Objet du Conseil n. 155 du 1er août 1946 - Verbale
OGGETTO N. 155/46 - SCHEMA DI DECRETO LEGGE PER LA ESENZIONE DAI CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI PER LE ZONE DI MONTAGNA AL DI SOPRA DEGLI 800 METRI DI ALTITUDINE IN VALLE D'AOSTA.
Su invito del Presidente, l'Assessore Sig. Nouchy dà lettura dello schema di decreto-legge per la esenzione dei contributi agricoli unificati per le zone di montagna al di sopra degli 800 metri di altitudine in Valle d'Aosta. Ultimata la lettura, il Presidente invita i Signori Consiglieri a formulare eventuali osservazioni in merito. Il Consigliere Geom. Nicco propone che il limite di altitudine per l'esenzione sia ridotto da 800 a 700 metri. Dopo breve discussione, a cui partecipano il Presidente Prof. Chabod, l'Assessore Sig. Nouchy, i Consiglieri Ing. Binel, Geom. Nicco, Geom. Bionaz, Sig. Vacher, Avv. Torrione, Geom. Arbaney e Geom. Vesan, lo schema di decreto è approvato, all'unanimità, nel testo seguente:
Esenzione dai contributi unificati per le zone di montagna site al di sopra dei 700 metri di altitudine in Valle d'Aosta
Omissis
Visto il R.D.L. 26 novembre 1938 n. 2138;
Atteso che in Valle d'Aosta la proprietà agricola, soprattutto al di sopra dei 700 metri, è estremamente frazionata, di guisa che ogni proprietario coltiva da sé il proprio terreno, senza dover ricorrere a mano d'opera estranea e che quindi non esiste bracciantato agricolo, ma bensì scambio di giornate lavorative tra piccoli proprietari;
DECRETA
Art. 1
I proprietari dei terreni nelle zone di montagna della Valle d'Aosta, site al disopra dei 700 metri di altitudine, sono esonerati dall'obbligo del pagamento dei contributi unificati, fatta eccezione per gli alpeggi della portata superiore a quindici lattifere, per i quali rimane l'obbligo del pagamento dei contributi medesimi.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica Italiana, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 1946
Omissis
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