Objet du Conseil n. 124 du 26 juillet 1946 - Verbale
OGGETTO N. 124/46 - PROPOSTA DI DECRETO LEGISLATIVO PER IL TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI DEL REGISTRO DI AOSTA, CHATILLON, MOGEX E DONNAZ ALLE DIPENDENZE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA VALLE D'AOSTA.
Su invito del Presidente, l'Assessore alle Finanze, Ing. Fresia, dà lettura della proposta di decreto legislativo per il trasferimento degli Uffici del Registro di Aosta, Châtillon, Morgex e Donnaz alle dipendenze dell'Amministrazione della Valle d'Aosta.
La proposta di decreto è approvata, all'unanimità, nel testo seguente:
Trasferimento degli Uffici del Registro di Aosta, Châtillon, Morgex e Donnaz alle dipendenze della Valle d'Aosta.
Omissis
Il Presidente della Repubblica Italiana;
Visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, sull'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta;
Visto il Regio Decreto 10 settembre 1923, n. 2445, modificato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 912;
Visto il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive modificazioni;
Omissis
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato di concerto con il Ministro per le Finanze;
Ha sanzionato e promulga quanto segue:
Art. 1
In conseguenza del particolare ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta gli Uffici del Registro di Aosta, Châtillon, Morgex e Donnaz passano alle dipendenze dell'Amministrazione della Valle d'Aosta, che provvede al loro funzionamento mediante personale proprio con l'osservanza delle leggi vigenti in materia di imposte indirette.
Art. 2
Le attribuzioni e le facoltà per legge spettanti ai Procuratori degli Uffici del Registro di Aosta, di Châtillon, di Donnaz e di Morgex sono devolute alli Procuratori degli Uffici del Registro di Aosta, di Châtillon, di Donnaz e di Morgex nel ruolo locale dell'Amministrazione della Valle.
Art. 3
Su richiesta del Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta, potrà essere comandato a prestare servizio, presso i suddetti Uffici del Registro dell'Amministrazione della Valle d'Aosta, personale di concetto appartenente ai ruoli statali (servizi uffici del Registro) che conserverà, salvo migliori condizioni, il trattamento economico ed i diritti di carriera del proprio ruolo statale.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Ordina che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana; mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 1946.
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