Objet du Conseil n. 9 du 3 février 1950 - Verbale
OGGETTO N. 9/50 - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 623, CONCERNENTE LA CONCESSIONE ALLA VALLE D'AOSTA DELLA ESENZIONE FISCALE PER DETERMINATE MERCI E CONTINGENTI - DELEGA ALLA GIUNTA PER L'APPROVAZIONE DI EVENTUALI ULTERIORI NORME. (Approvazione di ordine del giorno)
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, richiama la deliberazione n. 8 in data odierna, con la quale sono state approvate le norme generali per l'attuazione del sistema di contingentamento in Valle d'Aosta, in applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623, e dichiara aperta la discussione sullo schema di regolamento per l'applicazione della succitata legge, schema predisposto dalla Divisione Industria e Commercio e trasmesso in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno della adunanza odierna.
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SCHEMA DI REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 623, CONCERNENTE LA CONCESSIONE ALLA VALLE D'AOSTA DELLA ESENZIONE FISCALE PER DETERMINATE MERCI E CONTINGENTI.
Titolo I
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEI CONTINGENTI
Art. 1
In virtù, dell'art. 4 della legge 3 agosto 1949 n. 623, l'amministrazione e la gestione dei contingenti delle merci concesse in esenzione fiscale alla Valle d'Aosta sono affidate alla Divisione Industria e Commercio che vi provvede con l'apposito Ufficio "Zona Franca".
Detto Ufficio, al quale spetta l'esecuzione del presente Regolamento, disponendone con opportuni provvedimenti la pratica attuazione, riceve ed esamina gli eventuali reclami; compie tutte le operazioni di controllo, - anche sulla qualità e sui prezzi delle merci - che ritiene opportune onde assicurare al consumatore il rispetto dei suoi diritti. Può eventualmente fissare i prezzi massimi di vendita.
Per l'espletamento dei suoi compiti l'Ufficio si avvale della collaborazione del Comitato di cui all'art. 13 del D.L. C.P.S. 23-12-1946, n. 532, con la eventuale assistenza del Direttore della Circoscrizione Doganale di Aosta e di un rappresentante dell'Ufficio Tecnico Imposte di Fabbricazione di Torino.
Art. 2
(Si approva la cancellatura di numero 18 parole di cui al primo comma dell'art. 2, circoscritte in rosso. Il Segretario A. Brero)
Le spese per l'amministrazione e la gestione dei contingenti gravano sulle esenzioni fiscali della benzina - sino al cinquanta per cento delle stesse - ed eventualmente su quale degli spiriti.
Titolo II
ACQUISTO DEI GENERI CONTINGENTATI
Art. 3
I generi contingentati elencati all'art. 7 sono normalmente introdotti nella Valle da grossisti, da consorzi di cooperative, da gruppi di dettaglianti, che siano regolarmente iscritti presso la Camera di Commercio Regionale ed abbiano sede legale nella Valle.
L'Amministrazione regionale può affidare l'acquisto di tutti o di parte di detti generi ad altre Ditte ed Enti.
Art. 4
Le Ditte, alle quali è concesso di introdurre in Valle delle merci contingentate, devono assumersi ogni responsabilità relativa alle modalità d'acquisto e al pagamento delle merci medesime e sottostare ai controlli disposti dall'Amministrazione.
Le eventuali domande d'importazione dall'estero, prima di essere inoltrate al Ministero competente, devono essere presentate alla Divisione Industria e Commercio - Ufficio Zona Franca - per il necessario benestare.
Titolo III
RIPARTIZIONE DEI CONTINGENTI TRA LE DITTE
Art. 5
L'Ufficio Zona Franca provvede alla ripartizione dei generi contingentati fra le Ditte di cui all'art. 3 in base ai bollini delle tessere venuti in possesso delle Ditte stesse.
Per la prima ripartizione l'Ufficio può avvalersi dei dati e degli elementi forniti dalle locali Associazioni di categoria.
In ogni caso l'aliquota percentuale di assegnazione non deve superare per ciascuna Ditta e per ciascun genere il quaranta per cento del quantitativo ripartito, mentre il quantitativo minimo di assegnazione verrà fissato dall'Ufficio a seconda dei generi.
Titolo IV
Cessione dei generi contingentati ai dettaglianti
Art. 6
I grossisti cedono le merci loro assegnate ai dettaglianti su richiesta degli stessi, previo ritiro dei bollini corrispondenti, fatta eccezione per la prima assegnazione da considerarsi in conto deposito.
I Consorzi di cooperative, nonché i gruppi di dettaglianti, non possono cedere le merci loro assegnate se non ai propri associati o componenti.
Titolo V
DISTRIBUZIONE DEI GENERI CONTINGENTATI
Art. 7
La distribuzione dei generi contingentati, ad eccezione dei carburanti e degli olii lubrificanti, viene effettuata secondo i criteri sottoindicati:
ZUCCHERO
a) alla popolazione;
b) ai turisti;
c) alle industrie.
Lo zucchero verrà distribuito alla popolazione ed ai turisti in parte puro, in parte incorporato nel cioccolato.
CAFFE' (crudo).
a) alla popolazione;
b) ai turisti.
SURROGATO DI CAFFE'
alla popolazione.
CACAO
a) alla popolazione;
b) ai turisti.
Il cacao verrà distribuito alle suddette categorie in parte puro, in parte incorporato nel cioccolato.
THE
alla popolazione.
OLIO DI SEMI
alla popolazione.
SPIRITI
a) alla popolazione;
b) al commercio;
c) all'industria.
LA BIRRA
IL PETROLIO
L'ALCOOL DENATURATO
al commercio per la libera vendita.
Art. 8
Nella voce Popolazione devono essere compresi:
a) tutte le persone che hanno residenza stabile nei Comuni della Valle;
b) i lavoratori alle dipendenze di ditte iscritte nell'Ufficio Anagrafe della Camera di Commercio Regionale e non aventi residenza stabile nei Comuni della Valle;
c) gli appartenenti ai corpi di polizia ed i militari, di stanza in Valle, che debbono prelevare i viveri al mercato libero.
Devono essere considerati Turisti - ai fini della distribuzione dei generi alimentari - esclusivamente quelli che venuti a villeggiare in Valle vi si siano trattenuti per almeno quindici giorni consecutivi.
Fra le industrie citate all'articolo precedente devono essere incluse soltanto particolari industrie alimentari e quelle per la produzione di liquori e di profumi, sempre a condizione che immettano i relativi prodotti esclusivamente sul mercato locale.
Art. 9
È istituita una tessera individuale in due modelli (uno per la popolazione e uno per i turisti) che dà diritto all'acquisto di generi menzionati all'articolo 7.
La tessera per la popolazione contiene per ogni genere un numero di bollini staccabili corrispondenti alle razioni periodiche.
La validità di acquisto dei bollini scade il 31 dicembre dell'anno di rilascio della tessera.
La tessera per i turisti contiene per ogni genere ad essi concesso un numero di bollini staccabili corrispondenti ad una razione quindicinale.
La validità di acquisto dei bollini delle tessere per i turisti è limitata alla fine del mese successivo a quello del rilascio.
Le tessere sono fornite dall'Amministrazione regionale. I Comuni provvedono alla loro compilazione e distribuzione.
Art. 10
La distribuzione dei carburanti e degli olii lubrificanti viene effettuata agli automezzi circolanti, immatricolati in Valle, nella quale i proprietari abbiano residenza stabile e le Ditte proprietarie vi abbiano la sede legale, mediante appositi buoni, secondo i criteri sottoindicati:
CARBURANTI
BENZINA - Agli automezzi di:
1) Amministrazioni ed Enti pubblici;
2) Addetti a servizi pubblici (autocorriere, auto da noleggio, ecc.);
3) Privati (auto, moto, ecc.);
4) Autotrasportatori;
5) Turisti (quelli la cui permanenza minima nella Valle sia di giorni tre).
Alle macchine agricole ed eventualmente ai motori in attività presso artigiani, con potenza non superiore ad Hp. ..... qualora non godano già di particolari esenzioni.
GASOLIO - Agli automezzi di:
1) Amministrazioni ed Enti Pubblici;
2) Addetti ai servizi pubblici (autocorriere, ecc.);
3) Autotrasportatori;
4) Turisti (quelli la cui permanenza minima nella Valle sia di giorni tre).
Alle macchine agricole ed eventualmente ai motori in attività presso artigiani, con potenza non superiore ad Hp. ..... qualora non godano già di particolari esenzioni.
OLII LUBRIFICANTI - A tutti gli automezzi, alle macchine ed ai motori, in proporzione del carburante assegnato.
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Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, chiede se qualche Consigliere intenda formulare osservazioni di carattere generale in ordine allo schema di regolamento di cui si tratta prima che si proceda all'esame e alla discussione dei singoli articoli. Poiché nessun Consigliere chiede la parola, dichiara aperta la discussione sui singoli articoli del regolamento.
Il Consigliere Segretario del Consiglio, Geom. VALLEISE, dà, di volta in volta, lettura dei singoli articoli.
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Articolo 1
In ordine al primo comma dell'articolo 1, l'Assessore Per. Ind. FOSSON propone che la disposizione "...l'amministrazione e la gestione dei contingenti delle merci concesse in esenzione fiscale alla Valle d'Aosta sono affidate alla Divisione Industria e Commercio che vi provvede con l'apposito Ufficio Zona Franca", sia sostituita con la disposizione seguente "... all'amministrazione e alla gestione dei contingenti delle merci concesse in esenzione fiscale alla Regione Valle d'Aosta provvede l'Amministrazione regionale tramite la Divisione Industria e Commercio - Ufficio Zona Franca -".
Dopo breve discussione, alla quale partecipano il Presidente della Commissione consiliare, Ing. PASQUALI, gli Assessori Prof. DEFFEYES e Per. Ind. FOSSON ed i Consiglieri Signori BREAN, DUJANY e Col. FERREIN, il Consiglio, unanime, approva la sostituzione della precedente disposizione con la seguente:
"... all'amministrazione e alla gestione dei contingenti delle merci concesse in esenzione fiscale alla Regione della Valle d'Aosta provvede l'Amministrazione regionale - Divisione Industria e Commercio - mediante l'apposito Ufficio "Zona Franca"."
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Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, rileva l'opportunità che, nell'articolo in esame, sia aggiunta una norma con la quale si stabiliscano gli organi ai quali debbono essere presentati i reclami contro le decisioni e gli atti dell'apposito Ufficio Zona Franca in sede di distribuzione dei contingenti.
Ritiene necessario che il Consiglio formuli ed approvi la norma di cui si tratta.
In merito alla proposta segue discussione, alla quale partecipano il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, il Presidente della Commissione consiliare, Ing. PASQUALI, gli Assessori Prof. DEFFEYES, Geom. ARBANEY, Per. Ind. FOSSON ed i Consiglieri Signori MANGANONI, Signora RONC-DESAYMONET, Col. FERREIN e Signor PERRON.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, ritiene che sui reclami dovrebbe decidere, in prima istanza, l'Assessore all'Industria e Commercio e, in seconda istanza, la Giunta regionale. Aggiunge che, inoltre, il cittadino avrà sempre la facoltà di adire agli organi superiori previsti dalla legge e cioè alla Giunta Giurisdizionale Amministrativa e al Consiglio di Stato.
L'Assessore Geom. ARBANEY, dichiara di concordare con il Presidente della Giunta, Avv. Caveri.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, riassumendo la discussione, propone di approvare il seguente terzo comma aggiuntivo: "Sugli eventuali ricorsi in primo grado decide l'Assessore all'Industria e Commercio ed in secondo grado decide la Giunta. Il ricorrente può chiedere di essere sentito personalmente".
Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva il Comma aggiuntivo surriportato.
Si dà atto che il Consiglio approva, ad unanimità, l'art. 1 con la modifica e l'aggiunta surriportate.
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Art. 2
Si dà atto che il testo dell'articolo 2 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza osservazioni.
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Art. 3
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, propone la inserzione, al primo comma, delle parole "da Cooperative" dopo le Parole "da Consorzi di Cooperative" e delle parole "da dettaglianti" dopo le parole "da gruppi di dettaglianti".
Si dà atto che l'articolo 3 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con le aggiunte di cui li sopra proposte dal Presidente, Avv. Dr. Bondaz.
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Art. 4
Si dà atto che il testo dell'articolo 4 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza osservazioni.
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Art. 5
Si dà atto che il testo dell'articolo 5 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza osservazioni.
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Art. 6
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, propone di aggiungere all'articolo 6 il seguente comma "Le Cooperative ed i dettaglianti non possono cedere la merce loro assegnata ad altre Cooperative nè ad altri dettaglianti".
Si dà atto che il Consiglio approva, ad unanimità, la proposta del Presidente, Avv. Dr. Bondaz.
L'Assessore Geom. BIONAZ, prospetta la opportunità di richiedere una garanzia al dettagliante per il contingente di merce in esenzione fiscale assegnatogli per la distribuzione alla popolazione.
Segue discussione in proposito, alla quale partecipano il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, il Presidente della Commissione consiliare, Ing. PASQUALI e gli Assessori Per. Ind. FOSSON e Geom. BIONAZ.
Si dà atto che l'articolo 6 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, previa aggiunta del comma surriportato, proposto dal Presidente Avv. Dr. Bondaz.
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Art. 7
L'Assessore Per. Ind. FOSSON propone che alla lettera c) della voce "Zucchero", dopo le parole "alle industrie", siano aggiunte le parole "alle pasticcerie e alle gelaterie".
Si dà atto che il Consiglio approva, unanime, la proposta.
Il Consigliere Sig. BREAN propone che sia prevista nel regolamento la possibilità di assegnazione di un quantitativo di zucchero a favore degli esercizi pubblici, per il secondo semestre.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, rileva che in sede di trattative con la Direzione Generale delle Dogane per la concessione di contingenti in esenzione fiscale alla Valle d'Aosta, sono stati conteggiati anche i quantitativi di contingenti occorrenti per i turisti e per gli esercizi pubblici. Propone, pertanto, anche ad evitare eventuali rilievi da parte della Direzione Generale delle Dogane, che non sia esclusa la possibilità della eventuale assegnazione di zucchero e di caffè agli esercizi pubblici. Propone, quindi, che alla lettera c) della voce "Zucchero" siano anche aggiunte le parole "ed eventualmente agli esercizi pubblici" e che analoga disposizione sia aggiunta, istituendo la lettera c), alla voce "Caffè".
Segue breve discussione alla quale partecipano il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, il Presidente della Commissione consiliare. Ing. PASQUALI, gli Assessori Geom. ARBANEY, Geom. BIONAZ e Per. Ind. FOSSON.
Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva le proposte formulate dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri e dall'Assessore Per. Ind. Fosson.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, rileva che sul regolamento in discussione non sono indicati i quantitativi dei generi contingentati da distribuire alle singole categorie (popolazione, turisti, industrie, ecc.) mentre, invece, tali quantitativi sono stati specificatamente indicati nelle norme generali predisposte dalla Commissione consiliare.
L'Assessore Per. Ind. FOSSON osserva che nel regolamento in esame erano stati soltanto stabiliti i concetti generali proposti dalla Commissione consiliare nella sua relazione. Aggiunge che non ha ritenuto di specificare i dati di cui si tratta, sia perché era necessario che il Consiglio prima approvasse i criteri di distribuzione proposti dalla Commissione consiliare, sia perché la misura dei quantitativi spettanti alle varie categorie saranno specificati nelle ulteriori norme di applicazione.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, concordando con l'Assessore Per. Ind. Fosson, rileva che in effetti non era possibile specificare sul regolamento le percentuali di assegnazione dei contingenti spettanti alle varie categorie, in quanto il Consiglio non aveva ancora approvato le percentuali stesse.
Ritiene, d'altra parte, non opportuno che nel regolamento in discussione si specifichino le percentuali di cui si tratta, in quanto è prevedibile che, dopo il primo semestre di esperimento, occorrerà modificare i quantitativi di assegnazione dei vari prodotti in relazione alle risultanze dei consumi dei primi mesi di distribuzione dei contingenti. Per tale ragione ritiene, invece, opportuno che le norme di esecuzione ed i quantitativi siano fissati, successivamente, con deliberazione del Consiglio o con deliberazione della Giunta per delega del Consiglio.
Il Presidente della Commissione consiliare, Ing. PASQUALI, ritiene non necessario nè opportuno specificare nel regolamento le norme pratiche di esecuzione e i quantitativi di assegnazione spettanti alle singole categorie, trattandosi di regolamento e di norme di carattere generale, da trasmettersi ai competenti uffici statali.
L'Assessore Geom. BIONAZ, fa presente che le norme particolari per la distribuzione dei contingenti e per i quantitativi saranno stabilite, in seguito, con deliberazioni di esecuzione in modo che si possa, all'occorrenza, modificare tali norme particolari esecutive e i quantitativi senza bisogno di modificare il Regolamento generale in esame.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, prende atto dei chiarimenti forniti. Rileva, peraltro, la necessità, che siano stabiliti, con deliberazione del Consiglio o con deliberazione della Giunta per delega del Consiglio, i quantitativi in assegnazione spettanti alle singole categorie; rileva, inoltre, la necessità che delle norme e decisioni stesse sia data conoscenza alla popolazione, affinché gli interessati possano, occorrendo, inoltrare reclami all'Amministrazione contro eventuali infrazioni in sede di pratica applicazione e distribuzione dei contingenti.
Prendono, altresì, parte alla discussione gli Assessori Geom. ARBANEY, Geom. BIONAZ, ed i Consiglieri Signori BREAN e Col. FERREIN.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, rileva che alla voce "Cacao" non risulta che di tale contingente possono beneficiare altresì le industrie per la fabbricazione di cioccolato, le pasticcerie e le gelaterie.
Il Presidente della Commissione consiliare, Ing. PASQUALI, rileva l'esattezza dell'osservazione e propone che alla voce "Cacao" sia aggiunta la seguente disposizione: "e) Alle industrie per la confezione del cioccolato, alle pasticcerie, alle gelaterie".
Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva la proposta.
Su richiesta dell'Assessore Geom. BIONAZ e del Consigliere Geom. G. NICCO, l'Assessore Per. Ind. FOSSON riferisce che, per la confezione del cioccolato, saranno interpellate due o più Ditte che diano la massima garanzia di serietà.
Aggiunge che i quantitativi di zucchero e di cacao occorrenti per la confezione del cioccolato saranno dedotti dai contingenti concessi in esenzione fiscale alla Valle d'Aosta.
Precisa ancora che la confezione del cioccolato sarà fatta sotto il controllo permanente di agenti della finanza e che, quindi, si può avere la sicurezza che il cioccolato conterrà le percentuali stabilite di zucchero e di cacao. Aggiunge che rimane ancora da stabilire se per il cioccolato confezionato, in un solo tipo, con i contingenti in esenzione fiscale convenga mantenere la confezione originaria, previa apposizione di un timbro sull'involucro. Ritiene opportuno mantenere la confezione originaria con un timbro sull'involucro; ritiene; inoltre, opportuno incaricare poche Ditte, tra le più attrezzate e serie, per la confezione del prodotto.
IL CONSIGLIO
prende atto.
Il Consigliere Sig. MANGANONI rileva che, in sede di discussione e di approvazione delle norme generali per l'attuazione del sistema del contingentamento, il Consiglio ha testè stabilito che il petrolio debba essere assegnato ai Comuni per le frazioni sprovviste di illuminazione elettrica ed a coloro che inoltrino, tramite i Comuni, motivata richiesta di assegnazione, mentre, invece, secondo il regolamento in esame il petrolio dovrebbe essere posto in libera vendita.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, concordando sulla proposta del Consigliere Sig. Manganoni, propone che sia inserita nel regolamento una norma analoga a quella già approvata dal Consiglio in sede di approvazione delle norme generali.
Dopo breve discussione, alla quale partecipano gli Assessori Per. Ind. FOSSON, Geom. ARBANEY, Geom. BIONAZ ed i Consiglieri Sig. MARCHESE e Dr. NORAT, il Consiglio concorda sulla proposta del Presidente, Avv. Dr. Bondaz, ed approva la seguente norma da inserire quale ultimo comma, all'articolo 7 dopo la voce "Alcool denaturato":
"PETROLIO - Ai Comuni aventi frazioni ancora sprovviste di illuminazione elettrica e alla popolazione, previa richiesta da inoltrarsi tramite i Comuni."
Si dà atto che l'articolo 7 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con le aggiunte surriportate alle voci "Zucchero, Caffè, Cacao e Petrolio".
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Art. 8
L'Assessore Per. Ind. FOSSON rileva l'opportunità, in ordine all'ultimo (4°) comma, che alla disposizione "...sempre a condizione che immettano i relativi prodotti esclusivamente sul mercato locale", sia sostituita con la disposizione "..:per i prodotti immessi nel mercato locale", e ciò affinché non sia preclusa la importazione in Valle d'Aosta di prodotti per la confezione dei quali non si sia beneficiato dei contingenti concessi in esenzione fiscale.
Si dà atto che il Consiglio approva la proposta.
In merito al secondo comma, il Presidente della Commissione, Ing. PASQUALI, chiarisce che la voce "turisti" comprende tutti i turisti che soggiornano in Valle d'Aosta per almeno quindici giorni.
Si dà atto che l'articolo 8 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio con la variante surriportata all'ultimo comma.
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Art. 9
In merito al paragrafo 3°, il Consigliere Geom. G. NICCO propone che la validità di acquisto dei bollini anzichè il 31 dicembre dell'anno di rilascio della tessera sia fatta scadere il 15 del mese di gennaio dell'anno successivo; illustra le ragioni della proposta.
Segue discussione, cui prendono parte anche il Presidente della Commissione consiliare, Ing. PASQUALI e l'Assessore Per. Ind. FOSSON, i quali rilevano che, per le necessità di controllo da effettuarsi a fine anno, è opportuno che la validità di acquisto dei bollini scada il 31 dicembre dell'anno di rilascio della tessera.
Il Presidente della Commissione consiliare, Ing. PASQUALI, su rilievo formulato dal Consigliere Sig. MARCHESE, propone che al paragrafo 5° siano aggiunte le parole "...per la tessera dei turisti..." dopo le parole "La validità di acquisto dei bollini..."; ciò ad evitare confusione fra la disposizione di cui trattasi e quella di cui al paragrafo 3°.
Il Consiglio approva la proposta del Presidente della Commissione consiliare, Ing. Pasquali.
Si dà atto che l'articolo 9 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con l'aggiunta surriportata al capoverso 5°.
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Art. 10
Segue discussione per il coordinamento dell'articolo 10 con le disposizioni stabilite dal Consiglio in sede di approvazione delle norme generali; viene proposta ed approvata, pertanto, l'assegnazione di benzina ai sanitari condotti (n. 2 - voce benzina).
Alla discussione partecipano il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Presidente del Consiglio, Avv. BONDAZ, il Presidente della Commissione, Ing. PASQUALI, gli Assessori Geom. ARBANEY e Per. Ind. FOSSON ed i Consiglieri Signori BREAN, Geom. G. NICCO e Dr. NORAT.
Segue, quindi, discussione in merito ai limite di potenza dei motori agli effetti dell'assegnazione di benzina.
Il Consigliere Geom. G. NICCO propone di fissare in 30/35 HP la potenza massima dei motori funzionanti a benzina ai quali può essere fatta assegnazione.
L'Assessore Per. Ind. FOSSON propone .che la assegnazione di benzina sia fatta ai soli motori la cui potenza non superi i 15 HP.
Alla discussione partecipano, oltre all'Assessore Per. Ind. FOSSON e al Consigliere Geom. G. NICCO, i Consiglieri Col. FERREIN, Signora. RONC-DESAYMONET, Sig. MARCHESE e Sig. CUAZ.
Si dà atto che il Consiglio stabilisce in HP 15 la potenza massima dei motori per i quali può essere fatta assegnazione di benzina.
L'Assessore Geom. ARBANEY propone che sia, altresì, assegnata benzina per il funzionamento di macchine agricole, essendo il costo e l'esercizio dei motori elettrici eccessivamente onerosi.
Si dà atto che il Consiglio approva, unanime, la proposta dell'Assessore Geom. Arbaney.
Segue, discussione sul limite massimo di potenza dei motori funzionanti a gasolio per i quali debba effettuarsi assegnazione di gasolio.
Il Presidente della Commissione consiliare Ing. PASQUALI, propone che la potenzialità massima sia fissata in HP 45/50.
Alla discussione partecipano il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, il Presidente della Commissione consiliare, Ing. PASQUALI, gli Assessori Per. Ind. FOSSON, Prof. DEFFEYES, Geom. BIONAZ ed i Consiglieri Signori BREAN e Geom. G. NICCO.
Si dà atto che il Consiglio stabilisce in HP 50 la potenza massima dei motori per i quali può essere effettuata assegnazione di gasolio.
L'Assessore Geom. ARBANEY propone che sia, altresì, effettuata assegnazione di gasolio per le macchine agricole.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, concorda con l'Assessore Geom. Arbaney, e propone che siano formulate meglio le disposizioni di cui all'ultimo paragrafo della voce "Benzina" e di cui all'ultimo paragrafo della voce "Gasolio".
Segue breve discussione, alla quale partecipano il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, il Presidente della Commissione consiliare, Ing. PASQUALI, gli Assessori ARBANEY e Per. Ind. FOSSON nonchè i Consiglieri Sig. MARCHESE e Geom. G. NICCO.
Il Consigliere Sig. BREAN raccomanda che l'Amministrazione regionale esamini la possibilità, in determinati casi, di effettuare assegnazione di gasolio per il funzionamento di motori producenti energia termica.
Il Consigliere Geom. G. NICCO raccomanda che da parte dell'Assessorato all'Industria e Commercio sia effettuato un controllo inteso ad accertare il funzionamento effettivo e l'impiego dei motori per i quali verrà effettuata l'assegnazione di carburanti, e ciò ad evitare che si ripeta quanto già verificatosi durante il periodo bellico in cui furono fatte assegnazioni di benzina per motori che non hanno mai funzionato.
L'Assessore Per. Ind. FOSSON prende atto delle raccomandazioni dei Consiglieri Sig. Bréan e Geom. G. Nicco e dà assicurazione in proposito.
Si dà atto che il Consiglio, ad unanimità di voti, approva il seguente nuovo testo di articolo 10:
"L'assegnazione dei carburanti e degli olii lubrificanti viene effettuata mediante appositi buoni, secondo i criteri sottoindicati, per gli automezzi immatricolati e circolanti in Valle d'Aosta in proprietà o in uso di amministrazioni e di enti pubblici, di privati aventi residenza stabile in Valle d'Aosta o di Ditte aventi sede legale in Valle d'Aosta:
BENZINA - agli automezzi di:
1) Amministrazioni ed Enti pubblici;
2) addetti ai servizi pubblici (autocorriere, auto da noleggio, ecc.), sanitari condotti;
3) privati (auto, moto, ecc.);
4) autotrasportatori;
5) turisti la cui permanenza minima nella Valle di Aosta sia di almeno giorni tre.
Ai motori, di potenza non superiore ad HP 15, in attività, presso artigiani e alle macchine agricole qualora non godano già di particolari esenzioni.
GASOLIO - agli automezzi di:
1) Amministrazioni ed Enti pubblici;
2) addetti ai servizi pubblici (autocorriere, eccetera);
3) autotrasportatori;
4) turisti la cui permanenza minima nella Valle sia almeno di giorni tre.
Ai motori, di potenza non superiore ad HP 50 in attività presso artigiani e alle macchine agricole qualora non godano già di particolari esenzioni.
OLII LUBRIFICANTI - Agli automezzi, alle macchine ed ai motori in proporzione del carburante assegnato".
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NORME PARTICOLARI DI PRATICA ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO - DELEGA ALLA GIUNTA
L'Assessore Geom. ARBANEY ritiene opportuno che le norme particolari per l'applicazione pratica del regolamento in discussione e per le assegnazioni dei contingenti siano fissate, successivamente, con deliberazioni del Consiglio oppure con deliberazioni della Giunta regionale per delega del Consiglio.
Il Consigliere Sig. DUJANY fa presente che la Commissione consiliare, nella sua relazione (ultimo comma) si è riservata di "continuare l'esame particolareggiato delle norme di applicazione dopo la approvazione, da parte del Consiglio, delle norme di carattere generale", rileva che ciò presuppone anche il mantenimento in carica della Commissione consiliare.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, rileva l'opportunità che la Commissione consiliare rimanga in carica per esprimere il. proprio parere e per formulare proposte al Consiglio, alla Giunta o all'Assessore, in ordine ad ulteriori eventuali norme di carattere generale che occorressero per la applicazione del contingentamento. Rileva che agli atti di mera esecuzione del Regolamento e del contingentamento provvederà l'Assessore competente e l'Ufficio per la Zona Franca.
Propone che il Consiglio deleghi alla Giunta regionale la facoltà di deliberare in ordine ad eventuali ulteriori norme esecutive per l'applicazione del contingentamento, sentita la Commissione consiliare.
Assicura che, qualora si rendesse necessario modificare norme generali già approvate dal Consiglio la questione sarà sottoposta al Consiglio, sentito il parere della Commissione consiliare.
Segue discussione alla quale prendono parte il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, il Presidente della Commissione consiliare, Ing. PASQUALI, gli Assessori Geom. ARBANEY, Per. Ind. FOSSON, Geom. BIONAZ e Prof. DEFFEYES e i Consiglieri Sig. BREAN, Sig. DUJANY, Sig. MANGANONI e Geom. G. NICCO.
- (La discussione è collegata anche con la precedente discussione già avvenuta in merito alla questione durante la trattazione dell'art. 7 del Regolamento) -
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, concludendo la discussione, propone che il Consiglio:
a) approvi la proposta del Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, di delegare alla Giunta la facoltà di deliberare in ordine ad eventuali ulteriori norme di esecuzione per l'applicazione del contingentamento, sentita l'apposita Commissione consiliare;
b) approvi la proposta dell'Assessore Geom. ARBANEY, di stabilire che norme particolari per la applicazione pratica del regolamento generale saranno fissate, in seguito, con deliberazione della Giunta, per delega del Consiglio, concessa nell'odierna adunanza.
Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva le surriportate proposte del Presidente della Giunta, Avv. Caveri, e dell'Assessore Geom. Arbaney, proposte da inserire in deliberazione ma da non inserire nel Regolamento delle norme generali, trattandosi di decisioni deliberative particolari.
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APPROVAZIONE DI ORDINE DEL GIORNO PER LA NON RIDUZIONE DELLA INDENNITÀ DI CONTINGENZA
Il Consigliere Sig. VUILLERMOZ si richiama alle discussioni avvenute nell'adunanza consiliare odierna (fine oggetto n. 8. - Approvazione delle norme generali... ecc. ecc.) in merito alla proposta formulata dal Consigliere Sig. Manganoni, di approvazione di un ordine del giorno auspicante che i benefici derivanti dall'applicazione del contingentamento non abbiano ad incidere sul conteggio degli indici del carovita agli effetti del calcolo dell'indennità di contingenza per i lavoratori.
Dà lettura del seguente ordine del giorno, proponendolo alla approvazione del Consiglio:
ORDINE DEL GIORNO
"Il Consiglio della Valle d'Aosta, constatando che i piccoli benefici che possano trarre i lavoratori dall'applicazione del contingentamento sono stati concessi per miglioramento del tenore di vita della popolazione tutta,
AUSPICA
che questi benefici non vengano a incidere sul conteggio degli indici del caro-vita da, calcolare per le contingenze.
Firmati: I Consiglieri regionali
Vuillermoz Zeffirino - Manganoni Claudio -
Perron Maurice - Mathamel Jean".
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Su invito del Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, il Consiglio procede, per alzata di mano, alla votazione per l'approvazione dell'ordine del giorno surriportato.
Il Consigliere Sig. CHEILLON dichiara di astenersi e si astiene dalla votazione.
Il Consiglio approva - ad unanimità di voti - l'ordine del giorno.
Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, accertato l'esito della votazione, comunica che l'ordine del giorno surriportato è stato approvato ad unanimità di voti dal Consiglio, con l'astensione del Consigliere Sig. Cheillon dalla votazione.
IL CONSIGLIO
prende atto.
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Segue, quindi, discussione in merito alla votazione, a scrutinio segreto, per l'approvazione del testo completo e coordinato del Regolamento di cui si tratta nonchè in merito alla ammissibilità o meno di una dichiarazione di voto da parte del Consigliere Sig. Manganoni. Partecipano alla discussione il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, il Presidente della Commissione consiliare, Ing. PASQUALI, gli Assessori Sigg. Geom. ARBANEY, Dott. BERTHET, Geom. BIONAZ, Prof. DEFFEYES, Per. Ind. FOSSON ed i Consiglieri Signori MANGANONI, Geom. G. NICCO e Sig. VACHER.
Si dà atto che, dovendo il Consiglio procedere alla votazione per scrutinio segreto, non vengono ammesse dichiarazioni di voto.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, invita, quindi, il Consiglio a procedere alla votazione, a scrutinio segreto (con il sistema delle palline bianche e nere), per l'approvazione, nel suo complesso, del regolamento generale recante norme generali già approvate dal Consiglio per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623, previe lievi modifiche di forma e di coordinamento delle varie disposizioni del regolamento stesso.
IL CONSIGLIO
ritenuta la necessità di approvare apposito regolamento generale per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623, concernente la concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti;
ad unanimità di voti, espressi a scrutinio segreto (scrutatori i Consiglieri Sigg. VUILLERMOZ, Col. FERREIN e NICCO Anselmo);
Delibera
1) di approvare, nel testo sottoriportato (allegato A), il Regolamento per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623, concernente la concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti, delegando alla Giunta la facoltà di deliberare in ordine ad eventuali ulteriori norme per l'applicazione del contingentamento, sentita l'apposita Commissione consiliare.
2) di stabilire che norme particolari per l'applicazione pratica del regolamento stesso saranno, in seguito, stabilite ed approvate con deliberazione di Consiglio o con deliberazione della Giunta, per delega del Consiglio (delega concessa con la presente deliberazione).
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REGOLAMENTO PER LA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 623 CONCERNENTE LA CONCESSIONE ALLA VALLE D'AOSTA DELLA ESENZIONE FISCALE PER DETERMINATE MERCI E CONTINGENTI
Titolo I
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEI CONTINGENTI
Art. 1
"In applicazione dell'articolo 4 della Legge 3 agosto 1949, n. 623, all'amministrazione e alla gestione dei contingenti delle merci concesse in esenzione fiscale alla Regione della Valle d'Aosta provvede l'Amministrazione regionale - Divisione Industria e Commercio - mediante l'apposito Ufficio "Zona Franca".
Detto Ufficio, al quale spetta l'esecuzione del presente regolamento, disponendone con opportuni provvedimenti la pratica attuazione, riceve ed esamina gli eventuali reclami; compie tutte le operazioni di controllo - anche sulla qualità e sui prezzi delle merci - che ritiene opportune onde assicurare al consumatore il rispetto dei suoi diritti; può eventualmente fissare i prezzi massimi di rendita.
Per l'espletamento dei suoi compiti l'Ufficio si avvale della collaborazione del Comitato di cui all'art. 13 del D.L. C.P.S. 23-12-1946, n. 532, con la eventuale assistenza del Direttore della circoscrizione doganale di Aosta e di un rappresentante dell'Ufficio Tecnico imposte di fabbricazione di Torino.
Sui reclami decide l'Assessore all'Industria e Commercio e, in seconda istanza, la Giunta regionale. Il ricorrente può chiedere di essere sentito personalmente.
Art. 2
Le spese per l'amministrazione e la gestione dei contingenti gravano sulle esenzioni fiscali della benzina - Sino al 50% delle stesse - ed eventualmente su quella degli spiriti.
Titolo II
ACQUISTO DEI GENERI CONTINGENTATI
Art. 3
I generi contingentati elencati all'articolo 7 sono normalmente introdotti nella Valle d'Aosta da grossisti, da Consorzi di Cooperative, da Cooperative, da gruppi di dettaglianti, da dettaglianti, che siano regolarmente iscritti presso il Registro Ditte dell'Amministrazione regionale (servizi Camera di Commercio) ed abbiano sede legale nella Valle di Aosta.
L'Amministrazione regionale può affidare l'acquisto di tutti o di parte dei detti generi ad altre Ditte ed Enti.
Art. 4
Le Ditte, alle quali è concesso di introdurre in Valle d'Aosta merci contingentate, assumono ogni responsabilità relativa alle modalità di acquisto e al pagamento delle merci medesime e devono sottostare ai controlli disposti dall'Amministrazione regionale.
Le eventuali domande di importazione dall'estero, prima di essere inoltrate al Ministero competente, devono essere presentate all' Amministrazione regionale - Divisione Industria e Commercio (Ufficio Zona Franca) - per il necessario benestare.
Titolo III
RIPARTIZIONE CONTINGENTI FRA LE DITTE
Art. 5
L'Ufficio Zona Franca provvede alla ripartizione dei generi contingentati fra le Ditte di cui all'art. 3 in base ai bollini delle tessere venuti in possesso delle Ditte stesse.
Per la prima ripartizione l'Ufficio può avvalersi dei dati e degli elementi forniti dalle locali Associazioni di categoria.
In ogni caso l'aliquota percentuale di assegnazione non deve superare per ciascuna Ditta e per ciascun genere il 40% del quantitativo ripartito; il quantitativo minimo di assegnazione è fissato dall'Ufficio per ciascuno dei generi contingentati.
Titolo IV
CESSIONE DEI GENERI CONTINGENTATI AI DETTAGLIANTI
Art. 6
I grossisti cedono le merci loro assegnate ai dettaglianti, su richiesta degli stessi, previo ritiro dei bollini corrispondenti, fatta eccezione per la prima assegnazione e cessione da considerarsi, in conto deposito.
I Consorzi di Cooperative nonchè i gruppi di dettaglianti non possono cedere le merci loro assegnate se non ai propri associati o componenti.
Le Cooperative e i dettaglianti non possono cedere le merci loro assegnate ad altre Cooperative nè ad altri dettaglianti.
Titolo V
DISTRIBUZIONE DEI GENERI CONTINGENTATI
Art. 7
La distribuzione dei generi contingentati, ad eccezione dei carburanti e degli olii lubrificanti, è effettuata secondo i criteri sottoindicati:
ZUCCHERO
a) alla popolazione
b) ai turisti
c) alle industrie, alle pasticcerie, alle gelaterie ed, eventualmente, agli esercizi pubblici.
Lo zucchero verrà distribuito alla popolazione ed ai turisti, in parte puro, in parte incorporato nel cioccolato.
CAFFE' (crudo)
a) alla popolazione
b) ai turisti
e) eventualmente agli esercizi pubblici.
SURROGATO DI CAFFE'
alla popolazione.
CACAO
a) alla popolazione
b) ai turisti
Alle categorie suddette il cacao è distribuito in parte paro ed in parte incorporato nel cioccolato.
c) alle industrie per la confezione del cioccolato, alle pasticcerie, alle gelaterie.
THE
alla popolazione.
OLIO DI SEMI
alla popolazione.
SPIRITI
a) alla popolazione
b) al commercio
c) all'industria.
BIRRA.
al commercio, per la libera vendita:
ALCOOL DENATURATO.
al commercio, per la libera vendita.
PETROLIO
ai Comuni aventi frazioni ancora sprovviste di illuminazione elettrica e alla popolazione, previa richiesta da inoltrarsi tramite i Comuni.
Art. 8
Agli effetti della assegnazione dei contingenti la POPOLAZIONE avente diritto alle assegnazioni comprende:
a) le persone che hanno residenza stabile nei Comuni della Valle d'Aosta;
b) i lavoratori alle dipendenze di Ditte iscritte all'Ufficio Registro Ditte dell'Amministrazione regionale (Servizio Camera di Commercio) e non aventi residenza stabile nei Comuni della Valle di Aosta;
c) gli appartenenti ai corpi di polizia ed i militari, di stanza in Valle di Aosta, che debbano prelevare i viveri al mercato libero.
Sono considerati TURISTI - ai fini della distribuzione dei generi alimentari - esclusivamente coloro che vengono a villeggiare in Valle di Aosta e vi si trattengono per almeno quindici giorni consecutivi.
Fra le industrie ammesse all'assegnazione dei generi contingentati di cui all'articolo precedente sono comprese soltanto particolari industrie alimentari e le industrie per la produzione di liquori e di profumi, per i prodotti immessi nel mercato locale.
Art. 9
È istituita una tessera individuale in due modelli (uno per la popolazione e uno per i turisti) che dà diritto all'acquisto dei generi menzionati all'articolo 7.
La tessera per la popolazione comprende, per ogni genere assegnato, un numero di bollini, staccabili, corrispondente alle razioni periodiche.
La validità di acquisto dei bollini scade il 31 dicembre dell'anno di rilascio della tessera.
La tessera per i turisti comprende i bollini, staccabili, corrispondenti ad una razione quindicinale di ogni genere assegnato.
La validità di acquisto dei bollini per le tessere dei turisti è limitata alla fine del mese successivo a quello del rilascio.
Le tessere sono fornite dall'Amministrazione regionale.
I Comuni provvedono alla compilazione e alla distribuzione delle tessere.
Art. 10
L'Assegnazione dei carburanti e degli olii lubrificanti viene effettuata mediante appositi buoni, secondo i criteri sottoindicati, per gli automezzi immatricolati e circolanti in Valle d'Aosta in proprietà o in uso di amministrazioni e di enti pubblici, di privati aventi residenza stabile in Valle di Aosta o di Ditte aventi sede legale in Valle d'Aosta.
BENZINA - agli automezzi di:
1) Amministrazioni ed Enti pubblici;
2) addetti ai servizi pubblici (autocorriere, auto da noleggio, ecc.), sanitari condotti;
3) privati (auto, moto, ecc.);
4) autotrasportatori;
5) turisti la cui permanenza minima nella Valle di Aosta sia di almeno giorni tre.
Ai motori, di potenza non superiore ad HP 15, in attività presso artigiani e alle macchine agricole qualora non godano già di particolari esenzioni.
GASOLIO - agli automezzi di:
1) Amministrazioni ed Enti pubblici;
2) addetti ai servizi pubblici (autocorriere, ecc.);
3) autotrasportatori;
4) turisti la cui permanenza minima nella Valle sia di almeno giorni tre.
Ai motori, di potenza non superiore ad HP 50, in attività presso artigiani e alle macchine agricole qualora non godano già di particolari esenzioni.
OLII LUBRIFICANTI - Agli automezzi, alle, macchine ed ai motori in proporzione del carburante assegnato.
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