Objet du Conseil n. 32 du 11 mars 1948 - Verbale
OGGETTO N. 32/48 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA ZONA FRANCA IN VALLE D'AOSTA.
L'Assessore Geom. Pareyson riferisce al Consiglio in merito alle modalità per l'attuazione della zona franca nel territorio della Valle d'Aosta e dà lettura di una bozza di decreto predisposta dalla Divisione Industria e Commercio e già distribuita in copia ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza odierna. Ultimata la lettura, il Consigliere Geom. Bionaz osserva che il decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 546, concedeva di poter introdurre in Valle merci accompagnate da un certificato della Camera di Commercio; l'Assessore Geom. Pareyson dà assicurazione che sarà richiesta al Ministero competente l'autorizzazione per l'introduzione in Valle di merci scortate da certificato dell'Assessore all'Industria e al Commercio. L'Assessore Geom. Pareyson dà, quindi, lettura dell'elenco dei prodotti della Valle e loro contingentamenti per i quali l'Assessore Geom. Pareyson precisa che l'elenco in questione è stato richiesto dal Ministero delle Finanze per l'emanazione di un decreto nel quale siano stabilite le merci e i loro contingentamenti da introdursi nel territorio doganale dello Stato in esenzione di diritti doganali.
Il Consigliere Geom. Bionaz ritiene che il Ministero intenda conoscere e stabilire le occorrenze in prodotti da importarsi nella Valle, ad evitare che si possano importare dall'estero determinati prodotti da introdursi in tutto o in parte nel territorio doganale dello Stato in esenzione dei diritti doganali.
L'Assessore Geom. Pareyson fa presente che i prodotti compresi nelle tariffe doganali introdotti in territorio doganale dello Stato andranno soggetti al pagamento dei diritti doganali ad eccezione di quantitativi di prodotti locali di cui all'elenco proposto.
Il Consigliere Sig. Savioz ritiene che il valore di Lire un milione stabilito in elenco per i prodotti dell'artigianato sia inferiore al valore dei prodotti che vengono esportati dalla Valle; propone, pertanto, che il valore di un milione sia convenientemente aumentato.
L'Assessore Geom. Pareyson propone che il numero dei capi di bestiame bovino e caprino sia elevato da cinquemila a diecimila.
Il Consigliere Sig. Savioz propone che sia elevato da quarantamila a sessantamila metri cubi il quantitativo di legname comune e di noce (rozzi e segati) da esportarsi dalla Valle. Per quanto concerne il quantitativo del carbone antracite di La Thuile il Consigliere Sig. Manganoni propone che il quantitativo da esportarsi fissato in quintali sessantamila sia raddoppiato e che siano chiesti alla Società Cogne dati precisi sulla produzione.
Il Presidente Avv. Caveri concorda con il Consigliere Sig. Manganoni in merito alla seconda parte della sua proposta. Su rilievo del Consigliere Sig. Manganoni e del Consigliere Geom. Bionaz, l'Assessore Geom. Pareyson propone che nell'elenco dei prodotti della Valle da introdursi nel territorio doganale dello Stato in esenzione dei diritto doganali, debbano pure essere compresi la frutta fresca, la frutta secca e la marmellata.
L'Assessore Geom. Pareyson, in relazione all'articolo 7 della bozza di decreto per l'attuazione della zona franca, dà lettura dell'elenco dei prodotti da esportare dalla Valle d'Aosta all'estero e fa presente che fra i prodotti da esportarsi deve pure essere compresa la fontina. Su richiesta del Consigliere Geom. Bionaz, l'Assessore Geom. Pareyson precisa che nell'elenco di cui ha dato lettura non è stato compreso il legname, perché non forma oggetto di esportazione all'estero. Il Consigliere Sig. Manganoni segnala la opportunità di includere nell'elenco il legname di qualità pregiata (noce, larice, ecc.).
IL CONSIGLIO
udita la relazione dell'Assessore Geom. Pareyson sulle proposte e modalità per l'attuazione della zone franca nel territorio della Valle d'Aosta;
veduta la bozza di decreto illustrata dall'Assessore all'Industria e Commercio;
veduto l'elenco dei prodotti della Valle e loro contingenti da introdursi nel territorio doganale dello Stato in esenzione di diritti doganali, nonché l'elenco dei prodotti della Valle da esportarsi all'estero;
ritenuta l'opportunità di completare detti elenchi secondo i suggerimenti di cui in narrativa;
dopo breve discussione;
ad unanimità di voti;
Delibera
1°) di approvare integralmente la sottoriportata bozza di decreto relativa alle modalità per l'attuazione della zona franca nel territorio della Valle d'Aosta.
2°) di approvare il seguente elenco dei prodotti della Valle e loro contingenti per i quali si chiede la esenzione dei diritti doganali per introduzione nel territorio doganale dello Stato (allegato A) e il seguente elenco dei prodotti della Valle da esportarsi all'estero (allegato B):
MODALITA' CHE SI PROPONGONO DA PARTE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA PER L'ATTUAZIONE DELLA ZONA FRANCA NEL SUO TERRITORIO
Art. 1°
I prodotti e manufatti originari della Valle d'Aosta di cui all'allegato A), scortati da certificati di origine rilasciati dalla Camera di Commercio regionale sono considerati nazionali e introdotti in franchigia nel territorio doganale dello Stato.
E' concessa la temporanea introduzione nella zona franca di campioni di merci ed articoli di origine o di provenienza nazionale, sia per rappresentare la merce che per tentare la vendita, previa presentazione alla Dogana di duplici elenchi al fine della libera conseguente reintroduzione nel territorio doganale dei campioni e degli articoli citati.
Art. 2°
Con particolare provvedimento ministeriale sarà regolato il traffico tra la zona franca ed il contiguo territorio doganale:
a) dei prodotti naturali, compreso il bestiame, delle possessioni in parte incluse nella zona franca;
b) del bestiame da lavoro, del bestiame condotto al pascolo, degli strumenti, degli utensili, delle macchine agricole, dei veicoli, e di quanto altro occorre alla coltivazione dei fondi appartenenti a coloro che hanno l'abitazione o fattoria nella zona franca e terreni nel territorio doganale e viceversa.
Art. 3°
Le merci nazionali e nazionalizzate introdotte nella zona franca si considerano a tutti gli effetti fiscali come esportate. Esse possono però essere rispedite in franchigia nel territorio doganale a condizione che siano permanentemente vigilate e custodite in magazzini a ciò espressamente destinati ed assimilati ai depositi doganali.
Le spese per la vigilanza sono a carico degli interessati.
Art. 4°
Alle industrie esistenti o che sorgeranno nella zona franca potrà essere accordato:
a) di essere considerate in territorio doganale a condizione che gli stabilimenti si prestino e si sottopongano alla vigilanza permanente;
b) di corrispondere, per i prodotti fabbricati nella zona franca e destinati al territorio doganale, i soli diritti di confine propri delle materie prime estere impiegate nella loro fabbricazione;
c) di introdurre temporaneamente nella zona franca materie prime nazionali o nazionalizzate per essere ivi lavorate e ciò ai fini della reintroduzione nel territorio doganale dei prodotti con esse ottenuti.
Art. 5°
E' concesso alle industrie della Valle, che abbiano optato per il regime di zona franca o per quello nazionale, di poter successivamente mutare regime quando ciò ritenessero più idoneo allo svolgimento delle proprie attività.
Art. 6°
L'Ente Valle viene delegato dal competente Ministero a rilasciare i permessi relativi alla importazione delle merci estere riconosciute necessarie alla Valle.
Art. 7°
L'Ente Valle viene pure delegato a rilasciare i permessi di esportazione dei prodotti indicati nell'allegato B), originari della Valle, quando l'esportazione sia effettuata contro pagamento a valuta libera oppure con lo scambio di altri prodotti esteri di ugual valore riconosciuti necessari all'economia della Valle.
Art. 8°
La quota di valuta libera che spetterebbe al Governo in conseguenza delle esportazioni di prodotti della Regione sarà, dall'Ufficio Italiano Cambi, messa a disposizione dell'Ente Valle.
Art. 9°
Verrà altresì lasciata a disposizione dello stesso Ente l'intera valuta proveniente dal Turismo e dalle rimesse degli emigranti.
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ALLEGATO A)
Elenco dei prodotti della Valle e loro contingenti, per i quali si chiede l'esenzione dei diritti doganali all'entrata nel territorio doganale dello Stato:
1° - Prodotti dell'artigianato: utensili in legno - sopramobili di legno - tele di canapa e di lino - lavori di maglieria di lana - accessori sportivi (sci, ramponi, piccozze, ecc.) |
Val. L. 5.000.000 |
2° - Bestiame bovino (tori, giovenche, vitelli) |
Capi n. 35.000 |
3° - Bestiame ovino e caprino |
Capi n. 10.000 |
4° - Cera di api |
Q.li 150 |
5° - Miele di api |
Q.li 500 |
6° - Burro |
Q.li 2.500 |
7° - Formaggi (fontina ed altri tipi locali) |
Q.li 15.000 |
8° - Vinaccioli destinati alle raffinerie di oli |
Q.li 500 |
9° - Acque minerali naturali |
hl. 500 |
10° - Cremore di tartaro (da raffinare) |
Q.li 50 |
11° - Erbe aromatiche e medicinali |
Q.li 2.000 |
12° - Pietre da costruzione e marmi, greggi e segati |
mc. 3.000 |
13° - Amianto greggio |
Q.li 3.000 |
14° - Gesso e gesso scagliola |
Q.li 20.000 |
15° - Talco |
Q.li 30.000 |
16° - Legni comuni e di noce, rozzi e segati |
mc. 40.000 |
17° - Legna da fuoco |
mc. 15.000 |
18° - Pelli non buone da pelliccerie, crude, fresche e secche |
Q.li 1.500 |
19° - Pelli da pellicceria crude, fresche e secche di ermellino, puzzola, volpi, faina, martora, scoiattolo, talpa, coniglio, lepre ed altre della fauna locale |
Q.li 250 |
20° - Drappi "montanari" tessuti grossolani di lana |
mt. 8.000 |
21° - Filati di lana |
Q.li 250 |
22° - Antracite di La Thuile |
Q.li 60.000 |
23° - Frutta fresca, frutta secca e marmellata |
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24° - Prodotti dell'industria della galalite |
A garanzia dell'origine dei prodotti suddetti l'Ente Valle rilascerà per ogni spedizione i relativi certificati, riservandosi inoltre di applicare speciali contrassegni.
Si fa espressa riserva di poter aggiungere al presente elenco quelle voci che fossero state eventualmente omesse, nonché quelle altre riferentisi a nuove produzioni di carattere locale.
In quanto ai prodotti industriali della Valle, essi saranno oggetto di un elenco suppletivo al momento dell'apertura della zona franca, per gli stabilimenti che non avranno optato per il regime doganale nazionale.
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ALLEGATO B
Elenco merci da esportare all'estero
Bestiame equino, ovino e caprino
Frutta fresca
Castagne
Acque minerali
Fibre tessili artificiali
Prodotti delle industrie metallurgiche e meccaniche (acciai speciali, tubi, lamiere e profilati)
Amianto greggio
Marmi greggi e segati
Talco
Erbe aromatiche
Prodotti dell'artigianato locale (pizzi e tessuti, di lino e di canapa, lavori in legno comuni ed artistici)
Legno segato di noce, larice.
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