Objet du Conseil n. 20 du 22 février 1950 - Verbale
OGGETTO N. 20/50 - APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO ORGANICO PER GLI UFFICI E PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DELLE RELATIVE TABELLE ORGANICHE.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, invita il Consiglio a continuare l'esame e la discussione della tabella organica degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale, già esaminata ed approvata, in parte, nella precedente seduta del mattino (sino al servizio del Laboratorio di Igiene e Profilassi, compreso).
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Geom. ARBANEY, riferisce al Consiglio in merito ai posti e al personale previsti per la Divisione Agricoltura e Foreste.
Riferiscono, inoltre, in merito ai posti e al personale previsti in tabella per le singole Divisioni alle quali sono rispettivamente preposti: l'Assessore all'Industria e Commercio, Per. Ind. FOSSON, l'Assessore ai Lavori Pubblici, Geom. BIONAZ, l'Assessore alle Finanze, Ing. FRESIA, l'Assessore all'Istruzione Pubblica, Dr. BERTHET e l'Assessore al Turismo e alle Antichità e Belle Arti, Prof. DEFFEYES.
Riferisce, quindi, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, sui Servizi vari di custodia e d'ordine.
Si fa menzione che hanno preso parte alla discussione sui posti e sul personale di tabella dei singoli servizi surriportati il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, gli Assessori Geom. ARBANEY, Dr. BERTHET, Geom. BIONAZ, Prof. DEFFEYES ed i Consiglieri Signori: BOTTEL, DUJANY, Col. FERREIN, MANGANONI, MARCHESE, Geom. G. NICCO e PERRON.
Il Consigliere Col. FERREIN, richiamandosi alla riserva già formulata nell'adunanza del mattino, ribadisce nuovamente che il numero dei posti di cui è stata approvata l'istituzione nella tabella organica per i servizi amministrativi e contabili dell'O.N.M.I. non è sufficiente per assicurare il regolare funzionamento di tali servizi.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, chiusa la discussione, dichiara che, in relazione alle osservazioni formulate dai Consiglieri in merito ai posti e al personale previsti per i singoli servizi dell'Amministrazione regionale, la nuova tabella organica dei servizi e del personale dell'Amministrazione regionale risulta approvata dal Consiglio nel testo definitivo riportato in calce alla presente deliberazione quale allegato B del nuovo Regolamento organico.
IL CONSIGLIO
prende atto.
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Si dà atto che, su proposta del Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, approvata dal Consiglio, l'adunanza viene sospesa alle ore sedici e minuti venti e riaperta alle ore sedici e minuti cinquantacinque.
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Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, invita il Consiglio ad esaminare e ad approvare la nuova tabella degli emolumenti annui di organico iniziali e di carriera del personale dell'Amministrazione regionale; dà la parola all'Assessore alle Finanze, Ing. Fresia.
L'Assessore Ing. FRESIA richiama quanto già esposto nell'adunanza del mattino circa la necessità e la opportunità che il personale dell'Amministrazione regionale sia assimilato, - agli effetti economici di tabella, - al personale statale.
Fa presente che il Consiglio dovrebbe:
1) procedere alla assimilazione del personale regionale al personale statale, approvando la tabella proposta dalla Giunta, tabella da completarsi, per quanto concerne il personale dell'Istituto di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta, come da proposta aggiuntiva distribuita ai Signori Consiglieri, e salvi gli arrotondamenti di legge da apportarsi agli stipendi annui proposti;
2) apportare le varianti proposte agli articoli 82 e 144 del Regolamento organico ed approvare il testo dell'articolo 156 del Regolamento stesso;
3) sdoppiare, come da proposta, gli stipendi delle dattilografe in due nuovi distinti stipendi per due distinte categorie: dattilografe (assegni gradi XIII-XII) e dattilografe-applicate (assegni gradi XII-XI);
4) approvare, con successivo separato provvedimento, la concessione al personale di ruolo ed avventizio, in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, di una indennità integrativa fissa mensile di Lire 5.000 per gli impiegati e di Lire 7.000 per i salariati.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, propone che ai custodi dei castelli e dei musei non sia corrisposta la indennità integrativa in quanto gli stessi, oltre ad usufruire dell'alloggio gratuito, possono dedicarsi ad altre occupazioni; aggiunge che dovrebbe essere pure escluso dalla concessione della indennità integrativa di cui trattasi il Primario Ostetrico dell'Istituto di Assistenza Materna ed Infantile, date le rilevanti compartecipazioni e la facoltà di esercizio della privata attività professionale di cui fruisce.
IL CONSIGLIO
concorda, in linea di massima, sulle proposte del Presidente della Giunta, Avv. Caveri.
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Il Consigliere, Geom. G. NICCO, ricorda che, nell'adunanza del mattino, ha chiesto che il Consiglio prenda come base di discussione la vigente tabella degli emolumenti del personale, maggiorandoli di una determinata percentuale; dichiara, a nome anche dei Consiglieri del suo gruppo, di ribadire tale proposta pregiudiziale chiedendo che sia posta ai voti.
Il Consigliere Sig. MANGANONI ricorda che il precedente Consiglio regionale, nelle adunanze del 21 e 23 marzo 1946, nell'elaborare la tabella degli emolumenti del personale si è attenuto, per ragioni varie, al principio di corrispondere al personale dell'Amministrazione regionale un trattamento economico superiore a quello di tabella - riconosciuto insufficiente - del personale statale.
Ritiene che l'attuale Consiglio dovrebbe adottare lo stesso criterio elaborando la nuova tabella degli emolumenti prendendo a base la vigente tabella e maggiorando gli attuali stipendi di una determinata percentuale; rileva che il personale propone l'aumento nella misura del 35 per cento, percentuale che potrebbe essere eventualmente ridotta.
Prende atto della proposta della Giunta per la concessione al personale di una indennità fissa integrativa mensile di Lire 5.000 per gli impiegati e di Lire 7.000 per i salariati. Dichiara di essere contrario alla proposta della Giunta in quanto l'indennità di cui si tratta, oltre a non essere pensionabile è facoltativa e cioè potrebbe essere, in avvenire, revocata ed inoltre perché tale indennità sarebbe conguagliabile ed assorbibile negli eventuali futuri miglioramenti economici degli stipendi. Rileva che, mentre non è possibile, per precisa disposizione di legge, corrispondere agli insegnanti un trattamento economico superiore a quello degli insegnanti delle altre Regioni, il Consiglio regionale, a' sensi dell'art. 2, lettera a) dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, ha potestà legislativa in materia di ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e in materia di stato giuridico e economico del personale regionale.
Ritiene che il Consiglio nell'elaborare la nuova tabella degli emolumenti, debba fare uso delle sue facoltà di decidere in modo autonomo e debba mantenere i diritti acquisiti dal personale ed assicurare allo stesso un minimum vitale.
Osserva poi che, mentre il personale statale ha maggior possibilità di carriera e gode di indennità e di vantaggi speciali (indennità varie, di toga, di studio, di carica, militari, ecc., di riduzioni ferroviarie, di alloggio nelle case INCIS), il personale dell'Amministrazione regionale, oltre ad aver normalmente minori possibilità di sviluppo di carriera, non beneficia di alcuno dei suddetti vantaggi e indennità.
Rileva che il personale regionale ha l'obbligo di conoscere la lingua francese, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, con il quale la lingua francese è stata parificata alla lingua italiana; ritiene che tale obbligo potrebbe essere ragione sufficiente per giustificare la concessione di un trattamento economico superiore al trattamento economico di tabella del personale statale.
Fa presente che alcuni ottimi elementi hanno rassegnato le dimissioni e trovato altri impieghi perché non erano sufficientemente retribuiti ed esprime il timore che il loro esempio possa essere seguito da altri ottimi elementi, con pregiudizio per il funzionamento dei servizi dell'Amministrazione regionale.
Rileva la necessità di assicurare al personale un trattamento economico che consenta di vivere decorosamente.
Conclude, proponendo che il Consiglio non riduca gli stipendi e i salari di tabella in vigore ed approvi una nuova tabella degli emolumenti prendendo come base gli assegni della vigente tabella, maggiorandoli di una determinata percentuale da discutersi.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, ribadisce quanto in precedenza già esposto al Consiglio anche dall'Assessore Ing. Fresia e rileva che la Giunta si è preoccupata di assicurare al personale dei gradi inferiori un minimo vitale e che di ciò è stato dato atto pure da un Consigliere dell'opposizione. Riferisce, quindi, sugli aumenti applicati alla tabella degli emolumenti dell'anno 1946 in poi, ribadendo che la Giunta ha tenuto in considerazione le necessità del personale.
Cita e raffronta, per i vari gradi, gli emolumenti che risulterebbero dall'applicazione delle proposte della Giunta (comprensivi dell'indennità mensile integrativa) e gli emolumenti che risulterebbero secondo le proposte del personale (maggiorazione del 35 per cento sugli assegni della vigente tabella).
Ribadisce che sono, comunque, salvaguardati i diritti e gli assegni acquisiti dal personale, in quanto le differenze eventuali di emolumenti fra quelli della nuova tabella e quelli maturati in base alla tabella attuale, saranno conservate e corrisposte a titolo di assegni ad personam pensionabili. A tale proposito propone che siano soppresse le parole "di ruolo" al primo comma aggiuntivo dell'art. l56, in modo che delle agevolazioni di cui si tratta possano beneficiare tutti i dipendenti, compresi quelli avventizi.
Precisa che l'indennità fissa mensile integrativa sarà conguagliabile e assorbibile solo con le indennità eventuali ad personam di cui sopra e con l'eventuale indennità di funzione che verrà concessa ai dipendenti statali, ma non già con gli aumenti futuri agli stipendi per miglioramenti economici di carattere generale.
Il Consigliere Geom. G. NICCO rileva che gli emolumenti risultanti dall'applicazione della tabella proposta dalla Giunta, maggiorati dell'indennità integrativa, sono di molto inferiori agli emolumenti che spetterebbero al personale qualora venisse accolta la proposta di maggiorare del 35 per cento gli assegni della tabella in vigore.
Il Vice Presidente, Ing. PASQUALI e l'Assessore Per. Ind. FOSSON rilevano che il divario fra le due proposte non è, praticamente, rilevante ed osservano che, a' sensi di legge, si rende necessario oltreché opportuno di procedere alla modificazione degli assegni della attuale tabella secondo le proposte formulate dalla Giunta, anche ad evitare l'appiattimento degli stipendi fra i vari gradi, attualmente rilevabile.
Rileva che le eccedenze dello stipendio o salario concesse a titolo di assegni ad personam sono assorbibili nei futuri attinenti periodici spettanti in applicazione della nuova tabella organica; ciò ad evitare una permanente differenza di trattamento economico tra il vecchio ed il nuovo personale.
Il Consigliere Sig. MANGANONI osserva che approvando la tabella proposta dalla Giunta, il personale non avrà, praticamente alcun aumento, dato che all'atto degli aumenti periodici, tali aumenti saranno assorbiti-conguagliati con gli assegni (differenze assegni) ad personam.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, rileva che la concessione di un'indennità integrativa a favore del personale proposta dalla Giunta ha appunto lo scopo di salvaguardare il trattamento economico acquisito dal personale.
Segue discussione sulla proposta formulata dalla Giunta e sulla proposta formulata dai Consiglieri della minoranza.
Alla discussione partecipano il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, il Vice-Presidente del Consiglio, Ing. PASQUALI, gli Assessori Geom. ARBANEY, Prof. DEFFEYES, Per. Ind. FOSSON, Ing. FRESIA ed i Consiglieri Sig. DUJANY, Col. FERREIN, Sig. MANGANONI, Sig. MARCHESE, Geom. G. NICCO e Signora RONC-DESAYMONET.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, fa presente che il trattamento economico complessivo risultante in base alle proposte della Giunta, con la concessione dell'indennità integrativa, sarà, comunque, superiore al trattamento economico spettante al personale statale.
Il Consigliere Geom. G. NICCO rileva di aver posto, all'inizio della discussione, una pregiudiziale e cioè di aver chiesto, a nome dei Consiglieri del gruppo social-comunisti, che il Consiglio procedesse alla elaborazione della nuova tabella degli assegni prendendo come base la vigente tabella e maggiorando gli assegni stessi secondo una determinata percentuale.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, osserva che la proposta formulata dal Consigliere Geom. G. Nicco non può essere considerata come pregiudiziale, in quanto, in effetti, si concreta nella proposta di un sistema di trattamento economico in contrapposizione ad altro diverso sistema proposto dalla Giunta. Rileva che sia la Giunta sia i Consiglieri del gruppo dell'opposizione, nel formulare le loro proposte, si sono preoccupati di salvaguardare i diritti acquisiti dal personale,.
Rileva che, adottando il sistema proposto dal gruppo dei Consiglieri della minoranza continuerebbero a sussistere le rilevate sperequazioni fra i vari gradi (appiattimento di assegni), mentre, invece, tali sperequazioni verrebbero temperate con il sistema proposto dalla Giunta.
Rileva la necessità che il Consiglio proceda alla votazione sulle due proposte; invita, quindi, l'Assessore alle Finanze, Ing. Fresia, a formulare nuovamente le proposte concrete della Giunta.
L'Assessore Ing. FRESIA fa nuovamente presente che la Giunta propone l'adozione dei seguenti provvedimenti:
1) Approvazione della tabella degli emolumenti (stipendi e salari) predisposta dalla Giunta, con gli arrotondamenti di legge;
2) approvazione delle varianti proposte al testo degli articoli 144 e 156;
3) concessione, con successivo separato provvedimento, di una indennità integrativa fissa mensile di Lire cinque mila per gli impiegati e di Lire sette mila per i salariati, escludendo da tale concessione il Primario ostetrico dell'Istituto di Assistenza Materna ed Infantile ed i custodi dei castelli e musei, fermo restando il principio che l'indennità di cui trattasi è conguagliabile e assorbibile con le eventuali differenze di stipendio o di salario spettanti "ad personam" nonché con l'eventuale indennità di funzione da corrispondersi a' sensi di disposizioni generali da emanarsi a favore dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici locali.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, rileva che la qualifica di "dattilografa" essendo stata suddivisa nelle due distinte qualifiche di "dattilografa-applicata" e di "dattilografa", si rende necessario di stabilire gli emolumenti annui relativi a tali distinte qualifiche di posti.
Propone, inoltre, che, agli effetti del grado e del trattamento economico, il posto di Ispettore dei Comuni sia assimilato al posto di Vice-Segretario generale.
Il Consigliere Geom. G. NICCO dichiara che i Consiglieri del gruppo social-comunista concordano sulla proposta formulata dalla Giunta in ordine al trattamento economico da corrispondersi all'Ispettore dei Comuni, alle dattilografe-applicate e alle dattilografe, mentre, invece, non concordano sulla proposta di nuova tabella degli assegni formulata dall'Assessore Ing. Fresia a nome della Giunta.
Dichiara che, con l'applicazione della tabella proposta dalla Giunta e con la concessione dell'indennità integrativa fissa mensile il personale non avrà, praticamente, alcun aumento effettivo di assegni.
Insiste, quindi, nuovamente affinché il Consiglio stabilisca una nuova tabella di assegni prendendo come base la tabella vigente maggiorandola di una determinata percentuale da discutersi.
L'Assessore Geom. BIONAZ osserva che la divergenza di vedute sull'argomento in discussione deriva anche dal fatto che i Consiglieri della minoranza ritengono ben graduata e non modificabile, per quanto riguarda la differenza o proporzione di assegni fra i vari gradi e posti, la vigente tabella degli assegni, mentre, invece, i Consiglieri della maggioranza ritengono che vi sia sperequazione di trattamento economico fra i gradi più elevati ed i gradi meno elevati.
Fa presente che, a prescindere da quanto sopra, l'assimilazione del trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale al trattamento economico del personale statale è consigliata anche da ragioni di opportunità e di ordine pratico, in quanto potrà più agevolmente essere estesa a favore del personale dell'Amministrazione regionale qualsiasi disposizione dello Stato apportante miglioramenti economici al personale statale.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, rileva che, dall'esame della tabella proposta risulta che l'assimilazione del personale regionale al personale statale è effettuata con criteri di equità. Dichiara che il sistema di trattamento economico proposto dalla Giunta è quello che meglio concilia le varie necessità e le varie esigenze.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, ritenendo esaurita la discussione, comunica che è posta ai voti, in primo luogo, la surriportata proposta formulata dalla Giunta, proposta di cui dà lettura.
Il Consigliere Geom. G. NICCO chiede, a nome dei Consiglieri del suo gruppo, che la votazione sulla proposta formulata dalla Giunta sia fatta per appello nominale.
Si dà atto che, procedutosi alla votazione, per appello nominale, viene accertato il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 33 (trentatre); Consiglieri votanti n. 32 ( trentadue); Consiglieri astenutisi dalla votazione n. 1 ( Perron); Consiglieri favorevoli alla approvazione della proposta della Giunta n. 26 (ventisei: Arbaney, Bareux, Berthet, Berthod, Bionaz, Bondaz, Bottel, Bréan, Caveri, Cheillon, Cuaz, Dayné, Deffeyes, Dujany, Ferrein, Fresia, Fosson, Fosseret, Marchese, Mathamel, Norat, Page, Pasquali, Sapegno, Valleise, Vuillermoz); Consiglieri contrari n. 6 (sei: Armand, Désaymonet-Ronc, Manganoni, Nicco Anselno, Nicco Giulio, Vacher).
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, accertato e comunicato l'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato la proposta della Giunta con voti favorevoli n. 26 (ventisei); voti contrari n. 6 (sei); Consiglieri astenutisi n. 1 (uno).
IL CONSIGLIO
prende atto.
Pone, quindi, ai voti, per appello nominale, la proposta di cui alle premesse formulata dai Consiglieri del gruppo della minoranza.
Si dà atto che, procedutosi alla votazione, per appello nominale, viene accertato il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 33 (trentatre); Consiglieri astenutisi dalla votazione n. 1 (Perron); Consiglieri votanti n. 32 (trentadue); Consiglieri favorevoli all'approvazione n. 6 (sei: Armand, Désaymonet-Ronc, Manganoni, Nicco Anselmo, Geom. G. Nicco, Vacher); Consiglieri contrari n. 26 (ventisei: Arbaney, Bareux, Berthet, Berthod, Bionaz, Bondaz, Bottel, Bréan, Caveri, Cheillon, Cuaz, Dayné, Deffeyes, Dujany, Ferrein, Fresia, Fosseret, Fosson, Marchese, Mathamel, Norat, Page, Pasquali, Sapegno, Valleise, Vuillermoz).
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, accertato e comunicato l'esito della votazione, dichiara che il Consiglio non ha approvato la proposta formulata dai Consiglieri della minoranza.
IL CONSIGLIO
prende atto.
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Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, invita, quindi, il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione di alcuni articoli del Regolamento organico nonché delle seguenti modificazioni ed aggiunte, per coordinamento e per aggiornamento, ad alcuni articoli del Regolamento stesso, come da proposte della Giunta regionale trasmesse ai Signori Consiglieri:
Art. 23
"Al quarto e quinto grado: cambiare i termini di "Capi Ufficio" in "Capi Servizio", per coordinamento con articoli vari del Regolamento e con la tabella organica".
Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva la proposta.
Art. 25
Al n. 2 - lettera a), e al n. 3 - lettera a): precisare "Presidente della Giunta" (non "Presidente").
Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva la proposta.
Articoli 53-143-144-145 e 146
Inserire - per coordinamento - l'articolo 144 all'art. 53, quale ultimo comma, in considerazione della diversità dei criteri adottati per la valutazione dei servizi in precedenza prestati dal personale di ruolo (art. 53) e al personale avventizio (art. 143).
Per la conservazione della numerazione attuale degli articoli, l'articolo 145 diventerebbe il nuovo articolo 144 e l'articolo 146 dovrebbe essere sdoppiato in due distinti articoli: il primo comma costituirebbe il nuovo articolo 145 ed il secondo comma costituirebbe il nuovo articolo 146.
Si dà atto che il Consiglio approva, unanime, le proposte.
Art. 54
"(3a linea): togliere le parole "quale titolare" fra le parole "servizio" e "da", allo scopo di eliminare contrasto e di coordinare con l'articolo 58, che ammette ai concorsi interni anche il personale non di ruolo.
Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva la proposta.
Art. 60
Mantenere, invariato, l'ex 4° comma (già stralciato) dell'articolo, relativo alla "facoltà da parte del Segretario generale di proporre la revisione delle note di qualifica date al personale dai Capi servizio".
Si dà atto che il Consiglio, unanime, concordando sulla proposta, approva l'inserimento quale 4° comma all'art. 60 della seguente disposizione: "Il Segretario generale ha facoltà di proporre la revisione delle qualifiche date dai Capi Divisione e dai Capi dei servizi".
Art. 70
Modificare come segue il terzo comma "Al personale salariato che, per ragioni di servizio, non possa usufruire del riposo settimanale in giorno festivo, è concesso, per turno, riposo compensativo in altro giorno settimanale non festivo, secondo le disposizioni dei Capi servizio".
Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva la proposta surriportata.
Art. 82
Sostituire, al secondo comma, la parola "parificato" con la parola "assimilato" fra le parole "trattamento economico" e "o quello del", come da proposta del Presidente della Giunta, Avv. CAVERI.
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Si dà atto che il Consiglio approva la proposta ad unanimità di voti.
Occorre stabilire e deliberare, a parte, l'ammontare delle quote mensili di alloggio, luce e riscaldamento e del vitto per il personale dell'Istituto Assistenza Materna ed Infantile.
Si dà atto che il Consiglio, unanime, concordando sulla proposta, stabilisce di determinare, con apposito separato provvedimento, i corrispettivi da addebitarsi e da trattenersi al personale dell'Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile che fruisce di alloggio con luce e riscaldamento di vitto nell'Istituto suddetto.
Articoli 137 e 152
Spostare - per coordinamento - all'art. 152 il quinto comma dell'art. 137 ("Per i licenziamenti del personale avventizio dovrà essere previamente sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 25 del presente Regolamento").
Si dà atto che il Consiglio approva, unanime, la proposta.
Art. 156
(art. 161 della proposta: non ancora approvato)
Modificare tale articolo come segue:
"Il presente Regolamento entra in vigore, ad ogni effetto, dalla data odierna (22 febbraio 1950). Il presente Regolamento sarà promulgato con legge regionale a' sensi degli articoli 1 lettera a), 31 e 34 dello Statuto speciale della Regione.
Le retribuzioni di cui alla nuova tabella organica allegata al presente Regolamento hanno applicazione con effetti dal primo novembre 1948, ad eccezione dei diritti accessori e delle compartecipazioni o proventi vari nonché ad eccezione delle retribuzioni che la nuova tabella organica stabilisce in misura inferiore a quelle già previste per i corrispondenti posti della abrogata tabella. Agli effetti ed all'atto della corresponsione degli assegni arretrati, si provvederà al recupero a conguaglio, mediante trattenuta diretta, delle anticipazioni già corrisposte al personale sui futuri miglioramenti economici.
La data di decorrenza delle retribuzioni previste per i posti ai quali il personale è sistemato ed inquadrato, a' sensi degli articoli 167 e seguenti, e la data di decorrenza dei relativi aumenti periodi sono retrodatate - ai soli effetti economici - al primo luglio 1948.
Per il periodo dal primo luglio al primo novembre 1948, le retribuzioni ed i relativi aumenti periodici sono calcolati, agli effetti di cui al precedente comma, in base agli stipendi già previsti dalla abrogata tabella organica allora vigente.
Al personale che abbia acquisito - alla data odierna (22 febbraio 1950) - un trattamento economico superiore a quello spettantegli, in applicazione degli stipendi o salari e dei relativi aumenti periodici previsti dalla nuova tabella organica di cui al presente Regolamento, è conservata, agli effetti economici e di quiescenza, la eccedenza dello stipendio o salario, a titolo di assegno "ad personam", assorbibile nei futuri aumenti periodici spettanti in applicazione della nuova tabella organica e conguagliabile con l'indennità integrativa mensile.
La Giunta regionale, con apposite deliberazioni di esecuzione, - in applicazione dei nuovi stipendi e salari e dei relativi aumenti periodici previsti dalla nuova tabella organica -, provvederà alla determinazione dei nuovi stipendi e salari spettanti al personale di ogni grado e dei relativi aumenti periodici, con il riconoscimento dei periodi di servizio in precedenza prestati, degli eventuali assegni ad personam assorbibili nei futuri aumenti periodici, e provvederà, infine, al ricupero di somme a conguaglio delle anticipazioni concesse al personale sui futuri miglioramenti economici.
Per la prima applicazione del presente Regolamento, la Giunta regionale aggiornerà e determinerà, altresì, con effetti a decorrere dal 1° novembre 1948, le misure delle indennità mensili già concesse al personale statale di ogni grado comandato in servizio presso l'Amministrazione regionale, al fine di assimilare e di adeguare il trattamento economico del personale stesso al trattamento economico previsto, per i corrispondenti posti, della nuova tabella organica di cui al presente Regolamento organico".
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Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva la proposta.
Art. 167
"Modificare-aggiornare l'articolo: per coordinarlo con il 1° comma della legge 8 marzo 1949, n. 99 e con l'articolo 4 Decreto L. 5 febbraio 1948, n. 61, come da proposta sottoriportata.
Completare 3° comma: estendendo la disposizione anche ai posti di Direttore dell'Ufficio Turismo e di Capo Divisione 1°".
Proposta di nuovo Art. 167
Ferme restando le norme del presente regolamento relative all'avanzamento del personale di ruolo per promozione o per concorso interno, i posti di ruolo che, dopo l'inquadramento e l'avanzamento del personale di ruolo, risulteranno o si renderanno disponibili entro il 26 febbraio 1950, sono conferiti, - mediante concorso interno per titoli, per anzianità congiunta al merito, sentite le Commissioni consultive di cui all'art. 25 del presente regolamento, con esenzione del limite massimo di età, - al personale di ruolo e non di ruolo, comunque assunto e denominato, che, alla data del 31 luglio 1948, abbia compiuto almeno due anni di servizio con mansioni proprie dei posti da conferire o alle stesse mansioni analoghe e che sia in possesso dei titoli di studio e di servizio prescritti per il conseguimento della nomina ai posti stessi.
Qualora fra il personale in servizio di ruolo e non di ruolo vi sia un solo dipendente che al 31 luglio 1948, abbia compiuto almeno due anni di servizio con mansioni proprie del posto da conferire o alle stesse analoghe e che sia in possesso dei suddetti titoli di studio e di servizio, la nomina è effettuata per chiamata, purché il dipendente abbia lodevolmente disimpegnato il servizio durante il prescritto periodo di tempo. Per la sistemazione da effettuarsi per chiamata non è necessario di sentire le Commissioni consultive di cui all'art. 25 del presente regolamento.
Per la prima sistemazione ai posti di Ragioniere Capo, di Capo Divisione I (controllo Comuni) e di Direttore dell'Ufficio del Turismo, si può prescindere dal possesso del diploma di laurea.
L'anzianità di servizio prevista ai fini del presente articolo è ridotta di un anno per i dipendenti di ruolo e non di ruolo che siano mutilati ed invalidi di guerra, ex combattenti, reduci, partigiani, perseguitati politici o appartenenti a categorie equiparate o assimilate per legge, sempre che abbiano i suddetti titoli di studio e di servizio.
Le disposizioni di cui ai precedenti, commi del presente articolo, sulla sistemazione del personale di ruolo e non di ruolo, sono applicabili a favore del personale che abbia disimpegnato ininterrotto e lodevole servizio per i prescritti periodi di tempo con mansioni proprie o analoghe al posto al quale aspira e con un rapporto di pubblico impiego con l'Amministrazione. Non sono, invece, applicabili, al personale incaricato o assunto per mansioni o servizi saltuari o che non ne assorbano l'intera attività né al personale retribuito con indennità o compensi fissi forfetari.
Non può essere attribuita la qualifica di lodevole servizio al personale che, nel prescritto periodo di tempo abbia riportato una punizione disciplinare superiore alla censura o abbia dimostrato scarso rendimento".
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Il Consigliere Sig. MANGANONI ritiene opportuno, per ragioni di equità, che in sede di primo inquadramento del personale dell'Amministrazione regionale si prescinda dalla richiesta del titolo di studio per tutte le categorie dei dipendenti.
Propone, pertanto, di modificare in tal senso il comma terzo del surriportato articolo 167 e di demandare alla Giunta di accertare il grado di capacità ed i meriti acquisiti dai singoli dipendenti.
II Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, comunica che la Giunta ritiene opportuno, per la prima sistemazione ai posti di Ragioniere Capo, di Capo Divisione I e di Direttore dell'Ufficio del Turismo, di prescindere dal possesso del diploma di laurea, trattandosi di titolo di studio che viene richiesto solo ora nella nuova tabella e trattandosi di procedere - in via eccezionale - alla sistemazione di elementi anziani che hanno dimostrato di essere in grado di disimpegnare le mansioni inerenti ai singoli posti. Aggiunge che la Giunta non concorda, sulla proposta formulata dal Consigliere Sig. Manganoni.
Segue discussione alla quale partecipano il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, gli Assessori Geom. ARBANEY, Geom. BIONAZ, Prof. DEFFEYES e Per. Ind. FOSSON ed i Consiglieri Sig. DUJANY e Sig. MANGANONI.
Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva l'articolo 167 nel testo surriportato.
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Art. 164 - Art. 165
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, rileva che la Giunta propone che sia modificato-prorogato al 31 marzo 1950 il termine entro il quale dovranno rassegnare le dimissioni i dipendenti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui agli articoli 164 e 165.
Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva la proposta.
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Art. 162 - Art. 163
Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, rileva che il Consiglio deve ancora procedere all'esame ed all'approvazione dell'articolo 163 del regolamento organico (articolo 168 della proposta), la cui approvazione era stata rinviata nell'adunanza delli 11 novembre 1949 e riguardante la istituzione di 12 posti fuori organico, ad personam, di dattilografe applicate.
Fa presente che la Giunta regionale propone di approvare, con apposita disposizione, da inserirsi all'art. 162, la sistemazione "ad personam", quale applicato di prima classe, del Sig. Trabbia Umberto, in servizio quale applicato presso la Divisione Finanze dal 15 maggio 1946.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, propone a nome della Giunta di sopprimere il testo dell'articolo 168 elaborato dall'apposita Commissione, in relazione al fatto che le dattilografe-applicate e le dattilografe potranno essere assegnate - con successivi provvedimenti - ai singoli posti di ruolo della tabella organica in sede di inquadramento e di sistemazione a ruolo del personale avventizio che ne abbia diritto; rileva che nella nuova tabella organica sono stati, infatti, previsti posti di ruolo per le succitate categorie di personale.
Propone che il Consiglio approvi ora apposita disposizione per la nomina in pianta stabile, al posto di applicato di prima classe presso la Divisione Finanze, del Sig. Trabbia Umberto, in servizio dal 15-5-1946, quale applicato avventizio addetto all'Ufficio Contabilità regionale presso la suddetta Divisione.
Segue discussione, alla quale partecipano il Presidente Avv. Dott. BONDAZ, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, gli Assessori Geom. ARBANEY e Per. Ind. FOSSON ed il Segretario Dott. BRERO.
Si dà atto che il Consiglio approva, ad unanimità, la soppressione dell'art. 168 della proposta della Commissione nonché la proposta di nomina in pianta stabile dell'applicato Sig. Trabbia Umberto. Per coordinamento con il precedente articolo viene, inoltre, approvato lo spostamento al nuovo articolo 163 (1° e 2° comma) del 1° e del 2° comma dell'articolo 162, concernenti la nomina in pianta stabile al posto di ruolo di "Ispettore dei Comuni" del Segretario comunale di grado terzo, Dr. Leone Bois.
Si dà atto che il Consiglio, concordando sulle proposte della Giunta, approva, ad unanimità, il nuovo articolo 163 nel testo sottoriportato:
Art. 163
Sistemazioni particolari "ad personam"
Nella prima applicazione del presente Regolamento è nominato in pianta stabile al posto di ruolo di Ispettore dei Comuni il Segretario comunale di terzo grado Dr. Leone BOIS, già incaricato delle funzioni relative a decorrere dal 17 ottobre 1946, munito di laurea in giurisprudenza ed iscritto nei ruoli dei Segretari comunali con anzianità dal 1° luglio 1922 (attualmente titolare della Segreteria del Comune di Gubbio).
All'Ispettore dei Comuni, Dott. Leone Bois, dispensato dal periodo di prora, sarà computata agli effetti degli aumenti periodici e a ogni altro effetto, l'anzianità di servizio maturata nel grado di Segretario comunale di grado terzo, decorrente dal 1° novembre 1937.
Nella prima applicazione del presente Regolamento è nominato in pianta stabile al posto di applicato di prima classe presso l'Ufficio contabilità regionali, della Divisione Finanze, il Signor TRABBIA Umberto, già assunto in servizio quale applicato avventizio addetto all'Ufficio stesso a decorrere dal 15 maggio 1946.
All'applicato di prima classe, Signor Trabbia Umberto, dispensato dal periodo di prova, sarà computata, a' sensi dell'articolo 53 del Regolamento organico, agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, l'anzianità di servizio maturata presso l'Amministrazione regionale (15-5-1946)".
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Art. l69 - Art. 170
Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, rileva che la Giunta propone la soppressione delle seguenti parole finali dell'art. 169 "e al personale militarizzato addetto ai servizi forestali", nonché la soppressione della parola "militarizzato" al 1° comma dell'articolo 170.
Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva le proposte.
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Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, informa il Consiglio che, a' sensi dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, il nuovo Regolamento organico per i servizi e per il personale dell'Amministrazione regionale deve essere promulgato, dal Presidente della Giunta, con legge regionale, ad avvenuta approvazione della formula di promulgazione delle leggi regionali.
Si dà atto che il Consiglio, concordando con quanto riferito dal Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, approva, a' sensi del nuovo 1° comma dell'articolo l56, la promulgazione del nuovo Regolamento con apposita legge regionale.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, comunica che il Consiglio deve procedere, a' sensi dell'articolo 65 del regolamento interno del Consiglio regionale, alla votazione a scrutinio segreto per l'approvazione del complesso del nuovo testo di Regolamento organico per i servizi e per il personale dell'Amministrazione regionale e delle relative allegate tabelle organiche.
Il Consigliere, Sig. MANGANONI, dichiara che i Consiglieri del gruppo social-comunista si astengono dalla votazione finale sul testo complessivo del nuovo Regolamento organico, non avendo gli stessi espresso voto favorevole nelle votazioni di alcuni articoli del Regolamento stesso.
Si dà atto che i Signori ARMAND, MANGANONI, NICCO Anselmo, RONC-DESAYMONET e VACHER, Consiglieri del gruppo social-comunista, dichiarano di astenersi dalla votazione.
Il Presidente, Avv. Dr. Vittorino BONDAZ, invita il Consiglio ad approvare - mediante votazione a scrutinio segreto, con il sistema delle palline bianche e nere, - il nuovo sottoriportato Regolamento organico dei servizi e del personale dell'Amministrazione regionale e le allegate tabelle organiche del personale e dei relativi emolumenti annui, quali risultano in seguito alle decisioni adottate dal Consiglio.
Si dà atto che, procedutosi alla votazione, con l'astensione dichiarata dei cinque Consiglieri presenti della minoranza e con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Sigg. Dujany, Nicco Anselmo e Vuillermoz, si accerta il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 29 (ventinove);
Consiglieri astenutisi dalla votazione n. 5 (cinque: Armand, Désaymonet-Ronc, Manganoni, Nicco Anselmo, Vacher);
Consiglieri votanti n. 24 (ventiquattro);
Voti favorevoli n. 24 (ventiquattro);
Voti contrari: nessuno;
Resti: 24 (ventiquattro).
Il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, constatato e comunicato al Consiglio l'esito della votazione, dichiara che il nuovo Regolamento organico per gli uffici e per il personale dell'Amministrazione regionale, con le relative tabelle, risulta approvato dal Consiglio nel testo sottoriportato.
Allegati alla presente deliberazione:
a) nuovo Regolamento organico per gli uffici e per il personale dell'Amministrazione regionale;
b) relazione della Commissione di studio.
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REGOLAMENTO ORGANICO PER I SERVIZI E PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE
INDICE
PARTE PRIMA
SERVIZI - RIPARTIZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI
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TITOLO I
CAPO I - Servizi e ripartizioni (art. 1) - Norme di regolamento (art. 2) - Posti - Tabella organica (art. 3 ) - Competenze e attribuzioni (art. 4).
CAPO II - Assegnazione e trasferimento del personale (art. 5) - Assegnazione degli affari (art. 6).
CAPO III - Firma degli atti (art. 7) - Acquisti, forniture e impegni di spesa (art. 8) - Inoltro degli atti alla Giunta e al Consiglio (art. 9).
TITOLO II
CAPO I - Relazione annuale sull'andamento dei servizi (art. 10) - Segretario generale - Capi Divisione - Capi Servizio - Personale - Responsabilità dei servizi e degli atti (art. 11) - Attribuzioni del Segretario generale e del Vice Segretario generale (art. 12) - Incarico e attribuzioni del Capo Gabinetto (art. 13).
CAPO II - Incarico di Segretario addetto alla Presidenza del Consiglio (art. 14) - Incarichi speciali e temporanei (art. 15).
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PARTE SECONDA
PERSONALE
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TITOLO I
CAPO I - Requisiti generali (art. 16) - Aumento del limite di età (art. 17) - Accertamento dei requisiti generali (art. 18) - Non ammissione ai concorsi (art. 19).
CAPO II - Requisiti e titoli speciali (art. 20).
CAPO III - Qualifica del personale (art. 21) - Classificazione del personale (art. 22) - Ordine gerarchico e anzianità di grado del personale (art. 23) - Equiparazione al personale statale (art. 24).
CAPO IV - Commissione Consultiva (art. 25) - Nomine - Modalità (art. 26) - Norme per i concorsi del personale sanitario, insegnante e forestale (art. 27) - Personale incaricato o distaccato in servizio (art. 28) - Nomine - Competenza del Consiglio e della Giunta (art. 29).
TITOLO II
CAPO I - Pubblici concorsi - Modalità (art. 30) - Commissione Consultiva per la nomina di alcune categorie di salariati (art. 31) - Commissione Giudicatrice dei concorsi (art. 32) - Norme speciali per i concorsi ai posti di sanitari, di insegnanti e di forestali (art. 33).
CAPO II - Bandi di concorso (art. 34) - Pubblicità dei bandi di concorso (art. 35) - Termine e proroga del termine (art. 36) - Ammissione al concorso - Domande - Documenti (art. 37) - Attestazioni di benemerenza (art. 38) - Titoli di studio (art. 39).
CAPO III - Operazioni del concorso per esami e per titoli (art. 40) - Criteri per la valutazione dei titoli - Punteggi massimi (art. 41) - Lavori della Commissione Giudicatrice (art. 42) - Espletamento degli esami (art. 43).
CAPO IV - Precedenze e preferenze (art. 44) - Graduatoria - Efficacia (art. 45).
TITOLO III
CAPO I - Nomina (art. 46) - Effetti della nomina - Anzianità di servizio (art. 47) - Assunzione del servizio (art. 48) - Periodo di esperimento (art. 49) - Licenziamento per fine periodo di esperimento - Conferma (art. 50) - Promessa e giuramento (art. 51).
CAPO II - Carriera del personale - Retrodatazioni anzianità (art. 52) - Riconoscimento dei servizi in precedenza prestati (art. 53) - Condizioni per le promozioni e i concorsi interni (art. 54) - Effetti del procedimento disciplinare sui concorsi interni e sulle promozioni (art. 55) - Promozioni - Condizioni (art. 56) - Promozioni - Modalità (art. 57) - Concorsi interni - Modalità (art. 58).
CAPO III - Fogli matricolari (art. 59) - Note di qualifica (art. 60) - Qualifiche - Comunicazioni - Ricorsi (art. 61) - Qualifica di ottimo (art. 62) - Qualifiche di distinto e di buono (art. 63) - Qualifica di mediocre (art. 64) - Qualifica di insufficiente (art. 65).
TITOLO IV
CAPO I - Responsabilità del personale (art. 66) - Responsabilità dei Capi Divisione e dei Capi servizio (art. 67).
CAPO II - Residenza del personale (art. 68) - Osservanza dell'orario d'ufficio (art. 69) - Riposo festivo - Turni di servizio (art. 70) - Obbligo della coadiuvazione e della supplenza reciproca (art. 71) - Lavoro arretrato (art. 72) - Lavoro straordinario (art. 73) - Supplenze e reggenze (art. 74) - Condotta del personale (art. 75) - Comunicazioni e istanze (art. 76) - Divisa e bicicletta (art. 77).
CAPO III - Esecuzione degli ordini (art. 78) - Occupazioni e incarichi extra ufficio - Autorizzazione (art. 79).
TITOLO V
CAPO I - Assegni iniziali di organico (art. 80) - Assegni effettivi (art. 81) - Indennità - Compartecipazioni e diritti vari (art. 82) - Aumenti periodici (art. 83) - Pagamento degli assegni (art. 84) - Differenza assegni ad personam riassorbibile (art. 85) - Trasferte e indennità di missione (art. 86) - Trasferte per altri Enti o privati - Spese (art. 87) - Concessione speciale di alloggi (art. 88) - Indennità per cessazione del rapporto d'impiego (art. 89) - Previdenza (art. 90) - Assicurazione (art. 91).
CAPO II - Trattamento economico del Capo Gabinetto, del Presidente della Giunta e del Segretario della Presidenza del Consiglio (art. 92) - Rimborso assegni per il personale comandato (art. 93).
CAPO III - Congedo annuale ordinario (art. 94) - Permessi e congedi straordinari (art. 95) - Assenze brevi e straordinarie - Comunicazione (art. 96) - Assenze brevi per indisposizione o malattia (art. 97) - Congedo di malattia (art. 98).
CAPO IV - Collocamento in aspettativa (art. 99) - Aspettativa per motivi di salute (infermità) (art. 100) - Aspettativa per motivi di famiglia (art. 101) - Aspettativa per servizio militare (art. 102) - Computo dell'aspettativa agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici (art. 103) - Cumulo delle aspettative (art. 104) - Dispensa o dimissione d'ufficio (art. 105).
TITOLO VI
CAPO I - Dispensa dal servizio per scarso rendimento, per incapacità professionale o per inabilità fisica - Trasferimento (art. 106) - Dispensa - Visita medica collegiale (art. 107) - Dispensa - Deliberazione - Motivazione (art. 108).
CAPO II - Dimissioni volontarie (art. 109) - Dispense per motivi disciplinari (art. 110).
CAPO III - Licenziamento per atti illeciti o fraudolenti (art. 111) - Soppressione di posto - Riduzione di organico - Disponibilità (art. 112) - Durata della disponibilità - Dispensa (art. 113) - Trattamento economico durante la disponibilità (art. 114) - Richiamo in servizio (art. 115) - Richiamo in servizio temporaneo (art. 116) - Collocamento a riposo (art. 117).
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PARTE TERZA
FUNZIONI DISCIPLINARI E DISPENSE
TITOLO I
CAPO I - Punizioni disciplinari (art. 118) - Procedimento disciplinare - Contestazione addebiti (art. 119) - Giudizio preliminare - Deferimento alla Commissione (art. 120) - Applicazione delle punizioni disciplinari - Competenze - Modalità (art. 121) - Denuncia delle mancanze disciplinari - Accertamento (art. 122) - Censura (art. 123) - Riduzione temporanea dello stipendio o salario (art. 124) - Sospensione temporanea dal grado o dalle funzioni con privazione dello stipendio o salario (art. 125) - Revoca dell'impiego (licenziamento) (art. 126) - Destituzione (art. 127) - Destituzione di diritto (art. 128) - Esclusione dai pubblici impieghi (art. 129).
CAPO II - Sospensione cautelativa in pendenza di procedimento disciplinare o di inchiesta (art. 130) - Sospensione cautelativa in pendenza di procedimento penale (art. 131) - Sospensione di diritto dal servizio in seguito a condanna penale (art. 132).
CAPO III - Commissione di disciplina - Composizione (art. 133) - Costituzione e funzionamento della Commissione di disciplina (art. 134) - Casi di incompatibilità a far parte della Commissione (art. 135).
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PARTE QUARTA
PERSONALE AVVENTIZIO
TITOLO I
CAPO I - Richiamo alle disposizioni di regolamento e di legge (art. 136) - Assunzione - Competenza - Requisiti - Titoli - Qualifiche (art. 137) - Modalità di assunzione in servizio (art. 138) - Deliberazioni di assunzione - Trattamento economico - Trattamento economico al personale pensionato (art. 139) - Prestatori d'opera (giornalieri) non aventi rapporti d'impiego - Trattamento giuridico ed economico (art. 140) - Promessa solenne (art. 141).
CAPO II - Aumenti periodici (art. 142) - Riconoscimento dei servizi in precedenza prestati (art. 143) - Pagamento assegni (art. 144) - Differenza assegni "ad personam" riassorbibile (art. 145).
CAPO III - Divieto di nuove assunzioni di personale avventizio (art. 146) - Eccezioni (art. 147).
TITOLO II
CAPO I - Congedi (art. 148) - Assenze e congedi di malattia (art. 149) - Congedo per servizio militare (art. 150).
CAPO II - Previdenza e assicurazione (art. 151).
CAPO III - Licenziamento (art. 152) - Sospensione cautelativa (art. 153).
CAPO IV - Preavviso - Indennità di preavviso (art. 154) - Indennità di servizio o per licenziamento (art. 155).
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PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
TITOLO I
CAPO I - Entrata in vigore del regolamento - Decorrenza nuove retribuzioni e aumenti periodici (art. 156) - Allegati al regolamento (art. 157) - Riferimento a disposizioni generali di legge e di regolamento (art. 158) - Coordinamento dei regolamenti speciali ed interni (art. 159) - Applicazione delle norme del regolamento al personale proveniente dagli Enti e dagli uffici assorbiti (art. 160) - Assorbimento ed inquadramento del personale proveniente dagli Enti ed uffici assorbiti (art. 161) - Sistemazioni particolari "ad personam" per il personale proveniente da Enti ed uffici vari (art. 162) - Sistemazione particolari ad personam (art. 163) - Trattamento di quiescenza per i dimissionari entro il 31 marzo 1950 (art. 164) - Agevolazioni al personale che chiede il collocamento a riposo (art. 165) - Elevazione del limite massimo di età per le prime assunzioni in servizio (art. 166).
TITOLO II
CAPO I - Sistemazione straordinaria del personale (art. 167) - Concorsi interni (art. 168) - Non applicabilità di disposizioni transitorie a particolari categorie di personale (art. 169).
CAPO II - Collocamento in ruoli speciali transitori - Riserve di posti per il passaggio in ruolo del personale avventizio (art. 170) - Iscrizione nei ruoli speciali transitori per posti di natura o di categoria diverse (art. 171) - Modalità per il collocamento nei ruoli speciali transitori (art. 172) - Riserve di posti (art. 173) - Conferimento di posti iniziali vacanti al personale iscritto nei ruoli speciali transitori del gruppo C) e subalterni (art. 174).
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Allegati:
A) Norme e tabella per le indennità di missione.
B) Tabella organica dei servizi, del personale e dei relativi emolumenti annui di organico.
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REGOLAMENTO ORGANICO PER I SERVIZI E PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE
PARTE PRIMA
TITOLO I
SERVIZI - RIPARTIZIONI - ATTRIBUZIONI - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art. 1
SERVIZI E RIPARTIZIONI
I servizi e gli uffici dell'Amministrazione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta sono ripartiti come segue:
- Segreteria Generale;
- Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta;
- Segreteria della Presidenza del Consiglio;
- Controllo dei Comuni e degli Enti locali e morali;
- Assistenza e Beneficienza;
- Sanità e Igiene;
- Agricoltura - Foreste - Zootecnica;
- Lavori pubblici - Acque pubbliche;
- Finanze - Contabilità - Demanio;
- Industria - Commercio - Zona Franca - Alimentazione;
- Turismo;
- Monumenti - Antichità - Belle Arti - Bellezze naturali (Sovrintendenza);
- Istruzione Pubblica (Sovrintendenza Studi);
- Archivio e copia;
- Servizi vari (custodia, automezzi, uscieri, pulizia locali, ecc.).
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Art. 2
NORME DI REGOLAMENTO
Le norme del presente regolamento si applicano per la disciplina dei servizi e del personale dell'Amministrazione regionale.
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge e ai regolamenti generali in vigore per il personale degli Enti locali o delle Amministrazioni civili dello Stato, in quanto non contrastino con le norme del presente regolamento.
Speciali regolamenti disciplinano gli uffici e il personale di alcuni servizi e istituti, quali l'Istituto di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta, il Laboratorio di Igiene e profilassi, i servizi ed il personale scolastici, i servizi ed il personale forestali, i servizi stradali, il servizio appalto di lavori, l'esecuzione di lavori in economia, la eventuale gestione di servizi pubblici di carattere industriale e commerciale, il servizio economato e altri eventuali servizi.
Art. 3
POSTI - TABELLA ORGANICA
Il numero dei posti, i titoli, i gradi e le qualifiche del personale, nonché le retribuzioni iniziali di organico ed i relativi aumenti periodici, sono precisati nella allegata tabella - Allegato B - che forma parte integrante del presente regolamento.
Appositi regolamenti interni di servizio determinano le attribuzioni e le mansioni dei singoli dipendenti, la distribuzione degli affari e le norme particolari per il funzionamento dei servizi.
Art. 4
COMPETENZE E ATTRIBUZIONI
La competenza per materia delle Divisioni e dei Servizi, nonché le attribuzioni e le assegnazioni del personale ai singoli servizi della tabella organica, hanno carattere indicativo.
Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta e il Segretario Generale, provvede, con ordinanza interna, ad affidare alle varie Divisioni e ai vari Uffici, secondo criteri di analogia e di opportunità, particolari servizi e la trattazione delle relative pratiche e ciò anche nel caso di assunzione di nuovi servizi da parte dell'Amministrazione regionale.
CAPO II
Art. 5
ASSEGNAZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE
Il personale è assegnato ai singoli servizi ed uffici con deliberazione di nomina, di promozione e di assegnazione.
La Giunta regionale, su proposta del Segretario Generale, può trasferire dipendenti dei gradi inferiori al terzo da un servizio o ufficio ad altro servizio o ufficio, sempre che trattisi di posto di eguale grado e di mansioni e attribuzioni analoghe e senza pregiudizio del grado e degli assegni conseguiti e conseguibili a norma del presente regolamento.
Su richiesta del Presidente del Consiglio, è distaccato in servizio presso l'Ufficio della Presidenza del Consiglio idoneo personale di concetto e d'ordine della Segreteria Generale.
Allo scopo di far acquisire al personale pratica specifica in ogni ramo dell'Amministrazione regionale, la Giunta, compatibilmente con le esigenze dei servizi, può comandare personale dei gradi inferiori al terzo in servizio temporaneo presso i vari posti di corrispondente grado dei servizi di natura analoga, sempre che il personale abbia i titoli ed i requisiti richiesti per i posti stessi.
Art. 6
ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI
Il Segretario Generale controlla, in esclusione delle pratiche relative ai servizi di gabinetto, la distribuzione degli affari e del lavoro alle singole Divisioni o Servizi, secondo la rispettiva competenza, in relazione alle attribuzioni stabilite dalla apposita tabella organica e dai regolamenti interni di servizio.
L'assegnazione e la distribuzione degli affari e del lavoro ai singoli uffici ed impiegati sono fatte da ciascun Capo Divisione o Capo Servizio.
CAPO III
Art. 7
FIRMA DEGLI ATTI
Gli atti e la corrispondenza della Presidenza del Consiglio sono firmati dal Presidente del Consiglio o dal Vice-Presidente del Consiglio; in caos di assenza o impedimento, dal Consigliere Segretario del Consiglio, per delega del Presidente.
Gli atti e la corrispondenza d'ufficio dell'Amministrazione regionale, vistati dai Capi servizio e, in quanto occorra, dal Segretario Generale o dal Capo Gabinetto secondo la rispettiva competenza, sono firmati dal Presidente della Giunta regionale o dagli Assessori addetti ai singoli servizi delegati alla firma, secondo le materie di rispettiva competenza; in assenza degli Assessori, sono firmati da Consiglieri appositamente delegati alla firma.
Nei casi di assenza o di impedimento, il Presidente della Giunta regionale delega un Assessore a rappresentarlo e a sostituirlo per la firma degli atti e per l'adozione di ogni urgente provvedimento che si renda necessario per il regolare funzionamento dei servizi.
Il personale non può firmare atti o corrispondenze d'ufficio in luogo e vece degli Amministratori.
Art. 8
ACQUISTI, FORNITURE E IMPEGNI DI SPESA
Le spese di qualsiasi natura, le forniture e gli acquisti sono preventivamente approvati con deliberazione dei competenti organi dell'Amministrazione (Consiglio o Giunta), ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
Gli ordini di esecuzione per gli acquisti e per le forniture debbono constare da documenti scritti (buoni, lettere), vistati dai Capi Divisione o dai Capi servizio e firmati dell'Amministratore competente.
Alle piccole spese per la fornitura di stampati e materiale vario e di consumo, necessario per il normale funzionamento degli Uffici dell'Amministrazione regionale, provvede l'Economo nei limiti dei fondi a disposizione mediante rilascio di buoni o lettere di ordinazione da controfirmarsi dall'Amministrazione competente, a' sensi e con le modalità di cui ad apposito regolamento interno di servizio; per gli Istituti scolastici e gli istituti speciali, provvedono analogamente i rispettivi Capi Istituto e Capi servizio.
Art. 9
INOLTRO DEGLI ATTI ALLA GIUNTA E AL CONSIGLIO
Le proposte ed i referti che i singoli uffici inoltrano all'esame della Giunta o del Consiglio debbono essere debitamente motivati ed istruiti, nonché firmati dai rispettivi Capi servizio e vistati, per la regolarità ed il controllo amministrativo e contabile, dal Segretario Generale e dal Ragioniere Capo o da chi per essi.
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TITOLO II
CAPO I
Art. 10
RELAZIONI ANNUALI SULL'ANDAMENTO DEI SERVIZI
Al termine di ogni anno i Capi Divisione o Capi servizio devono presentare al Segretario Generale una dettagliata relazione sull'andamento dei rispettivi servizi durante il decorso anno e sulla attività, diligenza e idoneità del personale dipendente.
Il Segretario Generale sottopone le relazioni stesse all'esame ed al visto dell'Assessore competente e del Presidente della Giunta regionale, accompagnandole con note riassuntive recanti eventuali proposte intese al miglioramento dei servizi.
Art. 11
SEGRETARIO GENERALE - CAPI DIVISIONE - CAPI SERVIZIO - PERSONALE - RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI E DEGLI ATTI
Il Segretario Generale è capo del personale, esercita la vigilanza sul funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Amministrazione regionale e può, in ogni tempo, eseguire accertamento o disporre ispezioni od inchieste, riferendone al Presidente della Giunta e al competente Assessore.
Il Segretario Generale esercita la vigilanza disciplinare e contabile sul Medico regionale, sul Veterinario regionale, che dipendono dal Presidente della Giunta.
Il Veterinario regionale nelle sue funzioni di esperto zootecnico dipende dall'Assessore all'Agricoltura.
I Capi Divisione e i Capi servizio sono responsabili del regolare andamento dei servizi cui sono preposti, esercitano il controllo sul lavoro e sulla assiduità e disciplina in servizio dei propri dipendenti, riferendone, in quanto occorra, al Segretario Generale e all'Assessore competente.
Il personale è responsabile della validità, regolarità e delle conseguenze degli atti compiuti, nonché delle omissioni di atti o di provvedimenti cui sia tenuto per ragioni di servizio.
Le proposte, i referti, gli atti e le minute della corrispondenza di ufficio debbono essere controfirmati dal personale proponente e dai Capi Divisione o Capi servizio.
Art. 12
ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE E DEL VICE SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale esercita le attribuzioni assegnategli dalle leggi e dai regolamenti, cura la regolare esecuzione dei provvedimenti dell'Amministrazione e coadiuva gli organi della Amministrazione nell'esercizio delle loro attribuzioni ai fini del regolare funzionamento dei servizi.
In particolare:
- sorveglia e coordina l'attività dei servizi e degli uffici nonché degli istituti e stabilimenti dipendenti dall'Amministrazione regionale;
- cura l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e degli ordini di servizio nell'espletamento degli atti e delle attività degli uffici;
- assiste alle adunanze del Consiglio e della Giunta esponendo il proprio parere sul lato legale-amministrativo delle varie questioni; redige i processi verbali, con l'assistenza di personale di segreteria incaricato e idoneo;
- riferisce al Presidente della Giunta regionale, alla Giunta e al Consiglio sui servizi e sugli atti dell'Amministrazione regionale;
- controlla l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, della Giunta e del Presidente della Giunta, secondo le istruzioni e gli ordini avuti;
- roga i contratti stipulati nell'interesse dell'Amministrazione regionale, tiene relativo repertorio e cura la registrazione dei contratti e delle convenzioni a norma delle vigenti leggi;
- sovraintende alla formazione dei progetti dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi, in relazione alle istruzioni degli Amministratori e a' sensi delle norme vigenti;
- controfirma gli atti e i documenti contabili nonché gli ordini di riscossione e i mandati di pagamento, ordinandone la emissione, secondo le istruzioni dell'Assessore alle Finanze;
- controlla l'aggiornamento dei fogli matricolari e dei fascicoli personali dei dipendenti e sovraintende agli atti relativi ai concorsi, alle assunzioni e ai movimenti del personale;
- vista e sottopone al Presidente della Giunta regionale le proposte di concessione di congedo al personale;
- assegna gli affari alle singole Divisioni o Servizi, secondo la rispettiva competenza;
- tratta gli affari riservati relativi ai servizi ed al personale che non siano di competenza dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta o di competenza della Segreteria della Presidenza del Consiglio.
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Il Vice Segretario Generale coadiuva il Segretario Generale e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
In particolare, dirige i servizi di segreteria amministrativa ed i servizi vari d'ordine ed è responsabile verso il Segretario Generale dell'andamento dei servizi stessi.
Art. 13
INCARICO E ATTRIBUZIONI DEL CAPO GABINETTO
Il Capo Gabinetto dipende dal Presidente della Giunta, verso il quale è responsabile dell'andamento dei servizi dell'Ufficio di Gabinetto.
Il Capo Gabinetto è scelto e chiamato dal Presidente della Giunta regionale fra i dipendenti dell'Amministrazione regionale ovvero fra persone di sua fiducia, anche non dipendenti dell'Amministrazione, aventi la residenza in Valle d'Aosta.
La designazione o chiamata ha carattere temporaneo, trattandosi di incarico per posto previsto fuori organico.
All'Ufficio di Gabinetto è demandata la trattazione dei seguenti servizi: affari politici e riservati; stampa; rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con vari Ministeri; rapporti con le rappresentanze consolari, rapporti con le autorità militari; affari inerenti alle attribuzioni demandate al Presidente della Giunta regionale quale rappresentante del Governo della Repubblica; cerimoniale; elezioni; Sindaci; servizi di frontiera; onorificenze; cittadinanza; opzioni; nomine; inchieste; ricompense al valore civile; conciliatori e uffici di conciliazione; legalizzazioni; affari generali; apertura della corrispondenza ad eccezione di quella diretta alla Presidenza del Consiglio ed agli Assessori per i servizi di loro competenza e immediato inoltro alla Segreteria Generale, per la ulteriore assegnazione di competenza.
CAPO II
Art. 14
INCARICO DI SEGRETARIO ADDETTO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Il Segretario addetto quale Capo servizio alla Segreteria della Presidenza del Consiglio è scelto dal Presidente del Consiglio regionale fra il personale della Segreteria in possesso della laurea in giurisprudenza ovvero fra persone di sua fiducia, anche non dipendenti dell'Amministrazione regionale, aventi la residenza in Valle d'Aosta e in possesso della laurea in giurisprudenza.
La designazione o chiamata ha carattere di incarico temporaneo per posto previsto fuori organico.
Art. 15
INCARICHI SPECIALI E TEMPORANEI
La Giunta può affidare al personale speciali e temporanei incarichi attinenti ai servizio dell'Amministrazione regionale.
In caso di particolari necessità ed esigenze, possono essere affidati, con motivata deliberazione, speciali e temporanei incarichi a liberi professionisti, ad esperti o a consulenti tecnici.
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PARTE SECONDA
PERSONALE
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TITOLO I
CAPO I
Art. 16
REQUISITI GENERALI
L'Amministrazione regionale assume in servizio personale possibilmente originario della Regione.
Per la nomina ad impiegato o a salariato presso l'Amministrazione della Regione gli aspiranti debbono comprovare di essere in possesso, alla data della scadenza del concorso, - o, per il personale avventizio, alla data dell'assunzione, - dei seguenti requisiti generali:
a) essere cittadino italiano, ovvero italiano appartenente a Provincie geograficamente italiane ovvero aver ottenuto la equiparazione ai cittadini italiani con decreto di riconoscimento;
b) essere in possesso dei titoli di studio o di specializzazione e degli eventuali titoli di servizio richiesti per il posto dal presente regolamento e dalla allegata tabella;
c) aver buona conoscenza della lingua francese (requisito da comprovarsi con titolo di studio idoneo e mediante esame teorico e pratico);
d) di godere dei diritti civili e politici; non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge come causa di incapacità o di incompatibilità, essere immuni da condanne che importino incompatibilità o decadenza agli effetti del pubblico impiego;
e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da imperfezioni o da difetti fisici che possano comunque, influire sul rendimento in servizio;
f) essere di condotta morale e civile irreprensibile;
g) avere età non inferiore agli anni 18 (diciotto) e non superiore agli anni 35 (trentacinque), salvo eccezioni di legge.
Per i funzionari dei gradi dal primo al quinto e per gli agenti in genere, i cui verbali facciano fede in giudizio sino a querela di falso, è prescritta la maggiore età.
Il limite massimo di età di anni trentacinque è elevato a quaranta anni per i posti di Capo Divisione o di Capo servizio quando sia richiesto il titolo di laurea; è altresì elevato, a' sensi di legge, nelle ipotesi e nelle misure di cui all'articolo seguente.
Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che sono titolari di posti di ruolo presso pubbliche Amministrazioni.
h) aver adempiuto agli obblighi di leva;
i) non essere stati revocati né dispensati per colpa o per provvedimenti disciplinari da un impiego pubblico o privato e non essere stati esclusi dalla libera professione con provvedimento di epurazione;
l) non essersi trovati nelle condizioni previste nelle lettere a), b), c), d), e), g), dell'art. 2 del D.L.L. 9 novembre 1945, n. 702, limitatamente, per quanto riguarda la lettera g), all'opera specifica do collaborazione con i tedeschi. (1)
Art. 17
AUMENTO DEL LIMITE DI ETÀ
Il limite massimo di età di cui alla lettera g) del precedente articolo è elevato nelle ipotesi e nelle misure previste dalle leggi; in particolare è elevato, a' sensi delle vigenti leggi, nelle seguenti misure:
1) di anni cinque per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico o che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti.
2) di anni nove per coloro che siano mutilati o invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione, nonché per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.
3) il limite di età è elevato a trentanove anni nei riguardi dei capi di famiglia numerosa.
I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 (anni 5, mesi 11, giorni 4).
Il limite massimo di età è, altresì, elevato:
a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.
L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste dai precedenti punti 1), 2) e 3), purché complessivamente non si superino i 45 anni.
4) Il limite di età è elevato a quarantacinque anni nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.
5) I suddetti benefici sono cumulabili sino e non oltre il raggiungimento del limite massimo di quarantacinque anni di età.
Art. 18
ACCERTAMENTO DEI REQUISITI GENERALI
Indipendentemente dalla presentazione dei certificati e dei documenti prescritti, l'Amministrazione ha facoltà, sino alla data dell'assunzione in servizio del personale, di procedere all'accertamento del possesso da parte dell'aspirante dei requisiti generali e, in particolare, dei requisiti della buona condotta e della sana e robusta costituzione fisica, quest'ultimo mediante visita sanitaria di controllo da parte di un medico di fiducia dell'Amministrazione nonché mediante esame radiografico.
Se il giudizio del sanitario è sfavorevole, l'interessato può chiedere, entro il termine perentorio di giorni cinque dalla comunicazione, una visita collegiale di controllo.
Il Collegio sanitario di controllo è composto dal Medico regionale, dall'Ufficiale sanitario della città di Aosta o da altro Medico di fiducia dell'Amministrazione e da un Medico designato dall'interessato. Le spese e indennità relative alla visita di controllo sono a carico dell'interessato.
Se l'interessato non si presenta o rifiuta di sottoporsi all'una o all'altra visita sanitaria, - ovvero se il giudizio sanitario è sfavorevole, - decade da ogni diritto derivante dal concorso.
Per i mutilati ed invalidi di guerra l'accertamento sanitario è fatto a norma delle leggi speciali in vigore.
Art. 19
NON AMMISSIONE AI CONCORSI
L'Amministrazione regionale, con deliberazione motivata ed insindacabile dei competenti organi, può negare la ammissione al concorso.
CAPO II
Art. 20
REQUISITI E TITOLI SPECIALI
Oltre ai requisiti generali di cui agli articoli precedenti sono prescritti, per gli aspiranti alla nomina a posti di impiegato e salariato, i titoli di studio, conseguiti presso Università o presso Scuole ed Istituti italiani o Istituti esteri equiparati, per ciascun posto precisati nella tabella organica del personale allegata al presente regolamento, di cui fa parte integrante.
Oltre al possesso dei titoli di studio prescritti dalla tabella organica, sono anche prescritti i seguenti titoli di specializzazione o di servizio per i seguenti posti:
1) Per la nomina ai posti di Segretario Generale, di Vice Segretario Generale, di Ispettore ai Comuni e di Capo Divisione: aver prestato, per almeno tre anni, servizio nel grado precedente o quale incaricato delle funzioni nello stesso grado o in posti di natura e di importanza analoga nell'Amministrazione regionale o in altre Amministrazioni regionali o provinciali, ovvero, aver prestato almeno sei anni di effettivo e lodevole servizio nei ruoli di gruppo A (laureati) presso Prefetture, Amministrazioni provinciali o regionali o presso Enti di natura analoga i cui servizi sono stati assorbiti dall'Amministrazione regionale, ovvero, infine, aver prestato almeno sei anni di servizio quale Segretario comunale in Comuni di grado non inferiore al quinto.
2) Per la nomina al posto di Sovrintendente agli Studi: aver disimpegnato le funzioni di Preside di scuola secondaria o di aver esercitato l'insegnamento, in seguito a concorso di Stato, per un periodo di almeno dieci anni, oppure aver prestato servizio per un periodo di ameno quattro anni in posti di grado immediatamente inferiore presso Sovrintendenze agli studi o presso Provveditorati provinciali agli Studi.
Il posto di Sovrintendente agli Studi può essere affidato per incarico temporaneo ad un Preside di scuola secondaria, con trattamento economico ridotto (indennità o differenza di assegni).
3) Per la nomina al posto di Medico regionale: aver già esercitato per almeno due anni le funzioni di Medico regionale o provinciale, o, per almeno tre anni, funzioni di Ufficiale sanitario, ovvero essere in possesso della libera docenza in igiene o della specializzazione in igiene, oppure aver espletato servizio continuativo di laboratorio in istituti o in dispensari di igiene per almeno tre anni.
4) Per la nomina al posto di Veterinario regionale: aver esercitato le funzioni di Veterinario provinciale o regionale per almeno due anni ovvero le funzioni di Veterinario condotto per almeno sei anni, ovvero aver acquisito buona pratica nei servizi di igiene veterinaria e di ispezione carni.
5) Per la nomina al posto di Direttore della Sezione Medico-Micrografica: buona pratica di laboratorio in un Istituto o Laboratorio Medico-Micrografico o di igiene per almeno tre anni.
6) Per la nomina al posto di Direttore della Sezione Chimica: buona pratica di laboratorio in un Istituto o Laboratorio chimico pubblico o di igiene per almeno tre anni.
7) Per la nomina al posto di Medico primario, Dirigente i servizi sanitari dell'Istituto di Assistenza Materna ed Infantile: possedere la libera docenza o la specializzazione in ostetricia e ginecologia e aver prestato, per almeno tre anni, servizio quale sanitario ostetrico-ginecologico presso cliniche materne, ospedali od istituti di maternità.
CAPO III
Art. 21
QUALIFICA DEL PERSONALE
La qualifica del personale risulta dall'atto di nomina o da altro regolare provvedimento di assunzione o di incarico, in relazione ai posti della tabella organica.
Il personale si distingue:
a) secondo la funzione e la categoria giuridica, in: impiegati, salariati, agenti;
b) secondo le modalità di retribuzione, in: impiegati, salariati, giornalieri, incaricati;
c) secondo lo stato giuridico, in: personale di ruolo (in pianta stabile o di carriera), personale avventizio o provvisorio (assunto o incaricato a tempo determinato o indeterminato), giornaliero;
d) secondo la natura delle mansioni e dei servizi, in: amministrativi, tecnici, sanitari, contabili, d'ordine.
Art. 22
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Il personale si distingue, inoltre, secondo le funzioni e il titolo di studio previsto per il posto, nei gruppi seguenti:
Gruppo A: Personale di concetto con funzioni direttive od esecutive, per il cui posto di organico è prescritto il titolo di laurea.
Gruppo B: Personale di concetto, con funzioni direttive od esecutive, per il cui posto di organico è prescritta la licenza di scuola media superiore.
Gruppo C: Personale d'ordine, per il cui posto di organico è prescritta la licenza di scuola media inferiore con eventuali altri titoli di specializzazione pratica.
Subalterni: Personale per il cui posto di organico è prescritto il proscioglimento dall'obbligo scolastico elementare.
Art. 23
ORDINE GERARCHICO E ANZIANITÀ DI GRADO DEL PERSONALE
L'ordine gerarchico del personale è determinato dal grado e, a parità di grado, dall'anzianità di servizio nel grado; a parità di questa, dalla età.
L'anzianità di grado è determinata dalla data dell'ultima nomina o promozione al grado; a parità di tale anzianità, dal posto in graduatoria di merito per la nomina o per la promozione a parità anche di merito, dalla data di nomina al grado precedente.
Infine, a parità delle suddette condizioni, ha la precedenza il più anziano di età.
Agli effetti del computo dell'anzianità deve essere dedotto il tempo nel quale il personale sia stato assente dal servizio per aspettativa per motivi di famiglia o personali o per sospensione dal grado, dal servizio o dallo stipendio.
Il personale è ripartito nei seguenti gradi:
1° grado: Segretario Generale, Capo dei servizi e del personale.
2° grado: Vice Segretario Generale - Ispettore dei Comuni.
3° grado: Capi Divisione di gruppo A - Medico regionale - Veterinario regionale - Ispettore Agrario - Ispettore Capo forestale - Primario ostetrico - Sovrintendente agli Studi - Sovrintendente alle Antichità e Belle Arti.
4° grado: Capi Divisione di gruppo B - Vice Capi Divisione di gruppo A - Direttori del Laboratorio di Igiene - Capi servizio di gruppo A - Primi Segretari di gruppo A.
5° grado: Vice Capi Divisione di gruppo B - Capi servizio di gruppo B - Impiegati di gruppo A.
6° grado: personale di concetto di gruppo B - Archivista capo.
7° grado: personale d'ordine.
8° grado: salariati.
Il personale dei primi sette gradi ha la qualifica di impiegato.
Art. 24
EQUIPARAZIONE AL PERSONALE STATALE
I posti della tabella organica dell'Amministrazione regionale sono equiparabili ai posti dei corrispondenti organici del personale statale secondo i seguenti criteri:
a) per la determinazione del corrispondente gruppo del personale statale, si tiene conto del titolo di studio richiesto per il posto: diploma di laurea per il gruppo A; licenza di scuola media superiore per il gruppo B; licenza di scuola media inferiore per il gruppo C; titolo di studio inferiore per gli agenti e subalterni;
b) per la determinazione successiva del corrispondente grado del personale statale, si tiene conto della natura e della importanza delle attribuzioni e dei servizi.
CAPO IV
COMMISSIONE CONSULTIVA - NOMINE - ASSUNZIONI - CONCORSI
Art. 25
COMMISSIONE CONSULTIVA
Per i licenziamenti per fine periodo di esperimento, le conferme, le promozioni, i collocamenti in disponibilità, le dispense e i licenziamenti per motivi non disciplinari del personale dell'Amministrazione, deve essere preventivamente sentito il parere della Commissione consultiva così composta:
1) Per il personale dei gradi 1° e 2°:
a) dal Presidente della Giunta regionale, che la presiede;
b) da un Consigliere designato dal Consiglio regionale;
c) da un Assessore designato dalla Giunta;
d) da due Segretari Generali o Vice Segretari Generali di Regioni o di Provincie finitime, di cui uno designato dall'Associazione regionale dei dipendenti degli Enti locali.
2) Per il personale dei gradi 3° e 4°:
a) dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore competente per servizio, che la presiede;
b) da un Consigliere designato dal Consiglio regionale;
c) dal Segretario Generale o dal Vice Segretario Generale;
d) da due dipendenti di Amministrazioni regionali, provinciali o comunali, di grado non inferiore o equiparabile a quello dell'interessato, designati dalla Associazione regionale dei dipendenti degli Enti locali.
3) Per il personale di grado quinto, sesto, settimo e ottavo:
a) dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore competente per servizio, che la presiede;
b) da un Consigliere designato dal Consiglio regionale;
c) dal Segretario Generale o Capo servizio da cui dipende l'interessato;
d) dal Capo Divisione o Capo servizio da cui dipende l'interessato;
e) da un dipendente di Amministrazione regionale, provinciale o comunale, di grado non inferiore o equiparabile a quello dell'interessato, designato dall'Associazione regionale dei dipendenti degli Enti locali.
La Commissione consultiva delibera con l'intervento di tutti i suoi membri, uno dei quali funziona anche da Segretario.
Dopo due sedute infruttuose la Commissione consultiva può deliberare purché siano presenti almeno tre dei suoi membri.
Il parere viene espresso a maggioranza di voti: in caso di parità di voti il parere si intende favorevole all'interessato.
I verbali delle adunanze della Commissione consultiva devono essere sottoscritti da tutti i membri.
Art. 26
NOMINE - MODALITÀ
La nomina a posti iniziali di carriera di ruolo deve essere effettuata mediante pubblico concorso per titoli ed esami per il personale dei gruppi A, B e C e per titoli per il rimanente personale.
La nomina del personale ai successivi posti non iniziali di carriera viene fatta, a giudizio discrezionale della Amministrazione, nei seguenti modi:
a) per promozione interna dei dipendenti di ruolo dei posti immediatamente inferiori della stessa categoria (amministrativi, sanitari, tecnici, contabili).
Qualora vi siano più dipendenti promuovibili, si procede per concorso interno come alla successiva lettera b);
b) per concorso interno per titoli fra il personale in servizio da almeno due anni, aventi i requisiti ed i titoli di studio prescritti per il posto vacante;
c) per concorso pubblico per titoli, ovvero per titoli ed esami.
Art. 27
NORME PER I CONCORSI DEL PERSONALE SANITARIO, INSEGNANTE E FORESTALE
Per le nomine e i concorsi del personale sanitario, insegnante e forestale, si applicano le norme delle leggi generali e speciali in vigore. In particolare:
- i concorsi per la nomina ai posti di Medico regionale e di Veterinario regionale sono espletati secondo le norme in vigore per l'assunzione in carriera dei Medici provinciali e dei Veterinari provinciali;
- i concorsi per la nomina ai posti di Medico Primario ostetrico, di ostetriche e di Direttori delle Sezioni del Laboratorio regionale d'igiene e profilassi sono espletati secondo le norme in vigore per l'assunzione in ruolo dei sanitari addetti agli analoghi posti presso le Provincie (T.U. Leggi sanitarie 27-7-1934, n. 1265, R.D. 30-9-1938, n. 1631, e successive norme modificative).
Art. 28
PERSONALE INCARICATO O DISTACCATO IN SERVIZIO
Per particolari necessità l'Amministrazione regionale può assumere in servizio, in via provvisoria, quale comandato, a posti vacanti della tabella organica, o per necessità contingenti, personale di ruolo ed in servizio effettivo presso altre pubbliche Amministrazioni statali o di Enti locali, che abbia disimpegnato lodevolmente mansioni analoghe a quelle che gli si intende affidare e che sia in possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per i posti.
Qualora non sia possibile il distacco del personale di cui si tratta presso l'Amministrazione regionale, al personale stesso possono essere affidati, in via eccezionale, speciali incarichi temporanei per servizi saltuari e ad orario ridotto.
L'incarico del servizio saltuario e ad orario ridotto, nonché il distacco temporaneo in servizio presso l'Amministrazione regionale del personale di ruolo di cui si tratta, sono disposti, di volta in volta, secondo le modalità e le intese da stabilirsi con l'Amministrazione statale o con l'Ente locale interessato.
Art. 29
NOMINE - COMPETENZE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA
La nomina degli impiegati di ruolo appartenenti ai gradi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto è di competenza del Consiglio regionale.
La nomina del rimanente personale impiegatizio di ruolo e del personale salariato di ruolo è di competenza della Giunta regionale.
Secondo la rispettiva competenza di nomina, il Consiglio e la Giunta provvedono anche circa le promozioni, le aspettative, i collocamenti a riposo ed in disponibilità, la cessazione del rapporto d'impiego per dispensa, licenziamento o dimissione nonché circa la materia disciplinare, salva la competenza del Presidente della Giunta regionale per quanto riguarda la censura.
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TITOLO II
CAPO I
CONCORSI - MODALITÀ - COMMISSIONI GIUDICATRICI
Art. 30
PUBBLICI CONCORSI - MODALITÀ
Nell'indire il pubblico concorso l'Amministrazione regionale deve determinare e rendere noto se il concorso debba svolgersi per titoli o per titoli ed esami; in quest'ultimo caso, il Consiglio o la Giunta, secondo la rispettiva competenza di nomina, deve fissare anche il programma degli esami, scritti ed orali.
È esclusa in merito qualsiasi competenza della Commissione giudicatrice.
Art. 31
COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA NOMINA DI ALCUNE CATEGORIE DI SALARIATI
Per la nomina degli agenti stradali, dell'operaio specializzato, degli operai permanenti addetti alla manutenzione degli stabili, degli autisti e meccanici, deve essere previamente sentito il parare di una apposita Commissione composta:
a) dall'Assessore addetto ai Lavori Pubblici, che la presiede;
b) dal Segretario Generale o dal Vice Segretario Generale;
c) dall'Ingegnere Capo Divisione ai Lavori Pubblici;
d) da un tecnico estraneo all'Amministrazione, particolarmente competente in materia.
La Commissione giudica sulla specifica capacità degli aspiranti, avendo riguardo ai servizi prestati nonché all'esito di una prova di esperimento pratico.
Art. 32
COMMISSIONE GIUDICATRICE DEI CONCORSI
Per ogni concorso pubblico od interno a posti di ruolo, il Consiglio o la Giunta, secondo la rispettiva competenza, nomina la Commissione giudicatrice, così composta:
1) dal Presidente della Giunta o da un Assessore, suo delegato, che la presiede;
2) da un Consigliere designato dal Consiglio o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza di nomina;
3) dal Segretario Generale o dal Vice Segretario Generale, ovvero, in caso di incompatibilità, dal Segretario Generale di Provincia o di Regione finitima;
4) da un dipendente dell'Amministrazione regionale, di grado non inferiore al nominando, designato dall'Associazione o Sindacato regionale dei dipendenti da Enti pubblici locali;
5) da un rappresentante dell'Associazione o Sindacato regionale dei dipendenti da Enti pubblici locali, possibilmente di grado superiore a quello del posto messo in concorso.
Per i concorsi indetti per titoli o per titoli ed esami, la Commissione giudicatrice deve essere integrata con la nomina, da parte del Consiglio o della Giunta, di due membri esperti, particolarmente competenti nelle materie attinenti al concorso ed alle attribuzioni del posto messo a concorso.
Funziona da Segretario della Commissione giudicatrice il Segretario incaricato del servizio del personale.
Ai componenti della Commissione giudicatrice è corrisposta una congrua indennità di presenza per ogni seduta, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio.
Può essere nominata una sola Commissione giudicatrice per la nomina di personale a più posti vacanti dello stesso servizio o di servizio di analoga natura.
Art. 33
NORME SPECIALI PER I CONCORSI AI POSTI DI SANITARI, DI INSEGNANTI E DI FORESTALI
Per i concorsi ai posti di sanitari, di insegnanti e di forestali, le Commissioni giudicatrici sono costituite e procedono ai lavori ai sensi delle leggi e dei regolamenti generali e speciali in vigore.
CAPO II
DOMANDE - AMMISSIONE
Art. 34
BANDI DI CONCORSO
I bandi di concorso debbono essere integralmente inseriti nella deliberazione che bandisce il concorso e precisare il numero, la natura e la qualifica dei posti messi a concorso, i requisiti e i documenti prescritti per le ammissioni, le retribuzioni e il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione e dei documenti da allegarsi.
Nel bando di concorso per la nomina a più posti iniziali di ruolo (posti iniziali di carriera) deve essere precisato il numero dei posti riservati, entro il limite massimo previsto dalle leggi, ai concorrenti invalidi di guerra, orfani di guerra, orfani di caduti per la causa della liberazione, ex combattenti, reduci, partigiani e capi di famiglia numerosa e ad altre categorie di concorrenti aventi diritto a riserve di posti.
Art. 35
PUBBLICITÀ DEI BANDI DI CONCORSO
I bandi di concorso debbono avere una sufficiente pubblicità, in relazione alla importanza dei posti messi a concorso, e debbono essere pubblicati all'albo pretorio dell'Amministrazione regionale e dei Comuni della Regione, nonché nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione regionale.
Copie dei bandi di concorso debbono essere trasmesse:
a) alle Segreterie delle Sezioni regionali dell'Opera Nazionale degli Invalidi di guerra, dell'Associazione Nazionale dei combattenti e delle Associazioni Nazionali dei partigiani, dei reduci e degli internati;
b) alle Segreterie delle Sezioni regionali dell'Opera Nazionale per gli orfani di guerra e dell'Associazione dei dipendenti da Enti pubblici;
c) agli Ordini od Associazioni professionali di categoria locali e delle Provincie finitime, per i concorsi a posti di tecnici e di sanitari.
La pubblicazione del bando all'albo pretorio dell'Amministrazione regionale deve essere contemporanea alla data del bando, di cui copia deve rimanere esposta fino alla scadenza.
È in facoltà dell'Amministrazione regionale di dare più ampia pubblicità ai bandi di concorso mediante avvisi da inserirsi su pubblicazioni periodiche di categoria o su giornali locali e sul Bollettino nazionale dei concorsi, ovvero da pubblicarsi agli albi pretori di Regioni, di Provincie e di Comuni.
Dei bandi di concorso interno viene dato avviso al personale dell'Amministrazione regionale mediante ordine di servizio da sottoscriversi, per presa visione, dal personale interessato e da pubblicarsi all'albo pretorio.
Art. 36
TERMINE E PROROGA DEL TERMINE
Il periodo tra la pubblicazione del bando di concorso e la scadenza del tempo utile per la presentazione delle domande deve essere, normalmente, di giorni sessanta, salvo eventuale abbreviazione da stabilirsi nella deliberazione che bandisce il concorso. Il periodo non può essere, comunque, inferiore a giorni quarantacinque dalla data di pubblicazione del bando.
L'Amministrazione può deliberare la proroga della data di chiusura del concorso qualora, alla scadenza del termine fissato nell'avviso per la presentazione della domande, il numero delle domande presentate appaia, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, insufficiente per garantire il soddisfacente esito del concorso, in relazione alla natura e all'importanza dei posti messi a concorso.
Art. 37
AMMISSIONE AL CONCORSO - DOMANDE - DOCUMENTI
Per essere ammessi ai concorsi, gli aspiranti debbono dimostrare di essere in possesso dei titoli di studio e dei requisiti generali e speciali richiesti, producendo, allegati alla domanda di ammissione al concorso, i relativi titoli, documenti e certificati redatti in conformità alle leggi sul bollo e, in quanto occorra, debitamente vidimati e legalizzati.
Nella domanda di ammissione, redatta su carta bollata del valore prescritto dalla legge sul bollo e firmata dall'aspirante, debbono essere precisati il domicilio ed il recapito del candidato, nonché i documenti allegati.
I documenti da prodursi a corredo della domanda sono:
a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato o certificati di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal Sindaco o dai Sindaci dei Comuni di residenza nell'ultimo triennio;
c) certificato di cittadinanza italiana o di appartenenza a Provincie geograficamente italiane o di riconoscimento di cittadinanza italiana;
d) certificato generale del casellario giudiziale;
e) certificato medico da cui risulti la sana e robusta costituzione fisica e l'esenzione da difetti che possano, comunque, menomare il prestigio o l'attitudine fisica ai servizi relativi al posto messo a concorso.
Qualora l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione da cui risulti se l'imperfezione menomi o non l'attitudine fisica del candidato al servizio nel posto messo a concorso;
f) certificato di adempiuti obblighi di leva: copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, su carta da bollo, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;
g) situazione di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;
h) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;
i) titolo di studio, in originale o in copia autenticata notarile;
l) dichiarazione del candidato e atto di notorietà, da rilasciarsi dal Sindaco del Comune di residenza, dai quali risulti che l'aspirante non si è trovato nelle condizioni previste nelle lettere a), b), c), d), e), g), dell'art. 2 del D.D.L. 9 novembre 1945, n. 702 limitatamente, per quanto riguarda la lettera g), all'opera specifica di collaborazione con i tedeschi;
m) vaglia intestato al Tesoriere dell'Amministrazione regionale di Lire 1.000 (mille) per i concorsi a posti di gruppo A e di Lire 600 (seicento) per i concorsi a posti di gruppi B e C;
n) titolo di studio o certificato idoneo da cui risulti che l'aspirante ha buona conoscenza della lingua francese;
o) eventuali altri titoli o certificati di studio, di servizio e di benemerenza.
I certificati di cittadinanza, buona condotta, penale, medico e la situazione di famiglia debbono essere di data non anteriore di tre mesi alla data del bando di concorso.
Gli aspiranti in stato di comprovata povertà possono produrre i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del presente articolo in carta libera, purché in ciascuno dei documenti si faccia constare della povertà del richiedente, e sono esentati dal pagamento della tassa di concorso di cui alla lettera m).
Gli aspiranti che dimostrino di essere impiegati di ruolo, in servizio effettivo presso Amministrazioni pubbliche, sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) del presente articolo; a tal fine debbono presentare i rimanenti documenti unitamente a copia dello stato di servizio autenticato, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono.
Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre pubbliche Amministrazioni.
Art. 38
ATTESTAZIONI DI BENEMERENZA
Gli aspiranti ex combattenti debbono presentare, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi prestati in zona di operazioni.
Gli aspiranti invalidi di guerra debbono, agli effetti della legge 21 settembre 1921, n. 1312 dimostrare tale loro qualità mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla sede regionale o provinciale competente dell'Opera Nazionale Invalidi di guerra, con indicazione della causa e dei documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli dell'Opera.
Gli aspiranti orfani dei Caduti in guerra e dei caduti per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra e della lotta di liberazione debbono dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra; gli altri mediante dichiarazione e certificato del Sindaco del Comune di residenza, ovvero della rappresentanza provinciale dell'Opera Nazionale Invalidi di guerra, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e di stato civile.
Gli aspiranti appartenenti a categorie benemerite della lotta di liberazione (partigiani-combattenti, mutilati e invalidi per la lotta di liberazione ed i reduci dalla prigionia) debbono comprovare tale loro qualità mediante una dichiarazione di riconoscimento, rilasciata dalla Commissione di cui al D.L.L. 21 agosto 1945, n. 518, da cui risulti il formale riconoscimento della rispettiva qualifica.
Gli aspiranti reduci dalla deportazione debbono dimostrare tale loro qualità mediante attestazione del Prefetto della Provincia di residenza, a' sensi dell'art. 8 del D.L.L. 14 febbraio 1946, n. 27.
Art. 39
TITOLO DI STUDIO
L'esibizione di un titolo di studio superiore a quello prescritto non dispensa dall'obbligo di produrre il titolo richiesto e il certificato comprovante i voti riportati.
Oltre ai documenti di obbligo, gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere o anche pubblicazioni, che essi possano ritenere utili agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati dei concorsi precedentemente sostenuti presso pubbliche Amministrazioni, nonché certificati e attestati di servizio prestato presso Enti pubblici.
CAPO III
COMPITI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Art. 40
OPERAZIONI DEL CONCORSO PER ESAMI E PER TITOLI
Se il concorso ha luogo per titoli ed esami, la Commissione deve prima stabilire i criteri di valutazione dei titoli, quindi esperire le prove di esame stabilite dal bando di concorso ed infine procedere alla valutazione dei titoli.
Gli esami si svolgono secondo le norme stabilite per gli esami di concorso pubblico per gli impieghi degli Enti locali e, in quanto occorra, per gli impieghi civili dello Stato, fatta eccezione dei concorsi per posti di insegnanti e di sanitari, per i quali si applicano le norme delle leggi speciali.
Nella deliberazione che indice il concorso per titoli ed esami devono essere indicate, secondo la natura e l'importanza del concorso, le materie di esame e i titoli speciali eventualmente necessari in aggiunta a quelli prescritti dal presente regolamento.
Art. 41
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI - PUNTEGGI MASSIMI
La valutazione dei titoli è fatta secondo le disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti generali per i concorsi agli impieghi civili dello Stato.
Prima di procedere all'inizio dei suoi lavori e all'esame dei documenti, la Commissione giudicatrice deve stabilire i criteri per la valutazione dei titoli, redigendo, come per ogni altra operazione, apposito verbale e precisando i punteggi massimi da attribuirsi, rispetto al punteggio totale, a ciascuna categoria di titoli, in modo che, per ogni aspirante e per ogni categoria di titoli, risulti dal verbale il rapporto esistente fra la valutazione dei singoli titoli o delle singole categorie di titoli e la ottenuta assegnazione complessiva di punti. In ogni caso alla categoria dei titoli di servizio prestato in posti analoghi o assimilabili a quelli messi a concorso va riservato un punteggio non inferiore al 50 per cento dei punti a disposizione di ciascun Commissario.
Art. 42
LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice, stabiliti i criteri di massima per la valutazione dei titoli, esaminati gli atti relativi al concorso e alla pubblicazione del bando di concorso, procede all'esame delle domande degli aspiranti e dei documenti allegati, accertando se siano stati presentati nei termini prescritti e se siano conformi alle prescrizioni di legge e del bando di concorso.
La Commissione può concedere, ove possibile, un breve termine per la regolarizzazione, nella forma e nel bollo, di atti non regolari.
Accertata l'ammissibilità al concorso dei singoli aspiranti, la Commissione procede: alla determinazione dei limiti minimi di punteggio valevoli per la idoneità degli aspiranti; all'esperimento delle prove di esame con assegnazione dei voti per le singole prove; alla valutazione dei titoli dei concorrenti, in base ai criteri di massima preventivamente stabiliti.
A tal'uopo la Commissione deve:
a) compilare l'elenco dei voti conseguiti nelle prove di esame di ciascun aspirante e l'elenco riassuntivo di tutti i titoli presentati da ciascun aspirante;
b) esprimere un giudizio singolo e comparativo sui titoli prodotti, nonché sull'idoneità e sul merito di ciascun aspirante, mediante l'assegnazione di punti per ciascuna categoria di titoli.
Ogni componente la Commissione dispone, all'uopo, di un prestabilito ed egual numero di punti;
c) formare l'elenco nominativo degli aspiranti e delle rispettive votazioni singole e complessive conseguite;
d) procedere alla formazione della graduatoria, in ordine di merito, degli aspiranti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a quella minima fissata per l'idoneità, tenendo presenti, a parità di merito, le preferenze di cui all'articolo 44.
Per i concorsi a posti dei servizi di segreteria e amministrativi, il possesso del titolo di Segretario comunale deve formare oggetto di speciale valutazione, come categoria particolare di titolo di studio, in base alle votazioni ottenute negli esami di abilitazione.
Art. 43
ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI
Per l'espletamento degli esami, la Commissione deve stabilire il luogo e l'orario delle prove, da comunicarsi almeno dieci giorni prima agli aspiranti ammessi. Nei giorni stabiliti per le prove scritte, il Presidente della Commissione giudicatrice imbussola, alla presenza degli aspiranti, i pieghi contenenti tre temi.
L'estrazione del tema da svolgere è fatta dall'aspirante più giovane di età.
Per lo svolgimento delle prove scritte la Commissione assegna un termine da tre a otto ore, in relazione all'importanza del concorso ed alla natura delle prove.
Le prove orali possono durare, per ciascun aspirante, da un quarto d'ora a un'ora, in base ai criteri prestabiliti dalla Commissione, da valere per tutti gli aspiranti.
I candidati agli esami devono dimostrare la loro identità personale a mezzo della carta di identità o di altro equipollente documento di riconoscimento munito di fotografia, rilasciato da una pubblica autorità.
CAPO IV
PRECEDENZE E PREFERENZE - GRADUATORIA
Art. 44
PRECEDENZE E PREFERENZE
Agli effetti della formazione della graduatoria, sono preferiti, a parità di merito:
1) i nati nella Valle d'Aosta, gli oriundi valdostani e i figli di oriundi valdostani;
2) gli insigniti di medaglia al valor militare;
3) i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;
4) gli orfani dei Caduti in guerra o per la lotta di liberazione;
5) i feriti in combattimento;
6) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra o della lotta di liberazione;
7) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;
8) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei Caduti in guerra o nella lotta di liberazione;
9) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti in guerra o nella lotta di liberazione;
10) i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra;
11) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra;
12) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti civili per i fatti di guerra;
13) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di due anni, nell'Amministrazione regionale o nelle Amministrazioni di Enti od uffici assorbiti dalla Amministrazione regionale;
14) i coniugati e i vedovi, con riguardo al numero dei figli;
15) i residenti in Valle d'Aosta da almeno dieci anni nonché coloro che abbiano combattuto in Valle d'Aosta quali partigiani combattenti.
Fra gli aspiranti che appartengono ad una delle categorie comprese nei numeri da 1 a 13, hanno la precedenza, nella categoria medesima, i coniugati e, fra questi, coloro che hanno maggior numero di figli.
Ai combattenti sono parificati i partigiani ed i reduci dalla prigionia di guerra.
In via subordinata, nelle categorie indicate nei numeri da 1 a 12 e da 14 a 15, hanno la preferenza coloro che prestano, comunque, lodevole servizio presso le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali.
Quando la preferenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate, per parità di requisiti, essa è determinata dall'età.
L'Amministrazione regionale stabilisce, prima della nomina, l'ordine di preferenza nei casi di parità di merito, qualora non vi provveda la Commissione giudicatrice.
Art. 45
GRADUATORIA - EFFICACIA
La graduatoria definitiva è formata in base alle votazioni conseguite negli esami e alla valutazione complessiva riportata per i titoli dagli aspiranti, osservate, a parità di merito, le precedenze e le preferenze previste dall'articolo precedente e dalle leggi in vigore.
Terminati i lavori, la Commissione deve trasmettere la graduatoria e tutti gli atti del concorso, debitamente sottoscritti da ciascun componente la Commissione e dal Segretario della Commissione stessa, all'Amministrazione regionale per l'approvazione, da parte del Consiglio e della Giunta, della graduatoria stessa e per la nomina dei vincitori o del vincitore del concorso.
L'efficacia della graduatoria si limita ai posti messi a concorso.
Quando la graduatoria comprende un numero di aspiranti superiore a quello dei posti messi a concorso, e taluno dei vincitori rinuncia o decade dalla nomina, l'Amministrazione potrà procedere, in sostituzione, alla nomina degli aspiranti dichiarati idonei che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori rinunciatari o decaduti.
L'esercizio di tale facoltà da parte dell'Amministrazione è limitata fino ad un anno dalla data di approvazione della graduatoria.
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TITOLO III
CAPO I
NOMINA DEI VINCITORI - EFFETTI - PERIODO DI PROVA - ANZIANITÀ
Art. 46
NOMINA
La nomina, deliberata dal Consiglio o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, è fatta in base all'ordine della graduatoria, previa approvazione della graduatoria stessa.
Qualora un aspirante sia classificato vincitore di concorsi per più posti, deve essere fatto invito al medesimo di dichiarare per iscritto, entro quindici giorni dalla notificazione della partecipazione, per quale posto intenda optare.
Per le graduatorie, le nomine e le assunzioni a posti iniziali di carriera si osservano le norme sulla assunzione obbligatoria, per diritto di precedenza, degli invalidi di guerra o di altre categorie di benemeriti aventi diritto di precedenza.
Della nomina deve essere data comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'invito ad assumere servizio entro il termine di giorni venti.
Art. 47
EFFETTI DELLA NOMINA - ANZIANITÀ DI SERVIZIO
La nomina ha effetto dalla data fissata nella deliberazione di nomina o, in difetto, dalla data della deliberazione stessa.
L'anzianità di servizio e il pagamento degli assegni decorrono dalla data della effettiva assunzione di servizio.
Nel computo dell'anzianità di servizio devono essere dedotti i periodi durante i quali il personale sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o per mandato politico, nonché i periodi di sospensione dal grado con privazione degli assegni.
Il personale è assegnato ai rispettivi servizi, uffici e posti con la deliberazione di nomina. È in facoltà dell'Amministrazione di trasferire il personale, in caso di necessità, a posti dello stesso grado e in servizi di analoga natura, senza pregiudizio del grado e degli assegni di carriera conseguiti e conseguibili dal personale.
Art. 48
ASSUNZIONE DEL SERVIZIO
Il nominato deve assumere servizio entro venti giorni dalla notificazione della partecipazione di nomina, sotto pena di decadenza della nomina stessa, a meno che comprovi un legittimo ed eccezionale impedimento riconosciuto valido a giudizio discrezionale ed insindacabile dell'Amministrazione, la quale, ove le esigenze del servizio lo consentano, fissa il termini definitivo per l'assunzione in servizio.
Art. 49
PERIODO DI ESPERIMENTO
La nomina del personale si intende sempre fatta in via di esperimento per il periodo di un anno, trascorso il quale acquista carattere di stabilità. Nel periodo di esperimento non sono computabili i periodi trascorsi fuori servizio, fatta eccezione per i congedi ordinari annuali.
Nei casi di nomina per promozione o per concorso interno non è richiesto un nuovo periodo di esperimento se il personale ha già acquisito la stabilità in un posto di ruolo della stessa categoria di servizi; in caso negativo è computato utile, ai soli effetti del periodo di esperimento e della stabilità del nuovo posto, il servizio già prestato in un posto di ruolo della stessa categoria di servizi.
Art. 50
LICENZIAMENTO PER FINE PERIODO DI ESPERIMENTO - CONFERMA
Il licenziamento per fine periodo di esperimento deve essere disposto non più di sei mesi e non meno di tre mesi prima della scadenza dell'anno, con deliberazione del Consiglio o della Giunta, secondo la rispettiva competenza di nomina, previo parere della Commissione consultiva. In tale deliberazione, che è provvedimento definitivo, deve essere indicata la causa generica di licenziamento.
Il licenziamento per fine periodo di esperimento è provvedimento definitivo e contro lo stesso sono ammessi i ricorsi di legge.
Ove non si provveda al licenziamento nei modi e nei termini suindicati, il personale acquista "de jure" il diritto alla stabilità.
Alla conferma del personale, per compiuto periodo di esperimento, si provvede con deliberazione, previo parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 25.
Art. 51
PROMESSA SOLENNE E GIURAMENTO
Il personale nominato in via di esperimento presta, innanzi al Presidente della Giunta regionale o innanzi ad un Assessore suo delegato, la promessa solenne a' sensi di legge; il personale che abbia conseguito la stabilità presta, invece, il giuramento, ai sensi di legge.
La promessa solenne e il giuramento devono essere presentati sotto pena di decadenza dal posto.
Dell'atto di promessa solenne o di giuramento deve essere redatto verbale, da conservarsi nel fascicolo personale del dipendente e da annotarsi nel di lui foglio matricolare.
CAPO II
CARRIERA - PROMOZIONI - CONCORSI INTERNI
Art. 52
CARRIERA DEL PERSONALE - RETRODAZIONI ANZIANITÀ
La carriera e l'avanzamento del personale si svolgono secondo la tabella organica dei servizi e secondo le norme del presente regolamento e dei regolamenti speciali.
Ai soli effetti degli aumenti periodici di stipendio e delle eventuali preferenze a parità di merito, per le promozioni e i concorsi interni, sono estese, in quanto applicabili, a favore del personale dell'Amministrazione regionale, le disposizioni di legge vigenti per le retrodatazioni dell'anzianità di servizio a favore dei dipendenti statali mutilati ed invalidi di guerra o per la causa della liberazione nazionale e degli ex-combattenti, nonché delle categorie assimilate.
Art. 53
RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI IN PRECEDENZA PRESTATI
Ai soli fini degli aumenti periodici delle retribuzioni, il servizio prestato dal personale presso l'Amministrazione regionale e presso gli Enti ed uffici assorbiti dall'Amministrazione regionale è riconosciuto a loro favore nelle seguenti misure:
a) per intero: qualora al periodo di servizio in precedenza prestato segua l'assunzione in un posto di grado uguale o in un posto di grado inferiore;
b) per due terzi: qualora al periodo di servizio in precedenza prestato segua l'assunzione in un posto di grado immediatamente superiore;
c) per metà: qualora al periodo di servizio in precedenza prestato segua l'assunzione in un posto superiore di due o più gradi.
Il servizio prestato in precedenza dal personale insegnante o militarizzato di ruolo proveniente alla Amministrazione regionale dai ruoli statali è riconosciuto valido nella misura e secondo le modalità previste dalle apposite norme speciali.
Agli effetti della valutazione dei servizi già prestati dai dipendenti presso l'Amministrazione regionale o presso altri Enti od uffici pubblici, si intendono equiparabili o assimilabili ai rispettivi posti di gruppo A, B, C e subalterni dell'Amministrazione regionale (categorie: amministrativi, tecnici, sanitari, di ragioneria) quali risultano dalla annessa tabella organica, i servizi già prestati in posti di analoga categoria e importanza per la assunzione ai quali era rispettivamente richiesto il possesso del diploma di laurea, del diploma di scuola media superiore, della licenza di scuola media superiore, della licenza di scuola media inferiore e del certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico elementare.
Art. 54
CONDIZIONI PER LE PROMOZIONI E I CONCORSI INTERNI
Per poter essere promosso e per poter essere ammesso a concorso interno il personale deve aver prestato lodevole servizio da oltre un biennio in un posto di grado eguale o di grado immediatamente inferiore a quello da ricoprirsi ed essere in possesso dei requisiti e dei titoli richiesti per il nuovo posto.
È escluso dalla promozione e dall'ammissione ai concorsi interni il personale che, nell'ultimo quinquennio, abbia riportato una delle seguenti punizioni disciplinari:
a) riduzione temporanea dello stipendio o del salario;
b) sospensione temporanea del grado con privazione dello stipendio.
Art. 55
EFFETTI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SUI CONCORSI INTERNI E SULLE PROMOZIONI
Su parere favorevole della Commissione consultiva, il personale sottoposto a procedimento disciplinare può essere ammesso allo scrutinio o ai concorsi interni, agli effetti della promozione o dell'avanzamento, quando lo scrutinio o il concorso abbia luogo durante il procedimento disciplinare; la promozione o l'avanzamento resta, comunque, sospeso fino all'esito del procedimento disciplinare.
Se il procedimento disciplinare ha termine con l'applicazione di una punizione superiore alla censura, il punito viene escluso dalla promozione o dall'avanzamento.
Art. 56
PROMOZIONI - CONDIZIONI
La promozione consiste nell'avanzamento del personale di ruolo da un posto ad un altro posto vacante avente assegni di organico superiori, nello stesso grado e categoria o nel grado immediatamente superiore della stessa Divisione o Servizio o di altra Divisione o Servizio.
Per ottenere la promozione il personale deve:
a) avere acquisito la stabilità per compiuto periodo di effettivo servizio prescritto per l'esperimento;
b) aver prestato servizio in modo lodevole e non aver riportato, nell'ultimo triennio, note caratteristiche inferiori a "buono" o punizione disciplinare superiore alla censura;
c) essere in possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per il posto vacante;
d) essere riconosciuto idoneo, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, a disimpegnare le mansioni del posto vacante.
Non è consentita la promozione da un posto di salariato ad un posto di impiegato.
Il personale può rinunziare alla promozione.
Art. 57
PROMOZIONI - MODALITÀ
Le proposte di nomina per promozione sono fatte dal Presidente della Giunta o dal Segretario Generale e sono approvate, previo parere della Commissione consultiva, dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze.
Qualora vi siano più dipendenti in possesso dei requisiti per la promozione a posti vacanti e non si proceda per concorso interno, le promozioni si effettuano per scrutinio degli interessati mediante valutazione comparativa: dell'anzianità di grado, del merito, dei titoli di studio e di servizio. A parità delle suddette condizioni si ha riguardo all'anzianità di servizio, salvi i diritti di precedenza e di preferenza spettanti a parità di merito, ai dipendenti appartenenti a categorie aventi speciali benemerenze.
Le promozioni per merito comparativo hanno luogo su parere della Commissione consultiva, che provvede scegliendo personale ritenuto, a suo giudizio, maggiormente meritevole e ne stabilisce la graduatoria in ordine di merito.
La Commissione consultiva deve valutare il merito e la capacità degli aspiranti in relazione allo stato di servizio e agli atti e ai documenti d'ufficio.
Art. 58
CONCORSI INTERNI - MODALITÀ
I concorsi interni sono indetti tra il personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione, in servizio effettivo da almeno due anni ed in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per il posto o per i posti messi a concorso.
I concorsi interni si svolgono secondo le norme dei pubblici concorsi, previa comunicazione dei bandi ai singoli uffici dell'Amministrazione regionale e ai dipendenti interessati.
CAPO III
FOGLI MATRICOLARI E NOTE DI QUALIFICA
Art. 59
FOGLI MATRICOLARI
Per ogni dipendente è tenuto presso l'Ufficio Personale della Segreteria Generale un fascicolo personale, di carattere riservato, contente gli atti relativi all'assunzione, alla nomina e alle successive variazioni (promozioni, congedi, aspettative, punizioni, ecc.), nonché il foglio matricolare, nel quale sono iscritti tutti i dati concernenti l'assunzione, la carriera, la condotta, l'attività in servizio, gli incarichi, i provvedimenti disciplinari ed ogni altra indicazione necessaria a rispecchiare e a valutare esattamente la carriera, il comportamento e il rendimento in servizio del dipendente.
Ogni dipendente deve comunicare all'ufficio personale della Segreteria Generale ogni variazione che avvenga nel proprio stato di famiglia, e, in genere, tutte le notizie occorrenti all'aggiornamento dei dati del foglio matricolare.
Art. 60
NOTE DI QUALIFICA
Nel foglio matricolare di ciascun dipendente deve essere annotata, entro i primi due mesi di ogni anno, la qualifica attribuita al dipendente dal rispettivo capo Divisione o Capo servizio per il decorso anno.
Le note di qualifica sono compilate dal Capo Divisione o dal Capo del servizio presso il quale i dipendenti prestano servizio al 31 dicembre, sentiti i Capi degli uffici presso i quali abbiano prestato servizio nel corso dell'anno e sono revisionate dall'Assessore competente.
Per il personale compreso nei gradi primo, secondo e terzo, per i Capi divisione di gruppo B e per i Capi dei servizi le note di qualifica sono compilate dal Presidente della Giunta o dagli Assessori competenti.
Il Segretario Generale ha facoltà di proporre la revisione delle qualifiche date dai Capi Divisione e dai Capi dei servizi.
Le note di qualifica si riferiscono al periodo dell'anno decorso (dal 1° gennaio al 31 dicembre); l'Amministrazione, in caso di necessità e per speciali effetti, può far compilare le note di qualifica per periodi più brevi.
Qualora per uno o più anni non abbiano potuto essere compilate le note di qualifica, può provvedersi alle note stesse d'ufficio, a cura della Segreteria generale, sentiti i Capi Divisione e i Capi dei servizi alle cui dipendenze ha prestato servizio il personale e tenuto conto degli elementi di fatto e di giudizio in possesso dell'Amministrazione.
Art. 61
QUALIFICHE - COMUNICAZIONI - RICORSI
Le note di qualifica devono precisare il giudizio complessivo con la qualifica di ottimo, distinto, buono, mediocre, insufficiente.
Qualsiasi sanzione disciplinare applicata durante l'anno preclude la possibilità di avere le qualifiche di ottimo e di distinto.
Nelle noti di qualifica dovrà anche farsi constare dei meriti, degli speciali disagi incontrati, per cause varie, nell'espletamento dei servizi, nonché dei lavori straordinari compiuti, compresi gli studi e le relazioni di particolare importanza e le eventuali pubblicazioni attinenti alle materie riferentisi ai servizi propri dell'Amministrazione.
Della qualifica annua deve essere data comunicazione ai dipendenti interessati, i quali possono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ricorrere al Presidente della Giunta regionale, il quale, sentiti i compilatori e la Commissione consultiva, giudicherà in via definitiva.
Art. 62
QUALIFICA DI OTTIMO
La qualifica di ottimo viene conferita al personale che, oltre a possedere in modo notevole i requisiti della capacità, cultura, operosità, diligenza, buona condotta, zelo e rendimento in servizio, abbia in modo lodevole corrisposto in tutto alle esigenze dei servizi, dimostrando speciale rendimento e attitudine alle funzioni del grado superiore.
Viene tenuto conto, altresì, di speciali difficoltà e disagi dovuti superare, per causa ordinarie e straordinarie, nell'espletamento del servizio, dei lavori straordinari compiuti, compresi studi e relazioni di particolare importanza, specie quelli riferentisi ai servizi propri dell'Amministrazione regionale.
Art. 63
QUALIFICHE DI DISTINTO E DI BUONO
La qualifica di distinto è attribuita al personale che, oltre a possedere, in modo notevole, i requisiti della capacità, cultura, operosità, diligenza e buona condotta, abbia in modo lodevole corrisposto in tutto alle esigenze dei servizi.
La qualifica di buono è attribuita al personale che abbia dato prova di idoneità, diligenza, buona volontà e buona condotta e non abbia, durante l'anno subito sanzioni disciplinari superiori alla censura.
Art. 64
QUALIFICA DI MEDIOCRE
La qualifica di mediocre è attribuita al personale che, nel corso dell'anno, abbia dimostrato scarsa diligenza, capacità e buona condotta; è qualificato, in ogni caso, mediocre il dipendente che abbia, durante l'anno, subito una punizione superiore alla censura.
Il personale che abbia avuto la qualifica di mediocre non può aspirare alla promozione né partecipare a concorsi interni se non trascorsi due anni dall'ultimo cui si riferisce la suddetta qualifica.
Art. 65
QUALIFICA DI INSUFFICIENTE
La qualifica di insufficiente viene data al dipendente che abbia dato prova negativa di capacità, diligenza, attività, rendimento e buona condotta.
È sempre qualificato insufficiente il dipendente cui, durante l'anno, sia stata inflitta la pena della sospensione temporanea dal grado con privazione degli assegni.
La qualifica di insufficiente esclude, per anni cinque, dalla promozione e dai concorsi interni, a meno che la Commissione consultiva giudichi che, nel triennio successivo all'ultima qualifica di insufficiente, il dipendente abbia dimostrato, nell'espletamento del servizio, capacità e sicuro e durevole ravvedimento, conseguendo qualifiche non inferiori a buono.
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TITOLO IV
RESPONSABILITÀ E DOVERI
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CAPO I
RESPONSABILITÀ
Art. 66
RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE
Il personale è responsabile del regolare adempimento delle mansioni che gli sono affidate, nonché degli errori e delle omissioni in cui possa incorrere per sua colpa.
Il personale è responsabile delle carte e dei documenti d'ufficio, nonché degli strumenti, mobili, macchine ed oggetti di ufficio avuti in consegna: sono addebitati i guasti, le manomissioni e il materiale mancante non dipendenti dall'uso per servizio o da cause di forza maggiore.
Il personale risponde verso l'Amministrazione dei danni cagionati per colpa e per negligenza o per inosservanza degli obblighi e dei doveri delle proprie attribuzioni. Se il personale ha agito per ordine dato dal superiore, ordine che era tenuto ad eseguire a' sensi dell'articolo 78, dell'atto risponde il superiore che ha dato l'ordine.
In caso di accertata responsabilità per danni da parte del personale, l'Amministrazione può trattenere a carico del personale responsabile quote mensili sugli assegni, non superiori al limite massimo di 1/5 (un quinto), sino alla concorrenza della somma dovuta.
Art. 67
RESPONSABILITÀ DEI CAPI DIVISIONE E DEI CAPI DI SERVIZIO
Il personale avente attribuzioni direttive, al quale sia affidata la direzione di servizi e di uffici, è responsabile delle inadempienze imputabili ai propri dipendenti e, in generale, dell'irregolare andamento degli uffici cui è preposto.
A tal'uopo i funzionari Capi Divisione e Capi di servizio devono esercitare, personalmente e a mezzo degli altri dirigenti a loro subordinati, la sorveglianza necessaria, riferendo immediatamente al Segretario generale di qualsiasi infrazione o circostanza, che possa pregiudicare il regolare funzionamento dei servizi, con le proposte del caso.
CAPO II
DOVERI - CONDOTTA
Art. 68
RESIDENZA DEL PERSONALE
Il personale ha l'obbligo di risiedere nel territorio del Comune sede dell'Ufficio o servizio a cui è addetto e di dichiarare all'Amministrazione l'esatto indirizzo di abitazione.
Il personale in congedo ha l'obbligo di comunicare l'indirizzo al quale si possono far giungere, ove occorre, comunicazioni ed ordini urgenti.
Solo temporaneamente, e per motivi giustificati, il Presidente della Giunta regionale, sentito l'Assessore competente, può concedere autorizzazione a risiedere fuori del territorio del Comune, quando ciò sia compatibile con il pieno e regolare adempimento dei doveri d'ufficio; in tal caso sono a carico del personale tutte le spese derivanti dalla sua particolare eccezionale condizione.
Art. 69
OSSERVANZA DELL'ORARIO D'UFFICIO
Il personale deve osservare l'orario d'ufficio fissato dall'Amministrazione.
L'orario d'ufficio, nei giorni feriali, è di ore sette e mezza per gli impiegati e di ore otto per i salariati; nei giorni festivi è di ore quattro per gli impiegati e di ore quattro e mezza per i salariati.
Il personale avente funzioni direttive deve rimanere in ufficio oltre l'orario normale non solo se richiesto ma anche di iniziativa propria, ogni qualvolta ciò sia necessario per il miglior andamento del servizio a cui è preposto.
Durante le riunioni del Consiglio o della Giunta e durante adunanze alle quali partecipano il Presidente, gli Assessori od i Consiglieri, uno dei Segretari addetti alla Segreteria, un addetto all'archivio, una dattilografa ed un usciere addetto ai servizi centrali, devono, se richiesto, fermarsi in ufficio ancorché in ore non di servizio e fino al termine della riunione o della adunanza, a meno che non ne siano specificatamente dispensati; le prestazioni del personale comandato e trattenuto in servizio fuori d'ufficio sono considerate e retribuite come ore di lavoro straordinario.
Art. 70
RIPOSO FESTIVO - TURNI DI SERVIZIO
È concesso al personale il riposo nel pomeriggio del sabato, nelle feste nazionali e nei giorni riconosciuti festivi a tutti gli effetti civili.
Nei giorni festivi e nel pomeriggio del sabato gli uffici sono chiusi; tuttavia il personale può essere chiamato, per necessità degli uffici, a prestare servizio ad orario ridotto nei giorni festivi mediante turni di servizio.
Al personale salariato che, per ragioni di servizio, non possa usufruire del riposo settimanale in giorno festivo, è concesso, a turno, il riposo compensativo in altro giorno settimanale non festivo, secondo le disposizioni del rispettivo Capo servizio.
Art. 71
OBBLIGO DELLA CODIUVAZIONE E DELLA SUPPLENZA RECIPROCA
Il personale ha l'obbligo di coadiuvarsi e di supplirsi vicendevolmente per il sollecito e regolare disbrigo del lavoro assegnato al proprio ufficio o servizio o di altro ufficio e servizio, secondo gli ordini dei superiori, senza riguardo alla importanza e alla natura delle attribuzioni.
Tale obbligo è osservato anche nei casi di assenza del personale per congedo ordinario, straordinario e di malattia.
In quest'ultimo caso l'opera prestata oltre il normale orario d'ufficio è compensata nei modi e nei limiti stabiliti dalle disposizioni di carattere generale vigenti per i pubblici impiegati.
Art. 72
LAVORO ARRETRATO
Qualora si verifichi negli uffici lavoro arretrato per accertata negligenza, il personale ha l'obbligo di protrarre, senza alcun compenso, l'orario di lavoro nella misura stabilita dall'Assessore o dal Segretario Generale o dal Capo Divisione o dal Capo del Servizio, fino alla eliminazione del lavoro arretrato.
In tal caso, a carico del personale negligente, deve accertarsi la responsabilità, agli effetti dei provvedimenti disciplinari.
Art. 73
LAVORO STRAORDINARIO
Il personale è tenuto ad eseguire prestazioni di lavoro straordinario, oltre l'orario normale d'ufficio, anche in servizio diverso da quello al quale è assegnato.
Il lavoro straordinario effettivamente prestato, oltre l'orario normale d'ufficio, deve essere di volta in volta, preventivamente ordinato, oppure autorizzato dalla Giunta su proposta dell'Assessore o del Segretario Generale o del Capo Divisione o del Capo del servizio, ed è compensato secondo le norme e le modalità previste dalle leggi in vigore per gli impiegati dello Stato.
Art. 74
SUPPLENZE E REGGENZE
Il personale è tenuto ad adempiere temporaneamente le funzioni proprie di un posto o di un grado diverso, per mansioni di analoga categoria di servizio, quando ciò si renda necessario per esigenze di servizio: il personale conserva gli assegni del proprio posto.
Le supplenze del personale e le reggenze degli uffici, in caso di assenza dei titolari o di vacanza dei posti, spettano al personale che, nell'ambito di ciascun servizio od ufficio, eserciti funzioni dello stesso grado o del grado immediatamente inferiore. Ove in tali condizioni si trovino più dipendenti, le supplenze o le reggenze sono affidate su proposte dell'Assessore o del Segretario Generale o del Capo Divisione o del Capo del servizio, tenuto conto delle attitudini, del merito e della anzianità.
Qualora la sostituzione si protragga per un periodo superiore a tre mesi, al personale incaricato di mansioni di grado superiore è corrisposta una indennità mensile di incarico da determinarsi in misura corrispondente alla differenza tra gli assegni iniziali di organico del posto del quale è stato incaricato e quelle iniziali di organico del proprio posto, oltre ai compensi per le ore di servizio prestato oltre il normale orario d'ufficio.
Art. 75
CONDOTTA PERSONALE
Il personale è tenuto all'osservanza scrupolosa di tutti i doveri d'ufficio, al diligente disimpegno delle attribuzioni individualmente assegnate, ad obbedire in servizio ai superiori, a tenere contegno corretto in ufficio e fuori ufficio, così verso i superiori e colleghi di servizio, come verso gli estranei e a serbare buona condotta morale in pubblico e in privato.
Il personale deve, inoltre, in particolare:
a) mantenere il segreto sugli affari dell'Amministrazione, non asportare carte od oggetti dall'ufficio, non dare visione o conoscenza ad estranei di atti e di documenti senza espressa autorizzazione;
b) astenersi dal prendere parte, diretta o indiretta, ad appalti, forniture ad a ogni altro affare in cui sia interessata l'Amministrazione e ciò sino a sei mesi dopo la eventuale cessazione dal servizio;
c) astenersi dal compilare ricorsi, memorie, perizie, progetti o altri atti che devono servire a terzi nei loro rapporti con l'Amministrazione o che devono servire ad Enti soggetti alla vigilanza degli organi dell'Amministrazione;
d) astenersi dall'attendere in ufficio a cose estranee alle proprie attribuzioni o mansioni come pure dall'intrattenersi con persone per affari non d'ufficio o che non abbiano a trattare affari di sua competenza;
e) astenersi dal maneggio del denaro dell'Amministrazione senza debito incarico, nonché da qualsiasi atto vietato dalle leggi, in rapporto alle proprie mansioni;
f) non accettare compensi o rimunerazioni in relazione ad atti d'ufficio;
g) astenersi dall'assumere qualsivoglia impiego od incarico da Enti pubblici o da privati, dall'esercizio di qualunque professione, commercio ed industria, dall'assumere la carica di amministratore, di consigliere di amministrazione, di commissario di sorveglianza o altra consimile, di Società costituite a scopo di lucro;
h) astenersi da qualsiasi occupazione od attività che, a giudizio dell'Amministrazione, non sia ritenuta compatibile con le funzioni e con il decoro del personale e dell'Amministrazione;
i) aver la maggior possibile cura dei mobili e degli altri oggetti dell'Amministrazione avuti in consegna e , comunque, esistenti nei locali ove presta servizio.
Art. 76
COMUNICAZIONI E ISTANZE
Qualsiasi comunicazione o istanza del personale deve essere inoltrata per via gerarchica.
Il personale può, peraltro, inoltrare, sempre per via gerarchica, pieghi suggellati diretti al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori.
Nei casi di particolare gravità il personale può inoltrare pieghi direttamente al Presidente della Giunta o all'Assessore da cui dipende.
Art. 77
DIVISA E BICICLETTA
Gli autisti, i custodi e i salariati addetti agli uffici centrali hanno l'obbligo di vestire durante l'orario di servizio, la divisa loro prescritta e fornita dall'Amministrazione.
I salariati addetti agli uffici centrali, esclusi l'usciere capo e gli autisti, debbono provvedersi di bicicletta per le necessità di lavoro; la spesa per l'acquisto della prima bicicletta è anticipata dall'Amministrazione, salvo rivalsa della metà della spesa mediante trattenuta sui salari.
Gli agenti stradali hanno l'obbligo di portare lo speciale copricapo di prescrizione loro fornito dall'Amministrazione.
CAPO III
ESECUZIONE DEGLI ORDINI - INCARICHI EXTRA UFFICIO
Art. 78
ESECUZIONE DEGLI ORDINI
Nell'adempimento delle proprie funzioni o mansioni il personale deve eseguire gli ordini del Capo servizio e dei Superiori.
Il personale incaricato della direzione di un servizio ovvero della trattazione di determinate pratiche nell'ambito delle proprie mansioni non è tenuto ad eseguire gli ordini che siano palesemente contrari alla legge od ai regolamenti, tranne che questi gli siano rinnovati per iscritto; in tal caso la responsabilità dell'esecuzione ricade su chi ha dato l'ordine per iscritto.
Art. 79
OCCUPAZIONI E INCARICHI EXTRA UFFICIO - AUTORIZZAZIONE
Il personale può essere autorizzato dal Presidente della Giunta regionale ad assumere incarichi nelle amministrazioni di società cooperative costituite fra impiegati; per le perizie, le consulenze tecniche e gli arbitrati richiesti dall'autorità giudiziaria, l'autorizzazione è concessa caso per caso.
Il Presidente della Giunta regionale, sentiti il competente Assessore e il Segretario Generale, può autorizzare il personale a prestare opera gratuita o retribuita presso istituzioni pubbliche di assistenza o beneficienza o presso altri Enti pubblici locali, sempre che non sia pregiudicato il regolare espletamento dei servizi ai quali il personale è addetto.
Al personale sanitario, esclusi il Medico regionale, il Veterinario regionale e le ostetriche dell'Istituto Materno, è concesso di prestare la propria attività privata fuori dell'orario d'ufficio e compatibilmente con le esigenze dei servizi.
TITOLO V
CAPO I
ASSEGNI E INDENNITÀ - DIRITTI
Art. 80
ASSEGNI INIZIALI DI ORGANICO
Gli assegni al personale debbono essere stabiliti, in equa proporzione con gli assegni del Segretario Generale, in relazione alla natura e all'importanza dei singoli posti in organico.
Gli stipendi e i salari iniziali di organico, gli aumenti periodici, le indennità, gli assegni accessori ed i diritti vari del personale sono stabiliti nella tabella organica annessa al presente regolamento e in apposite norme del regolamento stesso e dei regolamenti speciali.
Art. 81
ASSEGNI EFFETTIVI
Gli stipendi, i salari e le indennità varie sono soggetti alle ritenute per tributi erariali e per contributi previdenziali stabiliti dalle norme legislative in vigore nonché soggetti ad ogni variazione, in aumento o in diminuzione, per effetto di disposizioni legislative emanande relative all'aggiornamento del trattamento economico del personale statale e degli Enti locali.
Sono, altresì, soggetti agli arrotondamenti stabiliti dalle leggi agli effetti del calcolo degli emolumenti annui e mensili spettanti al personale statale.
Gli stipendi e i salari annui di organico di cui alla allegata tabella organica sono comprensivi dell'aumento del 10 per cento da concedersi al personale statale, a decorrere dal primo luglio 1949, con provvedimento legislativo in corso di emanazione.
Gli eventuali futuri miglioramenti economici debbono essere congruamente ridotti nei confronti del personale tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente l'attività, del personale che fruisca di vitto gratuito presso Istituti regionali nonché del personale sanitario cui sia concesso l'esercizio della libera professione.
Art. 82
INDENNITÀ - COMPARTECIPAZIONI - DIRITTI VARI
Al personale sono dovute, nelle misure e secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti, l'indennità mensile di carovita e le eventuali quote complementari per le persone a carico, l'indennità di caropane, l'indennità di presenza e la tredicesima mensilità.
Al fine di assicurare al personale dell'Amministrazione regionale un trattamento economico assimilato a quello del personale dipendente dallo Stato, è inoltre, dovuta al personale una indennità integrativa nella misura e secondo le modalità stabilite con deliberazione del Consiglio.
Le indennità di caropane e di carovita, comprese le quote complementari per le persone a carico, sono ridotte nella stessa proporzione dello stipendio o salario nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o di altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio o del salario; sono sospese in tutti i casi di sospensione dello stipendio o del salario; sono, infine, ridotte del cinquanta per cento al personale che sia tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente la attività e al Primario ostetrico dell'Istituto di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta.
La tredicesima mensilità, commisurata al trattamento economico complessivo spettante per stipendio o salario e per indennità di carovita, escluse le quote complementari, va corrisposto al personale in servizio per l'intero anno. In caso di servizio prestato per un periodo inferiore ad un anno, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di 1/12 per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai quindici giorni.
La tredicesima mensilità non spetta per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione o la privazione dello stipendio o salario e non è dovuta al personale che ha cessato di prestare servizio per motivi disciplinari o per dimissioni volontarie.
Per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di salute, in disponibilità o in altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio o del salario, il relativo rateo della tredicesima mensilità è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o salario.
Ai Capi cantonieri e ai controllori zootecnici che si servono di motocicletta propria per l'adempimento del loro servizio è corrisposta una indennità annua, in misura da stabilirsi dalla Giunta regionale, pagabile in rate trimestrali posticipate.
Agli agenti forestali (sottufficiali e guardie) e ai salariati addetti agli uffici centrali e agli autisti è gratuitamente fornita l'uniforme speciale prescritta dall'Amministrazione.
Agli agenti stradali sono forniti copricapi speciali e cappotti impermeabili prescritti dall'Amministrazione.
Al Segretario Generale competono i diritti di segreteria e contrattuali e le compartecipazioni varie a tali diritti previste dalle leggi in vigore per i Segretari delle Regioni o delle Provincie.
Nulla è innovato per quanto riguarda i diritti di segreteria sanciti dalle leggi vigenti a favore del personale di determinati uffici.
Hanno diritto all'alloggio, luce e riscaldamento gratuiti:
l'usciere capo, custode del palazzo sede degli uffici dell'Amministrazione regionale;
gli uscieri e gli inservienti incaricati della custodia di stabili;
l'autista meccanico capo garage (custode).
Il personale dell'Istituto di Assistenza Materna e Infantile, ad eccezione del Primario ostetrico, deve fruire dell'alloggio, con luce e riscaldamento, e del vitto nell'interno dell'Istituto: al personale stesso deve essere trattenuto sulle retribuzioni mensili e pensionabili l'importo corrispettivo per l'alloggio con luce e riscaldamento e per il vitto nelle misure da stabilirsi di anno in anno con deliberazione del Consiglio.
Compatibilmente con le esigenze dei servizi, al personale di cui al precedente comma può essere concesso - con motivata deliberazione - di non fruire dell'alloggio e del vitto nell'Istituto, ad eccezione dell'usciere custode il quale deve alloggiare nell'Istituto e non fruisce di vitto.
Al personale sanitario dell'Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile e del Lavoro di Igiene e Profilassi competono le compartecipazioni ed i diritti vari sui proventi per analisi e sui proventi per prestazioni professionali, nelle misure seguenti e con le modalità stabilite negli appositi regolamenti speciali:
1) - Compartecipazioni del personale sanitario dell'Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile:
a) sui proventi per tasse e prestazioni mediche e per interventi chirurgici (escluso l'importo dei medicinali, del materiale sanitario e di eventuali analisi, che spetta interamente all'Amministrazione regionale a titolo di rimborso):
- al Primario ostetrico: 40% (quaranta per cento);
- al Medico assistente volontario: 10% (dieci per cento);
- alla prima ostetrica: 5% (cinque per cento);
- alla seconda ostetrica: 5% (cinque per cento);
b) sui proventi per compensi fissi a carico di Enti mutualistici:
- al Primario ostetrico: 65% (sessantacinque per cento);
- al Medico assistente volontario: 20% (venti per cento);
- alla prima ostetrica: 9% (nove per cento);
- alla seconda ostetrica: 6% (sei per cento);
c) sui proventi per compensi fissi (differenze) a carico di mutuate che intendono usufruire della seconda categoria:
- al Primario ostetrico: 30% (trenta per cento);
- al Medico assistente volontario: 10% (dieci per cento);
- alla prima ostetrica: 5% (cinque per cento);
- alla seconda ostetrica: 5% (cinque per cento);
2) - Compartecipazione del personale sanitario del Laboratorio d'Igiene sui proventi introitati per analisi di interesse privato:
Sezione Medico Micrografica:
a) al Direttore di Sezione: 27% (ventisette per cento);
b) al preparatore: 15% (quindici per cento);
c) all'inserviente: 5% (cinque per cento).
Sezione Chimica:
a) al Direttore di Sezione: 27% (ventisette per cento);
b) al preparatore: 15% (quindici per cento);
c) all'inserviente: 5% (cinque per cento).
---
Agli agenti forestali e agli agenti giurati competono le compartecipazioni di legge e di regolamento sui proventi per multe e contravvenzioni.
Art. 83
AUMENTI PERIODICI
Gli stipendi e i salari iniziali di organico e i relativi aumenti periodici sono stabiliti per ciascun grado e posto in conformità alla tabella organica allegata al presente regolamento.
Gli aumenti periodici degli stipendi e dei salari decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il personale compie il periodo utile alla maturazione dell'aumento.
Gli aumenti periodici sono concessi, con deliberazione della Giunta regionale, al personale che abbia dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.
Gli anni per i quali i dipendenti abbiano conseguito qualifica inferiore a "buono" non sono computabili agli effetti degli aumenti periodici; non sono altresì computabili i periodi in cui il personale abbia subito la riduzione o la sospensione degli assegni per motivi disciplinari, nonché i periodi di assenza dal servizio per aspettative.
Sono applicabili al personale le disposizioni vigenti per il personale statale circa l'anticipazione degli aumenti periodici di stipendio o salario per la nascita di figli. A tale effetto, il periodo in corso di maturazione alla data di nascita di un figlio si considera compiuto dal primo giorno del mese in cui avviene la nascita; la decorrenza degli aumenti periodici successivi non subisce modificazioni.
Art. 84
PAGAMENTI DEGLI ASSEGNI
Il pagamento degli assegni principali e delle indennità accessorie ha inizio dalla data di assunzione del servizio o dell'incarico o dalla data fissata per la promozione e cessa con la data di cessazione dal servizio o dall'incarico.
Quando però la cessazione dal servizio avvenga nel corso della seconda quindicina del mese gli assegni sono pagati sino a tutto il mese corrente, tranne il caso che la cessazione dal servizio sia avvenuta arbitrariamente o a seguito di provvedimento disciplinare.
Nel caso di decesso dell'impiegato o salariato gli assegni sono versati a favore dei congiunti che vivevano a suo carico o a favore dei successori a' sensi di legge.
Gli assegni sono corrisposti a rate mensili posticipate, il 27 di ogni mese, previa detrazione delle ritenute per tributi erariali e per contributi previdenziali di legge.
Gli assegni sono esenti dalle ritenute erariali sino alla concorrenza dei limiti minimi previsti dalle leggi; per le quote di imposte erariali eccedenti tali limiti l'Amministrazione regionale può assumere a suo carico l'onere relativo, a' sensi e secondo le modalità delle leggi in vigore per gli impegni statali e degli Enti pubblici locali.
Art. 85
DIFFERENZA ASSEGNI AD PERSONAM RIASSORBIBILE
Qualora abbia luogo la nomina o la promozione del personale ad un posto di grado eguale o superiore ed i nuovi assegni principali relativi al posto stesso, maggiorati degli eventuali aumenti periodici riconosciuti, siano inferiori a quelli maturati nel posto precedente alla data dell'assunzione al nuovo posto, al personale è conservata la differenza degli assegni a titolo di assegno personale, da ridursi e assorbirsi nei successivi aumenti periodici degli assegni del nuovo posto.
Art. 86
TRASFERTE E INDENNITÀ DI MISSIONE
Al personale espressamente incaricato di servizi e missioni fuori della circoscrizione territoriale del Comune, oltre al rimborso delle spese di viaggio, è corrisposta una indennità giornaliera secondo le modalità e nelle misure di cui alla apposita tabella allegata al presente regolamento; tali indennità sono soggette a variazioni in aumento o in diminuzione per effetto di disposizioni legislative che saranno emanate in materia di aggiornamento delle indennità di trasferta per gli impiegati statali e degli Enti locali.
Non spetta l'indennità di missione ai salariati per la notifica o consegna nell'orario normale d'ufficio, anche fuori del capoluogo, della corrispondenza, degli avvisi e di altri atti d'ufficio.
Non spetta, altresì, l'indennità di missione al personale per il quale il servizio fuori sede costituisce la normale esplicazione delle proprie mansioni o ne rappresenta la maggior parte (agenti stradali, agenti forestali, ecc.) a meno che il personale stesso debba, per necessità di servizio, pernottare fuori sede.
Ai controllori zootecnici, ai vigili sanitari, ai capi cantonieri e agli autisti, qualora non pernottino fuori sede, compete il solo rimborso delle spese vive di viaggio e di vitto, previa produzione di note giustificative delle spese sostenute, che non possono, in ogni caso, superare l'ammontare della diaria.
Art. 87
TRASFERTE PER ALTRI ENTI O PRIVATI - SPESE
Le spese di missione al personale per trasferte compiute su richiesta o nell'interesse di privati o di altri Enti possono essere poste a carico degli Enti o dei privati interessati.
Art. 88
CONCESSIONE SPECIALE DI ALLOGGI
La concessione di alloggio gratuito di cui all'articolo 82 spetta al dipendente per le funzioni che esercita e non alla persona ed è di diritto revocata in caso di cessazione del rapporto di impiego o di cambiamento del servizio.
La concessione gratuita di alloggi al personale di custodia comprende il diritto all'alloggio ed al riscaldamento, quale corrispettivo per il servizio di custodia e comporta l'obbligo, da parte del concessionario della reperibilità nell'alloggio stesso e dell'adempimento dei doveri inerenti alla mansione di custode (pulizia locali, scale, ecc. ecc.).
Art. 89
INDENNITÀ PER CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO
In caso di cessazione del rapporto d'impiego, al personale avente almeno un anno di servizio continuativo è dovuta una indennità commisurata ad una mensilità di assegni completi in godimento all'atto del licenziamento (comprensiva di stipendio, di indennità di carovita e di ogni altro assegno accessorio) per ciascun anno di servizio prestato o frazione di anno superiore a sei mesi, a meno che tale indennità sia concessa dagli Istituti di previdenza.
Tale indennità non è corrisposta:
a) al personale che abbia maturato il diritto alla pensione;
b) al personale licenziato per colpa o per provvedimento disciplinare;
c) al personale incaricato non avente con la Amministrazione un vero e proprio rapporto di pubblico impiego;
d) al personale che cessi di prestare servizio in seguito a dimissioni volontarie ove non abbia prestato servizio per almeno due anni.
Al personale collocato in pensione l'Amministrazione regionale può concedere una indennità.
In caso di decesso del personale, l'indennità è corrisposta al coniuge, ai figli minori o ai parenti entro il secondo grado, che vivevano a carico del personale.
Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo, oltre ed in aggiunta alla anzianità di servizio utile, è computato anche il servizio militare prestato in qualità di combattente, in ragione di un anno intero per ogni campagna di guerra.
Art. 90
PREVIDENZA
Il personale è iscritto alla Cassa di Previdenza per le pensioni a favore dei dipendenti degli Enti Locali, nonché agli altri Istituti di previdenza e di assistenza previsti dalle leggi a favore dei dipendenti degli Enti pubblici locali.
L'iscrizione, le sospensioni, i riscatti dei periodi di servizio agli effetti della quiescenza, il collocamento a riposo e le liquidazioni delle pensioni e delle indennità sono regolati dalle norme legislative riguardanti l'ordinamento della Cassa di Previdenza e degli Istituti di previdenza e di assistenza.
Durante il periodo che intercorre fra la cessazione del servizio e l'effettivo pagamento della pensione da parte degli Istituti di previdenza, l'Amministrazione può corrispondere al personale, che si trovi nelle condizioni prescritte dalla legge per ottenere la pensione e che abbia inoltrato domando di liquidazione di pensione, acconti mensili in misura massima di 4/5 dell'ammontare previsto della pensione, previo impegno scritto rilasciato dall'interessato per il rimborso degli acconti, anche mediante ritenute dirette, all'atto della riscossione dei ratei arretrati di pensione.
Resta salva la possibilità da parte della Regione di provvedere, con proprie norme legislative, alla istituzione di una Cassa di previdenza locale a favore dei propri dipendenti.
ART. 91
ASSICURAZIONE
Gli agenti e gli operai addetti alla manutenzione delle strade e alla manutenzione e al riscaldamento degli stabili sono assicurati, a spese dell'Amministrazione, contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.).
Gli autisti, il personale sanitario e ausiliario del Laboratorio d'Igiene e Profilassi sono assicurati, a spese dell'Amministrazione, contro gli infortuni sul lavoro mediante stipulazione di polizze particolari con Istituti di assicurazione.
In caso di infortunio, che dia luogo ad invalidità temporanea, l'Amministrazione corrisponde al personale assicurato l'eventuale differenza fra l'indennità giornaliera o mensile liquidata dall'Istituto assicuratore ed i maggiori emolumenti spettanti a' sensi del presente regolamento.
È in facoltà dell'Amministrazione di assicurare contro gli infortuni sul lavoro il personale soggetto a particolari rischi.
CAPO II
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL CAPO GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DEI COMANDATI IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE
ART. 92
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL CAPO GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Al funzionario incaricato delle funzioni di Capo Gabinetto (dipendente dall'Amministrazione regionale oppure comandato e distaccato in servizio da altre pubbliche Amministrazioni) è corrisposta, oltre ai normali assegni mensili spettantigli, una indennità fissa mensile in misura da stabilirsi caso per caso dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Giunta stessa.
Qualora l'incarico di Capo Gabinetto sia affidato a personale non appartenente ad alcuna pubblica Amministrazione, la Giunta regionale fisserà la misura della indennità mensile di incarico da corrispondersi: tale indennità non potrà, in ogni caso, essere superiore all'ammontare degli assegni iniziali stabiliti per il Capo Divisone di gruppo B.
Al funzionario incaricato delle funzioni di Segretario Capo servizio della Presidenza del Consiglio (dipendente dalla Amministrazione regionale oppure comandato e distaccato in servizio da altre Amministrazioni) è corrisposta, oltre ai normali assegni mensili spettantegli, una indennità fissa mensile, da stabilirsi, caso per caso, dalla Giunta su proposta del Presidente del Consiglio.
Qualora l'incarico di Segretario Capo servizio addetto alla Presidenza del Consiglio sia affidato a personale non appartenente ad alcuna pubblica Amministrazione, la Giunta regionale, su proposta del Presidente del Consiglio, fisserà la misura della indennità mensile di incarico da corrispondersi: tale indennità non potrà, in ogni caso, essere superiore all'ammontare degli assegni iniziali stabiliti per il Capo Divisione di gruppo B.
Art. 93
RIMBORSO ASSEGNI PER IL PERSONALE COMANDATO
Sono rimborsati, a richiesta, alle Amministrazioni pubbliche di provenienza, i normali assegni mensili che queste eventualmente corrispondano al proprio personale comandato e distaccato temporaneamente in servizio presso l'Amministrazione regionale.
CAPO III
CONGEDI - PERMESSI - ASSENZE
Art. 94
CONGEDO ANNUALE ORDINARIO
Al personale, in periodo compatibile con le esigenze dei servizi, è concesso un congedo ordinario annuale di trenta giorni (computabili i giorni festivi intermedi).
Il congedo annuale può essere diviso in più brevi periodi di tempo, compatibilmente con le esigenze dei servizi, ed è concesso dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente, su richiesta del personale, vistata dal Capo Divisione o Capo del servizio e dal Segretario Generale.
Non è consentito il cumulo del congedo di un anno con quello di un altro anno.
Nel periodo di congedo ordinario annuale non sono computabili le assenze necessarie per adempiere all'ufficio di giurato o ad altro pubblico dovere.
Durante il congedo ordinario annuale il personale è considerato in attività di servizio e conserva gli assegni interi.
Per comprovata necessità di servizio, il Presidente della Giunta o l'Assessore competente, sentito il Segretario Generale, può non concedere, sospendere, interrompere o rinviare il congedo annuale; in tali casi al personale compete il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute per il rientro in sede.
Al personale cui non sia concesso, per comprovate gravi necessità di servizio, di fruire in tutto o in parte del congedo ordinario annuale è corrisposta una retribuzione giornaliera in misura di 1/30 dello stipendio mensile per ogni giorno di congedo non fruito.
Art. 95
PERMESSI E CONGEDI STRAORDINARI
Il personale che abbia necessità di assentarsi dall'ufficio, durante l'orario giornaliero, deve ottenere il permesso dal proprio Capo Divisione o Capo del servizio, a cura del quale deve essere tenuto apposito registro dei permessi e delle assenze brevi concessi al personale dipendente.
Ai Capi Divisione e ai Capi di servizio il permesso è concesso dall'Assessore competente o dal Segretario Generale.
Per assenza di durata maggiore di un giorno occorre il permesso scritto del Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente, il quale, su proposta del Capo Divisione o del Capo del servizio o del Segretario Generale o di chi per esso, può concedere permessi per assenze di breve durata da computarsi nel congedo ordinario annuale (computati gli eventuali giorni festivi intermedi).
Per cause gravi possono essere concessi brevi permessi oltre il limite massimo di giorni trenta di congedo ordinario annuale, previa motivata domanda da inoltrarsi al Presidente della Giunta regionale con il parere del Segretario Generale o di chi per esso.
Sono concessi permessi straordinari, con diritto al trattamento economico intero, al personale chiamato ad esercitare funzioni di Assessore di Corte d'Assise, di Presidente, di Segretario o di scrutatore di sezioni elettorali, nonché al personale posto in isolamento temporaneo, per malattie contagiose, per ordine della autorità sanitaria.
Analogamente a quanto praticato nei confronti del personale statale, è concesso al personale, in occasione di matrimonio, un congedo straordinario di giorni quindici, non computabile nel congedo ordinario annuale e con diritto agli assegni.
La donna in stato di gravidanza ha diritto ad un congedo straordinario durante l'ultimo mese precedente la data presunta del parto, risultante dal certificato medico di gravidanza, e, ove il parto avvenga oltre la data prevista, durante il periodo successivo che precede il parto.
Analogo concedo è concesso per il periodo di sei settimane successive al parto.
La donna che allatta ha diritto a due sospensioni quotidiane durante l'orario d'ufficio, non superiori a due ore complessive giornaliere per tutto il primo anno di età del bambino.
Art. 96
ASSENZE BREVI E STRAORDINARIE - COMUNICAZIONE
In caso di assenza per malattia, per indisposizione o per altra causa improvvisa di forza maggiore, il personale deve darne immediato avviso al Capo Divisione o al Capo del servizio, che ne deve informare il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale.
Analoga immediata comunicazione devono dare alla Segreteria Generale i Capi Divisione e i Capi di servizio, entro le prime ore del mattino, qualora un loro dipendente non si presenti in servizio senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione o senza aver provveduto a giustificare l'assenza.
In qualsiasi caso di assenza non denunciata o non giustificata, sono adottati i provvedimenti disciplinari del caso e le giornate di assenza sono computate nel congedo ordinario annuale.
Art. 97
ASSENZE BREVI PER INDISPOSIZIONE O MALATTIA
Dopo tre giorni di assenza per indisposizione o per malattia, è obbligatoria la presentazione del certificato medico.
L'Amministrazione può sempre incaricare un medico di fiducia di visitare il dipendente ammalato e di riferire sulla natura e sulla presumibile durata dell'indisposizione o della malattia.
Nei casi di assenze brevi per indisposizione o per malattia, di durata non superiore a giorni venti e sino a giorni trenta complessivi nell'anno, non si fa luogo al collocamento in congedo per malattia ed il personale è considerato in permesso straordinario.
Art. 98
CONGEDO DI MALATTIA
In casi eccezionali, tenuto conto del lodevole servizio prestato, delle condizioni di famiglia ed economiche dell'interessato, la Giunta può concedere al personale, per malattia comprovata, un congedo straordinario sino a mesi quattro durante i quali al personale sono corrisposti lo stipendio o salario e gli assegni accessori. Qualora la Giunta non ritenga opportuno di concedere il congedo straordinario di malattia, dispone di collocamento del personale in aspettativa per malattia, previo controllo sanitario.
CAPO IV
ASPETTATIVE - DISPENSA
Art. 99
COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA
Il personale può essere collocato in aspettativa per comprovata infermità o per giustificati motivi di famiglia.
Il personale deve essere collocato in aspettativa per servizio militare (di leva ordinario, obbligatorio) o per mandato politico (elezione alle Assemblee Legislative, ecc.).
Al personale in aspettativa per motivi di famiglia, per mandato politico o per servizio militare di leva non compete alcun assegno.
Il personale in aspettativa è soggetto alle norme disciplinari stabilite per il personale in attività di servizio, in quanto applicabili; deve comunicare all'Amministrazione la propria residenza e le successive variazioni.
Il personale in aspettativa per motivi di salute non può assumere impieghi, uffici, occupazioni od incarichi di qualsiasi natura; ove li assuma è considerato e dichiarato decaduto dall'ufficio.
L'Amministrazione può temporaneamente coprire i posti del personale collocato in aspettativa mediante spostamento di altro personale, mediante incarico ad altro personale, ovvero mediante assunzione precaria e a tempo determinato di personale avventizio od incaricato.
Art. 100
ASPETTATIVA PER MOTIVI DI SALUTE (INFERMITÀ)
L'aspettativa per infermità viene concessa d'ufficio o a domanda del personale per la durata massima di un anno, previo accertamento sanitario.
L'accertamento sanitario può essere eseguito durante l'aspettativa su domanda dell'interessato o di ufficio, agli effetti del richiamo eventuale dell'aspettativa.
L'aspettativa per infermità cessa con il cessare della causa per la quale è stata disposta.
Al termine dell'aspettativa per infermità il personale deve comprovare, mediante certificato medico, di essere completamente guarito ed in grado di prestare regolare servizio, salvo eventuale accertamento da parte dell'Amministrazione.
Al personale in aspettativa per infermità è corrisposto un assegno non maggiore dei due terzi né minore di metà dello stipendio o salario, nonché della indennità di carovita e delle relative quote complementari per le persone a carico, se il personale abbia cinque o più anni di effettivo servizio.
L'assegno è corrisposto in misura non maggiore alla metà né minore ad un terzo al personale che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio.
Art. 101
ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA
L'aspettativa per motivi di famiglia è concessa a domanda e non può durare più di un anno; può essere negata o revocata a giudizio discrezionale dell'Amministrazione, in relazione alla necessità ed alle esigenze dei servizi.
In caso eccezionale può essere concessa una proroga di mesi sei all'aspettativa.
Art. 102
ASPETTATIVA PER SERVIZIO MILITARE
Il personale chiamato alle armi per adempiere agli obblighi ordinari di leva è collocato in aspettativa per servizio militare, senza diritto ad alcun assegno principale o accessorio.
Il personale richiamato o trattenuto alle armi per istruzioni, per ragioni di guerra o per esigenze militari di carattere eccezionale, è collocato in aspettativa per servizio militare, con diritto agli interi assegni per i primi due mesi; per il periodo successivo è concesso il trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge.
Art. 103
COMPUTO DELL'ASPETTATIVA AGLI EFFETTI DELL'ANZIANITÀ E DEGLI AUMENTI PERIODICI
Il tempo trascorso in aspettativa per infermità, per servizio militare non di leva o per mandato politico, è valutato per intero agli effetti dell'anzianità di servizio e degli aumenti periodici degli assegni; è pure utile agli effetti della pensione, sempre che il personale rimborsi all'Amministrazione l'intera spesa per contributi di previdenza, in base agli assegni fruiti all'atto del collocamento in aspettativa.
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia o per servizio militare di leva non è computabile agli effetti suddetti: in entrambi i casi sarà considerato utile ai soli effetti della pensione qualora il personale rimborsi all'Amministrazione l'intera spesa per contributi di previdenza, in base agli assegni fruiti all'atto del collocamento in aspettativa.
Art. 104
CUMULO DELLE ASPETTATIVE
Due periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia, interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata (un anno) dell'una o dell'altra aspettativa.
Se il periodo intermedio di servizio attivo è superiore a tre mesi ma non a sei, la durata massima del secondo periodo di aspettativa, della stessa natura della prima, non può protrarsi oltre i sei mesi.
La durata massima complessiva di più periodi di aspettativa, per infermità o per motivi di famiglia, non può, in alcun caso, superare i due anni in un quinquennio.
Art. 105
DISPENSA O DIMISSIONE D'UFFICIO
Scaduti i periodi massimi previsti per le aspettative, il personale che risulta inabile, per infermità, a riassumere servizio, è dispensato dal servizio a' sensi dei successivi articoli 106, 107 e 108, salvo il diritto al trattamento di quiescenza che possa spettargli.
Il personale che, invece, risulti abile a riassumere servizio e allo scadere dell'aspettativa non riprende servizio, è considerato dimissionario d'ufficio ed è dispensato dal servizio.
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TITOLO VI
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO
(dispense, dimissioni, licenziamento, collocamento in disponibilità, collocamento a riposo, riassunzione in servizio)
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CAPO I
Art. 106
DISPENSA DAL SERVIZIO PER SCARSO RENDIMENTO, PER INCAPACITÀ PROFESSIONALE O PER INABILITÀ FISICA - TRASFERIMENTO
Il personale può essere dispensato dal servizio per inabilità fisica, per incapacità professionale, per scarso rendimento o per motivi disciplinari.
La dispensa deve essere preceduta dal parere della Commissione consultiva e dall'assegnazione al personale del termine di dieci giorni per presentare, ove lo creda, le sue eccezioni o deduzioni.
Il personale proposto per la dispensa dal servizio può chiedere di essere sentito personalmente dalla Commissione consultiva.
Può però l'Amministrazione, con il consenso dell'interessato, conferire all'impiegato o salariato mansioni di altro posto, di grado e categoria inferiori: in tal caso al personale è assegnato lo stipendio o salario e gli assegni accessori del nuovo posto, maggiorati degli aumenti periodici relativi all'anzianità già conseguita.
Art. 107
DISPENSA - VISITA MEDICA COLLEGIALE
Nel caso di dispensa per inabilità fisica, l'Amministrazione procede previamente all'accertamento delle condizioni fisiche del personale mediante visita medica collegiale.
Il collegio medico è presieduto dal Medico regionale ed è composto da un sanitario designato dall'Amministrazione e da un sanitario designato dall'interessato.
In caso di mancata designazione del sanitario da parte dell'interessato, provvederà d'ufficio alla designazione la Commissione consultiva.
Art. 108
DISPENSA - DELIBERAZIONE - MOTIVAZIONE
La deliberazione di dispensa del personale deve essere motivata; per la motivazione è sufficiente l'indicazione, anche generica, della causa della dispensa.
Nella deliberazione deve risultare che è stato sentito il parere della Commissione consultiva.
CAPO II
DIMISSIONI
Art. 109
DIMISSIONI VOLONTARIE
Le dimissioni dal posto devono essere presentate per iscritto almeno un mese prima della cessazione del servizio e non hanno effetto fino a quando non siano state accettate.
Il personale che abbia presentato le dimissioni è tenuto a continuare nel disimpegno delle sue mansioni fino all'avvenuta accettazione delle dimissioni da parte dell'Amministrazione.
In caso di cessazione del servizio prima dell'accettazione delle dimissioni, l'Amministrazione può trattenere sul credito del personale per stipendio o altre competenze quanto abbia dovuto corrispondere per l'assunzione di altro personale.
L'accettazione delle dimissioni può essere ritardata o rifiutata per gravi motivi di servizio o quando il personale sia sottoposto a procedimento disciplinare.
Art. 110
DISPENSE PER MOTIVI DISCIPLINARI
È considerato dimissionario d'ufficio e dispensato dal servizio il personale:
a) che perda la cittadinanza italiana;
b) che accetti una missione, un impiego o un incarico da un Governo straniero senza esserne stato autorizzato;
c) che accetti un impiego o un incarico da altra Amministrazione pubblica o privata senza autorizzazione o contravvenga alle disposizioni di cui alle lettere b) e g) dell'articolo 75;
d) che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio entro il termine prefisso o non riassuma servizio entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di permesso, di congedo o di aspettativa, ovvero stia assente dall'ufficio per più di dieci giorni senza autorizzazione;
e) che abbandoni arbitrariamente il servizio o presti l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuità e la regolarità del servizio, ovvero si faccia istigatore di tali atti presso altri impiegati o salariati.
Per la dispensa dal servizio in relazione ai motivi di cui sopra non è necessario sentire il parere della Commissione consultiva né della Commissione di disciplina.
L'Amministrazione può tuttavia, nei casi meno gravi, considerare le condizioni individuali e le personali responsabilità e applicare, invece, la sospensione dal grado con la privazione dello stipendio.
Indipendentemente dai provvedimenti di cui al comma precedente e senza pregiudizio dell'eventuale azione penale, al personale che si trovi nelle condizioni di cui sopra è sospesa la corresponsione degli assegni, previo accertamento dell'infrazione.
CAPO III
LICENZIAMENTO PER MOTIVI NON DISCIPLINARI - SOPPRESSIONE DI POSTO E RIDUZIONE DI ORGANICO - DISPONIBILITÀ
Art. 111
LICENZIAMENTO PER ATTI ILLECITI O FRAUDOLENTI
Il personale che abbia conseguito l'impiego producendo documenti falsi o non validi o tacendo circostanze che lo avrebbero escluso dall'impiego o, comunque, mediante atti illeciti, è licenziato dopo i necessari accertamenti e salvo eventuale azione penale.
Non è necessario il parere della Commissione consultiva né della Commissione di disciplina.
Il licenziamento per gli indicati motivi priva il dipendente del diritto alla pensione e da ogni indennità e dal diritto di concorrere a qualsiasi altro impiego alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.
Art. 112
SOPPRESSIONE DI POSTO - RIDUZIONE DI ORGANICO - DISPONIBILITÀ
In caso di soppressione di posto o di riduzione di organico, il personale è collocato in disponibilità secondo le modalità e le condizioni di cui agli articoli 113 e seguenti.
Occorrendo tale provvedimento, l'Amministrazione, sentita la Commissione consultiva, designa il personale che deve essere collocato in disponibilità, tenendo presenti l'anzianità e i meriti di servizio nonché le precedenze e le preferenze di legge in vigore per le assunzioni in servizio.
Il personale che ha già conseguito la stabilità deve essere mantenuto in servizio nei confronti di quello che si trova eventualmente in periodo di esperimento.
Si intende soppresso il posto o l'ufficio quando siano aboliti i servizi e le funzioni attinenti al posto o all'ufficio. Il semplice cambiamento di titolo o di denominazione di un determinato ufficio, posto o servizio, non è da considerarsi come soppressione di posto o di ufficio.
Art. 113
DURATA DELLA DISPONIBILITÀ - DISPENSA
La disponibilità ha la durata di due anni, trascorsi i quali, senza che il personale sia stato richiamato in servizio, si fa luogo alla definitiva dispensa del personale dal servizio, agli effetti del trattamento di quiescenza.
Il personale in disponibilità è soggetto alle norme disciplinari stabilite per quello in attività di servizio, in quanto applicabili.
Art. 114
TRATTAMENTO ECONOMICO DURANTE LA DISPONIBILITÀ
Al personale collocato in disponibilità è concesso il trattamento economico previsto all'articolo 100 per il personale collocato in aspettativa per motivi di salute.
Il periodo trascorso in disponibilità non è computabile né utile agli effetti dell'indennità per cessazione di servizio e degli aumenti periodici degli assegni; è invece utile e computabile agli effetti del trattamento di quiescenza.
Art. 115
RICHIAMO IN SERVIZIO
Il personale in disponibilità è richiamato in servizio quando, entro due anni dalla data di collocamento in disponibilità, abbia luogo una vacanza di posto del medesimo grado di analogo servizio della pianta organica.
Il personale riassunto in servizio prende posto nel ruolo con l'anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e con gli assegni inerenti all'anzianità medesima nel nuovo posto.
Il personale che ricusi di riassumere servizio in un posto del medesimo grado e di analogo servizio, rimasto vacante, è dispensato dal servizio.
L'Amministrazione può richiamare in servizio personale collocato in disponibilità, assegnandolo a posti rimasti vacanti, anche di grado inferiore, di analogo servizio, sempre che l'interessato accetti.
Art. 116
RICHIAMO IN SERVIZIO TEMPORANEO
Durante la disponibilità, il personale è tenuto ad assumere temporaneamente qualunque analogo ufficio o servizio al quale venga chiamato dall'Amministrazione: per tutto il periodo di durata dell'incarico percepisce l'intero stipendio o salario del quale precedentemente fruiva.
Qualora il personale in disponibilità non assuma, senza giustificato motivo, il temporaneo ufficio o servizio al quale venga chiamato, è dispensato dal servizio salvo il diritto al trattamento di quiescenza che possa competergli dalla Cassa di Previdenza.
Il richiamo in servizio temporaneo non interrompe il decorso del periodo massimo di due anni previsto per la disponibilità, dall'art. 113.
Art. 117
COLLOCAMENTO A RIPOSO
Sono collocati a riposo d'ufficio gli impiegati e salariati:
a) che dopo venti anni di servizio utile a pensione siano divenuti, per infermità, inabili a continuare o a riassumere servizio; l'inabilità deve essere previamente accertata dall'Amministrazione;
b) che abbiano quaranta anni di servizio utile a pensione ovvero che abbiano venticinque anni di servizio utile a pensione e sessantacinque anni di età;
c) che per ferite o altre lesioni traumatiche o per malattie contagiose professionali o contratte a cagione diretta, unica e immediata dell'esercizio delle proprie funzioni, siano divenuti permanentemente inabili a prestare ulteriore servizio, qualunque sia l'anzianità di servizio;
d) che abbiano compiuto gli anni settanta ancorché non abbiano maturato l'anzianità di servizio utile a pensione.
Il collocamento a riposo può essere disposto a domanda del personale interessato che abbia raggiunto l'anzianità e l'età richiesta per il trattamento economico di quiescenza.
Il collocamento a riposo del personale ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento deliberativo di collocamento a riposo.
Per quanto non previsto nel presente articolo, per il collocamento a riposo del personale, si applicano le vigenti disposizioni sull'ordinamento della Cassa e degli Istituti di Previdenza per le pensioni al personale degli Enti locali e le successive eventuali modificazioni.
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PARTE TERZA
PUNIZIONI DISCIPLINARI E DISPENSE CAUTELATIVE
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TITOLO I
CAPO I
PUNIZIONI - PROCEDIMENTI - MANCANZE
Art. 118
PUNIZIONI DISCIPLINARI
Le mancanze e le infrazioni agli obblighi e doveri di ufficio da parte del personale sono punite con le seguenti sanzioni disciplinari, indipendentemente da eventuali azioni penali o civili:
a) censura;
b) riduzione temporanea dello stipendio o salario;
c) sospensione temporanea dal grado con privazione dello stipendio o salario;
d) revoca (licenziamento);
e) destituzione.
Art. 119
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - CONTESTAZIONE ADDEBITI
Il procedimento disciplinare ha inizio con la comunicazione degli addebiti all'interessato, con la prescrizione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione delle eventuali discolpe.
La contestazione degli addebiti è fatta con foglio in busta chiusa, raccomandata e recapitata a mano con ricevuta. La contestazione al personale fuori sede è fatta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
È in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, dichiarandolo espressamente per iscritto.
L'incolpato ha diritto di prendere visione e copia degli atti relativi al procedimento disciplinare, dopo che siano terminati gli accertamenti.
Art. 120
GIUDIZIO PRELIMINARE - DEFERIMENTO ALLA COMMISSIONE
In merito agli addebiti così come furono contestati, e alle eventuali discolpe, il Presidente della Giunta, o la Giunta, pronuncia un preliminare giudizio e, qualora per la gravità dei fatti commessi ritenga possa essere applicata una punizione superiore alla censura, convoca la Commissione di disciplina, prevista dal presente regolamento, per il voto consultivo.
Art. 121
APPLICAZIONE DELLE PUNIZIONI DISCIPLINARI - COMPETENZE - MODALITÀ
Le punizioni disciplinari sono inflitte dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze di nomina, ad eccezione della sola censura, che è inflitta dal Presidente della Giunta regionale ai dipendenti di ogni grado.
Le punizioni disciplinari sono iscritte sul foglio matricolare del punito e comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata recapitata a mano. Per il personale fuori sede la comunicazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 122
DENUNCIA DELLE MANCANZE DISCIPLINARI - ACCERTAMENTO
I Capi Divisione ed i Capi di servizio hanno l'obbligo di dare comunicazione delle infrazioni disciplinari del personale dipendente all'Assessore competente e al Segretario Generale, il quale ne informa il Presidente della Giunta regionale e procede, in via riservata, in quanto occorra, agli accertamenti del caso ed ai conseguenti atti istruttori.
Le mancanze e le infrazioni indicate negli articoli 123 e seguenti, agli effetti dell'applicazione di sanzioni disciplinari, hanno carattere elencativo e non tassativo, essendo riservata all'Amministrazione la facoltà di punire disciplinarmente qualsiasi infrazione ai doveri di ufficio e di servizio da parte del personale dipendente.
Art. 123
CENSURA
La censura è una dichiarazione scritta di biasimo ed è inflitta dal Presidente della Giunta regionale:
a) per negligenza in servizio o per lievi mancanze, anche fuori servizio;
b) per brevi assenze dall'ufficio non giustificate o per inosservanza dell'orario d'ufficio;
c) per raccomandazioni procurate.
Art. 124
RIDUZIONE TEMPORANEA DELLO STIPENDIO O SALARIO
Le riduzioni temporanee dello stipendio o salario non possono superare il quinto dello stipendio o salario, non possono avere durata superiore a sei mesi, non esonerano dal servizio, e sono inflitte:
a) per recidiva dei fatti che dettero in precedenza motivo a censura o per maggiori gravità di essi;
b) per contegno non corretto verso i proprii superiori, colleghi o dipendenti, ovvero verso il pubblico;
c) per lieve insubordinazione;
d) per esercizio di attività estranee all'ufficio, senza preventiva autorizzazione scritta del Presidente, salvo le eventuali maggiori sanzioni del caso;
e) per irregolare condotta anche privata;
f) per inosservanza del segreto d'ufficio, anche se non abbia prodotto conseguenze dannose;
g) per irregolarità o negligenze in servizio o per tolleranza di negligenza e di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di scorretto contegno o di abusi da parte del personale dipendente;
h) per manifestazioni sconvenienti alla compagine amministrativa, politica e sociale della Regione o dello Stato.
La riduzione temporanea dello stipendio o salario implica anche la riduzione proporzionale delle altre indennità accessorie, nonché il ritardo dell'aumento periodico degli assegni per il periodo di tempo corrispondente alla sua durata.
Art. 125
SOSPENSIONE TEMPORANEA DAL GRADO O DALLE FUNZIONI CON PRIVAZIONE DELLO STIPENDIO O SALARIO
La sospensione temporanea dal grado o dalle funzioni, con privazione dello stipendio o salario, può durare da uno a sei mesi e comporta l'allontanamento dal servizio. È inflitta:
a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a riduzione dello stipendio o per maggiore gravità delle mancanze contemplate nel precedente articolo;
b) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori o per concorso in iscritti e pubblicazioni di critica sleale o acrimoniosa all'Amministrazione o ai superiori, con pregiudizio per il prestigio dell'Amministrazione o dei superiori;
c) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine e tolleranza di gravi abusi;
d) per grave insubordinazione;
e) per inosservanza del segreto d'ufficio, che abbia cagionato conseguenze dannose;
f) per pregiudizio recato agli interessi dell'Amministrazione o a quelli di altri Enti o di privati nei loro rapporti con l'Amministrazione, derivato da negligenze nell'adempimento dei doveri d'ufficio;
g) per offesa al decoro dell'Amministrazione;
h) per uso dell'impiego a fini personali;
i) per qualsiasi manifestazione collettiva, non autorizzata dalle competenti organizzazioni sindacali, che miri ad esercitare pressioni sulle azioni dei superiori o a diminuirne l'autorità, salva l'applicazione delle leggi speciali in materia.
La sospensione dal grado o dalle funzioni con privazione dello stipendio o salario comporta il ritardo nell'aumento periodico degli assegni per un periodo di tempo corrispondente alla sua durata; comporta inoltre, la privazione di ogni altro assegno od indennità accessoria.
Art. 126
REVOCA DELL'IMPIEGO (LICENZIAMENTO)
Si fa luogo alla revoca dell'impiego ed al conseguente licenziamento, indipendentemente dall'eventuale azione penale:
a) per maggiore gravità delle infrazioni previste al precedente articolo o per recidiva nelle infrazioni stesse;
b) per grave abuso di autorità o per grave abuso di fiducia;
c) per inosservanza del segreto d'ufficio, che abbia cagionato grave pregiudizio all'Amministrazione, ad altri Enti pubblici o a privati;
d) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di senso morale o infedeltà dolosa nell'adempimento delle proprie mansioni;
e) per mancata fede al giuramento, che si concreti in una o più gravi infrazioni disciplinari, o in atteggiamenti che contraddicano fondamentalmente al giuramento stesso.
Art. 127
DESTITUZIONE
Si fa luogo alla destituzione, indipendentemente da ogni azione penale:
a) per maggiore gravità delle infrazioni previste nell'articolo precedente;
b) per illecito uso o destinazione di somme amministrate o tenute in deposito o per tolleranza di tale abuso commesso dai propri dipendenti;
c) per accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione ai benefici ottenuti o sperati da affari trattati per ragioni d'ufficio;
d) per violazione dolosa dei doveri d'ufficio, con pregiudizio dell'Amministrazione o di altri Enti o di privati, ovvero con pericolo di perturbamento della sicurezza pubblica;
e) per gravi atti di insubordinazione contro l'Amministrazione o i superiori, commessi pubblicamente, con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità;
f) per incitamento alle insubordinazioni collettive;
g) per oltraggio alla Patria, alla persona del Capo dello Stato ovvero per pubblica manifestazione di propositi violenti e ostili alle leggi costituzionali dello Stato.
Art. 128
DESTITUZIONE DI DIRITTO
Si applica senz'altro la destituzione di diritto, con il conseguente licenziamento immediato di diritto, esclusa qualunque procedura disciplinare:
a) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitto contro la Patria, contro i poteri dello Stato o contro il buon costume, ovvero per delitti di peculato, di concussione, di corruzione, di falso, di furto, di truffa, di appropriazione indebita;
b) per qualsiasi condanna o provvedimento che comporti la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.
Art. 129
ESCLUSIONE DAI PUBBLICI IMPIEGHI
Il personale revocato o destituito non può essere riammesso in servizio, salvo che siano riconosciuti insussistenti gli addebiti che determinarono la revoca o la destituzione.
Qualora siano riconosciuti insussistenti gli addebiti che hanno determinato la revoca o la destituzione l'Amministrazione, vagliate le circostanze che hanno determinato il fatto, dispone la riammissione in servizio, decidendo anche sulla posizione di ruolo da conferire al dipendente.
CAPO II
SOSPENSIONI CAUTELATIVE DAL SERVIZIO
Art. 130
SOSPENSIONE CAUTELATIVA IN PENDENZA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE O DI INCHIESTA
Qualora la gravità dei fatti lo esiga, il personale sottoposto a procedimento disciplinare o a inchiesta amministrativa può essere, in via cautelativa, sospeso dal servizio, con la privazione degli assegni principali ed accessori.
Il provvedimento è adottato dal Consiglio o dalla Giunta secondo la rispettiva competenza di nomina e non può avere durata maggiore di sei mesi, salvo proroga per gravi motivi.
Alla moglie e ai figli minorenni del giudicabile può essere concesso un assegno alimentare in misura non superiore ad un terzo degli assegni.
Qualora il procedimento disciplinare non sia definito entro sei mesi dalla data della sospensione cautelativa, la proroga deve essere disposta con provvedimento deliberativo motivato.
In caso di gravi motivi, il Presidente della Giunta regionale può disporre in via d'urgenza la sospensione, in via cautelativa, del personale sottoposto a procedimento penale o sottoposto ad inchiesta amministrativa, riferendone alla prima adunanza della Giunta o del Consiglio, secondo la rispettiva competenza di nomina.
Se il procedimento disciplinare ha termine con il proscioglimento dell'incolpato, la sospensione è revocata con provvedimento deliberativo e il dipendente riacquista il diritto agli assegni non percepiti o alla differenza degli assegni ancora spettantigli, a' sensi delle disposizioni dell'articolo seguente.
Art. 131
SOSPENSIONE CAUTELATIVA IN PENDENZA DI PROCEDIMENTO PENALE
Qualora la gravità dei fatti lo esiga il personale può essere, in via cautelativa, sospeso dal servizio, fino a giudizio definitivo, dalla data della sentenza o ordinanza del rinvio a giudizio, ovvero dalla data della citazione diretta dal Pubblico Ministero, quando sia sottoposto a procedimento penale per uno dei reati previsti come causa di incapacità o di incompatibilità all'assunzione dei pubblici impieghi.
Il personale che si trova nelle condizioni di cui al precedente comma deve essere immediatamente sospeso dal servizio dalla data del mandato di cattura, quando sia sottoposto a giudizio, penale per qualsiasi delitto.
Il provvedimento di sospensione è adottato dal Presidente della Giunta, il quale ne riferisce al Consiglio o alla Giunta, secondo la rispettiva competenza di nomina, e comporta la temporanea sospensione dal servizio e dal grado e la privazione dei relativi emolumenti principali e accessori.
Alla moglie e ai figli minorenni del giudicabile può essere concesso un assegno alimentare in misura non superiore ad un terzo degli emolumenti.
Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che esclude l'esistenza del fatto imputato, o, pur ammettendolo, escluda che il dipendente vi abbia preso parte, ovvero escluda che il fatto costituisca reato, la sospensione è revocata e il dipendente acquista il diritto agli emolumenti non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto alla di lui famiglia a titolo di assegno alimentare.
La revoca della sospensione fa riacquistare al dipendente l'anzianità già conseguita.
All'infuori dei casi di riassunzione di cui sopra, l'ordinanza o la sentenza di assoluzione non osta all'eventuale procedimento disciplinare e, qualora questo porti alla sospensione dal servizio con privazione degli assegni, deve essere computato il periodo di sospensione già inflitta.
Art. 132
SOSPENSIONE DI DIRITTO DAL SERVIZIO IN SEGUITO A CONDANNA PENALE
Il personale condannato con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare nei suoi riguardi il licenziamento, la revoca o la destituzione, è dispensato dal servizio, con privazione degli assegni, durante il periodo di espiazione della pena.
Alla moglie e ai figli minori del dipendente può, in tale caso, essere concesso un assegno alimentare in misura non inferiore ad un terzo degli emolumenti, salvo conguaglio, per trattenuta sulle mensilità di assegni, dopo la riammissione in servizio.
CAPO III
COMMISSIONE DI DISCIPLINA
Art. 133
COMMISSIONE DI DISCIPLINA - COMPOSIZIONE
La Commissione di disciplina è così costituita:
a) per il Segretario Generale: da un funzionario pubblico di grado non inferiore al quarto, designato dalla Giunta, il quale funga da Presidente; da due Consiglieri designati dal Consiglio; da un Segretario Generale di Regione o di Provincia limitrofa, designato dal Consiglio e che funziona anche da Segretario della Commissione; da un funzionario pubblico, di grado non inferiore a quello dell'incolpato, designato dall'Associazione regionale per i dipendenti degli Enti pubblici locali;
b) per il personale di grado 2°, 3°, e 4°: da un funzionario pubblico di grado non inferiore al quarto, designato dalla Giunta, il quale funge da Presidente; da due Consiglieri designati dal Consiglio; dal Segretario Generale, che funziona anche da Segretario della Commissione; da un funzionario pubblico di grado non inferiore a quello dell'incolpato, designato dall'Associazione regionale per i dipendenti degli Enti pubblici locali;
c) per gli altri impiegati: da un funzionario pubblico, di grado non inferiore a quello dell'incolpato, designato dalla Giunta, il quale funge da Presidente; da un Assessore designato dalla Giunta; da un Consigliere regionale, designato dal Consiglio; dal Segretario Generale o dal Vice Segretario Generale, che funge anche da Segretario della Commissione; da un funzionario pubblico, di grado non inferiore a quello dell'incolpato, designato dall'Associazione regionale per i dipendenti degli Enti pubblici locali;
d) per i salariati: da un funzionario pubblico designato dalla Presidenza della Giunta, il quale funge da Presidente; da un Consigliere regionale, designato dal Consiglio; dal Segretario Generale o dal Vice Segretario Generale, che funge anche da Segretario della Commissione; da un salariato dell'Amministrazione avente grado non inferiore a quello dell'incolpato e designato dalla Giunta; da un salariato, dipendente da altro Ente pubblico, di grado non inferiore a quello dell'incolpato, designato dall'Associazione regionale per i dipendenti degli Enti pubblici locali.
Art. 134
COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA
La Commissione di disciplina è costituita di volta in volta con deliberazione del Consiglio o della Giunta dopo le designazioni e le nomine dei membri di cui all'articolo precedente.
Ai componenti della Commissione, che non siano dipendenti dall'Amministrazione, sono rimborsate le spese di viaggio e sono corrisposte indennità nella misura giornaliera stabilita nella deliberazione di costituzione della Commissione.
La Commissione di disciplina deve sentire l'incolpato, testimoni e periti addotti in giudizio, e può ordinare le indagini, le inchieste e le verifiche che ritenga necessario.
I verbali delle adunanze della Commissione di disciplina sono sottoscritti da tutti gli intervenuti.
Per la validità delle deliberazioni della Commissione di disciplina è necessaria la presenza di tutti i componenti.
Dopo due sedute infruttuose la Commissione può deliberare purché siano presenti almeno tre dei suoi membri.
Le decisioni si adottano a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto: in caso di parità di voti, il giudizio è considerato favorevole all'incolpato.
Art. 135
CASI DI INCOMPATIBILITÀ A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE
Non possono far parte della Commissione di disciplina coloro:
a) che si trovino in aspettativa o in disponibilità, o siano assenti per malattia, o impediti da riconosciuti motivi di servizio;
b) che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare;
c) che siano parenti od affini fino al quarto grado con alcuno dei giudicabili o con il giudicabile;
d) che da meno di cinque anni abbiano avuta inflitta la riduzione degli assegni ovvero la sospensione dal servizio con privazione degli assegni;
e) che direttamente o indirettamente abbiano partecipato ai fatti che formano oggetto del procedimento disciplinare, ovvero debbano essere sentiti come testi.
Il personale che faccia parte della Commissione di disciplina decade da tale incarico e deve essere sostituito qualora venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere precedenti.
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PARTE QUARTA
PERSONALE AVVENTIZIO
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TITOLO I
ASSUNZIONI - EMOLUMENTI
CAPO I
Art. 136
RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI DI REGOLAMENTO E DI LEGGE
Si applicano al personale avventizio le norme e le disposizioni previste dal presente regolamento organico per il personale di ruolo relativamente alle materie dei diritti, dei doveri, nonché dei provvedimenti disciplinari, in quanto le norme stesse non contrastino con quelle degli articoli seguenti o con le disposizioni legislative vigenti in materia.
Art. 137
ASSUNZIONI - COMPETENZA - REQUISITI - TITOLI - QUALIFICHE
Alle assunzioni del personale avventizio dei gradi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, avente funzioni direttive, provvede il Consiglio.
Alle assunzioni del personale avventizio di grado inferiore al quarto e non avente funzioni direttive provvede la Giunta.
Per le assunzioni di personale avventizio si applicano le norme legislative vigenti sull'assunzione obbligatoria di personale avente particolari benemerenze, nelle proporzioni fissate dalle leggi, nonché le disposizioni vigenti sui divieti o sulle limitazioni per l'assunzione ed il mantenimento in servizio del personale già provvisto di pensione.
Il personale avventizio deve essere in possesso dei medesimi titoli e requisiti generali e specifici prescritti dal regolamento organico per il personale di ruolo addetto a corrispondenti mansioni, ovvero prescritti per il posto di organico da ricoprirsi interinalmente.
Il personale chiamato a coprire interinalmente un posto di ruolo vacante ed il personale sussidiario a quello di ruolo destinato a coadiuvare questo ultimo in mansioni, servizi e lavori di cui non può prevedersi la durata, sono assunti con la qualifica di avventizio per un periodo determinato, eventualmente rinnovabile alla scadenza.
Il personale da adibirsi a lavori del tutto precari di carattere straordinario deve essere assunto con la qualifica di giornaliero o diurnista, anche se non possa determinarsi o non possa prevedersi la durata dei lavori.
Per i lavori di carattere straordinario e precario, che possano essere eseguiti a cottimo, viene assunto personale con la qualifica di cottimista, per il tempo strettamente necessario.
Art. 138
MODALITÀ DI ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Le assunzioni di personale avventizio, nei limiti e nei casi previsti dall'art. 147, hanno carattere del tutto precario e provvisorio.
All'assunzione in servizio negli uffici e negli istituti dipendenti dall'Amministrazione regionale del personale avventizio riconosciute strettamente indispensabile per le esigenze dei servizi, nei limiti surrichiamati si provvede con deliberazione motivata.
Il personale avventizio deve essere assunto per un breve periodo di esperimento di durata non superiore a tre mesi, trascorso il quale l'assunzione può essere confermata per il periodo limitato alle esigenze e necessità di servizio.
Prima di procedere all'assunzione, in via interinale, di personale avventizio per posti vacanti, deve essere esaminata la possibilità di trasferire o di promuovere ai posti medesimi personale in servizio presso l'Amministrazione, che risulti idoneo e in possesso dei requisiti e dei titoli richiesti, in conformità del regolamento.
Art. 139
DELIBERAZIONI DI ASSUNZIONE - TRATTAMENTO ECONOMICO - TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE PENSIONATO
Nelle deliberazioni di assunzione in servizio di personale avventizio debbono essere determinate la durata dell'assunzione in servizio ed il trattamento economico mensile spettante.
Le retribuzioni sono determinate in misura mensile, quindicinale, giornaliera ed oraria, in relazione alla particolare natura delle mansioni e alla presunta durata di servizio.
La misura della retribuzione è stabilita tenendo conto della natura e dell'importanza delle mansioni; in ogni caso il trattamento economico del personale avventizio, giornaliero od incaricato, non può essere superiore a quello iniziale previsto per il personale dei corrispondenti posti di ruolo.
Per il personale avventizio od incaricato, chiamato a ricoprire in via interinale posti di ruolo vacanti, ovvero chiamato a ricoprire posti previsti fuori organico, si applicano gli assegni iniziali previsti dalla tabella organica per i rispettivi posti o per posti analoghi, oltre alle indennità ed agli assegni accessori, con le ritenute, riduzioni e variazioni di legge.
L'assunzione e il trattamento economico del personale religioso (incaricato) dell'Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta sono regolati da apposite convenzioni speciali da approvarsi dal Consiglio.
Per il personale giornaliero, la retribuzione giornaliera è normalmente stabilita in ragione di 1/300 della retribuzione annua iniziale di organico fissata per il personale della stessa categoria, computati gli eventuali diritti accessori.
Per le retribuzioni da corrispondersi ai pensionati, assunti in servizio non di ruolo presso l'Amministrazione regionale, si applicano le disposizioni di legge vigenti per il personale statale pensionato, in quanto applicabili.
Art. 140
PRESTATORI D'OPERA (GIORNALIERI) NON AVENTI RAPPORTO D'IMPIEGO
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
Per i prestatori d'opera (operai e manovali a paga oraria) assunti precariamente per prestazioni manuali, per lavori stradali e di manutenzione degli stabili, si applicano le norme dei contratti collettivi di lavoro in vigore per la categoria sindacale alla quale il personale stesso appartiene.
Per tale categoria di personale non sussiste alcun rapporto di pubblico impiego e sono applicabili le disposizioni tutte in vigore per il lavoro privato.
Art. 141
PROMESSA SOLENNE
Il personale avventizio (avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista o incaricato) deve prestare, entro i cinque giorni dalla data dell'assunzione in servizio, solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà al proprio dovere, in conformità dell'art. 51 del presente regolamento.
CAPO II
AUMENTI PERIODICI
Art. 142
AUMENTI PERIODICI
Al personale non di ruolo sono concessi aumenti periodici della retribuzione iniziale, come per il personale di ruolo, in conformità a quanto previsto per ciascun grado e posto della tabella organica allegata al presente regolamento.
Agli effetti degli aumenti periodici degli assegni non è considerata interruzione di servizio l'assenza dal servizio dovuta a malattia, per il periodo durante il quale è mantenuto il rapporto d'impiego a norma del seguente articolo, o dovuta a servizio militare non di leva.
Non competono gli aumenti periodici degli assegni al personale non di ruolo provvisto di pensione ed al personale assunto in base a disposizioni speciali, che stabiliscono un trattamento economico superiore a quello spettante agli impiegati di grado iniziale del corrispondente posto di ruolo.
Agli effetti degli aumenti periodici degli assegni si applicano al personale avventizio le disposizioni di legge vigenti per il riconoscimento ed il computo del servizio militare a favore del personale avventizio alle dipendenze dello Stato, nei casi previsti dall'art. 2 del Decreto presidenziale 19 marzo 1948, n. 246.
Art. 143
RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI IN PRECEDENZA PRESTATI
Ai soli fini degli aumenti periodici della retribuzione, il servizio prestato senza soluzione di continuità dai dipendenti avventizi, presso l'Amministrazione regionale e presso gli Enti ed Uffici assorbiti dall'Amministrazione regionale, è riconosciuto a loro favore per intero nell'ultimo quadriennio e per metà per il periodo precedente.
Il servizio prestato in precedenza dal personale insegnante o militarizzato di ruolo, proveniente all'Amministrazione regionale dai ruoli statali, è riconosciuto valido nella misura e secondo le modalità previste dalle apposite norme speciali.
Art. 144
PAGAMENTO ASSEGNI
Gli assegni spettanti al personale avventizio sono pagati posticipatamente, in analogia a quanto stabilito per il personale di ruolo.
Art. 145
DIFFERENZA ASSEGNI "AD PERSONAM" RIASSORBIBILE
Il personale non di ruolo, qualora ottenga la nomina in ruolo, conserva, a titolo di assegno personale non utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio nel grado, l'eccedenza eventuale dell'importo della retribuzione base goduta nell'impiego non di ruolo sull'importo della retribuzione base (stipendio) iniziale in vigore per il grado conseguito.
CAPO III
Art. 146
DIVIETO DI NUOVE ASSUNZIONI DI PERSONALE AVVENTIZIO
Sono vietate nuove assunzioni di personale avventizio (non di ruolo) presso gli uffici ed i servizi dell'Amministrazione regionale o gli istituti e servizi amministrativi della Regione, per qualsiasi titolo, o sotto qualsiasi forma, e con l'assunzione di spese a carico di qualsiasi capitolo del bilancio dell'Amministrazione regionale.
Art. 147
ECCEZIONI
È fatta eccezione al divieto di cui all'articolo precedente:
a) per le assunzioni del personale avventizio in posti previsti fuori organico, e nei limiti di tali posti, dalla annessa tabella organica (infermiere, bambinaie, guardarobiere, ecc.);
b) per le assunzioni di personale avventizio giornaliero od a paga oraria addetto a lavori stradali od alla manutenzione di stabili o alla pulizia di locali;
c) per le assunzioni di personale avventizio interino per brevi periodi comunque non superiori a sei mesi, eventualmente prorogabili sino ad un anno, per riconosciute eccezionali e indilazionabili esigenze, disposte in caso di aspettative concesse a personale di ruolo o in caso di vacanza di posti di organico allo scopo di consentire l'espletamento dei concorsi, e sempre quando non sia possibile provvedere temporaneamente con personale già in servizio;
d) per le assunzioni di carattere straordinario ed eccezionale di breve durata per lavori ed incarichi di natura straordinaria, particolarmente per quanto riguarda lavori stradali edilizi e forestali.
Il personale avventizio assunto in via eccezionale, a' sensi del presente articolo, non può essere trasferito ad altro servizio dell'Amministrazione regionale o di istituto o servizio amministrato dalla Regione, quando sia ultimato il lavoro per il quale è stato assunto o quando, comunque, sia scaduto il periodo di durata dell'assunzione.
TITOLO II
CONGEDI - ASSENZE - PREVIDENZA
CAPO I
CONGEDI - ASSENZE
Art. 148
CONGEDI
Al personale avventizio in servizio ininterrotto da almeno un anno sono concessi, compatibilmente con le esigenze del servizio, congedi (ferie annuali) che non eccedono la complessiva durata di trenta giorni per ciascun anno, computabili i giorni festivi intermedi, durante i quali viene corrisposta la retribuzione intera.
Per causa di gravidanza e di puerperio, è concessa una proroga al congedo nella stessa misura spettante al personale di ruolo.
Art. 149
ASSENZE E CONGEDI DI MALATTIA
Nei casi di assenze brevi per indisposizione o malattia, non superiori a venti giorni e sino a complessivi trenta giorni nell'anno, non si fa luogo al collocamento in congedo per malattia.
Nei casi di assenza dal servizio per malattia, accertata dall'Amministrazione, per la durata superiore a venti giorni o per un periodo eccedente i trenta giorni di brevi assenze di malattia nell'anno, il personale avventizio è collocato in congedo di malattia per un periodo massimo di mesi tre se abbia almeno un anno di effettivo servizio, e per un periodo massimo di mesi sei se abbia un'anzianità di servizio superiore ai tre anni.
Durante i suddetti periodi di congedo di malattia è mantenuto il rapporto di impiego e al personale avventizio è corrisposto un trattamento economico normale per i primi tre mesi e ridotto alla metà per altri tre mesi.
La durata dell'assenza per malattia è calcolata nel periodo di un anno decorrente dalla prima o dalla precedenza assenza, per la quale sia stato disposto il collocamento in congedo, non ad anno solare.
I periodi di assenza per malattia, interrotti da un periodo di servizio effettivo non superiore a sei mesi, si sommano agli effetti della determinazione della durata dell'assenza.
Entro cinque giorni dall'assenza, l'Amministrazione deve accertarne le cause: se l'assenza non risulta giustificata l'impiegato è licenziato senza alcun preavviso.
Il personale avventizio assunto a giornata o ad ore, e il personale incaricato con diritto ad un trattamento economico superiore a quello del personale di ruolo dei posti di analoga natura ed importanza non hanno diritto al congedo né al trattamento di malattia qualora usufruiscano dell'assistenza di malattia da parte di istituti mutualistici.
Art. 150
CONGEDO PER SERVIZIO MILITARE
In caso di assenza per servizio militare, si applicano a favore del personale avventizio, ad eccezione del personale assunto a giornata o ad ore e ad eccezione del personale incaricato, le norme stabilite dal regolamento organico per il personale di ruolo.
CAPO II
Art. 151
PREVIDENZA E ASSICURAZIONE
Al personale avventizio sono estese, in quanto applicabili, le norme sulla previdenza e sulle assicurazioni previste per il personale di ruolo dagli articoli 90 e 91 del presente regolamento.
Il personale assunto a tempo determinato e per brevi periodi ed il personale assunto a giornata o ad ore, sono iscritti, agli effetti previdenziali, all'Istituto nazionale per la previdenza sociale, alle Casse mutue e agli istituti di assicurazione contro gli infortuni.
CAPO III
Art. 152
LICENZIAMENTO
Il personale non di ruolo può essere licenziato in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, nei seguenti casi:
a) per scarso rendimento dovuto a qualsiasi causa;
b) per soppressione di ufficio ovvero per riduzione di lavoro o di servizi nell'ufficio cui appartiene, salvo che il personale possa essere utilizzato presso altro posto od ufficio dell'Amministrazione per il quale sia riconosciuta l'effettiva necessità di personale;
c) per mancata assunzione o riassunzione di servizio nell'ufficio cui è destinato o trasferito.
Il rapporto d'impiego per il personale non di ruolo è risolto di diritto, esclusa qualsiasi procedura disciplinare, allorché il dipendente:
1) riporti una condanna, passata in giudicato: per atti contro la Patria, contro i poteri dello Stato o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, di concussione, di corruzione, di falso, di furto, di truffa, di appropriazione indebita;
2) riporti una condanna o provvedimento che comporti la pena restrittiva della libertà personale, ovvero la interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza;
3) incorra nelle mancanze previste nell'articolo 127 del presente regolamento.
In tutti i casi di licenziamento previsti dal presente articolo, fatta la sola eccezione per i casi di licenziamento previsti alla lettera b), al personale non compete alcuna indennità di licenziamento né di preavviso.
Per i licenziamenti del personale avventizio dovrà essere previamente sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 25 del presente Regolamento. Il provvedimento di licenziamento deve essere deliberato e motivato. [Si approva l'inserimento di numero 9 parole sopra riportate - Il segretario A. Brero]
Il licenziamento può, altresì, essere disposto per motivi disciplinari. Nei casi meno gravi può essere inflitta, invece del licenziamento, la punizione della riduzione della retribuzione principale e dell'indennità di carovita nella misura di 1/5 per un periodo non superiore a tre mesi.
Il licenziamento per motivi disciplinari è disposto previa contestazione degli addebiti, con facoltà al dipendente non di ruolo di presentare le sue discolpe entro dieci giorni e comporta la perdita del diritto alla indennità di licenziamento e alla indennità di preavviso.
Il provvedimento di riduzione degli assegni ed il provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari devono essere motivati e costituiscono provvedimenti definitivi.
Art. 153
SOSPENSIONE CAUTELATIVA
Qualora la gravità dei fatti lo esiga, il dipendente non di ruolo può essere sospeso cautelarmente dal servizio in conformità alle disposizioni degli articoli 130 e 131 del presente regolamento.
CAPO IV
Art. 154
PREAVVISO - INDENNITÀ DI PREAVVISO
Il licenziamento per motivi non disciplinari del personale avventizio, non assunto a tempo determinato, deve essere preceduto da un preavviso di un mese se il dipendente abbia compiuto almeno un anno di servizio continuativo, e di due mesi se il dipendente abbia compiuto almeno tre anni di servizio continuativo.
Il preavviso non spetta se il licenziamento è dovuto a colpa del personale o a ragioni disciplinari.
In caso di cessazione del rapporto di impiego, per non avvenuta riassunzione di servizio alla scadenza del periodo massimo del congedo di malattia è corrisposta al personale avventizio una mensilità di interi assegni a titolo di indennità di mancato preavviso.
In caso di mancato preavviso, è dovuta una indennità pari alla retribuzione corrispondente al mancato periodo di preavviso.
Art. 155
INDENNITÀ PER CESSAZIONE DI SERVIZIO O PER LICENZIAMENTO
In caso di cessazione del rapporto d'impiego, al personale avventizio, avente almeno un anno di servizio continuativo, è corrisposta una indennità, una volta tanto, nella misura di una mensilità di assegni completi (comprensiva di stipendio o salario, di indennità di carovita e di ogni altro assegno accessorio), in godimento all'atto del licenziamento, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.
In caso di decesso, l'indennità è corrisposta al coniuge, ai figli minori e, se vivano a carico del dipendente, ai parenti entro il secondo grado.
Tale indennità non è dovuta al dipendente nel caso di licenziamento per colpa o per motivi disciplinari o nel caso di passaggio a ruolo presso amministrazioni pubbliche.
L'indennità di cui sopra non è dovuta inoltre:
a) al personale pensionato, titolare di pensione ordinaria e diretta e al personale che abbia maturato il diritto alla pensione;
b) al personale che cessi di prestare servizio a domanda o per dimissioni volontarie e che abbia meno di tre anni di effettivo ininterrotto e lodevole servizio;
c) al personale incaricato giornaliero o a paga oraria, non avente con l'Amministrazione un vero e proprio rapporto di impiego.
Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo, oltre ed in aggiunta dell'anzianità di servizio utile è computato anche il servizio militare in qualità di combattente, in ragione di un anno intero per ogni campagna di guerra.
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PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
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TITOLO I
CAPO I
Art. 156
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO - DECORRENZA NUOVE RETRIBUZIONI E AUMENTI PERIODICI
Il presente regolamento entra in vigore, ad ogni effetto, dalla data odierna: 22 febbraio 1950. Il presente regolamento sarà promulgato con legge regionale a' sensi degli articoli 1, lettera a), 31 e 34 dello Statuto speciale della Regione.
Le retribuzioni di cui alla nuova tabella organica allegata al presente regolamento hanno applicazione con effetti dal primo novembre 1948, ad eccezione dei diritti accessori e delle compartecipazioni a proventi vari nonché ad eccezione delle retribuzioni che la nuova tabella organica stabilisce in misura inferiore a quelle già previste per i corrispondenti posti della abrogata tabella. Agli effetti e all'atto della corresponsione degli assegni arretrati si provvederà al ricupero e conguaglio, mediante trattenuta diretta, delle anticipazioni già corrisposte al personale sui futuri miglioramenti economici.
La data di decorrenza delle retribuzioni previste per i posti ai quali il personale è sistemato ed inquadrato, a' sensi degli articoli 167 e seguenti, e la data di decorrenza dei relativi aumenti periodici sono retrodatate - ai soli effetti economici - al primo luglio 1948.
Per il periodo dal 1° luglio al 1° novembre 1948, le retribuzioni e i relativi aumenti periodici sono calcolati, agli effetti di cui al precedente comma, in base agli stipendi già previsti dalla abrogata tabella organica allora vigente.
Al personale che abbia acquisito - alla data odierna (22 febbraio 1950) - un trattamento economico superiore a quello spettantegli in applicazione degli stipendi o salari e dei relativi aumenti periodici previsti dalla nuova tabella organica di cui al presente regolamento è conservata, agli effetti economici e di quiescenza, la eccedenza dello stipendio o salario a titolo di assegno "ad personam", assorbibile nei futuri aumenti periodici spettanti in applicazione della nuova tabella organica e conguagliabile con l'indennità integrativa mensile.
La Giunta regionale, con apposite deliberazioni di esecuzione, - in applicazione dei nuovi stipendi e salari e dei relativi aumenti periodici previsti dalla nuova tabella organica, - provvederà alla determinazione dei nuovi stipendi o salari spettanti al personale di ogni grado e dei relativi aumenti periodici con il riconoscimento dei periodi di servizio in precedenza prestati, degli eventuali assegni, "ad personam" assorbibili nei futuri aumenti periodici, e provvederà, infine, al ricupero di somme a conguaglio delle anticipazioni concesse al personale sui futuri miglioramenti economici.
Per la prima applicazione del presente Regolamento, la Giunta regionale aggiornerà e determinerà, altresì, con effetti a decorrere dal primo novembre 1948, le misure delle indennità mensili già concesse al personale statale di ogni grado comandato in servizio presso l'Amministrazione regionale, al fine di assimilare e di adeguare il trattamento economico del personale stesso al trattamento economico previsto, per i corrispondenti posti, dalla nuova tabella organica di cui al presente Regolamento organico.
Art. 157
ALLEGATI AL REGOLAMENTO
Formano parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:
a) tabella recante le misure, le norme e modalità (articoli 18 e tabella) per la liquidazione delle indennità di missione e per il rimborso delle spese al personale;
b) tabella organica dei servizi, dei posti, del personale, degli emolumenti e dei titoli di studio prescritti.
Art. 158
RIFERIMENTO A DISPOSIZIONI GENERALI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO
Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti generali in vigore per il personale degli Enti locali, in quanto applicabili. In difetto, si osservano, per analogia, le norme in vigore sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, in quanto applicabili.
Art. 159
COORDINAMENTO DEI REGOLAMENTI SPECIALI ED INTERNI
Alle norme del presente regolamento organico per gli uffici e per il personale dell'Amministrazione regionale dovranno essere coordinati gli speciali regolamenti che disciplinano gli uffici ed il personale di alcuni servizi ed istituti particolari, gestiti dall'Amministrazione regionale.
Le norme dei regolamenti speciali ed interni in contrasto con le norme del presente regolamento organico si intendono abrogate o modificate, in applicazione ed a' sensi delle disposizioni del presente regolamento.
Art. 160
APPLICAZIONE DELLE NORME DEL REGOLAMENTO AL PERSONALE PROVENIENTE DAGLI ENTI E DAGLI UFFICI ASSORBITI
Le norme del presente regolamento si applicano anche al personale proveniente dagli Enti e dagli uffici assorbiti dall'Amministrazione regionale ed a questa definitivamente assegnati in sede di ripartizione di personale.
Rimangono fermi e impregiudicati i diritti acquisiti dal personale di cui al precedente comma per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, la quiescenza e l'anzianità maturata.
Art. 161
ASSORBIMENTO ED INQUADRAMENTO DEL PERSONALE PROVENIENTE DAGLI ENTI ED UFFICI ASSORBITI
Nella prima applicazione del presente regolamento e per la prima assunzione ai posti di organico, si provvederà all'inquadramento del personale proveniente dall'Amministrazione provinciale di Aosta e dagli altri Enti ed uffici soppressi ed assorbiti, assegnato all'Amministrazione regionale in sede di ripartizione del personale.
L'assorbimento del personale di cui si tratta, ai fini del riconoscimento dei diritti acquisiti, della continuità del rapporto d'impiego e del trattamento di quiescenza, ha effetto dalla data dell'assorbimento dei servizi e del personale stabilita dalle apposite norme dei singoli provvedimenti legislativi riguardanti la devoluzione di servizi all'Amministrazione regionale.
L'inquadramento del personale di cui sopra si effettua assegnando ai vari posti della tabella organica il personale assorbito, in relazione alle mansioni effettivamente già espletate da ogni singolo dipendente, osservate le disposizioni relative al possesso dei requisiti generali e specifici e dei titoli di studio e di servizio prescritti per i singoli posti e con il riconoscimento, in conformità alle norme del presente regolamento, dell'anzianità di servizio e degli eventuali diritti già acquisiti. Potrà, in via eccezionale, derogarsi dalle prescrizioni relative al possesso dei titoli di studio, limitatamente ai posti di gruppo C, e subalterni, nei confronti dei dipendenti che abbiano prestato almeno quattro anni di lodevole servizio con mansioni analoghe a quelle dei posti cui sono assegnati.
Art. 162
SISTEMAZIONI PARTICOLARI "AD PERSONAM" PER IL PERSONALE PROVENIENTE DA ENTI E UFFICI VARI
Allo scopo di non pregiudicare i diritti giuridici ed economici e la qualifica del personale proveniente dagli Enti e dai servizi assorbiti, nella prima applicazione del presente regolamento ed indipendentemente dai posti previsti nella nuova tabella organica, il personale di cui si tratta potrà, in casi particolari, essere inquadrato in posti fuori organico "ad personam", con effetti limitati al periodo in cui il personale stesso presterà servizio presso l'Amministrazione regionale.
Art. 163
SISTEMAZIONI PARTICOLARI "AD PERSONAM"
Nella prima applicazione del presente regolamento, è nominato in pianta stabile al posto di ruolo di Ispettore dei Comuni il Segretario comunale di grado terzo, Dr. Leone Bois, già incaricato delle funzioni relative a decorrere dal 17 ottobre 1946, munito di laurea in giurisprudenza ed iscritto nei ruoli dei Segretari comunali con anzianità dal 1° luglio 1992 (attualmente titolare della Segretaria del Comune di Gubbio).
All'Ispettore ai Comuni, Dr. Leone Bois, dispensato dal periodo di prova, sarà computata, agli effetti degli aumenti periodici e ad ogni altro effetto, l'anzianità di servizio maturata nel grado di Segretario comunale di grado terzo, decorrente dal primo novembre 1937.
Nella prima applicazione del presente Regolamento è nominato in pianta stabile al posto di applicato di prima classe presso l'Ufficio contabilità regionali della Divisione Finanze il Signor Trabbia Umberto, già assunto in servizio quale applicato avventizio addetto all'Ufficio stesso a decorrere dal 15 maggio 1946.
All'applicato di prima classe Sig. Trabbia Umberto, dispensato dal periodo di prova, sarà computata a' sensi dell'articolo 53 del Regolamento organico, agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, l'anzianità di servizio maturata presso l'Amministrazione regionale (15-5-1946).
Art. 164
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA PER I DIMISSIONARI ENTRO IL 31 MARZO 1950
In deroga agli articoli 89 e 155 del presente regolamento, al personale di ruolo e non di ruolo che rassegni le dimissioni dall'impiego entro il 31 marzo 1950 è concessa una indennità per cessazione del rapporto d'impiego, commisurata alla retribuzione intera (stipendio, indennità di carovita ed eventuali quote complementari), in misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato e frazione di anno superiore a sei mesi.
Al personale di cui al precedente comma è concesso, inoltre, il rateo della tredicesima mensilità per la frazione di anno di servizio prestato.
Per il personale ex-combattente ogni campagna di guerra è computata per un anno intero, in aggiunta al servizio utile ai fini della indennità per cessazione del rapporto d'impiego.
La indennità per cessazione del rapporto di impiego, nella misura di cui al presente articolo, non spetta al personale non di ruolo che ottenga la nomina in ruolo, anche dopo la presentazione delle dimissioni, entro sei mesi dall'accettazione delle dimissioni. In tal caso la indennità deve essere ricuperata se già corrisposta.
Il personale dimissionario di cui ai precedenti commi non può essere assunto in impieghi non di ruolo presso l'Amministrazione regionale.
Art. 165
AGEVOLAZIONI AL PERSONALE CHE CHIEDE IL COLLOCAMENTO A RIPOSO
Al personale che, entro il 31 marzo 1950, abbia chiesto di essere collocato a riposo è concesso - in relazione alle norme dell'art. 10 del Decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 - un aumento di cinque anni del servizio utile a pensione, sia ai fini del compimento della anzianità necessaria per conseguire il diritto alla pensione o alla liquidazione di indennità previdenziali, sia ai fini della liquidazione della pensione e della indennità una volta tanto per cessazione del servizio.
Art. 166
ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETA' PER LE PRIME ASSUNZIONI IN SERVIZIO
In deroga agli articoli 16 e 17 del regolamento, il limite massimo di età previsto dagli articoli stessi è elevato, fino al 26 febbraio 1950, di cinque anni, ma non oltre gli anni cinquantacinque, compresi gli altri benefici di cui ai succitati articoli.
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TITOLI II
CAPO I
SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE
Art. 167
SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE
Ferme restando le norme del presente regolamento relative all'avanzamento del personale di ruolo per promozione o per concorso interno, i posti di ruolo che, dopo l'inquadramento e l'avanzamento del personale di ruolo, risulteranno o si renderanno disponibili entro il 26 febbraio 1950 sono conferiti, mediante concorso interno per titoli, per anzianità congiunta al merito, sentite le Commissioni consultive di cui all'art. 25 del presente regolamento, con esenzione del limite massimo di età, - al personale di ruolo e non di ruolo, comunque assunto e denominato, che, alla data del 31 luglio 1948, abbia compiuto almeno due anni di servizio con mansioni proprie dei posti da conferire o alle mansioni stesse analoghe e che sia in possesso dei titoli di studio e di servizio prescritti per il conseguimento della nomina ai posti stessi.
Qualora fra il personale di ruolo e non di ruolo vi sia un solo dipendente che, al 31 luglio 1948, abbia compiuto almeno due anni di servizio con mansioni proprie del posto da conferire o alle stesse analoghe e che sia in possesso dei suddetti titoli di studio e di servizio, la nomina è effettuata per chiamata, purché il dipendente abbia lodevolmente disimpegnato il servizio durante il prescritto periodo di tempo. Per la sistemazione da effettuarsi per chiamata non è necessario di sentire le Commissioni consultive di cui all'art. 25 del presente regolamento.
Per la prima sistemazione ai posti di Ragioniere Capo, di Capo Divisione 1° (controllo Comuni) e di Direttore dell'Ufficio del Turismo, si può prescindere dal possesso del diploma di laurea.
L'anzianità di servizio prevista ai fini del presente articolo è ridotta di un anno per i dipendenti di ruolo e non di ruolo che siano mutilati e invalidi di guerra, ex-combattenti, reduci, partigiani, perseguitati politici o appartenenti a categorie equiparate o assimilate per legge, sempre che abbiano i suddetti titoli di studio e di servizio.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, sulla sistemazione del personale di ruolo e non di ruolo, sono applicabili a favore del personale che abbia disimpegnato ininterrotto e lodevole servizio per i prescritti periodi di tempo con mansioni proprie o analoghe al posto al quale aspira e con un rapporto di pubblico impiego con l'Amministrazione.
Non sono, invece, applicabili, al personale incaricato o assunto per mansioni o servizi saltuari o che non ne assorbano l'intera attività né al personale retribuito con indennità o compensi fissi forfetari.
Non può essere attribuita la qualifica di lodevole servizio al personale che, nel prescritto periodo di tempo, abbia riportato una punizione disciplinare superiore alla censura o abbia dimostrato scarso rendimento.
Art. 168
CONCORSI INTERNI
I concorsi interni fra il personale, di cui al precedente articolo, saranno banditi con deliberazioni della Giunta regionale e saranno espletati in base alla anzianità e al merito di candidati, secondo le nome del vigente regolamento organico.
Dovrà essere tenuto conto non solo della durata ma anche della natura e dell'importanza dei servizi prestati. I criteri di analogia circa le mansioni esplicate si desumono dalla natura delle mansioni stesse, in relazione al posto di cui si tratta (mansioni di concetto, d'ordine, di prestazione di lavoro materiale e manuale, nelle singole categorie dei servizi: amministrativi, tecnici, sanitari, di ragioneria, d'ordine), nonché dai requisiti e dai titoli prescritti.
Art. 169
NON APPLICABILITÀ DI DISPOSIZIONI TRANSITORIE A PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONALE
Le disposizioni transitorie del presente titolo, relative alla sistemazione nei nuovi ruoli organici e all'iscrizione in ruoli speciali transitori del personale, non si applicano a coloro i quali siano stati assunti e prestino servizio per incarichi o per prestazioni che non fanno sorgere un vero e proprio rapporto di pubblico impiego, nonché al personale avventizio provvisto di pensione ordinaria diretta (non privilegiata).
Le disposizioni di cui si tratta non sono, inoltre, applicabili al personale sanitario in servizio con mansioni dei posti di gruppo A) e di gruppo B), per la nomina ai quali sono in vigore particolari norme delle leggi sanitarie; non sono, infine, applicabili al personale insegnante.
CAPO II
RUOLI SPECIALI TRANSITORI
Art. 170
COLLOCAMENTO IN RUOLI SPECIALI TRANSITORI
RISERVE DI POSTI PER IL PASSAGGIO IN RUOLO DEL PERSONALE AVVENTIZIO
Al personale avventizio, non appartenente alle categorie citate dall'articolo precedente (insegnanti, sanitari dei posti di gruppo A e di gruppo B), incaricati, pensionati, ecc.) che non risulti sistemato a ruolo ai posti rimasti disponibili entro il 26 febbraio 1950 a norma dei precedenti articoli, si applicano le disposizioni del presente e dei seguenti quattro articoli, agli effetti della riserva dei posti per il passaggio di ruolo.
Il personale non di ruolo in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale al 27 febbraio 1950 il quale abbia un rapporto di pubblico impiego ed abbia compiuto o compia un periodo di lodevole ed ininterrotto servizio di anni due con mansioni proprie della rispettiva categoria di impiego (amministrativi, contabili, tecnici, sanitari, d'ordine, subalterni) e del grado cui è assegnato alla data predetta, sarà collocato in quattro ruoli speciali transitori, distinti per il personale di gruppo A (laureato), B (in possesso del diploma di scuola media superiore), C (in possesso del certificato di scuola media inferiore) e subalterni (in possesso del certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico elementare), senza distinzione gerarchica in ciascun gruppo.
Per il collocamento nei quattro ruoli speciali di cui sopra è necessario il possesso dei titoli di studio e dei requisiti, ad eccezione del limite massimo di età, prescritti dal presente regolamento organico per la nomina del personale di cui si tratta nei corrispondenti od analoghi posti di ruolo.
Per il personale non di ruolo in servizio alla data del 27 febbraio 1950, il periodo di servizio prestato in categoria o gradi diversi ed inferiori a quelli cui esso appartiene alla stessa data è computato per metà, a fini del compimento del biennio di servizio di cui al secondo comma del presente articolo.
Il periodo di anzianità di servizio indicato nel secondo comma per il collocamento nei ruoli speciali transitori è ridotto ad un anno per gli ex-combattenti e per coloro che appartengono alle categorie alle quali sono stati estesi i benefici spettanti agli ex-combattenti, agli effetti delle preferenze per le assunzioni nei pubblici impieghi. Per il collocamento nei ruoli speciali dei gruppi C) e subalterni, si può prescindere dal titolo di studio.
Art. 171
ISCRIZIONE NEI RUOLI SPECIALI TRANSITORI PER POSTI DI NATURA O DI CATEGORIE DIVERSE
I dipendenti avventizi, i quali, alla data del 27 febbraio 1950, non siano in possesso dei titoli o degli altri requisiti prescritti per il collocamento nei ruoli speciali transitori per il gruppo e la categoria di impiego in cui prestano servizio, possono ottenere il collocamento nei ruoli speciali stessi per altro gruppo inferiore, o per altra categoria dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, qualora posseggano i requisiti ed i titoli prescritti per il gruppo o la categoria di impiego in cui chiedono di essere assegnati.
I dipendenti di cui al precedente comma, i quali vengano in seguito in possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione alle mansioni od ai posti già ricoperti, possono essere trasferiti ad altro ruolo speciale di gruppo superiore o ad altra categoria dello stesso o di altro ruolo speciale.
A tali effetti saranno collocati, in ordine di iscrizione, dopo il personale già compreso nei ruoli.
Art. 172
MODALITÀ PER IL COLLOCAMENTO NEI RUOLI SPECIALI TRANSITORI
Il collocamento nei singoli quattro ruoli speciali transitori è disposto nell'ordine risultante dalla data dell'assunzione in servizio nella categoria di impiego cui il personale appartiene alla data del 27 febbraio 1950.
A parità di anzianità di servizio nella categoria di impiego, si fa riferimento all'anzianità di servizio prestato presso l'Amministrazione regionale o presso gli uffici e servizi assorbiti dall'Amministrazione stessa.
A parità di anzianità di servizio, la precedenza nel ruolo speciale sarà determinata in base alle norme sulle preferenze di cui all'articolo 45 del presente regolamento.
Il collocamento ha effetto dal 27 febbraio 1950 per coloro i quali a tale data abbiano già compiuto il periodo di servizio prescritto all'articolo 170, e dalla data in cui compiano tale periodo di servizio negli altri casi.
Ai collocamenti nei ruoli speciali transitori si provvede con deliberazioni motivate della Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva.
Art. 173
RISERVE DI POSTI
Salva l'osservanza delle norme per le assunzioni degli invalidi di guerra e degli appartenenti a categorie assimilate agli effetti delle assunzioni obbligatorie nei pubblici impieghi, un quarto dei posti di ruolo che saranno messi a pubblico concorso nei gradi iniziali di carriera nei gruppi A) e B) (posti di laureati e di diplomati), entro quattro anni dal 2 luglio 1949, sarà riservato al personale di ruolo ed al personale avventizio iscritto nei ruoli speciali transitori, che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del posto o dei posti per i quali è bandito il concorso, ovvero analoghe od assimilabili e che sia in possesso dei requisiti e dei titoli prescritti dal presente regolamento.
Per i concorsi di posti di gruppo C) e di subalterno, la percentuale dei posti riservati a favore del personale di ruolo e del personale avventizio iscritto nei ruoli speciali transitori è elevata ad un terzo.
Per l'ammissione ai concorsi del personale di cui al precedente comma, si prescinde dal limite di età. Per il passaggio a ruolo è necessario che il personale di cui si tratta consegua almeno l'idoneità nei concorsi.
Art. 174
CONFERIMENTO DI POSTI INIZIALI VACANTI AL PERSONALE ISCRITTO NEI RUOLI SPECIALI TRANSITORI DEL GRUPPO C) E SUBALTERNI
Salva l'osservanza delle norme per l'assunzione degli invalidi di guerra e assimilati, i posti disponibili nei gradi iniziali dei ruoli organici del personale di gruppo C) e del personale subalterno possono essere conferiti al personale iscritto nei rispettivi ruoli speciali, nell'ordine in cui è collocato nei ruoli stessi, sempre che ne sia ritenuto meritevole, - sentita la Commissione consultiva e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione regionale, - per operosità, diligenza e condotta lodevoli.
Per il conferimento dei succitati posti iniziali vacanti di organico al personale di cui al precedente comma, si prescinde dal limite massimo di età.
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NORME PER IL TRATTAMENTO DI MISSIONE
Art. 1
Agli impiegati e salariati i quali a' sensi dell'art. 89 del vigente Regolamento organico, sono comandati o autorizzati a recarsi, per ragioni di servizio, fuori della ordinaria residenza, sono corrisposte le indennità, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio, di cui alla sottoriportata tabella.
Art. 2
Gli importi delle ritenute di legge, per imposte di ricchezze mobile, complementare e addizionali, sono assunti a carico dell'Amministrazione regionale.
Art. 3
Per le missioni e le trasferte che si svolgono in località distanti dal perimetro del centro urbano, oltre agli 8 Km., e che comportino un'assenza dalla sede di servizio, - ivi compreso il tempo trascorso in viaggio, - di durata inferiore a 24 ore, compete il seguente trattamento per i periodi residuali:
a) un quarto della diaria base se di durata superiore a 5 ore e sino a 7 ore (col. 11);
b) metà della diaria base, se di durata superiore a 7 ore e sino a 11 ore (col. 10);
c) due terzi della diaria base se di durata superiore a 11 ore e sino a 14 ore (col. 9);
d) intera diaria base senza supplemento di pernottamento se di durata superiore a 14 ore e inferiore a 24 ore.
Art. 4
Qualora l'assenza dalla residenza comprenda almeno due ore nel periodo fra le ore una e le ore cinque è, inoltre, dovuto il supplemento di pernottamento nelle seguenti misure:
a) in misura intera se l'assenza non sia inferiore a 20 ore;
b) in misura ridotta a metà se l'assenza non sia inferiore a 11 ore;
c) in misura ridotta a un quarto se l'assenza non sia inferiore a 5 ore.
Art. 5
Qualora l'assenza dalla residenza sia superiore alle ore 24, spettano la diaria e l'indennità di pernottamento intere e l'indennità integrativa (colonna 6).
Art. 6
L'indennità integrativa non è frazionabile; pertanto per le missioni di durata inferiore alle 24 ore e per i periodi residuali finali, va attribuita una indennità integrativa quando l'assenza comprenda due ore fra l'ora una e le ore 3, sempre che spetti una aliquota della diaria e del supplemento di pernottamento (assenza non inferiore a 5 ore); in caso contrario non compete l'indennità integrativa.
Art. 7
Per le missioni di lunga durata l'indennità integrativa segue le stesse graduali riduzioni cui è soggetta l'indennità di missione.
Art. 8
Il trattamento di missione (diaria, supplemento di pernottamento e indennità integrativa) è ridotto ai 2/3 dopo i primi 60 giorni, alla metà dopo i primi 120 giorni e cessa del tutto dopo 240 giorni di missione o servizio isolato continuativi fuori residenza in una medesima località.
Art. 9
Per i viaggi compiuti con mezzi gratuiti non è dovuto alcun compenso chilometrico.
Art. 10
Per i viaggi compiuti con la bicicletta è dovuto un compenso chilometrico di lire una per ogni km. e per i viaggi effettuati con altri mezzi propri od a piedi è dovuto un compenso di lire 4 per chilometro.
Art. 11
Il personale dei primi quattro gradi ha diritto di viaggiare in vetture di 1^ classe.
Il personale dei gradi 5°, 6° e 7° ha diritto di viaggiare in vetture di 2^ classe.
Il personale salariato e subalterno ha diritto di viaggiare in vetture di 3^ classe.
Art. 12
Per le missioni compiute in centri distinti da 3 fino a 5 km. è dovuta la metà delle indennità di cui alle colonne n. 8, 9, 10 e 11 della tabella.
Art. 13
Per le missioni compiute in centri distanti da 5 fino ad 8 Km. spetta la metà della diaria di cui alla colonna n. 7 della tabella.
Art. 14
Le missioni debbono essere preventivamente autorizzate. Il personale deve farne richiesta servendosi di apposito modulo.
Art. 15
Le richieste di liquidazione dei rimborsi di spese e delle diarie debbono essere redatte su apposito modulo.
Art. 16
Per il personale avventizio e incaricato le diarie sono corrisposte in base alla equiparazione di gradi gerarchici, tenuto conto della natura e importanza delle mansioni nonché delle retribuzioni.
Art. 17
Ai controllori zootecnici, ai vigili sanitari, ai capi cantonieri ed agli autisti, qualora non debbano pernottare fuori sede, compete il solo rimborso delle spese vive di viaggio e di vitto, previa produzione di note giustificative delle spese sostenute, che non possono, comunque, essere rimborsate in misura superiore all'ammontare della diaria di cui alla colonna n. 7 della tabella (vedi art. 86 - ultimo comma del Regolamento).
Art. 18
Per quanto non previsto ai precedenti articoli, si applicano le disposizioni di legge vigenti per il trattamento di missione del personale civile delle Amministrazioni statali e degli enti locali.
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Allegato A
TABELLA PER IL TRATTAMENTO DI MISSIONE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Grado |
Qualifiche |
Diaria intera |
Supplemento pernottamento |
Indennità integrativa |
Totale diaria con pernottamento |
Aliquote di diaria per missioni inferiori a 24 ore |
Compenso km. con m. propri |
Classe FF.SS. |
|||||
Diaria base |
Missione di durata inferiore a 24 ore e superiore a ore 14 (diaria col. 7) |
Missione di durata inferiore a 14 ore e superiore a ore 11 (2/3 diaria col. 7) |
Missione di durata inferiore a 11 ore e superiore a ore 7 (1/2 diaria col. 7) |
Missione di durata inferiore a ore 7 e superiore a ore 5 (1/4 diaria col. 7) |
Mezzi vari |
Bicicletta |
|||||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
(11) |
(12) |
(13) |
(14) |
1 |
Segretario Generale |
1.445 |
595 |
350 |
2.390 |
750 |
750 |
500 |
375 |
188 |
4 |
1 |
1 |
2 |
Vice Segretario Generale - Ispettore dei Comuni |
1.292 |
578 |
340 |
2.210 |
660 |
660 |
440 |
330 |
165 |
4 |
1 |
1 |
3 |
Capi Divisione di gruppo A e Personale di grado 3° - Medico e Veterinario regionali |
1.292 |
578 |
340 |
2.210 |
660 |
660 |
440 |
330 |
165 |
4 |
1 |
1 |
4 |
Capi Divisione di gruppo B - Vice-Capi Divisione di gruppo A - Capi Servizio di gruppo A - Primi Segretari |
1.224 |
510 |
300 |
2.034 |
620 |
620 |
414 |
310 |
155 |
4 |
1 |
1 |
5 |
Vice-Capi Divisione di gruppo B - Capi Servizio di gruppo B - Impiegati di gruppo A |
1.105 |
510 |
300 |
1.915 |
550 |
550 |
366 |
275 |
137 |
4 |
1 |
2 |
6 |
Personale di concetto di gruppo B - Archivista capo |
1.054 |
476 |
280 |
1.810 |
520 |
520 |
346 |
260 |
120 |
4 |
1 |
2 |
7 |
Personale d'ordine |
935 |
340 |
200 |
1.475 |
450 |
450 |
300 |
225 |
113 |
4 |
1 |
2 |
8 |
Salariati |
850 |
340 |
200 |
1.390 |
400 |
400 |
265 |
200 |
100 |
4 |
1 |
3 |
Allegato B
TABELLA ORGANICA DEI SERVIZI, DEL PERSONALE E DEI RELATIVI EMOLUMENTI ANNUI DI ORGANICO
Servizi - Uffici Qualifiche del personale |
Posti per personale non di ruolo |
Posti per personale di ruolo |
Gruppo |
Grado |
Titoli di studio richiesti (per i requisiti e titoli di servizio: vedi articoli 16-17 e 20 del Regolamento) |
Gradi statali assimilabili per stipendi e salari |
Stipendio o salario base annuo lordo |
Stipendio o salario annuo lordo al primo aumento periodico |
Stipendio o salario annuo lordo al secondo aumento periodico |
Stipendio o salario annuo lordo al terzo aumento periodico |
Stipendio o salario annuo lordo al quarto aumento periodico |
Anni richiesti per ogni aumento periodico |
NOTE (diritti accessori - annotazioni) |
Gabinetto del Presidente della Giunta |
|||||||||||||
Capo Gabinetto |
1 |
- |
B |
- |
Diploma di scuola media superiore |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Incarico temporaneo (vedi articoli 13 e 92 del Regolamento |
Segretario di 2^ classe |
- |
1 |
B |
6 |
Diploma di scuola media superiore |
IX-VIII |
280.000 |
299.000 |
317.000 |
336.000 |
- |
4 |
|
Dattilografe |
- |
2 |
C |
7 |
Licenza scuola media inferiore |
XIII-XII |
143.000 |
153.000 |
162.000 |
171.000 |
180.000 |
2 |
|
Segreteria della Presidenza del Consiglio |
|||||||||||||
Segretario Capo Servizio |
1 |
- |
A |
- |
Laurea in Giurisprudenza |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Incarico temporaneo (vedi articoli 14 e 92 del Regol.to) |
Segretario di 2^ classe |
- |
1 |
B |
6 |
Diploma di scuola media superiore e patente di Segretario comunale |
IX-VIII |
280.000 |
299.000 |
317.000 |
336.000 |
- |
4 |
|
Stenodattilografe-applicate |
- |
2 |
C |
7 |
Licenza scuola media inferiore |
XI-X |
202.000 |
217.000 |
231.000 |
246.000 |
260.000 |
2 |
|
Segreteria Generale |
|||||||||||||
Segretario Generale |
- |
1 |
A |
1 |
Laurea in Giurisprudenza |
IV |
692.000 |
736.000 |
779.000 |
- |
- |
4 |
|
Vice Segretario Generale |
- |
1 |
A |
2 |
Laurea in Giurisprudenza |
V-IV |
611.000 |
644.000 |
676.000 |
- |
- |
4 |
|
Servizio Legale - Contenzioso - Atti ufficiali - Contratti - Demanio - Ufficio Personale - Biblioteca |
|||||||||||||
Primo Segretario |
- |
1 |
A |
4 |
Laurea in Giurisprudenza |
VI |
434.000 |
470.000 |
517.000 |
- |
- |
4 |
|
Segretario di 2^ classe |
- |
1 |
B |
6 |
Diploma di scuola media superiore e patente di Segretario comunale |
IX-VIII |
280.000 |
299.000 |
317.000 |
336.000 |
- |
4 |
|
Servizio di Segreteria della Giunta |
|||||||||||||
Primo Segretario |
- |
1 |
A |
4 |
Laurea in Giurisprudenza |
VI |
434.000 |
470.000 |
517.000 |
- |
- |
4 |
|
Segretario di 1^ classe |
- |
1 |
A |
5 |
Laurea in Giurisprudenza |
VII |
367.000 |
398.000 |
429.000 |
- |
- |
4 |
|
Segretario di 2^ classe |
- |
1 |
B |
6 |
Diploma di scuola media superiore e patente di Segretario comunale |
IX-VIII |
280.000 |
299.000 |
317.000 |
366.000 |
- |
4 |
|
Ufficio elezioni e statistica |
|||||||||||||
Segretario di 2^ classe |
- |
1 |
B |
6 |
Diploma di scuola media superiore |
IX-VIII |
280.000 |
299.000 |
317.000 |
366.000 |
- |
4 |
|
Archivio generale |
|||||||||||||
Archivista capo |
- |
1 |
B |
6 |
Diploma di scuola media superiore |
IX-VIII |
280.000 |
299.000 |
317.000 |
366.000 |
- |
4 |
|
Archivista (Applicato 1^ classe) |
- |
1 |
C |
7 |
Licenza scuola media inferiore |
X-IX |
239.000 |
255.000 |
270.000 |
285.000 |
301.000 |
2 |
|
Applicati di 2^ classe |
- |
2 |
C |
7 |
Licenza scuola media inferiore |
XI-X |
202.000 |
217.000 |
231.000 |
246.000 |
260.000 |
2 |
|
Ufficio Copia |
|||||||||||||
Stenodattilografa |
- |
1 |
C |
7 |
Licenza scuola media inferiore |
XI-X |
202.000 |
217.000 |
231.000 |
246.000 |
260.000 |
2 |
|
Dattilografe |
- |
3 |
C |
7 |
Licenza scuola media inferiore |
XIII-XII |
143.000 |
153.000 |
162.000 |
171.000 |
180.000 |
2 |
|
Servizio Ispettivo degli Enti locali e morali |
|||||||||||||
Ispettore dei Comuni |
- |
1 |
A |
2 |
Laurea in Giurisprudenza |
V-IV |
611.000 |
644.000 |
676.000 |
- |
- |
4 |
|
1^ Divisione - Controllo Enti locali e morali |
|||||||||||||
Segretario Capo Divisione |
- |
1 |
A |
3 |
Laurea in Giurisprudenza e patente di Segretario comunale |
V |
530.000 |
551.000 |
572.000 |
- |
- |
4 |
|
Segretario di 1^ classe |
- |
1 |
A |
5 |
Laurea in Giurisprudenza e patente di Segretario comunale |
VII |
367.000 |
398.000 |
429.000 |
- |
- |
4 |
|
Segretario di 2^ classe |
- |
1 |
B |
6 |
Diploma di scuola media superiore e patente di Segretario comunale |
IX-VIII |
280.000 |
299.000 |
317.000 |
336.000 |
- |
4 |
|
Dattilografa |
- |
1 |
C |
7 |
Licenza scuola media inferiore |
XIII-XII |
143.000 |
153.000 |
162.000 |
171.000 |
180.000 |
2 |
|
II Divisione - Assistenza e beneficienza |
|||||||||||||
Segretario Capo Divisione |
- |
1 |
B |
4 |
Diploma di scuola media superiore e patente di Segretario comunale oppure laurea in Giurisprudenza |
VI |
434.000 |
470.000 |
517.000 |
- |
- |
4 |
|
Ufficio Dementi - Illegittimi, ciechi e sordomuti, ecc. |
|||||||||||||
Segretario di 2^ classe |
- |
1 |
B |
6 |
Diploma di scuola media superiore |
IX-VIII |
280.000 |
299.000 |
317.000 |
336.000 |
- |
4 |
|
Dattilografa |
- |
1 |
C |
7 |
Licenza scuola media inferiore |
XIII-XII |
143.000 |
153.000 |
162.000 |
171.000 |
180.000 |
2 |
|
Ufficio amministrativo e contabile dell'O.N.M.I. |
|||||||||||||
Ragioniere di 2^ classe |
- |
1 |
B |
6 |
Diploma di ragioniere |
IX-VIII |
280.000 |
299.000 |
317.000 |
336.000 |
- |
4 |
|
Applicato di 2^ classe |
- |
1 |
C |
7 |
Licenza di scuola media inferiore |
XI-X |
202.000 |
217.000 |
231.000 |
246.000 |
260.000 |
2 |
|
Servizi amministrativi dell'Istituto di Assistenza materna ed infantile |
|||||||||||||
Direttrice amministrativa (religiosa) - (+) |
1 |
- |
B |
6 |
Diploma di scuola media superiore |
XI-X |
202.000 |
217.000 |
231.000 |
246.000 |
260.000 |
2 |
(+) - L'assunzione ed il trattamento economico del personale religioso incaricato sono regolati da apposite convenzioni speciali (vedi articolo 139 - 5° comma) |
Applicato di 2^ classe |
- |
1 |
C |
7 |
Licenza scuola media inferiore |
XI-X |
202.000 |
217.000 |
231.000 |
246.000 |
260.000 |
2 |
|
Insegnante scuola materna (religiosa) - (+) |
1 |
- |
C |
7 |
Diploma di insegnante di scuola materna o di abilitazione magistrale |
XIII-XII |
159.000 |
169.000 |
179.000 |
188.000 |
197.000 |
2 |
|
Sorveglianti bambini (religiose) - (+) |
2 |
- |
- |
8 |
Certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico |
Subalterni |
140.000 |
146.000 |
150.000 |
153.000 |
156.000 |
4 |
|
Guardarobiera (religiosa) (+) |
1 |
- |
- |
8 |
Certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico |
Subalterni |
140.000 |
146.000 |
150.000 |
153.000 |
156.000 |
4 |
|
Aiuto guardarobiera |
1 |
- |
- |
8 |
Certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico |
Subalterni |
131.000 |
135.000 |
139.000 |
143.000 |
146.000 |
4 |
|
Cuoca (religiosa) - (+) |
1 |
- |
- |
8 |
Certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico |
Subalterni |
140.000 |
146.000 |
150.000 |
153.000 |
156.000 |
4 |
|
Aiuto cuoca |
1 |
- |
- |
8 |
Certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico |
Subalterni |
131.000 |
135.000 |
139.000 |
143.000 |
146.000 |
4 |
|
Usciere custode |
- |
1 |
- |
8 |
Certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico |
Subalterni |
159.000 |
163.000 |
168.000 |
172.000 |
178.000 |
4 |
Con diritto di alloggio, luce e riscaldamento gratuiti |
Giardiniere |
- |
1 |
- |
8 |
Certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico |
Subalterni |
159.000 |
163.000 |
168.000 |
172.000 |
178.000 |
4 |
|
Personale vario subalterno e di fatica assunto a giornata (x) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
(x) - Vedi articolo 140 del Regolamento |
|
III Divisione - Sanità e igiene |
|||||||||||||
Medico regionale Capo Divisione |
- |
1 |
A |
3 |
Laurea in medicina e chirurgia e specializzazione in igiene o libera docenza di igiene o titoli di servizio di cui al n. 3 dell'art. 20 del Regolamento |
V |
530.000 |
551.000 |
572.000 |
- |
- |
4 |
Per certificato di iscrizione all'albo professionale: vedi nota n. 1 a fine tabella |
Assistente Sanitaria Visitatrice |
- |
1 |
C |
7 |
Licenza di scuola media inferiore e Diploma di Assistente Sanitaria Visitatrice |
XI-X |
202.000 |
217.000 |
231.000 |
246.000 |
260.000 |
2 |
|
Vigile sanitario autista |
- |
1 |
- |
8 |
Certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico e patente di guida automobilistica di II grado |
Subalterni |
180.000 |
182.000 |
185.000 |
- |
- |
4 |
|
Veterinario regionale |
- |
1 |
A |
3 |
Laurea in veterinaria e titoli di servizio di cui al n. 4 dell'art. 20 del Regolamento |
V |
530.000 |
551.000 |
572.000 |
- |
- |
4 |
Per certificato di iscrizione all'albo professionale: vedi nota n. 1 a fine tabella |
Servizi sanitari dell'Istituto di assistenza materna ed infantile |
|||||||||||||
Primario ostetrico |
- |
1 |
A |
3 |
Laurea in medicina e chirurgia e specializzazione in ostetricia e ginecologia o libera docenza e titoli di servizio di cui al n. 7 dell'art. 20 del Regolamento |
XIII |
143.000 |
153.000 |
162.000 |
- |
- |
4 |
Per certificato di iscrizione all'albo professionale: vedi nota n. 1 a fine tabella. Il Primario ostetrico ha diritto all'esercizio della professione ed alla partecipazione ai proventi (Vedi articoli 20 e 82 del Regolamento) - Stipendio base ridotto |
Assistente medico volontario incaricato |
1 |
- |
A |
- |
Laurea in medicina e chirurgia |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Per certificato di iscrizione all'albo professionale: vedi nota n. 1 a fine tabella. All'assistente Medico volontario compete la compartecipazione ai proventi - Vedi art. 82 del Regolamento |
Prima ostetrica |
- |
1 |
B |
6 |
Diploma di ostetrica |
XII-XI |
164.000 |
179.000 |
193.000 |
207.000 |
222.000 |
2 |
Per certificato di iscrizione all'albo professionale: vedi nota n. 1 a fine tabella. Alla Prima ostetrica compete la compartecipazione ai proventi (vedi art. 82 del Regolamento) - Stipendio base ridotto |
Seconda ostetrica |
- |
1 |
B |
6 |
Diploma di ostetrica |
XIII-XII |
143.000 |
153.000 |
162.000 |
171.000 |
180.000 |
2 |
Per certificato di iscrizione all'albo professionale: vedi nota n. 1 a fine tabella. Alla Seconda ostetrica compete la compartecipazione ai proventi (vedi art. 82 del Regolamento) - Stipendio base ridotto |
Infermiere capi sala (religiose) - (+) |
3 |
- |
- |
8 |
Diploma o patente di infermiera |
Subalterni |
159.000 |
163.000 |
168.000 |
172.000 |
178.000 |
4 |
(+) - L'assunzione ed il trattamento economico del personale religioso incaricato sono regolati da apposite convenzioni speciali (vedi articolo 139 - 5° comma) |
Infermiere |
- |
2 |
- |
8 |
Diploma o patente di infermiera |
Subalterni |
140.000 |
146.000 |
150.000 |
153.000 |
156.000 |
4 |
|
Bambinaie |
5 |
- |
- |
8 |
Proscioglimento dall'obbligo scolastico |
Subalterni |
110.000 |
113.000 |
116.000 |
119.000 |
122.000 |
4 |
|
Laboratorio di Igiene e Profilassi |
|||||||||||||
SEZIONE MEDICO-MICROGRAFICA |
|||||||||||||
Direttore di Sezione |
- |
1 |
A |
4 |
Laurea in medicina e chirurgia con specializzazione in igiene pubblica e servizio triennale |
VI |
434.000 |
470.000 |
517.000 |
- |
- |
4 |
Per certificato di iscrizione all'albo professionale: vedi nota n. 1 a fine tabella. Al Direttore compete l'esercizio della professione e la compartecipazione ai proventi (vedi art. 82 del Regolamento) |
Preparatore |
- |
1 |
C |
7 |
Licenza scuola media inferiore |
X-IX |
239.000 |
255.000 |
270.000 |
285.000 |
301.000 |
2 |
Al preparatore compete la compartecipazione ai proventi (vedi art. 82 del Regolamento) |
Inserviente |
- |
1 |
- |
8 |
Certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico |
Subalterni |
140.000 |
146.000 |
150.000 |
153.000 |
156.000 |
4 |
All'inserviente compete la compartecipazione ai proventi (vedi art. 82 del Regolamento) |
IV Divisione - Agricoltura e Foreste SERVIZI AGRARI |
|||||||||||||
Ispettore regionale agrario |
- |
1 |
A |
3 |
Laurea in scienze agrarie |
V |
530.000 |
551.000 |
572.000 |
- |
- |
4 |
Per certificato di iscrizione all'albo professionale: (vedi nota n. 1 a fine tabella). |
Segretario di 1^ classe |
- |
1 |
B |
6 |
Diploma di scuola media superiore |
VIII-VII |
323.000 |
354.000 |
385.000 |
- |
- |
4 |
|
Esperto agrario |
- |
1 |
B |
6 |
Diploma di perito agrario e specializzazione |
IX-VIII |
280.000 |
299.000 |
317.000 |
336.000 |
- |
4 |
|
Applicato di 1^ classe |
- |
1 |
C |
7 |
Licenza scuola media inferiore |
X-IX |
239.000 |
255.000 |
270.000 |
285.000 |
301.000 |
2 |
|
Dattilografa-applicata |
- |
1 |
C |
7 |
Licenza scuola media inferiore |
XII-XI |
164.000 |
179.000 |
193.000 |
207.000 |
222.000 |
2 |
|
Servizi zootecnici |
|||||||||||||
Veterinario regionale (vedi III Div. - Sanità ed Igiene) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Esperto zootecnico |
- |
1 |
A |
5 |
Laurea in veterinaria |
VII |
367.000 |
398.000 |
429.000 |
- |
- |
4 |
Per certificato di iscrizione all'albo professionale: vedi nota n. 1 a fine tabella |
Controllori zootecnici |
- |
2 |
C |
7 |
Licenza scuola media inferiore |
XI-X |
202.000 |
217.000 |
231.000 |
246.000 |
260.000 |
2 |
|
Dattilografe applicate registratrici |
- |
2 |
C |
7 |
Licenza scuola media inferiore |
XII-XI |
164.000 |
179.000 |
193.000 |
207.000 |
222.000 |
2 |
|
Servizi forestali |
|||||||||||||
Ispettore regionale forestale |
- |
1 |
A |
3 |
Laurea in scienze forestali o in ingegneria forestale |
V |
530.000 |
551.000 |
572.000 |
- |
- |
4 |
Per certificato di iscrizione all'albo professionale: vedi nota n. 1 a fine tabella |
Vice-Ispettore regionale forestale |
- |
1 |
A |
4 |
Laurea in scienze forestali o in ingegneria forestale |
VI |
434.000 |
470.000 |
517.000 |
- |
- |
4 |
Per certificato di iscrizione all'albo professionale: vedi nota n. 1 a fine tabella |
Geometra di 2^ classe |
- |
1 |
B |
6 |
Diploma di geometra |
IX-VIII |
280.000 |
299.000 |
317.000 |
336.000 |
- |
4 |
|
Applicato di 2^ classe |
- |
1 |
C |
7 |
Licenza scuola media inferiore |
XI-X |
202.000 |
217.000 |
231.000 |
246.000 |
260.000 |
2 |
|
Dattilografa |
- |
1 |
C |
7 |
Licenza scuola media inferiore |
XIII-XII |
143.000 |
153.000 |
162.000 |
171.000 |
180.000 |
2 |
|
Marescialli maggiori |
- |
2 |
- |
7 |
Certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico |
X-IX |
239.000 |
255.000 |
270.000 |
285.000 |
301.000 |
2 |
|
Marescialli capi |
- |
3 |
- |
7 |
Certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico |
X-IX |
225.000 |
239.000 |
253.000 |
267.000 |
280.000 |
2 |
|
Marescialli ordinari |
- |
3 |
- |
7 |
Certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico |
XI-X |
205.000 |
216.000 |
227.000 |
238.000 |
250.000 |
2 |
|
Brigadieri |
- |
4 |
- |
8 |
Certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico |
Subalterni |
187.000 |
198.000 |
209.000 |
229.000 |
230.000 |
4 |
|
Vice-Brigadieri |
- |
4 |
- |
8 |
Certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico |
Subalterni |
176.000 |
186.000 |
196.000 |
206.000 |
216.000 |
4 |
|
Guardie scelte |
- |
6 |
- |
8 |
Certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico |
Subalterni |
171.000 |
180.000 |
189.000 |
198.000 |
206.000 |
4 |
|
Guardie |
- |
41 |
- |
8 |
Certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico |
Subalterni |
159.000 |
163.000 |
168.000 |
172.000 |
178.000 |
4 |
|
V Divisione - Industria e commercio |
|||||||||||||
Capo Divisione |
- |
1 |
A |
3 |
Laurea in Giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali |
V |
530.000 |
551.000 |
572.000 |
- |
- |
4 |
|
Servizi camerali |
|||||||||||||
Primo Segretario |
- |
1 |
A |
4 |
Laurea in Giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali |
VI |
434.000 |
470.000 |
517.000 |
- |
- |
4 |
|
Segretario di 2^ classe |
- |
1 |
B |
6 |
Diploma di scuola media superiore |
IX-VIII |
280.000 |
299.000 |
317.000 |
336.000 |
- |
4 |
|
Ufficio regionale statistica e censimenti |
|||||||||||||
Segretario di 2^ classe |
- |
1 |
B |
6 |
Diploma di scuola media superiore |
IX-VIII |
280.000 |
299.000 |
317.000 |
336.000 |
- |
4 |
|
Dattilografa-applicata |
- |
1 |
C |
7 |
Licenza scuola media inferiore |
XII-XI |
164.000 |
179.000 |
193.000 |
207.000 |
222.000 |
2 |
|
Ufficio Registro Ditte |
|||||||||||||
Segretario di 2^ classe |
- |
1 |
B |
6 |
Diploma di scuola media superiore |
IX-VIII |
280.000 |
299.000 |
317.000 |
336.000 |
- |
4 |
|
Servizio Zona Franca |
|||||||||||||
Segretario di 2^ classe |
- |
1 |
B |
6 |
Diploma di scuola media superiore |
IX-VIII |
280.000 |
299.000 |
317.000 |
336.000 |
- |
4 |
|
Dattilografa-applicata |
- |
1 |
C |
7 |
Licenza scuola media inferiore |
XII-XI |
164.000 |
179.000 |
193.000 |
207.000 |
222.000 |
2 |
|
Ufficio Autoveicoli |
|||||||||||||
Segretario di 2^ classe |
- |
1 |
B |
6 |
Diploma di scuola media superiore |
IX-VIII |
280.000 |
299.000 |
317.000 |
336.000 |
- |
4 |
|
Dattilografa-applicata |
- |
1 |
C |
7 |
Licenza scuola media inferiore |
XII-XI |
164.000 |
179.000 |
193.000 |
207.000 |
222.000 |
2 |
|
Ufficio Assistenza e Previdenza sociale |
|||||||||||||
Segretario di 2^ classe |
- |
1 |
B |
6 |
Diploma di scuola media superiore |
IX-VIII |
280.000 |
299.000 |
317.000 |
336.000 |
- |
4 |
|
Archivio |
|||||||||||||
Dattilografa-applicata |
- |
1 |
C |
7 |
Licenza scuola media inferiore |
XII-XI |
164.000 |
179.000 |
193.000 |
207.000 |
222.000 |
2 |
|
VI^ Divisione - Lavori Pubblici |
|||||||||||||
Ingegnere Capo |
- |
1 |
A |
3 |
Laurea in ingegneria civile |
V |
530.000 |
551.000 |
572.000 |
- |
- |
4 |
Per certificato di iscrizione all'albo professionale: vedi nota n. 1 a fine tabella |
Segretario di 1^ classe |
- |
1 |
B |
6 |
Diploma di scuola media superiore e patente di Segretario comunale |
VIII-VII |
323.000 |
354.000 |
385.000 |
- |
- |
4 |
|
Ufficio Studi e Progetti |
|||||||||||||
Vice Ingegnere Capo |
- |
1 |
A |
4 |
Laurea in ingegneria civile |
VI |
434.000 |
470.000 |
517.000 |
- |
- |
4 |
Per certificato di iscrizione all'albo professionale: vedi nota n. 1 a fine tabella |
Geometra di 1^ classe |
- |
1 |
B |
6 |
Diploma di geometra |
VIII-VII |
323.000 |
354.000 |
385.000 |
- |
- |
4 |
|
Assistente disegnatore |
- |
1 |
C |
7 |
Licenza scuola media inferiore |
X-IX |
239.000 |
255.000 |
270.000 |
285.000 |
301.000 |
2 |
|
Ufficio Strade |
|||||||||||||
Ingegnere |
- |
1 |
A |
5 |
Laurea in ingegneria civile |
VII |
367.000 |
398.000 |
429.000 |
- |
- |
4 |
Per certificato di iscrizione all'albo professionale: vedi nota n. 1 a fine tabella |
Geometra di 1^ classe |
- |
1 |
B |
6 |
Diploma di geometra |
VIII-VII |
323.000 |
354.000 |
385.000 |
- |
- |
4 |
|
Assistenti disegnatori |
- |
2 |
C |
7 |
Licenza di scuola media inferiore |
X-IX |
239.000 |
255.000 |
270.000 |
285.000 |
301.000 |
2 |
|
Assistente |
- |
1 |
C |
7 |
Licenza di scuola media inferiore |
XI-X |
202.000 |
217.000 |
231.000 |
246.000 |
260.000 |
2 |
|
Capi Cantonieri |
- |
4 |
- |
8 |
Certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico |
Subalterni |
180.000 |
182.000 |
185.000 |
- |
- |
4 |
|
Cantonieri |
- |
20 |
- |
8 |
Certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico |
Subalterni |
159.000 |
163.000 |
168.000 |
172.000 |
178.000 |
4 |
|
Ufficio Acque pubbliche |
|||||||||||||
Ingegnere |
- |
1 |
A |
5 |
Laurea di ingegneria elettrotecnica o in ingegneria civile con specializzazione in materia di impianti idroelettrici |
VII |
367.000 |
398.000 |
429.000 |
- |
- |
4 |
Per certificato di iscrizione all'albo professionale: vedi nota n. 1 a fine tabella |
Geometra di 1^ classe |
- |
1 |
B |
6 |
Diploma di geometra |
VIII-VII |
323.000 |
354.000 |
385.000 |
- |
- |
4 |
|
Ufficio Servizi tecnici vari |
|||||||||||||
Geometra di 2^ classe |
- |
1 |
B |
6 |
Diploma di geometra |
IX-VIII |
280.000 |
299.000 |
317.000 |
336.000 |
- |
4 |
|
Ufficio Copia |
|||||||||||||
Dattilografa-applicata |
- |
1 |
C |
7 |
Licenza scuola media inferiore |
XII-XI |
164.000 |
179.000 |
193.000 |
207.000 |
222.000 |
2 |
|
Dattilografa |
- |
1 |
C |
7 |
Licenza scuola media inferiore |
XIII-XII |
143.000 |
153.000 |
162.000 |
171.000 |
180.000 |
2 |
|
VII Divisione - Finanze - Contabilità e demanio |
|||||||||||||
Ragioniere Capo |
- |
1 |
A |
3 |
Laurea in scienze commerciali ed economiche e diploma di ragioniere |
V |
530.000 |
551.000 |
572.000 |
- |
- |
4 |
|
Servizio Revisione bilanci e conti Enti locali e morali |
|||||||||||||
Ragioniere di 1^ classe |
- |
1 |
B |
6 |
Diploma di ragioniere |
VIII-VII |
323.000 |
354.000 |
385.000 |
- |
- |
4 |
|
Applicato di 2^ classe |
- |
1 |
C |
7 |
Licenza scuola media inferiore |
XI-X |
202.000 |
217.000 |
231.000 |
246.000 |
260.000 |
2 |
|
Ufficio Contabilità regionali |
|||||||||||||
Ragioniere di 2^ classe |
- |
1 |
B |
6 |
Diploma di ragioniere |
IX-VIII |
280.000 |
299.000 |
317.000 |
336.000 |
- |
4 |
|
Applicati di 1^ classe |
- |
2 |
C |
7 |
Licenza scuola media inferiore |
X-IX |
239.000 |
255.000 |
270.000 |
285.000 |
301.000 |
2 |
|
Applicati di 2^ classe |
- |
3 |
C |
7 |
Licenza scuola media inferiore |
XI-X |
202.000 |
217.000 |
231.000 |
246.000 |
260.000 |
2 |
|
Uffici Stipendi ed indennità al personale |
|||||||||||||
Ragioniere di 1^ classe |
- |
1 |
B |
6 |
Diploma di ragioniere |
VIII-VII |
323.000 |
354.000 |
385.000 |
- |
- |
4 |
Distaccato alla Sovrintendenza agli Studi |
Ragioniere di 2^ classe |
- |
1 |
B |
6 |
Diploma di ragioniere |
IX-VIII |
280.000 |
299.000 |
317.000 |
336.000 |
- |
4 |
|
Applicato di 2^ classe |
- |
1 |
C |
7 |
Licenza scuola media inferiore |
XI-X |
202.000 |
217.000 |
231.000 |
246.000 |
260.000 |
2 |
|
Servizio Economato |
|||||||||||||
Ragioniere economo (1^ classe) |
- |
1 |
B |
6 |
Diploma di ragioniere |
VIII-VII |
323.000 |
354.000 |
385.000 |
- |
- |
4 |
|
Applicato di 2^ classe |
- |
1 |
C |
7 |
Licenza scuola media inferiore |
XI-X |
202.000 |
217.000 |
231.000 |
246.000 |
260.000 |
2 |
|
Ufficio Patrimonio e demanio |
|||||||||||||
Ragioniere di 2^ classe |
- |
1 |
B |
6 |
Diploma di ragioniere |
IX-VIII |
280.000 |
299.000 |
317.000 |
336.000 |
- |
4 |
|
Ufficio Contabilità erariali |
|||||||||||||
Ragioniere di 2^ classe |
- |
1 |
B |
6 |
Diploma di ragioniere |
IX-VIII |
280.000 |
299.000 |
317.000 |
336.000 |
- |
4 |
|
Applicato di 1^ classe |
- |
1 |
C |
7 |
Licenza scuola media inferiore |
X-IX |
239.000 |
255.000 |
270.000 |
285.000 |
301.000 |
2 |
|
Ufficio Copia |
|||||||||||||
Dattilografe |
- |
2 |
C |
7 |
Licenza scuola media inferiore |
XIII-XII |
143.000 |
153.000 |
162.000 |
171.000 |
180.000 |
2 |
|
VII Divisione - Istruzione pubblica |
|||||||||||||
SOVRINTENDENZA AGLI STUDI |
|||||||||||||
Sovrintendente agli studi |
- |
1 |
A |
3 |
Laurea in belle lettere o in giurisprudenza |
V |
530.000 |
551.000 |
572.000 |
- |
- |
4 |
Per gli Ispettori, i Direttori didattici, i Presidi di Istituto, gli Insegnanti ed il personale non insegnante degli istituti scolastici e delle scuole elementari: vedansi gli appositi organici speciali. |
Primo Segretario |
- |
1 |
A |
4 |
Laurea in Giurisprudenza |
VI |
434.000 |
470.000 |
517.000 |
- |
- |
4 |
|
Segretario di 1^ classe |
- |
1 |
B |
6 |
Diploma di scuola media superiore |
VIII-VII |
323.000 |
354.000 |
385.000 |
- |
- |
4 |
|
Applicato di 2^ classe - archivista |
- |
1 |
C |
7 |
Licenza scuola media inferiore |
XI-X |
202.000 |
217.000 |
231.000 |
246.000 |
260.000 |
2 |
|
Applicati di 2^ classe |
- |
2 |
C |
7 |
Licenza scuola media inferiore |
XI-X |
202.000 |
217.000 |
231.000 |
246.000 |
260.000 |
2 |
|
Dattilografe |
- |
2 |
C |
7 |
Licenza scuola media inferiore |
XIII-XII |
143.000 |
153.000 |
162.000 |
171.000 |
180.000 |
2 |
|
IX Divisione - Turismo e Sovrintendenza alle antichità e belle arti UFFICIO REGIONALE PER IL TURISMO |
|||||||||||||
Direttore (Capo Servizio) |
- |
1 |
A |
4 |
Laurea in giurisprudenza e conoscenza di due lingue estere |
VI |
434.000 |
470.000 |
517.000 |
- |
- |
4 |
|
Segretario di 2^ classe (interprete) |
- |
1 |
B |
6 |
Diploma di scuola media superiore e conoscenza di due lingue estere |
IX-VIII |
280.000 |
299.000 |
317.000 |
336.000 |
- |
4 |
|
Applicato di 1^ classe |
- |
1 |
C |
7 |
Licenza scuola media inferiore |
X-IX |
239.000 |
255.000 |
270.000 |
285.000 |
301.000 |
2 |
|
Applicato di 2^ classe |
- |
1 |
C |
7 |
Licenza scuola media inferiore |
XI-X |
202.000 |
217.000 |
231.000 |
246.000 |
260.000 |
2 |
|
Dattilografa |
- |
1 |
C |
7 |
Licenza scuola media inferiore |
XIII-XII |
143.000 |
153.000 |
162.000 |
171.000 |
180.000 |
2 |
|
SOVRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI |
|||||||||||||
Sovrintendente |
- |
1 |
A |
3 |
Laurea in architettura oppure laurea in belle lettere e di scuola superiore in belle arti con specializzazione in archeologia |
V |
530.000 |
551.000 |
572.000 |
- |
- |
4 |
|
Geometra di 1^ classe |
- |
1 |
B |
6 |
Diploma di geometra |
VIII-VII |
323.000 |
354.000 |
385.000 |
- |
- |
4 |
|
Applicato di 1^ classe |
- |
1 |
C |
7 |
Licenza scuola media inferiore |
X-IX |
239.000 |
255.000 |
270.000 |
285.000 |
301.000 |
2 |
|
Custodi di castelli e di musei |
- |
5 |
- |
8 |
Certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico |
Subalterni |
118.000 |
125.000 |
129.000 |
135.000 |
140.000 |
4 |
|
Servizi vari di custodia e d'ordine |
|||||||||||||
Usciere Capo |
- |
1 |
- |
8 |
Certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico |
Subalterni |
185.000 |
191.000 |
197.000 |
- |
- |
3 |
All'usciere capo, all'autista capo garage ed agli uscieri ed incaricati della custodia di stabili spetta il diritto all'alloggio, luce e riscaldamento gratuiti (art. 82 del Regolamento) |
Uscieri |
- |
4 |
- |
8 |
Certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico |
Subalterni |
159.000 |
163.000 |
168.000 |
172.000 |
178.000 |
4 |
|
Inservienti |
- |
8 |
- |
8 |
Certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico |
Subalterni |
140.000 |
146.000 |
150.000 |
153.000 |
156.000 |
4 |
|
Telefonista |
- |
1 |
C |
7 |
Licenza scuola media inferiore |
XIII-XII |
143.000 |
153.000 |
162.000 |
171.000 |
180.000 |
2 |
|
Autista meccanico capo garage |
- |
1 |
- |
8 |
Certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico |
Subalterni |
180.000 |
182.000 |
185.000 |
- |
- |
4 |
|
Autisti meccanici |
- |
3 |
- |
8 |
Certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico |
Subalterni |
180.000 |
182.000 |
185.000 |
- |
- |
4 |
|
Operaio aiuto officina |
- |
1 |
- |
8 |
Certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico |
Subalterni |
159.000 |
163.000 |
168.000 |
172.000 |
178.000 |
4 |
|
Operaio specializzato |
- |
1 |
- |
8 |
Certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico |
Subalterni |
180.000 |
182.000 |
185.000 |
- |
- |
4 |
|
Operaio muratore |
- |
1 |
- |
8 |
Certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico |
Subalterni |
159.000 |
163.000 |
168.000 |
172.000 |
178.000 |
4 |
|
NOTE: (1) - Qualora il titolo di studio non abiliti all'esercizio della professione, occorre produrre anche il certificato di abilitazione (anche provvisoria) all'esercizio professionale a' sensi delle leggi vigenti. Occorre, inoltre, produrre il certificato di iscrizione (anche provvisoria) all'albo professionale a' sensi delle leggi vigenti. (2) Gli stipendi e i salari annui di cui alla presente tabella organica sono comprensivi dell'aumento del 10% da concedersi al personale statale, a decorrere dal 1° luglio 1949, con provvedimento legislativo in corso di emanazione. |
|||||||||||||
Allegati alla deliberazione n. 20: 1) elenco riassuntivo del personale di tabella organica diviso per gruppi, gradi e qualifiche. 2) relazione della Commissione. |
ELENCO RIASSUNTIVO DEL PERSONALE DI TABELLA ORGANICA DIVISO PER GRUPPI, GRADI E QUALIFICHE
GRUPPO A (LAUREATI) |
GRUPPO B (DIPLOMATI) |
GRUPPO C (PERSONALE D'ORDINE) |
||||||
Grado |
QUALIFICA |
N° dei posti |
Grado |
QUALIFICA |
N° dei posti |
Grado |
QUALIFICA |
N° dei posti |
1° |
Segretario Generale |
1 |
4° |
Capo Divisione Assistenza e Beneficienza |
1 |
7° |
Applicati di 1^ classe |
6 |
2° |
Vice-Segretario Generale |
1 |
6° |
Segretari di 1^ classe |
3 |
7° |
Applicati di 2^ classe |
15 |
2° |
Ispettore dei Comuni |
1 |
6° |
Segretari di 2^ classe |
14 |
7° |
Archivista |
1 |
3° |
Capi Divisione e Capi Servizio |
11 |
6° |
Ragionieri di 1^ classe |
2 |
7° |
Assistenti disegnatori |
3 |
4° |
Direttori e Capi Servizio |
2 |
6° |
Ragionieri di 2^ classe |
5 |
7° |
Assistente |
1 |
4° |
Vice-Capi Divisione e Vice-Capi Servizio |
2 |
6° |
Ragioniere economo |
1 |
7° |
Preparatori laboratori |
2 |
4° |
Capi Sezione dei Laboratori |
2 |
6° |
Archivista Capo |
1 |
7° |
Controllori zootecnici |
2 |
4° |
Primi Segretari |
4 |
6° |
Geometra di 1^ classe |
4 |
7° |
Assistente Sanitaria Visitatrice |
1 |
5° |
Ingegneri Capi Ufficio |
2 |
6° |
Geometra di 2^ classe |
2 |
7° |
Stenodattilografe applicate |
2 |
5° |
Segretari di 1^ classe |
2 |
6° |
Ostetriche Istituto Materno e Infantile |
2 |
7° |
Stenodattilografa |
1 |
5° |
Esperto zootecnico |
1 |
6° |
Esperto Agrario |
1 |
7° |
Dattilografe applicate |
8 |
7° |
Dattilografe |
14 |
||||||
7° |
Telefonista |
1 |
||||||
7° |
Marescialli Corpo Forestale |
8 |
||||||
Totale |
29 |
Totale |
36 |
Totale |
65 |
SALARIATI |
PERSONALE PROVVISORIO |
|||||
Grado |
QUALIFICA |
N° dei posti |
QUALIFICA |
N° dei posti |
||
8° |
Usciere Capo |
1 |
Assistente Medico Volontario Istituto Materno ed Infantile |
1 |
||
8° |
Uscieri |
4 |
Direttrice Amministrativa Istituto Materno ed Infantile |
1 |
||
8° |
Inservienti |
8 |
Infermiere Capi Sala Istituto Materno ed Infantile |
3 |
||
8° |
Autista Meccanico - Capo garage |
1 |
Bambinaie Istituto Materno ed Infantile |
5 |
||
8° |
Autisti meccanici |
3 |
Insegnante Scuola Materna Istituto Materno ed Infantile |
1 |
||
8° |
Operaio aiuto officina |
1 |
Sorveglianti bambini Istituto Materno ed Infantile |
2 |
||
8° |
Operaio specializzato |
1 |
Guardarobiera Istituto Materno ed Infantile |
1 |
||
8° |
Operaio muratore |
1 |
Aiuto guardarobiera Istituto Materno ed Infantile |
1 |
||
8° |
Usciere custode Istituto Materno ed Infantile |
1 |
Cuoca Istituto Materno ed Infantile |
1 |
||
8° |
Giardiniere Istituto Materno ed Infantile |
1 |
Aiuto cuoca Istituto Materno ed Infantile |
1 |
||
8° |
Vigili sanitari |
1 |
||||
8° |
Inservienti Laboratori |
2 |
||||
8° |
Capi Cantonieri |
4 |
||||
8° |
Cantonieri |
20 |
||||
8° |
Brigadieri e Vice-Brigadieri Corpo Forestale |
8 |
||||
8° |
Guardie scelte forestali |
6 |
||||
8° |
Guardie forestali |
41 |
||||
8° |
Custodi Castelli e Musei |
5 |
||||
8° |
Infermiere Istituto Materno ed Infantile |
2 |
||||
Totale |
111 |
Totale |
17 |
|||
Personale di gruppo A: n. 29 posti " " " B: n. 36 " " " " C: n. 65 " " salariato: n. 111 " (1) " provvisorio: n. 17 " Totale n. 258 posti |
||||||
(1) compresi n. 24 agenti stradali e n. 47 agenti forestali |
||||||
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
incaricata della compilazione dello schema di nuovo Regolamento organico per i servizi e per il personale dell'Amministrazione regionale.
---
"Il Consiglio regionale con deliberazioni n. 101-102, in data 5 luglio 1948, approvava alcune norme relative al trattamento giuridico ed economico e alla sistemazione del personale avventizio dipendente dall'Amministrazione regionale, norme da inserirsi, mediante opportune modificazioni di forma e di coordinamento, nella parte finale del nuovo regolamento organico per i servizi e per il personale, in corso di rielaborazione e da approvarsi con legge regionale.
Per incarico dell'Amministrazione regionale, apposita Commissione - costituita dal Presidente della Commissione di Coordinamento, Ecc. G. Alliaudi, dall'Avvocato Dott. V. Bondaz, Presidente del Consiglio regionale, e dal Segretario generale ff. dell'Amministrazione, Dott. A. Brero - ha provveduto:
a) alla rielaborazione delle norme sugli avventizi, già prese in esame dal Consiglio il 5 luglio 1948, tenendo presenti anche i rilievi formulati dalla Presidenza della Commissione di Coordinamento con nota n. 4266/4571 in data 5 novembre 1948;
b) alla rielaborazione delle norme del vigente regolamento organico approvato nel marzo 1946, tenendo presenti le successive modificazioni e proposte di modificazioni approvate dal Consiglio nonché i rilievi formulati dalla Presidenza della Commissione di Coordinamento con nota n. 3522 in data 25 aprile 1948;
c) all'aggiornamento della tabella organica dei servizi e del personale, al fine di adeguare la tabella stessa ed i relativi posti alle attuali esigenze dei servizi, stabilendo il numero dei posti da comprendere nell'organico nonché i titoli di studio da prescriversi per i vari posti.
Al regolamento e alla tabella organica del personale dell'Amministrazione regionale, approvati dal Consiglio nel marzo del 1946, furono già apportate varie modificazioni con provvedimenti isolati e frammentari, adottati allo scopo di conformare le norme del regolamento e la tabella dei servizi e dei posti alle nuove disposizioni legislative o regolamentari successivamente emanate e, soprattutto, per adeguarle alle accresciute esigenze dei servizi in seguito al trasferimento alla competenza della Regione di vari servizi già di pertinenza dello Stato o di altri Enti ed uffici soppressi.
Negli anni 1947 e 1948 nuove norme vennero emanate dal Governo centrale circa il trattamento giuridico ed economico e la sistemazione del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato, norme la cui applicazione venne estesa anche al personale avventizio e in parte, recentemente, anche a quello di ruolo, dipendente dagli Enti locali.
Tali norme innovative hanno avuto ed hanno particolare importanza per l'Amministrazione della Regione, il cui personale in servizio è tuttora nella massima parte, avventizio.
Per tale considerazione e data la necessità di coordinare le altre disposizioni e proposte varie di modificazione a suo tempo approvate, si è resa necessaria una revisione generale di tutte le norme del regolamento e della relativa tabella organica dei servizi e del personale.
Il relativamente breve periodo di esperimento dell'Amministrazione della Regione, il succedersi di disposizioni di legge non sempre di chiara interpretazione, la mancanza di una tradizione e di una prassi amministrativa in una materia del tutto nuova nella storia della Amministrazione dello Stato italiano, ed altre ragioni varie, ostacolarono non poco l'opera della Commissione, la quale, in molti casi, dovette richiamarsi, per analogia, a norme ed a principi ormai già accolti da altri Enti pubblici di eguale o maggiore importanza.
Per quanto riguarda l'aggiornamento della tabella, va notato che sono stati previsti posti per il personale delle due Sovrintendenze agli Studi e alle Antichità e Belle Arti, ed è stato adeguato alle maggiori esigenze e necessità il numero del personale per la Segreteria dell'Amministrazione, essendo ormai materialmente impossibile assicurare il normale andamento dei servizi di segreteria con lo scarso numero di personale previsto dalla vigente tabella organica, approvata nel marzo 1946.
Agli effetti dell'aggiornamento della tabella del personale, ciascuna Divisione ha inoltrato, a suo tempo, proposte di variazione: dal coordinamento delle singole proposte è risultata l'allegata nuova tabella degli uffici e del personale, compilata in base alle attuali cresciute esigenze dei servizi dell'Amministrazione regionale nonché in base ai suggerimenti ed ai rilievi formulati con nota numero 3522 in data 25 aprile 1948 della Presidenza della Commissione di Coordinamento.
In esecuzione a precedenti deliberazioni di Giunta e di Consiglio sono state previste, per i vari servizi, nuove categorie di personale di concetto (primi segretari, segretari, ragionieri e geometri di I e II classe) e di ordine (applicati di I e di II classe), cui dovrebbero essere corrisposti diversi assegni base di organico, al fine di assicurare un trattamento economico migliore a quei dipendenti ai quali sono affidate mansioni di maggiore importanza e responsabilità, nonché al fine di consentire un relativo sviluppo di carriera per tali categorie di dipendenti.
Per la prima assunzione ai posti iniziali di carriera è stato previsto il pubblico concorso. Lo sviluppo di carriera, - da attuarsi, di regola, mediante promozioni del personale meritevole o mediante concorsi interni fra il personale idoneo ed in possesso dei requisiti e dei titoli di studio e di servizio prescritti dal regolamento, - può realizzare le giuste aspirazioni del personale dell'Amministrazione, in quanto trattasi, come si riscontra in tutti gli altri Enti locali (Regioni, Provincie, e Comuni), di ruoli chiusi che consentono un assai limitato e lento progresso di carriera. Al personale degli Enti locali, infatti, non sono concessi trasferimenti presso altre Amministrazioni, mentre invece al personale statale è assicurata, mediante i trasferimenti, maggior possibilità di miglioramento di carriera.
Sono stati soppressi i posti relativi ai servizi antitubercolari, servizi che - contrariamente a quanto era stato in un primo tempo previsto e approvato dal Consiglio - non sono stati assorbiti dall'Amministrazione regionale.
Per quanto riguarda i servizi dell'Istituto di Assistenza Materna ed Infantile, si ritiene che, nell'interesse dei servizi, sia più conveniente aumentare a due il numero delle ostetriche interne, abolendo il posto di medico assistente interno come posto di ruolo, ad evitare gli attuali inconvenienti di vario genere.
---
A richiesta del Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta, con decreto 7 settembre 1946 del Ministero dell'Interno, è stato comandato a prestare servizio presso questa Amministrazione il Dott. Leone Bois, Segretario Capo del Comune di Gubbio (prov. Perugia). Egli ha assunto servizio il 9 ottobre 1946. Con deliberazione 17 detto mese del Consiglio il medesimo è stato incaricato delle funzioni ispettive sui Comuni della circoscrizione regionale. Tale incarico gli è stato confermato con deliberazione consiliare n. 43 del 20 febbraio 1947.
Il Comune di Gubbio si è ripetutamente rivolto al Ministero dell'Interno per il richiamo in sede del Dott. Bois ed il Ministero ha telegrafato di invitarlo a fare riconoscere i suoi intendimenti al riguardo, avvertendo che, in caso di remora, egli perderebbe la titolarità di detta Segreteria.
Le decisioni del funzionario in oggetto sono naturalmente subordinate alla possibilità di una sua sistemazione presso questa Amministrazione regionale, perché è ovvio che egli non debba rinunciare alla sua posizione nel ruolo nazionale dei Segretari comunali, senza il contemporaneo passaggio in una posizione di stabilità nel ruolo di questa pubblica Amministrazione.
È quindi opportuno ed urgente che l'Amministrazione regionale adotti nei confronti di detto funzionario una propria determinazione nel senso proposto all'art. 167 del Regolamento.
---
Alcune nuove norme del regolamento ed alcune proposte di modificazione non sono ancora espressamente previste nelle vigenti leggi e nel T.U. legge comunale e provinciale, che dovrà essere opportunamente modificato ed aggiornato. Si rende, pertanto, necessario che il Consiglio regionale, avvalendosi della potestà legislativa prevista dallo Statuto regionale, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, approvi il nuovo regolamento mediante legge regionale.
La Commissione, nel formulare le sue proposte di un nuovo testo unico di regolamento organico e di una nuova tabella dei servizi e del personale, ha tenuto presenti:
a) le minori esigenze dei servizi della cessata Amministrazione provinciale, per effetto del passaggio a quella di Torino del territorio e dei Comuni dell'ex-circondario di Ivrea;
b) le maggiori e diverse attribuzioni e competenze di materie devolute alla Amministrazione regionale in seguito alla costituzione della Regione Autonoma e all'assorbimento di svariati servizi già dello Stato e di altri Enti ed Uffici provinciali soppressi, nonché in seguito alla potestà e alle funzioni legislative e regolamentari conferite alla Regione dallo Statuto speciale.
La Commissione ha ritenuto opportuno di fare proprie, adattandole alle particolari condizioni dell'Amministrazione regionale, non solo le disposizioni legislative e regolamentari in vigore in materia di amministrazione degli Enti pubblici e di impiego del personale, ma accolto anche nuove norme ormai applicate da molti Enti pubblici, benché non ancora codificate, ed altre norme ancora che rappresentano l'attuazione di giuste aspirazioni e di voti, da tempo espressi da scrittori vari in pubblicazioni e riviste nell'interesse della categoria impiegatizia, in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.
In particolare, la Commissione:
a) ha ritenuto opportuno di ripartire i servizi e gli uffici della Amministrazione secondo le materie di competenza di ciascun servizio od ufficio, data la molteplicità degli affari e dei servizi attribuiti alla competenza della Amministrazione regionale.
Ha determinato, poi, in via di massima e secondo le particolari esigenze dei servizi, il numero dei posti e degli impiegati da assegnare ad ogni servizio od ufficio e la qualifica nonché le funzioni del personale, proponendo norme che consentano alla Amministrazione di poter trasferire, secondo le necessità dei servizi, il personale da un servizio all'altro della stessa categoria di impiego e al personale stesso di poter acquisire pratica nei vari servizi dell'Amministrazione e di poter con più capacità accedere ai gradi superiori;
b) ha stabilito i requisiti ed i titoli di studio da prescriversi per la nomina del personale, in relazione alle necessità dei vari servizi amministrativi e tecnici, nonché le condizioni per le conferme, le promozioni e la carriera del personale.
Al riguardo la Commissione ritiene opportuno che l'Amministrazione regionale si avvalga, per quanto possibile - (come previsto per le prime assunzioni ai gradi iniziali di carriera, per i sanitari, per gli insegnanti, ecc.) - del pubblico concorso, specialmente per i gradi direttivi, quale mezzo più idoneo per assicurare all'Amministrazione regionale un complesso di funzionari capaci e volenterosi.
c) ha disciplinato, con norme dettagliate, la materia relativa alle licenze, ai congedi, alle aspettative, alle dispense per inattitudine fisica o morale, alle dimissioni, ai collocamenti a riposo, alle punizioni disciplinari, ecc., allo scopo di evitare possibili abusi da parte del personale, prescrivendo a garanzia del personale stesso, il parere di una apposita Commissione consultiva per i provvedimenti di maggiore importanza;
d) ha riprodotto, nella sostanza, adattandole al particolare carattere dell'Amministrazione e alla nuova organizzazione regionale, le norme delle varie leggi vigenti relative alle succitate materie, accogliendo anche quelle ormai consacrate dalla prassi amministrativa;
e) ha rielaborato, sulla scorta delle più recenti disposizioni legislative, le norme relative al trattamento giuridico ed economico e alla sistemazione del personale, già approvate dal cessato Consiglio, coordinandole con le altre disposizioni del nuovo regolamento;
f) ha, infine, formulato alcune disposizioni transitorie tendenti ad assicurare il passaggio dal vecchio al nuovo testo del regolamento senza pregiudizio dei diritti e degli interessi del personale, nonché a regolare l'inquadramento del personale proveniente da altre Amministrazioni con il rispetto di situazioni di diritto e di fatto acquisite.
La Commissione ha, infine, ritenuto opportuno di lasciare la determinazione della misura degli stipendi e dei salari all'equo apprezzamento del Consiglio regionale, il quale saprà certamente tener conto sia della possibile oscillazione del costo della vita, sia delle particolari condizioni economiche locali, che si ripercuotono sulle condizioni di vita del personale;
La Commissione richiama, tuttavia, l'attenzione su alcune disposizioni di ordine generale relative:
a) al divieto di concedere un trattamento economico di eccessiva larghezza non consentita dalla situazione finanziaria degli Enti;
b) al principio secondo il quale gli stipendi ed i salari degli impiegati e dei salariati debbono essere fissati in proporzione con quello del Segretario generale dell'Amministrazione, tenendo conto dei titoli e dei requisiti richiesti per l'assunzione del personale, della natura ed importanza dei servizi, della responsabilità e dei rapporti fra i vari gradi del personale;
c) alla opportunità che, nel fissare il trattamento economico del Segretario generale, sia tenuto presente il trattamento spettante ai funzionari di pari o corrispondente grado delle altre pubbliche Amministrazioni di importanza analoga o maggiore dell'Amministrazione regionale.
Si fa presente, infine, che la Commissione, nel formulare le sue proposte e nel presentare la bozza del nuovo regolamento organico dei servizi e del personale, non ha inteso di vincolare il Consiglio nei suoi apprezzamenti e nelle sue decisioni, ma solo di fornire proposte, elementi e concetti ritenuti meglio corrispondenti alla particolare struttura dell'Amministrazione regionale.
Il Consiglio, per la migliore conoscenza che ha delle necessità locali e dei fini che intende raggiungere, ed avendo sempre presente che al di sopra di ogni considerazione personale o dell'interesse dei singoli sta l'interesse della collettività, vedrà quali delle disposizioni suggerite riterrà di accogliere e quali di modificare, tenendo presente che anche nelle materie nelle quali la Regione ha potestà legislativa e regolamentare occorre pur sempre procedere in armonia con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Aosta, lì 12 luglio 1949
LA COMMISSIONE"
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