Objet du Conseil n. 302 du 6 novembre 1972 - Verbale
OGGETTO N. 302/72 - Disegno di legge regionale concernente modificazioni alle norme della legge regionale 30 giugno 1972 n. 13, sul riordinamento delle carriere e delle retribuzioni del personale regionale.
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni alle norme della legge regionale 30 giugno 1972, n. 13, sul riordinamento delle carriere e delle retribuzioni del personale regionale", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 6 novembre 1972:
Con legge regionale 30 giugno 1972 n. 13 furono approvate norme relative al riordinamento delle carriere e delle retribuzioni del personale dell'Amministrazione Regionale.
Per la pratica applicazione delle norme stesse si rende necessario approvare modificazioni ed aggiunte a quanto già previsto dagli articoli 6 e 7 della legge stessa.
Si tratta di modificazioni dalle quali non derivano maggiori spese nei confronti di quelle già approvate e finanziate con la sopracitata legge regionale.
La Giunta Regionale sottopone, pertanto, all'esame e alla approvazione del Consiglio Regionale le modificazioni di cui si tratta, quali risultano dall'allegato disegno di legge regionale, già sottoposte all'esame delle competenti Commissioni consultive (Commissione Paritetica e Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali e Finanze).
(Omissis: segue disegno di legge regionale riportato in calce al provvedimento consiliare)
Il Presidente della Giunta, DUJANY, illustra brevemente il disegno di legge in esame ed i motivi che hanno determinato la prestazione del disegno di legge in questione da parte della Giunta.
Osserva che con il provvedimento legislativo presentato al Consiglio si propone una riformulazione dell'articolo 6 in termini più precisi in modo che la sua interpretazione in sede di applicazione risulti più facile.
Propone poi al Consiglio due emendamenti da apportare al testo di legge in esame, emendamenti proposti dalla Commissione consultiva paritetica prevista dall'art. 10 del Regolamento organico del personale: il primo all'art. 1 - 4° rigo - dove la dizione: "Nel caso di nomina a posti di gruppo o di carriera superiori..." sia modificata come segue: "Nel caso di nomina per concorsi o promozioni a posti di gruppo o di carriera superiori..."; ed il secondo all'art. 2 del disegno di legge stesso con il seguente comma aggiuntivo finale: "Analoga valutazione si applica, inoltre, a favore del personale già dipendente dello Stato nominato a ruolo per concorso nel periodo dal 1° luglio 1956 al 10 novembre 1966".
Monsieur le Conseiller CAVERI demande si c'est vrai que le Président de la Junte aura demain une rencontre avec les représentants des Syndicats pour examiner le problème d'un groupe d'employés régionaux qui exercent des fonctions supérieures à leur grade et dont leurs cas ne rentrent pas dans le dessein de loi dont il est question aujourd'hui.
Il ajoute que cet argument avait déjà été objet de discussion au Conseil et que le Président de la Junte avait donné des assurances à cet égard, dans le sens que l'on aurait cherché de trouver une solution satisfaisante.
Il demande également au Président de la Junte s'il peut lui confirmer qu'il cherchera une solution satisfaisante pour ce groupe d'employés régionaux.
Monsieur le Président de la Junte, DUJANY, confirme que demain il y aura la réunion de la Commission du Personnel avec les représentants des Organisations Syndicales et les membres de la Junte pour examiner le problème de quelques dizaines d'employés qui estiment d'exercer des fonctions supérieures à la place qu'ils occupent et au salaire qu'ils touchent actuellement.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sul disegno di legge in esame, dichiara chiusa la discussione ed invita il Consiglio a procedere alla votazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articoli 1 - 2 e 3 - Si dà atto che gli articoli contro indicati, con gli emendamenti proposti agli articoli 1 e 2 dal Presidente della Giunta, sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di egge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sotto riportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Pollicini e Tonino, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione.
- Consiglieri presenti e votanti: ventotto;
- Consiglieri favorevoli: ventisei;
- Consiglieri contrari: due.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sotto riportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni alle norme della legge regionale 30 giugno 1972, n. 13, sul riordinamento delle carriere e delle retribuzioni del personale regionale":
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Disegno di legge regionale n. 45
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ................. n. ...: MODIFICAZIONI ALLE NORME DELLA LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 1972 N. 13 SUL RIORDINAMENTO DELLE CARRIERE E DELLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE REGIONALE.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 1972 n. 13, sul riordinamento delle carriere e delle retribuzioni del personale regionale, è sostituito dal seguente nuovo articolo 6 della legge stessa:
Art. 6 - "Nel caso di nomina per concorsi o promozioni a posti di gruppo o di carriera superiori, il servizio di ruolo precedentemente prestato nella qualifica di provenienza della stessa carriera o nella qualifica di provenienza della carriera immediatamente precedente è riconosciuto, ai soli fini economici e con esclusione di qualsiasi effetto giuridico, nella misura del 50% con effetti a decorrere dal 1° luglio 1970.
Al personale che ha ottenuto nel periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1970 la nomina a posti di gruppo o di carriera superiori, tale riconoscimento di servizio deve computarsi in aggiunta all'anzianità posseduta nella nuova qualifica, compresa l'anzianità già maturata per effetto di particolari valutazioni attribuite ai sensi di legge.
Al personale nominato a posti di gruppo o di carriera superiori che, nonostante l'applicazione dei precedenti commi, consegua alla data del 1° luglio 1970 o alla data della successiva nomina uno stipendio o salario inferiore a quello che avrebbe conseguito se la nomina non fosse avvenuta, sarà attribuita tale data, nel nuovo grado, la classe di stipendio o il trattamento economico immediatamente superiore al trattamento economico che avrebbe maturato nel grado o nella carriera inferiore. In tale caso, l'anzianità utile ai fini dell'attribuzione delle eventuali successive classi di stipendio o salario e degli aumenti periodici decorrerà dalla data del 1° luglio 1970 o dalla data della successiva nomina".
Art. 2
Il secondo comma dell'articolo 7 della sopracitata legge 30 giugno 1972 n. 13 è sostituito dal seguente nuovo secondo comma dell'articolo 7 della legge stessa:
"Analoga valutazione si applica, dalla data di nomina nei ruoli regionali, al personale già dipendente dello Stato ed al personale regionale già in servizio in qualità di fuori ruolo che abbia vinto concorsi espletati in attuazione della legge regionale 10 novembre 1966 n. 13, o che sia stato collocato a ruolo a' sensi delle vigenti norme sul collocamento obbligatorio degli invalidi, relativamente al periodo di servizio prestato presso l'Amministrazione Regionale.
Analoga valutazione si applica inoltre a favore del personale già dipendente dello Stato nominato a ruolo per concorso nel periodo dal 1° luglio 1956 al 10 novembre 1966".
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, lì
