Objet du Conseil n. 85 du 25 juillet 1949 - Verbale

OGGETTO N. 85/49 - DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA (dall'articolo 1 all'articolo 27).

Il Presidente, Avv. BONDAZ, invita il Consiglio a procedere all'esame ed alla discussione della proposta di regolamento interno del Consiglio regionale trasmessa quale allegato all'ordine del giorno e propone che, in osservanza alla prassi costante, il Consiglio proceda oggi in primo luogo, - come pure in seguito per l'esame dei progetti delle leggi, dei provvedimenti legislativi e dei regolamenti regionali -, ad una discussione di carattere generale sul complesso della proposta. Propone che in secondo luogo il Consiglio proceda all'esame analitico dei singoli articoli della proposta di regolamento interno del Consiglio regionale. Dichiara, quindi, aperta la discussione sulla proposta di regolamento di cui all'oggetto.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, osserva che il Consiglio regionale della Valle d'Aosta è composto soltanto di trentacinque membri e non già di cinquecento membri come la Camera dei Deputati e che a tale situazione di fatto il Consiglio regionale deve ispirarsi nell'esame della proposta di regolamento in discussione, specialmente per quanto si riferisce alle norme sulla disciplina delle discussioni e sullo svolgimento dell'ordine del giorno delle adunanze consiliari. Dichiara di riconoscere la necessità dell'approvazione del regolamento interno di cui trattasi; ritiene, però, opportuno che le norme regolamentari non siano troppo rigide ma permettano una certa elasticità e libertà di parola ai Consiglieri nello svolgimento delle discussioni per la ragione sovra esposta.

Il Consigliere Geom. NICCO Giulio, chiesta ed ottenuta la parola, a nome del gruppo dei Consiglieri social-comunisti, legge la seguente dichiarazione in ordine alla proposta di regolamento interno che viene sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio regionale:

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"Prima di entrare nell'esame degli articoli relativi al Regolamento interno del Consiglio regionale ed al Regolamento delle attribuzioni e delle competenze dei vari organi della Regione il nostro Gruppo intende sottoporre all'attenzione dei Consiglieri alcune considerazioni di carattere generale.

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE - Anche da un semplice esame sommario del Regolamento che è stato sottoposto alla nostra approvazione si ha la netta impressione di trovarci di fronte ad un regolamento capestro che tende a limitare sopratutto all'opposizione la facoltà di esaminare, discutere con la dovuta serietà i problemi che vengono portati all'esame del Consiglio.

Il Presidente della Giunta Avv. Caveri nella riunione del Consiglio del 21 maggio u.sc. molto bene ha detto che qui siamo in trentacinque amministratori della Valle. Noi però dell'opposizione ci domandiamo e chiediamo in qual modo possiamo utilmente esercitare il nostro mandato se veniamo estromessi da tutte le Commissioni preposte allo studio delle leggi che vengono poi presentate pochi giorni prima della riunione del Consiglio ai singoli Consiglieri per l'esame ed approvazione e quando sappiamo poi in partenza che tutte le nostre eventuali proposte ed osservazioni verranno senz'altro scartate e bocciate dalla disciplinata ed irreggimentata pseudo maggioranza?

Noi non vogliamo disconoscere l'alto senso giuridico-tecnico-legale ed amministrativo dei due Presidenti e dei membri della Giunta di questo primo Consiglio eletto e per contro la modesta funzione sociale di questa decimata opposizione, ma permetteteci almeno che anche noi si possa fare sentire la voce di coloro e non dei meno coscienti (e non son pochi) che qui ci hanno mandati a rappresentarli. Non è il nostro un piccolo Parlamento chiamato ad emanare delle leggi? Riteniamo quindi che, analogamente a quanto praticato in ogni Parlamento che si rispetti, sia norma generale che ogni legge o regolamento prima di essere presentata venga prima studiata dagli organi tecnici giuridici ed amministrativi dello Stato e, nel nostro caso, della Regione e venga poi vagliata, corretta o modificata da apposite Commissioni nominate dal Presidente dell'Assemblea e nelle quali sia rappresentata l'opposizione, che molte volte presenta anche la sua relazione di minoranza.

Quale miglior modo di accelerare davanti al Consiglio la discussione dei disegni di legge che quello di farli esaminare prima da Commissioni nominate dal Presidente del Consiglio nelle quali l'opposizione sia rappresentata? E quale miglior sistema, così facendo, per creare una più responsabile atmosfera fra voi e noi nell'interesse del popolo valdostano che ci segue, ci controlla e che, ne sono certo, non desidera altro che la tutela dei propri interessi con spirito di imparzialità, progresso e comprensione scevro soprattutto da ogni settarismo, assolutismo e campanilismo.

All'art. 5 (Ufficio di Presidenza) come già fatto presente in sede di elezione e ratifica dell'attuale Presidente e del Segretario, proponiamo la nomina di un altro Vice-Presidente da scegliersi in seno all'opposizione.

Constatiamo inoltre che il termine di cinque giorni di cui all'art. 19 è assolutamente insufficiente soprattutto per le convocazioni ordinarie del Consiglio stante il numero rilevante dei referti che ci verranno presentati. I Consiglieri, a differenza dei membri della Giunta e del Presidente, non possono essere al corrente dei precedenti delle pratiche e di tutti gli altri elementi necessari per una valutazione obiettiva di quanto viene sottoposto al loro esame di approvazione. Soprattutto l'opposizione che non ha alcun membro nella Giunta non è in grado di avere in tempo elementi di giudizio sufficienti. Non dimentichiamoci che nessuno di noi è benestante e non possiamo quindi dedicare tutto il nostro tempo all'esame delle diverse proposte che ci vengono sottoposte.

Un altro grave rilievo deve essere da noi fatto sul tempo fissatoci per le interrogazioni, interpellanze, mozioni, discussioni, ecc., senza diritto, almeno per quest'ultime, (art. 51), di prendere più di una volta la parola sullo stesso argomento ciò che evidentemente obbliga a non poter ribattere gli argomenti portati da un avversario. Volete forse costringerci a ricorrere a delle sottigliezze procedurali, alla continua presentazione di ordini del giorno, a fatti personali, ecc., per essere poi tacciati di demagoghi, leali o sleali, granisti, ecc.? È vero che oggi abbiamo un Presidente del Consiglio che è sereno, equanime, tollerante e tutela anche i diritti dell'opposizione del che gliene siamo grati. Ma siamo noi sicuri che tutti i Presidenti che siederanno su quel seggio saranno della stessa levatura? Con un Presidente accidioso, intollerante, come sarebbe trattata l'opposizione quando nel Consiglio la pletorica maggioranza può disporre di ben 28 Consiglieri su 35?

Basta riferirci al primo capoverso dell'art. 65 per rendercene conto ed al cronometro che la maggioranza regalerà al Presidente per fare osservare all'opposizione i limiti fissati per lo svolgimento delle interrogazioni, mozioni e discussioni.

Un altro punto molto delicato sul quale intendiamo richiamare la Vostra attenzione è l'art. 20 nel quale per la richiesta da parte dei Consiglieri della convocazione straordinaria del Consiglio è fissato un terzo. Noi qui dell'opposizione che rappresentiamo un terzo degli elettori come potremo, se lo riteniamo necessario, richiedere una convocazione straordinaria del Consiglio. Dovremo trovare almeno cinque Consiglieri della maggioranza che non temono i fulmini dei capi della D.C. e dell'U.V. - Li troveremo noi? Ne dubitiamo fortemente perchè finora hanno dimostrato di essere troppo bene irreggimentati.

E la facoltà di convocazione straordinaria ed urgente non potrebbe anche essere data al Presidente del Consiglio?".

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Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, osserva che vi è nello Statuto regionale un apposito articolo (art. 20) che stabilisce le norme per la convocazione del Consiglio regionale.

Il Consigliere Sig. CHEILLON, con riferimento alle dichiarazioni del Consigliere Geom. Nicco G., rileva che attualmente sia fuori luogo parlare di maggioranza o di minoranza in seno ad un Consiglio regionale che è stato eletto dal popolo con sistema elettorale maggioritario.

Il Consigliere Geom. NICCO chiarisce di avere inteso parlare di opposizione.

Il Consigliere Sig. CHEILLON ritiene che anche l'opposizione non abbia motivo di esistere in un Consiglio eletto dal popolo in base a sistema elettorale maggioritario.

Il Presidente, Avv. BONDAZ, constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola per la discussione generale sul complesso della proposta, dichiara che le osservazioni formulate dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri, e dal Consigliere Geom. Nicco a nome del gruppo dei Consiglieri social-comunisti, saranno tenute presenti e discusse dal Consiglio durante la discussione degli articoli ai quali si riferiscono le osservazioni. Dichiara quindi aperta la discussione sui singoli articoli della proposta di regolamento interno del Consiglio e comunica che del testo di ogni articolo sarà data previamente lettura dal Segretario del Consiglio Geom. Valleise.

Il Segretario del Consiglio, Geom. VALLEISE, procede quindi alla lettura dei singoli articoli:

Art. 1

- Durata in carica del Consiglio -

"Il Consiglio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta dura in carica quattro anni.

Il quadriennio decorre dalla data della prima adunanza del Consiglio.".

Si dà atto che l'art. 1 viene approvato, all'unanimità, senza discussione alcuna.

Art. 2

- Prima adunanza del Consiglio - Convalida delle elezioni -

"Nella prima adunanza di ciascun Consiglio regionale la presidenza provvisoria dell'assemblea è assunta dal Consigliere più anziano di età.

Il Consigliere più giovane di età funziona, in via provvisoria, da Segretario del Consiglio regionale.

Il Presidente designa fra i Consiglieri tre scrutatori.

Nella prima adunanza e, ove risulti necessario, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede:

a) - alla convalida delle elezioni dei Consiglieri;

b) - alla elezione del Presidente del Consiglio;

c) - alla elezione dei componenti l'Ufficio di Presidenza;

d) - alla elezione del Presidente della Giunta e degli Assessori.".

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In ordine al primo comma di tale articolo, il Consigliere Sig. DUJANY propone che la dizione "il Consigliere più anziano di età" sia sostituita dalla dizione "il Consigliere più anziano di nomina".

Il Presidente, Avv. BONDAZ, precisa che la dizione proposta è da porsi in relazione con l'articolo 16 del D.P. 8 gennaio 1949 n. 2 (Norme per la prima elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), il quale stabilisce che nella prima adunanza del Consiglio la Presidenza provvisoria dell'assemblea è assunta "dal Consigliere più anziano di età".

Dopo breve discussione, nel corso della quale il Consigliere Sig. DUJANY dichiara di desistere dalla sua proposta, l'articolo 2 viene approvato all'unanimità dal Consiglio nel suo testo integrale.

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[nota a piè di pagina]: Viene in seguito inserito fra l'art. 2 e l'art. 3 un nuovo articolo relativo alla convalida delle elezioni - vedi discussione art. 2 bis dopo art. 97.

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Art. 3

- Giuramento -

"Dopo la convalida delle elezioni, da effettuarsi conformemente alla legge, il Consigliere Segretario della prima assemblea procede all'appello nominale dei Consiglieri.

I membri del Consiglio prestano quindi giuramento nel modo seguente: il Presidente, stando in piedi, presta giuramento pronunciando le parole: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione Autonoma della Valle d'Aosta".

Il Presidente invita quindi i Consiglieri a prestare il medesimo giuramento e, a tale scopo fa, in ordine alfabetico, l'appello dei Consiglieri, i quali, ad uno ad uno, stando in piedi, rispondono: "Giuro".

I Consiglieri che non sono presenti e i Consiglieri eletti per sostituzione [nota aggiuntiva v. art. 15, ultimi due commi, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1949, n. 2] prestano giuramento allo stesso modo, nella successiva adunanza del Consiglio, ovvero nella prima adunanza alla quale partecipano.

L'esercizio delle funzioni di Consigliere regionale è condizionato alla prestazione del giuramento.

Dell'avvenuto giuramento deve essere fatta espressa menzione nel verbale della seduta ".

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In ordine al quarto comma dell'articolo 3 il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, rileva l'opportunità di inserire la aggiunta "e i Consiglieri eletti per sostituzione", riportata nella postilla all'articolo.

Il Consigliere Sig. PERRON esprime parere che l'articolo 3 possa essere soppresso, in quanto la prestazione del giuramento da parte dei Consiglieri risulta già prescritta dall'articolo 23 dello Statuto regionale.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, dichiara che la norma di cui all'articolo 3 costituisce una ripetizione dell'art. 23 dello Statuto regionale e pertanto ritiene superflua la discussione sulla inclusione o meno di tale norma nel regolamento del Consiglio regionale.

L'Assessore Geom. ARBANEY ritiene necessaria l'inserzione nel regolamento del Consiglio della norma di cui trattasi, in quanto l'art. 23 dello Statuto regionale non stabilisce le norme in base alle quali deve procedersi alla prestazione del giuramento.

Il Presidente, Avv. BONDAZ, concorda con l'Assessore Geom. Arbaney sulla necessità che sia inserita nel regolamento del Consiglio regionale apposita norma la quale disciplini la procedura da seguirsi per la prestazione del giuramento da parte dei Consiglieri.

Si dà atto che l'articolo 3 viene approvato all'unanimità dal Consiglio, con l'inserzione, al quarto comma, delle parole: "e i Consiglieri eletti per sostituzione".

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Art. 4

- Elezione del Presidente del Consiglio e dei componenti l'Ufficio della Presidenza del Consiglio -

"Costituita la Presidenza provvisoria e prestato il giuramento da parte dei Consiglieri, il Consiglio elegge, fra i suoi componenti, il proprio Presidente.

Per la validità della elezione è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri.

Il Presidente è eletto con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta in rapporto al numero dei Consiglieri presenti [nota aggiuntiva: oppure: in rapporto al numero dei Consiglieri in carica]; agli effetti della determinazione del numero dei votanti si computano anche le schede bianche.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede alla votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto maggior numero di voti ed è eletto quello che ha conseguito la maggioranza di voti; a parità di voti ha la preferenza il più anziano di età.

Allo stesso modo il Consiglio procede alla elezione, fra i suoi componenti, del Vice Presidente del Consiglio e, successivamente, alla elezione di un Segretario e di un Vice Segretario del Consiglio".

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Il Presidente, Avv. BONDAZ, richiama l'attenzione del Consiglio sulla disposizione di cui al terzo comma dell'articolo, con invito a decidere in merito alle due proposte - ("maggioranza assoluta in rapporto al numero dei Consiglieri presenti", oppure "in rapporto al numero dei Consiglieri in carica").

Dopo breve discussione, alla quale prendono parte il Presidente, Avv. BONDAZ, e i Consiglieri Geom. BIONAZ, Geom. ARBANEY, Geom. NICCO e Dr. NORAT, il Consiglio approva, all'unanimità, la dizione "Consiglieri in carica".

Il Presidente, Avv. BONDAZ, richiama quindi l'attenzione del Consiglio sull'ultimo comma dell'articolo 4, rilevando che le parole "e di un Vice-Segretario del Consiglio" sono state inserite - o meglio non cancellate - per errore materiale, in quanto, nel procedere alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, il Consiglio ha recentemente approvato la nomina di un Vice-Presidente e di un Segretario del Consiglio e non anche di un Vice-Segretario.

Il Consigliere Geom. NICCO richiamandosi alle dichiarazioni già fatte in precedenza a nome del gruppo dei Consiglieri social-comunisti, rileva l'opportunità che il gruppo dell'opposizione abbia un suo rappresentante in seno all'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Il Presidente, Avv. BONDAZ, osserva che la richiesta del Consigliere Geom. NICCO potrà essere esaminata dal Consiglio in sede di discussione dell'articolo 5.

Dopo breve discussione viene approvata all'unanimità la soppressione, all'ultimo comma, delle parole "e di un Vice-Segretario del Consiglio".

Si dà atto che l'articolo 4 viene approvato, alla unanimità, dal Consiglio con le rettifiche surriportate.

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Art. 5

- Ufficio di Presidenza del Consiglio - Sostituzione di componenti -

"Il Vice Presidente del Consiglio e il Segretario del Consiglio formano l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

In caso di dimissioni o di decesso di uno dei membri dell'Ufficio della Presidenza del Consiglio, si procede alla sostituzione in conformità dell'articolo precedente.

Idoneo personale (almeno un Segretario di gruppo A, un applicato, una stenografa, un inserviente, ecc.) sarà distaccato in servizio all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, a seconda della necessità dell'ufficio stesso".

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Il Consigliere Geom. NICCO, richiamandosi alle dichiarazioni già fatte in precedenza a nome del gruppo di Consiglieri social-comunisti, propone che il Consiglio approvi la istituzione di due posti di Vice-Presidente del Consiglio, di cui uno da assegnarsi ad un Consigliere del gruppo dell'opposizione.

Il Presidente, Avv. BONDAZ, dichiara aperta la discussione sulla proposta formulata dal Consigliere Geom. Nicco.

L'Assessore Prof. DEFFEYES ribadisce il concetto espresso in precedenza dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri, rilevando che l'attuale Consiglio è composto di soli trentacinque Consiglieri, di cui uno Presidente, uno Vice-Presidente, uno Segretario e sette componenti della Giunta regionale, per cui dichiara di ritenere non necessaria, anche in rapporto all'esiguo numero di Consiglieri, la istituzione di un secondo posto di Vice-Presidente del Consiglio. Ritiene che, in relazione alle funzioni vicarie del Vice-Presidente, il secondo Vice-Presidente sarebbe inutile in quanto dovrebbe praticamente fungere da Vice del Vice-Presidente.

Il Consigliere Geom. NICCO fa presente che il Vice-Presidente, oltre a sostituire il Presidente del Consiglio nei casi di assenza o di impedimento, deve altresì coadiuvare il Presidente nel disimpegno delle mansioni e delle attribuzioni di competenza dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, fra le quali la predisposizione del materiale e dei progetti di legge da sottoporre all'esame del Consiglio.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, rileva che le questioni poste dal Consigliere Geom. Nicco sono due: proposta di nomina di un secondo Vice-Presidente del Consiglio; attribuzione del secondo posto di Vice Presidente ad un Consigliere del gruppo dell'opposizione.

Il Consigliere Sig. MANGANONI conferma che le due questioni sono strettamente collegate fra di loro e fa presente che il gruppo dell'opposizione intende che le due questioni siano discusse dal Consiglio e che ne sia dato atto a verbale affinchè ne consti negli atti del Consiglio regionale.

Ribadisce la richiesta fatta dal Consigliere Geom. Nicco per la nomina di un secondo Vice-Presidente del Consiglio, da scegliersi fra i Consiglieri del gruppo dell'opposizione. Rileva che la richiesta appare giustificata dal fatto che il Vice-Presidente dell'opposizione potrebbe partecipare ai lavori per lo studio e la elaborazione delle proposte varie e dei progetti di leggi e di regolamenti, riducendosi la discussione successiva in Consiglio ed evitandosi talora inutili e lunghe discussioni, in quanto il rappresentante dell'opposizione riferirebbe al gruppo sui punti essenziali dei provvedimenti legislativi o dei regolamenti di cui sia proposta l'approvazione al Consiglio.

L'Assessore Per. Ind. FOSSON rileva che la richiesta dell'opposizione per l'assegnazione del secondo Vice-Presidente del Consiglio come pure la preoccupazione dell'opposizione di essere estromessa dalle discussioni per la elaborazione dei progetti di legge non hanno sufficiente fondamento in quanto ogni qualvolta si renderà necessario procedere alla nomina di Commissioni per la elaborazione di progetti di leggi o di regolamenti sarà tenuta presente dal Consiglio o dalla Presidenza la richiesta dell'opposizione nel senso di chiamare a far parte delle Commissioni di studio rappresentanti dell'opposizione. Conclude dichiarando di non ritenere necessaria la nomina di due Vice-Presidenti del Consiglio.

Il Presidente, Avv. BONDAZ, su richiesta del Consigliere Geom. Nicco, pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di istituzione di un secondo posto di Vice Presidente del Consiglio e la conseguente modifica del primo comma dell'articolo 5 e dell'ultimo comma dell'articolo 4 della proposta di Regolamento del Consiglio.

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, si ha il seguente risultato:

- Consiglieri presenti: n. 30 (trenta); Consiglieri astenutisi dalla votazione: n. 3 (tre: Presidente Avv. Bondaz, Vice-Presidente Ing. Pasquali e Segretario Geom. Valleise); Consiglieri votanti: n. 27 (ventisette); Consiglieri favorevoli all'accoglimento della proposta Nicco: n. 8 (otto: Armand; Désaymonet; Ferrein; Manganoni; Nicco A.; Nicco G.; Nouchy; Vacher); Consiglieri contrari all'accoglimento della proposta Nicco: n. 19 (diciannove).

Il Presidente, Avv. BONDAZ, visto l'esito della votazione, dichiara non approvata la proposta di istituzione di un secondo posto di Vice-Presidente del Consiglio con voti contrari n. 19, voti favorevoli n. 8 e n. 3 astensioni.

Il Presidente, Avv. Bondaz, pone quindi ai voti, per alzata di mano l'approvazione del testo surriportato dell'articolo 5.

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, si ha il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n. 30 (trenta); Consiglieri astenutisi dalla votazione n. 11 (undici : Presidente Avv. Bondaz, Vice Presidente Ing. Pasquali; Segretario Geom. Valleise; Consiglieri: Col. Ferrein, Sig. Armand, Sig.ra Désaymonet, Sig. Manganoni, Sig. Nicco A., Geom. Nicco G., Sig. Nouchy, Sig. Vacher); Consiglieri votanti n. 19 (diciannove); Consiglieri favorevoli all'approvazione del testo surriportato dell'articolo 5 della proposta di regolamento del Consiglio: n. 19 (diciannove).

Il Presidente, visto l'esito della votazione, dichiara che il testo dell'articolo 5 della proposta di regolamento del Consiglio è approvato con voti favorevoli n. 19 su n. 30 Consiglieri presenti di cui n. 11 astenutisi dalla votazione.

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Art. 6

- Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio -

"L'Ufficio di Presidenza del Consiglio è incaricato:

1) della conservazione e della ispezione dell'archivio e degli uffici interni del Consiglio regionale;

2) della elaborazione dei progetti di legge e dei regolamenti e degli altri atti da sottoporsi all'esame del Consiglio, avvalendosi, in quanto occorra, dell'opera delle apposite Commissioni legislative e tecniche da nominarsi dal Consiglio;

3) della nomina di tre scrutatori all'inizio di ciascuna sessione ordinaria nonchè della nomina delle Commissioni di sua competenza o per le quali abbia delega di nomina dal Consiglio;

4) di curare la copia, la stampa e la distribuzione delle copie degli atti, dei progetti e delle proposte ai Consiglieri ed alle Commissioni;

5) di istruire gli atti relativi alle petizioni, ricorsi o denuncie, presentate al Consiglio o alla Presidenza del Consiglio".

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Il Consigliere Sig. MANGANONI solleva obiezioni in merito al comma secondo dell'articolo 6, rilevando l'opportunità di sopprimere le parole "in quanto occorra". A motivazione della proposta soppressione, fa presente di ritenere opportuno che la prima elaborazione dei progetti di leggi e di regolamenti sia sempre demandata ad apposite Commissioni di studio.

L'Assessore Geom. ARBANEY rileva che, sopprimendo la dizione "in quanto occorra" dal testo del secondo comma ne deriverebbe che la elaborazione non solo dei progetti di leggi o di regolamenti ma anche di qualsiasi provvedimento od atto dovrebbe essere demandata ad apposita Commissione (ad esempio anche la redazione dell'ordine del giorno) e, pertanto, si dichiara contrario alla soppressione delle parole "in quanto occorra".

L'Assessore Prof. DEFFEYES osserva che la soppressione delle parole "in quanto occorra" comporterebbe, come logica conseguenza, che nessun progetto di legge o di regolamento o di altro provvedimento qualsiasi potrebbe essere sottoposto all'esame del Consiglio, neanche su proposta della Giunta, se non sia stato previamente esaminato da apposita Commissione di studio.

Il Consigliere Geom. NICCO ritiene che tutti i progetti di legge e di regolamento dovrebbero essere previamente elaborati da Commissioni di studio. Chiede quante e quali debbano essere le Commissioni tecniche e legislative, da chi vengano nominate e se debba procedersi alla nomina di una Commissione legislativa o tecnica per ogni ramo dell'Amministrazione regionale.

L'Assessore Geom. BIONAZ ritiene che alle Commissioni dovrebbe essere demandata unicamente la elaborazione dei progetti di legge e di regolamento di una certa importanza; mentre invece, in tutti gli altri casi, i progetti di legge e di regolamento e di altri provvedimenti dovrebbero essere discussi in Consiglio senza obbligo di ricorrere preventivamente all'opera di apposite Commissioni; e ciò allo scopo di evitare perdita di tempo.

Segue lunga discussione in merito alla eventuale nomina di Commissioni permanenti tecniche e di studio in relazione anche al successivo articolo 94 della proposta di Regolamento, ai fini della più conveniente formulazione del comma secondo dell'articolo 6. Prendono parte alla discussione il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta ed i Consiglieri: Bionaz, Manganoni, Fosson, Nicco G., Arbaney, Deffeyes, Nouchy, Vacher e Dujany.

Segue, inoltre, discussione in merito all'eventuale sdoppiamento del 2° comma dell'articolo 6 o all'eventuale soppressione del riferimento agli "altri atti" che non siano progetti di legge o di regolamento, e ciò in relazione alle disposizioni previste al primo ed al secondo comma del successivo articolo 26 della proposta di Regolamento.

Nel corso della discussione, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, precisa che le pratiche concernenti atti amministrativi sono istruite dalla Giunta e che la Presidenza del Consiglio, agli effetti della compilazione degli ordini del giorno delle adunanze consiliari, può richiedere - a' sensi del successivo articolo 26 - che sia completata l'istruttoria delle proposte e degli atti non sufficientemente istruiti, senza peraltro entrare in merito all'operato o alle proposte della Giunta; propone pertanto di sopprimere le parole "e gli altri atti" e di aggiungere le parole finali "o dalla Presidenza del Consiglio".

Il Presidente del Consiglio, Avv. BONDAZ, riassumendo e concludendo la discussione, propone quindi l'approvazione del comma 2° dell'articolo 6, nel testo che segue: " 2) della elaborazione dei progetti di legge e dei regolamenti da sottoporsi all'esame del Consiglio, avvalendosi, in quanto occorra, dell'opera delle apposite Commissioni legislative e tecniche da nominarsi dal Consiglio o dalla Presidenza del Consiglio ".

Il Consiglio approva all'unanimità il testo del secondo comma surriportato, come da proposta del Presidente.

Si dà atto che i commi 1° - 3° - 4° e 5° dell'articolo 6 sono approvati dal Consiglio, all'unanimità, senza discussione alcuna.

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Art. 7

- Visione e rilascio di atti -

"I redattori dei giornali che riferiscono sui lavori del Consiglio possono, con l'autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, prendere visione e copia degli atti e rapporti ufficiali del Consiglio, sui quali vertono le discussioni in seduta pubblica".

Si dà atto che l'articolo 7 viene approvato, all'unanimità, dopo breve discussione.

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Art. 8

- Elezioni del Presidente della Giunta e degli Assessori -

"Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio fra i suoi componenti, subito dopo le elezioni del Presidente del Consiglio e degli altri componenti l'Ufficio di Presidenza.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, secondo le modalità di cui all'articolo 4.

Gli Assessori, preposti ai singoli rami dell'Amministrazione regionale, sono eletti dal Consiglio, su proposta del Presidente della Giunta regionale, con votazioni a scrutinio segreto, secondo le modalità di cui all'articolo 4".

Si dà atto che l'articolo 8 viene approvato, all'unanimità, senza discussione.

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Art. 9

- Presidenza dell'Assemblea -

"La presidenza dell'assemblea consiliare è esercitata dal Presidente del Consiglio regionale e, in caso di impedimento, dal Vice-Presidente.

Qualora siano entrambi impediti, la presidenza è esercitata dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente apre, sospende e chiude le adunanze, concede la parola ai singoli Consiglieri, dirige e tempera le discussioni, presenta le questioni, annunzia il risultato delle votazioni ed è, all'occorrenza, l'oratore del Consiglio. Predispone e provvede per il buon andamento dei lavori del Consiglio.

Chi presiede l'adunanza è investito del potere discrezionale per il mantenimento dell'ordine, per l'osservanza delle leggi e per la legalità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha la facoltà di sospendere e di sciogliere le adunanze facendone constare nel processo verbale. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che sia espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne l'arresto facendone constare nel processo verbale".

Si dà atto che l'articolo 9 viene approvato, all'unanimità, senza discussione.

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Art. 10

- Recapito di atti -

"Gli atti indirizzati alla Presidenza del Consiglio regionale sono recapitati al Presidente del Consiglio o a chi ne fa le veci".

Si dà atto che l'articolo 10 viene approvato, all'unanimità, dopo breve discussione.

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Art. 11

- Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio -

"La Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio è retta dal Segretario del Consiglio. In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni spettano provvisoriamente ad un Consigliere designato dal Presidente del Consiglio.

Il Segretario del Consiglio è responsabile dell'archivio e degli uffici di Presidenza del Consiglio; dà lettura dei verbali delle deliberazioni consiliari e degli atti dei quali deve darsi comunicazione al Consiglio; provvede al controllo nominale dei Consiglieri agli effetti delle votazioni; procede al controllo delle schede delle votazioni, con la assistenza dei tre scrutatori, e prende nota dei voti favorevoli o contrari alle varie proposte; sovraintende alla formazione, alla copia e alla distribuzione dei verbali delle adunanze consiliari".

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Il Presidente del Consiglio, dopo avere comunicata la correzione di due errori materiali di copia al 1° comma, propone, in ordine al terzo comma, che la dizione "prende nota dei voti favorevoli o contrari alle varie proposte" sia sostituita dalla dizione "prende nota dei voti in merito alle varie proposte".

Dopo breve discussione l'articolo 11 viene approvato, all'unanimità, dal Consiglio con la modifica proposta dal Presidente Avv. Bondaz.

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Art. 12

- Archivio -

"Debbono essere conservati nell'archivio del Consiglio regionale:

1) il registro dei verbali originali delle adunanze consiliari;

2) il registro delle leggi e dei regolamenti regionali;

3) gli atti e la corrispondenza della Presidenza del Consiglio regionale e i relativi registri di protocollo;

4) gli atti e la corrispondenza delle Commissioni e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio".

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Si dà atto che l'art. 12 viene approvato, all'unanimità, dopo breve discussione.

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[nota a piè di pagina]: Modificato in seguito - vedi Articolo n. 97 -

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Art. 13

- Dei processi verbali -

"I processi verbali sono redatti dal Segretario Generale dell'Amministrazione regionale, o da chi per esso, il quale assiste il Presidente del Consiglio nelle adunanze.

I processi verbali debbono indicare i nominativi degli intervenuti alla adunanza, i punti principali delle discussioni, il numero dei votanti ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

Ogni Consigliere può chiedere che nel verbale della adunanza di faccia constare di una sua dichiarazione o del suo voto o dei motivi del medesimo; nell'adunanza in cui si procede all'approvazione del verbale ogni Consigliere può chiedere le opportune rettificazioni o modifiche.

Il processo verbale deve precisare i nominativi dei Consiglieri presenti alle votazioni sui singoli oggetti con l'indicazione di quelli che si sono astenuti.

Per le deliberazioni concernenti persone deve farsi constare dal verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto. Se le deliberazioni concernono questioni di persone deve constare a verbale che si è deliberato in seduta segreta.

I processi verbali sono trascritti su un apposito registro, sono letti all'assemblea dal Segretario del Consiglio in una riunione successiva alla data della rispettiva adunanza e, dopo l'approvazione, sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio, dal Segretario del Consiglio e dal Segretario Generale dell'Amministrazione regionale.

Il Consiglio può procedere all'approvazione dei processi verbali senza lettura qualora in merito alle copie conformi a stampa dei processi stessi, tempestivamente distribuiti ai Consiglieri, non siano sollevate obiezioni o richieste di rettifiche.

Il Consiglio regionale può stabilire di non fare redigere in tutto od in parte il processo verbale delle sedute segrete".

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In ordine al comma quinto, il Consigliere Sig. DUJANY propone che il periodo "se le deliberazioni concernono questioni di persone deve constare a verbale che si è deliberato in seduta segreta" sia completato con l'aggiunta delle parole "ed a scrutinio segreto".

Il Presidente, Avv. BONDAZ, osserva che la votazione a scrutinio segreto ha luogo allorché il Consiglio deve pronunciarsi su questioni concernenti persone e che il Consiglio deve deliberare in seduta segreta ogni qualvolta adotta un provvedimento concernente questioni di persone.

L'Assessore Geom. ARBANEY, a maggior chiarimento di quanto precisato dal Presidente Avv. Bondaz, osserva che mentre le deliberazioni concernenti persone devono essere adottate in seduta segreta, le relative votazioni invece possono anche avvenire non a scrutinio segreto.

In ordine al comma sesto, l'Assessore Geom. Arbaney propone che nella terza linea siano soppresse le parole "dopo l'approvazione", in quanto i verbali sono trascritti a registro prima dell'approvazione.

In ordine al comma settimo, l'Assessore Geom. BIONAZ propone la soppressione delle parole "a stampa", allo scopo di non rendere obbligatoria la copiatura a stampa dei verbali.

Dopo breve discussione, il testo dell'articolo 13 viene approvato, all'unanimità, dal Consiglio con le rettifiche proposte dall'Assessore Geom. Arbaney al comma sesto e dall'Assessore Geom. Bionaz al comma settimo.

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Art. 14

- Scrutatori -

"I tre scrutatori previsti al n. 3 dell'articolo 6 provvedono al controllo delle votazioni.

Per le elezioni e le nomine provvedono a far distribuire le schede di voto ai Consiglieri ed assistono il Segretario del Consiglio nello spoglio dei voti".

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In ordine al secondo comma dell'articolo, il Presidente, Avv. BONDAZ, propone che le parole "Per le elezioni e le nomine provvedono" siano sostituite con le parole "Per le votazioni provvedono".

Si dà atto che l'articolo 14 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio con la rettifica proposta dal Presidente Avv. Bondaz.

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Art. 15

- Sostituzioni -

"In caso di assenza o di impedimento di uno o più scrutatori il Segretario del Consiglio procede alle sostituzioni necessarie d'intesa con il Presidente del Consiglio".

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In ordine all'articolo 15 il Consigliere Geom. VALLEISE propone che le parole "il Segretario" siano sostituite dalle parole "il Presidente".

Si dà atto che il Consiglio approva, ad unanimità, il testo dell'articolo 15 con la modifica proposta dal Consigliere Geom. Valleise, Segretario del Consiglio.

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Art. 16

- Convocazione del Consiglio e ordine del giorno -

"Il Consiglio regionale è convocato, nell'apposita sala delle riunioni consiliari, mediante lettere di convocazione da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza.

Alle lettere di convocazione debbono essere allegati i referti, le proposte ed i memoriali, debitamente istruiti dai competenti uffici e dalla Segreteria Generale, per ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Qualora si tratti di oggetti di poca importanza ed in caso di particolare urgenza la Presidenza del Consiglio può derogare alle disposizioni di cui al comma precedente.".

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In ordine al comma primo dell'articolo 16, il Consigliere Sig. PERRON rileva l'opportunità che le lettere di convocazione del Consiglio siano recapitate ad ogni Consigliere almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza; ritiene troppo breve il termine di cinque giorni e propone che sia aumentato a dieci giorni il termine nel testo del comma primo.

Il Consigliere Geom. NICCO concorda sulla proposta formulata dal Consigliere Sig. Perron anche in relazione al termine di sei giorni previsto al successivo articolo 32 per l'inoltro delle interrogazioni.

Dopo breve discussione, l'articolo 16 viene approvato, all'unanimità, dal Consiglio nel testo che segue:

"Il Consiglio regionale è convocato, nell'apposita sala delle riunioni consiliari, mediante lettere di convocazione da recapitarsi a ciascun Consigliere almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza.

Alle lettere di convocazione debbono essere allegati i referti, le proposte ed i memoriali, debitamente istruiti dai competenti uffici e dalla Segreteria Generale, per ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Qualora si tratti di oggetti di poca importanza ed in caso di particolare urgenza, la Presidenza del Consiglio può derogare alle disposizioni di cui ai commi precedenti, anche su richiesta del Presidente della Giunta regionale".

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Art. 17

- Prima convocazione -

"Il Consiglio regionale è convocato in prima adunanza dal Presidente della Giunta regionale non prima di venti giorni e non oltre trenta giorni dalla data della proclamazione dei risultati delle elezioni".

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Si dà atto che l'articolo 17 viene approvato, ad unanimità, senza discussione.

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Art. 18

- Lettere di convocazione -

"Le lettere di convocazione debbono precisare:

1) il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza;

2) l'ordine del giorno degli oggetti da trattarsi".

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Si dà atto che l'articolo 18 viene approvato, ad unanimità, senza discussione.

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Art. 19

- Termini delle convocazioni -

"Le lettere di convocazione debbono essere recapitate a ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima dei giorni fissati per le adunanze.

In caso di riconosciuta urgenza il Consiglio può essere convocato in via straordinaria mediante abbreviazione di termini ad iniziativa del Presidente del Consiglio o su richiesta del Presidente della Giunta regionale".

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Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, osserva che il primo comma dell'articolo 19 è sostanzialmente una ripetizione del primo comma dell'articolo 16.

Segue discussione alla quale prendono parte il Presidente, Avv. BONDAZ, il Vice-Presidente Ing. PASQUALI, gli Assessori Geom. BIONAZ, Sig. FOSSON ed i Consiglieri Geom. NICCO e Col. FERREIN.

Il Presidente, Avv. BONDAZ, conclude la discussione proponendo l'abolizione dell'articolo 19, in relazione alle aggiunte e modifiche dianzi apportate al precedente articolo 16.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la soppressione dell'articolo 19.

Il Presidente, Avv. BONDAZ, rileva che in seguito alla soppressione dell'articolo 19 deve conseguentemente intendersi modificata, nel testo definitivo, la numerazione degli articoli successivi.

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Art. 20

- Sessioni e adunanze ordinarie e straordinarie -

"Il Consiglio è convocato in sessione ordinaria nella prima settimana di aprile e di ottobre di ogni anno.

È convocato in sessione (o in adunanza) straordinaria dal Presidente del Consiglio. È pure convocato in sessione o in adunanza straordinaria su richiesta del Presidente della Giunta regionale o da almeno un terzo dei Consiglieri, entro i dieci giorni dalla richiesta, salvo casi di urgenza riconosciuta dal Presidente del Consiglio.

Ogni sessione conta di regola cinque adunanze; il numero delle adunanze per ogni sessione può essere aumentato in caso di necessità".

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L'Assessore Prof. BERTHET rileva la opportunità che il termine di giorni "dieci", proposto per la convocazione del Consiglio in sessione o in adunanza straordinaria, sia elevato almeno a quindici giorni.

Il Presidente, Avv. BONDAZ, concorda con l'Assessore Prof. Berthet, anche in relazione al fatto che all'articolo 16 modificato è stato stabilito che le lettere di convocazione del Consiglio siano recapitate ad ogni Consigliere almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, propone che il termine di giorni dieci sia elevato a venti, essendo necessario di poter disporre di un lasso di tempo sufficiente per la elaborazione degli atti da inviare ai singoli Consiglieri.

Il Presidente, Avv. BONDAZ, e l'Assessore Geom. BIONAZ concordano sulla proposta del Presidente Avv. Caveri.

Il Consigliere Geom. NICCO rileva l'opportunità che sia prevista una norma la quale riconosca al Presidente del Consiglio la facoltà di procedere, di sua iniziativa, alla convocazione straordinaria del Consiglio.

Il Consigliere Sig. NOUCHY osserva che tale facoltà non è contemplata dallo Statuto regionale.

Il Presidente, Avv. BONDAZ, pur concordando sull'opportunità che il Presidente del Consiglio abbia la potestà di procedere alla convocazione del Consiglio in adunanza straordinaria, rileva che lo Statuto regionale non contempla tale facoltà.

Il Consigliere Sig. NOUCHY propone che sia richiesta la modificazione dell'articolo 20 dello Statuto regionale, nel senso che, anzichè un terzo dei Consiglieri (dodici), la convocazione del Consiglio in adunanza straordinaria debba aver luogo su richiesta di sette Consiglieri, e ciò per dar modo alla minoranza di poter chiedere la convocazione del Consiglio in adunanza straordinaria.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, osserva che il Consiglio regionale, praticamente, viene convocato spesso, anche in adunanza straordinaria, per cui non ritiene giustificata la preoccupazione del Consigliere Sig. Nouchy.

Il Consigliere Geom. NICCO insiste sulla necessità che, quanto meno, sia riconosciuta la facoltà al Presidente del Consiglio di poter convocare il Consiglio in adunanza straordinaria.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, fa presente che il Consiglio non può derogare alle norme dell'articolo 20 dello Statuto regionale.

Il Consigliere Geom. NICCO, a nome del gruppo dei Consiglieri social-comunisti, prende atto della dichiarazione del Presidente della Giunta, Avv. Caveri, e formula le più ampie riserve per il fatto che il Consiglio non possa statuire alcuna diversa disposizione in materia in deroga alla norma sancita nell'articolo 20 dello Statuto regionale.

Il Consigliere Sig.ra DESAYMONET chiede che il Consiglio accolga la richiesta formulata dal gruppo della minoranza.

L'Assessore Geom. ARBANEY, pur dichiarandosi, nel merito, personalmente favorevole all'accoglimento delle proposte formulate dal Consigliere Nouchy e dal Consigliere Geom. Nicco per il gruppo della minoranza, rileva che dal punto di vista legale il Consiglio non può derogare ad alcuna norma dello Statuto regionale nè vi ha mai derogato, neanche a favore del gruppo della maggioranza. Ritiene che, comunque, qualsiasi disposizione di regolamento che sia in contrasto o che deroghi alle norme sancite dallo Statuto regionale sarebbe nulla per illegittimità e non verrebbe approvata dalla Commissione di Coordinamento.

Il Consigliere Geom. NICCO insiste nella richiesta che il Consiglio riconosca al Presidente del Consiglio la potestà di poter convocare il Consiglio stesso in adunanza straordinaria, salvo abrogare successivamente tale disposizione qualora non si ottenga l'approvazione della Commissione di Coordinamento.

Il Consigliere Col. FERREIN si dichiara favorevole all'accoglimento della proposta formulata dal Consigliere Geom. Nicco.

Il Presidente, Avv. BONDAZ, rileva che, purtroppo, dal punto di vista giuridico, il Consiglio non può validamente statuire una norma nel senso proposto in deroga alle disposizioni dello Statuto regionale; rileva che negli Statuti delle altre Regioni Autonome è stata, invece, riconosciuta al Presidente del Consiglio la potestà di convocare il Consiglio in adunanza straordinaria.

Il Consigliere Sig. NOUCHY osserva che la possibilità di chiedere la convocazione del Consiglio non può, praticamente, in base allo Statuto, verificarsi per il gruppo della minoranza.

Il Consigliere Sig. MANGANONI osserva che il gruppo dei Consiglieri social-comunisti insiste perchè tale potestà sia riconosciuta se non al gruppo dei Consiglieri della minoranza, almeno al Presidente del Consiglio, il quale non fa parte del gruppo della minoranza; prospetta la possibilità che la Commissione di Coordinamento non sollevi obiezioni contro una disposizione che riconosca al Presidente del Consiglio la facoltà di cui si tratta.

Il Consigliere Geom. ARBANEY e il Presidente Avv. BONDAZ rileva che, anche in tal caso, le adunanze sarebbero non regolari e le deliberazioni potrebbero essere invalidate.

Il Presidente, Avv. BONDAZ, osserva che alla lacuna riscontrata nello Statuto regionale a questo proposito potrebbe essere ovviato mediante inserimento di una disposizione integrativa, che dia la facoltà di cui sopra al Presidente del Consiglio, nella legge sulle norme di attuazione dello Statuto regionale.

Si dà atto che prendono ancora parte alla discussione gli Assessori Prof. DEFFEYES e Geom. BIONAZ, il Vice-Presidente del Consiglio Ing. PASQUALI ed il Consigliere Sig. SAPEGNO.

Il Presidente, Avv. BONDAZ, conclude la discussione e dà lettura, per l'approvazione da parte del Consiglio, del testo dell'articolo 20 modificato come segue:

"Il Consiglio è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di aprile e di ottobre di ogni anno.

È convocato in sessione o in adunanza straordinaria su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di almeno un terzo dei Consiglieri, entro i venti giorni dalla richiesta, salvo casi di urgenza riconosciuta dal Presidente del Consiglio.

Ogni sessione conta, di regola, cinque adunanze; il numero di adunanze per ogni sessione può essere aumentato in caso di necessità".

I Consiglieri Geom. NICCO e Sig. MANGANONI dichiarano, anche per il loro gruppo, che, per ragioni di principio, voteranno contro l'approvazione del testo dell'articolo 20, di cui il Presidente ha dato lettura, non essendovi prevista la facoltà al Presidente di convocare il Consiglio in adunanza straordinaria.

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, si ha il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n. 30 (trenta); Consiglieri astenutisi n. 1 (uno: Armand); Consiglieri favorevoli all'approvazione: n. 24 (ventiquattro); Consiglieri contrari all'approvazione: n. 5 (cinque: Nicco Giulio, Nicco Anselmo, Vacher Candido, Manganoni Claudio e Désaymonet Anaide).

Il Presidente, Avv. BONDAZ, visto e comunicato l'esito della votazione, dichiara approvato l'articolo 20 nel testo modificato surriportato di cui ha dato lettura.

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Art. 21

- Apertura delle adunanze -

"Il Presidente del Consiglio apre le adunanze facendo procedere all'appello nominale dei Consiglieri.

Il Segretario del Consiglio prende nota dell'ora di inizio e di chiusura dell'adunanza, dei nominativi dei Consiglieri presenti all'apertura dell'adunanza, dei nominativi dei Consiglieri assenti, dei nominativi dei Consiglieri che intervengono all'adunanza dopo l'apertura e dei nominativi di quelli che, con il consenso del Presidente del Consiglio, si allontanano dalla sala delle adunanze per giustificati motivi. Prende altresì nota dei nominativi dei Consiglieri presenti a ciascuna votazione".

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In ordine all'articolo 21 il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, rileva l'opportunità che la parola " nominativi", ripetuta più volte nel contesto del comma 2°, sia sostituita dalla parola "nomi".

Si dà atto che il testo dell'articolo 21 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio con le modifiche di cui sopra suggerite dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri.

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Art. 22

- Approvazione verbali -

"Si procede, in seguito, all'approvazione del verbale dell'adunanza precedente o di sedute precedenti, previa lettura del processo verbale, ovvero previa approvazione, senza lettura, qualora i Consiglieri dichiarino di non avere alcuna obiezione da muovere in merito alla copia a stampa del verbale tempestivamente distribuita.

Qualora non siano fatte osservazioni sul processo verbale esso si intende approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per appello nominale.

Sui processi verbali non è concessa la parola se non a chi intende proporvi una rettifica o a chi intende chiarire o correggere il proprio parere espresso nella seduta di cui si tratta, oppure per fatto personale".

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Il Presidente, Avv. BONDAZ, propone che al comma l°, linea quinta, siano soppresse le parole "a stampa".

Si dà atto che il testo dell'articolo 22 è approvato, ad unanimità, dal Consiglio con la soppressione delle parole "a stampa ", come proposto dal Presidente del Consiglio, Avv. Bondaz.

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Art. 23

- Comunicazioni della Presidenza -

"Il Presidente o, per suo invito, il Segretario del Consiglio, comunica al Consiglio i messaggi, le lettere e le comunicazioni della Presidenza, nonchè le petizioni ed i ricorsi pervenuti dopo l'ultima seduta e da trasmettersi eventualmente ad apposita Commissione speciale per la trattazione".

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Su richiesta dell'Assessore Prof. DEFFEYES, il Presidente propone che le parole "ed i ricorsi" siano sostituite con le parole "e gli esposti".

Si dà atto che il testo dell'articolo 23 è approvato, ad unanimità, dal Consiglio con la modifica proposta.

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Art. 24

- Numero legale -

"I Consiglieri che non hanno ancora prestato giuramento, ovvero che siano assenti per incarichi avuti dalla Presidenza del Consiglio, non sono computati agli effetti della determinazione del numero legale dei presenti alla adunanza.

Le adunanze non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti il Consiglio.

Le deliberazioni non sono valide se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale".

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Si dà atto che l'articolo 24 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio nel suo testo integrale, senza discussione.

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Art. 25

- Discussione dell'ordine del giorno -

"Il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno, di cui copia deve essere affissa alla porta di ingresso della sala delle adunanze. L'assemblea procede quindi alla discussione dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiude l'adunanza su proposta da approvarsi dalla assemblea".

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Si dà atto che l'articolo 25 è approvato, ad unanimità, dal Consiglio, dopo breve discussione.

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Art. 26

- Ordine del giorno -

"Il Presidente del Consiglio fissa gli oggetti da iscriversi all'ordine del giorno tenendo in considerazione i voti espressi dall'assemblea nella precedente adunanza e le proposte o richieste del Presidente della Giunta regionale.

Per l'iscrizione degli oggetti all'ordine del giorno debbono essere previamente predisposti dai competenti uffici o dalle Commissioni di studio i referti, le proposte o i memoriali da trasmettersi ai Consiglieri unitamente alla lettera di convocazione.

Per oggetti di poca importanza e nei casi di urgenza il Presidente del Consiglio può iscrivere all'ordine del giorno oggetti in deroga alle norme del comma precedente.

Nessuno può prendere la parola senza il permesso del Presidente del Consiglio".

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Il Presidente, Avv. BONDAZ, in relazione alla discussione avvenuta in sede di approvazione dell'articolo 6, propone che il comma 2° dell'articolo 26 sia modificato come segue: "Per la iscrizione degli oggetti all'ordine del giorno debbono essere previamente predisposti dai competenti uffici o dalle Commissioni di studio ed, in caso, su richiesta della Presidenza del Consiglio, i referti, le proposte o i memoriali da trasmettersi ai Consiglieri unitamente alla lettera di convocazione".

Si dà atto che il Consiglio, ad unanimità di voti, approva l'articolo 26 con la modificazione del secondo comma come da proposta del Presidente, nessuna osservazione essendo stata fatta in ordine ai commi 1°, 3° e 4° dell'articolo.

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Art. 27

"Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene almeno ventiquattro ore prima recapitata ai Consiglieri e depositata nella sala delle adunanze con i documenti allegati, in quanto occorrano.

Nelle adunanze straordinarie il Consiglio non può decidere che sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno e per i quali è stato convocato".

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Si dà atto che, dopo breve discussione, su proposta del Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, e del Presidente del Consiglio, Avv. BONDAZ, il Consiglio approva, ad unanimità di voti, la soppressione del 1° comma dell'articolo 27.

Si dà atto, inoltre, che, in seguito alla soppressione del 1° comma ed al mantenimento del 2° comma, senza variazioni, l'articolo 27 viene approvato, ad unanimità di voti, nel testo che segue: "Nelle adunanze straordinarie il Consiglio non può decidere che sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno e per i quali è stato convocato ".

Il Presidente, Avv. BONDAZ, constatato che sono stati, sino ad ora, approvati i primi ventisei articoli del Regolamento interno del Consiglio regionale, propone di sospendere l'adunanza e di continuare la discussione dei successivi rimanenti articoli del regolamento stesso nell'adunanza pomeridiana.

Il Consiglio prende atto approvando la proposta del Presidente.

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