Objet du Conseil n. 113 du 16 mars 1973 - Verbale
OGGETTO N. 113/73 - Proposta di legge regionale recante: "Provvedimenti per l'edilizia economica e popolare". (Legge respinta)
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sulla sotto riportata proposta di legge regionale, di iniziativa dei Consiglieri Dolchi, Crétier, Manganoni, Macheda e Siggia, concernente: "Provvedimenti per l'edilizia economica e popolare", proposta di legge trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza dell'8 e 9 febbraio 1973:
Con la legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, riguardante provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare, e con le sue successive modificazioni, l'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta ha cominciato ad intervenire in modo finanziariamente consistente nel campo dell'edilizia economica e popolare. Nel corso dei cinque anni di applicazione della legge un migliaio di famiglie della Valle d'Aosta ha potuto beneficiare della concessione di mutui con pagamento di interessi a carico della Regione per l'acquisto, la costruzione o la sistemazione di alloggi.
Il quinquennio di applicazione della legge anzidetta ha però soddisfatto solo in minima parte le necessità in questo settore e nel momento in cui il costo degli affitti ha subito notevoli aumenti ed ancora tende ad aumentare, si manifesta l'esigenza di un massiccio intervento finanziario dell'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta per la costruzione di case di abitazione da dare in affitto a prezzi popolari.
Il provvedimento che si sottopone all'esame del Consiglio Regionale vuole assicurare - nel periodo di 5 anni a circa 600 nuclei familiari della Valle d'Aosta una casa civile a prezzo equo ed è orientato essenzialmente verso quella fascia di lavoratori meno abbienti che non disponevano e non dispongono dei mezzi finanziari per integrare il mutuo agevolato di 5 milioni concesso per l'acquisto o la costruzione di nuovi alloggi.
L'articolo 2 della legge fissa l'ampiezza dell'intervento finanziario della Regione per i 5 anni di applicazione della legge che si propone e stabilisce la ripartizione proporzionale delle opere da realizzare nel comprensorio di Aosta e negli altri Comuni della Valle.
L'articolo 3 prevede il modo di determinazione dei prezzi di affitto dei nuovi alloggi e di utilizzazione dei proventi degli affitti.
I successivi articoli 4 e 5 fissano le modalità di realizzazione del piano quinquennale e particolarmente i modi di redazione e approvazione dei programmi generali e annuali di costruzione dei nuovi alloggi da cedere in affitto.
L'articolo 6 prevede che entro 6 mesi venga redatto tua regolamento che fissi le procedure e i punteggi per l'assegnazione degli alloggi.
---
Proposta di legge regionale n.
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ......: PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per la ripresa dell'attività edilizia nel campo della edilizia economica e popolare, è approvato il piano quinquennale d'interventi finanziari dell'Amministrazione Regionale valdostana di cui agli articoli che seguono.
Art. 2
Ogni anno, per la durata di 5 anni, a partire dall'esercizio finanziario in corso, viene erogata la somma di Lire 1.000.000.000 per la costruzione di case di abitazione di tipo economico e popolare. Tale somma avrà una ripartizione complessiva del 70% per opere da eseguire nella città di Aosta e nei Comuni confinanti e del 30% per opere negli altri Comuni della Valle.
Gli stanziamenti sono destinati all'acquisizione di terreni, alla costruzione degli stabili e, ove necessario, all'esecuzione di opere di urbanizzazione.
Le nuove costruzioni sono realizzate nelle aree riservate all'edilizia economica e popolare ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962 n. 167 o su altre opportunamente acquisite o di proprietà di Enti pubblici.
Art. 3
I nuovi alloggi popolari così costruiti saranno assegnati in affitto a prezzi che determinino l'ammortamento delle spese di acquisizione delle aree e le spese di costruzione nel periodo di anni 40.
Le somme incassate per il pagamento degli affitti vengono accantonate e utilizzate per la manutenzione degli edifici stessi e per la costruzione di nuovi alloggi secondo la ripartizione prevista al primo comma dell'art. 2, da assegnare in affitto con le modalità del comma precedente.
Art. 4
La realizzazione del presente piano avviene in collaborazione con la sede di Aosta dell'Istituto Autonomo per le case popolari, che curerà la costruzione di nuovi alloggi e la riscossione degli affitti, secondo la presente legge e sulla base di un'apposita convenzione da stipularsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Regionale.
Art. 5
Entro 3 mesi dalla stipula della convenzione tra la Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta e la sede di Aosta dell'Istituto Autonomo per le case popolari, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale il programma di massima delle nuove costruzioni da realizzare nel quinquennio, redatto da una Commissione composta da 3 rappresentanti dell'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta, da 2 rappresentanti della sede di Aosta dell'Istituto Autonomo case popolari, da un rappresentante del Comune di Aosta, da 2 rappresentanti degli altri Comuni della Valle e da 1 rappresentante designato dalle Organizzazioni Sindacali.
I rappresentanti dell'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta nella Commissione vengono nominati dal Consiglio Regionale; due rappresentanti spettano ai gruppi di maggioranza e uno ai gruppi di minoranza.
Il rappresentante del Comune capoluogo viene nominato dal Consiglio comunale, mentre i rappresentanti degli altri Comuni dal Consiglio direttivo del BIM.
Entro il 30 settembre di ogni anno la Commissione re dige il programma delle costruzioni da realizzare nel corso dell'anno successivo.
I programmi annuali sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Regionale.
Art. 6
Gli alloggi saranno assegnati sulla base di graduatorie comunali in base alle procedure e ai punteggi stabiliti con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio Regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 7
La Giunta Regionale è autorizzata a versare semestralmente, sulla base di stati di avanzamento accertati dall'Ufficio Tecnico dell'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici, alla sede di Aosta, dell'Istituto Autonomo per le case popolari le somme indicate all'art. 2 della presente legge per le costruzioni previste negli artt. 4 e 5.
Art. 8
Alle spese per il primo anno di applicazione della presente legge si provvede mediante l'accensione di un mutuo di Lire 1.000.000.000 con corrispondente aumento del capitolo ... della parte ENTRATA.
È istituito con la previsione di Lire 1.000.000.00 il nuovo capitolo ... della parte SPESA con la denominazione: "Spese per l'edilizia economica e popolare".
Art. 9
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Interviene il Consigliere DOLCHI.
Prendono la parola, per dichiarazione di voto, il Consigliere ANDRIONE (contrario) e il Presidente della Giunta DUJANY (contrario).
Sugli articoli prende la parola il Consigliere DOLCHI.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i nove articoli della proposta di legge regionale in esame non sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione della proposta di legge stessa nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Chincheré e Crétier, il Presidente Montesano accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventisette;
- Voti favorevoli: sette;
- Voti contrari: venti.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio non ha approvato la sopracitata proposta di legge regionale concernente: "Provvedimenti per l'edilizia economica e popolare".
