Objet du Conseil n. 135 du 21 septembre 1954 - Verbale

OGGETTO N. 135/54 - DETERMINAZIONE DELLE COMPETENZE VARIE DOVUTE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE IN APPLICAZIONE DEI MIGLIORAMENTI ECONOMICI PREVISTI DALLE LEGGI 8 APRILE 1952, N. 212, E 2 MARZO 1954, N. 19, NONCHÉ DAL DECRETO P.R. 11 LUGLIO 1952, N. 767 - DELEGA ALLA GIUNTA.

L'Assessore Per. Ind. FOSSON riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di determinazione delle competenze varie dovute al personale dell'Amministrazione regionale, in applicazione dei miglioramenti economici previsti dalle leggi 8 aprile 1952, n. 212, e 2 marzo 1954, n. 19, nonché dal Decreto P.R. 11 luglio 1952, n. 767, relazione che è stata trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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"Con legge 8 aprile 1952, n. 212, parzialmente modificata con legge 2 marzo 1954, n. 19, furono emanate disposizioni recanti miglioramenti economici, con effetti a decorrere dal 1° luglio 1951, a favore del personale dello Stato e degli Enti pubblici, estensibili al personale degli Enti locali mediante adozione di apposite deliberazioni.

Con successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 767, in data 11 luglio 1952, furono emanate disposizioni intese a modificare il trattamento economico del predetto personale in vigore al 31 dicembre 1951, in relazione alla prevista abolizione della facoltà di assunzione a carico dello Stato e degli Enti pubblici della spesa per ritenute gravanti sulle retribuzioni del personale per imposte erariali e del conseguente trasferimento, a carico del personale, dell'onere relativo alle predette ritenute per imposte erariali.

I provvedimenti di cui si tratta comportavano, praticamente, l'applicazione di effettivi miglioramenti economici degli emolumenti netti a decorrere dal 1° luglio 1951 e di un aumento delle sole competenze di organico al lordo delle ritenute per imposte in vigore al 31 dicembre 1951, restando pressochè invariate le competenze da liquidarsi al netto con il ripristino delle ritenute per imposte erariali a decorrere dal 1° gennaio 1952.

L'Amministrazione regionale, in applicazione delle predette disposizioni di legge, avrebbe dovuto approvare, con legge regionale, nuove tabelle organiche degli emolumenti annui spettanti al personale.

Senonchè la tabella organica dei servizi e del personale dell'Amministrazione regionale, approvata dal Consiglio con deliberazione n. 127, in data 9 novembre 1950, non potè avere applicazione in seguito alla nota impugnativa governativa della legge regionale con cui fu approvata la tabella stessa.

La Giunta regionale, in attesa dell'approvazione e dell'entrata in vigore della predetta tabella, dovette limitarsi a concedere al personale, con deliberazione n. 770, in data 28 maggio 1952, acconti temporanei mensili sui previsti miglioramenti economici, salvo conguaglio di somme in sede di applicazione delle disposizioni di legge sopra richiamate.

Gli acconti concessi non erano comprensivi della maggiorazione prevista dalle successive norme del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, concernente il ripristino delle ritenute per imposte erariali a carico del personale, maggiorazioni che, fra l'altro, dovrebbero essere operative su tutte indistintamente le competenze attribuite ad ogni dipendente a seconda del grado e della anzianità (con aumenti periodici relativi).

La ritardata applicazione delle norme di legge sui miglioramenti economici e la concessione di acconti mensili sui miglioramenti stessi comportano alcuni inconvenienti e pregiudizi di carattere contabile-amministrativo con sfavorevoli ripercussioni sulla posizione del personale agli effetti della pensione, in quanto la Cassa di Previdenza per le pensioni dei dipendenti degli Enti locali tiene conto, agli effetti del trattamento economico pensionabile, dei soli emolumenti di organico, con esclusione degli acconti e delle indennità provvisorie, anche se conguagliabili all'atto dell'approvazione dei previsti miglioramenti economici.

In effetti, alla data odierna, gli emolumenti di organico conteggiati a favore del personale, anche ai fini della liquidazione delle pensioni, sono tuttora quelli di organico in vigore alla data del 1° giugno 1947, assegni di gran lunga inferiori a quelli spettanti attualmente al personale in applicazione delle vigenti norme di legge. Ne derivano difficoltà per l'espletamento delle pratiche di collocamento in pensione del personale, al quale le pensioni sono attualmente concesse e liquidate in misura mensile sensibilmente inferiore a quella spettante.

Per poter dare pratica applicazione alle predette norme di legge sui miglioramenti economici al personale, si rende necessario di modificare, con effetti a decorrere dal 1° luglio 1951, il capoverso lettera a) del n. 4 della parte dispositiva della deliberazione consiliare n. 21, in data 22 febbraio 1950, concernente il conguaglio con eventuali assegni ed indennità ad personam e con eventuali indennità di funzione da concedersi ai sensi di legge della indennità fissa mensile integrativa (di Lire 5.000 per gli impiegati e di L. 7.000 per i salariati) concessa al personale regionale.

Infatti, operando il predetto conguaglio, il personale regionale, particolarmente quello appartenente ai gradi inferiori, non potrebbe fruire neanche dell'aumento minimo previsto dall'articolo 1° - secondo comma - della Legge 8 aprile 1952, n. 212, in quanto l'intero importo dell' assegno perequativo previsto dalla predetta legge verrebbe assorbito dalla indennità integrativa mensile concessa con la deliberazione consiliare n. 21, in data 22 febbraio 1950.

Allo scopo di assicurare la pratica applicazione delle norme di legge concernenti i miglioramenti economici e per evitare che il personale regionale, specie quello appartenente ai gradi inferiori, debba rimborsare all'Amministrazione gran parte degli acconti a suo tempo concessi con deliberazione di Giunta n. 770, in data 28 maggio 1952, le disposizioni previste dal capoverso lettera a) del punto 4 della parte dispositiva della deliberazione consiliare n. 21, in data 21 febbraio 1950, dovrebbero essere modificate, con effetti a decorrenza dal 1° luglio 1951, nel modo seguente:

"a) sia conguagliabile e assorbibile con eventuali assegni o indennità spettanti ad personam per differenze di stipendio o di salario".

Quanto sopra premesso

SI PROPONE

che il Consiglio regionale

in attesa dell'applicazione e dell'entrata in vigore della tabella organica approvata con deliberazione consiliare n. 127, in data 9 novembre 1950, e della conseguente possibilità di approvazione, con legge regionale, di nuove tabelle degli emolumenti annui di organico spettanti al personale con effetti a decorrere rispettivamente dal 1° luglio 1951 e dal 1° gennaio 1952;

allo scopo di regolarizzare contabilmente e agli effetti tributari e previdenziali il trattamento economico del personale regionale, in applicazione delle leggi 8 aprile 1952, n. 212 e 2 marzo 1954, n. 19 nonché del Decreto P.R. 11 luglio 1952, n. 767 e salvo e impregiudicato ogni conguaglio di somme da operarsi in sede di entrata in vigore delle nuove tabelle organiche e di sistemazione del personale regionale;

Deliberi

1°) di approvare la seguente tabella (allegato A), formante parte integrante della presente deliberazione, recante gli emolumenti di organico spettanti, con effetti a decorrere dal 1° luglio 1951, alle varie categorie del personale dell'Amministrazione regionale di cui alla tabella organica approvata con deliberazione consiliare n. 127, in data 9 novembre 1950;

2°) di approvare la seguente tabella (allegato B), formante parte integrante della presente deliberazione, recante gli emolumenti di organico spettanti, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 1952, alle varie categorie del personale dell'Amministrazione regionale di cui alla tabella organica approvata con deliberazione consiliare n. 127, in data 9 novembre 1950;

3°) di delegare alla Giunta regionale l'adozione di ogni provvedimento deliberativo di esecuzione per l'applicazione, a favore del personale, degli emolumenti previsti nelle tabelle Allegato A) e Allegato B), di cui ai precedenti numeri 1 e 2 e per i conguagli di somme da operarsi sugli acconti già corrisposti sui futuri miglioramenti economici nonché per i conguagli di somme da operarsi in sede di entrata in vigore della tabella organica approvata con deliberazione consiliare n. 127, in data 9 novembre 1950 e delle successive modificazioni alla tabella organica stessa;

4°) di modificare nel modo seguente, con effetti a decorrere dal 1° luglio 1951, la disposizione prevista al capoverso a) del punto n. 4 della parte dispositiva della deliberazione consiliare n. 21, in data 22 febbraio 1950, concernente il conguaglio della indennità fissa mensile integrativa, a suo tempo concessa al personale dell'Amministrazione regionale: "a) sia conguagliabile e assorbibile con eventuali assegni e indennità spettanti ad personam al personale per differenze di stipendio o di salario".

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(Seguono le tabelle A) e B) riportate in calce alla parte dispositiva della presente deliberazione)

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L'Assessore Per. Ind. FOSSON rileva che trattasi di estendere al personale dipendente, con effetti a decorrere dal 1° luglio 1951, i miglioramenti economici previsti dalla legge 8 aprile 1952, n. 212, a favore del personale dello Stato e degli Enti pubblici, estensibili al personale degli Enti locali mediante adozione di apposita deliberazione, modificando la tabella degli emolumenti approvati dal Consiglio regionale con deliberazione consiliare n. 20 del 22 febbraio 1950.

Comunica che l'aggiornamento delle retribuzioni è necessario sia per i dipendenti in attività di servizio che per il personale già collocato a riposo, la cui pensione è calcolata e corrisposta dalla Cassa di Previdenza in base agli emolumenti di organico, con esclusione degli acconti e delle indennità provvisorie, anche se conguagliabili all'atto dell'approvazione dei previsti miglioramenti economici.

Fa presente che il decreto del Presidente della Repubblica n. 767, in data 11 luglio 1952, contempla la modificazione del trattamento economico lordo in vigore al 31 dicembre 1951, nel senso che viene concesso un aumento delle sole competenze di organico al lordo delle ritenute per imposte in vigore al 31 dicembre 1951, restando quindi pressochè invariate le competenze da liquidarsi al netto col ripristino delle ritenute per imposte erariali a decorrere dal 1° gennaio 1952, in quanto l'onere relativo alle ritenute per imposte erariali viene trasferito a carico del personale.

Fa presente che nella tabella A) sono indicate le competenze varie dovute al personale in applicazione dei miglioramenti economici previsti dalla legge 8 aprile 1952, n. 212, e che nella tabella B) sono indicate le competenze varie dovute al personale in applicazione della maggiorazione di assegni lordi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, aventi effetto dal 10 gennaio 1952.

Rileva, infine, che al n. 4 della relazione sopra riportata si propone: "di modificare nel modo seguente, con effetti a decorrere dal 1° luglio 1951, la disposizione prevista al capoverso a) del punto n. 4 della parte dispositiva della deliberazione consiliare n. 21, in data 22 febbraio 1950, concernente il conguaglio della indennità fissa mensile integrativa, a suo tempo concessa al personale dell'Amministrazione regionale: "a) - sia conguagliabile e assorbibile con eventuali assegni e indennità spettanti "ad personam" al personale per differenze di stipendio o di salario".

Rammenta che la disposizione di cui al n. 4 della deliberazione consiliare n. 21, in data 22 febbraio 1950, stabilisce che l'indennità integrativa fissa mensile, - di Lire 5 mila per gli impiegati e di Lire 7 mila per i salariati -, è conguagliabile ed assorbibile con eventuali assegni o indennità spettanti "ad personam" per differenze di stipendio o di salario nonché "con eventuale indennità di funzione da corrispondersi ai sensi di disposizioni generali emanate a favore dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici locali".

Precisa che l'approvazione della modificazione proposta comporterebbe un effettivo miglioramento delle retribuzioni del personale ed osserva che la Giunta non ha avuto la possibilità, nelle ultime sedute, di approfondire la questione. Propone, pertanto, che il Consiglio approvi le tabelle allegato A) e allegato B) e deleghi alla Giunta regionale di decidere in merito alla eventuale modificazione o soppressione, con effetti a decorrere dal 1° luglio 1951, della disposizione limitativa prevista al capoverso lettera a) del punto n. 4 della parte dispositiva della deliberazione consiliare n. 21, in data 22 febbraio 1950.

Fa presente che, in base alle ultime determinazioni e proposte della Giunta, le tabelle di cui si tratta risultano rettificate e proposte come segue per quanto concerne la determinazione delle qualifiche e dei posti del personale compreso fra il grado IV ed il grado X-IX del personale statale assimilabile:

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Segretario generale

grado IV

Vice Segretario generale e Ispettore ai Comuni

" V - IV

Capo Divisione - Gruppo A

" V

Vice Capi Divisione - Gruppo A

" VI

Primi Segretari - Gruppo A

" VI

Capo Divisione - Gruppo B

" VI

Capi Servizio - Gruppo A

" VI

Direttori sezioni - Gruppo A

" VI

Chimica e Medica - Gruppo A

" VI

Vice Capo Divisione - Gruppo B

" VII

Ingegneri - Esperto zootecnico e Segretari I classe - Gruppo A

" VII

Segretari I classe - Gruppo B

" VIII - VII

Segretari II classe - Esperto agrario e Archivista capo

" IX - VIII

Applicati di I classe e Marescialli Maggiori (Servizio Forestale)

" X - IX

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Precisa che, per quanto concerne gli assegni base di organico, le tabelle allegato A e allegato B sono state compilate in base alle tabelle predisposte dallo Stato, con la sola variante concernente l'istituzione di gradi intermedi per alcune categorie di personale.

Il Consigliere Signora RONC DESAYMONET ritiene che l'approvazione da parte del Consiglio delle competenze indicate negli allegati A e B corrisponda alle aspettative del personale. Osserva però che i dipendenti, fra i quali ve ne sono di quelli che hanno una anzianità di servizio di 12, 15, 20 e più anni, si lamentano del fatto che non sono ancora inquadrati a ruolo e che, quindi, non possono lavorare con la dovuta serenità anche perché, se tale stato di cose dovesse permanere, non sanno quale trattamento di quiescenza sarà loro riservato all'atto del collocamento in pensione.

Precisa che è necessario addivenire al più presto alla sistemazione in ruolo del personale che ne ha acquisito il diritto, affinché i dipendenti abbiano la sicurezza del posto e possano lavorare con serena tranquillità.

Chiede se l'Amministrazione regionale abbia la possibilità di provvedere al più presto all'inquadramento a ruolo del personale.

L'Assessore Per. Ind. FOSSON rammenta che la questione del regolamento organico per i servizi e per il personale dell'Amministrazione regionale è stata ampiamente discussa, a suo tempo, dal Consiglio che ha approvato, con legge regionale, il regolamento di cui si tratta.

Ricorda che detta legge è stata impugnata dagli organi governativi centrali, per cui non è possibile, per il momento, addivenire alla sistemazione a ruolo del personale che ne avrebbe acquisito il diritto. Fa presente che, mancando l'approvazione del regolamento organico, non si è potuto corrispondere al personale gli interi emolumenti di organico, ma osserva che, praticamente, con gli acconti concessi, a tutt'oggi, salvo conguaglio, il personale ha all'incirca la retribuzione che gli spetterebbe se il regolamento fosse approvato.

Il Consigliere Signora RONC-DESAYMONET pone in rilievo che i dipendenti regionali si lamentano del fatto che, dopo molti anni di servizio, non hanno ancora la garanzia dell'impiego, mentre, invece, per quanto concerne i dipendenti dello Stato la questione è ormai superata.

Propone che si intervenga nuovamente presso il Governo onde ottenere la sollecita definizione della questione del regolamento organico.

Il Consigliere Geom. G. NICCO si richiama a quanto detto dal Consigliere Signora Ronc-Désaymonet e dichiara che i Consiglieri del gruppo social-comunista protestano vivamente contro il Governo per la mancata approvazione del regolamento organico del personale e dei servizi dell'Amministrazione regionale, il che ha impedito che, a tutt'oggi, i dipendenti regionali, a differenza del personale statale, siano inquadrati a ruolo.

Rileva che i dipendenti dell'Amministrazione regionale, anche se hanno all'incirca il trattamento economico che loro spetta, non hanno però la sicurezza dell'impiego, condizione indispensabile per poter lavorare con tranquillità e con serenità.

Constata che di ciò deve essere fatta colpa non già alla Giunta regionale ma agli organi centrali ed osserva che bisogna fare sapere al Governo che gli Amministratori della Regione sono molto spiacenti di dover constatare che, a causa dell'impugnativa della legge regionale concernente il regolamento organico, i dipendenti regionali, che sono i collaboratori degli Amministratori, non possono essere inquadrati a ruolo.

L'Assessore Per. Ind. FOSSON precisa che la Giunta condivide pienamente il punto di vista espresso dal Consigliere Geom. G. Nicco per quanto concerne la protesta da elevarsi nei confronti degli organi centrali. Fa presente che la Giunta ha fatto ogni pressione possibile per ottenere l'approvazione del regolamento organico da parte dei predetti organi centrali.

Sottolinea che la Regione ha potestà legislativa primaria, ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto, per quanto concerne l'ordinamento degli uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e lo stato giuridico ed economico del personale. Rileva che la questione è, quindi, di specifica competenza del Consiglio ed osserva che una delle prime leggi approvate dal Consiglio regionale è appunto quella relativa al regolamento organico.

Il Consigliere Geom. G. NICCO osserva che la presa di posizione contraria, sia nella questione di cui si tratta che in altre, da parte del Governo, non data solo da poco tempo, ma si è manifestata già da circa quattro anni e, cioè, quando fra i tre gruppi consiliari vi era ancora il pieno accordo in tali questioni.

Il Consigliere Sig.ra RONC-DESAYMONET precisa che, effettivamente, da parte del Governo vi è stato un boicottaggio sistematico nei confronti dell'Amministrazione regionale.

Pone in rilievo che la collaborazione e la buona volontà del personale costituiscono l'ingranaggio che fa funzionare bene l'Amministrazione regionale e ritiene che si debba protestare e mettere in evidenza l'ingiustizia di cui sono vittime i dipendenti regionali per la mancata approvazione del regolamento organico.

Il Presidente, Sig. G. BREAN, invita il Consiglio a procedere alla votazione, per alzata di mano, per l'approvazione delle proposte della Giunta di cui ai numeri 1, 2 e 3 della relazione soprariportata e a delegare alla Giunta regionale ogni decisione in merito alla eventuale modificazione o soppressione, con effetti a decorrere dal 1° luglio 1951, della disposizione limitativa prevista al capoverso lettera a) del punto n. 4 della parte dispositiva della deliberazione consiliare n. 21, in data 22 febbraio 1950.

IL CONSIGLIO

in attesa della entrata in vigore e dell'applicazione della tabella organica approvata con deliberazione consiliare n. 127, in data 9 novembre 1950, e della conseguente possibilità di approvazione, con legge regionale, di nuove tabelle degli emolumenti annui di organico spettanti al personali con effetti a decorrere rispettivamente dal 1° luglio 1951 e dal 1° gennaio 1952;

allo scopo di regolarizzare agli effetti contabili, amministrativi e previdenziali il trattamento economico spettante al personale regionale, in applicazione delle leggi 8 aprile 1952, n. 212, e 2 marzo 1954 n. 19, nonché del Decreto P.R. 11 luglio 1952, n. 767;

salvo ed impregiudicato ogni conguaglio di somme da operarsi in sede di applicazione delle nuove tabelle organiche e di sistemazione del personale regionale;

ad unanimità di voti (Consiglieri presenti e votanti numero diciotto);

Delibera

1) di approvare la seguente tabella (Allegato A), formante parte integrante della presente deliberazione, recante gli emolumenti di organico spettanti, con effetti decorrere dal 10 luglio 1951, alle varie categorie del personale dell'Amministrazione regionale di cui alla tabella organica approvata con deliberazione consiliare n. 127, in data 9 novembre 1950;

2) di approvare la seguente tabella (Allegato B), formante parte integrante della presente deliberazione, recante gli emolumenti di organico spettanti, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 1952, alle varie categorie del personale dell'Amministrazione regionale di cui alla tabella organica approvata con deliberazione consiliare n. 127, in data 9 novembre 1950;

3) di delegare alla Giunta regionale l'adozione di ogni provvedimento deliberativo di esecuzione per l'applicazione, a favore del personale, degli emolumenti previsti nelle tabelle allegato A) e allegato B), di cui ai precedenti numeri 1 e 2 e per i conguagli di somme da operarsi sugli acconti già corrisposti sui futuri miglioramenti economici nonché per i conguagli di somme da operarsi in sede di entrata in vigore della tabella organica approvata con deliberazione consiliare n. 127, in data 9 novembre 1950, e delle successive modificazioni alla tabella organica stessa;

4) di delegare alla Giunta regionale di decidere in merito alla eventuale modificazione o soppressione, con effetti a decorrere dal 1° luglio 1951, della disposizione limitativa prevista al capoverso lettera A) del punto n. 4) della parte dispositiva della deliberazione consiliare n. 21 in data 22 febbraio 1950, concernente il conguaglio della indennità fissa integrativa mensile, concessa al personale regionale, con altri asegni e indennità.

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ALLEGATO A

DETERMINAZIONE DELLE COMPETENZE VARIE DOVUTE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE IN APPLICAZIONE DEI MIGLIORAMENTI ECONOMICI PREVISTI DALLA LEGGE 8-4-1952 N. 212 E DALLA LEGGE 2-3-1954 N. 46 AVENTI EFFETTO DALL'1-7-1951.

QUALIFICA

Grado statale di

assimilazione

STIPENDI PENSIONABILI ANNUI

Anni necessari per ottenere aumento

Assegno pereq. o indenn. di funzione

Premio giornaliero di presenza

Compenso lavoro straordinario

Iniziali

al 1°

aumento

al 2°

aumento

Al 3°

aumento

Al 4°

aumento

diurno

notturno

IMPIEGATI

- Segretario generale

IV

1.070.000

1.100.000

1.140.000

-------

--------

4

18.000

460

491

536

- Vice Segretario gen. e Ispettore ai Comuni

V-IV

890.000

972.000

1.055.000

-------

--------

4

16.600

405

434

473

- Capi Divisione - Gruppo A

V

790.000

820.000

850.000

-------

-------

4

15.000

342

368

401

- Vice Capi Divisione - Gruppo A

- Primi Segretari - Gruppo A

- Capo Divisione - Gruppo B

VI

615.000

696.000

778.000

-------

-------

4

13.800

291

314

342

- Capi servizio - Gruppo A

- Direttori sezioni Chimica e Medica - Gruppo A

VI

615.000

696.000

778.000

-------

-------

4

13.100

291

314

342

- Vice Capo Div. - Gruppo B

- Ingegneri - Esperto - zootecnico e Segretari 1a classe - Gruppo A

VII

507.000

558.000

610.000

-------

-------

4

11.600

233

253

276

- Segretari 1a classe - Gruppo B

VIII-VII

437.000

486.000

534.000

-------

-------

4

7.700

203

222

242

- Segretari 2a classe - Esperto agrario e Archivista capo

IX-VIII

361.000

385.000

408.000

455.000

-------

4

5.600

168

185

202

- Applicati di 1a classe e Marescialli Maggiori (Servizio Forestale)

X-IX

282.000

309.000

335.000

361.000

387.000

2

3.650

140

156

170

- Applicati di 2a classe - stenodattilografe - controllori zootecnici

XI-X

215.000

237.000

260.000

283.000

306.000

2

3.200

109

123

134

- Dattilografe applicate

- Prima ostetrica

XII-XI

175.000

192.000

207.000

221.000

237.000

2

3.000

87

100

109

- Seconda ostetrica

- dattilografe - telefonista

XIII-XII

153.000

164.000

173.000

183.000

192.000

2

2.950

73

85

93

- Primario ostetrico

XIII

153.000

164.000

173.000

-------

-------

4

2.100

69

81

88

- Marescialli capi (servizio forestale)

X-IX

253.000

280.000

307.000

334.000

361.000

2

3.650

128

144

157

- Marescialli ordinari (servizio forestale)

XI-X

220.000

239.000

258.000

277.000

296.000

2

3.200

108

122

133

- Insegnante scuola materna

XIII-XII

169.000

180.000

191.000

202.000

213.000

2

3.000

80

93

101

SALARIATI

- Usciere Capo

subalterni

200.000

210.000

220.000

-------

-------

3

4.000

88

89

97

- Autista capo garage - autisti meccanici - Vigili sanitari

- Capi cantonieri e operai specializzati

"

192.000

194.000

198.000

-------

-------

4

3.000

82

83

90

- Uscieri - Cantonieri - operai aiuto officina - Guardie forestali - Infermiere capi sala (Religiose) - Giardinieri

"

169.000

174.000

179.000

184.000

189.000

4

2.200

75

77

84

- Inserviente e infermiere

"

149.000

155.000

160.000

164.000

166.000

4

2.100

67

69

75

- Custodi ai Castelli

"

126.000

133.000

138.000

144.000

149.000

4

2.000

58

61

67

- Bambinaie

"

118.000

121.000

124.000

127.000

130.000

4

1.900

52

56

61

- Brigadieri (servizio forestale)

"

201.000

215.000

229.000

244.000

259.000

4

4.000

96

96

105

- Vice Brigadiere (servizio forestale)

"

188.000

199.000

210.000

221.000

232.000

4

3.000

88

89

97

- Guardie scelte (servizio forestale)

"

184.000

193.000

202.000

211.000

220.000

4

2.900

85

86

93

______

ALLEGATO B

DETERMINAZIONE DELLE COMPETENZE VARIE DOVUTE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE IN APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DI ASSEGNI PREVISTA DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 LUGLIO 1952 N. 767 AVENTE EFFETTO DAL l° GENNAIO 1952.

QUALIFICA

Grado statale di assimilazione

STIPENDI PENSIONABILI ANNUI

anni necessari per ottenere aumento

Assegno pereq. o indenn. di funzione

Premio giornaliero di presenza

Compenso lavoro straordinario

Iniziali

al 1° aumento

al 2° aumento

al 3°' aumento

al 4° aumento

diurno

notturno

IMPIEGATI

- Segretario generale

IV

1.150.500

1.184.000

1.228.500

-------

-------

4

20.110

521

552

600

- Vice Segretario gen. e Ispettore ai Comuni

V-IV

945.000

1.037.500

1.130.500

-------

-------

4

18.540

456

484

525

- Capi Divisione - Gruppo A

V

838.000

871.500

905.000

-------

-------

4

16.760

383

408

443

- Vice Capi Divisione - Gruppi A

- Primi Segretari - Gruppo A

- Capo Divisione - Gruppo B

VI

649.000

729.000

821.000

-------

-------

4

15.420

322

345

375

- Capi servizio - Gruppo A

- Direttori sezioni chimica e medica - Gruppo A

VI

649.000

729.000

821.000

--------

--------

4

14.630

322

345

375

- Vice Capo Divisione - Gruppo B

- Ingegneri - Esperto zootecnico e Segretari la classe - Gruppo A

VII

533.500

587.500

642.500

--------

--------

4

12.350

258

278

302

- Segretari 1a classe - Gruppo B

VIII-VII

459.000

510.500

562.000

-------

-------

4

8.200

224

243

264

- Segretari 2a classe - Esperto agrario e Archivista Capo

IX-VIII

378.000

403.000

428.000

478.000

-------

4

5.970

185

202

220

- Applicati di 1a classe e Marescialli Maggiori (servizio forestale)

X-IX

294.000

322.500

350.000

378.000

405.500

2

3.890

154

170

185

-Applicati di 2a classe

- stenodattilografe - controllori

zootecnici - Direttrice amministrativa (religiosa)

XI-X

222.500

246.000

270.000

294.500

319.500

2

3.410

119

134

145

-Dattilografe applicate - Prima ostetrica

XII-XI

180.000

198.000

213.500

229.000

246.000

2

3.200

94

107

117

- Dattilografe - telefonista - Seconda ostetrica

XIII-XII

156.500

168.500

178.000

188.000

198.000

2

3.140

78

91

99

- Primario ostetrico

XIII

156.500

168.500

178.000

-------

-------

4

2.240

74

87

94

- Marescialli capi (servizio forestale)

X-IX

263.000

291.500

320.000

349.000

378.000

2

3.890

141

156

170

-Marescialli ordinari (servizio forestale)

XI-X

227.500

247.500

268.000

288.000

308.500

2

3.410

118

132

144

-Insegnante Scuola Materna

XIII-XII

173.500

185.000

196.500

208.500

220.000

2

3.200

87

100

108

SALARIATI

- Usciere capo

subalterni

206.600

217.400

228.000

-------

-------

3

4.260

96

96

104

- Autista capo garage - autisti meccanici - Vigili sanitari - capi cantonieri e operai specializzati

"

198.200

200.200

204.400

-------

-------

4

3.200

89

89

97

- Uscieri - cantonieri - operai aiuto officina - Guardie forestali - infermiere capi sala (religiose) - giardiniere

"

173.600

179.000

184.400

189.600

195.000

4

2.350

81

82

90

- Inservienti e infermiere

"

152.400

158.800

164.000

168.400

170.600

4

2.240

72

74

80

- Custodi ai Castelli

"

128.000

135.400

140.600

147.000

152.400

4

2.130

62

65

71

- Bambinaie

"

118.800

122.000

125.200

128.400

131.600

4

2.030

55

59

64

- Brigadiere (servizio forestale)

"

207.200

223.200

237.000

253.000

269.000

4

4.260

105

104

113

- Vice Brigadiere (servizio forestale)

"

193.400

204.600

216.800

228.600

240.200

4

3.200

96

95

104

- Guardie scelte (servizio forestale)

"

189.000

198.800

208.400

217.800

227.400

4

3.090

92

92

99

______