Objet du Conseil n. 154 du 1er août 1946 - Verbale

OGGETTO N. 154/46 - SCHEMA DI DECRETO LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI AOSTA E IL TRASFERIMENTO DEI RELATIVI SERVIZI ALL'AMMINISTRAZIONE VALLE D'AOSTA.

Su invito del Presidente, l'Assessore Geom. Pareyson dà lettura dello schema di decreto-legge per la soppressione dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Aosta e il trasferimento dei relativi servizi all'Amministrazione della Valle d'Aosta. Ultimata la lettura, il Presidente invita i Signori Consiglieri a formulare eventuali osservazioni in merito. Dopo breve discussione, lo schema di decreto è approvato, all'unanimità, nel testo seguente:

Soppressione dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Aosta e trasferimento dei relativi servizi

all'Amministrazione della Valle d'Aosta

Omissis

Il Presidente della Repubblica Italiana;

Visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 relativo all'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Omissis

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'Interno, di concerto con tutti i Ministri;

Ha sanzionato e promulgato quanto segue:

Art. 1

Con l'entrata in vigore del presente decreto, l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Aosta è soppresso.

Art. 2

Spetta all'Ente "Valle d'Aosta" di provvedere, a' sensi delle leggi vigenti, mediante ufficio e personale proprii (Divisione Industria e Commercio) ai servizi delle leggi demandati agli Uffici Provinciali del Lavoro.

Art. 3

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Aosta, della cui opera l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Torino - per la zona di Ivrea e del Canavese - e l'Amministrazione della Valle d'Aosta ritengano necessario di avvalersi, può essere mantenuto in servizio in via provvisoria e col trattamento economico fruito presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro, salvo migliori condizioni. Il riparto del personale di cui si tratta sarà effettuato in relazione alle esigenze dei servizi degli uffici interessati.

Al personale di cui al comma precedente eventualmente dispensato dal servizio è esteso il trattamento economico stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924 n. 1825 e successive modificazioni.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Ordina che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Italiana, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1946

Omissis

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