Objet du Conseil n. 135 du 21 septembre 1954 - Verbale
OGGETTO N. 135/54 - DETERMINAZIONE DELLE COMPETENZE VARIE DOVUTE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE IN APPLICAZIONE DEI MIGLIORAMENTI ECONOMICI PREVISTI DALLE LEGGI 8 APRILE 1952, N. 212, E 2 MARZO 1954, N. 19, NONCHÉ DAL DECRETO P.R. 11 LUGLIO 1952, N. 767 - DELEGA ALLA GIUNTA.
L'Assessore Per. Ind. FOSSON riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di determinazione delle competenze varie dovute al personale dell'Amministrazione regionale, in applicazione dei miglioramenti economici previsti dalle leggi 8 aprile 1952, n. 212, e 2 marzo 1954, n. 19, nonché dal Decreto P.R. 11 luglio 1952, n. 767, relazione che è stata trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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"Con legge 8 aprile 1952, n. 212, parzialmente modificata con legge 2 marzo 1954, n. 19, furono emanate disposizioni recanti miglioramenti economici, con effetti a decorrere dal 1° luglio 1951, a favore del personale dello Stato e degli Enti pubblici, estensibili al personale degli Enti locali mediante adozione di apposite deliberazioni.
Con successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 767, in data 11 luglio 1952, furono emanate disposizioni intese a modificare il trattamento economico del predetto personale in vigore al 31 dicembre 1951, in relazione alla prevista abolizione della facoltà di assunzione a carico dello Stato e degli Enti pubblici della spesa per ritenute gravanti sulle retribuzioni del personale per imposte erariali e del conseguente trasferimento, a carico del personale, dell'onere relativo alle predette ritenute per imposte erariali.
I provvedimenti di cui si tratta comportavano, praticamente, l'applicazione di effettivi miglioramenti economici degli emolumenti netti a decorrere dal 1° luglio 1951 e di un aumento delle sole competenze di organico al lordo delle ritenute per imposte in vigore al 31 dicembre 1951, restando pressochè invariate le competenze da liquidarsi al netto con il ripristino delle ritenute per imposte erariali a decorrere dal 1° gennaio 1952.
L'Amministrazione regionale, in applicazione delle predette disposizioni di legge, avrebbe dovuto approvare, con legge regionale, nuove tabelle organiche degli emolumenti annui spettanti al personale.
Senonchè la tabella organica dei servizi e del personale dell'Amministrazione regionale, approvata dal Consiglio con deliberazione n. 127, in data 9 novembre 1950, non potè avere applicazione in seguito alla nota impugnativa governativa della legge regionale con cui fu approvata la tabella stessa.
La Giunta regionale, in attesa dell'approvazione e dell'entrata in vigore della predetta tabella, dovette limitarsi a concedere al personale, con deliberazione n. 770, in data 28 maggio 1952, acconti temporanei mensili sui previsti miglioramenti economici, salvo conguaglio di somme in sede di applicazione delle disposizioni di legge sopra richiamate.
Gli acconti concessi non erano comprensivi della maggiorazione prevista dalle successive norme del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, concernente il ripristino delle ritenute per imposte erariali a carico del personale, maggiorazioni che, fra l'altro, dovrebbero essere operative su tutte indistintamente le competenze attribuite ad ogni dipendente a seconda del grado e della anzianità (con aumenti periodici relativi).
La ritardata applicazione delle norme di legge sui miglioramenti economici e la concessione di acconti mensili sui miglioramenti stessi comportano alcuni inconvenienti e pregiudizi di carattere contabile-amministrativo con sfavorevoli ripercussioni sulla posizione del personale agli effetti della pensione, in quanto la Cassa di Previdenza per le pensioni dei dipendenti degli Enti locali tiene conto, agli effetti del trattamento economico pensionabile, dei soli emolumenti di organico, con esclusione degli acconti e delle indennità provvisorie, anche se conguagliabili all'atto dell'approvazione dei previsti miglioramenti economici.
In effetti, alla data odierna, gli emolumenti di organico conteggiati a favore del personale, anche ai fini della liquidazione delle pensioni, sono tuttora quelli di organico in vigore alla data del 1° giugno 1947, assegni di gran lunga inferiori a quelli spettanti attualmente al personale in applicazione delle vigenti norme di legge. Ne derivano difficoltà per l'espletamento delle pratiche di collocamento in pensione del personale, al quale le pensioni sono attualmente concesse e liquidate in misura mensile sensibilmente inferiore a quella spettante.
Per poter dare pratica applicazione alle predette norme di legge sui miglioramenti economici al personale, si rende necessario di modificare, con effetti a decorrere dal 1° luglio 1951, il capoverso lettera a) del n. 4 della parte dispositiva della deliberazione consiliare n. 21, in data 22 febbraio 1950, concernente il conguaglio con eventuali assegni ed indennità ad personam e con eventuali indennità di funzione da concedersi ai sensi di legge della indennità fissa mensile integrativa (di Lire 5.000 per gli impiegati e di L. 7.000 per i salariati) concessa al personale regionale.
Infatti, operando il predetto conguaglio, il personale regionale, particolarmente quello appartenente ai gradi inferiori, non potrebbe fruire neanche dell'aumento minimo previsto dall'articolo 1° - secondo comma - della Legge 8 aprile 1952, n. 212, in quanto l'intero importo dell' assegno perequativo previsto dalla predetta legge verrebbe assorbito dalla indennità integrativa mensile concessa con la deliberazione consiliare n. 21, in data 22 febbraio 1950.
Allo scopo di assicurare la pratica applicazione delle norme di legge concernenti i miglioramenti economici e per evitare che il personale regionale, specie quello appartenente ai gradi inferiori, debba rimborsare all'Amministrazione gran parte degli acconti a suo tempo concessi con deliberazione di Giunta n. 770, in data 28 maggio 1952, le disposizioni previste dal capoverso lettera a) del punto 4 della parte dispositiva della deliberazione consiliare n. 21, in data 21 febbraio 1950, dovrebbero essere modificate, con effetti a decorrenza dal 1° luglio 1951, nel modo seguente:
"a) sia conguagliabile e assorbibile con eventuali assegni o indennità spettanti ad personam per differenze di stipendio o di salario".
Quanto sopra premesso
SI PROPONE
che il Consiglio regionale
in attesa dell'applicazione e dell'entrata in vigore della tabella organica approvata con deliberazione consiliare n. 127, in data 9 novembre 1950, e della conseguente possibilità di approvazione, con legge regionale, di nuove tabelle degli emolumenti annui di organico spettanti al personale con effetti a decorrere rispettivamente dal 1° luglio 1951 e dal 1° gennaio 1952;
allo scopo di regolarizzare contabilmente e agli effetti tributari e previdenziali il trattamento economico del personale regionale, in applicazione delle leggi 8 aprile 1952, n. 212 e 2 marzo 1954, n. 19 nonché del Decreto P.R. 11 luglio 1952, n. 767 e salvo e impregiudicato ogni conguaglio di somme da operarsi in sede di entrata in vigore delle nuove tabelle organiche e di sistemazione del personale regionale;
Deliberi
1°) di approvare la seguente tabella (allegato A), formante parte integrante della presente deliberazione, recante gli emolumenti di organico spettanti, con effetti a decorrere dal 1° luglio 1951, alle varie categorie del personale dell'Amministrazione regionale di cui alla tabella organica approvata con deliberazione consiliare n. 127, in data 9 novembre 1950;
2°) di approvare la seguente tabella (allegato B), formante parte integrante della presente deliberazione, recante gli emolumenti di organico spettanti, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 1952, alle varie categorie del personale dell'Amministrazione regionale di cui alla tabella organica approvata con deliberazione consiliare n. 127, in data 9 novembre 1950;
3°) di delegare alla Giunta regionale l'adozione di ogni provvedimento deliberativo di esecuzione per l'applicazione, a favore del personale, degli emolumenti previsti nelle tabelle Allegato A) e Allegato B), di cui ai precedenti numeri 1 e 2 e per i conguagli di somme da operarsi sugli acconti già corrisposti sui futuri miglioramenti economici nonché per i conguagli di somme da operarsi in sede di entrata in vigore della tabella organica approvata con deliberazione consiliare n. 127, in data 9 novembre 1950 e delle successive modificazioni alla tabella organica stessa;
4°) di modificare nel modo seguente, con effetti a decorrere dal 1° luglio 1951, la disposizione prevista al capoverso a) del punto n. 4 della parte dispositiva della deliberazione consiliare n. 21, in data 22 febbraio 1950, concernente il conguaglio della indennità fissa mensile integrativa, a suo tempo concessa al personale dell'Amministrazione regionale: "a) sia conguagliabile e assorbibile con eventuali assegni e indennità spettanti ad personam al personale per differenze di stipendio o di salario".
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(Seguono le tabelle A) e B) riportate in calce alla parte dispositiva della presente deliberazione)
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L'Assessore Per. Ind. FOSSON rileva che trattasi di estendere al personale dipendente, con effetti a decorrere dal 1° luglio 1951, i miglioramenti economici previsti dalla legge 8 aprile 1952, n. 212, a favore del personale dello Stato e degli Enti pubblici, estensibili al personale degli Enti locali mediante adozione di apposita deliberazione, modificando la tabella degli emolumenti approvati dal Consiglio regionale con deliberazione consiliare n. 20 del 22 febbraio 1950.
Comunica che l'aggiornamento delle retribuzioni è necessario sia per i dipendenti in attività di servizio che per il personale già collocato a riposo, la cui pensione è calcolata e corrisposta dalla Cassa di Previdenza in base agli emolumenti di organico, con esclusione degli acconti e delle indennità provvisorie, anche se conguagliabili all'atto dell'approvazione dei previsti miglioramenti economici.
Fa presente che il decreto del Presidente della Repubblica n. 767, in data 11 luglio 1952, contempla la modificazione del trattamento economico lordo in vigore al 31 dicembre 1951, nel senso che viene concesso un aumento delle sole competenze di organico al lordo delle ritenute per imposte in vigore al 31 dicembre 1951, restando quindi pressochè invariate le competenze da liquidarsi al netto col ripristino delle ritenute per imposte erariali a decorrere dal 1° gennaio 1952, in quanto l'onere relativo alle ritenute per imposte erariali viene trasferito a carico del personale.
Fa presente che nella tabella A) sono indicate le competenze varie dovute al personale in applicazione dei miglioramenti economici previsti dalla legge 8 aprile 1952, n. 212, e che nella tabella B) sono indicate le competenze varie dovute al personale in applicazione della maggiorazione di assegni lordi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, aventi effetto dal 10 gennaio 1952.
Rileva, infine, che al n. 4 della relazione sopra riportata si propone: "di modificare nel modo seguente, con effetti a decorrere dal 1° luglio 1951, la disposizione prevista al capoverso a) del punto n. 4 della parte dispositiva della deliberazione consiliare n. 21, in data 22 febbraio 1950, concernente il conguaglio della indennità fissa mensile integrativa, a suo tempo concessa al personale dell'Amministrazione regionale: "a) - sia conguagliabile e assorbibile con eventuali assegni e indennità spettanti "ad personam" al personale per differenze di stipendio o di salario".
Rammenta che la disposizione di cui al n. 4 della deliberazione consiliare n. 21, in data 22 febbraio 1950, stabilisce che l'indennità integrativa fissa mensile, - di Lire 5 mila per gli impiegati e di Lire 7 mila per i salariati -, è conguagliabile ed assorbibile con eventuali assegni o indennità spettanti "ad personam" per differenze di stipendio o di salario nonché "con eventuale indennità di funzione da corrispondersi ai sensi di disposizioni generali emanate a favore dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici locali".
Precisa che l'approvazione della modificazione proposta comporterebbe un effettivo miglioramento delle retribuzioni del personale ed osserva che la Giunta non ha avuto la possibilità, nelle ultime sedute, di approfondire la questione. Propone, pertanto, che il Consiglio approvi le tabelle allegato A) e allegato B) e deleghi alla Giunta regionale di decidere in merito alla eventuale modificazione o soppressione, con effetti a decorrere dal 1° luglio 1951, della disposizione limitativa prevista al capoverso lettera a) del punto n. 4 della parte dispositiva della deliberazione consiliare n. 21, in data 22 febbraio 1950.
Fa presente che, in base alle ultime determinazioni e proposte della Giunta, le tabelle di cui si tratta risultano rettificate e proposte come segue per quanto concerne la determinazione delle qualifiche e dei posti del personale compreso fra il grado IV ed il grado X-IX del personale statale assimilabile:
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Segretario generale |
grado IV |
Vice Segretario generale e Ispettore ai Comuni |
" V - IV |
Capo Divisione - Gruppo A |
" V |
Vice Capi Divisione - Gruppo A |
" VI |
Primi Segretari - Gruppo A |
" VI |
Capo Divisione - Gruppo B |
" VI |
Capi Servizio - Gruppo A |
" VI |
Direttori sezioni - Gruppo A |
" VI |
Chimica e Medica - Gruppo A |
" VI |
Vice Capo Divisione - Gruppo B |
" VII |
Ingegneri - Esperto zootecnico e Segretari I classe - Gruppo A |
" VII |
Segretari I classe - Gruppo B |
" VIII - VII |
Segretari II classe - Esperto agrario e Archivista capo |
" IX - VIII |
Applicati di I classe e Marescialli Maggiori (Servizio Forestale) |
" X - IX |
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Precisa che, per quanto concerne gli assegni base di organico, le tabelle allegato A e allegato B sono state compilate in base alle tabelle predisposte dallo Stato, con la sola variante concernente l'istituzione di gradi intermedi per alcune categorie di personale.
Il Consigliere Signora RONC DESAYMONET ritiene che l'approvazione da parte del Consiglio delle competenze indicate negli allegati A e B corrisponda alle aspettative del personale. Osserva però che i dipendenti, fra i quali ve ne sono di quelli che hanno una anzianità di servizio di 12, 15, 20 e più anni, si lamentano del fatto che non sono ancora inquadrati a ruolo e che, quindi, non possono lavorare con la dovuta serenità anche perché, se tale stato di cose dovesse permanere, non sanno quale trattamento di quiescenza sarà loro riservato all'atto del collocamento in pensione.
Precisa che è necessario addivenire al più presto alla sistemazione in ruolo del personale che ne ha acquisito il diritto, affinché i dipendenti abbiano la sicurezza del posto e possano lavorare con serena tranquillità.
Chiede se l'Amministrazione regionale abbia la possibilità di provvedere al più presto all'inquadramento a ruolo del personale.
L'Assessore Per. Ind. FOSSON rammenta che la questione del regolamento organico per i servizi e per il personale dell'Amministrazione regionale è stata ampiamente discussa, a suo tempo, dal Consiglio che ha approvato, con legge regionale, il regolamento di cui si tratta.
Ricorda che detta legge è stata impugnata dagli organi governativi centrali, per cui non è possibile, per il momento, addivenire alla sistemazione a ruolo del personale che ne avrebbe acquisito il diritto. Fa presente che, mancando l'approvazione del regolamento organico, non si è potuto corrispondere al personale gli interi emolumenti di organico, ma osserva che, praticamente, con gli acconti concessi, a tutt'oggi, salvo conguaglio, il personale ha all'incirca la retribuzione che gli spetterebbe se il regolamento fosse approvato.
Il Consigliere Signora RONC-DESAYMONET pone in rilievo che i dipendenti regionali si lamentano del fatto che, dopo molti anni di servizio, non hanno ancora la garanzia dell'impiego, mentre, invece, per quanto concerne i dipendenti dello Stato la questione è ormai superata.
Propone che si intervenga nuovamente presso il Governo onde ottenere la sollecita definizione della questione del regolamento organico.
Il Consigliere Geom. G. NICCO si richiama a quanto detto dal Consigliere Signora Ronc-Désaymonet e dichiara che i Consiglieri del gruppo social-comunista protestano vivamente contro il Governo per la mancata approvazione del regolamento organico del personale e dei servizi dell'Amministrazione regionale, il che ha impedito che, a tutt'oggi, i dipendenti regionali, a differenza del personale statale, siano inquadrati a ruolo.
Rileva che i dipendenti dell'Amministrazione regionale, anche se hanno all'incirca il trattamento economico che loro spetta, non hanno però la sicurezza dell'impiego, condizione indispensabile per poter lavorare con tranquillità e con serenità.
Constata che di ciò deve essere fatta colpa non già alla Giunta regionale ma agli organi centrali ed osserva che bisogna fare sapere al Governo che gli Amministratori della Regione sono molto spiacenti di dover constatare che, a causa dell'impugnativa della legge regionale concernente il regolamento organico, i dipendenti regionali, che sono i collaboratori degli Amministratori, non possono essere inquadrati a ruolo.
L'Assessore Per. Ind. FOSSON precisa che la Giunta condivide pienamente il punto di vista espresso dal Consigliere Geom. G. Nicco per quanto concerne la protesta da elevarsi nei confronti degli organi centrali. Fa presente che la Giunta ha fatto ogni pressione possibile per ottenere l'approvazione del regolamento organico da parte dei predetti organi centrali.
Sottolinea che la Regione ha potestà legislativa primaria, ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto, per quanto concerne l'ordinamento degli uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e lo stato giuridico ed economico del personale. Rileva che la questione è, quindi, di specifica competenza del Consiglio ed osserva che una delle prime leggi approvate dal Consiglio regionale è appunto quella relativa al regolamento organico.
Il Consigliere Geom. G. NICCO osserva che la presa di posizione contraria, sia nella questione di cui si tratta che in altre, da parte del Governo, non data solo da poco tempo, ma si è manifestata già da circa quattro anni e, cioè, quando fra i tre gruppi consiliari vi era ancora il pieno accordo in tali questioni.
Il Consigliere Sig.ra RONC-DESAYMONET precisa che, effettivamente, da parte del Governo vi è stato un boicottaggio sistematico nei confronti dell'Amministrazione regionale.
Pone in rilievo che la collaborazione e la buona volontà del personale costituiscono l'ingranaggio che fa funzionare bene l'Amministrazione regionale e ritiene che si debba protestare e mettere in evidenza l'ingiustizia di cui sono vittime i dipendenti regionali per la mancata approvazione del regolamento organico.
Il Presidente, Sig. G. BREAN, invita il Consiglio a procedere alla votazione, per alzata di mano, per l'approvazione delle proposte della Giunta di cui ai numeri 1, 2 e 3 della relazione soprariportata e a delegare alla Giunta regionale ogni decisione in merito alla eventuale modificazione o soppressione, con effetti a decorrere dal 1° luglio 1951, della disposizione limitativa prevista al capoverso lettera a) del punto n. 4 della parte dispositiva della deliberazione consiliare n. 21, in data 22 febbraio 1950.
IL CONSIGLIO
in attesa della entrata in vigore e dell'applicazione della tabella organica approvata con deliberazione consiliare n. 127, in data 9 novembre 1950, e della conseguente possibilità di approvazione, con legge regionale, di nuove tabelle degli emolumenti annui di organico spettanti al personali con effetti a decorrere rispettivamente dal 1° luglio 1951 e dal 1° gennaio 1952;
allo scopo di regolarizzare agli effetti contabili, amministrativi e previdenziali il trattamento economico spettante al personale regionale, in applicazione delle leggi 8 aprile 1952, n. 212, e 2 marzo 1954 n. 19, nonché del Decreto P.R. 11 luglio 1952, n. 767;
salvo ed impregiudicato ogni conguaglio di somme da operarsi in sede di applicazione delle nuove tabelle organiche e di sistemazione del personale regionale;
ad unanimità di voti (Consiglieri presenti e votanti numero diciotto);
Delibera
1) di approvare la seguente tabella (Allegato A), formante parte integrante della presente deliberazione, recante gli emolumenti di organico spettanti, con effetti decorrere dal 10 luglio 1951, alle varie categorie del personale dell'Amministrazione regionale di cui alla tabella organica approvata con deliberazione consiliare n. 127, in data 9 novembre 1950;
2) di approvare la seguente tabella (Allegato B), formante parte integrante della presente deliberazione, recante gli emolumenti di organico spettanti, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 1952, alle varie categorie del personale dell'Amministrazione regionale di cui alla tabella organica approvata con deliberazione consiliare n. 127, in data 9 novembre 1950;
3) di delegare alla Giunta regionale l'adozione di ogni provvedimento deliberativo di esecuzione per l'applicazione, a favore del personale, degli emolumenti previsti nelle tabelle allegato A) e allegato B), di cui ai precedenti numeri 1 e 2 e per i conguagli di somme da operarsi sugli acconti già corrisposti sui futuri miglioramenti economici nonché per i conguagli di somme da operarsi in sede di entrata in vigore della tabella organica approvata con deliberazione consiliare n. 127, in data 9 novembre 1950, e delle successive modificazioni alla tabella organica stessa;
4) di delegare alla Giunta regionale di decidere in merito alla eventuale modificazione o soppressione, con effetti a decorrere dal 1° luglio 1951, della disposizione limitativa prevista al capoverso lettera A) del punto n. 4) della parte dispositiva della deliberazione consiliare n. 21 in data 22 febbraio 1950, concernente il conguaglio della indennità fissa integrativa mensile, concessa al personale regionale, con altri asegni e indennità.
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ALLEGATO A
DETERMINAZIONE DELLE COMPETENZE VARIE DOVUTE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE IN APPLICAZIONE DEI MIGLIORAMENTI ECONOMICI PREVISTI DALLA LEGGE 8-4-1952 N. 212 E DALLA LEGGE 2-3-1954 N. 46 AVENTI EFFETTO DALL'1-7-1951.
QUALIFICA |
Grado statale di assimilazione |
STIPENDI PENSIONABILI ANNUI |
Anni necessari per ottenere aumento |
Assegno pereq. o indenn. di funzione |
Premio giornaliero di presenza |
Compenso lavoro straordinario |
||||||||
Iniziali |
al 1° aumento |
al 2° aumento |
Al 3° aumento |
Al 4° aumento |
diurno |
notturno |
||||||||
IMPIEGATI |
||||||||||||||
- Segretario generale |
IV |
1.070.000 |
1.100.000 |
1.140.000 |
------- |
-------- |
4 |
18.000 |
460 |
491 |
536 |
|||
- Vice Segretario gen. e Ispettore ai Comuni |
V-IV |
890.000 |
972.000 |
1.055.000 |
------- |
-------- |
4 |
16.600 |
405 |
434 |
473 |
|||
- Capi Divisione - Gruppo A |
V |
790.000 |
820.000 |
850.000 |
------- |
------- |
4 |
15.000 |
342 |
368 |
401 |
|||
- Vice Capi Divisione - Gruppo A - Primi Segretari - Gruppo A - Capo Divisione - Gruppo B |
VI |
615.000 |
696.000 |
778.000 |
------- |
------- |
4 |
13.800 |
291 |
314 |
342 |
|||
- Capi servizio - Gruppo A - Direttori sezioni Chimica e Medica - Gruppo A |
VI |
615.000 |
696.000 |
778.000 |
------- |
------- |
4 |
13.100 |
291 |
314 |
342 |
|||
- Vice Capo Div. - Gruppo B - Ingegneri - Esperto - zootecnico e Segretari 1a classe - Gruppo A |
VII |
507.000 |
558.000 |
610.000 |
------- |
------- |
4 |
11.600 |
233 |
253 |
276 |
|||
- Segretari 1a classe - Gruppo B |
VIII-VII |
437.000 |
486.000 |
534.000 |
------- |
------- |
4 |
7.700 |
203 |
222 |
242 |
|||
- Segretari 2a classe - Esperto agrario e Archivista capo |
IX-VIII |
361.000 |
385.000 |
408.000 |
455.000 |
------- |
4 |
5.600 |
168 |
185 |
202 |
|||
- Applicati di 1a classe e Marescialli Maggiori (Servizio Forestale) |
X-IX |
282.000 |
309.000 |
335.000 |
361.000 |
387.000 |
2 |
3.650 |
140 |
156 |
170 |
|||
- Applicati di 2a classe - stenodattilografe - controllori zootecnici |
XI-X |
215.000 |
237.000 |
260.000 |
283.000 |
306.000 |
2 |
3.200 |
109 |
123 |
134 |
|||
- Dattilografe applicate - Prima ostetrica |
XII-XI |
175.000 |
192.000 |
207.000 |
221.000 |
237.000 |
2 |
3.000 |
87 |
100 |
109 |
|||
- Seconda ostetrica - dattilografe - telefonista |
XIII-XII |
153.000 |
164.000 |
173.000 |
183.000 |
192.000 |
2 |
2.950 |
73 |
85 |
93 |
|||
- Primario ostetrico |
XIII |
153.000 |
164.000 |
173.000 |
------- |
------- |
4 |
2.100 |
69 |
81 |
88 |
|||
- Marescialli capi (servizio forestale) |
X-IX |
253.000 |
280.000 |
307.000 |
334.000 |
361.000 |
2 |
3.650 |
128 |
144 |
157 |
|||
- Marescialli ordinari (servizio forestale) |
XI-X |
220.000 |
239.000 |
258.000 |
277.000 |
296.000 |
2 |
3.200 |
108 |
122 |
133 |
|||
- Insegnante scuola materna |
XIII-XII |
169.000 |
180.000 |
191.000 |
202.000 |
213.000 |
2 |
3.000 |
80 |
93 |
101 |
|||
SALARIATI |
||||||||||||||
- Usciere Capo |
subalterni |
200.000 |
210.000 |
220.000 |
------- |
------- |
3 |
4.000 |
88 |
89 |
97 |
|||
- Autista capo garage - autisti meccanici - Vigili sanitari - Capi cantonieri e operai specializzati |
" |
192.000 |
194.000 |
198.000 |
------- |
------- |
4 |
3.000 |
82 |
83 |
90 |
|||
- Uscieri - Cantonieri - operai aiuto officina - Guardie forestali - Infermiere capi sala (Religiose) - Giardinieri |
" |
169.000 |
174.000 |
179.000 |
184.000 |
189.000 |
4 |
2.200 |
75 |
77 |
84 |
|||
- Inserviente e infermiere |
" |
149.000 |
155.000 |
160.000 |
164.000 |
166.000 |
4 |
2.100 |
67 |
69 |
75 |
|||
- Custodi ai Castelli |
" |
126.000 |
133.000 |
138.000 |
144.000 |
149.000 |
4 |
2.000 |
58 |
61 |
67 |
|||
- Bambinaie |
" |
118.000 |
121.000 |
124.000 |
127.000 |
130.000 |
4 |
1.900 |
52 |
56 |
61 |
|||
- Brigadieri (servizio forestale) |
" |
201.000 |
215.000 |
229.000 |
244.000 |
259.000 |
4 |
4.000 |
96 |
96 |
105 |
|||
- Vice Brigadiere (servizio forestale) |
" |
188.000 |
199.000 |
210.000 |
221.000 |
232.000 |
4 |
3.000 |
88 |
89 |
97 |
|||
- Guardie scelte (servizio forestale) |
" |
184.000 |
193.000 |
202.000 |
211.000 |
220.000 |
4 |
2.900 |
85 |
86 |
93 |
|||
______
ALLEGATO B
DETERMINAZIONE DELLE COMPETENZE VARIE DOVUTE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE IN APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DI ASSEGNI PREVISTA DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 LUGLIO 1952 N. 767 AVENTE EFFETTO DAL l° GENNAIO 1952.
QUALIFICA |
Grado statale di assimilazione |
STIPENDI PENSIONABILI ANNUI |
anni necessari per ottenere aumento |
Assegno pereq. o indenn. di funzione |
Premio giornaliero di presenza |
Compenso lavoro straordinario |
|||||||
Iniziali |
al 1° aumento |
al 2° aumento |
al 3°' aumento |
al 4° aumento |
diurno |
notturno |
|||||||
IMPIEGATI |
|||||||||||||
- Segretario generale |
IV |
1.150.500 |
1.184.000 |
1.228.500 |
------- |
------- |
4 |
20.110 |
521 |
552 |
600 |
||
- Vice Segretario gen. e Ispettore ai Comuni |
V-IV |
945.000 |
1.037.500 |
1.130.500 |
------- |
------- |
4 |
18.540 |
456 |
484 |
525 |
||
- Capi Divisione - Gruppo A |
V |
838.000 |
871.500 |
905.000 |
------- |
------- |
4 |
16.760 |
383 |
408 |
443 |
||
- Vice Capi Divisione - Gruppi A - Primi Segretari - Gruppo A - Capo Divisione - Gruppo B |
VI |
649.000 |
729.000 |
821.000 |
------- |
------- |
4 |
15.420 |
322 |
345 |
375 |
||
- Capi servizio - Gruppo A - Direttori sezioni chimica e medica - Gruppo A |
VI |
649.000 |
729.000 |
821.000 |
-------- |
-------- |
4 |
14.630 |
322 |
345 |
375 |
||
- Vice Capo Divisione - Gruppo B - Ingegneri - Esperto zootecnico e Segretari la classe - Gruppo A |
VII |
533.500 |
587.500 |
642.500 |
-------- |
-------- |
4 |
12.350 |
258 |
278 |
302 |
||
- Segretari 1a classe - Gruppo B |
VIII-VII |
459.000 |
510.500 |
562.000 |
------- |
------- |
4 |
8.200 |
224 |
243 |
264 |
||
- Segretari 2a classe - Esperto agrario e Archivista Capo |
IX-VIII |
378.000 |
403.000 |
428.000 |
478.000 |
------- |
4 |
5.970 |
185 |
202 |
220 |
||
- Applicati di 1a classe e Marescialli Maggiori (servizio forestale) |
X-IX |
294.000 |
322.500 |
350.000 |
378.000 |
405.500 |
2 |
3.890 |
154 |
170 |
185 |
||
-Applicati di 2a classe - stenodattilografe - controllori zootecnici - Direttrice amministrativa (religiosa) |
XI-X |
222.500 |
246.000 |
270.000 |
294.500 |
319.500 |
2 |
3.410 |
119 |
134 |
145 |
||
-Dattilografe applicate - Prima ostetrica |
XII-XI |
180.000 |
198.000 |
213.500 |
229.000 |
246.000 |
2 |
3.200 |
94 |
107 |
117 |
||
- Dattilografe - telefonista - Seconda ostetrica |
XIII-XII |
156.500 |
168.500 |
178.000 |
188.000 |
198.000 |
2 |
3.140 |
78 |
91 |
99 |
||
- Primario ostetrico |
XIII |
156.500 |
168.500 |
178.000 |
------- |
------- |
4 |
2.240 |
74 |
87 |
94 |
||
- Marescialli capi (servizio forestale) |
X-IX |
263.000 |
291.500 |
320.000 |
349.000 |
378.000 |
2 |
3.890 |
141 |
156 |
170 |
||
-Marescialli ordinari (servizio forestale) |
XI-X |
227.500 |
247.500 |
268.000 |
288.000 |
308.500 |
2 |
3.410 |
118 |
132 |
144 |
||
-Insegnante Scuola Materna |
XIII-XII |
173.500 |
185.000 |
196.500 |
208.500 |
220.000 |
2 |
3.200 |
87 |
100 |
108 |
||
SALARIATI |
|||||||||||||
- Usciere capo |
subalterni |
206.600 |
217.400 |
228.000 |
------- |
------- |
3 |
4.260 |
96 |
96 |
104 |
||
- Autista capo garage - autisti meccanici - Vigili sanitari - capi cantonieri e operai specializzati |
" |
198.200 |
200.200 |
204.400 |
------- |
------- |
4 |
3.200 |
89 |
89 |
97 |
||
- Uscieri - cantonieri - operai aiuto officina - Guardie forestali - infermiere capi sala (religiose) - giardiniere |
" |
173.600 |
179.000 |
184.400 |
189.600 |
195.000 |
4 |
2.350 |
81 |
82 |
90 |
||
- Inservienti e infermiere |
" |
152.400 |
158.800 |
164.000 |
168.400 |
170.600 |
4 |
2.240 |
72 |
74 |
80 |
||
- Custodi ai Castelli |
" |
128.000 |
135.400 |
140.600 |
147.000 |
152.400 |
4 |
2.130 |
62 |
65 |
71 |
||
- Bambinaie |
" |
118.800 |
122.000 |
125.200 |
128.400 |
131.600 |
4 |
2.030 |
55 |
59 |
64 |
||
- Brigadiere (servizio forestale) |
" |
207.200 |
223.200 |
237.000 |
253.000 |
269.000 |
4 |
4.260 |
105 |
104 |
113 |
||
- Vice Brigadiere (servizio forestale) |
" |
193.400 |
204.600 |
216.800 |
228.600 |
240.200 |
4 |
3.200 |
96 |
95 |
104 |
||
- Guardie scelte (servizio forestale) |
" |
189.000 |
198.800 |
208.400 |
217.800 |
227.400 |
4 |
3.090 |
92 |
92 |
99 |
||
______