Objet du Conseil n. 27 du 23 février 1950 - Verbale
OGGETTO N. 27/50 - APPROVAZIONE DI NUOVO REGOLAMENTO PER LA VISITA PREVENTIVA DEI TORI IN VALLE D'AOSTA.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, rileva che nella seduta consiliare del mattino (oggetto n. 26) è terminata la discussione di ordine generale in merito alla proposta di norme regolamentari per la visita preventiva dei tori in Valle d'Aosta.
Propone, quindi, che il Consiglio proceda all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli della proposta di regolamento.
Il Consigliere Segretario Geom. VALLEISE, su invito del Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, procede quindi alla lettura dei singoli articoli.
Articoli 1 e 2
Si dà atto che gli articoli 1 e 2 vengono approvati dal Consiglio, ad unanimità di voti, senza discussione.
Art. 3
Si dà atto che l'articolo 3 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti, dopo breve discussione.
Art. 4
In ordine all'art. 4, comma 1, capoverso n. terzo, il Consigliere Geom. G. NICCO propone che le parole "... dall'Associazione degli agricoltori della Valle d'Aosta" siano sostituite con le parole "...dalle Associazioni degli agricoltori della Valle d'Aosta", in considerazione della possibilità che, in avvenire, vi siano due o più Associazioni degli agricoltori locali.
In ordine al comma e) rileva che la Commissione regionale dovrebbe proporre all'Assessore all'Agricoltura sei allevatori anziché due, affinché, nel procedere alla nomina della Commissione, l'Assessore possa scegliere fra più allevatori.
L'Assessore Geom. ARBANEY dà chiarimenti in merito.
Segue discussione alla quale partecipano il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, l'Assessore Geom. ARBANEY ed i Consiglieri Sig. MARCHESE e Geom. G. NICCO.
Si dà atto che il Consiglio approva il testo dell'articolo 4 con la succitata modifica proposta dal Consigliere Geom. G. Nicco in ordine al comma primo n. 3.
Articoli 5, 6, 7
Si dà atto che gli articoli 5, 6, e 7 sono approvati dal Consiglio, ad unanimità di voti, senza discussione.
Art. 8
In ordine all'articolo 8, secondo comma, il Consigliere Geom. G. Nicco rileva l'opportunità che si studi e si stabilisca un sistema per l'accertamento dell'età dei torelli, al fine di evitare che gli agricoltori sottopongano alla visita della Commissione torelli che non abbiano raggiunto l'età di dodici mesi.
L'Assessore Geom. ARBANEY, concordando con il Consigliere Geom. G. Nicco, rileva che la questione potrebbe essere risolta con la istituzione di un apposito registro sul quale siano annotate le date di nascita dei tori e torelli, in base ad obbligo di denuncia da parte degli allevatori.
Segue discussione alla quale prendono pure parte i Consiglieri Sig. CUAZ, Dr. NORAT, Sig. NOUCHY e Sig. PAGE.
Il Consigliere Geom. G. NICCO raccomanda all'Assessore Geom. Arbaney di voler studiare un sistema per l'accertamento dell'età dei tori e torelli.
In ordine al terzo comma il Consigliere Geom. G. NICCO rileva l'opportunità che tutti i tori e i torelli e cioè non soltanto quelli sospetti di essere affetti da tubercolosi, siano sottoposti alla prova diagnostica della tubercolina.
L'Assessore Geom. ARBANEY osserva che competente a decidere in merito alla questione prospettata è il Veterinario regionale.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, ricorda che nell'adunanza del mattino, in sede di discussione di ordine generale sulle norme regolamentari in esame, il Consigliere Geom. G. Nicco si è riservato di presentare un emendamento in ordine al secondo comma dell'articolo 8 e, pertanto, lo invita a formulare e a precisare l'emendamento.
Il Consigliere Geom. G. NICCO propone che al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole "detti riproduttori debbono appartenere alla razza valdostana pezzata rossa o pezzata nera", sia inserito il seguente emendamento aggiuntivo: "o alla razza castagna, detta di Hérens, limitatamente alla Valle del Marmore".
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, pone ai voti, per alzata di mano, l'emendamento aggiuntivo proposto.
Il Consigliere Geom. G. NICCO dichiara di astenersi dalla votazione.
Si dà atto che, procedutosi alla votazione, per alzata di mano, viene accertato il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 33 (trentatre); Consiglieri astenutisi dalla votazione n. uno (Georn. G. Nicco); Consiglieri votanti n. 32 (trentadue); Consiglieri favorevoli all'accoglimento dell'emendamento n. 5 (cinque); Consiglieri contrari n. 27 (ventisette).
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, accertato e comunicato l'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha respinto l'emendamento proposto dal Consigliere Geom. G. Nicco.
Invita, quindi il Consiglio a procedere, per alzata di mano, alla votazione per l'approvazione dell'articolo 8 del testo formulato nello schema di regolamento.
Il Consigliere Geom. G. NICCO dichiara di astenersi dalla votazione per il fatto che è stato respinto il suo emendamento aggiuntivo in ordine al secondo comma; dichiara di concordare sulle altre disposizioni dell'articolo 8.
Dichiarano pure di astenersi dalla votazione i Consiglieri Sigg. DUJANY, MATHAMEL e Sig.ra RONC- DESAYMONET.
Si dà atto che procedutosi alla votazione, per alzata di mano, si accerta il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 33 (trentatre); Consiglieri astenutisi dalla votazione n. 4 (quattro: Geom. G. Nicco, Sig. Dujany, Signora Désaymonet in Ronc e Sig. Mathamel); Consiglieri votanti n. 29 (ventinove); Consiglieri favorevoli all'approvazione: 29 (ventinove); Consiglieri contrari all'approvazione: nessuno.
Art. 9
Si dà atto che l'articolo 9 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti, senza discussione.
Art. 10
Il Consigliere Sig. ARMAND, in ordine al primo comma dell'art. 10, osserva che il termine di un mese entro il quale, a cura dei proprietari, debbono essere castrati o macellati i tori ed i torelli non approvati, è troppo breve.
L'Assessore Geom. ARBANEY illustra le ragioni per le quali ritiene necessario limitare ad un mese tale periodo di tempo.
Segue discussione, alla quale partecipano gli Assessori Geom. ARBANEY, Geom. BIONAZ ed i Consiglieri Signori ARMAND, CHEILLON, CUAZ, Geometra G. NICCO, Dr. NORAT, Sig. PAGE, Sig. VACHER.
Si dà atto che l'art. 10 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti, nel testo proposto, senza modificazioni.
Art. 11
Si dà atto che l'art. 11 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti, nel testo proposto, senza discussione.
Art. 12
Si dà atte che l'art. 12 viene approvato dai Consiglio, ad unanimità di voti, previa discussione e precisazione che i tori delle stazioni di monta privata sono pure soggetti alle visite sanitarie e di controllo, come i tori delle stazioni di monta pubblica.
Articoli 13 e 14
Si dà atte che gli articoli 13 e 14 vengono approvati dal Consiglio, ad unanimità di voti, senza discussione.
Art. 15
Il Consigliere Sig. CUAZ, dichiara di non concordare in merito al comma primo dell'art. 15, relativo al rilascio, in determinati casi di urgenza, di certificati provvisori di approvazione. Ritiene che, in tali casi, la Commissione debba raccomandare, se non imporre, l'acquisto di riproduttori presso allevatori o presso nuclei di selezione di altri Comuni, forniti di tori e torelli classificati idonei alla monta. Propone, quindi l'abolizione dell'articolo 15 e di sostituirlo con il seguente nuovo articolo: "Articolo 15: Allo scopo di rifornire Comuni e località sprovvisti di riproduttori idonei, la Commissione regionale di visita tori può raccomandare l'acquisto di soggetti mancanti presso allevatori e nuclei di selezioni forniti di tori e torelli classificati di prima categoria.
Detti acquisti potranno essere sussidiati dall'Assessorato all'Agricoltura".
Segue discussione alla quale partecipano il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, gli Assessori Geom. ARBANEY e Geom. BIONAZ, ed i Consiglieri Signori CUAZ, NICCO Anselmo, Geom. NICCO Giulio e Dott. NORAT.
L'Assessore Geom. ARBANEY, in relazione alle proposte formulate dal Presidente, Avv. Dr. BONDAZ e dal Consigliere Geom. G. Nicco, propone che al primo comma sia soppressa la parola "approvati" e che sia completato il primo comma stesso con l'aggiunta della disposizione: "per un periodo non superiore a mesi uno".
Si dà atto che l'articolo 15 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti, con la cancellazione di parola e con l'aggiunta di cui sopra.
Art. 4
Il Consigliere Dr. NORAT rileva l'opportunità che si stabilisca il numero massimo dei salti ai quali possono essere adibiti i tori e torelli, ad evitare che eventuali abusi possano arrecare danni ai riproduttori e pregiudizio alla qualità del bestiame e al patrimonio zootecnico locale.
Il Consigliere Sig. CHEILLON osserva che in determinate località i riproduttori sono insufficienti e ritiene, pertanto, non opportuno di fissare il numero massimo dei salti.
L'Assessore Geom. ARBANEY, concordando sulla proposta del Consigliere Dr. Norat, esprime parere che il numero massimo dei salti, in rapporto all'età dei tori, dovrebbe essere stabilito dalla Giunta regionale, su proposta del Veterinario regionale.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, ritiene che la facoltà di proporre alla Giunta regionale il numero dei salti competa alla Commissione regionale. Propone, quindi, che sia istituita, all'art. 4 fra le competenze della Commissione regionale apposita norma, da inserirsi quale lettera f), e del tenore seguente:
"f) - di proporre alla Giunta regionale il numero massimo dei salti giornalieri in rapporto dell'età dei tori".
Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva la proposta del Presidente e l'aggiunta della surriportata lettera f) all'articolo 4.
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Il Consigliere Signora RONC-DESAYMONET, in relazione alla prospettata deficienza del numero dei riproduttori in alcune zone, propone di attuare in Valle d'Aosta un centro di fecondazione artificiale delle bovine.
L'Assessore Geom. ARBANEY riferisce che il suo predecessore, ex-Assessore Sig. Nouchy, si era già interessato per istituire in Aosta un centro per la fecondazione artificiale; fa presente che l'iniziativa non poté essere attuata per ragioni varie. Rileva che la fecondazione artificiale presenta indubbi vantaggi ma può presentare anche svantaggi qualora non vi sia un sufficiente numero di riproduttori perfetti.
Ritiene che per poter istituire un centro di fecondazione artificiale è indispensabile, in primo luogo, creare in Valle d'Aosta una scuola di agricoltura convenientemente attrezzata anche a tale scopo.
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Art. 16
L'Assessore Geom. ARBANEY, riprendendo l'esame dell'art. 16, propone di aggiungere le parole: "e dello stesso mantello" al primo comma, n. 2, fra le parole "razza" e "del toro".
Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva la proposta.
Il Consigliere Geom. G. NICCO propone che alla lettera c) del comma secondo, dopo le parole "... da staccarsi dal registro a madre e figlia" sia aggiunta la disposizione "prima dell'allontanamento della bovina coperta".
Si dà atto che il Consiglio, unanime, concorda sulla proposta.
Si dà atto che l'articolo 16 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti, con le aggiunte surriportate.
Articoli dal 17 al 28 (compresi)
Si dà atto che gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 sono approvati, ad unanimità di voti, dal Consiglio, senza discussione.
Il Consigliere Sig. CUAZ, richiamandosi alla proposta formulata in sede di discussione dell'articolo 15, chiede che il Consiglio approvi la proposta di erogare congrui sussidi per il finanziamento delle spese di acquisto di riproduttori da adibirsi alla monta in Comuni diversi da quello della stazione di monta.
L'Assessore Geom. ARBANEY fa osservare che in bilancio sono già stanziati fondi da erogarsi in sussidi per il miglioramento zootecnico e comunica che la proposta formulata dal Consigliere Sig. Cuaz sarà presa in considerazione a titolo di raccomandazione.
IL CONSIGLIO
prende atto.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, invita il Consiglio a procedere alla votazione, a scrutinio segreto (con il sistema delle palline bianche e nere) alla approvazione del complesso dei ventotto articoli del Regolamento per la visita preventiva dei tori in Valle d'Aosta.
Procedutosi alla votazione ed al computo dei voti, con l'assistenza degli scrutatori, Sigg. DUJANY Cesare, NICCO Anselmo, e VUILLERMOZ Zeffirino, si accerta il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n. 32 (trentadue); palline bianche (voti favorevoli): n. 31 (trentuno); palline nere (voti contrari): n. 1 (uno); resti n. 32 (trentadue: palline nere n. 31; palline bianche n. 1).
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, accertato e comunicato l'esito della votazione, dichiara che il nuovo Regolamento per la visita preventiva dei tori in Valle d'Aosta risulta approvato dal Consiglio nel testo sotto riportato.
IL CONSIGLIO
prende atto.
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L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Geom. ARBANEY, ritiene necessario e propone che le norme regolamentari di cui si tratta siano approvate con legge regionale e promulgate, in seguito, dal Presidente della Giunta non appena sarà approvata la formula di promulgazione delle leggi regionali.
IL CONSIGLIO
preso favorevole atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Geom. Arbaney;
Visto l'articolo 2 - lettera d) e l'articolo 34 dello Statuto speciale per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta;
ad unanimità di voti;
Delibera
di approvare che le norme di cui al Regolamento sottoriportato, per la visita preventiva dei tori in Valle d'Aosta, siano approvate con legge regionale e promulgate, in seguito, dal Presidente della Giunta, come legge regionale, non appena sarà approvata e promulgata la formula di promulgazione delle leggi della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
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REGOLAMENTO PER LA VISITA PREVENTIVA DEI TORI IN VALLE D'AOSTA
Art. 1
Per l'esercizio di stazioni di monta pubblica taurina o di centri di fecondazione artificiale in Valle d'Aosta, i tenutari delle stazioni o dei centri debbono essere, in possesso del certificato di approvazione dei tori destinati al servizio di monta di cui all'articolo 4 che ha valore di licenza.
Art. 2
In Valle d'Aosta i tori e i torelli di età superiore a mesi dodici debbono essere sottoposti ogni anno alla visita di controllo della apposita Commissione di visita locale, agli effetti anche del rilascio dei prescritti attestati di approvazione.
Art. 3
I possessori di tori o di torelli di età superiore a mesi dieci, siano essi allevatori o tenutari di pubbliche stazioni di monta ed i privati che vogliano adibire i loro riproduttori al salto delle proprie bovine, debbono inoltrare domanda alla Commissione regionale per l'approvazione dei tori entro i termini che saranno resi noti ogni anno a cura della Commissione regionale stessa.
Le domande debbono essere inoltrate tramite i Comuni di residenza dei richiedenti.
Analoga domanda debbono inoltrare coloro che intendano destinare tori e torelli alla fecondazione artificiale. Le domande debbono contenere i seguenti dati e notizie: nome, cognome e domicilio dei proprietari dei tori o torelli; nome, razza, data e luogo di nascita e genealogia dei tori o torelli; la località di funzionamento.
Le domande debbono essere accompagnate dalla ricevuta comprovante l'avvenuto versamento dell'importo dei diritti di visita nella misura fissata ogni anno dalla Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale per l'approvazione dei tori.
Le domande debbono essere registrate, distintamente per ciascun Comune e con l'indicazione della data di arrivo, in un registro e in uno schedario appositi da tenersi a cura della Segreteria della Commissione regionale per l'approvazione dei tori.
Art. 4
La Commissione regionale per l'approvazione dei tori è nominata dall'Assessore regionale per l'Agricoltura, ha sede presso l'Amministrazione regionale ed è composta dei seguenti membri: 1) Ispettore agrario regionale, che funge da Presidente della Commissione; 2) Veterinario regionale; 3) un allevatore designato dalle Associazioni degli Agricoltori della Valle d'Aosta.
Spetta alla Commissione regionale per l'approvazione dei tori:
a) di stabilire l'indirizzo generale e il programma delle operazioni di visita dei tori;
b) di proporre alla Giunta regionale le tariffe dei diritti fissi da corrispondersi per le visite dei capi bovini;
c) di proporre alla Giunta regionale le tariffe dei diritti di monta;
d) di stabilire per ciascun territorio comunale il numero minimo di tori occorrenti per il servizio di monta e, quando tale numero risulti inadeguato alle esigenze della produzione bovina, di proporre la costituzione, a' sensi di legge, di Consorzi obbligatori di allevatori;
e) di proporre all'Assessore regionale per l'Agricoltura la nomina di Commissioni locali di visita tori, composte dal Veterinario regionale, che funge da Presidente, dal Veterinario condotto del Comune o del Consorzio di Comuni nel cui territorio dovranno essere effettuate le visite e da due allevatori - uno per ciascuna razza bovina locale, - designati dalle Associazioni degli Agricoltori.
f) di proporre alla Giunta regionale il numero massimo dei salti giornalieri in rapporto all'età dei tori.
Art. 5
Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono disimpegnate dall'impiegato dell'Amministrazione regionale preposto al servizio di approvazione tori.
Ai membri della Commissione incaricati della visita dei tori spettano, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio, le indennità in misura da fissarsi dalla Giunta regionale.
Art. 6
Delle date e località di concentramento e di visita ordinaria dei tori deve essere data notizia mediante avvisi agli allevatori interessati o mediante pubblici avvisi affissi all'albo pretorio dei Comuni interessati almeno dieci giorni prima delle date di visita.
Art. 7
In via eccezionale, qualora sia dimostrata l'impossibilità di presentare il toro alla prescritta visita ordinaria e non sia ordinata una visita entro il bimestre, la Commissione regionale può fissare visite straordinarie. Le spese per le visite straordinarie sono a carico dei richiedenti, che devono effettuare un congruo deposito nella misura stabilita dalla Commissione.
Art. 8
La Commissione di visita decide a maggioranza di voti e le sue decisioni sono inappellabili. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
La Commissione di visita propone la concessione dell'attestato di approvazione per i tori e torelli aventi più di dodici mesi di età, che siano di sana e robusta costituzione, esenti da malattie, da difetti di conformazione, da vizi e da tare ereditarie, e che possano migliorare od almeno mantenere le caratteristiche morfologiche e fisiologiche della produzione bovina esistente. Detti riproduttori devono appartenere alla razza valdostana pezzata rossa o pezzata nera e devono presentare i caratteri di razze previsti dallo standard.
In caso di sospetta tubercolosi l'approvazione deve subordinarsi all'esito della prova diagnostica della tubercolina.
Art. 9
I tori e i torelli approvati per la monta sono contrassegnati con marca metallica, da applicarsi all'orecchio o con altro segno distintivo permanente; a quelli destinati alla monta pubblica la marca è applicata all'orecchio destro, a quelli destinati alla monta privata è applicata, invece, all'orecchio sinistro.
I tori e i torelli non approvati sono contrassegnati con marcatura a fuoco sulla coscia o con altro segno permanente.
Art. 10
I tori e i torelli non approvati, devono, a cura dei proprietari essere castrati o macellati entro il periodo di tempo, non eccedente un mese, fissata dalla Commissione di visita e che decorrerà dalla data di notifica di apposita comunicazione da farsi tramite i Comuni.
I proprietari debbono nel prescritto periodo di tempo, trasmettere alla Commissione regionale, tramite il Veterinario del Comune i certificati comprovanti l'avvenuta macellazione o castrazione dei tori o torelli non approvati; dei certificati deve essere fatta annotazione nel registro e nello schedario di cui all'art. 3.
Art. 11
La Commissione di visita deve redigere apposito verbale di visita nel quale devono constare i dati segnaletici dei riproduttori e le notizie di cui all'art. 8, i contrassegni adottati, il nome e il cognome del proprietario, il motivo dell'approvazione ovvero del diniego, con l'indicazione, in quest'ultimo caso, del termine stabilito per la castrazione o macellazione.
Art. 12
L'attestato di approvazione di ciascun toro deve essere numerato, registrato nel registro di cui all'ultimo comma dell'art. 3, firmato dal Presidente della Commissione regionale e controfirmato dall'Assessore all'Agricoltura.
Nell'attestato devesi precisare: la data del rilascio, il nome del riproduttore, la sua eventuale genealogia, la razza, il mantello, l'età, il numero progressivo della marca metallica applicata all'orecchio (od il contrassegno adottato per i tori condizionatamente autorizzati ai sensi dell'art. 15, la categoria e la tariffa di monta); nell'attestato devesi, inoltre, precisare se il riproduttore sia destinato ed autorizzato alla monta pubblica o privata.
Art. 13
L'attestato è trasmesso all'interessato tramite il Sindaco del Comune nel cui territorio trovasi la stazione di monta. I Comuni devono trascrivere gli estremi degli attestati in speciali registri, da fornirsi dalla Commissione regionale e in cui va tenuto aggiornato l'elenco delle stazioni di monta pubblica e privata autorizzato nel rispettivo territorio.
Nel registro deve essere fatta annotazione delle comunicazioni e notizie di cui agli artt. 11 e 16 (lettera H).
Art. 14
Gli attestati sono valevoli per un anno e, comunque, fino alla data della successiva visita ordinaria annuale. Possono essere temporaneamente o definitivamente ritirati, prima della scadenza, quando risulti che i tori non siano tenuti o usati secondo le buone norme igieniche e zootecniche, ovvero siano colpiti da malattia, o siano divenuti, per qualsiasi altra causa, inabili o pericolosi per il servizio di monta.
Al ritiro definitivo del certificato deve far seguito l'applicazione delle norme dell'art. 10.
Art. 15
In caso di urgenza, quando nel Comune non vi siano riproduttori o non ve ne siano in numero sufficiente, la Commissione di visita, ove sia unanime, nel proporre l'approvazione, può rilasciare a proprietari di tori o torelli certificati provvisori di approvazione, per un periodo non superiore a mesi uno.
I certificati provvisori, ai quali è data numerazione progressiva, debbono essere restituiti ai Comuni al momento della consegna dei certificati definitivi.
Art. 16
I tenutari delle stazioni di monta pubblica hanno l'obbligo di esercitare il servizio a richiesta dei proprietari o di tenutari di bovine, a condizione:
1) - che le bovine si trovino in buone condizioni;
2) - che siano della stessa razza e mantello del toro;
3) - che non vi sia sospetto di malattie infettive o contagiose;
4) - che il toro non abbia raggiunto il numero massimo dei salti.
Hanno altresì l'obbligo:
a) di mantenere costantemente affissa, in lungo visibile al pubblico ed all'esterno dei locali adibiti alla monta, una tabella recante la dicitura: "Pubblica stazione di monta taurina".
b) di dare in visione al pubblico gli attestati di approvazione dei riproduttori e la tariffa di monta.
c) di rilasciare, al proprietario della vacca o giovenca coperta, un certificato di monta, da staccarsi da registro a madre e figlia, prima dell'allontanamento della bovina coperta; il registro è fornito - numerato e timbrato - dalla Commissione regionale a spese dell'interessato.
Nel certificato di monta devono essere precisati: il giorno della monta, il nome, il contrassegno, la razza e il mantello del riproduttore che ha eseguito il salto, il nome, la razza, il mantello e l'età della bovina coperta; nonché il nome e il domicilio del proprietario della bovina coperta.
Il certificato di monta deve essere rilasciato anche se la bovina coperta appartiene al proprietario o tenutario della stazione di monta.
d) di costruire un travaglio razionale e convenientemente protetto per la monta e di mantenere il toro o i tori in buone condizioni igieniche, secondo le norme da impartirsi dalla Commissione regionale, anche per quanto concerne il numero massimo dei salti che potrà eseguire ciascun riproduttore durante la stagione di monta.
e) di non tenere nella stalla, o nella mandria, insieme ai riproduttori approvati, altri bovini maschi (non castrati) non approvati, di età superiore ai mesi dieci, salvo che sia stata inoltrata richiesta di approvazione.
f) di non ammettere al salto bovine che non abbiano raggiunto i diciotto mesi di età o che siano di razza o di mantello diversi da quelli del toro o che siano affetti da scoli vaginali o da difetti o tare ereditarie.
g) di non percepire una tariffa di monta inferiore a quella fissata dalla Commissione in conformità del successivo articolo 21.
h) di denunziare per iscritto alla Commissione regionale, entro 8 giorni, tramite il Comune, le variazioni di proprietà o di residenza e l'eventuale castrazione dei tori e la loro vendita per macellazione. Le malattie devono essere denunciate immediatamente.
i) di esibire, in ogni tempo, le ricevute delle denuncie di cui all'art. 3, i certificati di approvazione, i bollettari; di consentire il libero accesso nei locali di monta e di allevamento ai membri delle Commissioni, al Veterinario regionale, ai Veterinari comunali o Consorziali, ai tecnici dell'Ispettorato regionale agrario, ai controllori zootecnici, alle guardie forestali, alle guardie comunali e campestri ed a tutti gli agenti della forza pubblica, i quali debbano invigilare per la osservanza delle vigenti norme di legge e del presente regolamento.
Art. 17
L'attestato di approvazione, in caso di vendita del riproduttore deve essere consegnato al compratore; in caso di morte o di castrazione del riproduttore, deve essere restituito - tramite il Comune - alla Commissione regionale, per le relative variazioni nel registro delle domande di cui all'ultimo comma dell'articolo 3.
Art. 18
I Veterinari consorziali e comunali devono esercitare la sorveglianza sulle stazioni taurine e riferirne in quanto occorra alla Commissione regionale. Nei periodi stagionali di monta la Commissione regionale può disporre di un proprio controllore per la vigilanza sull'osservanza delle norme del presente regolamento.
Art. 19
I proprietari e i tenutari di stazioni di monta privata debbono tenere aggiornato un apposito registro, timbrato e fornito, a loro spese, dalla Commissione regionale, nel quale devono segnare per ogni salto: la data del salto, il nome, la razza, l'età e il mantello del riproduttore e della fattrice.
Debbono, inoltre, osservare le norme di cui all'articolo 16.
Art. 20
I proprietari o tenutari di bovine hanno l'obbligo di dichiarare, su semplice richiesta, alle persone di cui alla lettera i) dell'art. 16 da quali tori sono state coperte le loro vacche o giovenche, nonché di esibire i certificati di monta, qualora le bovine siano state coperte da riproduttori adibiti alla monta pubblica.
Art. 21
La Commissione regionale, sentite le proposte delle Commissioni locali di visita, propone alla Giunta regionale la tariffa minima di monta dei tori destinati alla monta pubblica, classificandoli eventualmente in più categorie.
Art. 22
La Commissione regionale tiene aggiornato un elenco dei tori approvati suddivisi per ordine alfabetico e per ciascun Comune, con la indicazione, per ciascuna stazione, della località, delle generalità del tenutario o proprietario, del numero dei riproduttori e del loro nome, razza, età, data di approvazione e tariffa minima di monta.
L'elenco dei tori approvati e destinati a monta pubblica è pubblicato ogni anno in ciascun Comune entro venti giorni dall'ultimazione delle visite ordinarie, a cura della Commissione regionale.
Copia dell'elenco di cui al precedente comma è trasmesso gratuitamente ai Comuni della regione, ai Veterinari, alle stazioni dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e delle Guardie forestali, ai proprietari dei tori approvati, alle Associazioni regionali degli agricoltori e a quanti altri possano avere interesse a detto servizio.
Art. 23
È vietato di tenere bovini maschi (non castrati) non approvati per la monta, di età superiore ai dieci mesi, salvo che sia in corso di istruttoria la relativa domanda di approvazione.
Art. 24
Le contravvenzioni alle disposizioni contenute negli artt. 16, 19, 20 e 23 del presente regolamento sono punite con le ammende previste dalle leggi.
Il contravventore è ammesso a fare domanda di oblazione; sulla domanda decide l'Assessore all'Agricoltura e Foreste, il quale determina, discrezionalmente, la somma da far pagare a titolo di oblazione entro i limiti dell'ammenda.
La domanda di oblazione non è ammessa in caso di recidiva.
Art. 25
L'accertamento delle infrazioni è fatto, mediante verbale, dalle persone indicate all'art. 16 lettera i), alle quali è devoluta la metà del provento dell'ammenda o dell'oblazione.
Art. 26
I proventi netti dei diritti di visita, delle tasse delle oblazioni e delle ammende (dedotte le spese per visite, fornitura di apparecchi e materiali di marcatura e di attestati e per compartecipazioni alle ammende, ecc.) sono introitati dall'Amministrazione regionale e sono devoluti esclusivamente all'organizzazione ed alla intensificazione del servizio di approvazione e di vigilanza tori. Qualora vi sia esuberanza di fondi in rapporto alle spese di gestione del servizio, la Giunta regionale può approvare congrue riduzioni dei diritti fissi stabiliti per le visite dei tori.
Qualora, invece, i proventi e i fondi di cui sopra non siano sufficienti per il finanziamento delle spese necessarie per la gestione del servizio, la Giunta regionale provvederà al finanziamento delle maggiori spese a carico del bilancio della Regione.
Art. 27
I tori e torelli classificati di prima categoria all'atto della visita usufruiranno dei seguenti premi, a condizione che vengano conservati per la riproduzione per un periodo non inferiore a mesi sei:
a) premio equivalente a 10 (dieci) diritti di visita per i torelli aventi un anno di età;
b) premio equivalente a 20 (venti) diritti di visita per i tori aventi almeno 18 mesi di età.
Art. 28
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento regionale si applicano le norme delle leggi e di regolamenti statali vigenti in materia.
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