Objet du Conseil n. 136 du 21 septembre 1954 - Verbale

OGGETTO N. 136/54 - LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FLORA SPONTANEA NEL TERRITORIO DELLA VALLE D'AOSTA - CONFERMA.

Il Presidente, Sig. G. BREAN, rammenta che il Consiglio regionale, nell'adunanza del 20 settembre 1954 (oggetto n. 126), dopo l'esame dei rilievi formulati dal Sig. Presidente della Commissione di Coordinamento in ordine ad alcuni articoli del disegno di legge regionale recante norme per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle d'Aosta, - approvata con deliberazione consiliare n. 83, in data 5 agosto 1954 -, aveva sospeso la discussione e rinviato a successiva seduta ogni decisione in merito alla modifica o alla conferma del predetto disegno di legge regionale.

Richiama nuovamente l'attenzione dei Sigg. Consiglieri sui rilievi formulati dal Presidente della Commissione di Coordinamento circa le disposizioni previste agli artt. 13, 12, 2 (1° comma) e 11 del predetto disegno di legge regionale.

Propone, in relazione al rilievo di cui all'articolo 12, che il primo comma di tale articolo, di cui dà lettura, sia modificato e formulato come segue: "I contravventori alle norme della presente legge sono denunciati all'Autorità giudiziaria e sono puniti a mente delle sanzioni previste dal Codice penale. Le ammende spettano alla Regione e sono versate al Cassiere-esattore dell'Amministrazione regionale".

Dà lettura delle disposizioni legislative vigenti in materia di penalità previste nei confronti dei trasgressori:

Codice Penale -

"Art. 734 - Distruzione e deturpamento di bellezze naturali -

- Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a tremila".

- "Art. 26 - Ammenda.

La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire venti, né superiore a lire diecimila.

Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo".

Comunica che l'articolo 26 del Codice penale è stato modificato dal D.L. del C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250, articolo 2, che dice: "L'Articolo 26 del Codice penale è sostituito dal seguente: "La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo stato di una somma non inferiore a lire centosessanta né superiore a lire ottantamila.

Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo".

Rileva che, mentre all'articolo 12 del disegno di legge in discussione l'ammenda prevista varia da lire cinquecento a lire ventimila, nella disposizione dell'articolo 2 del D.L. del C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250, l'ammenda varia da un minimo di lire centosessanta ad un massimo di lire ottantamila.

Il Consigliere Geom. G. NICCO esprime parere che il Consiglio potrebbe approvare l'applicazione dell'ammenda prevista dall'articolo 734 del Codice penale (minimo lire 500, massimo lire 3.000), in quanto ritiene che l'applicazione della misura massima prevista dalle disposizioni di cui all'articolo 26 del Codice penale e dall'articolo 2 del D.L. del C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250, sia eccessiva.

Il Presidente, Sig. G. BREAN, rammenta al Consigliere Geom. G. Nicco che la disposizione di cui all'articolo 13 del disegno di legge prevede la possibilità di conciliare, in via amministrativa, le contravvenzioni alle disposizioni della legge stessa.

Passa, quindi, alla lettura ed all'esame del rilievo concernente il primo comma dell'articolo 2: "Si osserva, inoltre, che l'articolo 2 - primo comma - prevede la compilazione, da parte del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente e sentita la Giunta, dell'elenco delle piante protette. Tale disposizione, qualora voglia significare che la deliberazione della Giunta non è vincolante per il Presidente, sarebbe illeggittima in quanto lesiva dei poteri dell'organo collegiale".

Propone, a titolo conciliativo, che la dizione "sentita la Giunta" sia sostituita con la dizione "su parere favorevole della Giunta".

Dà, infine, lettura del rilievo relativo all'articolo 11 del disegno di legge: "Infine si rileva che anche l'articolo 11 appare viziato di illeggittimità se con esso si intendono attribuire a privati funzioni pubbliche esorbitanti i diritti a loro riconosciuti dal Codice civile".

Fa presente che la disposizione, di cui all'articolo 11, dice: "La vigilanza per l'osservanza delle norme della presente legge e il controllo... sono esercitati dagli organi ed agenti dell'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste, dagli appartenenti al corpo armato di polizia e dagli agenti giurati della polizia locale".

Ritiene che il rilievo non possa riferirsi che agli organi dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Foreste e, pertanto, ad evitare ogni contestazione, propone che si sopprimano le parole "organi ed", mantenendo inalterata la rimanente formulazione del testo dell'articolo.

L'Assessore Per. Ind. FOSSON esprime parere che, nella lettera di risposta al Presidente della Commissione di Coordinamento, dovrebbe essere precisato, per quanto concerne il rilievo relativo all'articolo 2 - primo comma -, che il Consiglio aveva piena potestà di mantenere la dizione "sentita la Giunta" e che ha approvato la modifica richiesta solo per evitare nuove contestazioni.

Il Presidente, Sig. G. BREAN, pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di approvare l'emanazione della legge regionale recante norme per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle d'Aosta, nel testo approvato nell'adunanza delli 5 agosto 1954 (oggetto n. 83), con le modificazioni da lui proposte e sopra riportate.

IL CONSIGLIO

richiamata la propria deliberazione n. 83, in data 5 agosto 1954;

visti i rilievi formulati dal Presidente della Commissione di Coordinamento con lettera in data 13 settembre 1954, prot. n. 1996;

pur non concordando con i rilievi mossi dal Signor Presidente della Commissione di Coordinamento in merito al primo comma dell'articolo 11 del disegno di legge regionale di cui si tratta;

visti gli articoli 2 - lettera d) e 31 dello Statuto speciale della Regione, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi con votazione a scrutinio segreto (Consiglieri presenti e votanti numero diciotto);

Delibera

1) di approvare le seguenti modificazioni al disegno di legge regionale approvato con deliberazione consiliare n. 83, in data 5 agosto 1954, recante norme per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle d'Aosta:

a) articolo 2 (primo comma): le parole "après avoir entendu l'avis de la Junte" (testo francese) e "sentita la Giunta" (testo italiano) sono sostituite, rispettivamente, con le parole "sur avis favorable de la Junte" e "su parere favorevole della Giunta";

b) articolo 11: le parole "les organes et" (testo francese) e "organi ed" (testo italiano) sono soppresse;

c) articolo 12: il primo comma è sostituito dal seguente nuovo comma:

- (testo in francese) "Les contrevenants aux dispositions de la presente loi sont dénoncés à l'Autorité judiciaire et sont punis aux termes des dispositions du code pénal. Les amendes sont du ressort de la Région et sont versées au Caissier-percepteur de l'Administration régionale".

- (testo in italiano) "I contravventori alle norme della presente legge sono denunciati all'Autorità giudiziaria e sono puniti a mente delle sanzioni previste dal codice penale. Le ammende spettano alla Regione e sono versate al Cassiere esattore dell'Amministrazione regionale".

2) di approvare, ai sensi degli articoli 2 (lettera d) e 31 dello Statuto speciale della Regione, - promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, - la emanazione della seguente legge regionale recante norme per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle d'Aosta:

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PROJET DE LOI REGIONALE N. 5

Loi ................. n.

DISPOSITIONS POUR LA PROTECTION DE LA FLORE SPONTANEE EN VALLEE D'AOSTE

Le Conseil régional a approuvé;

Le Président de la Junte régionale

promulgue

la loi suivante:

Art. 1

La flore spontanée doit être protégée et respectée parce qu'elle participe à la création de la beauté naturelle des lieux et de l'aspect caractéristique de certaines zones et localités.

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE N. 5

Legge n.

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FLORA SPONTANEA NEL TERRITORIO DELLA VALLE D'AOSTA.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

La flora spontanea, in quanto concorre a creare la bellezza naturale dei luoghi e l'aspetto caratteristico di particolari zone e località, deve essere salvaguardata e rispettata.

Art. 2

Sur proposition faite par l'Assesseur régional à l'Agriculture et Forêts et sur avis favorable de la Junte, le Président de la Junte régionale approuve et modifie, par son arrêté, la liste des plantes spontanées qui sont déclarées protégées sur tout le territoire de la Région et des plantes spontanées déclarées protégées dans certaines zones et localités d'un intérêt touristique particulier.

Les arrêtés présidentiels d'approbation et de modification de la liste, citée au paragraphe précédent, seront publiés dans le Bulletin Officiel de la Région et placardés aux tableaux d'affichage de toutes les maisons communales de la Région.

Art. 2

Su proposta dell'Assessore regionale dell'Agricoltura e Foreste e su parere favorevole della Giunta, il Presidente della Giunta regionale approva e modifica, con suo decreto, l'elenco delle piante spontanee dichiarate protette in tutto il territorio della Regione e delle piante spontanee dichiarate protette in determinate zone e località di particolare interesse turistico.

I decreti presidenziali di approvazione e di modifica dell'elenco, di cui al precedente comma, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e sono affissi agli albi pretori dei Comuni della Regione.

Art. 3

En vertu des dispositions de l'article précédent, le Président de la Junte régionale peut déclarer protégées, d'après les articles 4 et suivants de la présente loi, toutes les plantes spontanées dans certaines zones d'intérét touristique particulier.

Art. 3

Con le norme di cui all'articolo precedente, il Presidente della Giunta regionale può dichiarare protette, ai sensi degli articoli 4 e seguenti della presente legge, tutte le piante spontanee in determinate limitate zone di particolare interesse turistico.

Art. 4

Afin de respecter les plantes spontanées reconnues protégées ou comprises dans la liste prévue par l'article précedent, il est interdit:

a) d'endommager, même partiellement, les plantes (rupture, déracinement, destruction);

b) d'extirper les racines, les rhizomes, les bulbes et les tubercules;

e) de cueillir dans un but lucratif, d'accaparement et de commerce (expédition, achat et vente) les plantes ou leurs parties (fleurs, racines, etc.);

d) de cueillir des fleurs pour un usage personnel en nombre supérieur à une douzaine d'exemplaires de chaque espèce de plantes protégées.

Art. 4

Ai fini del rispetto delle piante spontanee dichiarate protette o comprese nell'elenco di cui all'articolo precedente, sono vietati:

a) la manomissione, anche parziale, delle piante (rottura o sradicamento, distruzione);

b) l'estirpazione di radici, di rizomi, di bulbi e di tuberi;

c) la raccolta a scopo di lucro, l'incetta ed il commercio (spedizione, acquisto e vendita) delle piante e di parte di esse (fiori, radici, ecc.);

d) la raccolta di fiori per uso personale in numero superiore ad una dozzina di esemplari per ciascuna specie di piante protette.

Art. 5

Dans la zone du Parc National du Grand Paradis, comprise dans le territoire de la Vallée d'Aoste, on doit observer les défenses et les restrictions spéciales fixées par le règlement même du Parc National.

Art. 5

Nella zona del Parco Nazionale del Gran Paradiso, compresa nel territorio della Valle d'Aosta, sono osservati i particolari maggiori divieti o restrizioni stabiliti nel regolamento del Parco Nazionale stesso.

Art. 6

La cueillette, avec ou sans racines, rhizomes, bulbes et tubercules, des plantes spontanees qui ont été déclairées protégées, peut être autorisée exceptionnellement et dans une mesure limitée, avec le consentement des propriétaires des terrains;

a) dans des buts scientiflques ou didactiques:

b) pour des manifestations organisées à l'occasion des fêtes locales

e) pour l'usage médicamenteux et pour la distillation.

Art. 6

La raccolta, con o senza radici, rizomi, bulbi e tuberi, di piante spontanee dichiarate protette, può essere autorizzata in via eccezionale e in misura limitata, salvo il consenso dei proprietari dei fondi:

a) per scopi scientifici o didattici;

b) per manifestazioni organizzate in occasione di feste locali;

c) per uso medicamentoso o per distillazione.

Art. 7

L'autorisation pour la cueillette des plantes spontanées protégées est accordée au moyen d'un permis temporaire que délivrera, sur demande des intéressés, l'Assesseur régional à l'Agriculture et Forêts en accord avec l'Assesseur régional au Tourisme.

Ce permis, qui autorise la cueillette, est délivré seulement si de cette cueillette il ne résultera aucun dommage ou préjudice à la flore spontanée locale ni à aucune autre espèce de plantes spontanées protégées.

Art. 7

L'autorizzazione alla raccolta delle piante spontanee protette è data con speciale licenza temporanea da rilasciarsi, a domanda degli interessati, dall'Assessore regionale dell'Agricoltura e Foreste, d'intesa con l'Assessore regionale del Turismo.

La licenza per l'autorizzazione alla raccolta è rilasciata quando risulta che dalla raccolta non potrà derivare danno o pregiudizio alla flora spontanea locale né ad alcuna specie di piante spontanee protette.

Art. 8

Dans la demande pour obtenir le permis d'autorisation à la cueillette on doit préciser: le nom et le prénom, le domicile habituel, l'âge, l'occupation ou la profession du demandeur, le but de la cueillette et la discipline scientifique ou didactique à laquelle il s'adonne.

Dans le permis d'autorisation à la cueillette, en plus des notices dont il est question au paragraphe précédent, on doit aussi préciser: la durée de la validité de l'autorisation (qui ne doit jamais dépasser une année), la quantité et l'espèce de plantes qu'on peut cueillir, la zone ou la localité où est permise la cueillette et les conditions et prescriptions auxquelles est subordonnée cette dernière.

Art. 8

Nella domanda per il rilascio della licenza di autorizzazione alla raccolta debbono essere precisati: il cognome e il nome, la dimora abituale, l'età, l'occupazione o la professione del richiedente nonché lo scopo della raccolta ed il ramo scientifico o didattico cui si dedica il richiedente.

Nella licenza di autorizzazione alla raccolta. oltre alle notizie di cui al precedente comma, debbono essere precisati anche: la durata di validità dell'autorizzazione, comunque non mai superiore ad un anno, la quantità e la specie di piante che possono essere raccolte, la zona o la località in cui è ammessa la raccolta ed eventuali condizioni e prescrizioni alle quali è subordinata la raccolta.

Art. 9

Pour la cueillette des plantes spontanées officinales et médicinales, - qui est subordonnée à l'observation des dispositions et prescriptions prévues par des lois spéciales et des règlements de caractère général, - il faut une autorisation donnée par un permis temporaire special que l'Assesseur régional a l'Agriculture et Forêts délivrera d'après les modalités prévues par les précédents articles 7 et 8.

Art. 9

Per la raccolta delle piante spontanee officinali e medicinali, - subordinata all'osservanza delle disposizioni e prescrizioni previste da speciali leggi e regolamenti di carattere generale -, è necessaria l'autorizzazione data con speciale licenza temporanea da rilasciarsi dall'Assessore regionale dell'Agricoltura e Foreste, secondo le modalità previste dai precedenti articoli 7 e 8.

Art. 10

Pour la cueillette de plantes spontanées, dont la protection est déclarée, de plantes officinales et médicinales, les ramasseurs doivent porter sur eux et présenter le permis d'autorisation à la demande des organes et des agents chargés de la surveillance et du contrôle pour le respect des dispositions de la présente loi.

Art. 10

Per la raccolta di piante spontanee dichiarate protette e di piante spontanee officinali e medicinali, i raccoglitori debbono recare seco e presentare in visione la licenza di autorizzazione a richiesta degli organi ed agenti incaricati della vigilanza e del controllo per l'osservanza delle norme della presente legge.

Art. 11

La surveillance pour l'observation des dispositions de la présente loi et le contrôle sur la possession du permis d'autorisation de la cueillette des plantes spontanées, dont il est question aux articles précédents, sont exercés par les agents de l'Assessorat régional à l'Agricolture et Forêts, par ceux qui appartiennent aux Corps Armés de Police et par les agents assermentés de la Police locale.

Art. 11

La vigilanza per l'osservanza delle norme della presente legge ed il controllo sul possesso delle licenze di autorizzazione alla raccolta delle piante spontanee, di cui ai precedenti articoli, sono esercitati dagli agenti dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Foreste, dagli appartenenti ai Corpi Armati di Polizia e dagli agenti giurati della Polizia locale.

Art. 12

Les contrevenants aux dispositions de la présente loi sont dénoncés à l'Autorité judiciaire et sont punis aux termes des dispositions du code pénal. Les amendes sont du ressort de la Région et sont versées au Caissier-Percepteur de l'Administration régionale.

Aux contrevenants récidivistes on ne délivrera plus de permis d'autorisation pour la cueillette pendant cinq ans et on leur retirera le permis délivré.

Dans le cas de contravention certifiée, les agents doivent aussi procéder à la saisie des plantes ou du matériel ramassé abusivement.

Les agents, en transmettant les plaintes et les procès verbaux des contraventions à l'Autorité judiciaire, doivent en faire part à l'Assessorat régional à l'Agriculture et Forêts.

Art. 12

I contravventori alle norme della presente legge sono denunciati all'Autorità giudiziaria e sono puniti a mente delle sanzioni previste dal Codice penale. Le ammende spettano alla Regione e sono versate al Cassiere-Esattore dell'Amministrazione regionale.

Ai contravventori recidivi non può essere rilasciata licenza di autorizzazione alla raccolta per almeno cinque anni e viene ritirata la licenza eventualmente già rilasciata.

In caso di accertata contravvenzione, gli agenti scopritori debbono anche procedere al sequestro delle piante o del materiale raccolto abusivamente.

Gli agenti scopritori, nel trasmettere le domande e i verbali delle contravvenzioni all'Autorità giudiziaria, debbono darne notizia all'Assessorato regionale all'Agricoltura e Foreste.

Art. 13

La conciliation, en voie administrative, des contraventions aux dispositions de la présente loi est admise.

Les sommes versées au Caissier-Percepteur régional, à titre d'amende pour des contraventions aux dispositions de la présente loi, appartiennent à la Région.

Un tiers du revenu annuel des amendes, citéès à l'alinéa précédent, est assigné à un fonds spécial pour décerner des prix de diligence à attribuer aux agents qui aient contribué à la constatation des contraventions.

Art. 13

È ammessa la conciliazione, in via amministrativa, delle contravvenzioni alle disposizioni della presente legge.

Le somme versate al Cassiere-Esattore regionale, a titolo di ammenda per contravvenzioni alle norme della presente legge, spettano alla Regione.

Un terzo del provento annuo delle ammende, di cui al comma precedente, è accantonato su un fondo speciale per il conferimento di premi di diligenza da conferirsi agli agenti che abbiano contribuito all'accertamento delle contravvenzioni.

Art. 14

Dans les écoles publiques de tout ordre et degré et dans les collèges de la Vallée d'Aoste on doit, chaque année, illustrer les raisons et les buts des dispositions en vigueur en matière de protection de la flore spontanée.

Art. 14

Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e nei collegi della Valle d'Aosta debbono essere, ogni anno, illustrate le ragioni e gli scopi delle norme vigenti in materia di protezione della flora spontanea.

Art. 15

Dans le cas d'infractions, le propriétaire du terrain dans lequel on fait la cueillette de plantes spontanées protégées est autorisé, lui-même et au moyen de personnes chargées par lui, de faire suspendre la cueillette et à signaler les infractions aux dispositions en vigueur pour la protection des plantes au plus proche poste de Police.

Art. 15

In caso di infrazione, il proprietario del fondo in cui avviene la raccolta di piante spontanee protette è autorizzato, egli stesso e per mezzo dei suoi incaricati, a far sospendere la raccolta e a segnalare le infrazioni alle norme vigenti per la protezione delle piante stesse al più vicino posto di Polizia.

Art. 16

La présente loi entrera en vigueur le quinzième jour successif à celui de sa pubblication dans le Bulletin Officiel de la Région.

La présente loi sera insérée dans le Recueil Officiel des lois et des règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste et sera publiée dans le Bulletin Officiel de la Région.

La promulgation de la présente loi sera communiquée sur le Journal Officiel de la République Italienne.

Quiconque en a l'obbligation est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région.

Aoste,.......

Art. 16

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta,.......

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