Objet du Conseil n. 5 du 2 février 1950 - Verbale

OGGETTO N. 5/50 - RIPARTIZIONE PROVVISORIA DELLE ENTRATE ERARIALI FRA LO STATO E LA REGIONE VALLE D'AOSTA - APPROVAZIONE, IN LINEA DI MASSIMA, DELLO SCHEMA DI DECRETO RELATIVO NONCHÉ DEL TESTO DELLA LETTERA DA INVIARSI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DELEGA ALLA GIUNTA.

L'Assessore alle Finanze, Ing. FRESIA, riferisce al Consiglio in merito ai precedenti della questione relativa alla ripartizione delle entrate erariali fra lo Stato e la Regione, illustrando i dati degli atti vari sottoriportati, trasmessi in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno della sessione autunnale del Consiglio, nonché unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza odierna:

COPIA

REPUBBLICA ITALIANA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio Regioni

Roma, 1° Settembre 1949

AL PRESIDENTE della Giunta regionale della Valle - AOSTA

N. 1016

OGGETTO: Determinazione delle quote dei tributi erariali da attribuire alla Regione.

"I Ministeri delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici hanno dato il proprio benestare sulla proposta relativa alla concessione a favore della Regione della Valle d'Aosta del 75% del gettito delle riscossioni in conto competenza, nel territorio regionale, delle seguenti entrate erariali:

- Imposte dirette: terreni, fabbricati, ricchezza mobile e complementare;

- Imposte indirette: successione e donazioni, manomorta, registro, entrata, bollo, surrogazione registro e bollo, ipotecario, concessioni governative, pubblico insegnamento;

- Imposte di fabbricazione: filati, gas ed energia elettrica;

- Monopoli (limitatamente alla quota fiscale): tabacchi, sale e cartine.

Prima di provocare il provvedimento legislativo al riguardo si prega di voler sottoporre la proposta suddetta all'esame del Consiglio della Valle e di inviare con ogni sollecitudine a questa Presidenza (Ufficio Regioni) un estratto della deliberazione contenente il parere che verrà formulato a termini dell'art. 12 dello Statuto regionale, adottato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4."

Il V. Presidente del Consiglio dei Ministri

(F. to Piccioni)

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COPIA

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero del Tesoro

Ragioneria Gen. dello Stato

I.G.B.

Roma, 4 luglio 1949

Al Ministero delle Finanze - Gab.

e p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Regioni - (Rif. nota 14-6-1949 n. 909)

Al Ministero dell'Interno

Al Ministero dei Lavori Pubblici

Al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

OGGETTO: Determinazione della quota dei tributi erariali da attribuire alla Regione della Valle d'Aosta.

"Nelle riunioni svoltesi nel mese di marzo c.a. tra i rappresentanti di codesto Ministero, della Regione della Valle d'Aosta e di questa Amministrazione per proporre le modalità di attuazione delle norme contenute nell'art. 12 dello Statuto della Regione stessa, riguardante la devoluzione di una quota dei tributi erariali, si ritenne di poter assumere, con criteri di approssimazione, l'importo di 700 milioni come base di valutazione del costo dei servizi cui deve provvedere la Valle comprese talune iniziative di carattere particolare.

Si convenne, inoltre, che alle attività straordinarie non considerate, in tutto od in parte, nel suddetto importo avrebbe dovuto provvedere la Valle stessa con i propri mezzi straordinari e con i 9/10 dei canoni relativi alle concessioni di derivazione a scopo idroelettrico.

Dedotte dal cennato importo di 700 milioni le entrate proprie della Regione - circa 68 milioni - si determinò quindi, in 632 milioni il gettito complessivo della quota dei tributi erariali da trasferire. Ciò posto si divisò di proporre la attribuzione alla Valle di una aliquota aggirantesi sull'80% delle seguenti categorie di tributi il cui provento ascende complessivamente a circa 800 milioni:

Imposte dirette: terreni, fabbricati, ricchezza mobile e complementare.

Imposte indirette: successioni e donazioni, manomorta, registro, entrata, bollo, surrogazione registro e bollo, ipotecarie, concessioni governative, pubblico insegnamento.

Imposte di fabbricazione: filati, gas e energia elettrica.

Monopoli (limitatamente alla quota fiscale): tabacchi, sale e cartine.

Questo Ministero tenuto conto dell'incremento delle entrate, riterrebbe opportuno stabilire nel 75% l'indicata quota sul gettito delle riscossioni nel territorio della Valle, in conto competenza, dei ripetuti tributi con l'intesa che debba rimanere escluso ogni ulteriore intervento finanziario da parte dei vari Ministeri per fondi comunque messi a loro disposizione.

Pregasi codesta Amministrazione di far conoscere in proposito il proprio definitivo avviso con cortese urgenza attese anche le sollecitazioni rivolte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la definizione del relativo provvedimento."

P.c.c. Il Capo Ufficio Regioni

IL MINISTRO

F.to Pella

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PROPOSTA DI LETTERA DA TRASMETTERSI

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio Regioni

ROMA

Allegati n. 6.

OGGETTO: Progetto di riparto delle entrate erariali fra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta.

"In risposta alla nota in data 1° settembre 1949 n. 1016 di codesta On.le Presidenza - Ufficio Regioni - relativa all'oggetto, si comunica che questo Consiglio regionale ritiene che la quota dell'ottanta per cento (80%) a suo tempo concordata agli effetti del riparto delle entrate erariali non debba essere ridotta per le ragioni in appresso indicate:

Riscossioni in conto competenza.

Questo Consiglio regionale ritiene non accettabile il principio dell'ammissione a riparto del gettito delle sole riscossioni in conto competenza nel territorio regionale, perché tale principio contrasta con gli accordi a suo tempo già intercorsi in sede di trattative ed anche per il fatto che buona parte delle entrate erariali afferenti all'esercizio finanziario cui si riferisce il riparto non possono, per ragioni tecniche e burocratiche, essere iscritte sui ruoli delle entrate di competenza e quindi non sarebbero ammesse a riparto. Si citano al riguardo i casi delle partite riferentisi alle Società anonime, i cui redditi vengono accertati a presentazione di bilancio consuntivo di fine gestione (da presentarsi entro il mese di giugno dell'anno successivo) nonché i casi, purtroppo numerosi, di partite contestate la cui iscrizione a ruolo avviene soltanto negli esercizi susseguenti e su ruoli speciali, e pertanto, non in conto competenza.

L'ammissione a riparto delle sole riscossioni in conto competenza si concreterebbe, praticamente, in una ingiusta e grave riduzione del gettito spettante alla Regione dovuta alla mancata ammissione a riparto di rilevanti partite che non sono normalmente riscosse in conto competenza. Ne deriva che, in considerazione ed in conseguenza di quanto sopra, si dovrebbero ammettere a riparto tutte le riscossioni che avvengono nel corso dell'esercizio finanziario e ciò ad ovviare alle ingiuste decurtazioni o riduzioni di gettiti annuali di entrate erariali che, agli effetti del riparto, deriverebbero dalla limitazione del riparto alle sole riscossioni in conto competenza.

Occorre tener presente, inoltre, che nei decorsi esercizi finanziari questa Amministrazione regionale non, ha riscosso le quote dei nove decimi dei canoni sulle acque spettantile a' sensi dell'art. 12 dello Statuto regionale e che il contributo annuo di Lire 585 milioni, rimasto immutato per oltre tre anni, è risultato insufficiente alle crescenti necessità dell'Amministrazione regionale.

Servizi e spese della Regione

Questo Consiglio regionale, esaminate le necessità e le spese che sono passate per legge a carico del bilancio regionale per servizi già di competenza di Enti e di Uffici provinciali statali e locali soppressi, ha constatato che l'ammontare annuo spettante alla Regione, quale sua quota di riparto delle entrate erariali ammesse a riparto, non è sufficiente a finanziare le normali spese obbligatorie ordinarie e straordinarie ricorrenti ogni anno e alle quali la Regione deve necessariamente provvedere.

In proposito si precisa che i servizi devoluti a questa Amministrazione regionale con leggi di attuazione e con norme dello Statuto speciale di questa Regione sono i seguenti:

1 - servizi tecnici, stradali, amministrativi, sanitari cd assistenziali (compresi: Laboratorio di Igiene e Profilassi, Istituto Materno ed Infantile e brefotrofio, ecc.), già di competenza della disciolta Amministrazione Provinciale di Aosta;

2 - servizi amministrativi e di controllo (vigilanza e tutela sui Comuni e sugli Enti morali e servizi per il culto), già di competenza della soppressa Prefettura di Aosta;

3 - servizi scolastici (scuole ed insegnanti), già di competenza del soppresso Provveditorato provinciale agli Studi, relativi all'ordinamento e alla disciplina delle scuole di ogni ordine e grado e del relativo personale insegnante;

4 - servizi relativi all'ordinamento degli uffici di Conciliazione e alla nomina, revoca e dispensa del personale addetto agli Uffici stessi (giudici conciliatori, cancellieri ed ufficiali di conciliazione);

5 - servizi di vigilanza igienica e sanitaria, già di competenza del soppresso Ufficio Provinciale Sanitario (ex Uffici del Medico e del Veterinario provinciali);

6 - servizi agrari già di competenza del soppresso Ispettorato provinciale dell'Agricoltura;

7 - servizi tecnici forestali già di competenza. del soppresso Comando provinciale del Corpo delle Foreste;

8 - servizi già di competenza del soppresso Ufficio provinciale dell'Industria e Commercio (U.P.I.C.);

9 - servizi tecnici e amministrativi vari, già di competenza dell'Ufficio del Genio Civile (sub-concessioni di acque per utilizzazioni idroelettriche ed agricole, lavori idraulici e di bonifica, strade non statali, lavori pubblici di interesse locale, ecc.);

10 - servizi relativi alle antichità, Monumenti, alle Belle Arti e alle Bellezze Naturali, già di competenza delle Sovraintendenze alle Antichità, ai Monumenti e alle Belle Arti di Torino;

11 - servizi già di competenza del soppresso Ente provinciale per il Turismo;

12 - servizi già di competenza della soppressa Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura e nuovi servizi inerenti ai contingentamenti ed alla zona franca.

L'Amministrazione della Regione gestisce, inoltre, a' sensi di legge, con proprio personale:

a) i servizi della Federazione locale dell'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia (O.N.M.I.);

b) i servizi amministrativi del Consorzio Antitubercolare;

c) i servizi di carattere statale, già di competenza di uffici e di organi statali soppressi, periferici dell'Amministrazione governativa centrale, le cui attribuzioni non sono state tutte trasferite alla diretta competenza dell'Amministrazione regionale (si citano, ad esempio, i servizi relativi alle contabilità erariali e alla gestione di fondi per la pubblica sicurezza);

13 - i servizi amministrativi della Giunta Giurisdizionale Amministrativa, costituita in sede giurisdizionale ed in sede amministrativa.

I servizi di cui sopra comportano spese annue obbligatorie (ordinarie e straordinarie ricorrenti) il cui ammontare annuo supera di gran lunga il gettito spettante alla Regione quale sua quota concordata del riparto entrate erariali di tributi riscossi nel territorio regionale.

Va notato che questa Regione costituisce e costituirà ancora, purtroppo per parecchi anni, area particolarmente depressa, per le sue caratteristiche di zona di montagna tuttora priva di quegli elementari e indispensabili mezzi e servizi di pubblica utilità attinenti alle comunicazioni e alla sanità pubblica e che tale situazione pregiudica gravemente lo sviluppo economico e turistico di questa Regione, impedendo altresì il miglioramento delle condizioni di vita, dal punto di vista economico, igienico-sanitario e sociale, di queste laboriose popolazioni di montagna.

Gettito tributi erariali ammessi a riparto

Si fa presente che la quota del riparto dell'80% era stata, a suo tempo, concordata sulle entrate erariali di cui all'allegato n. 1, corrispondenti ad un gettito annuo di circa Lira 800 milioni.

La quota dell'80% su un gettito annuo per tributi erariali di Lire 800.455.841,40 dà una entrata annua per la Regione di Lire 640.000.000 circa.

Entrate erariali rimaste allo Stato perché non comprese nel riparto

Resterebbero, invece, completamente all'erario dello Stato tutti gli altri tributi erariali riscossi nella Regione per un importo di Lire 614.857.534 nonché tutti i tributi erariali riscossi fuori della Regione ma pertinenti ad attività economiche e industriali della Regione, per un ammontare di circa 1.240.000.000; restano quindi allo Stato tributi erariali per un importo complessivo di oltre un miliardo e ottocento milioni, come risulta dall'allegato n. 2.

Spese obbligatorie della Regione

Con il gettito del riparto delle entrate erariali, di Lire 640 milioni annui, oltre a Lire 68 milioni di entrate locali, la Regione avrebbe dovuto far fronte a tutte le spese di gestione anche dei vari servizi statali assorbiti, di cui si provvede al finanziamento, ammontanti a Lire 900.000.000 circa, come risulta dall'allegato n. 3.

Ne risulta che le sole spese obbligatorie ordinarie annue di questa Regione ammontano a circa 900 milioni, importo che non avrebbe la necessaria corrispondente entrata annua in bilancio.

Spese ordinarie e straordinarie iscritte nel bilancio 1949 e stralciate dalla Commissione interministeriale

Alle succitate spese obbligatorie ordinarie, che sono state per legge trasferite a carico della Regione, occorre aggiungere ancora le spese di carattere straordinario, che furono purtroppo stralciate dal bilancio della Regione dalla Commissione interministeriale incaricata dello studio delle modalità di attuazione delle norme contenute nell'art. 12 dello Statuto regionale. Infatti, questa Amministrazione aveva presentato alla Commissione predetta un documentato bilancio delle necessità della Regione per l'esercizio 1949, comportante un ammontare complessivo minimo di spese di Lire 1.382.197.049.

La Commissione, in considerazione del fatto che la Regione avrebbe potuto far fronte alle spese di carattere straordinario con i proventi della Casa da Gioco di St. Vincent, mentre altre spese pure di carattere straordinario potevano essere dilazionate o soppresse, ha stralciato dal bilancio stesso spese ordinarie e straordinarie, per un ammontare di Lire 700 milioni riducendo il bilancio stesso alle sole spese, e non a tutte, purtroppo, aventi carattere obbligatorio ordinario, per un ammontare di Lire 700.000.000, ammontare che è insufficiente per le ragioni già precisate. Le spese stralciate sono elencate nell'allegato n. 4.

Risulta, pertanto, che il riparto delle entrate erariali era già stato contenuto al minimo indispensabile, per il finanziamento della maggior parte delle spese ordinarie, eliminando l'intervento dello Stato in tutte le altre spese, anche obbligatorie, di carattere straordinario alle quali la Regione avrebbe pertanto dovuto far fronte con introiti di proventi di carattere straordinario.

Si fa, peraltro, presente che, mediante impegno dei propri fondi già stanziati per opere di pubblica utilità, questa Amministrazione regionale ha dovuto provvedere in via d'urgenza ai seguenti lavori e alle seguenti spese straordinarie di competenza dello Stato, senza poterne chiedere ed ottenere il rimborso:

Lavori di sistemazione montana della Valle di Gressoney (Valle del Lys) per danni arrecati dall'alluvione del 4 settembre 1948. Lavori di sgombro di materiale di frane, per arginatura e ripristino alveo di torrenti. Acquisto e messa in opera di Ponti metallici Bayley. Lavori di pronto intervento e riattamento di strade interrotte per danni alluvionali...

L. 120.000.000

Spese per l'epidemia di tifo sviluppatasi a Châtillon...

L. 1.500.000

Spese per l'Osservatorio Nazionale di Fisica Nucleare del Breuil (Testa Grigia) e altre spese per servizi e attività di carattere nazionale...

L. 1.500.000

Totale Lire

123.000.000

Nuove o maggiori spese ordinarie non comprese nel bilancio presentato alla Commissione

Occorre tener presente, inoltre, che nella compilazione del bilancio per l'esercizio 1949 non erano stati calcolati gli aumenti degli stipendi al personale (insegnanti, amministrativi, tecnici, sanitari, forestali, ecc.) successivamente stabiliti dalla legge 12 aprile 1949, n. 149 e da concedersi a decorrere dal 1° novembre 1948: alla relativa maggiore spesa per il bilancio della Regione, che si aggira su Lire 100 milioni circa, occorre aggiungere la ulteriore maggiore spesa per gli aumenti da apportarsi agli stipendi stessi a decorrere dal 1°luglio 1949, in applicazione del provvedimento legislativo in corso di emanazione.

Risulta, pertanto, che in effetti le spese obbligatorie ordinarie e straordinarie ricorrenti, ammontano a Lire 1.048.000.000 annue, come risulta dall' allegato n. 5.

Considerazioni e proposte

Pur riconoscendosi che le entrate erariali hanno avuto un incremento nel corso dell'esercizio 1948-1949, si ritiene che la relativa maggiore entrata spettante alla Regione in base al riparto delle entrate erariali di cui sopra, pur con l'aliquota invariata dell'80%, non sia sufficiente a coprire le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi dei materiali, delle forniture, dei servizi nonché dei miglioramenti economici spettanti al personale dipendente, in applicazione della legge 12 aprile 1949 n. 149 e del provvedimento legislativo in corso di emanazione e che ha effetti con decorrenza. arretrata dal 1° luglio 1949.

Per ragioni di equità e per cointeressare la Regione a più accurati accertamenti al maggior gettito di taluni tributi statali nel territorio regionale questo Consiglio ritiene necessario e chiede che siano ammesse a riparto anche le riscossioni relative ai seguenti tributi erariali:

1 - Provento vendita valori bollati.

2 - Imposta sul valore globale delle successioni.

3 - Provento multe inflitte dalle autorità giudiziarie e amministrative.

4 - Provento (quota erariale) delle contravvenzioni e ammende sulla circolazione stradale e delle contravvenzioni forestali.

5 - Imposta di R.M. riscossa direttamente dalla Tesoreria Provinciale.

Per quanto si riferisce alla proposta di cui al penultimo capoverso della lettera in data 4 luglio 1949 del Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - in base alla quale con l'applicazione del riparto delle entrate erariali "dovrebbe rimanere escluso ogni ulteriore intervento finanziario da parte dei vari Ministeri per fondi comunque messi a loro disposizione", si fa presente che la predetta proposta può ritenersi logica ed accettabile soltanto se riferita ed applicata nei confronti dell'Amministrazione regionale e del bilancio della Regione e per lavori e spese di competenza dei servizi della Regione, sempreché non vengano a cessare le attuali speciali entrate straordinarie della Regione con le quali sono finanziate le spese straordinarie non ammesse in conteggio agli effetti del riparto delle entrate erariali.

È ovvio che tale proposta di esclusione di ogni intervento finanziario non possa ritenersi logica, né accettabile, se riferita anche alle Amministrazioni comunali e ai privati, che non possono essere privati del diritto né essere esclusi dalla possibilità di poter fruire dei contributi e sussidi di legge sui fondi dei vari Ministeri per lavori da eseguirsi a' sensi di leggi generali e speciali (ad esempio: legge sui lavori a sollievo della disoccupazione; legge sui miglioramenti fondiari e sui tributi per la esecuzione di opere di bonifica agraria; leggi sui danni bellici; leggi sull'incremento dell'edilizia popolare; ecc. ecc.).

È ovvio, infine, che non si possa, comunque, rinunciare all'applicazione della seguente disposizione di cui al terzo comma dell'art. 12 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

"per provvedere a scopi determinati, che non rientrino nelle funzioni normali della Valle, lo Stato assegna alla stessa, per legge, contributi speciali"; trattasi, infatti, di disposizione statutaria, avente valore costituzionale, dettata e promulgata a suo tempo in considerazione delle riconosciute particolari necessità di questa Regione di montagna.

Si rileva, infine, che agli effetti di una pratica ed immediata attuazione del sistema del riparto delle entrate erariali, è indispensabile che nel provvedimento legislativo relativo al riparto stesso siano inserite anche le norme riferentesi alle modalità dei versamenti rateali dei vari tributi ammessi a riparto. A tale scopo si trasmette l'allegato schema di provvedimento legislativo quale proposta di questa Amministrazione regionale.

Questo Consiglio regionale, allo scopo di poter formulare il proprio definitivo parere in merito al provvedimento legislativo relativo al riparto delle entrate erariali fra lo Stato e la Regione, a' sensi dell'art. 12 dello Statuto regionale promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ritiene indispensabile avere in visione copia dello schema definitivo del provvedimento legislativo di cui si tratta, la cui applicazione potrebbe avere effetti a decorrere dal 1° gennaio 1950.

Con distinta considerazione.

Il Presidente della Giunta regionale

COPIA

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO PER LA RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE ERARIALI FRA LO STATO E LA REGIONE VALLE D'AOSTA (DA TRASMETTERSI QUALE ALLEGATO ALLA LETTERA DI RISPOSTA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - UFFICIO REGIONI).

Omissis

Art. 1

"Alla Regione autonoma della Valle d'Aosta è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 1950, a' sensi dell'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione, la percentuale dell'80% delle seguenti entrate erariali, da calcolare sulle riscossioni che si effettuano nel territorio della Regione stessa:

a) Imposte dirette: terreni, fabbricati, Ricchezza Mobile e Complementare;

b) Imposte indirette: successioni e donazioni e valore globale delle successioni, manomorta, registro, entrata, bollo e valori bollati, surrogazione registro e bollo, ipotecarie, concessioni governative, pubblico insegnamento, proventi fiscali delle multe e contravvenzioni;

c) Imposta di fabbricazione: filati, gas ed energia elettrica;

d) monopoli (limitatamente alla quota fiscale): tabacchi, sale e cartine.

Art. 2

Il ricevitore provinciale effettua a favore del Cassiere della Regione il versamento della quota del1'80% sulle imposte dirette di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, contemporaneamente al versamento della rimanente quota del 20% di pertinenza dello Stato.

Art. 3

Gli uffici finanziari provinciali dello Stato e gli Istituti bancari appaltatori incaricati provvedono al versamento al Cassiere della Regione della quota dell'80% spettante alla Regione sulle entrate di cui alla lettera b) dell'art. 1, entro gli stessi termini stabiliti per il versamento della quota spettante allo Stato.

Art. 4

Agli effetti del versamento della quota dell'80% della imposta di fabbricazione di cui alla lettera c) dell'art. 1, l'Ufficio Tecnico delle imposte di fabbricazione di Torino compila due separati elenchi delle somme dovute per le imposte erariali di cui si tratta, da percepire nel territorio della Regione: un primo elenco relativo alla quota dell'80% spettante alla Regione ed un secondo elenco relativo alla quota del 20% spettante allo Stato.

Le Ditte interessate sono tenute a versare la quota dell'80% di cui si tratta direttamente al Cassiere della Regione, entro gli stessi termini stabiliti per il versamento della quota spettante allo Stato.

Art. 5

L'Amministrazione dei monopoli provvede al riparto del provento fiscale sui prodotti di monopolio, di cui alla lettera d) dell'art. 1, venduti nella Regione, nonché al successivo versamento della quota dell'80% al Cassiere della Regione, entro i termini stabiliti per il versamento della quota spettante allo Stato.

Art. 6

In esecuzione dell'ultimo comma dell'articolo 12 dello Statuto speciale, gli uffici finanziari dello Stato nella Regione provvedono al versamento al Cassiere della Regione dell'importo dei nove decimi dei canoni annuali percepiti a norma di legge per le concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico.

Il versamento deve essere effettuato entro gli stessi termini stabiliti per il versamento della rimanente quota del decimo spettante allo Stato.

Art. 7

Per le imprese industriali e commerciali che hanno sede centrale fuori del territorio della Valle d'Aosta, ma che in esso territorio hanno stabilimenti od impianti, nell'accertamento dei redditi di categoria B, C1 e C2, devono essere determinate le quote di reddito da attribuirsi agli stabilimenti ed impianti medesimi.

Le imposte relative a dette quote sono riscosse dagli organi di riscossione dello Stato siti nella Regione.

Art. 8

La Regione compartecipa, in misura proporzionale alla quota dell'80% di riparto ad essa spettante, all'onere per la restituzione dei tributi erariali di cui all'articolo 1 indebitamente riscossi o comunque non dovuti. All'uopo nel bilancio della Regione è istituito apposito articolo di spesa.

PRIMA PROPOSTA PRELIMINARE DI MASSIMA (PREDISPOSTA NEL 1948) DI DECRETO LEGISLATIVO PER LA RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE ERARIALI FRA LO STATO E LA REGIONE VALLE D'AOSTA.

Omissis

Art. 1

Le entrate della Regione Valle d'Aosta, in relazione all'entità delle spese per i servizi devoluti all'Amministrazione Regionale, sono costituite:

a) dalla quota percentuale dell'ottanta per cento di tutte le entrate erariali inerenti ad attività economiche che si esplicano nella Regione, anche se riscosse fuori della Valle d' Aosta, accertate per l' esercizio finanziario precedente.

b) dai nove decimi dei canoni annui di concessione delle derivazioni di acqua a scopo idroelettrico assentite dallo Stato in Valle d'Aosta.

c) dai tributi locali spettanti per legge alla Provincia ed agli Enti ed uffici pubblici soppressi e i cui servizi sono devoluti alla Regione.

d) dai redditi del patrimonio della Regione.

e) dai contributi speciali che lo Stato assegna alla Regione per provvedere al finanziamento di lavori straordinari.

Art. 2

A decorrere dal 1° gennaio 1949, la Ricevitoria Regionale della Valle d'Aosta e gli uffici del Registro, debbono versare al Cassiere della Regione della Valle d'Aosta, alla scadenza di ciascun bimestre, l'ammontare delle entrate erariali riscosse. I versamenti saranno effettuati a titolo di anticipazione sulla quota annua di riparto spettante alla Regione della Valle d'Aosta, salvo conguaglio a fine di esercizio finanziario.

Art. 3

Se le pubbliche entrate della Regione non sono sufficienti a pareggiare le spese, lo Stato, esaminato il Bilancio della Regione, assegna alla Regione contributi speciali per scopi determinati.

Art. 4

Le Società ed imprese industriali e commerciali di qualsiasi natura, che esplicano attività in Valle d'Aosta ed abbiano sede legale fuori della Valle, debbono versare agli organi di riscossione dello Stato nella Regione, i tributi inerenti alla loro attività nella Regione.

Art. 5

La Regione ha facoltà di comunicare agli uffici finanziari dello Stato nella Valle d'Aosta dati e notizie per il miglior accertamento dei tributi erariali e gli uffici finanziari stessi debbono riferire alla Regione in merito ai provvedimenti adottati, in relazione alle notizie e ai dati stessi.

Art. 6

La Regione può stabilire una imposta non superiore a L. 0,10 per ogni kilovattora di energia elettrica prodotta nella Regione.

Art. 7

La Regione ha facoltà di assumere i servizi delle riscossioni delle imposte dirette e locali per gestirli a norma di legge.

In deroga alle norme che regolano l'aggiudicazione e la conferma della gestione di detti servizi, il conferimento degli stessi alla Regione può essere a questa fatto direttamente, alla scadenza dei contratti in corso e con dispensa dall'obbligo di cauzione.

Art. 8

La Regione, previa autorizzazione statale, può emettere prestiti pubblici da essa esclusivamente garantiti, per provvedere alla esecuzione di opere di carattere permanente.

Art. 9

La Regione sarà associata allo Stato nelle sue compartecipazioni industriali in Valle d'Aosta."

NOTIZIE SULLE TRATTATIVE PER IL RIPARTO DELLE ENTRATE ERARIALI FRA LO STATO E LA REGIONE

"Nella riunione tenutasi a Roma nel mese di febbraio 1949 presso il Ministero delle Finanze per concordare il riparto delle entrate erariali fra lo Stato e la Regione, previsto dall'art. 12 dello Statuto Regionale promulgato con legge costituzionale 26-2-1948, n. 4, sono stati seguiti i seguenti criteri:

Il bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1949 presentato ed esaminato dalla. Commissione per il riparto comportava un ammontare complessivo di spese di. L. 1.382.197.049.

La commissione ha fatto presente che alle spese di carattere straordinario la Regione doveva provvedere con il provento della Casa da Gioco di St. Vincent e che inoltre alcune spese potevano essere dilazionate o soppresse. La commissione ha stralciato quindi dal Bilancio della Regione le seguenti spese:

Art. 11 G.

- Spese minute diverse

L.

50.000

Art. 22

- Fondo liquidazione personale

"

4.000.000

Art. 24

- Spese per la Commissione di epurazione

"

100.000

Art. 31

- Spese per il Comitato di Coordinamento

"

1.400.000

Art. 33 G.

- Riscaldamento Laboratori di Igiene

"

600.000

Art. 39 C.

- Contributo al Consorzio Antitubercolare per ricoveri tubercolotici

"

30.000.000

Art. 42-45-47

- Spese per la manutenzione ordinaria delle strade

"

60.000.000

Art. 71 D.

- Spese per la sovraintendenza antichità e belle arti

"

10.000.000

Art. 82

- Fondo per attività zootecniche e agricole

"

30.000.000

Art. 90

- Spese per l'Ufficio Turismo - propaganda e pubblicità -

"

10.000.000

Art. 111

- Manutenzione straordinaria strade regionali

"

20.000.000

Art. 114

- Lavori di ricostruzione case sinistrate

"

60.000.000

Art. 117

- Lavori di sistemazione delle strade danneggiate dall'alluvione del 4 settembre 1948

"

150.000.000

Art. 123

- Contributo al Consorzio per l'Istruzione Tecnica

"

200.000

Art. 130

- Spese per studio progetti preliminari per i lavori di arginatura e bonifica di Quart

"

10.000.000

Art 134

- Fondo per la bonifica agraria

"

10.000.000

Art. 150

- Contributi ai Comuni ed enti per opere pubbliche

"

10.000.000

Art. 151

- Contributi ai Comuni per impianti di collegamento telefonico

"

10.000.000

Art. 168

- Fondo per iniziative turistiche

"

10.000.000

Art. 176

- Sovvenzioni ai Comuni per impianto di linee elettriche

"

10.000.000

Art. 186

- Fondo per sussidi ed esecuzioni lavori turistico - industriali in Valle

"

40.000.000

Art. 77

- Spese riscaldamento Istituto Materno

"

2.500.000

Art. 9

- Fondo per personale avventizio e lavori straordinari

"

5.000.000

Art. 20

- Spese per integrazione bilanci comunali

"

10.000.000

Art. 83 F.

- Contributo per il rimboschimento

"

10.000.000

Art. 97

- Fondo di riserva

"

5.000.000

Art. 104

- Spese per le elezioni del Consiglio Regionale

"

4.000.000

Art. 102

- Acquisto mobili e automezzi

"

5.000.000

Art. 116

- Lavori di sistemazione delle strade Valtournanche e Champoluc

"

28.000.000

Art. 108

- Spese per studio progetti stradali

"

10.000.000

Art. 190

- Costruzione 2° parte stabile adibito a case impiegati

"

50.000.000

Art. 126

- Spese per acquisto volumi per la dotazione della biblioteca Regionale

"

1.000.000

Art. 191

- Costruzione di uno stabile adibito a case impiegati

"

50.000.000

Art. 188

- Acquisto azioni della Società funivie del Piccolo San Bernardo

"

5.000.000

Diminuzioni apportate alle spese in generale

"

40.000.000

Totale spese stralciate

"

701.850.000

"Deducendo dall'importo totale del bilancio, ammontante a L. 1.382.197.049, l'importo di Lire 701.850.000 per spese non ammesse dalla Commissione, si ha un totale di spese necessarie per l'espletamento dei Servizi regionali di Lire 680.347.049, che sono state arrotondate in Lire 700.000.000.

La Commissione, accertato che per l'espletamento dei servizi necessitano alla Regione 700 milioni annui, ha assegnato una quota percentuale sulle imposte riscosse in Valle sufficiente a far fronte alle necessità dei servizi della Regione.

Le imposte sulle quali è stata assegnata la percentuale dell'80% alla Regione sono le seguenti: il gettito preso per base nella determinazione della percentuale è stato quello dell'esercizio finanziario 1947-48:

Imposte dirette:

Gettito 1947-1948

Imposte erariali sui terreni

L.

3.348.902,15

Imposte erariali sui fabbricati

"

402.939,25

Imposte sui redditi di R.M.

"

173.000.000,==

Imposta complementare erariale

"

17.000.000,==

Imposte indirette:

Imposta sulle successioni e donazioni

"

3.000.000,==

Imposta sulla manomorta

"

166.000,==

Imposta di registro

"

23.297.000,==

Imposta generale sull'entrata

"

176.698.000,==

Imposta di surrogazione registro e bollo

"

100.000,==

Tassa di bollo

"

2.790.000,==

Imposta ipotecaria

"

5.349.000,==

Tasse sulle concessioni governative

"

8.037.000,==

Imposte fabbricazione:

Imposta sul gas, luce ed energia elettrica

"

14.031.000,==

Imposta fabbricazione sui filati

"

85.136.000,==

Provento monopoli

"

288.000.000,==

Totale

L.

800.355.841,40

Tenuto presente che il riparto avverrà invece sul gettito delle predette imposte per l'esercizio 1948-1949, che subiranno un incremento non indifferente, si può presumere che la quota dell'80% dovrà calcolarsi sui seguenti gettiti presuntivi:

Imposte dirette:

Gettito 1947-1948

Imposte erariali sui terreni

L.

4.339.773,05

Imposte erariali sui fabbricati

"

398.055,25

Imposte erariali sui redditi di R.M.

"

200.000.000,==

Imposta complementare erariale

"

20.000.000,==

Imposte indirette:

Imposta sulle successioni e donazioni

"

10.000.000,==

Imposta sulla manomorta

"

100.000,==

Imposta di registro

"

40.000.000,==

Imposta generale sull'entrata

"

200.000.000,==

Imposta di surrogazione registro e bollo

"

150.000,==

Tassa di bollo

"

3.000.000,==

Imposta ipotecaria

"

9.000.000,==

Tasse sulle concessioni governative

"

12.000.000,==

Imposte fabbricazione:

Imposta sul gas, luce ed energia elettrica

"

25.000.000,==

Imposta fabbricazione sui filati

"

85.000.000,==

Provento monopoli

"

280.000.000,==

Totale

L.

888.987.828,30

"In complesso quindi la quota dell'80% sulle imposte di cui sopra darà una entrata per la Regione che sarà certamente superiore ai 700 milioni annui.

Il Ministero ridusse in seguito l'aliquota dall'80% al 75% per cui l'importo dei tributi spettanti alla Valle ammonterà ad annue lire 670 milioni circa."

ELENCO IMPOSTE ERARIALI RISCOSSE NELLA REGIONE E AMMESSE A RIPARTO.

IMPOSTE DIRETTE:

a) Imposta sui terreni

gettito annuo

L.

3.348.902,15

b) Imposta sui fabbricati

gettito annuo

"

402.939,25

c) Imposta di R.M.

gettito annuo

"

173.000.000,==

d) Imposta complementare erariale

gettito annuo

"

17.000.000,==

Totale

L.

193.751.841,40

IMPOSTE INDIRETTE:

Imposta sulle successioni e donazioni

gettito annuo

L.

3.000.000,==

Imposta sulla manomorta

gettito annuo

"

166.000,==

Imposta di registro

gettito annuo

"

23.297.000,==

Imposta generale sull'entrata

gettito annuo

"

176.698.000,==

Imposta di surrogazione registro e bollo

gettito annuo

"

100.000,==

Tassa di bollo

gettito annuo

"

2.790.000,==

Imposta ipotecaria

gettito annuo

"

5.349.000,==

Tasse sulle concessioni governative

gettito annuo

"

8.037.000,==

Tasse pubblico insegnamento

gettito annuo

"

100.000,==

Totale

L.

219.537.000,==

IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

Imposta di fabbricazione sui filati

gettito

L.

85.136.000,==

Imposta sul gas, luce ed energia elettrica

gettito

"

14.031.000,==

Totale

L.

99.167.000,==

Provento dei monopoli (limitatamente alla quota fiscale) tabacchi, sale, cartine

gettito

L.

288.000.000,==

TOTALE GENERALE

L.

800.455.841,40

ELENCO DELLE ENTRATE ERARIALI CHE RIMANGONO ALLO STATO PER IMPOSTE CHE NON SONO AMMESSE A RIPARTO

ENTRATE ERARIALI RISCOSSE IN VALLE

Imposte dirette:

Imposte erariali sui redditi agrari

L.

2.292.000

Imposta proporzionale sul patrimonio

"

5.965.104

Imposta ordinaria sul patrimonio

"

1.034.000

Imposta sui redditi di R.M. (categ. A. B. e C1) - non di competenza

"

159.294.000

Imposta sui redditi di R.M. categ. C2 - non di competenza

"

58.002.000

Imposta complementare erariale non di competenza

"

11.943.000

Imposta straordinaria sul patrimonio delle Società

"

207.492

Imposta ordinaria e straordinaria sui maggiori utili di guerra

"

882.548

Imposta straordinaria sui terreni

"

60.443

Imposta straordinaria sui fabbricati

"

371.871

Profitti di guerra avocabili

"

478.500

Tasse sulle riserve di caccia

"

118.000

240.648.958

Imposte indirette:

Imposta sul valore netto globale delle successioni

L.

2.842.211

Tasse di bollo sui biglietti di autocarri motocarri ecc.

"

517.704

Canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari

"

12.466.906

Diritti erariali sugli spettacoli cinematografici

"

20.172.543

Diritti erariali sugli spettacoli sportivi

"

7.414.318

Tasse annue sulle licenze rilasciate ai costruttori e commercianti di materiali radiofonici

"

33.000

Diritti ed emolumenti catastali

"

487.552

Diritti sui certificati catastali ed altri

"

341.451

Multe inflitte dalle autorità giudiziarie e amministrative

"

6.028.269

Provento delle contravvenzioni sulle strade statali

"

1.277.134

Provento contravvenzioni forestali

"

1.126.884

Addizionale 5% ed imposte indirette sugli affari

"

3.120.214

Diritti erariali sulle scommesse

"

1.117.430

Tassa del 10% sulle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari

"

11.922

Diritti e contributi di cui all'articolo 4 - legge 11 aprile 1938

"

2.074

Importo sopratassa sulle licenze di caccia

"

248.880

Importo sopratassa sulle licenze di pesca

"

104.650

Contravvenzioni sulla caccia

"

54

Ricuperi di spese di giustizia

"

181.764

Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari

"

170.410

L.

57.665.370

ENTRATE DEL DEMANIO

Redditi di terreni e fabbricati del Demanio

L.

455.959

Diritti erariali su permessi di ricerca mineraria e concessione miniere

"

842.326

Canone sulle acque 1/10 dell'importo complessivo

"

11.328.600

Somme versate dai richiedenti derivazione acque pubbliche

"

4.212

Proventi delle concessioni di pesca in acque pubbliche

"

50.706

Proventi delle concessioni sul demanio pubblico militare

"

2.127

Entrate eventuali del demanio

"

1.052

L.

12.684.982

PROVENTO DOGANE:

Imposta di consumo cacao

L.

5.195

Imposta di consumo caffè

"

21.628

Dogane e diritti marittimi

"

1.129.481

Sovrimposta di confine

"

561.265

Sovrimposta di fabbricazione di minerali

"

90.560

Diritti di licenza sulle merci ammesse all'importazione

"

28.051.356

Diritti per visite sanitarie

"

636

Diritto fisso sull'importazione del carbone fossile

"

3.764

Saccarina di Stato

"

16.500

Tassa di sbarco sulle merci estere importate

"

155.820

30.036.205

IMPOSTE DI FABBRICAZIONE:

Imposta di fabbricazione spiriti

L.

714.670

Imposta di fabbricazione birra

"

11.375.350

Imposta di fabbricazione zucchero

"

992.000

Imposta di fabbricazione oli di semi

"

67.144

Imposta di fabbricazione dei surrogati del caffè

"

5.500

Multe a carico dei debitori diretti per ritardati versamenti di imposte di fabbricazione

"

1.594.480

Contrassegni di Stato

"

224.900

L.

14.974.044

Provento valori bollati venduti direttamente dall'Istituto S. Paolo di Torino

L.

38.000.000

Quota 25% sulle entrate ammesse a riparto

L.

220.847.975

Totale entrate riscosse in Valle

L.

614.857.534

ENTRATE ERARIALI AFFERENTI ALLA REGIONE E RISCOSSE FUORI DELLA REGIONE STESSA.

Imposta di consumo dell'energia elettrica calcolata su una esportazione di 800 milioni di Kw.

L.

835.000.000

Imposte e tasse di registro e di bollo su contratti per lavori e forniture eseguiti in Valle

"

50.000.000

Imposta generale sull'entrata versata fuori Valle da Società e imprese aventi stabilimenti in Valle e sede centrale fuori Valle

"

300.000.000

Imposta di ricchezza mobile per Ditte aventi sede centrale fuori della Regione e stabilimenti in Valle

"

10.000.000

Imposta di R.M. sui redditi di categoria C2 per le imprese di cui sopra

"

50.000.000

Totale entrate erariali riscosse fuori Valle

L.

1.245.000.000

Riepilogo entrate erariali che rimangono allo Stato:

Entrate erariali riscosse in Valle

L.

614.857.534

Entrate erariali afferenti alla Regione e riscosse fuori della Regione stessa

"

1.245.000.000

TOTALE

L.

1.859.857.534

ELENCO SPESE OBBLIGATORIE DELLA REGIONE

Istruzione pubblica (scuole, personale, insegnanti)

L.

350.000.000

Antichità, monumenti, belle arti e bellezze naturali

"

15.000.000

Lotta antitubercolare

"

33.000.000

Servizi forestali

"

58.000.000

Attività zootecniche ed agricole (Ispettorato Agrario)

"

40.000.000

Parco Nazionale del Gran Paradiso

"

6.500.000

Turismo

"

40.000.000

Ufficio Provinciale Industria e Commercio e Camera Commercio

"

20.000.000

Servizi controllo Comuni e contabilità erariali - servizi sanitari (ex Prefettizi)

"

50.000.000

Integrazione bilanci E.C.A.

"

20.000.000

Concessioni idroelettriche (servizio Genio Civile)

"

5.000.000

TOTALE

637.500.000

"Occorre, poi aggiungere le spese per un ammontare annuo di spese di Lire 260.000.000 relative ai servizi di uffici provinciali non statali soppressi e cioè":

Spese per la conservazione del patrimonio

L.

7.500.000

Spese per la manutenzione stradale

"

100.000.000

Spese per arginatura frane e valanghe

"

50.000.000

Spese per i Laboratori Provinciali di Igiene e Profilassi

"

6.500.000

Spese per ricovero dementi

"

30.000.000

Spese per assistenza illegittimi, ciechi e sordomuti

"

15.000.000

Spese per l'Istituto di Assistenza Materna ed Infantile

"

18.000.000

Spese di amministrazione e per il personale degli Uffici

"

35.500.000

TOTALE

L.

262.500.000

Totale spese obbligatorie della Regione

L.

900.000.000

ELENCO SPESE OBBLIGATORIE ORDINARIE E SPESE OBBLIGATORIE STRAORDINARIE RICORRENTI

SPESE OBBLIGATORIE ORDINARIE:

Spese per il personale degli uffici centrali e spese di amministrazione varie (spese generali)

L.

110.000.000

Spese per la conservazione del patrimonio

"

4.600.000

Spese per la sanità ed igiene - Lotta antitubercolare - gestione Laboratori di Igiene e Profilassi - Funzionamento ufficio del medico regionale

"

40.000.000

Spese per i lavori pubblici - Stipendi al personale tecnico - Salari ai capi cantonieri e cantonieri - Manutenzione ordinaria strade

"

175.000.000

Spese per l'Istruzione pubblica - Assegni al personale insegnante delle scuole elementari e secondarie - compensi vari per commissioni per esami, ecc.

"

279.000.000

Spese per l'assistenza e beneficenza - assistenza dementi - illegittimi - ciechi e sordomuti - gestione Istituto di Assistenza Materna ed infantile - spese per il funzionamento della Federazione O.N.M.I.

"

63.000.000

Spese per l'agricoltura - funzionamento ufficio Ispettorato Agrario - servizio forestale - stipendi agli ufficiali e alle guardie

"

85.000.000

Spese per la Camera di Commercio e per l'ufficio Turismo propaganda e pubblicità

"

30.000.000

Totale spese obbligatorie ordinarie

L.

786.600.000

SPESE OBBLIGATORIE STRAORDINARIE RICORRENTI

Spese per la conservazione del patrimonio - manutenzione stabili

L.

3.000.000

Spese generali - premi di presenza al personale degli uffici centrali - acquisto mobili per uffici - acquisto automezzi

"

15.000.000

Spese per i lavori pubblici - manutenzione straordinaria strade

"

20.000.000

Spese per l'istruzione pubblica - premi di presenza al personale insegnante delle scuole elementari e delle scuole secondarie

"

15.000.000

Spese per l'agricoltura - attività zootecniche - contributo obbligatorio al Parco Nazionale del Gran Paradiso e spese prima vestizione guardie del Corpo Forestale

"

15.000.000

Spese per fitto caserme vigili del fuoco e spese per accasermamento corpi armati di polizia

"

3.400.000

Spese per la propaganda turistica e contributi vari obbligatori

"

15.000.000

Totale spese straordinarie ricorrenti

86.400.000

Spese per aumenti sugli stipendi al personale degli uffici dell'Amministrazione - aumenti degli stipendi agli insegnanti delle scuole elementari e medie - aumento al personale del Corpo Forestale e conseguente aumento dei premi di presenza relativi - in applicazione della legge 12 aprile 1949, n. 149

"

110.000.000

Spese per aumenti da apportarsi agli stipendi del personale di cui sopra con decorrenza 1° luglio 1949 in applicazione del provvedimento legislativo in corso di emanazione

"

65.000.000

Totale nuovi aumenti spese obbligatorie ordinarie

L.

175.000.000

Totale generale spese obbligatorie ordinarie e spese obbligatorie straordinarie ricorrenti

L.

1.048.000.000

CONTEGGIO APPROSSIMATIVO PER IL RIPARTO ENTRATE ERARIALI

1) ENTRATE

I gettiti delle imposte ammesse a riparto accertati per l'esercizio 1948-1949 sono i seguenti:

IMPOSTE DIRETTE

Competenza

Residui

Totale

a) Imposta erariale sui terreni

4.339.000

--

4.339.000

b) Imposta erariale sui fabbricati

398.000

--

398.000

c) imposta di R.M. Categoria A B e C1

91.268.000

159.294.000

250.562.000

d) Imposta di R.M. Categoria C2

44.298.000

58.002.000

102.300.000

e) Imposta complementare erariale

12.052.000

11.943.000

23.995.000

Totale imposte dirette

152.355.000

229.239.000

381.594.000

IMPOSTE INDIRETTE

Imposta sulle successioni e donazioni

7.733.273

--

7.733.273

Imposta sulla manomorta

89.128

--

89.128

Imposta di registro

49.071.337

--

49.071.337

Imposta sull'entrata

215.069.527

--

215.069.527

Imposta di surrogazione registro e bollo

118.668

--

118.668

Tassa di bollo

3.405.997

--

3.405.997

Imposta ipotecaria

11.534.244

--

11.534.244

Tasse sulle concessioni governative

13.916.562

--

13.916.562

Tasse pubblico insegnamento

373.532

--

373.532

301.312.268

--

301.312.268

IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

Imposta di fabbricazione sui filati

91.414.740

--

91.414.740

Imposta sul gas, luce ed energia elettrica

49.933.061

--

49.933.061

141.347.801

--

141.347.801

PROVENTO DEI MONOPOLI

Quota, fiscale sui tabacchi, sale e cartine

288.000.000

--

288.000.000

Totale generale gettito

883.015.069

229.239.000

1.112.254.069

applicando la quota di riparto dell'80% e del 75% si hanno i seguenti gettiti:

quota 80%

quota 75%

Gettito sulle sole entrate di competenza

L. 706.400.000

L. 662.250.000

Gettito sulle entrate globali comprese le entrate erariali non di competenza

L. 890.000.000

L. 835.000.000

Alle quote di cui sopra occorre aggiungere l'importo dei 9/10 dei canoni sulle acque che nell'esercizio 1948-1949 hanno dato un gettito di soli 113 milioni 286.042 non essendo ancora stati effettuati tutti i carichi in applicazione della legge 21 gennaio 1949, n. 8 che aumenta di quattro volte tanto i canoni stessi. Il gettito presunto dovrebbe aggirarsi sulle Lire 286.000.000 (Lire 71.500.000 x 4).

Pertanto il provento della Regione per riparto dovrebbe essere il seguente:

Quota di riparto 80%:

Quote per imposte

Canone sulle acque

Totale

Riparto sulle sole entrate di competenza

706.400.000

+

257.000.000

963.400.000

Quota di riparto 75%:

Riparto sulle sole entrate di competenza

662.250.000

+

257.000.000

919.250.000

Quota di riparto 80%:

Su tutte le entrate riscosse nell'anno

890.000.000

+

257.000.000

1.147.000.000

Quota di riparto del 75%:

Su tutte le entrate riscosse nell'anno

835.000.000

+

257.000.000

1.092.000.000

Le entrate della Regione, con l'applicazione del riparto di cui sopra, potranno dare i seguenti gettiti:

Entrate con l'aliquota del 75% sulle sole entrate di competenza

Entrate con l'aliquota del 75% su tutte le entrate erariali

Entrate locali della Regione

L.

100.000.000

100.000.000

Entrate della Casa da gioco

"

500.000.000

500.000.000

Entrate per riparto compresi i canoni sulle acque

"

919.250.000

1.092.000.000

Totale

L.

1.519.250.000

1.692.000.000

con la quota dell'80% si avrà una entrata globale come segue:

Entrate con aliquota 80% sulle sole entrate di competenza

Entrate con l'aliquota del 80% su tutte le entrate erariali

Entrate locali

L.

100.000.000

100.000.000

Entrate Casa da gioco

"

500.000.000

500.000.000

Entrate per riparto compresi i canoni sulle acque

"

963.400.000

1.147.000.000

Totale

L.

1.563.400.000

1.747.000.000

2) SPESE

Le spese da sostenersi dall'Amministrazione regionale, conservando l'attuale ritmo di spese per lavori ed altre attività, si possono riassumere in cifra tonda nelle seguenti per il 1950:

Categoria di spesa

Obbligatorie

Facoltative

TOTALE

Ordinarie

Straordinarie

Ordinarie

Straordinarie

Oneri patrimoniali

5.000.000

2.000.000

-

-

7.000.000

Spese generali

98.000.000

20.000.000

110.000.000

1.000.000

229.000.000

Sanità ed igiene

20.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

23.000.000

Lavori pubblici

80.000.000

200.000.000

20.000.000

10.000.000

310.000.000

Istruzione Pubblica

315.000.000

30.000.000

10.000.000

20.000.000

375.000.000

Assist. e Beneficenza

65.000.000

5.000.000

1.000.000

1.000.000

72.000.000

Agricoltura e Foreste

80.000.000

100.000.000

20.000.000

10.000.000

210.000.000

Industria e Commercio

10.000.000

2.000.000

5.000.000

1.000.000

18.000.000

Turismo e Antichità

40.000.000

15.000.000

10.000.000

40.000.000

105.000.000

Sicurezza Pubblica

2.000.000

-

-

-

2.000.000

715.000.000

375.000.000

177.000.000

84.000.000

1.321.000.000

Movimento capitali

Sottoscrizione azioni Monte Bianco

200.000.000

Totale spese effettive della Regione

1.521.000.000

---

RIASSUNTO DELLE RISULTANZE FINALI DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1948

Categoria di spesa

Obbligatorie

Facoltative

TOTALE

Ordinarie

Straordinarie

Ordinarie

Straordinarie

Oneri patrimoniali

3.773.901,20

5.110.740

-

-

8.884.641,20

Spese generali

76.769.190,15

7.272.853

48.714.890

484.508

133.241.441,15

Sanità ed Igiene

8.598.560,15

-

138.000

-

8.736.560,15

Lavori Pubblici

32.375.736,65

446.535.254

5.700.000

-

484.610.990,65

Istruzione Pubblica

235.269.126,75

53.435.929

1.661.000

11.133.087

301.499.142,75

Assist. e Beneficenza

45.071.688,==

700.904

23.820

417.755

46.214.167,==

Agricoltura e Foreste

32.244.231,75

89.392.479

20.000

849.870

122.506.580,75

Industria e Commercio

11.008.372,==

12.884.961

13.345.369

30.442.210

67.680.912,==

Sicurezza Pubblica

542.436,==

-

-

-

542.436,==

TOTALE

445.653.242,65

615.333.120

69.603.079

43.327.430

1.173.916.871,65

L'Assessore Ing. FRESIA, dopo avere illustrato brevemente i dati degli atti surriportati, richiama in particolar modo l'attenzione dei Signori Consiglieri sulla proposta di lettera (predisposta dalla Giunta) da trasmettersi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Regioni - lettera nella quale sono specificati e motivati gli argomenti in appoggio alla richiesta di effettuare la ripartizione delle entrate erariali, in relazione alle necessità della Regione sul gettito di tutte le riscossioni che si effettuano nel corso dell'esercizio finanziario - e non già soltanto sulle riscossioni in conto competenza - ed in ragione della quota percentuale dell'80% (non del 75 per cento) a favore della Regione.

Informa che alla lettera di cui sopra sarà allegato lo schema di decreto- surriportato, recante norme di attuazione di alcune disposizioni finanziarie contenute nello Statuto speciale per la Regione autonoma della Valle d'Aosta, nonché un elenco delle spese prevedibili annue per i vari servizi e assessorati. Fa presente che, come è noto, la Regione deve anzi tutto addivenire a' sensi dell'art. 12 dello Statuto, ad un riparto provvisorio delle entrate erariali, sentito il Consiglio regionale, mentre il riparto definitivo, a' sensi dell'art. 50 dello Statuto dovrà essere effettuato, in accordo con la Giunta, entro due anni dalla elezione del Consiglio regionale.

Fa presente che lo Stato ha concesso, per gli anni precedenti, contributi annui straordinari alla Regione in attesa e in luogo della ripartizione delle entrate erariali e, precisamente: per l'anno 1946 un contributo di Lire 146 milioni e per gli anni 1947-1948 e 1949 contributi annui di Lire 585 milioni, comprensivi dei canoni sulle acque spettanti alla Regione a' sensi dell'art. 12 dello Statuto regionale.

Fa presente che lo Stato ha altresì erogato fondi per il finanziamento di lavori di pubblica utilità, per opere di bonifica e di sistemazione montana e per miglioramenti agricoli.

Informa che l'esperimento di un anno di ripartizione provvisoria delle entrate erariali si dovrebbe effettuare allo scopo di fornire gli elementi necessari in base ai quali si possa, in seguito, addivenire alla ripartizione definitiva, tenuto presente il gettito annuo delle entrate erariali riscosse nella Regione nonché le spese e le necessità della Regione.

Fa presente che, in base agli accordi di massima già intercorsi lo scorso anno, avrebbe dovuto essere ammesso a riparto un gettito annuo complessivo di entrate erariali di Lire 1.112.000.000 (con aliquota 80%), per cui, in base all'aliquota (ridotta) del 75%, spetterebbe alla Regione una quota annua di Lire 834.000.000, che, sommate ai 9/10 dei canoni sulle acque (Lire 257.000.000) danno un totale di Lire 1.091.000.000, alle quali vanno aggiunte le entrate locali e i proventi della Casa da Gioco di St. Vincent. Calcolando in L. 100.000.000 le entrate locali della Regione ed in L. 500.000.000 i proventi della Casa da Gioco di St. Vincent, le entrate annue della Regione ammonterebbero a Lire 1.691.000.000.

Fa presente che in base all'ultima proposta formulata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'importo delle entrate ammesso al riparto, anziché di Lire 1.112.000.000, sarebbe di Lire 883 milioni (sole entrate di competenza dell'esercizio per cui, in base all'aliquota del 75%, sarebbe attribuita alla Regione la quota annua di Lire 662 milioni e 250.000, che, sommate ai 9/10 dei canoni sulle acque (Lire 257.000.000), darebbero un totale di Lire 919.250.000. Calcolando in Lire 100 milioni le entrate locali della Regione ed in Lire 500.000.000 i proventi della Casa da Gioco di St. Vincent, le entrate annue della Regione ammonterebbero a Lire 1.519.250.000. La differenza fra le due cifre (1.691.000.000 e 1.519.250.000) e cioè Lire 171.750.000 deriva dal fatto che il primo calcolo è tatto sul gettito totale delle riscossioni erariali effettuate durante l'esercizio (Lire 1 miliardo e 112 milioni), mentre il secondo calcolo è fatto sulle sole entrate riscosse in conto competenza (Lire 883.000.000). Fa presente che il principio della ammissione a riparto del gettito delle sole riscossioni di entrate erariali effettuate in conto competenza contrasta con gli accordi a suo tempo intercorsi in sede di trattative.

L'Assessore Ing. Fresia rileva che, in base alle attuali necessità finanziarie minime dell'Amministrazione regionale, le spese ammontano ad un totale minimo di Lire 1.521.000.000, di cui Lire 715 milioni (minime) per spese obbligatorie ordinarie, Lire 375 milioni (minime) per spese obbligatorie straordinarie, L. 177 milioni per spese facoltative ordinarie, Lire 84 milioni per spese facoltative straordinarie e Lire 200 milioni accantonati per l'acquisto di azioni per il traforo del Monte Bianco.

Fa presente che, qualora il riparto venisse effettuato sul gettito di tutte le riscossioni avvenute nel corso dell'esercizio finanziario (e non già di quelle sole avvenute in conto competenza) ed in base alla aliquota del 75%, la somma totale attribuita alla Regione sarebbe sufficiente per far fronte alle spese succitate.

Rileva, però, che è prevedibile un aumento delle spese, trattandosi di previsioni minime, per cui è necessario insistere affinché il riparto si effettui in base agli accordi già intercorsi e cioè in base alla aliquota dell'80%, da calcolarsi sul gettito totale delle riscossioni dei tributi erariali ammessi a riparto ed effettuate nel corso dell'esercizio finanziario (L. 1.112.000.000).

Conclude, proponendo al Consiglio di approvare, in linea di massima, la lettera da inviarsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Regioni, nonché lo schema di decreto allegato e recante norme di attuazione per l'applicazione di alcune disposizioni finanziarie contenute nello Statuto speciale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta; propone, inoltre, che sia data delega alla Giunta regionale per svolgere le necessarie trattative con la competente autorità governativa per la sollecita definizione delle pratiche per il riparto provvisorio, nonché a trattare per la sollecita definizione degli atti per l'attuazione del riparto definitivo fra lo Stato e la Regione.

Fa presente che il sistema del riparto delle entrate erariali ha il vantaggio, in confronto del precedente sistema del contributo annuo straordinario statale, di consentire alla Amministrazione regionale di introitare tempestivamente le proprie entrate e di provvedere direttamente al finanziamento dei lavori di pubblica utilità e dei lavori per i miglioramenti agricoli.

Consigliere Geom. NICCO, rileva che, in base a quanto riferito dall'Assessore Ing. Fresia e da un approfondito esame degli atti distribuiti ai Signori Consiglieri, appare evidente che le autorità governative intendono limitare le entrate da ammettersi al riparto e non intendono calcolare, agli effetti del riparto e della determinazione delle necessità della Regione, le spese (in gran parte obbligatorie) elencate nell'allegato n. 4, per l'importo totale di Lire 701.850.000, senza, peraltro, indicare con quali mezzi l'Amministrazione regionale dovrebbe provvedere al loro finanziamento e senza preoccuparsi del fatto che tali spese, non esagerate, sono strettamente legate allo sviluppo agricolo, turistico, industriale e commerciale della nostra Regione di montagna.

Osserva che, giustamente, risulta non accettata, nella lettera da trasmettersi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la disposizione della lettera 4 luglio 1949 del Ministero del Tesoro, con la quale si stabiliva che, con l'applicazione del sistema del riparto "debba rimanere escluso ogni ulteriore intervento finanziario da parte dei vari Ministeri per fondi comunque messi a loro disposizione"; rileva che, in proposito, risulta giustamente richiamata la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 12 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

Fa presente che è opportuno far rilevare e ribadire nella lettera di cui si tratta, lo stato di disagio nel quale ancora vivono le nostre popolazioni di montagna (mancanza di strade, deficienza di comunicazioni telefoniche, manutenzione costosa delle strade, necessità impellente di sistemazione delle strade principali, di impianti di acquedotti comunali e frazionali, di lavori di sistemazione e di costruzione di cimiteri, di scuole, di abitazioni per gli insegnanti, di scuole professionali di agricoltura, alberghiere, artigiane, ecc.).

Fa presente che occorre visitare i piccoli comuni di montagna e le loro disagiate frazioni per rendersi conto del basso livello di vita della popolazione valdostana chè sarebbe errato il giudicare la Valle d'Aosta vistandone solo i principali e più attrezzati centri di Aosta, Breuil, St. Vincent, Courmayeur, ecc. Fa presente che, per quanto riguarda le richieste per il riparto delle entrate erariali, la popolazione valdostana non chiede già un'elemosina ma chiede soltanto quanto le spetta di diritto in base allo Statuto. Rileva che i Signori Consiglieri hanno dimostrato di aver saputo amministrare bene la Regione, approvando spese per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni.

Conclude, invitando la Giunta, ed in modo particolare il suo Presidente e l'Assessore alle Finanze, a lottare strenuamente per un giusto riconoscimento delle necessità finanziarie della Regione. Aggiunge ancora che ritiene necessario insistere affinché sia concesso alla Regione di poter procedere ad un efficace controllo degli accertamenti e dei concordati relativi alla applicazione delle imposte e tasse soggette al riparto. Afferma che la questione finanziaria è la base dell'autonomia regionale e termina dichiarando che i Consiglieri del gruppo socialcomunista approvano, in linea di massima, la lettera predisposta dalla Giunta nonché l'allegato schema di decreto recante norme di attuazione delle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 12 dello Statuto. Fa presente che i Consiglieri del suo gruppo sono favorevoli a conferire delega alla Giunta per continuare le trattative per la definizione della ripartizione provvisoria delle entrate erariali tra lo Stato e la Regione, con raccomandazione che si insista sulle proposte di cui alla lettera della Giunta e che si inizino le trattative per la sollecita attuazione della ripartizione definitiva delle entrate erariali.

L'Assessore Ing. FRESIA dichiara di concordare con quanto esposto dal Consigliere Geom. G. Nicco e fa presente di aver sempre fatto rilevare, in sede di trattative con i funzionari governativi, il basso tenore di vita degli abitanti dei Comuni di montagna della Valle d'Aosta. Osserva che, nella lettera a inviarsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è riportato, a tale proposito, il seguente periodo: "Va notato che questa Regione costituisce e costituirà ancora, purtroppo per parecchi anni, area particolarmente depressa, per le sue caratteristiche di zona di montagna, tuttora priva di quegli elementari ed indispensabili mezzi e servizi di pubblica utilità attinenti alle comunicazioni ed alla sanità pubblica e che tale situazione pregiudica gravemente lo sviluppo economico e turistico di questa Regione, impedendo, altresì, il miglioramento delle condizioni di vita, dal punto di vista economico igienico-sanitario e sociale di queste laboriose popolazioni di montagna".

L'Assessore Ing. Fresia dichiara che, per quanto concerne il controllo degli accertamenti e dei concordati effettuati negli Uffici. finanziari statali della Regione, non ritiene opportuno che il controllo stesso sia effettuato prima che l'Amministrazione regionale sia addivenuta con lo Stato al riparto definitivo delle entrate erariali. Aggiunge che non ritiene necessario accennare a tale questione nella lettera di cui in esame, in quanto la facoltà di controllo della Giunta regionale sugli accertamenti delle imposte dirette erariali è già sancita nell'articolo 13 dello Statuto speciale della Regione.

Il Consigliere Sig. BREAN ritiene che i proventi dei monopoli non dovrebbero essere soggetti a riparto in quanto costituiscono parte dei benefici spettanti alla popolazione valdostana per la riconosciuta zona franca.

L'Assessore Ing. FRESIA osserva che trattasi di riparto provvisorio che avrà la durata di un anno. Aggiunge di aver avuto assicurazione dai funzionari governativi che i proventi dei monopoli saranno esclusi dalle entrate erariali ammesse a riparto e che saranno ammessi a riparto definitivo i proventi di altre imposte erariali di pari importo, qualora venisse attuata la zona franca totale.

Ribadisce che il rapporto provvisorio è fatto, in via di esperimento, allo scopo di fornire ai competenti organi governativi elementi precisi circa i gettiti delle riscossioni delle entrate erariali della Valle d'Aosta e circa le necessità dell'Amministrazione regionale, elementi in base ai quali sarà possibile allo Stato di stabilire le basi per trattare e approvare il riparto definitivo delle entrate erariali fra lo Stato e la Regione.

Conclude, rilevando che i rilievi e i suggerimenti dei Signori Consiglieri saranno tenuti presenti in sede di trattative per il riparto definitivo.

Consigliere Sig. DUJANY rileva l'opportunità che, in appoggio alla affermazione che la Valle di Aosta è una Regione particolarmente depressa per le sue caratteristiche di zona di montagna, tuttora sprovvista degli elementari e indispensabili servizi di pubblica utilità, sia allegata alla lettera di cui si tratta una statistica sullo spopolamento dei Comuni di montagna della Valle d'Aosta.

L'Assessore Ing. FRESIA concorda sulla proposta del Consigliere Sig. Dujany e dà assicurazione in proposito.

Monsieur PERRON, Conseiller, demande s'il ne serait pas opportun de demander que les Sociétés qui out des établissements en Vallée d'Aoste et leur siège hors de la Vallée paient les impôts dans la Région. Il rappelle qu'il faut prétendre aussi les impôts des Sociétés industrielles qui exploitent nos ressources tout en ayant leur siège hors de la Vallée.

Monsieur FRESIA, Assesseur aux Finances, fait remarquer que la Région aurait intérêt à demander que les Sociétés susdites paient leurs impôts en Vallée d'Aoste après la question de la répartition définitive aura été tranchée.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, riassume i diversi aspetti della questione finanziaria.

Richiama, l'attenzione del Consiglio sui vari argomenti elencati nella lettera da trasmettersi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio Regioni), in appoggio alle richieste del Consiglio regionale, sia per quanto riguarda le trattative per il riparto provvisorio, sia per quanto riguarda le trattative che avranno luogo successivamente per il riparto definitivo. Rileva che bisogna insistere affinché il riparto sia fatto sul gettito di tutte le riscossioni effettuate nel corso dell'esercizio finanziario; in caso contrario, come risulta dagli allegati distribuiti ai Signori Consiglieri, la, quota spettante alla Regione verrebbe decurtata di circa 230 milioni.

Richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri sull'ultimo comma della lettera in data 4 luglio 1949 del Ministero del Tesoro e, particolarmente, sull'inciso "con intesa che debba rimanere escluso ogni ulteriore intervento finanziario da parte dei vari Ministeri per fondi comunque messi a loro disposizione".

Ritiene che tale clausola non sia accettabile e che, tra l'altro, contrasti con lo spirito dell'articolo 12 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, penultimo comma, il quale stabilisce che: "Per provvedere a scopi determinati, che non rientrano nelle funzioni normali della Valle, lo Stato assegna alla stessa - per legge - contributi speciali."

Fa presente che è necessario, pertanto, sottolineare che tale clausola va interpretata nel senso che non saranno concessi contributi per finanziare lavori e spese di competenza specifica dei servizi della Regione, mentre alle spese necessarie per provvedere a scopi determinati, che non rientrano nelle funzioni normali della Regione, dovrà provvedere lo Stato con contributi speciali, come praticato nei confronti delle altre Regioni e come previsto dal succitato comma dell'articolo 12 dello Statuto regionale.

Cita, ad esempio, il fatto che lo Stato ha, ultimamente, stanziato 200 milioni per lavori di arginatura della Dora, lavori che debbono essere finanziati dallo Stato perché di sua specifica competenza in base alle leggi vigenti.

Rileva che altra questione, sulla quale occorre insistere, è quella concernente la misura della aliquota percentuale di riparto, che deve essere mantenuta nell'80%.

Rileva che maggiore importanza riveste la questione delle entrate erariali da ammettersi a riparto, in quanto si ammetterebbero a riparto, in base all'aliquota del 75%, gettiti di tributi erariali per complessive Lire 800.455.841,40 e non si ammetterebbero, invece a riparto gettiti di tributi - entrate erariali - per complessive Lire 614.857.534.

Ritiene che occorra insistere affinché siano ammesse a riparto anche le altre entrate erariali, di cui i competenti organi governativi propongono la non ammissione a riparto.

Rileva l'opportunità che la lettera in esame, da inviarsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sia completata, a cura della Giunta, con le conclusioni finali riassuntive delle varie questioni trattate nella lettera stessa e con un allegato relativo alla statistica dello spopolamento dei Comuni di montagna.

Ritiene che il Consiglio regionale, per poter formulare il proprio definitivo parere in merito al provvedimento legislativo relativo al riparto delle entrate erariali tra lo Stato e la Regione, debba avere in visione anche la copia dello schema definitivo del provvedimento legislativo di cui si tratta, non essendo sufficiente la breve lettera ministeriale di proposte di massima.

Prendono, altresì, parte alla discussione i Consiglieri Sigg. BREAN, DEFFEYES e MANGANONI, il quale ultimo, dopo aver dichiarato di concordare con quanto esposto e proposto dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri, chiede se vi sia la possibilità che la Regione della Valle d'Aosta possa beneficiare di sussidi E.R.P. per il finanziamento di lavori di pubblica utilità in Valle.

L'Assessore Geom. ARBANEY precisa che sono stati assegnati sui fondi E.R.P. circa 15 milioni per l'esecuzione di lavori di ripristino, di riparazione e di risarcimento di danni all'agricoltura nella Valle di Gressoney. Informa che, a tutt'oggi, non è pervenuta alcuna somma.

L'Assessore Prof. DEFFEYES informa che i sussidi E.R.P. sono erogati non già alla Regione per il finanziamento di lavori, ma direttamente ai richiedenti. Comunica - in proposito - che sono già state presentate circa sessanta domande per richieste di sussidi E.R.P. per il sussidio nelle spese di costruzione di nuovi alberghi e per iniziative turistiche per un ammontare di circa un miliardo di lire di lavori.

Si augura che le domande possano essere favorevolmente accolte dai competenti organi governativi.

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, dichiara che intende pure esprimere il proprio punto di vista in ordine all'argomento in discussione, di cui certo non è sfuggita la grande importanza ai signori Consiglieri.

Rileva che con il riparto provvisorio, in un primo tempo, ma particolarmente con il riparto definitivo, saranno poste le basi del tenore di vita della popolazione valdostana e dell'attività e delle possibilità della Amministrazione regionale.

Ricorda che nella precedente adunanza del Consiglio, in cui si era trattato il problema del riparto, egli aveva richiesto che venissero forniti ai Signori Consiglieri i dati e gli elementi indispensabili, affinché essi potessero esprimere il proprio parere al riguardo con profonda conoscenza di causa; elementi e dati che sono stati forniti.

Rileva come giustamente la Giunta regionale non ritenga opportuno di addivenire al riparto provvisorio in base alla percentuale del 75% sul solo gettito delle entrate erariali di competenza. Ritiene che si debba richiedere l'ammissione a riparto di tutte le riscossioni di entrate erariali che si effettuano nel corso dell'esercizio finanziario anche di quelle che si riferiscono ad esercizi finanziari precedenti.

Ritiene opportuno che nelle trattative che vengono avviate con i competenti organi governativi per il riparto provvisorio, si tenga sempre ben presente l'obiettivo finale: il riparto definitivo.

Bisogna, pertanto, predisporre - egli afferma - già in sede di trattative per il riparto provvisorio, gli elementi che precostituiscono le richieste, le riserve e i dati in base ai quali dovrà essere trattato ed effettuato il riparto definitivo e conformare e documentare la linea di condotta dell'Amministrazione regionale secondo tale obiettivo finale.

Il Presidente, Avv. Dott. Bondaz, concorda con quanto dichiarato dall'Assessore alle Finanze, Ing. Fresia, in merito all'applicazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale regionale, per quanto riguarda il controllo della Regione sugli accertamenti e sui concordati fatti dagli Uffici delle Imposte dirette erariali.

Conclude dichiarando di concordare - in linea di massima - sulla lettera di cui si tratta, predisposta dalla Giunta regionale, lettera che potrebbe essere completata con l'aggiunta di altri dati e argomenti e di una statistica dimostrativa dello spopolamento nei Comuni di alta montagna della Valle d'Aosta.

Propone, infine, che il Consiglio regionale approvi, in linea di massima, il testo della lettera predisposta dalla Giunta regionale e relativa al progetto della ripartizione delle entrate erariali, nonché lo schema di decreto relativo, dando mandato alla Giunta regionale per la sollecita definizione delle trattative per la ripartizione provvisoria nonché per la ripartizione definitiva delle entrate erariali prevista dall'articolo 50 dello Statuto speciale della Regione.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore alle Finanze Ing. FRESIA;

ritenuta la urgente necessità di addivenire alla ripartizione provvisoria delle entrate erariali fra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta, in applicazione dell'articolo 12 dello Statuto regionale;

veduta la lettera n. 1016 di prot. in data 1° settembre 1949, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Regioni -, con la quale si sollecita l'invio dell'estratto di deliberazione contenente il parere del Consiglio regionale in merito al progetto del riparto delle entrate erariali, a' sensi del succitato art. 12 dello Statuto regionale;

veduta la proposta di lettera per il progetto di riparto delle entrate erariali fra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta, nonché lo schema di decreto relativo predisposti dalla Giunta regionale:

ad unanimità di voti;

Delibera

1°) di approvare, in linea di massima, il testo della lettera predisposta dalla Giunta regionale e relativa al progetto di ripartizione delle entrate erariali fra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta, nonché il relativo schema di decreto predisposto dalla Giunta;

2°) di delegare e di autorizzare la Giunta regionale:

a) ad apportare le opportune aggiunte e modificazioni di forma alla lettera suddetta, in relazione alle osservazioni e modifiche fatte in sede di discussione nella adunanza consiliare odierna;

b) ad inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la lettera di cui si tratta e i relativi allegati, fra i quali lo schema di decreto relativo al riparto provvisorio;

c) a sollecitare presso le competenti Autorità governative la pronta definizione della pratica per il riparto provvisorio delle entrate erariali fra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta, previo esame, da parte del Consiglio regionale, dello schema definitivo di provvedimento legislativo da emanarsi a' sensi dell'art. 12 dello Statuto regionale;

3°) di delegare, altresì, la Giunta regionale a trattare con le competenti autorità governative per la sollecita definizione degli atti per l'attuazione della ripartizione definitiva delle entrate erariali fra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta, a' sensi dell'articolo 50 dello Statuto regionale.

______