Objet du Conseil n. 109 du 11 juillet 1946 - Verbale
OGGETTO N. 109/46 - PROPOSTA PER IL NUOVO ORDINAMENTO DELLA RISERVA INTERCOMUNALE DI CACCIA E PESCA DELLA VALLE D'AOSTA.
Su invito del Presidente, l'Assessore all'Agricoltura, Sig. Nouchy, dà lettura delle "proposte per il nuovo ordinamento della riserva intercomunale di Caccia e Pesca della Valle d'Aosta" presentate dal Comitato per la Caccia e per la Pesca.
Dopo ampia discussione, alla quale prendono parte il Presidente, Prof. Chabod, gli Assessori Sig. Nouchy, Avv. Page e Geom. Cuaz, i Consiglieri Ing. Binel, Geom. Nicco, Sig. Manganoni, Avv. Torrione, Geom. Arbaney, Sig. David, Geom. Bionaz, Avv. Chanu e Sig. Thomasset,
Il Consiglio
all'unanimità;
Delibera
di approvare la proposta per il nuovo "ordinamento della riserva intercomunale per la Caccia e Pesca in Valle d'Aosta", nel testo seguente:
PROPOSTE PER IL NUOVO ORDINAMENTO DELLA RISERVA INTERCOMUNALE DI CACCIA E PESCA DELLA VALLE D'AOSTA.
1) Tutti i Comuni della Valle, compresi quelli da ripristinarsi, dovrebbero unirsi in un unico e grande Consorzio di caccia e pesca sul tipo della già esistente Riserva e sostituire la RISERVA INTERCOMUNALE DI CACCIA E PESCA DELLA VALLE D'AOSTA a vantaggio e libera indistintamente: a) per tutti i cacciatori e pescatori nati o residenti nella Valle d'Aosta; b) per i non residenti, purché proprietari di immobili e comunque iscritti nei ruoli dei contribuenti di un qualsiasi Comune della Valle;
2) La Riserva Intercomunale di Caccia e Pesca della Valle d'Aosta avrà una sua amministrazione autonoma, distinta per la caccia (1.750 soci circa) e per la pesca (500 soci circa), totale 2.250 (approssimativi).
Essa trarrà il suo sostentamento delle quote di tutti gli iscritti, nella misura che verrà annualmente stabilita dal Comitato secondo le necessità del bilancio, dai contributi che il Consiglio della Valle vorrà fissare per la sorveglianza e per il ripopolamento, nonché dalle quote ricavate, per permessi speciali e giornalieri, dai cacciatori e pescatori residenti fuori della Valle e comunque non aventi diritto ad essere soci effettivi della Riserva.
3) Tutte le riserve private, siano esse concesse per la caccia e per la pesca, attualmente esistenti, sono poste sotto la giurisdizione del Consiglio della Valle e controllate dal Comitato; esse verranno rispettate ed alla loro scadenza potranno essere rinnovate quando ciò non sia in contrasto con l'interesse dei cacciatori e pescatori locali oppure alla conservazione del patrimonio venatorio-ittico della Valle.
Il Comitato ha tuttavia facoltà di presentare al Consiglio della Valle le proposte di revoca per quelle riserve che non abbiano adempiuto agli obblighi assunti ed agli scopi per i quali la Riserva è stata concessa.
Leggi e norme speciali vigono per la zona territoriale costituente la zona di protezione del Parco Nazionale del Gran Paradiso.
Non potranno essere concesse nuove Riserve a privati e neppure rinnovate, senza il preventivo parere delle Sanzioni interessate e del Comitato. Le concessioni e rinnovi delle suddette, sono di competenza del Presidente del Consiglio della Valle, sentito il Comitato della Valle d'Aosta per la Caccia e per la Pesca.
Potranno essere concesse a Comuni Riserve o zone di ripopolamento, sentito il preventivo parere del Comitato.
I riservisti privati non potranno esercitare la caccia e la pesca senza essere muniti del relativo tesserino del Comitato, così pure i loro eventuali ospiti.
4) SEZIONI COMUNALI - In ogni Comune della Valle possono costituirsi le Sezioni comunali di caccia e pesca della Riserva della Valle d'Aosta.
Per costituire la Sezione, è indispensabile che la stessa sia composta almeno di dieci soci, fra cacciatori e pescatori, in difetto di chè essi debbono far parte della sezione del Comune più vicino.
I cacciatori e pescatori di ogni sezione eleggono (per votazione segreta) il Consiglio della sezione, così composto:
Un Presidente, Due Consiglieri, Un segretario-cassiere
Per le sezioni con più di venti soci il numero dei consiglieri può essere aumentato in ragione di uno ogno venti soci e frazione, con un massimo di dieci consiglieri.
Nelle sezioni con più di venti soci, può essere nominato anche un Vice-Presidente.
5) COMITATO DELLA VALLE D'AOSTA PER LA CACCIA E PESCA.
Un Presidente del Comitato della Valle d'Aosta per la Caccia e Pesca -
Due Vice-Presidenti " " " " " " "
Dieci consiglieri (cinque cacciatori e cinque pescatori) -
Tre revisori dei conti -
Un segretario-cassiere del Comitato della Valle d'Aosta per la Caccia e la Pesca -
Il Presidente, i due Vice-Presidenti, i Consiglieri componenti il Comitato e i tre Revisori dei conti, sono nominati a votazione segreta da parte di tutti i Presidenti di Sezione. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili, per il triennio successivo, ad eccezione dei Revisori dei conti.
In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il Vice-Presidente più anziano.
Il Segretario-cassiere è nominato dal Comitato.
La carica di Presidente del Comitato è incompatibile con quella di Presidente di Sezione -
6) I Presidenti di sezione e rispettivo consiglio, possono essere sostituiti prima della fine del triennio nei seguenti casi:
a) quando almeno i due terzi dei soci ne facciano richiesta controfirmata al Presidente del Comitato;
b) in caso di premorienza;
c) in caso di condanna per reati sulla caccia o pesca o per reati infamanti;
In tutti i casi previsti alle lettere precedenti, e quando in un Consiglio Sezionale venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, il Presidente del Comitato provvederà ad indire immediatamente le nuove elezioni del Consiglio delle sezioni comunali.
7) Il Comitato cura l'amministrazione tecnico-finanziaria di tutta la Riserva Intercomunale di Caccia e Pesca della Valle, decide su tutte le controversie, reclami, espulsioni, ammende, ripopolamenti e sorveglianza di competenza del Comitato.
8) AGENTI ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA VENATORIA-ITTICA DELLA VALLE D'AOSTA - Il Comitato ha alle sue dipendenze guardiacaccia e guardapesca PERMANENTI (stipendiati) e volontari.
9) CONTRAVVENZIONI - I proventi di tutte le contravvenzioni per infrazioni alle leggi e regolamenti sulla caccia e pesca per la Valle d'Aosta, di cui nel T.U. delle leggi sulla Caccia e Pesca in Valle d'Aosta, se liquidate in via amministrativa, sono così suddivise:
50% a favore degli agenti (di qualunque corpo e specialità permanenti o volontari, ecc. ecc.) che abbiano accertata o contestata l'infrazione.
25% alla Cassa della Sezione Comunale, sul cui territorio è stata eseguita la contravvenzione.
25% alla Cassa centrale della Riserva Intercomunale della Valle (Comitato), ramo Caccia e Pesca, secondo il genere della contravvenzione.
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