Objet du Conseil n. 26 du 23 février 1950 - Verbale

OGGETTO N. 26/50 - PROPOSTE DI NORME REGIONALI DA APPROVARSI PER IL REGOLAMENTO PER LA VISITA PREVENTIVA DEI TORI IN VALLE D'AOSTA.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Geom. ARBANEY, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione della Divisione Agricoltura e Foreste, relativa alla proposta di approvazione di un nuovo Regolamento per la visita preventiva dei tori in Valle d'Aosta, nonché in merito alla proposta di Regolamento predisposto a tale scopo, copie delle quali sono state trasmesse ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 29-30 dicembre 1949:

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In merito alla necessità della elaborazione di nuovo Regolamento per la visita preventiva dei tori, in sostituzione del precedente approvato con D.M. 28 agosto 1931 ed entrato in vigore il primo gennaio 1932, si riferisce quanto segue:

1) fermi restando i principi informatori che hanno dettato la stesura del Regolamento precedente, che ora è sorpassato per la soppressione degli Uffici provinciali che avevano cura della esecuzione delle sue norme, si è provveduto ad apportare alcune modifiche importanti nella redazione della bozza del nuovo Regolamento che si sottopone ad approvazione;

2) il nuovo Regolamento prevede all'art. 8, a differenza del precedente, che i riproduttori suscettibili di approvazione, devono appartenere esclusivamente alle razze valdostane; trattasi di norma che costituisce uno dei caposaldi su cui dovrà poggiare in avvenire il miglioramento morfologico delle nostre due razze bovine e permettere di evitare la produzione di incroci che ostacolerebbero in non poca misura il raggiungimento dell'uniformità morfologica dei nostri allevamenti;

3) il nuovo Regolamento prevede, inoltre, che i tori destinati ai centri di fecondazione artificiale debbano sottostare alla visita preventiva in considerazione dell'importanza che questo metodo sta assumendo e nella previsione che tale metodo di fecondazione abbia a diffondersi anche in Valle d'Aosta;

4) la visita preventiva obbligatoria dei tori è certamente il mezzo che contribuisce nel modo più generale ed efficace al perfezionamento morfologico dei nostri bovini per cui la sua applicazione continuerà a dare un prezioso contributo al raggiungimento dei fini di perfezionamento degli allevamenti;

5) l'importanza della visita preventiva obbligatoria non può essere disconosciuta quando si provveda con giusto rigore ad eliminare dalla riproduzione i tori scadenti che influiscono in senso negativo sulle razze bovine nostrane;

6) la zootecnia rappresenta una delle principali attività della popolazione locale e che la necessità di provvedimenti intesi ad assicurare il miglioramento del patrimonio bovino mediante la visita preventiva dei tori è oltremodo sentita;

7) a' sensi dell'art. 2 - lettera d) - dello Statuto regionale, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, possono essere rese obbligatorie con legge regionale le nuove particolari norme del Regolamento per la visita preventiva dei tori di cui all'allegato schema-progetto di Regolamento.

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SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA VISITA PREVENTIVA DEI TORI IN VALLE D'AOSTA.

Art. 1

Per l'esercizio di stazioni di monta pubblica taurina o di centri di fecondazione artificiale in Valle d'Aosta, i tenutari delle stazioni o dei centri debbono essere in possesso del certificato di approvazione dei tori destinati al servizio di monta di cui all'articolo 4 che ha valore di licenza.

Art. 2

In Valle d'Aosta i tori e i torelli di età superiore a mesi dodici debbono essere sottoposti ogni anno alla visita di controllo della apposita Commissione di visita locale, agli effetti anche del rilascio dei prescritti attestati di approvazione.

Art. 3

I possessori di tori o di torelli di età superiore a mesi dieci, siano essi allevatori o tenutari di pubbliche stazioni di monta ed i privati che vogliano adibire i loro riproduttori al salto delle proprie bovine, debbono inoltrare domanda alla Commissione regionale per l'approvazione dei tori entro i termini che saranno resi noti ogni anno a cura della Commissione regionale stessa.

Le domande debbono essere inoltrate tramite i Comuni di residenza dei richiedenti.

Analoga domanda debbono inoltrare coloro che intendono destinare tori e torelli alla fecondazione artificiale. Le domande debbono contenere i seguenti dati e notizie: nome, cognome e domicilio dei proprietari dei tori o torelli; nome, razza, data e luogo di nascita e genealogia dei tori o torelli; la località di funzionamento.

Le domande debbono essere accompagnate dalla ricevuta comprovante l'avvenuto versamento dell'importo dei diritti di visita nella misura fissata ogni anno dalla Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale per l'approvazione dei tori.

Le domande debbono essere registrate, distintamente per ciascun Comune e con l'indicazione della data di arrivo, in un registro e in uno schedario appositi da tenersi a cura della Segreteria della Commissione regionale per l'approvazione dei tori.

Art. 4

La Commissione regionale per l'approvazione dei tori è nominata dall'Assessore regionale per l'Agricoltura, ha sede presso l'Amministrazione regionale ed è composta dei seguenti membri: 1) Ispettore agrario regionale, che funge da Presidente della Commissione; 2) Veterinario regionale; 3) un allevatore designato dall'Associazione degli Agricoltori della Valle d'Aosta.

Spetta alla Commissione regionale per l'approvazione dei tori:

a) di stabilire l'indirizzo generale e il programma delle operazioni di visita dei tori;

b) di proporre alla Giunta regionale le tariffe dei diritti fissi da corrispondersi per le visite dei capi bovini;

c) di proporre alla Giunta regionale le tariffe dei diritti di monta;

d) di stabilire per ciascun territorio comunale il numero minimo di tori occorrenti per il servizio di monta e, quando tale numero risulti inadeguato alle esigenze della produzione bovina, di proporre la costituzione, a' sensi di legge, di Consorzi obbligatori di allevatori;

e) di proporre all'Assessore regionale per l'Agricoltura la nomina di Commissioni locali di visita tori, composte dal Veterinario regionale, che funge da Presidente, dal Veterinario condotto del Comune o del Consorzio di Comuni nel cui territorio dovranno essere effettuate le visite e da due allevatori - uno per ciascuna razza bovina locale, - designati dall'Associazione degli Agricoltori.

Art. 5

Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono disimpegnate dall'impiegato dell'Amministrazione regionale preposto al servizio di approvazione tori.

Ai membri della Commissione incaricati della visita dei tori spettano, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio, le indennità in misura da fissarsi dalla Giunta regionale.

Art. 6

Delle date e località di concentramento e di visita ordinaria dei tori deve essere data notizia mediante avvisi agli allevatori interessati o mediante pubblici avvisi affissi all'albo pretorio dei Comuni interessati almeno dieci giorni prima delle date di visita.

Art. 7

In via eccezionale, qualora sia dimostrata l'impossibilità di presentare il toro alla prescritta visita ordinaria e non sia ordinata una visita entro il bimestre, la Commissione regionale può fissare visite straordinarie. Le spese per le visite straordinarie sono a carico dei richiedenti, che devono effettuare un congruo deposito nella misura stabilita dalla Commissione.

Art. 8

La Commissione di visita decide a maggioranza di voti e le sue decisioni sono inappellabili. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

La Commissione di visita propone la concessione dell'attestato di approvazione per i tori e torelli aventi più di dodici mesi di età, che siano di sana e robusta costituzione, esenti da malattie, da difetti di conformazione, da vizi e da tare ereditarie, e che possano migliorare od almeno mantenere le caratteristiche morfologiche e fisiologiche della produzione bovina esistente. Detti riproduttori devono appartenere alla razza valdostana pezzata rossa o pezzata nera e devono presentare i caratteri di razze previsti dallo standard.

In caso di sospetta tubercolosi l'approvazione deve subordinarsi all'esito della prova diagnostica della tubercolina.

Art. 9

I tori e i torelli approvati per la monta sono contrassegnati con marca metallica, da applicarsi all'orecchio o con altro segno distintivo permanente; a quelli destinati alla monta pubblica la marca è applicata, all'orecchio destro, e quelli destinati alla monta privata è applicata, invece, all'orecchio sinistro.

I tori e i torelli non approvati sono contrassegnati con marcatura a fuoco sulla coscia o con altro segno permanente.

Art. 10

I tori e i torelli non approvati devono, a cura dei proprietari essere castrati o macellati entro il periodo di tempo, non eccedente un mese, fissata dalla Commissione di visita e che decorrerà dalla data di notifica di apposita comunicazione da farsi tramite i Comuni.

I proprietari debbono nel prescritto periodo di tempo, trasmettere alla Commissione regionale, tramite il Veterinario del Comune, i certificati comprovanti l'avvenuta macellazione o castrazione dei tori o torelli non approvati; dei certificati deve essere fatta annotazione nel registro e nello schedario di cui all'articolo 3.

Art. 11

La Commissione di visita deve redigere apposito verbale di visita nel quale devono constare i dati segnaletici dei riproduttori e le notizie di cui all'art. 8, i contrassegni adottati, il nome e il cognome del proprietario, il motivo dell'approvazione ovvero del diniego, con l'indicazione, in quest'ultimo caso, del termine stabilito per la castrazione o macellazione.

Art. 12

L'attestato di approvazione di ciascun toro deve essere numerato, registrato nel registro di cui all'ultimo comma dell'art. 3, firmato dal Presidente della Commissione regionale e controfirmato dall'Assessore all'Agricoltura.

Nell'attestato devesi precisare: la data del rilascio, il nome del riproduttore, la sua eventuale genealogia, la razza, il mantello, l'età, il numero progressivo della marca metallica applicata all'orecchio (od il contrassegno adottato per i tori condizionatamente autorizzati ai sensi dell'art. 15, la categoria e la tariffa di monta); nell'attestato devesi, inoltre, precisare se il riproduttore sia destinato ed autorizzato alla monta pubblica o privata.

Art. 13

L'attestato è trasmesso all'interessato tramite il Sindaco del Comune nel cui territorio trovasi la stazione di monta. I Comuni devono trascrivere gli estremi degli attestati in speciali registri, da fornirsi dalla Commissione regionale e in cui va tenuto aggiornato l'elenco delle stazioni di monta pubblica e privata autorizzato nel rispettivo territorio.

Nel registro deve essere fatta annotazione delle comunicazioni e notizie di cui agli artt. 11 e 16 (lettera H).

Art. 14

Gli attestati sono valevoli per un anno e, comunque, fino alla data della successiva visita ordinaria annuale. Possono essere temporaneamente o definitivamente ritirati, prima della scadenza, quando risulti che i tori non siano tenuti o usati secondo le buone norme igieniche e zootecniche, ovvero siano colpiti da malattia, o siano divenuti, per qualsiasi altra causa, inabili o pericolosi per il servizio di monta.

Al ritiro definitivo del certificato deve far seguito l'applicazione delle norme dell'art. 10.

Art. 15

In caso di urgenza, quando nel Comune non vi siano riproduttori o non ve ne siano in numero sufficiente, la Commissione di visita, ove sia unanime nel proporre l'approvazione, può rilasciare a proprietari di tori o torelli approvati certificati provvisori di approvazione.

I certificati provvisori, ai quali è data numerazione progressiva debbono essere restituiti ai Comuni al momento della consegna dei certificati definitivi.

Art. 16

I tenutari delle stazioni di monta pubblica hanno l'obbligo di esercitare il servizio a richiesta dei proprietari o di tenutari di bovine, a condizione:

1) - che le bovine si trovino in buone condizioni;

2) - che siano della stessa razza del toro;

3) - che non vi sia sospetto di malattie infettive o contagiose;

4) - che il toro non abbia raggiunto il numero massimo dei salti.

Hanno altresì l'obbligo:

a) di mantenere costantemente affissa, in luogo visibile al pubblico ed all'esterno dei locali adibiti alla monta, una tabella recante la dicitura: " Pubblica stazione di monta taurina".

b) di dare in visione al pubblico gli attestati di approvazione dei riproduttori e la tariffa di monta.

c) di rilasciare al proprietario della vacca o giovenca coperta, un certificato di monta, da staccarsi da registro a madre e figlia; il registro è fornito - numerato e timbrato - dalla Commissione regionale a spese dell'interessato.

Nel certificato di monta devono essere precisati: il giorno della monta, il nome, il contrassegno, la razza e il mantello del riproduttore che ha eseguito il salto, il nome, la razza, il mantello e l'età della bovina coperta; nonché il nome e il domicilio del proprietario della bovina coperta.

Il certificato di monta deve essere rilasciato anche se la bovina coperta appartiene al proprietario o tenutario della stazione di monta.

d) di costruire un travaglio razionale e convenientemente protetto per la monta e di mantenere il toro o i tori in buone condizioni igieniche, secondo le norme da impartirsi dalla Commissione regionale, anche per quanto concerne il numero massimo dei salti che potrà eseguire ciascun riproduttore durante la stagione di monta.

e) di non tenere nella stalla, o nella mandria, insieme ai riproduttori approvati, altri bovini maschi (non castrati) non approvati, di età superiore ai mesi dieci, salvo che sia stata inoltrata richiesta di approvazione.

f) di non ammettere al salto bovine che non abbiano raggiunto i 18 mesi di età o che siano di razza o di mantello diversi da quelli del toro o che siano affetti da scoli vaginali o da difetti o tare ereditarie.

g) di non percepire una tariffa di monta inferiore a quella fissata dalla Commissione in conformità del successivo articolo 21.

h) di denunziare per iscritto alla Commissione- regionale, entro 8 giorni, tramite il Comune, le variazioni di proprietà o di residenza e l'eventuale castrazione dei tori e la loro vendita per macellazione. Le malattie devono essere denunciate immediatamente.

i) di esibire, in ogni tempo, le ricevute delle denuncie di cui all'art. 3, i certificati di approvazione, i bollettari; di consentire il libero accesso nei locali di monta e di allevamento ai membri della Commissione, al Veterinario regionale, ai Veterinari comunali o Consorziali, ai tecnici dell'Ispettorato regionale agrario, ai controllori zootecnici, alle guardie forestali, alle guardie comunali e campestri ed a tutti gli agenti della forza pubblica, i quali debbano invigilare per la osservanza delle vigenti norme di legge e del presente regolamento.

Art. 17

L'attestato di approvazione, in caso di vendita del riproduttore deve essere consegnato al compratore; in caso di morte o di castrazione del riproduttore, deve essere restituito - tramite il Comune - alla Commissione regionale, per le relative variazioni nel registro delle domande di cui all'ultimo comma dell'articolo 3.

Art. 18

I veterinari consorziali e comunali devono esercitare la sorveglianza sulle stazioni taurine e riferirne in quanto occorra alla Commissione regionale. Nei periodi stagionali di monta la Commissione regionale può disporre di un proprio controllore per la vigilanza sull'osservanza delle norme del presente regolamento.

Art. 19

I proprietari e i tenutari di stazioni di monta privata debbono tenere aggiornato un apposito registro, timbrato e fornito, a loro spese, dalla Commissione regionale, nel quale devono segnare per ogni salto: la data del salto, il nome, la razza, l'età e il mantello del riproduttore e della fattrice.

Debbono, inoltre, osservare le norme di cui all'articolo 16.

Art. 20

I proprietari e tenutari di bovine hanno l'obbligo di dichiarare, su semplice richiesta, alle persone di cui alla lettera i) dell'art. 16 da quali tori sono state coperte le loro vacche o giovenche, nonché di esibire i certificati di monta, qualora le bovine siano state coperte da riproduttori adibiti alla monta pubblica.

Art. 21

La Commissione regionale, sentite le proposte delle Commissioni locali di visita, propone alla Giunta regionale la tariffa minima di monta dei tori destinati alla monta pubblica, classificandoli eventualmente in più categorie.

Art. 22

La Commissione regionale tiene aggiornato un elenco dei tori approvati suddivisi per ordine alfabetico e per ciascun Comune, con la indicazione, per ciascuna stazione, della località, delle generalità del tenutario o proprietario, del numero dei riproduttori e del loro nome, razza, età, data di approvazione e tariffa minima di monta.

L'elenco dei tori approvati e destinati a monta pubblica, è pubblicato ogni anno in ciascun Comune entro venti giorni dall'ultimazione delle visite ordinarie, a cura della Commissione regionale.

Copia dell'elenco di cui al precedente comma è trasmesso gratuitamente ai Comuni della regione, ai Veterinari, alle stazioni dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e delle Guardie forestali, ai proprietari dei tori approvati, all'Associazione regionale degli agricoltori e a quanti altri possano avere interesse a detto .servizio.

Art. 23

È vietato di tenere bovini maschi (non castrati) non approvati per la monta, di età superiore ai dieci mesi, salvo che sia in corso di istruttoria la relativa domanda di approvazione.

Art. 24

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute negli artt. 16, 19, 20 e 23 del presente regolamento sono punite con le ammende previste dalle leggi.

Il contravventore è ammesso a fare domanda di oblazione; sulla domanda decide l'Assessore all'Agricoltura e Foreste, il quale determina, discrezionalmente, la somma da far pagare a titolo di oblazione entro i limiti dell'ammenda.

La domanda di oblazione non è ammessa in caso di recidiva.

Art. 25

L'accertamento delle infrazioni è fatto, mediante verbale, dalle persone indicate all'art. 16 lettera i), alle quali è devoluta la metà del provento dell'ammenda o dell'oblazione.

Art. 26

I proventi netti dei diritti di visita, delle tasse delle oblazioni e delle ammende (dedotte le spese per visite, fornitura di apparecchi e materiali di marcatura e di attestati e per compartecipazioni di ammende, ecc.) sono introitati dall'Amministrazione regionale e sono devoluti esclusivamente all'organizzazione ed alla intensificazione del servizio di approvazione e di vigilanza tori. Qualora vi sia esuberanza di fondi in rapporto alle spese di gestione del servizio, la Giunta regionale può approvare congrue riduzioni dei diritti fissi stabiliti per le visite dei tori.

Qualora, invece, i proventi e i fondi di cui sopra non siano sufficienti per il finanziamento delle spese necessarie per la gestione del servizio, la Giunta regionale provvederà al finanziamento delle maggiori spese a carico del bilancio della Regione.

Art. 27

I tori e torelli classificati di prima categoria all'atto della visita usufruiranno dei seguenti premi, a condizione che vengano conservati per la riproduzione per un periodo non inferiore a mesi sei:

a) premio equivalente a 10 diritti di visita per i torelli aventi un anno di età;

b) premio equivalente a 20 diritti di visita per i tori aventi almeno 18 mesi di età.

Art. 28

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento regionale si applicano le norme delle leggi e dei regolamenti statali vigenti in materia.

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Copia dell'esposto presentato da alcuni allevatori della Valle del Marmore in difesa dell'allevamento del bestiame bovino a mantello castano.

All'Assessore all'Agricoltura della Giunta della Valle

AOSTA

e,p.c. Ai Consiglieri della Valle:

DUJANY Cesare CHATILLON

NICCO Giulio CHATILLON

PAGE Elia ST.VINCENT

MATHAMEL VERRAYES

ed al PRESIDENTE dell'Associazione degli Agricoltori di

AOSTA

"I sottoscritti tanto a nome proprio che di moltissimi altri allevatori della Valle del Marmore;

venuti a conoscenza che nella prossima settimana il Consiglio della Valle è chiamato a discutere ed approvare un regolamento per la monta taurina che, a quanto pare limiterebbe l'approvazione dei tori alle sole due razze pezzata rossa e pezzata nera ed escludendo in tal modo i tori di razza bruna

si permettono far presente alla S.V. Ill.ma quanto segue:

1) nella Valle del Marmore la razza bruna ha una grande diffusione ed è molto ricercata da un grande numero di allevatori;

2) già da vecchia data i nostri migliori allevatori quali il Cav. Artaz di Antey, il Cav. D'Herin e Roveyaz di Châtillon e molti altri erano fervidi sostenitori di tale razza per la sua rustichezza, agilità, resistenza e resa;

3) l'impossibilità di poter avere dei tori di detta razza che rappresenta più di un quarto del bestiame della Valle del Marmore verrebbe a danneggiare in maniera irreparabile il patrimonio zootecnico della nostra Valle;

4) in considerazione di quanto sopra esposto i sottoscritti pur non dissentendo dai concetti informatori del Regolamento proposto pregano vivamente la S.V. Ill.ma di voler esaminare con la massima benevolenza la possibilità di autorizzare ed addivenire alla creazione di alcuni nuclei di riproduzione di detta razza limitatamente alla nostra Valle - almeno a titolo di esperimento.

Lieti se sarà loro possibile mettersi in fattiva, seria e civile emulazione con gli allevatori delle altre due razze per il miglioramento ed il potenziamento delle pregiate razze valdostane che sta a cuore a tutti i nostri allevatori.

E qualora l'esperimento che noi proponiamo dovesse frustare il nostro profondo convincimento della superiorità della razza bruna sulla pezzata nera sarà nostro dovere inchinarci davanti alla realtà e riconoscere il nostro errore e dare nel contempo il nostro fattivo concorso per l'eliminazione graduale della razza che pur ci è stata e ci sta tanto a cuore.

Ringraziamo anticipatamente di quanto, e ne siamo certi, vorrete fare per noi."

Châtillon 22 dicembre 1949.

In originale firmati:

Artaz Pio - Rigollet Pantaleone - Vittaz Giovanni Battista - Michon Giuseppe - Herin Emerico - Vittaz Silvio - Vittaz Celestino - Follien Alessandro - Chandiou Emilio - Chandiou Enrico - Dujany Alberto - Lucat Luigi - Hérin Giuseppe - Bonjean Francesco.

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OGGETTO: Rilievi in merito al ricorso di allevatori per la protezione dell'allevamento del bestiame bovino a mantello castagno.

In merito al ricorso presentato da alcuni allevatori della Valle del Marmore circa i provvedimenti da adottarsi per salvaguardare l'allevamento di bovini a mantello castagno, si deve innanzitutto precisare che detto bestiame non appartiene alle razze valdostane ma bensì è frutto di passati e recenti incroci con bestiame Svizzero di razza Hérens.

Infatti sin dal 1923 i caratteri tipici dei bovini valdostani sono stati descritti e definitivamente fissati mediante l'elaborazione di uno standard che fa testo e che in tutti questi anni ha servito di base per procedere verso il raggiungimento dell'uniformità morfologica delle nostre razze.

Non sono quindi recenti i provvedimenti intesi a far scomparire dai nostri allevamenti i bovini con mantello castagno che derivano dall'immissione di sangue di altre razze nei nostri allevamenti; prova ne è che già in data 10 settembre 1870 il locale Comice agricole presentò un esposto al Ministero dell'Agricoltura per impedire l'introduzione in Valle d'Aosta del bestiame svizzero e savoiardo.

Tale lontana iniziativa era stata dettata dalla necessità di arginare l'introduzione in Valle d'Aosta di bestiame di razza diversa e di impedire il prolungarsi di sconsiderati incroci che andavano a detrimenti del prefisso raggiungimento dell'uniformità delle nostre razze bovine.

Tale necessità si era imposta poiché la Valle d'Aosta, zona essenzialmente produttrice e quindi esportatrice di bestiame, si trovava nella necessità di far conoscere a nuovi mercati un tipo più uniforme di bovino.

Infatti in quei tempi diversi autori, in conseguenza dell'eccessiva varietà del mantello dei nostri bovini dovuta agli incroci di soggetti di diverse provenienze sostenevano, un po' superficialmente, che in Valle d'Aosta non vi era una razza bovina speciale ma bensì una semplice sottorazza ed anche peggio un'accozzaglia per così dire di animali di vario colore, che non meritava nome di razza ("Dal Bulletin du Comice agricole d'Aoste 1913").

Si sentì, quindi, fin d'allora la necessità di standardizzare il bestiame valdostano e di riportarlo, mediante opportuni provvedimenti, a quei due tipi (pezzato rosso e pezzato nero) che ora in maggioranza si ritrovano.

I benefici di questo lungo lavoro che si è iniziato nel 1869, anno in cui il Comice agricole bandì il suo 1° concorso per il bestiame valdostano, ha portato innumerevoli frutti, tant'è vero che ora il bestiame nostro ha raggiunto una rilevante uniformità di caratteri per cui attira l'attenzione di allevatori e di tecnici di zone a noi molto lontane ed ha, in conseguenza, permesso la realizzazione di una intensa esportazione.

La realizzazione di questo programma è costata grandi sacrifici ed è passata attraverso diverse fasi. Dopo il primo concorso per bestiame valdostano, che ebbe luogo nel 1869, si svolsero numerose altre esposizioni fino al 1892, anno in cui fu organizzata per la prima volta una mostra avente per scopo l'iscrizione al libro genealogico degli animali scelti come prototipi della razza.

Accanto a queste iniziative, tendenti a formare una coscienza zootecnica nell'allevatore e a fargli capire il valore che può assumere l'uniformità di una razza anche ai fini commerciali, si ebbero altre iniziative intese ad impedire l'introduzione di bestiame proveniente da regioni viciniori, trattandosi di bestiame che poteva ritardare il miglioramento stesso a causa di incroci inevitabili.

Oltre alla fissazione dello standard si provvide ad elaborare una scheda di valutazione (sistema Normer modificato) dei bovini, secondo la quale era data grande importanza al fattore mantello (pag. 33 del Bulletin du Comice agricole - Janvier-Juin 1914).

Lo stesso Statuto dei Sindacati di allevamento redatto nel 1909 e di cui si riporta l'art. 2, non fa cenno alcuno al miglioramento del bestiame a mantello castagno frutto di incroci con bestiame introdotto dalle nazioni viciniori: art. 2 citato Statuto "La Société a pour but l'amélioration de la race bovine à manteau rouge ou rouge tacheté de blanc ou bien à manteau noir et noir tacheté de blanc".

Nel 1923 una Commissione di tecnici e allevatori, di cui fecero parte il Prof. Ferruccio Faelli, ordinario di zootecnia all'Università di Torino, ed il Prof. Vezzani, attuale Direttore dell'Istituto Zootecnico e Caseario per il Piemonte, ha compilato lo schema definitivo dei caratteri delle nostre razze (vedi "Razza d'Hérens o razza Valdostana " del Prof. Vittorino Vezzani).

Tale schema fu in seguito approvato dal Ministero all'Agricoltura e per ciò che concerne i caratteri tipici della razza valdostana pezzata nera venne approvato quanto segue :

"I bovini appartenenti al tipo pezzato nero presentano gli stessi caratteri di quelli di tipo pezzato rosso, pur essendo di solito meno sviluppati, più rustici e di conformazione più solida ed armonica.

Hanno giogaia ridotta, mantello pezzato nero in proporzione variabile esente da peli rossi, unghioni neri (è tollerata l'unghia gialla in corrispondenza di balzana) corna gialle a punta nera, mucose apparenti nere e rosee in corrispondenza di pezzature bianche.

Sono da eliminare i mantelli rosso bruciato e da preferire il nero gaietto ed il bianco argenteo (vedi caratteri tipici della razza bovina valdostana - Edito dalla Rivista di Zootecnia - 1937)".

In seguito alla legge sull'approvazione preventiva dei tori tutte le Commissioni di visita, da trent'anni a questa parte, hanno sistematicamente eliminato i mantelli castagni e non è quindi di oggi l'indirizzo zootecnico tendente ad uniformare le nostre razze bovine su due tipi.

Se si dovessero rivedere e modificare gli indirizzi seguiti dalla nostra zootecnia da circa ottanta anni si correrebbe il rischio di annullare tutti i vantaggi finora conseguiti in Valle d'Aosta nel campo zootecnico. La Valle d'Aosta è un paese essenzialmente produttore di bestiame e non ha, quindi, alcun interesse ad allevare bovini che hanno le loro origini in altri paesi; questa considerazione è stata una delle basi cui sempre si sono uniformati gli indirizzi della zootecnia nostra.

Grazie a tanti sacrifici passati il nostro bestiame si è imposto in quest'ultimo mezzo secolo in vaste zone del Piemonte, della Liguria, del Napoletano, della Provincia di Ascoli Piceno, mentre un brillante avvenire può essere riservato al bestiame pezzato nero mediante la sua introduzione in tutto l'Appennino.

Pertanto il ricorso presentato da qualche allevatore valdostano a difesa dell'allevamento dei bovini di una razza bovina che non è nostra non dovrebbe far sorgere dubbi in merito alla necessità di continuare senza tentennamenti l'opera sin qui svolta, poiché è interesse della Regione di favorire il miglioramento del patrimonio bovino nostro e non già quello derivato da importazioni di razze alle nostre concorrenti.

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L'Assessore Geom. ARBANEY riferisce sulla necessità dell'elaborazione di un nuovo regolamento adeguato alle esigenze attuali per la visita preventiva dei tori in Valle d'Aosta.

Fa presente che il nuovo regolamento può essere elaborato sulla base del regolamento approvato con decreto ministeriale del 28 agosto 1931, in vigore dal primo gennaio 1932, previa modifica di alcuni articoli.

Rileva che lo schema di nuovo regolamento, a differenza di quello vigente, stabilisce, all'articolo 8, che i torelli riproduttori suscettibili di approvazione devono appartenere esclusivamente alla razza valdostana pezzata rossa o pezzata nera e devono presentare i caratteri di razza previsti dallo standard.

Rileva, inoltre, che viene proposto, su richiesta dell'Associazione Agricoltori della Valle d'Aosta, l'inserimento nel nuovo regolamento di una disposizione con la quale si stabilisce che i tori e torelli, classificati di prima categoria all'atto della visita, usufruiranno di premi in misura equivalente a dieci diritti di visita per i torelli aventi un anno di età e in misura equivalente a venti diritti di visita per i tori aventi almeno diciotto mesi di età, a condizione però che vengano conservati per la riproduzione per un periodo non inferiore a mesi sei.

Riferisce che alcuni agricoltori della Valle del Marmore hanno inviato, in data 22 dicembre 1949, un esposto con il quale chiedono che l'Amministrazione regionale autorizzi la creazione di alcuni nuclei di riproduzione di tori di razza bruna, comunemente detta castagna, limitatamente alla Valle del Marmore ove tale razza è molto diffusa.

Fa presente di aver già precisato, in una relazione già trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, le ragioni per le quali è contrario all'accoglimento del succitato esposto. Precisa che il bestiame bovino a mantello castagno non è di razza valdostana, ma che è frutto di passati e recenti incroci con bestiame svizzero di razza d'Hérens.

Informa che risalgono all'anno 1869 i primi provvedimenti intesi a far scomparire dagli allevamenti della Valle d'Aosta i bovini a mantello castagno.

Ricorda a questo proposito l'attività svolta dal Geom. Fusinaz per la selezione della razza bovina valdostana pezzata rossa e pezzata nera. Fa presente che in Valle d'Aosta si alleva molto bestiame bovino selezionato e che non vi è alcun interesse ad allevare bovini di origine e di razze non locali.

Aggiunge che tale considerazione è stata una delle basi cui si sono uniformati gli indirizzi della zootecnia valdostana. Rileva che i bovini di razza valdostana, in seguito alle selezioni effettuate, sono molto apprezzati ed allevati anche nelle altre Regioni per le loro buone qualità, specialmente e particolarmente nel Piemonte, ove, ultimamente, sono stati creati nuclei che contano molte migliaia di capi.

Riferisce che pervengono continuamente, all'Associazione Agricoltori della Valle d'Aosta richieste di acquisto di tori e di torelli di razza valdostana dal Piemonte, dalla Liguria, dalle Puglie e da altre Regioni ancora, il che costituisce un riconoscimento che il bestiame bovino valdostano è molto pregiato.

Ritiene che la formazione in Valle d'Aosta di nuclei di bestiame bovino di mantello castagno nuocerebbe alla razza bovina valdostana.

Rileva che il bestiame bovino a mantello castagno è già selezionato in Isvizzera, per cui non vi è alcuna convenienza a creare in Valle d'Aosta nuclei di tale razza bovina, che indubbiamente è di qualità inferiore alla razza valdostana pezzata rossa e pezzata nera.

Rileva che nell'azienda agricola di proprietà dei canonici del Gran San Bernardo, a St. Oyen, vi è soltanto bestiame bovino di razza valdostana. Fa presente che, d'altra parte, i nuclei possono essere costituiti soltanto ove vi sono agricoltori proprietari di rilevante patrimonio bovino e che, quindi, nella Valle del Marmore, non può essere costituito alcun nucleo di bestiame bovino perché gli agricoltori residenti in tale Valle sono piccoli proprietari possessori di pochi capi.

Rileva che è interesse degli agricoltori e della Regione di favorire il miglioramento del patrimonio bovino di razza valdostana pezzata rossa e pezzata nera e di non permettere la creazione di nuclei di bestiame a mantello castagno, derivante da incroci con altre razze, ad evitare ulteriori incroci di bestiame bovino in Valle d'Aosta.

Ritiene necessaria l'elaborazione dì un nuovo regolamento con norme adeguate alle esigenze attuali per la visita preventiva dei tori in Valle d'Aosta.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, chiede se qualcuno intende formulare osservazioni di carattere generale sullo schema di regolamento proposto dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Geom. Arbaney, per la visita preventiva dei tori in Valle d'Aosta.

Prende la parola il Consigliere Geom. G. NICCO il quale premette di non avere competenza specifica sull'argomento in questione.

Comunica di ritenere, tuttavia, suo dovere di perorare l'accoglimento dell'esposto inoltrato all'Assessore all'Agricoltura e Foreste da un gruppo di agricoltori della Valle del Marmore.

Informa che gli è stato riferito dai suddetti agricoltori che il bestiame bovino a mantello castagno, per la sua robustezza, agilità, resistenza e resa di latte, è apprezzato non meno del bestiame appartenente alla razza valdostana pezzata rossa e pezzata nera.

Ritiene, pertanto, che il Consiglio non debba respingere la domanda dei suddetti agricoltori tendenti ad ottenere l'autorizzazione alla creazione di alcuni nuclei di riproduzione di bestiame di razza castagna nella Valle del Marmore, almeno per un certo periodo a titolo di esperimento.

Fa presente che, in tal modo, sarà data la possibilità, agli agricoltori della Valle del Marmore di accertare se la razza bovina a mantello castagno sia di qualità inferiore o superiore alle altre due razze locali. Conclude rilevando che un provvedimento draconiano genererebbe malcontento nella zona succitata e si augura che il Consiglio prenda in considerazione la sua argomentazione ed autorizzi la creazione di nuclei di riproduzione di bestiame bovino a mantello castagno limitatamente alla zona della Valle del Marmore.

Il Consigliere Signor DUJANY propone di nominare apposita Commissione, composta di tecnici agrari e di agricoltori, per l'elaborazione del nuovo regolamento per la visita preventiva dei tori in Valle d'Aosta.

Il Consigliere Sig. NOUCHY dichiara di non concordare con quanto esposto dal Consigliere Geom. G. Nicco, in quanto il bestiame bovino valdostano da difendere e da migliorare è costituito essenzialmente dalle razze pezzata rossa e pezzata nera; si dichiara contrario ad incroci.

Monsieur le Conseiller CUAZ approuve les propositions faites par M. Arbaney, Assesseur.

Il dit que ce serait une erreur d'adopter de nouvelles races sans faire - pendant des années - une sélection régulière pour la production du lait; il ajoute que même les sélectionneurs américains, qui sont les premiers du monde, ne s'occupent que de cette question. Ce n'est donc qu'une illusion de croire que le bétail importé de Suisse soit de meilleure qualité que notre bétail de race tachetée rouge et tachetée noire, qui est très demandé par le Piémont et par bien d'autres régions d'Italie.

Il fait noter que si nous adoptions le bétail de la Suisse, nous viendrions à perdre tout le travail de sélection des deux races locales qui a été fait pendant des années en Vallée d'Aoste pour créer et pour améliorer deux races caractéristiques.

Messieurs les Conseillers CHEILLON et MATHAMEL approuvent les propositions faites par Mr. Arbaney, Assesseur à l'Agriculture.

L'Assesseur, Géom. BIONAZ, croit que l'acceptation de la proposition faite par Mr. le Conseiller Géom. Nicco puisse apporter un préjudice à la pureté des races tachetée rouge et tachetée noire, à la sélection des quelles l'on s'est dédié dès 1869 en Vallée d'Aoste; d'autant plus que la race brune se trouve aussi répandue hors de la Vallée du Marmore et précisément à Châtillon, St. Christophe et Quart.

Monsieur le Conseiller DAYNÉ affirme qu'il ne faut pas s'occuper seulement du manteau, mais contrôler aussi le côté sanitaire afin d'éviter la propagation de certaines maladies du bétail.

L'Assessore, Geom. ARBANEY, risponde in ordine ai rilievi ed alle osservazioni formulate dai Signori Consiglieri Dayné e Geom. G. Nicco. Ritiene opportuno la istituzione in ogni Comune della Valle d'Aosta delle Società di allevamento bovino che già esistevano anni addietro.

Ribadisce che, per la costituzione di nuclei di selezione bovina, è necessario che vi sia un numero rilevante di capi bovini già selezionati.

Dichiara che i bovini a mantello castagno non sono di qualità migliore dei bovini di razza pezzata rossa e pezzata nera.

Concorda con l'Assessore Geom. Bionaz sull'impossibilità di limitare e di controllare l'esperimento di selezione di una terza razza bovina in una sola zona ben delimitata, sui pericoli di incroci in varie zone e sui danni che dalla selezione di una nuova razza a mantello castagno potrebbero derivare per la selezione delle due razze locali con conseguenti gravi pregiudizi per il patrimonio zootecnico valdostano.

Dichiara di non ritenere opportuna la nomina di una Commissione di studio per l'elaborazione di norme regolamentari per la visita preventiva dei tori in Valle d'Aosta, sia perché ne deriverebbe un ritardo all'approvazione delle norme di cui si tratta, sia perché lo schema di regolamento in esame è redatto in termini molto precisi e si differenzia dal regolamento approvato il 28 agosto 1931 soltanto per quanto concerne la concessione di premi di allevamento di buoni riproduttori e per quanto concerne il divieto di tenere riproduttori che non appartengano alle razze valdostane pezzata rossa e pezzata nera.

Il Consigliere Sig. DUJANY, preso atto che la bozza di regolamento in esame è stata compilata sulla base del vigente regolamento salvo alcune varianti consigliate da esigenze particolari, dichiara di ritirare la sua proposta.

Il Consigliere Geom. G. NICCO chiede che il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, ponga a votazione la sua proposta di costituzione di nuclei di selezione di bovini di mantello castagno limitatamente alla Valle del Marmore, come da richiesta formulata da alcuni agricoltori di tale zona.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, fa presente al Consigliere Geom. G. Nicco che la proposta potrà essere presa in considerazione e messa a votazione in sede di discussione dell'articolo 8 del progetto di regolamento.

Dichiara chiusa la discussione di carattere generale sulle norme regolamentari di cui si tratta e propone che l'esame particolareggiato e la discussione dei singoli articoli dello schema di Regolamento predisposto dalla Divisione Agricoltura e Foreste siano rinviati all'adunanza pomeridiana, alle ore 15.

Il Consiglio, unanime, concorda sulla proposta del Presidente Avv. Dr. Bondaz.

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Si dà atto che l'adunanza viene sospesa alle ore dodici e minuti quarantacinque e rinviata alle ore 15 del pomeriggio.

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