Objet du Conseil n. 3 du 2 février 1950 - Verbale

OGGETTO N. 3/50 - INTERPELLANZE: A) TESSERA FERROVIARIA GRATUITA AI CONSIGLIERI REGIONALI; B) - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO REGIONALE.

a) Tessera ferroviaria gratuita ai Consiglieri regionali - (Interpellanza del Consigliere Geom. Nicco Giulio).

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, dichiara aperta la discussione sull'interpellanza del Consigliere Geom. G. Nicco relativa all'oggetto "Tessera ferroviaria gratuita ai Consiglieri regionali", interpellanza che è stata trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno delle adunanze 2 e 3 febbraio 1950 e che è del tenore seguente:

"Al Presidente della Giunta della Valle - AOSTA

Interpello la S.V. Ill.ma per sapere se è intenzione della S.V. e della Giunta fare ottenere agli attuali Consiglieri la tessera ferroviaria gratuita da Torino a Pré-St-Didier analogamente a quanto praticato per quelli del passato Consiglio.

Confidando in un più fattivo interessamento, porgo distinti ossequi.

f.to Giulio Nicco

Consigliere della Valle"

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, comunica al Consiglio di aver scritto per la prima volta in data 13 maggio 1949 al Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni, chiedendo il rilascio della tessera di libera circolazione sulla rete ferroviaria Torino-Aosta-Pré St. Didier per i Consiglieri regionali.

Fa presente che a tale richiesta hanno fatto seguito un sollecito in data 9 giugno 1949, al quale il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni rispose informando che sarebbero state concesse ai Consiglieri regionali della Valle d'Aosta tessere ferroviarie con la riduzione del 30 per cento sul costo delle tessere ordinarie. In seguito ad altra sua lettera in data 1° agosto 1949, di cui dà lettura, ed a vari solleciti ed in seguito a pressioni fatte dai parlamentari valdostani, il Ministero suddetto comunicò che al prezzo della tessera ferroviaria da rilasciarsi ai Consiglieri regionali per l'anno 1950 sarebbe stata applicata una riduzione del 50 per cento anziché del 30 per cento. Fa presente che, in base alle informazioni assunte, il costo dell'abbonamento in seconda classe sulla rete ferroviaria Torino-Aosta-Pré St. Didier, per la durata di un anno e a prezzo ridotto del 50 per cento, ammonta a Lire 52 mila. Rileva che tale cifra è assai rilevante e, pertanto, la Giunta si riserva di formulare altre proposte al Consiglio nel senso di concedere ai Signori Consiglieri una indennità di viaggio o di trasporto o di trasferta, sostitutiva della tessera di libera circolazione.

Il Consigliere Geom. G. NICCO si dichiara non soddisfatto della risposta avuta dal Presidente della Giunta. Avv Caveri, e raccomanda che siano formulate al più presto proposte concrete al- Consiglio in ordine alla questione in discussione.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, rileva che, come risulta dal voluminoso carteggio intercorso, egli si è molto interessato per ottenere dal Ministero dei Trasporti e Comunicazioni la tessera ferroviaria gratuita per i Signori Consiglieri. Aggiunge che l'ultima lettera pervenutagli dal Compartimento ferroviario di Torino porta la data del 16 gennaio 1950. Assicura che la Giunta formulerà quanto prima proposte concrete nel senso accennato, proposte che saranno sottoposte all'esame e all'approvazione del Consiglio regionale. Nel contempo informa che il Consigliere Sig. Bréan, nella sua qualità di rappresentante della categoria di Aziende esercenti autoservizi di linea nella Valle d'Aosta, ha comunicato che le Aziende stesse hanno stabilito di concedere ai Signori Consiglieri regionali il libero transito sulle corriere allorquando essi debbano avvalersi di tale mezzo di trasporto per le necessità connesse con il loro incarico.

Consigliere Geom. G. NICCO prende atto della concessione fatta dalle Aziende esercenti autoservizi di linea nella Valle d'Aosta e rivolge un particolare ringraziamento al Consigliere Signor Bréan per il suo interessamento al riguardo. Rinnova la raccomandazione che la Giunta regionale sottoponga, al più presto possibile, proposte concrete per la concessione di un'indennità di viaggio ai Signori Consiglieri..

IL CONSIGLIO

prende atto.

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b) Norme di attuazione dello Statuto regionale - (Interpellanza del Consigliere Sig. Dujany Cesare).

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, dichiara aperta la discussione sull'interpellanza del Consigliere Sig. Dujany relativa all'oggetto "Norme di attuazione dello Statuto regionale", interpellanza di cui copia è stata trasmessa ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno delle adunanze del 2 e 3 febbraio 1950, e che è del tenore seguente:

"Châtillon, 12-1-1950

Signor Presidente del Consiglio regionale

"La prego di volere portare sull'ordine del giorno della prossima seduta quanto segue:

il sottoscritto interpella il Presidente della Giunta regionale per conoscere se anche da parte sua non si rilevi la necessità di sollecitare l'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto."

f.to Dujany Cesare"

Il Consigliere Sig. DUJANY illustra brevemente l'interpellanza di cui trattasi rilevando la necessità, nell'interesse dell'Amministrazione regionale, che siano emanate al più presto norme di attuazione dello Statuto regionale, come già avvenuto per le altre Regioni a Statuto speciale.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, premette che la questione delle norme di attuazione va esaminata e ponderata con molta attenzione; prospetta il pericolo che con norme di attuazione siano apportate limitazioni alla attività regionale e alla sfera di competenza degli organi della Regione, come è avvenuto ad esempio per la Sardegna. Riferisce che, da parte della Segreteria generale, è già stato predisposto un primo sommario progetto di norme di attuazione, progetto dal cui esame appare che alcune di tali norme concernono questioni che sono già state disciplinate dallo Statuto speciale o dal Regolamento interno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Si riserva di fornire più ampi chiarimenti in ordine al progetto accennato al Consigliere Signor Dujany ed a quei Consiglieri che desiderassero interpellarlo a tale proposito. Ritiene necessario e urgente, per ora, che siano disciplinate con norme di attuazione le seguenti tre questioni: la formula di promulgazione delle leggi regionali; la ripartizione delle entrate erariali fra lo Stato e la Regione; la Zona Franca; le subconcessioni di acque pubbliche.

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"Questione della formula di promulgazione delle leggi regionali":

In merito al primo argomento informa di aver scritto in data 9 dicembre 1949 una lettera alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Regioni - e, per conoscenza, all'Ufficio Studio e Legislazione, chiedendo l'emanazione di un provvedimento di attuazione relativo all'approvazione della formula da osservarsi per la promulgazione delle leggi regionali approvate dal Consiglio regionale e da promulgarsi dal Presidente della Giunta regionale. Fa presente che è stato, altresì, proposto con tale lettera uno schema di formula di promulgazione.

Da, quindi, lettura al Consiglio della lettera succitata, che è del tenore seguente:

"In, relazione all'articolo 127 della Costituzione della Repubblica e all'articolo 31 dello Statuto speciale di questa Regione, promulgato con legge costituzionale 26-2-1948, n. 4, si prega vivamente codesta On.le Presidenza di voler esaminare la possibilità dell'emanazione di un provvedimento di attuazione relativo all'approvazione della formula da osservarsi per la promulgazione delle leggi regionali approvate da questo Consiglio regionale e da promulgarsi dal Presidente della Giunta regionale.

Per la formula di promulgazione delle leggi regionali della Sardegna, del Trentino-Alto Adige e della Sicilia, già si provvide rispettivamente mediante l'art. 15 del Decreto Presidenziale 19 maggio 1949, n. 250, mediante l'articolo 13 del Decreto Presidenziale 12 dicembre 1948, n. 1414 e mediante l'art. 12 del Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 27 marzo 1947, n 204.

All'uopo si ritiene che possa essere adottata analoga formula di promulgazione anche per le leggi di questa Regione.

Sentita questa Giunta regionale, si propone a codesta On.le Presidenza la emanazione delle seguenti norme di attuazione:

Art. 1

Per la promulgazione delle leggi approvate dal Consiglio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta sarà usata la seguente formula:

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

(Omissis)

"Il Consiglio regionale ha approvato

il Presidente della Giunta regionale promulga".

Al testo delle leggi deve seguire la formula seguente:

"La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta".

Art. 2

Le leggi regionali debbono anche essere pubblicate, per notizia, nella Gazzetta. Ufficiale della Repubblica Italiana.

La pubblicazione è gratuita.

Si prega di voler cortesemente dare carattere di urgenza alla presente richiesta.

Con distinta considerazione.

IL PRESIDENTE: F.to S. Caveri".

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, riferisce di aver conferito con alcuni funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine alla questione delle norme di attuazione e di averne avuto utili chiarimenti. Fa presente di aver sollecitato l'emanazione del provvedimento di approvazione della formula di promulgazione in data 13 gennaio 1950 e cioè poco prima che il Consigliere Sig. Dujany presentasse la sua interpellanza datata 16 gennaio 1950.

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"Questione della ripartizione delle entrate erariali":

Rileva che, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, si deve addivenire ad un primo riparto provvisorio delle entrate erariali fra lo Stato e la Regione sentito il Consiglio regionale. Precisa che il riparto definitivo dovrà essere approvato entro due anni dalla elezione del Consiglio regionale, in accordo con la Giunta regionale, come stabilito dall'art. 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta. Richiama, in proposito, l'attenzione, del Consiglio, sulle disposizioni dell'art. 12 e dell'art. 50 dello Statuto, precisando che l'articolo 12 stabilisce che il riparto provvisorio deve essere fatto "sentito il Consiglio regionale" mentre l'art. 50 stabilisce che il riparto definitivo deve essere fatto "in accordo con la Giunta regionale". Non si comprende - egli dichiara - la ragione per la quale per il riparto provvisorio debba essere sentito il Consiglio e per il riparto definitivo debbano essere presi accordi soltanto con la Giunta anziché con il Consiglio.

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"Questione della Zona Franca":

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, fa presente che nell'adunanza odierna il Consiglio, come previsto nell'ordine del giorno, procederà all'esame ed all'approvazione di norme per l'applicazione del sistema provvisorio del contingentamento, in attesa dell'attuazione della zona franca. Osserva che, anche in materia di zona franca, occorrerà che siano emanate norme di attuazione. Rileva, peraltro, che per l'attuazione della zona franca in Valle d'Aosta, - per la diversa interpretazione data all'art. 14 dello Statuto speciale dal competente Ministero e dall'Amministrazione regionale, - sarà necessario adire alla Corte Costituzionale, che è l'unico organo competente a pronunciarsi in merito. Fa, però, presente che tale Corte non è ancora costituita, per cui è ora prematuro parlare di norme di attuazione per la zona franca.

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"Questione delle norme per la subconcessione di acque pubbliche":

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, ricorda che il precedente Consiglio aveva approvato l'emanazione di una legge che regolamentava la procedura per le subconcessioni di acque pubbliche, legge che non fu vistata dal Comitato di Coordinamento in quanto il precedente Consiglio non aveva potestà di emanare leggi regionali. Dichiara che la questione della regolamentazione delle subconcessioni di acque pubbliche non deve essere disciplinata con norme statali di attuazione, bensì da una legge regionale, in quanto le acque pubbliche esistenti nella Regione sono state date in concessione gratuita alla Regione per novantanove anni.

Esprime l'avviso che l'attività degli organi della Regione possa svolgersi ancora liberamente senza che sia necessaria l'emanazione di norme statali di attuazione, eccettuato che per i tre primi argomenti ai quali ha accennato in precedenza.

Ritiene che tutte le altre questioni possano essere risolte dagli organi della Regione sia con l'approvazione di leggi regionali o di regolamenti speciali sia con l'adozione di provvedimenti deliberativi.

Il Presidente della Giunta, Avv. Caveri, a comprova di quanto asserito, osserva che l'attività degli organi della Regione della Sardegna è stata assai circoscritta e limitata dalle norme di attuazione dello Statuto di tale Regione, ad esempio, in materia di finanza, di antichità e urbanistica. Aggiunge che, inoltre, è stata istituita in Sardegna una Corte dei Conti, la quale praticamente inceppa il funzionamento dell'Amministrazione e, pertanto, si augura che non sia mai istituita in Valle d'Aosta una Corte dei Conti. Appare quindi evidente, egli dichiara, l'opportunità che il Consiglio esamini attentamente e proceda con circospezione e con prudenza in merito alla questione delle norme di attuazione, norme che dovrebbero disciplinare soltanto le materie che non possono essere regolamentate dagli organi dell'Amministrazione regionale; non va dimenticato, infatti, che l'emanazione di norme troppo dettagliate e precise potrebbe ridurre e limitare i poteri e l'attività dell'Amministrazione regionale. Aggiunge che occorre, inoltre, richiedere l'emanazione delle suddette norme in un momento politicamente più adatto.

Il Consigliere Sig. DUJANY ringrazia il Presidente della Giunta, Avv. Caveri, dei chiarimenti forniti in ordine alla sua interpellanza e si congratula per i passi che sono stati già fatti allo scopo di ottenere l'emanazione di un provvedimento di attuazione relativo all'approvazione della formula da osservarsi per la promulgazione delle leggi regionali.

Si augura che i chiarimenti forniti dal Presidente della Giunta abbiano richiamato l'attenzione

del Consiglio sulla importanza dell'argomento oggetto dell'interpellanza in esame.

IL CONSIGLIO

prende atto.

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