Objet du Conseil n. 87 du 7 juin 1946 - Verbale
OGGETTO N. 87/46 - SOPPRESSIONE DELL'ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI AOSTA.
Il Presidente, premesso che lo schema di decreto legislativo per la soppressione dell'Ente Provinciale del Turismo di Aosta è già stato preso in esame e che oggetto di controversia era soltanto l'art. 6, nella sua ultima parte, ne dà lettura ed invita i Consiglieri a formulare le loro eventuali osservazioni in merito.
Dopo breve discussione, alla quale partecipano il Presidente Prof. Chabod, gli Assessori Nouchy, Geom. Cuaz, Geom. Pareyson e i Consiglieri Geom. Arbaney, Avv. Torrione, Col. Ferrein, Sig. Fontan, Avv. Caveri, Geom. Bionaz ed il Segretario Dr. Brero, il suddetto schema di decreto, con le aggiunte e le varianti proposte, è approvato all'unanimità dal Consiglio, nel testo seguente:
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER LA SOPPRESSIONE DELL'ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI AOSTA.
Omissis
Visto il R.D.L. 20 giugno 1935 n. 1425, convertito in legge 3 febbraio 1936 n. 413;
Visto il R.D.L. 14 luglio 1937 n. 1647, convertito in legge 30 dicembre 1937 n. 2578;
Visto il R.D.L. 23 novembre 1936 n. 2522, convertito in legge 30 dicembre 1937 n. 2662;
Veduti gli articoli 12 (n. 9) e 13 del D.L.Lt. 7 settembre 1945 n. 545 sull'ordinamento amministrativo della Valle di Aosta;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli Affari Esteri, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Con l'entrata in vigore del presente decreto, l'Ente Provinciale per il Turismo di Aosta è soppresso.
Art. 2
Le attribuzioni, i beni, i diritti, le obbligazioni e i rapporti dell'Ente Provinciale per il Turismo di Aosta sono trasferiti alla "Valle di Aosta", che provvede, con apposito "Ufficio per il Turismo della Valle d'Aosta" e con proprio personale, all'espletamento dei servizi per legge demandati agli Enti Provinciali per il Turismo.
Art. 3
L'Ufficio per il Turismo e la Giunta della Valle d'Aosta si avvarranno della collaborazione di apposito "Comitato Valdostano per il Turismo", composto di rappresentanti designati dalle varie categorie interessate.
La composizione e le attribuzioni del Comitato di cui la precedente comma sono stabilite dal Consiglio della Valle.
Art. 4
Sono estesi, in quanto applicabili, alla "Valle d'Aosta" le disposizioni concernenti gli Enti Provinciali per il Turismo, comprese quelle relative all'imposizione di tasse e di tributi ai medesimi spettanti.
Art. 5
Il Consiglio della Valle d'Aosta può disciplinare, anche in deroga alle leggi vigenti, con norme giuridiche proprie da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, le materie riguardanti il turismo, la vigilanza alberghiera e la tutela del paesaggio.
Art. 6
Il Direttore del soppresso Ente Provinciale per il Turismo di Aosta, iscritto nel ruolo Ministeriale di cui al R.D.L. 14 luglio 1937 n. 1647, convertito in legge 30 dicembre 1937 n. 2578, nonché il rimanente personale di ruolo dell'Ente stesso, è trasferito alle dipendenze della "Valle d'Aosta", e destinato ai servizi dell'apposito "Ufficio per il Turismo", conservando, salvo migliori condizioni economiche, la qualifica, le funzioni, l'anzianità di servizio e il trattamento economico già acquisito.
Art. 7
Al Personale dell'Ente Provinciale per il Turismo di Aosta eventualmente dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di posti, in applicazione del presente decreto, è esteso il trattamento stabilito dall'art. 3 del R.D. 27 maggio 1923 n. 1177.
Art. 8
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 1946
Omissis
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