Objet du Conseil n. 125 du 26 juillet 1946 - Verbale
OGGETTO N. 125/46 - PROPOSTA DI DECRETO PER LA SOPPRESSIONE DELLA INTENDENZA DI FINANZA DI AOSTA E ATTRIBUZIONI DEI RELATIVI SERVIZI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA VALLE D'AOSTA.
Su invito del Presidente, l'Assessore alle Finanze, Ing. Fresia Luigi, dà lettura della proposta di decreto per la soppressione dell'Intendenza di Finanza di Aosta e l'attribuzione dei relativi servizi all'Amministrazione della Valle d'Aosta.
Dopo breve discussione, alla quale partecipano il Presidente, Prof. Chabod, l'Assessore Ing. Fresia, i Consiglieri Avv. Caveri e Not. Thiebat, la proposta di decreto è approvata, all'unanimità, nel testo seguente:
Soppressione dell'Intendenza di Finanza di Aosta e attribuzione dei relativi servizi all'Amministrazione della Valle d'Aosta.
Omissis
Il Presidente della Repubblica Italiana;
Visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945 n. 545 sull'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta;
Visto il Regio Decreto 22 gennaio 1922 n. 200;
Visto il Regio Decreto 25 marzo 1923 n. 796;
Visto il Regio Decreto 19 aprile 1923 n. 938;
Visto il Regio Decreto 24 settembre 1931 n. 1473;
Visto il Regio Decreto Legge 3 dicembre 1934 n. 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri delle Finanze e del Tesoro;
Omissis
Ha sanzionato e promulgato quanto segue:
Art. 1
In conseguenza del particolare ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta, l'Intendenza di Finanza è soppressa ed i relativi servizi e attribuzioni sono devoluti all'Amministrazione della Valle d'Aosta che vi provvede mediante propri uffici e proprio personale.
Art. 2
Le attribuzioni e le facoltà delle leggi attribuiti all'Intendenza di Finanza, sono devolute al Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta.
Art. 3
Su richiesta del Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta, potrà essere comandato a prestare servizio presso gli uffici della Divisione Finanze dell'Amministrazione della Valle personale di concetto appartenente ai ruoli statali (Servizi Intendenza di Finanza), personale che conserverà, salvo migliori condizioni, il trattamento economico ed i diritti di carriera del proprio ruolo.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Ordina che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 1946.
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