Objet du Conseil n. 123 du 26 juillet 1946 - Verbale
OGGETTO N. 123/46 - SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI CONCILIAZIONE, DEI GIUDICI CONCILIATORI E DEI CANCELLIERI E UFFICIALI GIUDIZIARI DI CONCILIAZIONE DELLA VALLE DI AOSTA.
Il Presidente, Prof. Chabod, dà lettura dello schema di decreto per il nuovo ordinamento degli Uffici di Conciliazione, dei Giudici Conciliatori e dei Cancellieri ed Uffici Giudiziari di Conciliazione della Valle di Aosta - Ultimata la lettura, il Presidente invita i Signori Consiglieri a formulare eventuali osservazioni. Dopo breve discussione, alla quale prendono parte il Presidente Prof. Chabod, l'Assessore Avv. Page e i Consiglieri Geom. Arbaney e Geom. Bionaz, il suddetto schema di decreto è approvato, all'unanimità, nel testo seguente:
Norme particolari per l'ordinamento degli Uffici di Conciliazione, dei Giudici Conciliatori e dei Cancellieri ed Ufficiali Giudiziari di Conciliazione della Valle di Aosta.
Omissis
Il Presidente della Repubblica Italiana;
Veduti gli articoli 12 n. 3 e 13 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 sull'ordinamento amministrativo della Valle di Aosta;
Visto il Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sullla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'Interno, di concerto con il Ministro per la Giustizia;
Ha sanzionato e promulga quanto segue:
Art. 1
La istituzione degli Uffici di Conciliazione nei Comuni della Valle d'Aosta o nelle relative borgate, frazioni o quartieri è disposta con decreto del Presidente del Consiglio della Valle di Aosta, in esecuzione delle deliberazioni della Giunta del Consiglio della Valle.
Art. 2
Alla nomina, revoca e dispensa dei Giudici Conciliatori e Vice Giudici Conciliatori provvede il Presidente del Consiglio della Valle con suo decreto, sentita la Giunta e su proposta dei relativi Consigli Comunali, con osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 3
Alla autorizzazione, revoca o dispensa all'esercizio delle funzioni di Cancelliere o di Ufficiale giudiziario di Conciliazione, provvede il Presidente del Consiglio della Valle con proprio decreto, con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 4
La vigilanza sugli uffici di Conciliazione della Valle d'Aosta è esercitata dal Presidente del Consiglio della Valle.
Art. 5
Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Ordina che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 1946.
______
