Objet du Conseil n. 22 du 22 février 1950 - Verbale

OGGETTO N. 22/50 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI ASSISTENZA MATERNA ED INFANTILE DI AOSTA - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO CORRISPETTIVO DA TRATTENERSI AL PERSONALE PER ALLOGGIO E PER VITTO FRUITI NELL'ISTITUTO.

L'Assessore alle Finanze, Ing. L. FRESIA, durante la discussione avvenuta nell'adunanza odierna del Consiglio in merito alle proposte della Giunta per l'adozione di una nuova tabella degli stipendi e dei salari annui base di organico del personale, propone che il Consiglio, in applicazione di apposito comma dell'articolo 82 del nuovo Regolamento organico, determini ed approvi la misura dei corri­spettivi mensili da addebitarsi e da trattenersi al personale dell'Istituto regionale di Assistenza Materna e Infantile di Aosta che fruisce di alloggio con luce e riscaldamento e di vitto nell'Istituto.

Fa presente che, prima dell'entrata in vigore delta nuova tabella organica, gli stipendi e i salari annui base di organico del personale di cui si tratta erano stabiliti ed iscritti in misura ridotta in tabella, al netto dell'ammontare di tali corrispettivi, per cui ne derivava pregiudizio al personale, agli effetti dell'ammontare annuo degli assegni pensionabili.

Precisa che nella nuova tabella organica, approvata nell'odierna adunanza, gli stipendi e i salari del personale di cui si tratta sono stati, invece, stabiliti e iscritti al lordo di ogni trattenuta o riduzione per corrispettivi di alloggio e di vitto, per cui è necessario che il Consiglio stabilisca l'ammontare di tali corrispettivi.

Segue breve discussione, al termine della quale

IL CONSIGLIO

veduti gli articoli 82 e 156 del nuovo Regolamento organico per i servizi e per il personale della Amministrazione regionale e considerato che gli emolumenti annui lordi previsti dalla nuova tabella organica hanno applicazione - agli effetti economici - a decorrere dal primo novembre 1948;

ad unanimità di voti,

Delibera

1) di stabilire nelle seguenti misure mensili i corrispettivi da addebitarsi e da trattenersi al personale dell'Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile che fruisce di alloggio con luce e ri­scaldamento e di vitto nell'Istituto suddetto:

a) per alloggio, luce, riscaldamento: lire mille mensili;

b) per vitto: lire quattordicimila mensili;

2) di dare applicazione e di approvare le trattenute dei corrispettivi mensili di cui al precedente n. 1, - a conguaglio sui nuovi emolumenti principali lordi della nuova tabella organica -, a decorrere dal primo novembre 1948, data di applicazione dei nuovi emolumenti annui lordi predetti.

Si dà atto che l'adunanza ha termine alle ore venti e minuti venti.

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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL SEGRETARIO ROGANTE

(Avv. Dott. V. Bondaz) (Geom. A. Valleise) (Dott. A. Brero)