Objet du Conseil n. 89 du 7 juin 1946 - Verbale

OGGETTO N. 89/46 - SOPPRESSIONE DELL'UFFICIO PROVINCIALE STATISTICO ECONOMICO DELL'AGRICOLTURA (U.P.S.E.A.) DI AOSTA.

Su invito del Presidente, viene data lettura dello schema di decreto per la soppressione dell'Ufficio Provinciale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.P.S.E.A.) di Aosta; l'Assessore Nouchy propone l'assunzione di un impiegato avventizio per l'ufficio Statistica. Il Presidente invita i Signori Consiglieri a formulare eventuali osservazioni in merito al decreto e dichiara che la Giunta è autorizzata ad assumere, in caso di necessità, un applicato avventizio per la Divisione Agricoltura - Ufficio Statistica -;

Il Consiglio

prende atto ed approva.

Dopo breve discussione, alla quale partecipano il Presidente, Prof. Chabod, l'Assessore Sig. Nouchy, i Consiglieri Geom. Arbaney e Avv. Caveri, il suddetto schema di decreto con la variante "il personale di ruolo" all'art. 4, è approvato all'unanimità dal Consiglio, nel testo seguente:

SCHEMA DI DECRETO PER LA SOPPRESSIONE DELL'UFFICIO PROVINCIALE STATISTICO ECONOMICO DELL'AGRICOLTURA - (U.P.S.E.A.) DI AOSTA.

Omissis

Visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945 n. 367 relativo all'istituzione dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) e degli Uffici Provinciali Statistici Economici dell'Agricoltura (U.P.S.E.A.);

Veduti gli art. 12 (n. 6) e 13 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945 n. 545 relativo all'ordinamento amministrativo della "Valle d'Aosta";

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli Affari Esteri, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

L'Ufficio Provinciale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.P.S.E.A.) di Aosta è soppresso.

Art. 2

Spetta alla "Valle d'Aosta" di provvedere a' sensi delle leggi vigenti mediante apposito ufficio e proprio personale (Div. Agricoltura e Foreste) ai servizi dalle leggi demandati agli Uffici Provinciali Statistici Economici dell'Agricoltura (U.P.S.E.A.).

Art. 3

Sono estese, in quanto applicabili alla "Valle d'Aosta" le disposizioni concernenti la disciplina dei servizi e delle materie dalle leggi demandati agli Uffici Provinciali Statistici Economici dell'Agricoltura.

Art. 4

Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso l'Ufficio Provinciale Statistico Economico per l'Agricoltura di Aosta, della cui opera l'Ufficio Provinciale Statistico Economico per l'Agricoltura di Torino, - per la zona di Ivrea e del Canavese -, e l'Amministrazione della "Valle d'Aosta" ritengano necessario avvalersi, può essere mantenuto in servizio in provvisoria e col trattamento economico fruito presso l'Ufficio Provinciale Statistico Economico dell'Agricoltura. Il riparto del personale di cui si tratta sarà effettuato in relazione alle esigenze dei servizi degli Uffici interessati.

Al personale di cui ai comma precedenti eventualmente dispensato dal servizio è esteso il trattamento economico stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924 n. 1825, e successive modificazioni.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Italiana, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1946

Omissis

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