Objet du Conseil n. 114 du 16 mars 1973 - Verbale
OGGETTO N. 114/73 - Proposta di legge: "Provvedimenti per il risanamento conservativo di case di abitazione situate in zone con interesse storico ambientale". (Proposta ritirata)
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sulla sotto riportata proposta di legge regionale, di iniziativa dei Consiglieri Dolchi, Crétier, Manganoni, Macheda e Siggia, concernente: "Provvedimenti per il risanamento conservativo di case di abitazione situate in zone con interesse storico ambientale", proposta di legge trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza dell'8 e 9 febbraio 1973:
Nel quadro di provvedimenti miranti a dare una casa a basso fitto ai lavoratori valdostani, non poteva mancare un provvedimento che si rivolgesse alla valorizzazione e utilizzazione di un patrimonio edilizio esistente nel centro storico della città di Aosta e di altri Comuni della Valle.
I risanamenti conservativi, quegli interventi cioè di carattere edilizio che si richiedono, per rendere abitabili le case di detti centri storici, debbono essere portati avanti mediante incentivi e incoraggiamenti che non possono non partire dagli Enti pubblici e cioè Comuni e Regioni.
Da questa premessa l'esigenza di una legge che garantisca questo pubblico intervento che, oltre a porre mano al risanamento dei centri storici, consente di aumentare il numero degli alloggi resi abitabili proprio da questi interventi.
La legge, "Provvedimenti per il risanamento conservativo di case di abitazioni situate in zone con interesse storico-ambientale" prevede contributi ai proprietari che vogliono compiere opere di risanamento nelle case dei centri storici. I contributi si differenziano a seconda se l'intervento conservativo è previsto per un solo alloggio o per tutto un fabbricato.
I Comuni sono chiamati a redigere elenchi indicanti le zone presso cui è necessario l'intervento, stabilendo anche i criteri di priorità.
Dopo questa prima indicazione un'apposita Commissione Regionale formulerà anno per anno programmi definitivi.
La legge ha una durata di 5 anni con stanziamenti annui di L. 200.000.000.
SEGUE: allegato disegno di legge.
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Proposta di legge regionale n.
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ... N. ...: "PROVVEDIMENTI PER IL RISANAMENTO CONSERVATIVO DI CASE DI ABITAZIONE SITUATE IN ZONE CON PARTICOLARE INTERESSE STORICO-AMBIENTALE".
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per il risanamento conservativo del centro della Città di Aosta e di altre zone dei Comuni della Valle con particolare interesse storico-ambientale è approvato il piano quinquennale di interventi finanziari dell'Amministrazione Regionale valdostana come dai seguenti articoli.
Art. 2
Ogni anno, per la durata di cinque anni, a partire dall'esercizio finanziario in corso, viene erogata la somma di Lire 200.000.000 destinata al risanamento conservativo di quartieri e case malsane comprese nelle zone omogenee "A" - di cui al Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 - dei piani urbanistici in vigore e secondo le modalità stabilite dall'art.3 della presente legge.
Tale somma sarà ripartita nella misura del 60% per opere da eseguirsi nella Città di Aosta e del 40% per opere da eseguirsi negli altri Comuni della Valle.
Art. 3
L'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta concede i contributi ai proprietari di case di abitazione situate in zone di interesse storico-ambientale nella misura del 20% delle spese per opere di risanamento relative ad alloggi singoli e del 40% delle spese per opere di risanamento quando queste si riferiscono a più alloggi costituenti nel loro insieme un intero fabbricato.
Le opere di risanamento devono comportare spese superiori a Lire 1.000.000 per alloggio e devono essere comprovate da opportuni progetti e preventivi.
Art. 4
I Comuni, con deliberazione consiliare, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, redigeranno elenchi con l'indicazione delle zone in cui dovrà avvenire, nel quinquennio, l'intervento dell'Amministrazione Regionale e la graduatoria preferenziale delle zone stesse.
Una apposita Commissione, formata dai componenti la Commissione consiliare Permanente Turismo, Antichità e Belle Arti, dal Sovraintendente alle Antichità e Belle Arti, dal responsabile dell'Ufficio urbanistica dell'Amministrazione Regionale, da un rappresentante del Comune di Aosta (eletto dal Consiglio Comunale), da due rappresentanti degli altri Comuni della Valle (nominati dal Comitato direttivo del B.I.M.) e da tre Consiglieri regionali eletti dal Consiglio, di cui 1 delle minoranze esaminerà i progetti e i preventivi presentati dai proprietari e approverà, entro il 30 settembre di ogni anno, l'elenco delle opere per le quali è autorizzata, nell'anno successivo, la concessione dei contributi previsti all'articolo 3.
I contributi sono erogati, a completa ultimazione delle opere, con deliberazione della Giunta Regionale, previa verifica da parte della Sovraintendenza alle Antichità e Belle Arti della esecuzione delle opere e della loro corrispondenza ai progetti.
I contributi sono concessi una sola volta e nella misura massima di Lire 5.000.000 per ogni richiedente.
Art. 5
Alle spese per il primo anno di applicazione della presente legge si provvede mediante l'accensione di un mutuo dì Lire 200.000.000 con corrispondente aumento del capitolo ... della Parte Entrata.
È istituito con la previsione di Lire 200.000.000 il nuovo capitolo della Parte Spesa con la denominazione:
"Spese per il risanamento conservativo di case di abitazione in zone con interesse storico-ambientale".
Per il periodo di applicazione della presente legge le somme stanziate al capitolo 869 della Parte Spesa del bilancio regionale vengono utilizzate per la concessione dei contributi di cui alla presente legge.
Art. 6
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
Intervengono il Consigliere DOLCHI, l'Assessore ai lavori pubblici POLLICINI, che presenta un ordine del giorno, il Consigliere MANGANONE e l'Assessore alle finanze CHANTEL.
Intervengono i Consiglieri DOLCHI, che dichiara di ritirare la legge, ANDRIONE, RAMERA, l'Assessore POLLICINI che propone una modifica all'ordine del giorno, i Consiglieri BORDON e MANGANONE, per chiedere una sospensione dei lavori, PEDRINI, MANGANONI, il Presidente della Giunta DUJANY per chiedere di rinviare la trattazione dell'ordine del giorno.
Il Consiglio prende atto.
