Objet du Conseil n. 21 du 22 février 1950 - Verbale

OGGETTO N. 21/50 - CONCESSIONE AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DI UNA INDENNITÀ FISSA MENSILE INTEGRATIVA DI LIRE CINQUEMILA PER GLI IMPIEGATI E DI LIRE SETTEMILA PER I SALARIATI.

L'Assessore alle Finanze, Ing. L. FRESIA, durante la discussione avvenuta nell'adunanza odierna del Consiglio in merito alle proposte della Giunta per la adozione di una nuova tabella degli stipendi e dei salari annui base di organico, ai fini della approvazione della nuova tabella organica per i servizi e per il personale, propone che il Consiglio, in applicazione del secondo comma dell'articolo 82 del nuovo Regolamento organico, approvi di concedere al personale di ruolo e non di ruolo, avente un rapporto di pubblico impiego con l'Amministrazione, una indennità fissa mensile integrativa, in misura di Lire cinquemila per gli impiegati e di Lire settemila per i salariati.

Fa presente che l'indennità integrativa mensile dovrebbe essere corrisposta ad integrazione e a completamento degli emolumenti principali spettanti al personale in base alla tabella allegata al nuovo Regolamento organico approvato nell'adunanza odierna.

Segue discussione in merito alle necessità di concedere una indennità mensile integrativa degli stipendi e salari previsti dalla nuova tabella organica approvata in data odierna, in relazione alla necessità di assicurare al personale della Regione un trattamento economico assimilato al personale dipendente dallo Stato.

IL CONSIGLIO

ritenuto doversi concedere l'indennità mensile fissa integrativa di cui si tratta al personale dipendente dall'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di assicurare al personale stesso un trattamento economico assimilato a quello del personale dipendente dallo Stato nonché in considerazione dell'attuale elevato costo della vita in Valle d'Aosta e, in particolare, nella città di Aosta;

visto l'articolo 82 - secondo comma - del nuovo Regolamento organico per gli uffici e per il personale dell'Amministrazione regionale;

ad unanimità di voti;

Delibera

1) di concedere al personale di ruolo e avventizio, che presti servizio alle dipendenze dell'Am­ministrazione regionale una indennità integrativa fissa mensile di Lire cinquemila per gli impiegati e di Lire settemila per i salariati;

2) di stabilire che l'indennità integrativa di cui al precedente numero sia corrisposta con effetti a decorrere dal primo novembre 1948, data di decorrenza e di applicazione, ai soli effetti economici, della nuova tabella organica e degli emolumenti del personale;

3) di stabilire che l'indennità integrativa di cui al n. 1 non sia corrisposta:

a) al personale che non abbia un rapporto di pubblico impiego con l'Amministrazione e al personale incaricato o assunto per mansioni o servizi saltuari o che non ne assorbano l'intera attività;

b) al personale retribuito con indennità o con compensi fissi forfetari o, comunque, non retribuito in base agli emolumenti previsti dalla nuova tabella organica e degli emolumenti del personale regionale annessa al regolamento organico dell'Amministrazione regionale approvato nell'adunanza odierna;

c) al Primario-ostetrico dell'Istituto di assistenza Materna ed Infantile di Aosta ed ai custodi dei castelli e dei musei;

4) di stabilire che l'indennità integrativa di cui al n. 1:

a) sia conguagliabile ed assorbibile con eventuali assegni o indennità spettanti "ad personam" per differenze di stipendio o di salario nonché con eventuale indennità di funzione da corrispondersi a' sensi di disposizioni generali emanate a favore dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici locali;

b) non sia conguagliabile né assorbibile con eventuali futuri miglioramenti degli stipendi e dei salari di organico né con gli alimenti periodici degli stipendi e dei salari, salva la applicazione della disposizione di cui alla precedente lettera a) in caso di eventuali differenze di assegni spettanti "ad personam";

5) di approvare la relativa spesa, prevista in complessive Lire 19.000.000 (diciannovemilioni) annue, da finanziarsi su appositi istituendi stanziamenti dei bilanci di competenza.

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