Objet du Conseil n. 301 du 6 novembre 1972 - Verbale
OGGETTO N. 301/72 - Disegno di legge regionale concernente modifiche alla legge regionale 15 novembre 1971 n. 18, recante approvazione della pianta organica e delle tabelle delle carriere economiche a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari degli Istituti scolastici della Regione.
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge concernente: "Modifiche alla legge regionale 15 novembre 1971 n. 18, recante approvazione della pianta organica e delle tabelle delle carriere economiche a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi amministrati i e ausiliari degli Istituti scolastici della Regione", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 6 novembre 1972:
Con la legge regionale 15 novembre 1971 n. 18 si provvede all'approvazione della pianta organica e delle tabelle delle carriere economiche a ruolo aperto per il personale addetto ai Servizi amministrativi e ausiliari degli Istituti scolastici della Regione, nonché all'approvazione di norme per la sistemazione straordinaria a ruolo del personale di segreteria addetto all'Istituto Magistrale "Regina Maria Adelaide", di Aosta, e alle Scuole secondarie di Aosta.
Si rende ora necessario apportare alcune modifiche alle norme della citata legge regionale anche per consentire l'applicazione delle predette norme a personale, in possesso dei requisiti richiesti, che ha presentato domanda di inquadramento a ruolo dopo la scadenza del termine previsto.
La norma dell'art. 3 della proposta di legge ha lo scopo di perequare la posizione giuridica ed economica del personale non insegnante, già inquadrato nei ruoli regionali con precedenti disposizioni legislative, a quella acquisita dal personale al quale sono state applicate le norme della legge regionale 15.11.1971 n. 18.
L'art. 4 della proposta di legge estende le norme degli artt. 9 e 10 della legge 15.11.1971, n. 18, al personale che non ha potuto chiedere l'applicazione delle norme stesse a causa della ritardata adozione dei provvedimenti di inquadramento nei ruoli dello stato, inquadramento al quale il personale stesso aveva diritto già da alcuni anni (1966-1969).
Dalla applicazione della proposta di legge non deriva una maggiore spesa annua a carico del bilancio della Regione, in quanto la spesa annua per l'inquadramento a ruolo del personale di cui sopra era già stata prevista e finanziata con le leggi regionali 15 novembre 1971 n. 18 e 3 agosto 1972 n. 21; la spesa in questione trova infatti copertura ed è finanziata come indicato agli articoli 6 e 7 della proposta di legge.
La Giunta sottopone la proposta di legge di cui si tratta all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale.
(Omissis: segue disegno di legge regionale riportato in calce al provvedimento consiliare).
Il Presidente della Giunta, DUJANY, riferisce che con legge regionale 15 novembre 1971 n. 18 Il Consiglio approvò la pianta organica e le carriere economiche a ruolo aperto del personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari degli Istituti scolastici della Regione.
Fa presente che si rende ora necessario apportare alcune modifiche alle norme della predetta legge regionale, per consentire l'applicazione delle precitate norme a personale in possesso dei requisiti richiesti che ha presentato domanda di inquadramento a ruolo dopo la scadenza del termine previsto.
Conclude, dicendo che in sostanza si tratta di approvare una proposta di provvedimento legislativo che consenta di regolare alcuni casi che non hanno potuto essere inquadrati con le norme precedenti, in modo da dare un assetto definitivo a tutto il personale appartenente a questa categoria.
Il Presidente MONTESANO comunica che la Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali e la Commissione per il Personale hanno entrambe espresso unanime parere favorevole per l'approvazione del disegno di legge di cui si tratta.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sul disegno di legge in esame, invita il Consiglio a procedere alla votazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Si dà atto che gli otto articoli del disegno di legge sono approvati dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro).
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che gli otto articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Mappelli e Tonino, il Presidente accetta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: venticinque;
- Voti favorevoli: ventitré;
- Voti contrari: due.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 15 novembre 1971 n. 18, recante approvazione della pianta organica e delle tabelle delle carriere economiche a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi amministrati i e ausiliari degli Istituti scolastici della Regione":
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Disegno di legge regionale n. 44
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale........ n. ...: MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 1971 N. 18, RECANTE APPROVAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELLE TABELLE DELLE CARRIERE ECONOMICHE A RUOLO APERTO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI E AUSILIARI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA REGIONE.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il termine utile per la presentazione delle domande di sistemazione straordinaria a ruolo del personale non insegnante in servizio nelle Scuole secondarie della Regione, ci cui all'art. 8 della legge regionale 15.11.1971 n. 18, è riaperto e prorogato sino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
Il terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 15.11.1971 n. 18 è modificato come segue:
"Al personale di cui ai precedenti commi saranno riconosciuti, ai fini dello sviluppo della carriera economica a ruolo aperto, la intera anzianità maturata presso lo Stato o altri Enti pubblici, secondo i casi, nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) o nel ruolo degli applicati di segreteria (carriera esecutiva), nonché il periodo di servizio non di ruolo prestato prima dell'inquadramento nei ruoli suddetti, nella misura del quaranta per cento del periodo stesso".
Art. 3
Le norme degli articoli 8 e 9 della legge regionale 15.11.1971, n. 18, concernenti il riconoscimento, ai fini dello sviluppo della carriera a ruolo aperto, dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso lo Stato o altri Enti pubblici, si applicano anche al personale di segreteria, amministrativo ed ausiliario inquadrato nei ruoli regionali per effetto di precedenti disposizioni legislative della Regione.
Art. 4
Le norme degli articoli 9 e 10 della legge regionale 15.11.1971 n. 18 si applicano anche al personale di segreteria ed amministrativo, in possesso dei prescritti requisiti che abbia presentato nei termini di legge domanda di immissione nei ruoli statali a norme del quarto comma dell'art. 4 della legge 14.7.1965 n. 902, dell'art. 2 della legge 4.2.1966 n. 32 e dell'art. 25 della legge 28.10.1970 n. 775.
Coloro che si trovano nelle condizioni previste al precedente comma potranno presentare domanda di inquadramento a ruolo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
Il personale ausiliario in servizio presso le Scuole secondarie della Regione tuttora collocato nei ruoli speciali transitori regionali sarà trasferito e inquadrato a ruolo d'ufficio in posti vacanti del corrispondente ruolo ordinario, conservando l'intera anzianità maturata nel ruolo di provenienza.
Art. 6
La spesa annua, prevista in lire cinque milioni circa, derivante dalla applicazione della predetta legge e già finanziata ai sensi della legge regionale 15 novembre 1971 n. 18, graverà sul capitolo 581 (" Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di segreteria e subalterno delle Scuole secondarie della Regione") della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.
Art. 7
La spesa, prevista in lire sette milioni circa, per il pagamento delle somme arretrate dovute per conguaglio assegni e contributi previdenziali e assicurativi per il personale di cui ai precedenti articoli in applicazione della presente legge, per il periodo dal 1.1.1971 al 31.12.1971, sarà imputata al residuo passivo (fondo di L. 74.000.000 impegnato con deliberazione di Giunta n. 5165 in data 31.12.1971 ai sensi dell'art. 13 della legge 15.11.1971 n. 18) e al capitolo 59 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 ("Spese per conguaglio stipendi, ecc.") ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 3.8.1972 n. 21.
Art. 8
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
