Objet du Conseil n. 98 du 21 juin 1946 - Verbale
OGGETTO N. 98/46 - PROPOSTA SCHEMA DI PROGETTO PER LA ATTUAZIONE DELLA ZONA FRANCA IN VALLE D'AOSTA.
L'Assessore Geom. Pareyson, su invito del Presidente, dà lettura della proposta di schema di decreto per la attuazione della zona franca in Valle d'Aosta. Ultimata la lettura, l'Avv. Caveri fa osservare che importa soprattutto ottenere la esenzione dall'imposta di fabbricazione, perché, con la sola esenzione dei dazi doganali, si avrebbe una zona franca più fittizia che reale e la popolazione della Valle ne ritrarrebbe limitati benefici; è infatti sufficiente dare uno sguardo alle tariffe doganali e a quelle delle imposte di fabbricazione per determinati beni essenziali, quali il caffè, il surrogato di caffè, la birra, la benzina, il petrolio e l'acquaragia, per constatare che il gravame su di essi dei dazi doganali è addirittura insignificante rispetto a quello delle imposte di fabbricazione. Il Presidente e tutti i Consiglieri concordano pienamente con l'Avv. Caveri. Si discute brevemente sui vari articoli della proposta di decreto. Alla discussione prendono parte il Presidente Prof. Chabod, l'Assessore Geom. Pareyson, i Consiglieri Avv. Caveri, Geom. Bionaz, Geom. Arbaney. Dopo di che la suddetta proposta di decreto viene, all'unanimità, approvata nel testo seguente:
Proposta di decreto di provvedimenti per l'attuazione della Zona Franca nella Valle d'Aosta.
Omissis
Visto il Testo approvato con R.D.L. 9 giugno 1921 n. 806, convertito nella Legge 17 aprile 1925 n. 473 e successive modificazioni;
Visto il R.D.L. 13 maggio 1935 n. 894 e successive modificazioni;
Visto il R.D.L. 9 gennaio 1940 n. 2, convertito nella Legge 19 giugno 1940 n. 762;
Visto il D.L.Lt. 26 marzo 1946 n. 139;
Visto l'art. 4 del D.L.Lt. 7 settembre 1945 n. 546;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari Esteri, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Il territorio compreso nella circoscrizione della Valle d'Aosta è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca.
Art. 2
I benefici disposti per la zona franca della Valle d'Aosta si estendono anche alle merci e prodotti importati da Stati non limitrofi alla Valle.
Art. 3
Tutti i prodotti e le merci contemplati nella tariffa doganale italiana destinati al consumo in Valle d'Aosta, di produzione locale o importati in Valle d'Aosta dall'estero o dal territorio doganale italiano, sono esenti dai diritti doganali, dalle imposte erariali di fabbricazione di consumo, dalla imposta generale sulle entrate e dal diritto di licenza.
Art. 4
I prodotti locali della Valle d'Aosta, scortati da certificati d'origine rilasciati dal locale Dicastero Industria e Commercio, sono considerati prodotti nazionali e come tali sono introdotti in franchigia doganale nel territorio doganale italiano.
Art. 5
Sui manufatti e sulle merci di produzione locale della Valle d'Aosta, introdotti nel territorio doganale italiano, sono applicati i normali diritti di confine e le altre imposte erariali di cui all'articolo 3 per la sola parte di materie prime importate nella Valle e impiegate per la fabbricazione di prodotti stessi.
Art.6
Per la disciplina, ai fini doganali, degli stabilimenti industriali e commerciali esistenti nella Valle d'Aosta, la Direzione della Dogana di Aosta è autorizzata a provvedere, d'intesa col Consiglio della Valle, alle modalità di controllo sulla importazione nel regime di franchigia doganale di cui all'art. 3, delle materie prime occorrenti alle industrie della Valle, sulla loro lavorazione e sulla riesportazione nel territorio doganale italiano dei prodotti semilavorati o finiti.
Art. 7
Con provvedimenti ministeriali saranno disciplinate secondo i criteri che regolano i traffici di frontiera, le agevolazioni necessarie per gli approvvigionamenti dei generi di prima necessità per i bisogni della pastorizia e dell'agricoltura a favore degli abitanti della zona posta sul confine della nuova linea doganale.
Art. 8
Il Consiglio della Valle d'Aosta può disciplinare con norme giuridiche proprie, anche in deroga alle leggi vigenti, nell'ambito della Valle d'Aosta, le materie relative al controllo delle valute estere provenienti dagli scambi commerciali con l'estero, e agli eventuali contingentamenti delle importazioni e delle esportazioni.
Art. 9
Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma lì
Omissis
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