Objet du Conseil n. 110 du 11 juillet 1946 - Verbale

OGGETTO N. 110/46 - PROPOSTA DI TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA CACCIA IN VALLE D'AOSTA.

Su invito del Presidente, l'Assessore Sig. Nouchy dà lettura dei primi venticinque articoli della proposta di Testo Unico delle Leggi sulla Caccia, in Valle d'Aosta, articoli che sono presi in esame dal Consiglio. Dopo ampia discussione, alla quale prendono parte il Presidente, Prof. Chabod, gli Assessori Sig. Nouchy e Avv. Page, i Consiglieri Sig. David, Not. Thiebat, Geom. Bionaz, Sig. Manganoni, Geom. Vesan, Avv. Torrione, Avv. Caveri, Geom. Arbaney e Geom. Nicco.

il Consiglio

all'unanimità;

Delibera

di approvare i primi venticinque articoli del Testo Unico per la Caccia, nel testo seguente:

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA CACCIA

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA E PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1) - Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'uccisione od alla cattura di selvaggina mediate l'impiego di armi, di animali o di arnesi a ciò destinati.

È considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina per ucciderla o per catturarla.

Agli effetti della presente legge è considerato esercizio di caccia anche l'uccisione o la cattura di selvaggina compiute in qualsiasi altro modo, a meno che esse non siano avvenute per causa di forza maggiore o caso fortuito.

Art. 2) - Sono considerati selvaggina i mammiferi e gli uccelli viventi in libertà. In terreno libero la selvaggina appartiene a chi la uccide o la cattura. Peraltro essa appartiene al cacciatore che l'ha scovata finché non ne abbandoni l'inseguimento, e quella palesemente ferita al feritore.

S'intende libero il terreno non costituito in bandita o in riserva privata e non precluso, comunque, alla libera caccia.

Art. 3) - Agli effetti della presente legge sono considerati selvaggina NOBILE STANZIALE PROTETTA:

a) fra i mammiferi: CAPRIOLO, CAMOSCIO, STAMBECCO, MARMOTTA, LEPRE COMUNE, LEPRE ALPINA (bianca), CONIGLIO SELVATICO ed eventualmente il CINGHIALE;

b) fra gli uccelli: GALLO FORCELLO o FAGIANO DI MONTE, PERNICE BIANCA (tetraonidi), FAGIANO COMUNE (di pianura), COTURNICE, STARNA;

c) tutta la selvaggina estranea alla fauna locale, ammessa nella Valle d'Aosta.

Art. 4) - Agli effetti della presente legge sono considerati nocivi:

a) fra i mammiferi: VOLPE, MARTORA, FAINA, PUZZOLA, DONNOLA, ERMELLINO, LONTRA, TASSO;

b) fra gli uccelli: AQUILE, FALCHI, GUFI, CORVI, CORNACCHIE, GAZZE, GHIANDAIE, AVERLE.

È equiparato ai nocivi il GATTO DOMESTICO vagante oltre i 200 metri dall'abitato.

TITOLO II°

ESERCIZIO DELLA CACCIA

Capo I° - Licenza di caccia

Art. 5) - La caccia può essere esercitata solo da chi sia munito della relativa licenza.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 2.000 a L. 20.000 indipendentemente dalle sanzioni previste per la violazione delle norme della legge sulle concessioni.

Art. 6) - La licenza di detenzione di fucili da caccia nell'abitazione è concessa dall'Autorità di Polizia competente. La licenza di caccia è concessa dalle Autorità competenti.

Art. 7) - La licenza di caccia è personale ed è valida, salvo revoca, per un anno dalla data del rilascio.

La licenza di caccia autorizza il porto di più fucili sempre che il detentore sia munito delle relative denuncie.

Art. 8) - Durante l'esercizio della caccia il cacciatore deve essere munito della prescritta licenza, della denuncia delle armi e presentarle ad ogni richiesta degli agenti. Colui che pur essendo munito della licenza, non la presenti all'agente richiedente, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 200 oltre al sequestro temporaneo delle armi e relative munizioni.

Il contravventore ha facoltà di fare oblazione nel termine di giorni dieci versando il minimo della predetta ammenda al Comitato della Caccia per la Valle d'Aosta. Trascorso il termine suddetto il verbale di contravvenzione è trasmesso all'Autorità Giudiziaria.

Art. 9) - Durante l'esercizio della caccia la licenza di porto d'armi autorizza a portare qualunque utensile da punta o da taglio utile a sopperire ad improvvise esigenze personali del cacciatore.

Capo II° - Caccia -

Art. 10) - La caccia è permessa nel periodo di tempo che viene stabilito con la pubblicazione annuale del Calendario Venatorio.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 10.000 a L. 20.000.

Art. 11) - La Giunta del Consiglio della Valle, su proposta del Comitato della Caccia, determinerà il Calendario Venatorio.

Art. 12) - È VIETATO L'USO DI QUALSIASI ARMA AUTOMATICA O SEMIAUTOMATICA; È VIETATO ALTRESÌ L'USO DI FUCILE A RIPETIZIONE A PIÙ DI DUE COLPI CON MUNIZIONE SPEZZATA, a meno che il serbatoio non sia ridotto, con DISPOSITIVO FISSO, in modo da non poter contenere che una sola cartuccia. Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 10.000 a L. 20.000.

È permesso l'uso del fucile "DRILLING" (due canne a pallini ed una a palla).

Art. 13) - L'uso di qualsiasi mezzo di cattura della selvaggina, diverso dal fucile, è rigorosamente vietato.

È altresì vietato l'uso di arma da fuoco impostata, con scatto provocato dalla preda.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 10.000 a L. 20.000.

Capo III° - Appostamenti fissi -

Art. 14) - L'impianto di appostamenti fissi di caccia, è soggetto alla preventiva autorizzazione del competente Comitato della Caccia.

Capo IV° - Variazioni ai termini e ai modi di caccia -

Art. 15) - Durante il periodo di chiusura della caccia, il Comitato può accordare a zoologi e a persone addette ai gabinetti scientifici di zoologia, permessi di catturare od uccidere esemplari di determinate specie di selvaggina o di prendere, in ogni tempo, uova, nidi e piccoli nati a scopo di studio. Il Comitato stesso può inoltre permettere sotto determinate condizioni, la cattura di selvaggina a scopo di ripopolamento, dovunque ed in qualsiasi tempo.

Capo IV° - Variazioni ai termini e ai modi di caccia -

Art. 15) - Durante il periodo di chiusura della caccia, il Comitato può accordare a zoologi e a persone addette ai gabinetti scientifici di zoologia, permessi di catturare od uccidere esemplari di determinate specie di selvaggina o di prendere, in ogni tempo, uova, nidi e piccoli nati a scopo di studio. Il Comitato stesso può inoltre permettere sotto determinate condizioni, la cattura di selvaggina a scopo di ripopolamento, dovunque ed in qualsiasi tempo.

Capo V° - Limitazioni all'esercizio della caccia

Art. 16) - È vietato l'esercizio venatorio nei giardini, ville e parchi destinati ad uso pubblico e nei terreni adibiti ad impianti sportivi.

Art. 17) - La caccia è vietata nelle appartenenze di abitazione, salvo che al proprietario o col suo consenso.

È pure vietata, salvo che al proprietario o col suo consenso, nei parchi e nei giardini privati e nei fondi, purché completamente chiusi da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura, e da corsi e specchi d'acqua.

Art. 18) - È vietata a chiunque la caccia vagante su terreni in attualità di coltivazione, quando possa arrecare danno effettivo alla colture.

È ALTRESÌ SEVERAMENTE VIETATO ESERCITARE LA CACCIA NELLE VIGNE E NEI FRUTTETI, FINCHÈ I FRUTTI SONO PENDENTI.

Art. 19) - Ferme le disposizioni dell'art. 703 del Codice Penale e dell'articolo 57 della Legge di Pubblica Sicurezza, è in ogni caso vietato sparare in direzione delle abitazioni o delle vie di comunicazioni ferroviarie o carrozzabili a distanza minore di mt. 100 dalle stesse.

Qualora si usino armi o munizioni di maggiore portata, si deve rispettare una distanza tale da evitare che lo sparo delle armi possa arrecare nocumento.

Art. 20) - L'esercizio della caccia è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) divieto di usare richiami accecanti;

b) divieto di usare come richiami la STARNA e la COTURNICE;

c) divieto di cacciare a RASTRELLO IN PIÙ DI QUATTRO PERSONE;

d) divieto di cacciare la selvaggina sparando dai veicoli a trazione animale o meccanica;

e) divieto di usare PERNICI, STARNE o QUAGLIE per i tiri a volo.

L'uso di QUAGLIE è limitato esclusivamente all'addestramento o all'allenamento dei cani. Tali addestramenti debbono essere autorizzati dal Comitato della Caccia dietro domanda in cui sia specificatamente indicata la località prescelta e la provenienza della selvaggina usata.

Le infrazioni alle norme del presente capo sono punite con l'ammenda da L. 3.000 a L. 6000.

Capo VI° - Divieti generali di caccia -

Art. 21) - Sono vietate sia la presa, sia la detenzione di uova, nidi o di piccoli nati di selvaggina, salvo che ciò avvenga a scopo di ripopolamento.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 1.000 a L. 3.000.

In caso di condanna di persona sottoposta alla patria potestà o alla tutela, qualora il condannato sia insolvibile, il genitore o tutore è obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole. Qualora anche il genitore o il tutore risulti insolvibile la pena inflitta è convertita, nei riguardi del condannato, ai sensi dell'art. 136 del Codice Penale.

Art. 22) - È vietata la cattura di selvaggina stanziale protetta a mezzo di reti, eccetto nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura a scopo di ripopolamento o di miglioramento tecnico.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 10.000 a L. 20.000.

Art. 23) - È VIETATO CACCIARE O CATTURARE qualsiasi specie di selvaggina da UN'ORA DOPO IL TRAMONTO AD UN'ORA PRIMA della levata del sole, fatta eccezione per i nocivi.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 3.000 a L. 6.000.

Art. 24) - È VIETATO CACCIARE O CATTURARE QUALSIASI SPECIE DI SELVAGGINA SU TERRENO COMPLETAMENTE COPERTO DI NEVE.

È fatta eccezione:

a) per il CAMOSCIO;

b) per la VOLPE, MARTORA, FAINA, DONNOLA, PUZZOLA, TASSO;

La caccia ai suddetti nocivi dovrà essere esercitata esclusivamente con i cani da tana (foxterriers, terriers, bassotti).

I cacciatori dovranno attenersi alle seguenti norme: i cani debbono essere tenuti al guinzaglio fino alle immediate vicinanze della tana.

c) per le ANITRE limitatamente a 50 metri dalle sponde dei corsi d'acqua, e nei canneti e specchi d'acqua adiacenti; caccia che dovrà essere effettuata SENZA L'USO DI CANI.

d) per la LONTRA limitatamente alle zone di cui alla lettera precedente.

Il contravventore verrà punito con l'ammenda da L. 5.000 a Lire 10.000.

Art. 25) - È sempre proibito uccidere o catturare:

a) lo STAMBECCO;

b) i GIOVANI CAMOSCI dell'anno e le madri che li accompagnano;

c) i CAPRIOLI;

d) la MARMOTTA DURANTE IL LETARGO e i piccoli dell'anno;

e) la femmina del FAGIANO DI MONTE;

f) le RONDINI e i RONDONI di qualsiasi specie;

g) l'USIGNOLO, il PETTIROSSO, i LUÌ di qualsiasi specie, il REGOLO, il FIORANCINO, lo SCRICCIOLO, le CINCIE, i CODIBUGNOLI ed i PICCHI di qualsiasi specie.

Il contravventore alle disposizioni di cui alla lettera a) è punito con l'ammenda da Lire 25.000 a Lire 50.000.

Il contravventore alle disposizioni di cui alle lettere b) c) d) è punito con l'ammenda da Lire 10.000 a Lire 20.000.

Il contravventore alle disposizioni di cui alle lettere e) f) g) è punito con l'ammenda da Lire 2.000 a Lire 5.000.

Dopodiché, su proposta dell'Avv. Caveri, il Consiglio delega la Giunta ad esaminare e a definire, in unione con i Consiglieri Nicco e David, gli art. 26 e seguenti del Testo Unico per la Caccia, nonché a coordinare l'intero Testo Unico per la Pesca.

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