Objet du Conseil n. 88 du 7 juin 1946 - Verbale
OGGETTO N. 88/46 - SCHEMA DI DECRETO PER IL TRASFERIMENTOALLA AMMINISTRAZIONE DELLA VALLE DEI SERVIZI E DELLE ATTRIBUZIONI PER LEGGE SPETTANTI ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA.
Su invito del Presidente, l'Assessore Geom. Pareyson dà lettura dello schema di decreto predisposto dalla apposita Commissione per il trasferimento all'Amministrazione della Valle dei servizi e delle attribuzioni per legge spettanti alle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura. Ultimata la lettura, il Presidente invita i signori Consiglieri a formulare eventuali osservazioni in merito. Dopo breve discussione, alla quale partecipano il Presidente Prof. Chabod, gli Assessori Geom. Pareyson e sig. Nouchy, i Consiglieri Geom. Arbaney, Avv. Caveri, Sig. Thomasset, Geom. Bionaz ed il Segretario Dr. Brero, la proposta di decreto è approvata all'unanimità dal Consiglio, nel testo seguente; mentre si rinvia a successiva seduta l'esame dell'ordinamento regolamentare interno dei servizi della Divisione Industria e Commercio:
SCHEMA DI DECRETO L. PER IL TRASFERIMENTO ALLA AMMINISTRAZIONE DELLA VALLE D'AOSTA DEI SERVIZI E DELLE ATTRIBUZIONI PER LEGGE SPETTANTI ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA.
Omissis
Visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944 n. 315 relativo alla soppressione dei Consigli e degli Uffici Provinciali dell'Economia e alla istituzione delle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura, nonché degli Uffici Provinciali del Commercio e dell'Industria;
Veduti gli art. 12 (n. 7) e 13 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945 n. 545 relativo all'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli Affari Esteri, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Spetta alla "Valle d'Aosta" di provvedere, mediante uffici e personale proprii, a sensi delle leggi vigenti, ai servizi dalle leggi demandati alle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura.
Art. 2
I beni, i diritti, le obbligazioni e i rapporti dell'ex Consiglio Provinciale dell'Economia di Aosta, destinati alla non ricostituita Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Aosta, sono trasferiti alla "Valle d'Aosta" dedotte le attività e passività che si riferiscono alla zona territoriale passata di competenza della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Torino.
Con successivo provvedimento legislativo, su proposta dei Ministri competenti, previo parere del Consiglio di Stato, sarà provveduto ad approvare gli accordi tra la "Valle di Aosta" e la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Torino, o in caso di dissenso, i progetti compilati d'ufficio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, tra i suddetti due Enti in esecuzione del presente decreto.
Art. 3
La "Valle d'Aosta" percepisce, con le forme e i privilegi di legge, i diritti e i tributi dalle leggi attribuiti alle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura.
Art. 4
Sono estesi, in quanto applicabili, alla "Valle d'Aosta" le disposizioni concernenti la disciplina dei servizi e delle materie dalle leggi demandate alle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura.
Il Consiglio della "Valle d'Aosta" può disciplinare, anche in deroga alle leggi vigenti, con regolamento proprio, i servizi di cui al precedente comma.
Art. 5
Gli Uffici per il Commercio, l'Industria e l'Agricoltura della "Valle d'Aosta" provvederanno all'espletamento dei servizi di cui al precedente articolo 4 avvalendosi della collaborazione di apposito Comitato composto di rappresentanti designati dalle Associazioni dei Commercianti, Industriali e Agricoltori e della Camera del Lavoro, fino alle regolari elezioni da parte degli appartenenti alle categorie interessate, secondo le modalità che verranno fissate successivamente.
La composizione e le attribuzioni del Comitato di cui al precedente comma sono stabilite dal Consiglio della Valle, sentita la Giunta e le suindicate Associazioni.
Art. 6
Il personale di ruolo dell'ex Consiglio provinciale dell'Economia di Aosta è trasferito alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Torino e all'Amministrazione della "Valle d'Aosta", conservando, salvo migliori condizioni, il trattamento economico già acquisito, le mansioni e l'anzianità di servizio rispettive. La ripartizione del personale sarà fatta in relazione alle esigenze dei rispettivi servizi. In caso di contestazione decide il Ministro per l'Industria, il Commercio, ed il Lavoro con proprio decreto.
Art. 7
Al personale di cui all'articolo precedente eventualmente dispensato dal servizio per riduzione o soppressione di posti, in applicazione del presente decreto, è esteso il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del R.D. 27 maggio 1923 n. 1177.
Art. 8
Nel caso che i servizi dell'Industria e Commercio non fossero più gestiti dall'Ente "Valle d'Aosta", il patrimonio dell'ex Consiglio delle Corporazioni, quale esso risulterà in seguito al riparto con la Camera di Commercio della Provincia di Torino, passerà di proprietà della costituenda Camera di Commercio locale o di quell'Ente che potrebbe eventualmente sostituirla.
Art. 9
Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 1946.
Omissis
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