, comunque, l'impiego di mano d'opera specializzata e di materiali in misura superiore ad un terzo dell'ammontare complessivo dei lavori ed il cui importo sia pari almeno al doppio della spesa di ordinaria manutenzione, e, in ogni caso, non inferiore a lire 1.000.000 (un milione);

d) del 30% dell'importo della spesa preventivata ed ammessa per ciascun canale: se trattasi di opere di costruzione, prolungamento, ampliamento e riparazione di canali esistenti mediante scavo in terra che non richiedano l'impiego di mano d'opera specializzata e l'acquisto di materiali che in minima parte;

e) del 30% dell'importo delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto di macchinari e tubazioni impiegati per impianti mobili, interessanti privati, d'irrigazione a poggia (cioè quando l'acquisto di macchinari e tubazioni rappresenti l'unica spesa);

- del 33% delle spese di cui sopra - interessanti privati - quando il costo del macchinario e delle tubazioni rappresenti più del 90% della spesa complessiva per la installazione dell'impianto;

- del 37,5% delle spese di cui sopra - interessanti privati - quando il costo del macchinario e delle tubazioni rappresenti dal 90 all'81% della spesa complessiva per l'installazione dell'impianto;

- del 42% delle spese di cui sopra - interessanti privati - quando il costo del macchinario e delle tubazioni rappresenti dall'80 al 71% della spesa complessiva per l'installazione dell'impianto;

f) del 30% dell'importo della spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto di macchinari e tubazioni impiegati per la costruzione di impianti mobili, interessanti privati, di fertirrigazione (cioè quando l'acquisto di macchinari e tubazioni rappresenti l'unica spesa);

g) del 45% della spesa complessiva preventivata ed ammessa per ciascun impianto di fertirrigazione, interessanti privati;

h) del 60% della spesa complessiva preventivata ed ammessa per ciascun impianto di irrigazione a pioggia e di fertirrigazione, se trattasi di Consorzio e di Cooperativa di utenti, anche se costituiti solo di fatto, a condizione però che gli utenti consorziati rappresentino la maggioranza degli interessi, in relazione alla superficie di terreno suscettibile di essere servita dall'impianto di irrigazione a pioggia e di fertirrigazione.

2) - Di stabilire che non sono comulabili i contributi regionali con quelli statali e che l'intero importo di questi ultimi deve essere versato dagli interessati all'Amministrazione regionale a titolo di parziale rimborso delle somme introitate per contributo regionale.

3) - Di delegare alla Giunta regionale l'adozione dei provvedimenti deliberativi per la concessione e la liquidazione dei sussidi di cui ai precedenti capoversi, nonché per l'approvazione, il finanziamento e la erogazione delle relative spese, entro i limiti degli appositi fondi residuati e degli appositi istituendi stanziamenti dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1955 e seguenti.

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