Objet du Conseil n. 43 du 7 avril 1955 - Verbale
OGGETTO N. 43/55 - SUBCONCESSIONE AL CONSORZIO IRRIGUO "RU ZAFFIÈ" O "CHAFFIÈRE", IN COMUNE DI SAINT RHEMY-BOSSES, DI DERIVAZIONE DI ACQUA DAL TORRENTE MALATRÀ O BOSSES E BELLECOMBE, A SCOPO IRRIGUO, DAL 1° MAGGIO AL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO, NELLA MISURA DI MODULI 4,10 (LITRI/SEC. 410).
L'Assessore ai Lavori Pubblici, VESAN, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di sub-concessione al Consorzio irriguo "Ru Zaffiè o Chaffière", in Comune di Saint Rhemy-Bosses, di derivazione d'acqua dal torrente Malatrà o Bosses e Bellecombe, nella misura di litri 410 al minuto secondo, relazione che è stata trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Con domanda in data 4-8-1949, il Sindaco del Comune di St. Rhémy en Bosses, per conto dell'allora ancora non costituito Consorzio d'irrigazione Ru Zaffiè o Chaffière, ha chiesto all'Amministrazione regionale la sub-concessione di derivare dalla sponda sinistra del torrente Malatrà, in territorio del Comune di St. Rhémy en Bosses, una portata di moduli 5,20 (litri/ sec. cinquecentoventi), per irrigare 260 ettari di terreno nel territorio del Comune.
La domanda, che, in un primo tempo, sembrava non potersi mettere ad istruttoria se non in concorrenza eccezionale con le domande incompatibili e concorrenti che erano state presentate dalle Società Edison e Cogne, - per l'utilizzazione del bacino del Buthier ed affluenti e quindi dell'affluente Artanavaz, di cui il torrente Malatrà è a sua volta affluente -, fu poi giudicata dal Consiglio Superiore dei LL. PP., dopo l'istruttoria esperita sulle suddette domande incompatibili, ammissibile ad istruttoria normale, da esperirsi anzi con la procedura abbreviata al solo scopo degli accertamenti locali e degli interessi dei terzi.
Non si è, quindi, provveduto a pubblicare nei Fogli Annunzi Legali l'avviso relativo alla presentazione della domanda e si è iniziata l'istruttoria con la pubblicazione, presso l'albo pretorio del Comune di St. Rhémy en Bosses, dal 15 al 29 aprile 1953, dell'ordinanza 25-3-1953, n. 18, del Presidente della Giunta regionale, con la quale è stato disposto per l'ammissione ad istruttoria della domanda stessa, e per il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Ufficio regionale Acque per lo stesso periodo 15-29 aprile 1953 di cui sopra, a disposizione di chiunque avesse interesse a prenderne visione.
La pubblicazione dell'ordinanza, una copia della quale venne inviata al Ministero dei Lavori Pubblici, all'Ufficio del Genio Civile di Aosta, all'Ufficio Idrografico di Torino, all'Amministrazione dei Canali Demaniali Cavour ed all'Assessorato all'Agricoltura e Foreste dell'Amministrazione regionale, è avvenuta regolarmente all'albo pretorio di St. Rhémy en Bosses senza dare luogo a rilievi.
Viceversa, l'Amministrazione del Canale Demaniale Cavour chiese che l'accoglimento della domanda di subconcessione del Consorzio Ru Zaffiè o Chaffière fosse subordinata all'osservanza di alcune condizioni da prescrivere nel disciplinare di sub-concessione e precisamente:
a) limitare l'esercizio della derivazione irrigua dal 15 maggio al 15 settembre di ogni anno;
b) sospensione della derivazione a semplice richiesta, qualora nella Dora Baltea non scorresse acqua sufficiente per le necessità irrigue dei canali Cavour.
Le richieste sono state ritenute non accoglibili in motivato parere dell'Ufficio Acque; però il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso il parere che sia da accogliere la richiesta b), da inscrivere nel disciplinare di subconcessione con la seguente formula:
"La subconcessione sospenderà nel periodo irriguo la derivazione, in tutto o in parte, qualora nel fiume Po e nel fiume Dora Baltea non scorresse acqua sufficiente per alimentare i canali demaniali d'Ivrea, Depretis, Farini, Rotto e Lanza, su semplice invito dell'Ufficio del Genio Civile di Aosta, sempreché sia dimostrato che la deficienza dei suddetti canali demaniali possa essere effettivamente influenzata dalla subconcessione".
A parte il fatto che l'invito alla sospensione di cui sopra dovrebbe essere, in ogni caso, fatto dall'Ufficio regionale Acque, quale organo dipendente dall'Amministrazione regionale, che rilascerà la subconcessione, l'Ufficio Acque è dell'avviso che non si debba tener conto del parere espresso dal Consiglio Superiore, in primo luogo perché è da ritenersi scontato in partenza che il modesto prelievo di 410 litri al secondo, che si intende operare con la derivazione di cui trattasi, possa influenzare le competenze dei canali suindicati, in considerazione che tale derivazione trovasi a decine di chilometri di distanza dalle prese dei detti canali; si esclude, per il fatto stesso della distanza, ogni possibile e temuta influenza.
In secondo luogo, perché, in ogni caso, la modesta portata dei suddetti 410 litri, qualora si determinasse il deprecato stato di carenza d'acqua nella Dora Baltea, sarebbe sempre assorbita, se lasciata defluire a valle, dalle numerosissime utenze irrigue, legittimamente costituite sulla Dora, le quali, proprio per la carenza d'acqua della Dora, troverebbero ben comodo di avvalersene.
Infine, perché prima di addivenire alla sospensione di un uso irriguo, per il quale l'acqua è assolutamente necessaria, si dovrebbe sospendere, o quanto meno ridurre, ogni invaso d'acqua, per sfruttamento idroelettrico, potendosi sempre sopperire alla necessità di energia elettrica con il trasporto dell'energia da altro centro di produzione, ovvero con il funzionamento di centrali termiche.
L'Ufficio Acque, dunque, ha espresso parere favorevole al rilascio della richiesta subconcessione, la quale dovrà, però, rilasciarsi a nome del Consorzio di irrigazione Canale Zaffiè o Chaffière, ora regolarmente costituito con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1950; e di eguale parere è stato il Ministero dei Lavori Pubblici (come da lettera 8-11-1954, n. 4647), al quale, come prescritto, erano stati inviati gli atti di istruttoria. Il Ministero ha, però, fatto presente l'opportunità di inserire nel disciplinare la clausola sopra ricordata nell'interesse dei Canali Demaniali.
Il Torrente Malatrà, elencato sotto il nome "Torrente Bosses e Bellecombe" nell'elenco delle acque pubbliche, è un modesto corso d'acqua, alimentato da un bacino, di circa 6 Km., il cui gettito d'acqua è dato esclusivamente dalla fusione della neve e dalle precipitazioni atmosferiche. Data la modesta incidenza che può avere, l'apporto d'acqua del torrente Malatrà o torrente Bosses e Bellecombe sul complesso dei bacini dominanti la Dora Baltea, dalla quale si derivano i canali demaniali Cavour, è talmente irrilevante che è da ritenersi accettabile l'avviso espresso dall'Ufficio regionale Acque di non tener conto della richiesta dell'Amministrazione dei Canali Demaniali di cui si è detto.
La derivazione richiesta può, quindi, attuarsi senza restrizioni e, di conseguenza, si propone che il Consiglio regionale
Deliberi
1) - di subconcedere al Consorzio Irriquo Ru Zaffiè o Chaffière, con sede in St. Rhémy en Bosses, di derivare dalla sponda sinistra del torrente Malatrà o torrente Bosses e Bellecombe, nel periodo annuale dal 1° maggio al 30 settembre, alla quota di circa mt. 2.000, mediante il canale detto "ZAFFIÈ" o "CHAFFIÈRE", la portata di moduli 4,10 d'acqua per irrigare la superficie di ettari 261.92,43 di terreni in territorio del Comune di St. Rhémy en Bosses.
Tale quantitativo d'acqua dovrà derivarsi secondo le modalità e le condizioni previste nello schema di disciplinare approvato dalla Giunta regionale e dal Ministero dei Lavori Pubblici.
2) - di autorizzare l'emanazione, da parte del Presidente della Giunta regionale, del decreto di subconcessione, previa sottoscrizione da parte del Consorzio di Irrigazione canale "Zaffiè" o "Chaffière" del disciplinare sopra citato.
3) - Di ordinare e di accertare l'introito o il deposito delle seguenti somme:
a) - lire 1.000 (mille) pari al minimo, a' termini dell'art. 7 del T. U. 11-12-1933, n. 1775, sulle acque ed impianti elettrici, del 2° comma dell'articolo 11 del Registro sulle Acque Pubbliche, approvato con il R. D. 14-8-1920, n.. 1285, e della legge 21-1-1949, n. 8, da versarsi alla Tesoreria della Regione (Succursale di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino) e da introitarsi all'articolo .... del bilancio di previsione 1955 "Canoni per nuove concessioni e subconcessioni di derivazione di acque";
b) - lire 8.200 (otto mila duecento) da depositarsi presso la Tesoreria della Regione, a titolo di cauzione, pari alla metà del canone annuo di lire 16.400 che avrebbe dovuto pagare, in ragione di lire quattro mila per modulo come prescritto dalla legge 21-1-1949, n. 8, qualora non ne fosse esente a' termini dell'ultimo comma dell'articolo 9 dello Statuto della Regione, promulgato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
c) - lire 15.000 (quindici mila) per spese di sorveglianza, collaudo ed altre spese analoghe dipendenti dalla subconcessione, da versarsi presso la predetta Tesoreria regionale e da introitarsi all'articolo del bilancio 1955 "Gestione fondi per spese di istruttoria di domande di concessione e sub-concessione di acque".
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DISCIPLINARE DI SUBCONCESSIONE
Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza dovrà essere vincolata la subconcessione di derivazione d'acqua del torrente Bosses e Bellecombe al Consorzio d'Irrigazione Canale Zaffiè o Chaffière, chiesta con domanda 4-8-1949 dal Sindaco del Comune di St. Rhémy en Bosses.
Art. 1
La quantità d'acqua da derivare dal Consorzio di Irrigazione Canale Zaffiè o Chaffière a scopo irriguo, durante il periodo annuale 1° maggio - 30 settembre, dalla sponda sinistra del torrente Bosses e Bellecombe, in Comune di St. Rhémy en Bosses, alla quota di circa mt. due mila, mediante il Canale denominato Zaffiè o Chaffière, resta fissata in misura costante e continua di moduli 4,10 (liti secondo quattrocento dieci).
Art. 2
SUPERFICIE DEI TERRENI DA IRRIGARE
La superficie dei terreni da irrigare, di cui all'elenco rettificato dei terreni, bollato in data 24-8-1948, a firma del Presidente del Consorzio, che fa parte del presente disciplinare, è di ettari 261.92.43.
Art. 3
MODALITÀ DELLE OPERE DI PRESA, DI DERIVAZIONE E DI SCARICO
Le opere di presa dell'acqua dal torrente Bosses e Bellecombe consistono in una diga mobile in pietrame e ciottoli sbarrante il torrente, per effetto della quale le acque passano nel canale derivatore svolgentesi in sponda sinistra fino a St. Rhémy, dello sviluppo di circa Km. 8,000, costruito parte in terra, parte con fondo rivestito da selciato, parte in tubazione di cemento, parte in roccia, in relazione alla natura dei terreni attraversati ed alla loro pendenza.
Lo scarico delle acque ha luogo nel torrente Artanavaz o del Gran San Bernardo, nei pressi di St. Rhémy.
Le opere suddette dovranno essere mantenute di massima in conformità al progetto a firma Geom. Flavio Mochet, in data 1° agosto 1948, che fa parte integrante del presente disciplinare costituito da 6 fascicoli illustrativi dell'impianto e da 7 tavole di disegni, salvo la variante alla diga di presa costruita in pietrame e ciottoli anziché in muratura e salvo le varianti che potranno essere riconosciute ammissibili.
Art. 4
REGOLAZIONE DELLA PORTATA
Non si ritiene necessario prescrivere opere di modulazione della portata, dato che, di massima, nei mesi dal luglio al settembre, che più interessano l'irrigazione, i deflussi d'acqua, del bacino dominante la presa sul torrente Bosses della derivazione che è a quota 2.000, sono assai limitati e non sempre sufficienti per alimentare la derivazione stessa.
L'Amministrazione concedente si riserva, tuttavia, la facoltà di prescriverle, in qualsiasi momento, qualora ne ravvisasse la necessità. Esse dovranno risultare da specifico progetto, che la Ditta subconcessionaria resta obbligata a presentare, a richiesta dell'Ufficio regionale Acque, e dovranno essere, poi, eseguite nei termini di tempo che prescriverà il detto Ufficio a progetto approvato.
Art. 5
GARANZIE DA OSSERVARSI
Saranno a carico della Ditta subconcessionaria, eseguite e mantenute, tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del torrente in dipendenza della subconcessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosce prima dei lavori quanto se venga accertato in seguito.
Art. 6
TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Trattandosi di lavori già eseguiti, non occorre prescrivere alcun termine per la loro ultimazione.
Art. 7
COLLAUDO DELLE OPERE
Data la modesta entità delle opere di presa e di derivazione e la mancanza di particolari opere e manufatti lungo il canale derivatore, non occorre procedere al collaudo.
Art. 8
DURATA DELLA SUBCONCESSIONE
Salvo i casi di rinunzia, decadenza o revoca, la subconcessione è accordata per anni 30, successivi e continui, decorrenti dalla data del Decreto di subconcessione.
Art. 9
ESENZIONE DAL CANONE
Trattandosi di derivazione d'acqua a scopo irriguo, nessun canone è dovuto, a termini dell'art. 9 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
Art. 10
DEPOSITI
La Ditta subconcessionaria, all'atto della firma del presente disciplinare, ha dimostrato, con la produzione della relativa quietanza n. ..... in data ..... di avere effettuato, alla Tesoreria della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, presso la Succursale di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino, il versamento di L. 8.200, pari a mezza annualità del canone che avrebbe dovuto pagare se non ne fosse esente in ragione di L. 4.000 per modulo, come prescritto dalla legge 21-1-1949, n. 8. Detto versamento è fatto a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che la Ditta subconcessionaria viene ad assumere per effetto della subconcessione. Tale somma sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione.
Art. 11
RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI
Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria è tenuta alla piena osservanza di tutte le disposizioni del T. U. di leggi sulle acque et impianti elettrici, approvato con R.D. 11-12-1933, n. 1775, e relative norme regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'igiene, la sicurezza pubblica.
Inoltre resta obbligata ad osservare le disposizioni legislative che in materia di acque pubbliche ad uso irriguo la Regione ha potestà di emanare, a termini dell'articolo 2, lettera m), del suo Statuto regionale promulgato con Legge Costituzionale 26-2-1948, n. 4.
Art. 12
DOMICILIO LEGALE
Per ogni effetto di legge la Ditta subconcessionaria elegge il proprio domicilio nel Comune di St. Rhémy en Bosses.
Aosta, lì.....
LA DITTA SUBCONCESSIONARIA
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L'Assessore VESAN illustra brevemente la relazione d'Ufficio e dichiara che la Giunta propone che il Consiglio approvi la subconcessione di cui si tratta al Consorzio Irriguo "Ru Zaffiè" o "Chaffière", in Comune di Saint Rhémy-Bosses.
Su richiesta del Consigliere Chabod Renato, dà, quindi, chiarimenti circa la domanda dell'Amministrazione del Canale demaniale Cavour tendente ad ottenere che la subconcessione di acqua al Consorzio Irriguo "Ru Zaffiè" o "Chaffière" sia subordinata all'osservanza di determinate condizioni da trascrivere nel disciplinare di sub-concessione. Informa che, ogni qualvolta la Amministrazione ha istruito domande di subconcessione di acque pubbliche, l'Amministrazione del Canale demaniale Cavour ha sempre fatto opposizione contro la sub-concessione di acque, adducendo a motivazione che la subconcessione di acque fatte dalla Regione veniva a ledere i diritti acquisiti del Canale Cavour. Osserva che le opposizioni sistematicamente sollevate dall'Amministrazione del predetto canale potranno essere oggetto di studio da parte della Commissione consiliare delle acque pubbliche e dell'elettricità, nominata nella adunanza di ieri dal Consiglio regionale.
Il Presidente, PAREYSON, constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte della Giunta di cui ai capoversi nn. 1, 2 e 3 della relazione soprariportata.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici;
veduti gli articoli 4, 7, 8 e 9 dello Statuto Speciale della Regione, promulgato con legge costituzionale 26-2-1948, n. 4;
ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti numero trentaquattro);
Delibera
1) - di subconcedere al Consorzio Irriguo Ru Zaffiè o Chaffière, con sede in St. Rhémy - Bosses, di derivare dalla sponda sinistra del torrente Malatrà o torrente Bosses e Bellecombe, nel periodo annuale dal 1° maggio al 30 settembre, alla quota di circa mt. 2.000, mediante il canale detto "Zaffiè" o "Chaffière", la portata di moduli 4,10 (litri/sec. quattro cento dieci) d'acqua per irrigare la superficie di ettari 261.92.43 di terreni in territorio del Comune di St. Rhémy - Bosses.
Tale quantitativo d'acqua dovrà derivarsi secondo le modalità e le condizioni previste nello schema di disciplinare approvato dalla Giunta regionale e dal Ministero dei Lavori Pubblici.
2) - Di autorizzare l'emanazione, da parte del Presidente della Giunta regionale, del decreto di subconcessione, previa sottoscrizione da parte del Consorzio di irrigazione canale "Zaffiè" o "Chaffière" del disciplinare sopra citato.
3) - Di ordinare e di accertare l'introito o il deposito delle seguenti somme:
a) - L. 1.000 (mille), pari al minimo, a termini dell'articolo 7 del T. U. 11-12-1933, n. 1775, sulle acque ed impianti elettrici, del 2° comma dell'articolo 11 del Registro sulle Acque Pubbliche, approvato con R. D. 14-8-1920, n. 1285, e della legge 21-1-1949, n. 8, da versarsi alla Tesoreria della Regione (Succursale di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino) e da introitarsi all'articolo .... del bilancio di previsione 1955 "Canoni per nuove concessioni e subconcessioni di derivazione di acque";
b) - L. 8.200 (otto mila duecento), da depositarsi presso la Tesoreria della Regione, a titolo di cauzione, pari alla metà del canone annuo di L. 16.400 che avrebbe dovuto pagare, in ragione di L. 4.000 per modulo, come prescritto dalla Legge 21-1-1949, n. 8, qualora non ne fosse esente a termini dell'ultimo comma dell'articolo 9 dello Statuto della Regione, promulgato con Legge Costituzionale 26-2-1948, n. 4;
c) - L. 15.000 (quindici mila), per spese di sorveglianza, collaudo ed altre spese analoghe dipendenti dalla subconcessione, da versarsi presso la predetta Tesoreria regionale e da introitarsi all'articolo ..... del bilancio 1955 "Gestione fondi per spese di istruttoria di domande di concessione e sub-concessione di acque".
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DISCIPLINARE DI SUBCONCESSIONE
Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza dovrà essere vincolata la subconcessione di derivazione d'acqua del torrente Bosses e Bellecombe al Consorzio d'irrigazione Canale Zaffiè o Chaffière, chiesta con domanda 4-8-1949 dal Sindaco del Comune di St. Rhémy - Bosses.
Art. 1
La quantità d'acqua da derivare dal Consorzio di Irrigazione Canale Zaffiè o Chaffière a scopo irriguo, durante il periodo annuale 1° maggio - 30 settembre, dalla sponda sinistra del torrente Bosses e Bellecombe, in Comune di St. Rhémy en Bosses, alla quota di circa mt. 2.000, mediante il Canale denominato Zaffiè o Chaffière, resta fissata in misura costante e continua di moduli 4,10 (litri/secondo quattrocento dieci).
Art. 2
SUPERFICIE DEI TERRENI DA IRRIGARE
La superficie dei terreni da irrigare, di cui all'elenco rettificato dei terreni, bollato in data 24-8-1948, a firma del Presidente del Consorzio, che fa parte del presente disciplinare, è di ettari 261.92.43.
Art. 3
MODALITÀ DELLE OPERE DI PRESA, DI DERIVAZIONE E DI SCARICO
Le opere di presa dell'acqua dal torrente Bosses e Bellecombe consistono in una diga mobile in pietrame e ciottoli sbarrante il torrente, per effetto della quale le acque passano nel canale derivatore, svolgentesi in sponda sinistra fino a St. Rhémy, dello sviluppo di circa Km. 8,000, costruito parte in terra, parte con fondo rivestito da selciato, parte in tubazione di cemento, parte in roccia, in relazione alla natura dei terreni attraversati ed alla loro pendenza.
Lo scarico delle acque ha luogo nel torrente Artanavaz o del Gran San Bernardo, nei pressi di St. Rhémy.
Le opere suddette dovranno essere mantenute di massima in conformità al progetto a firma del Geom. Flavio Mochet, in data 1° agosto 1948, che fa parte integrante del presente disciplinare, costituito da 6 fascicoli illustrativi dell'impianto e da 7 tavole di disegni, salvo la variante alla diga di presa costruita in pietrame e ciottoli anziché in muratura e salvo le varianti che potranno essere riconosciute ammissibili.
Art. 4
REGOLAZIONE DELLA PORTATA
Non si ritiene necessario prescrivere opere di modulazione della portata, dato che, di massima, nei mesi dal luglio al settembre, che più interessano l'irrigazione, i deflussi d'acqua, del bacino dominante la presa sul torrente Bosses della derivazione che è a quota 2.000, sono assai limitati e non sempre sufficienti per alimentare la derivazione stessa.
L'Amministrazione concedente si riserva, tuttavia, la facoltà di prescriverle, in qualsiasi momento, qualora ne ravvisasse la necessità. Esse dovranno risultare da specifico progetto, che la Ditta subconcessionaria resta obbligata a presentare, a richiesta dell'Ufficio regionale Acque, e dovranno essere, poi, eseguite nei termini di tempo che prescriverà il detto Ufficio a progetto approvato.
Art. 5
GARANZIE DA OSSERVARSI
Saranno a carico della Ditta subconcessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente in dipendenza della subconcessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima dei lavori quanto se venga accertato in seguito.
Art. 6
TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Trattandosi di lavori già eseguiti, non occorre prescrivere alcun termine per la loro ultimazione.
Art. 7
COLLAUDO DELLE OPERE
Data la modesta entità delle opere di presa e di derivazione e la mancanza di particolari opere e manufatti lungo il canale derivatore, non occorre procedere al collaudo.
Art. 8
DURATA DELLA SUBCONCESSIONE
Salvo i casi di rinunzia, decadenza o revoca, la subconcessione è accordata per anni 30, successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione.
Art. 9
ESENZIONE DAL CANONE
Trattandosi di derivazione d'acqua a scopo irriguo, nessun canone è dovuto, a termini dell'art. 9 dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, promulgato con Legge Costituzionale 26-2-1948, n. 4.
Art. 10
DEPOSITI
La Ditta subconcessionaria, all'atto della firma del presente disciplinare, ha dimostrato, con la produzione della relativa quietanza n. ...... in data ..... di avere effettuato, alla Tesoreria della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, presso la Succursale di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino, il versamento di L. 8.200, pari a mezza annualità del canone che avrebbe dovuto pagare se non ne fosse esente, in ragione di L. 4.000 per modulo, come prescritto dalla legge 21-1-1949, n. 8. Detto versamento è fatto a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che la Ditta subconcessionaria viene ad assumere per effetto della subconcessione. Tale somma sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione.
Art. 11
RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI
Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria è tenuta alla piena osservanza di tutte le disposizioni del T. U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R. D. 11-12-1933, n. 1775, e relative norme regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'igiene, la sicurezza pubblica.
Inoltre resta obbligata ad osservare le disposizioni legislative che, in materia di acque pubbliche ad uso irriguo, la Regione ha potestà di emanare, a termini dell'articolo 2, lettera m), del suo Statuto regionale, promulgato con Legge Costituzionale 26-2-1948, n. 4.
Art. 12
DOMICILIO LEGALE
Per ogni effetto di legge, la Ditta subconcessionaria elegge il proprio domicilio nel Comune di St. Rhémy en Bosses.
Aosta, lì ...........
LA DITTA SUBCONCESSIONARIA
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