Objet du Conseil n. 156 du 1er août 1946 - Verbale
OGGETTO N. 156/46 - PROPOSTA DI DECRETO-LEGGE PER IL TRASFERIMENTO ALL'ENTE "VALLE D'AOSTA" DELLE ATTRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA SOVRAINTENDENZA ALLE ANTICHITÁ E BELLE ARTI DI TORINO, PER LA VALLE D'AOSTA.
Su invito del Presidente, l'Assessore Avv. Page dà lettura dello schema di decreto-legge per il trasferimento all'Ente "Valle d'Aosta, delle attribuzioni di competenza della Sovraintendenza alle Antichità e Belle Arti di Torino per la Valle d'Aosta. Ultimata la lettura, il Presidente invita i Signori Consiglieri a formulare eventuali osservazioni in merito. Dopo breve discussione lo schema di decreto è approvato, all'unanimità, nel testo seguente:
Trasferimento all'Ente "Valle d'Aosta" delle attribuzioni di competenza della Sovrintendenza alle Antichità e Belle Arti di Torino per la Valle d'Aosta stessa.
Il Presidente della Repubblica Italiana;
Omissis
Vista la legge 27 maggio 1939, n. 823;
Visto l'art. 12 (n. 9) del Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, sull'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'Interno, di concerto con tutti i Ministri;
Ha sanzionato e promulgato quanto segue:
Art. 1
Con l'entrata in vigore del presente decreto, cessa la giurisdizione della Sovraintendenza alle Antichità e Belle Arti di Torino sulla circoscrizione territoriale della Valle d'Aosta.
Art. 2
Le attribuzioni e le facoltà per legge spettanti alla Sovraintendenza alle Antichità e Belle Arti di Torino, per la Valle d'Aosta, sono devolute al Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta.
Art. 3
Spetta alla "Valle d'Aosta" di provvedere, nell'ambito della Valle stessa, mediante personale ed uffici proprii (Divisione Istruzione Pubblica), ai servizi dalle leggi demandati alla Sovraintendenza alle Antichità e Belle Arti di Torino.
Art. 4
Il Presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Ordina che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 1946
Omissis
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