Objet du Conseil n. 89 du 19 juin 1947 - Verbale
OGGETTO N. 89/47 - PROPOSTA PER L'APPLICAZIONE DA PARTE DEI COMUNI RIUNITI IN CONSORZI DI UN DIRITTO SPECIALE SUL LEGNAME DI PRODUZIONE LOCALE.
L'Assessore alle Finanze, Ing. Fresia, riferisce che con il Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 29 aprile 1947 n. 317, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 in data 17-5-1947, nel convalidare il decreto del Presidente del Consiglio della Valle in data 31 gennaio 1946, relativo al contributo straordinario sul legname da lavoro trasferito a qualsiasi titolo dal territorio della Valle, ha altresì disposto la cessazione dell'applicazione del contributo dal 17 giugno 1947.
Si rende, pertanto, necessario di esaminare la possibilità dell'istituzione, da parte dei Comuni deficitari, di un diritto, nel limite massimo del 5% del valore sui generi di larga produzione locale, come previsto dall'art. 10 del Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947 numero 177.
L'Assessore Ing. Fresia riferisce che la Giunta ha ritenuto che l'istituzione del diritto speciale in parola possa applicarsi sul legname di produzione locale. Il provento derivante dalla applicazione di tale imposta potrebbe essere così ripartito: metà ai Comuni produttori del legname, e l'altra metà da devolversi all'Amministrazione della Valle per l'istituzione di un fondo che dovrebbe servire a sovvenzionare le opere di ricostruzione e i lavori di interesse pubblico della Valle d'Aosta. Fa presente che con il provento della loro quota parte del diritto speciale i comuni deficitari potrebbero far fronte alle spese per il personale addetto alla vigilanza contro i tagli abusivi di legname, alle spese di manutenzione delle strade Comunali soggette a danni e a deterioramenti rilevanti per l'intenso transito di carichi di legname eccedenti la normale portata, nonché sussidiare lavori di ricostruzione di case ed opere pubbliche danneggiate durante il periodo bellico e di resistenza partigiana.
L'Assessore Ing. Fresia comunica che, dopo attento esame e discussione, la Giunta della Valle ha predisposto la seguente bozza di deliberazione da adottarsi dai Consigli Comunali, già trasmessa ai Sigg. Consiglieri della Valle unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza odierna, bozza che si trascrive: "Applicazione di un diritto speciale sul legname di produzione locale ai sensi dell'art. 10 del D.L. del Capo Provvisorio dello Stato 29-3-1947 n. 177 - : Il Sindaco riferisce in merito alla proposta di istituzione di un diritto speciale sul legname di produzione locale, la cui applicazione dovrebbe essere autorizzata in conformità alle norme dell'art. 10 del D.L. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947 n. 177 e in relazione all'attuale situazione finanziaria del Comune.
Il Sindaco fa presente che con il provento del diritto si potrebbe far fronte alle spese per il personale addetto alla vigilanza contro i tagli abusivi di legname che da lungo tempo si verificano nel territorio del comune, alle spese di manutenzione delle strade comunali soggette a danni ed a deterioramenti rilevanti per l'intenso transito dei carichi di legname eccedenti la normale portata, nonché sussidiare lavori di ricostruzione di case e opere pubbliche danneggiate durante il periodo bellico e di resistenza partigiana.
Il Sindaco dà lettura di proposte di norme per l'applicazione del diritto di cui si tratta e invita il Consiglio a discutere ed a esaminare le proposte stesse".
IL CONSIGLIO
Udita la relazione del Sindaco e previa discussione articolo per articolo delle norme di applicazione del diritto speciale sul legname di produzione locale;
Ad unanimità di voti;
Delibera
- di applicare uno speciale diritto sul legname di produzione locale in misura del 5% del valore medio del legname, ai sensi dell'art. 10 del D.L. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947 n. 177 con effetti a decorrere dal 17 giugno c.a. e secondo le norme di applicazione di cui in appresso:
1) È istituito ed applicato un diritto speciale sul legname di produzione locale, stabilito nella misura pari al 5% del valore medio sul legname e riferito a metro cubo per il legname da opera ed a quintali per il fuocatico prodotto del Comune.
2) Il valore medio del legname è desunto dal listino prezzi trimestrale stabilito dalla Divisione Industria e Commercio dell'Amministrazione della Valle d'Aosta.
3) Il provento del diritto è destinato a finanziare le spese di sistemazione e manutenzione delle strade comunali, nonché a sovvenzionare lavori urgenti e inderogabili di ricostruzione di case e di opere pubbliche danneggiate durante il periodo bellico e di resistenza partigiana.
4) È vietato il trasporto di legname senza preventiva denuncia al competente Ufficio incaricato di staccare la bolletta di accompagnamento agli effetti dell'applicazione del diritto di cui all'art. 10.
5) Allo scopo di evitare evasioni, gli interessati debbono presentare entro il .......... 1947 denuncia dei quantitativi di legname già tagliati e giacenti nelle varie cataste e luoghi di deposito e di carico.
6) Gli interessati acquirenti di legname di provenienza e di produzione locale debbono presentare all'apposito ufficio incaricato della riscossione del diritto, denuncia dei quantitativi di legname acquistati agli effetti dell'applicazione del diritto e del rilascio della prescritta bolletta.
7) Insorgendo contestazioni sull'applicazione del diritto i contribuenti debbono versare lo importo lordo richiesto dall'ufficio salvo rimborso dell'eventuale eccedenza da ordinarsi entro dieci giorni dall'ufficio di riscossione e in seconda istanza, da ordinarsi, mediante ricorso da presentarsi entro 30 giorni dal versamento alla Giunta del Consiglio della Valle; salvo sempre il diritto di ricorso in via giudiziaria a norma delle vigenti leggi.
8) Il legname per il quale non sia stata fatta denuncia o non effettuato il pagamento del diritto o per il quale siano state fatte denuncie non corrispondenti al quantitativo, sarà considerato oggetto di contravvenzione e potrà essere sequestrato in conformità della legge e dei regolamenti daziari a garanzia del diritto e delle ammende eventuali. Qualora trattasi di legname trasportato con carri o autocarri, i mezzi di trasporto potranno essere compresi nel sequestro.
9) Le contravvenzioni sono dichiarate con verbali di denuncia dagli agenti scopritori; potranno essere definite in via amministrativa entro il termine di 30 giorni dal Sindaco, il quale in caso negativo dovrà promuovere l'ulteriore corso degli atti per l'applicazione di ammende a norma di legge trasmettendo copia dei verbali all'Autorità giudiziaria.
10) Il contribuente che sottragga o tenti di sottrarre quantitativi di legname al pagamento del diritto è passibile di una ammenda non inferiore a due volte né maggiore a cinque volte lo ammontare del diritto dovuto. L'applicazione dell'ammenda non dispensa dal pagamento del diritto.
11) Sono recuperati, anche mediante atto di ingiunzione, i diritti sul legname non pagati in misura o nei modi e tempi prescritti, nonché i diritti che risultassero percepiti in meno del dovuto per errore di calcolo o per inesatta applicazione di tariffa. L'ingiunzione deve essere preceduta dall'invito al pagamento, in via amministrativa e avrà corso secondo la procedura stabilita dalle norme generali sulla riscossione delle imposte di consumo.
12) L'azione per il pagamento e per il rimborso della differenza di diritto dovuta per errore materiale di calcolo e per inesatta applicazione della tariffa si prescrive nel termine di due anni dalla data della bolletta di pagamento tanto per l'Amministrazione quanto per il contribuente.
13) Il legname sequestrato, qualora la custodia sia difficile o troppo dispendiosa, può essere venduto all'incanto dopo 15 giorni dal sequestro e previa autorizzazione data con Decreto del Pretore competente su richiesta del Sindaco, comunicata al contravvenuto il quale può prima della vendita ottenerne la restituzione mediante deposito in denaro o mediante mallevadoria per l'ammontare del diritto delle spese e del massimo dell'ammenda.
14) Il servizio di riscossione è affidato alla Società SACRIC (Società per azioni appalti comunali, riscossione imposte consumi di Aosta) alle condizioni da determinarsi con apposito capitolato d'oneri da approvarsi con successivo provvedimento.
L'Assessore Ing. Fresia fa rilevare che sarebbe opportuno prevedere nella bozza di deliberazione l'esenzione dall'imposta per il legname ad uso fuocatico: a) per il legname fornito gratuitamente dal Comune o dal Consorzio alle famiglie bisognose; b) per il legname tagliato ed impiegato per necessità proprie dal proprietario; c) per il legname impiegato in lavori di ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti.
Il Consigliere Avv. Torrione fa rilevare che per legge il provento del diritto speciale dovrebbe andare totalmente a favore dei comuni produttori del legname e non a favore della generalità dei Comuni. Ritiene, quindi, che non possa essere consentita la devoluzione alla Valle di metà del provento dell'imposta. L'Assessore Ing. Fresia precisa che la proposta di devolvere alla Valle la metà dell'imposta ha per scopo di istituire un fondo che dovrebbe servire a sovvenzionare i lavori di ricostruzione dei Comuni non produttori di legname ed il cui bilancio sia deficitario. Il Consigliere Sig. Chabloz fa osservare che non potendo il diritto speciale sul legname essere applicato dai Comuni non deficitari ne deriverebbe un malcontento fra la popolazione. Su richiesta del Consigliere Avv. Torrione, il quale propone che sia sentito il Ministero delle Finanze prima dell'adozione da parte dei Comuni deficitari del provvedimento per l'istituzione del diritto speciale sul legname, il Presidente Avv. Caveri fa osservare che il contributo straordinario sul legname di cui al Decreto 31-1-1946 del Presidente del Consiglio della Valle ha cessato la sua applicazione col 17 giugno corrente, per cui è urgente deliberare in merito.
Fa, inoltre, rilevare che l'essenziale è di impedire che il legname sia esportato dalla Valle senza il pagamento di un contributo sullo stesso a favore della Valle o a favore dei comuni. Propone, quindi, che il provento dell'applicazione del diritto speciale del 5% sul legname sia lasciato totalmente a favore dei Comuni deficitari produttori del legname. Il Presidente Avv. Caveri propone inoltre, che si approvi l'invio ai Comuni di una circolare con invito a deliberare l'applicazione del contributo secondo lo schema di deliberazione di cui si tratta, modificata in conformità alle proposte di esenzione fatte dall'Ing. Fresia e con destinazione del provento delle riscossioni a favore totale dei comuni, delegando alla Segreteria di coordinare e di rettificare lo schema di deliberazione di cui si tratta, secondo le proposte di esenzione. Partecipano, altresì, alla discussione gli Assessori Avv. Page, Sig. Nouchy, ed il Geom. Nicco, ed i Consiglieri Geom. Cuaz, Not. Thiebat, Col. Ferrein, Sig. Manganoni, ed il Segretario Dr. Brero.
IL CONSIGLIO
ad unanimità
Delibera
di approvare le proposte di cui sopra del Presidente.
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