Objet du Conseil n. 126 du 20 septembre 1954 - Verbale

OGGETTO N. 126/54 - DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 83, IN DATA 5 AGOSTO 1954, CONCERNENTE: "LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FLORA SPONTANEA NEL TERRITORIO DELLA VALLE D'AOSTA" - RILIEVI DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO - RINVIO DELLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO.

Il Presidente, Sig. G. BREAN, rammenta che il Consiglio regionale, nell'adunanza delli 5 agosto 1954 (oggetto n. 83), ha approvato la emanazione della legge regionale recante norme per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle d'Aosta.

Informa che il Presidente della Commissione di Coordinamento, al quale la deliberazione consiliare concernente la legge regionale di cui si tratta è stata trasmessa, per il visto di legittimità, ha restituito senza provvedimento la deliberazione di cui si tratta, negando il visto di legittimità, con la seguente lettera in data 13 settembre 1954, protocollo n. 1996:

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"Con riferimento alla deliberazione n. 83 del 5 agosto 1954 di codesto Consiglio Regionale, con la quale è stata approvata la legge regionale recante norme per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle d'Aosta, si rinvia a termini dell'articolo 31 dello Statuto, 4° comma la deliberazione stessa, che appare viziata per eccesso di competenza.

Infatti gli articoli 12 e 13 contengono disposizioni in materia penale, la quale, come già altra volta è stato rilevato, non rientra nella potestà legislativa della Regione.

Si osserva inoltre che l'articolo 2, 1° comma prevede la compilazione da parte del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente e sentita la Giunta, dell'elenco delle piante protette. Tale disposizione, qualora voglia significare che la deliberazione della Giunta non è vincolante per il Presidente, sarebbe illegittima in quanto lesiva dei poteri dell'organo collegiale.

Infine si rileva che anche l'articolo 11 appare viziato di illegittimità se con esso si intendono attribuire ai privati funzioni pubbliche esorbitanti i diritti a loro riconosciuti dal codice civile.

Si prega pertanto sottoporre il provvedimento in oggetto a nuovo esame da parte dell'On. Consiglio Regionale.

F.to Il Presidente Avv. Luigi Peano".

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Il Presidente, Sig. G. BREAN, riferisce quanto segue:

"Il Presidente della Commissione di Coordinamento, con lettera in data 13 settembre 1954, n. 1996, ha formulato rilievi in ordine alla legittimità del disegno di legge regionale in oggetto indicato, negando l'apposizione del visto di legittimità per motivi vari, fra i quali il principale è l'eccesso di competenza, in quanto gli articoli 12 e 13 del disegno di legge contengono disposizioni in materia penale che non rientrano nelle potestà legislative della Regione".

Il Presidente, Sig. G. Bréan, fa presente che l'articolo 12 della legge di cui si tratta era stato così formulato:

"I contravventori alle norme della presente legge sono puniti mediante applicazione di ammenda variabile da Lire 500 a Lire 20.000, da versarsi al Cassiere-Esattore dell'Amministrazione regionale, e possono essere denunciati all'Autorità giudiziaria.

Ai contravventori recidivi non può essere rilasciata licenza di autorizzazione alla raccolta per almeno cinque anni e viene ritirata la licenza eventualmente già rilasciata.

In caso di accertata contravvenzione, gli agenti scopritori debbono anche procedere al sequestro delle piante o del materiale raccolto abusivamente.

Gli agenti scopritori, nel trasmettere le domande e i verbali delle contravvenzioni alla Autorità giudiziaria, debbono darne notizia all'Assessorato regionale all'Agricoltura e Foreste".

In relazione ai rilievi circa la non competenza regionale in materia penale, ad evitare lunghe discussioni sull'argomento, propone che il primo comma dell'articolo 12 sia modificato in questo modo:

"I contravventori alle norme della presente legge sono puniti mediante applicazione di ammende nelle misure previste dalle leggi vigenti, ammende da versarsi al Cassiere-Esattore... ecc. ecc.", cioè sostituire le parole "mediante applicazione di ammenda variabile da Lire 500 a Lire 20.000" con le parole "mediante applicazione di ammende nelle misure previste dalle leggi vigenti".

L'Assessore Per. Ind. FOSSON esprime parere che sia opportuno consultare le disposizioni di legge vigenti in materia per accertare se sia prevista l'applicazione di ammende nei confronti dei contravventori alle norme della legge regionale in esame, ad evitare che si approvi una norma che rimanga lettera morta.

Il Consigliere Geom. G. NICCO propone che il Presidente, Sig. Bréan, continui nella sua esposizione alla quale dovrebbe seguire, a parer suo, la discussione di carattere generale sull' argomento.

Il Consiglio concorda sulla proposta del Consigliere Geom. G. Nicco.

Il Presidente, Sig. G. BREAN, prosegue nella sua esposizione e riferisce quanto segue:

"Circa il rilievo secondo cui il primo comma dell'articolo 2 del disegno di legge sarebbe da considerarsi lesivo dei poteri della Giunta, si rileva che nessuna disposizione di legge prevede la competenza della Giunta in materia, per cui la disposizione non appare né illegittima né lesiva delle competenze della Giunta.

La competenza del Presidente della Giunta deriverebbe appunto, nel caso in esame, dalle norme della legge regionale".

Ritiene opportuno dare lettura dell'articolo n. 2 - comma primo - della legge regionale, che dice: "Su proposta dell'Assessore regionale dell'Agricoltura e Foreste e sentita la Giunta, il Presidente della Giunta regionale approva e modifica, con suo decreto, l'elenco delle piante spontanee dichiarate protette in tutto il territorio della Regione e delle piante spontanee dichiarate protette in determinate zone e località di particolare interesse turistico".

Il Presidente dichiara che, comunque, pur non potendosi concordare con i rilievi del Presidente della Commissione di Coordinamento in materia, il primo comma dell'articolo 2 potrebbe essere modificato come segue:

"Su proposta dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Foreste e su parere favorevole della Giunta, il Presidente della Giunta Regionale approva e modifica, con suo decreto, l'elenco delle piante spontanee ecc. ecc.".

Il Presidente dichiara che vi è altro rilievo circa l'articolo 11, che era così formulato:

"La vigilanza per l'osservanza delle norme della presente legge ed il controllo sul possesso delle licenze di autorizzazione alla raccolta delle piante spontanee, di cui ai precedenti articoli, sono esercitati dagli organi ed agenti dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Foreste, dagli appartenenti ai Corpi Armati di Polizia e dagli agenti giurati della Polizia locale".

Circa l'osservazione del Presidente della Commissione di Coordinamento, secondo cui con questo articolo si attribuiscono "ai privati funzioni pubbliche esorbitanti i diritti a loro riconosciuti dal codice civile", il Presidente rileva che i privati sarebbero, nel caso in esame, gli organi dell'Assessorato regionale alla Agricoltura e Foreste.

Ad evitare inutili discussioni rileva che si potrebbe modificare l'articolo 11, sopprimendo le parole "organi ed". Propone, quindi, di approvare il nuovo articolo 11 nella seguente formulazione:

"La vigilanza per l'osservanza delle norme della presente legge ed il controllo sul possesso delle licenze di autorizzazione alla raccolta delle piante spontanee, di cui ai precedenti articoli, sono esercitati dagli agenti dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Foreste, dagli appartenenti ai corpi armati di polizia e dagli agenti giurati della polizia locale".

Dichiara, infine, aperta la discussione di carattere generale sui rilievi fatti dal Presidente della Commissione di Coordinamento.

Il Consigliere Geom. G. NICCO premette che trattasi di presa di posizione, da parte del Presidente della Commissione di Coordinamento, analoga a quella assunta in merito al disegno di legge recante provvedimenti intesi a favorire la produzione, la lavorazione e la conservazione dei prodotti lattiero-caseari in Valle d'Aosta.

Ritiene che sia inutile ribadire le argomentazioni già fatte durante la discussione dei rilievi formulati dal Presidente della Commissione di Coordinamento in ordine a tale legge.

Constata che, purtroppo, il Consiglio regionale si trova in una situazione molto precaria, in quanto, per il momento, non dispone di alcun mezzo per controbattere l'azione, - che definirebbe quasi nefasta -, della Commissione di Coordinamento, perché non è ancora stata costituita la Corte Costituzionale, cioè l'organo al quale l'Amministrazione regionale potrebbe ricorrere per ottenere che la Commissione di Coordinamento non continui nel sistema seguito sino ad oggi nei confronti dell'Amministrazione regionale.

Osserva che sarebbe cosa molto interessante leggere i verbali della Commissione di Coordinamento per venire a conoscenza degli ampi e solidi argomenti addotti dal Presidente della Commissione stessa per giustificare il rinvio, senza provvedimento, delle deliberazioni consiliari concernenti l'approvazione di leggi regionali.

Fa presente di non essere un avvocato, ma di ritenere, comunque che, avendo il Consiglio regionale la potestà di fare leggi, in detta potestà sia, altresì, implicita la facoltà di applicare sanzioni per ottenere il rispetto delle leggi stesse.

Passa, quindi, all'esame del terzo capoverso della lettera del Presidente della Commissione di Coordinamento nel quale, premesso che l'articolo 2 - primo comma - prevede la compilazione da parte del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente e sentita la Giunta, dell'elenco delle piante protette, si dice: "Tale disposizione, qualora voglia significare che la deliberazione della Giunta non è vincolante per il Presidente, sarebbe illegittima, in quanto lesiva dei poteri dell'organo collegiale". Pone in rilievo che l'aver dato al Presidente della Giunta la potestà di compilare l'elenco delle piante protette non costituisce alcuna lesione dei poteri della Giunta, poiché il Presidente della Giunta, anzichè agire di suo arbitrio, sente preventivamente il parere della Giunta stessa.

Osserva che il Presidente della Commissione di Coordinamento fraintende e trasforma gli intendimenti del Consiglio regionale. Fa presente che il testo della legge regionale non dovrebbe essere ritoccato, ma, - per non dare motivo al Presidente della Commissione di Coordinamento di respingere nuovamente la legge -, ritiene che sia opportuno di accettare le proposte fatte dal Presidente del Consiglio, salvo consultare preventivamente le disposizioni di legge in materia di ammende e contravvenzioni, per accertare se vi sia qualche norma che preveda l'applicazione di penalità nei confronti dei contravventori nella materia prevista dalla legge di cui si tratta.

Il Presidente, Sig. G. BREAN, concordando su quanto detto dall'Assessore Per. Ind. Fosson e dal Consigliere Geom. G. Nicco, propone che il Consiglio approvi di rinviare alla adunanza pomeridiana la continuazione della discussione sulle modificazioni da apportare alla legge regionale in esame, in relazione ai rilievi formulati dal Presidente della Commissione di Coordinamento con la lettera surriportata, onde dare la possibilità di consultare le disposizioni di legge vigenti in materia di sanzioni e di penalità.

Si dà atto che il Consiglio approva, ad unanimità di voti (Consiglieri presenti e votanti numero diciassette), la proposta di rinviare alla adunanza pomeridiana ogni decisione in merito all'approvazione della legge regionale recante norme per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle d'Aosta.

Si dà atto che, su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici, Geom. VALLEISE, il Consiglio approva di rinviare alla adunanza pomeridiana la trattazione degli oggetti di cui ai numeri 5, 6, 7, 8 e 9 dell'ordine del giorno, di cui è relatore l'Assessore ai Lavori Pubblici.

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