Objet du Conseil n. 125 du 20 septembre 1954 - Verbale
OGGETTO N. 125/54 - LEGGE REGIONALE RECANTE PROVVEDIMENTI INTESI A FAVORIRE LA PRODUZIONE, LA LAVORAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN VALLE D'AOSTA - RILIEVI DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO - CONFERMA DELL'APPROVAZIONE E DELLA EMANAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE.
Il Presidente, Sig. G. BREAN, rammenta che il Consiglio Regionale, nell'adunanza delli 6 agosto 1954 (oggetto n. 90), aveva approvato l'emanazione della legge regionale recante provvedimenti intesi a favorire la produzione, la lavorazione e la conservazione dei prodotti lattiero-caseari in Valle d'Aosta.
Riferisce che il Presidente della Commissione di Coordinamento, al quale la deliberazione concernente la legge regionale di cui si tratta è stata trasmessa per il visto di legittimità, ha restituito, senza provvedimento, la deliberazione stessa, negando il visto di legittimità, con la lettera seguente in data 13 settembre 1954, prot. n. 1997:
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Per potere compiutamente esaminare il disegno di legge approvato con la deliberazione n. 90 del 6 agosto 1954, di codesto Consiglio Regionale, contenente provvedimenti intesi a favorire la produzione, la lavorazione e la conservazione dei prodotti lattiero-caseari, sarebbe stato preventivamente necessario che, come tatto per l'altra legge sulla tutela della flora spontanea, approvata nella stessa seduta consiliare, fosse stata inviata a questa Commissione anche la relazione della relativa Commissione consiliare; e ciò anche allo scopo di accertare se si sia tenuto conto del necessario coordinamento con il disegno di legge statale per la tutela dei prodotti caseari, in corso di approvazione avanti al Parlamento e se sia stato sentito il parere dei competenti organi sanitari.
Comunque, con riserva di più completo esame dopo l'invio della relazione in oggetto, che si prega sollecitare, si comunica fin d'ora che agli effetti dell'articolo 31, 4° comma dello Statuto, il provvedimento non può essere approvato e deve essere rinviato al Consiglio per le seguenti ragioni:
1) L'art. 2, 1° comma, e l'art. 9 sono viziati da eccesso di competenza in quanto attribuiscono all'Amministrazione regionale l'approvazione degli statuti, la vigilanza sul funzionamento e sulla gestione e la designazione dei sindaci delle cooperative e dei consorzi che usufruiscono delle provvidenze previste dalla legge in oggetto.
Infatti a termine del vigente Statuto, la Regione non ha competenza in materia di enti e cooperative, i quali sono soggetti unicamente alle disposizioni del codice civile e alla vigilanza governativa ai sensi del codice stesso e delle leggi speciali.
2) Pure viziato da illegittimità appare il comma dell'art. 2, qualora debba intendersi che esso istituisce a carico dei privati un obbligo di consegna del loro prodotto, in contrasto con le disposizioni della Costituzione che garantiscono la libertà dell'iniziativa privata e fanno divieto alle Regioni di ostacolare la libera circolazione delle cose.
F.to IL PRESIDENTE
Avv. Luigi Peano
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Il Presidente, Sig. BREAN, comunica quanto segue:
"Il Presidente della Commissione di Coordinamento, con lettera in data 13 settembre 1954, n. 1997, ha formulato rilievi in merito al disegno di legge regionale in oggetto indicata, negando il visto di legittimità al disegno di legge stesso per motivi vari, in ordine ai quali si può rilevare quanto segue:
1) circa la richiesta di trasmissione della relazione della Commissione consiliare di studio, si rileva che i verbali ed i lavori preparatori della Commissione consiliare di studio costituiscono atti interni della Commissione stessa - a disposizione del Consiglio - e nessuna disposizione prevede che debbano essere trasmessi in copia al Presidente della Commissione di Coordinamento;
2) circa l'accertamento se siasi o meno tenuto conto del necessario coordinamento con il disegno di legge statale in corso di studio al Parlamento per la tutela dei prodotti caseari, si rileva che le due leggi trattano una materia diversa, per cui non si ravvisa alcuna necessità di preventivo coordinamento di norme tra il disegno di legge regionale e il disegno di legge statale;
3) circa il prospettato parere dei competenti organi sanitari, si rileva che tale parere non è previsto da alcuna disposizione di legge e non è, anche per il merito, necessario per il disegno di legge regionale in esame che tratta esclusivamente di agevolazioni particolari in materia;
4) circa il vizio di eccesso di competenza per l'approvazione degli statuti e la vigilanza sul funzionamento e gestione delle cooperative e consorzi, si rileva che le norme del disegno di legge regionale non aboliscono e non modificano le norme della legislazione statale vigente in materia, che restano in vigore per tutti i consorzi e cooperative, compresi quelli che intendono usufruire delle provvidenze previste dal disegno di legge regionale.
Infatti, il disegno di legge regionale si limita a prevedere ulteriore e opportuno controllo - ovviamente in aggiunta e non in sostituzione - di quello previsto dalla legge statale in vigore, per le sole Cooperative e i soli Consorzi che intendano usufruire delle provvidenze regionali previste dal disegno di legge regionale in esame.
Si ritiene, comunque, che la materia delle cooperative e degli enti operanti nel settore dell' agricoltura rientri, limitatamente alle norme che prevedono particolari provvidenze e benefici della Regione, nella competenza legislativa attribuita dallo Statuto regionale al Consiglio della Valle d'Aosta.
Si richiamano in proposito l'articolo 2, lettera d) (agricoltura e foreste ecc.) e lettera n) (incremento dei prodotti tipici della Valle), e l'articolo 3, lettera a) (industria e commercio) dello Statuto regionale.
Si fa pure rilevare che le disposizioni del Codice Civile e quelle delle leggi concernenti la vigilanza governativa sulle cooperative e sui consorzi restano, comunque, in vigore e non sono abrogate né modificate da alcuna disposizione del disegno di legge in esame;
5) circa la pretesa illegittimità del secondo comma dell'articolo 2 del disegno di legge regionale e circa la tesi secondo cui, in tale comma, parrebbe istituito a carico dei privati un obbligo di consegna del loro prodotto in contrasto con le disposizioni della Costituzione che garantiscono libertà alle iniziative private e fanno divieto alle Regioni di ostacolare la libera circolazione delle cose, si rileva che tale comma si limita a prevedere la istituzione di zone territoriali agli effetti del previsto conferimento al Comune capo zona della produzione lattiero-casearia degli appartenenti alle cooperative e ai consorzi che intendono usufruire delle provvidenze regionali. Tale disposizione va, ovviamente, interpretata in riferimento ai rimanenti articoli della legge che prevedono la istituzione di consorzi volontari e di cooperative volontarie di produttori.
Il disegno di legge non prevede, infatti, la costituzione di cooperative o di consorzi obbligatori.
Pertanto, la consegna ed il conferimento dei prodotti sono riferiti esclusivamente ai soci volontari facenti parte degli organismi economici volontariamente costituiti dai produttori che intendono beneficiare delle provvidenze regionali.
Infatti, l'ultimo comma dello stesso impugnato articolo 2 prevede che gli statuti delle cooperative e dei consorzi che usufruiscono delle provvidenze regionali debbano "prevedere la possibilità della adesione, anche successiva, alle cooperative e ai consorzi stessi, da parte di tutti i produttori residenti nella zona".
Evidentemente, il Presidente della Commissione di Coordinamento non ha bene esaminato l'ultimo comma dell'articolo 2 ai fini della interpretazione del precedente secondo comma dello stesso articolo.
Tale interpretazione risulta ancora più evidente se si esamina l'articolo 3, in base al quale la costruzione dei caseifici con i benefici delle provvidenze regionali è subordinata alla condizione che il quantitativo di latte da conferire dai richiedenti produttori non sia inferiore ad un terzo della produzione media della zona: è ovvio, quindi, che non tutti i produttori delle predette zone territoriali sono obbligati e vincolati al conferimento del prodotto.
Quanto sopra premesso e ritenuto che le norme del disegno di legge regionale in esame non sono viziate di illegittimità e rientrano nella competenza normativa prevista dall'articolo 2 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta (potestà normativa primaria), SI PROPONE che il Consiglio regionale, ai sensi o per gli effetti dell'articolo 31 - ultimo comma - dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta
Deliberi
di confermare l'approvazione e l'emanazione della legge regionale di cui si tratta".
Mr le Conseiller PERRON constate que la Commission de Coordination, dont aussi le Sénateur Page fait part en sa qualité de représentant de la Région, s' est rendue complice du Gouvernement central en refusant son approbation à la loi en question, comme déjà auparavant à d'autres lois régionales.
Il estime que le Conseil doit élever une protestation énergique contre cette manière d'agir de la Commission. Il remarque, à ce propos, que le journal "Le Pays d'Aoste", qui maintes fois a publié des articles dans lesquels il se plaignait que le Conseil régional ne faisait pas des lois, ferait bien mieux d'expliquer aux lecteurs la réelle situation des choses.
Il souligne que si l'Administration régionale doit se limiter à faire des lois régionales qui reportent littéralement les dispositions des lois de l'Etat, c'est-à-dire sans les modifier et les adapter aux exigences locales, c'est tout à fait inutile que l'on fasce des lois.
Il Consigliere Geom. G. NICCO dichiara che i Consiglieri del gruppo social-comunista concordano su quanto esposto dal Presidente Sig. Bréan e dal Consigliere Sig. Perron. Osserva che non occorre spendere parole per sottolineare che trattasi, come già altre volte, di partito preso da parte della Commissione di Coordinamento, condiviso dal rappresentante della Regione in seno alla predetta Commissione, Senatore Page.
Esprime la sua meraviglia per le ragioni addotte dal Presidente della Commissione di Coordinamento a motivazione del rinvio, senza provvedimento, della deliberazione consiliare n. 90 del 6 agosto 1954, concernente "Legge regionale recante provvedimenti intesi a favorire la produzione, la lavorazione e la conservazione dei prodotti lattiero-caseari in Valle d'Aosta".
Pone in rilievo che le norme del disegno della predetta legge non fanno obbligo ai produttori di latte di riunirsi in Cooperative o in Consorzi, ma lasciano ai produttori di latte la libera iniziativa.
Dichiara che l'Amministrazione regionale è un Ente pubblico e, come tale, nell'approvare determinate provvidenze, deve, logicamente, assicurarsi che i sussidi e contributi che essa eroga servano e siano spesi per lo scopo per il quale vengono concessi.
Il Consigliere Sig. MANGANONI, - premesso che due dei membri della Commissione di Coordinamento rappresentano in seno alla Commissione stessa il potere centrale che, in questo momento, è in mano a uomini di un partito i quali non soltanto vogliono svuotare e abolire l'autonomia, ma sono anche contrari al progresso e vorrebbero riportare la popolazione della Valle d'Aosta al livello di vita di alcuni secoli fa, - dichiara di meravigliarsi non già della posizione assunta dai detti due membri, ma della posizione assunta dal rappresentante della Regione in seno alla Commissione di Coordinamento, rappresentante che è stato nominato dal Consiglio Regionale.
Osserva che bisogna riflettere sugli errori commessi, ponderare bene prima di fare certi passi ed imparare a giudicare le persone non dal nome che portano o dai pareri che esprimono, ma dai loro sentimenti.
Si domanda perché il Consiglio regionale tolleri ancora la permanenza del Senatore Page in seno alla Commissione di Coordinamento, considerato che il Consiglio stesso ha la potestà di revocargli il mandato e di sostituirlo.
Fa presente che il Consiglio deve dichiarare che non ha più fiducia nel Senatore Page.
Osserva che vi è la possibilità di attenuare la faziosità della Commissione di Coordinamento designando a rappresentare la Regione, in seno a detta Commissione, una persona che non si renda complice degli altri due rappresentanti governativi o che non si faccia magari il promotore di tale faziosità.
Dichiara che bisogna mettere i nemici della Valle d'Aosta nella impossibilità di nuocere e propone di revocare il mandato al Senatore Page e di nominare, in sua vece, altro rappresentante presso la Commissione di Coordinamento, per evitare che altre lettere del genere di quella ora in esame continuino a pervenire al Consiglio Regionale e che le leggi regionali non siano approvate.
L'Assessore Per. Ind. FOSSON esprime parere che vi sia ben poco da aggiungere a quanto detto dal Presidente, Signor Bréan, e propone che il Consiglio confermi, senza modificazioni, la legge approvata con deliberazione consiliare n. 90, in data 6 agosto 1954, e che nella lettera di risposta al Presidente della Commissione di Coordinamento ci si limiti al semplice dispositivo della deliberazione, respingendo i rilievi senza entrare nella questione di merito, come ha fatto la Commissione di Coordinamento, perché i Consiglieri sanno che il rappresentante della Regione, il quale avrebbe dovuto appoggiare la predetta legge regionale, è forse, fra i tre membri della Commissione, il più contrario all'approvazione della legge stessa.
Pone in rilievo che la legge di cui si tratta, che reca provvedimenti e agevolazioni particolari a favore degli agricoltori e dei produttori agricoli della Valle d'Aosta, è stata completamente ignorata dai rappresentanti dell'organizzazione degli agricoltori e dei produttori della Valle, che aveva sempre chiesto insistentemente la costituzione del Consorzio produttori fontina, come se i provvedimenti e le agevolazioni di cui alla detta legge fossero stati approvati dal Consiglio non già per i produttori valdostani ma per i produttori di altre Regioni d'Italia.
Ritiene opportuno che il Consiglio esamini a fondo i rilievi formulati dalla Commissione di Coordinamento che sono di una assurdità tale che, a parer suo, nascondono certi orientamenti e pericoli e che dimostrano la ragione per la quale, secondo alcune persone, la legge in questione non dovrebbe essere emanata.
Per quanto concerne gli atti di carattere interno, cioè la relazione della Commissione consiliare, precisa che non esiste una relazione scritta (per cui non si poteva inviarla alla Commissione di Coordinamento) e che i principi informatori seguiti dalla Commissione sono stati illustrati verbalmente al Consiglio. Aggiunge che, d'altra parte, è stato chiarito che la Commissione di Coordinamento non ha diritto di avere gli atti preparatori e di carattere interno del Consiglio Regionale.
Passando all'esame del testo della lettera in questione, rileva che, fra altro, vi si dice: "e ciò anche allo scopo di accertare se si sia tenuto conto del necessario coordinamento con il disegno di legge statale per la tutela dei prodotti caseari, in corso di approvazione avanti al Parlamento, e se sia stato sentito il parere dei competenti organi sanitari".
Sottolinea che la lettera predetta porta la data del 13 settembre 1954 ed esprime la sua meraviglia che la Commissione di Coordinamento non sappia che il disegno di legge richiamato dalla lettera stessa è stato già convertito nella legge 10 aprile 1954, n. 125, e concerne la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.
Fa presente che non vi è alcun nesso fra quest'ultima legge e quella approvata dal Consiglio con deliberazione n. 90, in data 6 agosto 1954, recante provvedimenti intesi a favorire la produzione, la lavorazione e la conservazione dei prodotti lattiero-caseari in Valle d'Aosta, il cui scopo è di migliorare la produzione della fontina nel territorio della Valle d'Aosta, ma osserva che i costruendi caseifici potrebbero essere adibiti anche per la produzione di formaggi di altri tipi, ad esempio, gorgonzola, formaggi teneri, ecc.
Informa che la legge del 10 aprile 1954, n. 125, prevede l'istituzione di un Comitato nazionale al quale compete la sorveglianza sui prodotti di origine e dà lettura dell'articolo 7 della legge stessa, che è del tenore seguente:
"La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge è svolta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da quello dell'industria e commercio.
I Ministeri suddetti, di concerto fra loro e previo parere del Comitato previsto dall'articolo 5, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, possono affidare l'incarico della vigilanza sulla produzione e sul commercio dei formaggi con denominazione di origine o tipica riconosciuta a Consorzi volontari di produzione".
Precisa che la vigilanza di cui al predetto articolo 7 dovrebbe essere demandata alla Regione, ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
Dà ancora lettura del successivo articolo 8 della predetta legge, che stabilisce:
"L'incarico previsto dall'articolo precedente può essere affidato, per ciascun tipo di formaggio, ad un solo Consorzio di produttori del formaggio stesso, purché esso:
1) comprenda fra i propri soci almeno dieci produttori, singoli o associati, che da oltre tre anni abbiano raggiunto sul mercato, per la produzione del formaggio medesimo, notoria competenza;
2) sia retto da uno statuto che consenta l'ammissione nel Consorzio, a parità di diritti, di qualsiasi produttore del formaggio di cui trattasi;
3) garantisca, per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento della vigilanza affidatagli.
I Consorzi a cui viene affidato l'incarico sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la esercita d'intesa col Ministero dell'industria e commercio.
Qualsiasi modificazione dello statuto deve essere preventivamente approvata dal Ministero stesso, di concerto con quello dell'industria e commercio".
L'Assessore Per. Ind. FOSSON fa presente che già altre volte si era sentito parlare di un Consorzio di, produttori unico, a cui la legge sulla tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi dovrebbe demandare la sorveglianza ed osserva che qualcuno si è illuso che bastassero dieci soci per aver raggiunto una certa quale rinomanza sul mercato e poter, quindi, fare a loro piacimento il bello ed il brutto tempo.
Precisa di aver ritenuto opportuno di portare a conoscenza di quanto sopra il Consiglio, per informarlo sui probabili motivi che hanno indotto a collegare la legge regionale con la legge del 10 aprile 1954, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.
Dichiara che non vi è alcun nesso fra i due citati disegni di legge.
Pone in rilievo che, avendo la Regione potestà legislativa di ordine primario nella materia, la vigilanza di cui all'articolo 7 della legge dello Stato può essere attribuita, per la Valle d' Aosta, all'Assessorato all'Agricoltura e all'Assessorato all'Industria e Commercio.
Precisa che l'Amministrazione regionale, allorquando entrerà in vigore la legge regionale in discussione, dovrà esaminare e stabilire a quale Consorzio dovrà essere devoluta la sorveglianza per la tutela dei prodotti tipici e, quindi, dovrebbe cadere ogni rilievo circa il collegamento della legge regionale con la più volte richiamata legge dello Stato.
Osserva che la stessa risposta vale per quanto concerne il rilievo sul parere dei competenti organi sanitari.
In merito alla questione concernente gli statuti delle Cooperative o dei Consorzi, rileva che non vi è nulla da aggiungere a quanto è stato già detto.
Rammenta che, nella lettera in data 13 settembre 1954 del Presidente della Commissione di Coordinamento, si dice: "L'articolo 2 - primo comma - e l'articolo 9 sono viziati da eccesso di competenza in quanto attribuiscono all'Amministrazione regionale l'approvazione degli statuti, la vigilanza sul funzionamento e sulla gestione e la designazione dei sindaci delle cooperative e dei consorzi che usufruiscono delle provvidenze previste dalla legge in oggetto".
Pone in rilievo che l'articolo 9 della legge regionale stabilisce: "Il funzionamento e la gestione delle Cooperative o dei Consorzi, ai quali saranno ceduti in affitto o in riscatto in proprietà gli stabili costruiti dalla Regione, a' sensi della presente legge, sono soggetti al controllo dell'Amministrazione regionale, che designerà uno dei membri del Collegio dei Sindaci delle Cooperative o dei Consorzi affittuari degli stabili stessi".
Sottolinea che nel detto articolo si dice che l'Amministrazione regionale designerà "uno dei membri del Collegio dei Sindaci" e non già l'intero Collegio dei Sindaci, il che è ben diverso ed esprime parere che trattasi, quindi, di partito preso.
Precisa che anche la questione concernente l'ultimo rilievo formulato dalla Commissione di Coordinamento appare chiara, in quanto il Consiglio regionale ha inteso creare non già Consorzi obbligatori, ma Consorzi volontari ed ha subordinato la concessione dei caseifici e dell'attrezzatura relativa alla condizione che i Consorzi si assoggettino alla osservanza di determinate norme.
Rammenta che il Presidente, Signor Bréan, ha proposto che il Consiglio confermi l'approvazione e l'emanazione della legge regionale nel testo già approvato nella seduta del 6 agosto 1954, perché le argomentazioni addotte dalla Commissione di Coordinamento sono prive di fondamento.
Rileva che, con la legge regionale di cui si tratta, il Consiglio ha inteso venire incontro alle necessità dei contadini ed auspica che detta legge ritorni vistata dalla Commissione di Coordinamento, in quanto costituisce l'unico mezzo per eliminare le speculazioni che si sono fatte, che si stanno facendo e che si faranno ancora in questo campo.
Constata che, purtroppo, delle leggi approvate dal Consiglio regionale ben poche sono state vistate dalla Commissione di Coordinamento e pone in rilievo che, fra queste, non vi è alcuna legge regionale approvata dall'attuale Amministrazione regionale, i cui disegni di legge sono stati tutti respinti.
Il Presidente, Signor BREAN, si richiama a quanto detto in precedenza e comunica che nella parte dispositiva della deliberazione non sarà fatta menzione delle discussioni avvenute nel Consiglio in merito ai rilievi formulati dalla Commissione di Coordinamento. Aggiunge che il dispositivo della deliberazione conterrà solo la conferma della emanazione della legge regionale nel testo già approvato con deliberazione n. 90, in data 6 agosto 1954.
Invita il Consiglio a procedere, a votazione segreta, alla conferma della legge regionale di cui si tratta.
IL CONSIGLIO
richiamata la propria deliberazione n. 90, in data 6 agosto 1954;
visti i rilievi formulati dal Presidente della Commissione di Coordinamento con lettera in data 13 settembre 1954, prot. n. 1997;
visti gli articoli 2 - lettera d - e 31 dello Statuto speciale della Regione, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
ritenuto che il disegno di legge regionale di cui si tratta prevede norme che rientrano nella competenza normativa della Regione e che non sono in contrasto con la costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi con votazione fatta a scrutinio segreto (Consiglieri presenti e votanti numero diciassette);
Delibera
di confermare l'emanazione della legge regionale approvata con precedente deliberazione consiliare n. 90, in data 6 agosto 1954, recante provvedimenti intesi a favorire la produzione, la lavorazione e la conservazione dei prodotti lattiero-caseari in Valle d'Aosta.
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